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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 16/10/2025, n. 541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 541 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Fermo
Affari Civili Contenziosi
N.R.G. 1041/2020
Il Tribunale, in composizione collegiale ed in persona dei seguenti magistrati:
AR AL Presidente
ZI AV DI
CO De NA DI relatore ha pronunciato la presente
SENTENZA nel procedimento instaurato da:
(C. F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
GI TÒ, giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Controparte_1 C.F._2
Pompei, giusta procura in atti
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
OGGETTO: divorzio – scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “L'avv.to TÒ, rinunciando all'affidamento esclusivo e chiedendo disporsi
l'affidamento condiviso, si riporta a quanto già richiesto negli atti depositati dal precedente avv.to
Spanò e, in subordine, chiede confermarsi le statuizioni temporanee e urgenti del presidente.”.
Queste le domande formulate dall'avv.to Spanò: “Voglia l'adito Tribunale, contrariis reiectis, per i titoli e le causali di cui in narrativa ed in forza dei documenti offerti in comunicazione, nonché delle
1 ulteriori prove che verranno acquisite nella fase istruttoria: - preliminarmente, con sentenza parziale, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai coniugi e , in Monte Urano il 02.08.2009, con atto Parte_1 Controparte_1 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune, Atto n.5 – Parte I – Anno 2009
Serie Ufficio 1; - rilevato che. come da ordinanza del Presidente del Tribunale di Fermo del 26 ottobre 2020, a scioglimento della riserva di cui al verbale dell'udienza del 15 ottobre 2020, il procedimento innanzi al Tribunale per i Minorenni delle Marche è stato instaurato anteriormente al presente procedimento e che pertanto la regolamentazione del rapporto della minore con i genitori
è riservata al Tribunale per i Minorenni delle Marche, tranne la situazione di collocamento presso il ricorrente della minore, disporre la domiciliazione/il collocamento di quest'ultima esclusivamente presso il padre e conseguentemente - disporre a carico della Sig.ra l'obbligo di CP_1 contribuire al mantenimento della minore con il versamento a , Parte_1 entro il giorno cinque di ogni mese, dell'importo, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, di Euro 350,00 (Euro trecentocinquanta/00), o dell'importo maggiore o minore che sarà ritenuto di giustizia in corso di causa, anche in considerazione dell'assenza di rapporti tra la minore e la madre, vista anche la disposta interruzione degli incontri protetti tra la figlia e la madre;
- disporre a carico della l'obbligo di rimborsare a , nella percentuale CP_1 Parte_1 del 50%, le spese straordinarie relative alla minore, regolamentate secondo il Protocollo d'Intesa vigente presso il Tribunale di Fermo;
- condannare la resistente/convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di € 3.500,00, a titolo di contributo al mantenimento della minore a far data dal 14.01.2020 (data di affidamento esclusivo della minore al padre) e fino a ottobre 2020, o della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia in corso di causa, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria;
- disporre l'obbligo della a rimborsare a CP_1
, nella percentuale del 50%, le spese straordinarie relative alla Parte_1 minore, sostenute dal ricorrente dal 14.01.2020 ad ottobre 2021 e regolamentate secondo il
Protocollo d'Intesa vigente presso il Tribunale di Fermo, ad esclusione dei libri scolastici relativi all'anno 2020/2021; - condannare la resistente, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., alla refusione delle spese
e delle competenze di giudizio, oltre a rimborso spese generali, ad IVA e a CPA, se dovuti come per legge>>.”
Parte resistente: “si riporta alle conclusioni dell'atto di costituzione, rinunciando alla richiesta di affidamento esclusivo e chiedendo disporsi l'affidamento condiviso, e in subordine chiede
2 confermarsi le statuizioni del provvedimento presidenziale del 26.10.2020”. Queste le conclusioni dell'atto di costituzione: “CHIEDE che il Tribunale, rigettate le richieste tutte veicolate nel ricorso introduttivo e nella memoria integrativa depositati dal ricorrente, opportunamente valutate le circostanze dedotte ed accertati i fatti di causa, voglia provvedere in conformità alle seguenti richieste: – sancire la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti il 2/08/2009
(trascritto al Comune di Monte Urano anno 2009 nr. 5 parte I serie Ufficio1), con ogni conseguente comunicazione ed annotazione;
– disporre, previo il documentato svolgimento di un percorso di recupero della genitorialità da svolgersi da parte dei genitori e con la minore con Persona_1
l'ausilio dei Servizi a ciò preposti, l'affidamento in via esclusiva della figlia minore Persona_1 alla madre , con possibilità di visita del padre limitata ad un solo giorno Controparte_1 settimanale, senza pernottamento e possibilità di revisione all'esito positivo di un percorso di recupero della genitorialità asseverato per il da professionista dei locali Servizi Sociali;
– Pt_1 disporre a carico del Sig. l'obbligo di corrispondere alla Sig.ra entro il giorno 5 Pt_1 CP_1 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, la somma di €.350,00, annualmente rivalutata per legge, a titolo di contribuzione al mantenimento della figlia minore a far data dall'udienza di Per_1 comparizione, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie che la madre documenterà aver sostenuto per la minore. – Con vittoria di onorari e spese Con ogni salvezza.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.07.2020, adiva l'intestato Tribunale Parte_1 chiedendo la pronuncia di scioglimento del matrimonio, contratto con a Monte Controparte_1
Urano (FM), in data 02.08.2009.
Il ricorrente, a sostegno delle proprie domande, esponeva che:
- dall'unione coniugale era nata, in data 26.11.2009, ; Persona_1
- il Tribunale di Fermo, omologando le condizioni congiunte delle parti, con decreto del
18.04.2019 aveva dichiarato la separazione personale dei coniugi;
- vi erano i presupposti per la pronuncia di divorzio, essendo trascorsi i termini di cui all'art. 3 della L. n. 898/1970 senza esservi stata riconciliazione tra le parti;
- quanto alla minore, istava nell'affidamento esclusivo super- Parte_1 rafforzato, in suo favore, della stessa, a fronte del disinteresse mostrato dalla madre e dei maltrattamenti subiti dalla minore da parte di quest'ultima.
3 Al riguardo, il ricorrente rappresentava di essersi da sempre occupato della minore;
ciò sino alla fine dell'anno 2019, allorquando la resistente, violando gli accordi congiunti di separazione, decideva di allontanarlo dalla casa coniugale.
Da allora la madre aveva precluso alla figlia di svolgere qualsivoglia attività sportiva e/o ludica, privandola di fatto di mantenere dei rapporti con i propri coetanei;
- con riguardo alle condotte violente tenute dalla resistente ai danni della minore, il ricorrente dava atto che, in data 14.01.2020, , aveva contatto telefonicamente la nonna paterna, Persona_1
chiedendole aiuto poiché picchiata dalla madre. Persona_2
, trasportata dalla nonna materna presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Persona_1
Fermo, riferiva ai sanitari di essere stata, in più occasioni, aggredita dalla madre, con morsi e calci all'addome. Tali circostanze venivano confermate telefonicamente al ricorrente dalla stessa resistente;
- a seguito dell'informativa della polizia giudiziaria, veniva sottoposta a Controparte_1 procedimento penale per il reato p. e p. dall'art.61 n.11 quinquies, 572 c.p., nonché per il reato di cui all'art.61 n.11) quinquies, 582, 585 in relazione agli artt. 576 co,1 n.5), 577 co.1 n.1) c.p.;
- nell'ambito del procedimento penale n. 129/2020 R.G.N.R., iscritto nei confronti della il G.I.P. presso il Tribunale di Fermo, con ordinanza del 20.01.2020, visti i gravi indizi di CP_1 colpevolezza per i reati alla stessa ascritti, applicava alla resistente la misura cautelare del divieto di avvicinamento, ai sensi dell'art. 282 ter, commi 1 e 2 c.p.p., prescrivendo alla medesima di tenersi ad una distanza di almeno 200 metri dall'abitazione del ricorrente nonché alla stessa figlia. Inoltre, veniva vietato a di comunicare, attraverso qualsiasi mezzo con;
Controparte_1 Persona_1
- a seguito della richiesta del P.M., il G.I.P. presso il Tribunale di Fermo aveva disposto procedersi a giudizio immediato nei confronti della resistente con udienza fissata al 06.10.2020;
- le condotte tenute dalla coniuge avevano finito per nuocere alla minore.
Il ricorrente chiedeva, quindi, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“l'Ill.mo Tribunale adito voglia dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto in Monte Urano FM il 02.08.2009 con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Monte Urano Anno 2009 Numero 5 Parte I Serie Ufficio 1, dai Sigg.
, nato a [...] il [...] e , nata a [...]_1
Sant'Elpidio a Mare AP il 25.09.1986, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Monte
4 Urano di provvedere alla trascrizione dell'emanando provvedimento a margine del suddetto atto di matrimonio.
Chiede di disporre quanto sopra alle seguenti condizioni:
1. La figlia sarà affidata in via esclusiva al ricorrente, il quale vivrà con la minore Persona_1 ovunque lo stesso trasferisca la propria residenza e/o domicilio, con possibilità della resistente di far visita alla minore, una volta venute meno le esigenze cautelari connesse ai reati alla stessa ascritti in danno della di Lei figlia e purché gli incontri siano assistiti, alla presenza sia del ricorrente che degli assistenti sociali.
2. La responsabilità genitoriale verrà esercitata dal solo ricorrente, sia in considerazione dei gravi illeciti penali commessi dalla ai danni della minore, che per il comportamento ostativo CP_1
e/o non collaborativo della madre nelle scelte riguardanti la piccola . Per_1
3. Disporre a carico della Sig.ra l'obbligo di versare, in favore del ricorrente, entro il CP_1 giorno 10 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario e a titolo di contributo per il mantenimento della minore, un assegno mensile di € 300,00 (EURO TRECENTO/00).
4. Il predetto assegno sarà rivalutato automaticamente e annualmente, a far data dal 1 gennaio 2021, secondo gli indici ISTAT;
inoltre la dovrà rimborsare al , con conguaglio CP_1 Pt_1 trimestrale e in misura del 50%, le spese straordinarie sostenute dal ricorrente per la piccola
(spese relative alla salute, all'istruzione, alla cultura, allo sport e alla cura dei minori, come Per_1 indicate nel protocollo di intesa redatto dal Tribunale di Fermo).
5. Il beneficio fiscale di sarà usufruito da entrambi i genitori nella misura del 50%.
6. Gli Per_1 assegni famigliari per la minore potranno essere richiesti dal solo ricorrente.
7. La dovrà corrispondere al gli arretrati dovuti quale contributo per il CP_1 Pt_1 mantenimento della figlia, dopo l'affidamento esclusivo al ricorrente, nonché rimborsare, nella misura del 50%, le spese straordinarie sostenute dal padre per la minore a partire dal suddetto periodo”.
La resistente, costituitasi in giudizio, aderendo alla sola domanda di divorzio, contestando le opposte domande e deduzioni, rappresentava che:
- i fatti così come esposti dalla ricorrente non corrispondevano a verità;
- , invero, contravvenendo alle condizioni congiunte di separazione, Parte_1
- con le quali lo stesso si era impegnato a lasciare la casa coniugale alla data del 28.03.2019 -, nonostante le continue rimostranze della coniuge, aveva continuato a permanere nell'immobile,
5 costringendo la resistente a farsi carico, da sola, non solo delle esigenze della figlia, ma anche di quelle del versando quest'ultimo in condizione economiche precarie;
Pt_1
- il padre si era reso del tutto inadempiente alla corresponsione del contributo al mantenimento della figlia e alla refusione delle spese straordinarie relative alla prole, nella quota di propria spettanza;
- la resistente, a fronte del disinteresse e all'incapacità mostrate del resistente di farsi carico dei bisogni e delle esigenze familiari, si era vista costretta a sottoporsi a ritmi di lavori sempre più intensi;
- per tutte le umiliazioni, maltrattamenti e violenze subite, la resistente aveva sporto denuncia- querela ai danni del coniuge, a seguito della quale veniva incardinato il procedimento penale n.
316/2020 R.G.N.R dinanzi alla Procura della Repubblica di Fermo;
- oltre all'episodio del 14.01.2020, mai la resistente aveva posto violenza nei confronti di
; Persona_1
- con riguardo alla misura cautelare disposta nei suoi confronti, la resistente dava atto che il
G.I.P presso il Tribunale di Fermo, con provvedimento del 28.08.2020, aveva provveduto a revocarle il divieto di allontanamento;
- al momento il rapporto tra madre e figlia appariva gravemente compromesso, anche per effetto dell'influenza negativa esercitata dal padre.
La resistente chiedeva, quindi, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“il Tribunale, rigettate le richieste tutte veicolate nel ricorso introduttivo dal ricorrente, opportunamente valutate le circostanze dedotte ed accertati i fatti di causa, voglia provvedere in conformità alle seguenti richieste:
– sancire la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti il 2/08/2009 (trascritto al Comune di Monte Urano anno 2009 nr. 5 parte I serie Ufficio1), con ogni conseguente comunicazione ed annotazione;
– disporre l'affidamento in via esclusiva della figlia minore alla madre Persona_1 [...]
, con possibilità di visita del padre limitata ad un solo giorno settimanale, senza CP_1 pernottamento e soltanto all'esito positivo di un percorso di recupero della genitorialità asseverato per il da professionista dei locali Servizi Sociali di Fermo;
Pt_1
– disporre a carico del Sig. l'obbligo di corrispondere alla Sig.ra entro il giorno Pt_1 CP_1
5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, la somma di €.350,00, annualmente rivalutata per legge,
a titolo di contribuzione al mantenimento della figlia minore a far data dall'udienza di Per_1
6 comparizione, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie che la madre documenterà aver sostenuto per la minore.
– Con vittoria di onorari e spese”.
Istaurato il contraddittorio, all'udienza presidenziale del 15.10.2020, le parti comparivano personalmente e veniva esperito il tentativo di conciliazione che dava esito negativo.
All'esito, venivano adottati i provvedimenti presidenziali provvisori che davano conto della pendenza, dinanzi al Tribunale per i minorenni di Ancona, di un procedimento relativo all'affidamento e collocamento della minore.
Su richiesta delle parti il giudice istruttore, concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c., e fissata l'udienza per la valutazione delle richieste istruttorie delle parti, riservava al Collegio la sola decisione sullo status, previa rinuncia da parte dei difensori all'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con sentenza non definitiva n. 633/2021 del 31.12.2021, l'intestato Tribunale dichiarava lo scioglimento del matrimonio contratto tre le parti e, con separata ordinanza, pronunciata in pari data, disponeva la prosecuzione del giudizio.
Espletata l'istruttoria a mezzo di produzioni e acquisizioni documentali, indagine sociale ed audizione della minore, il DI, all'udienza del 27.03.2025, udite le conclusioni delle parti, tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
* * *
Va premesso che, essendo già intervenuta sentenza di divorzio, residuano da decidere soltanto le ulteriori questioni.
Il Tribunale, in accoglimento sul punto delle domande delle parti – le quali hanno in sede di udienza di precisazione delle conclusioni entrambe rinunciato all'affidamento esclusivo della minore e chiesto pervenirsi ad un regime di affidamento condiviso – ritiene che la minore debba essere Per_1 affidata in via condivisa ad entrambi i genitori.
Invero, osserva il Collegio che la censurabile vicenda di violenza sulla minore, che aveva coinvolto la resistente, in quanto risalente nel passato e viste le successive evidenze, non può ritenersi allo stato un fattore tale da rendere l'affidamento di anche alla madre contrario agli interessi della Per_1 figlia. Infatti, da un lato si osserva che la resistente, all'esito del giudizio, si è dimostrata persona affidabile (sia pure con alcune rigidità caratteriali evidenziate nelle relazioni del consultorio e che hanno contribuito al deterioramento dei rapporti madre/figlia), come desumibile dal fatto che la stessa
7 ha sempre contribuito in modo soddisfacente ai bisogni materiali della famiglia ed è sempre stata rispettosa e partecipe dei percorsi avviati successivamente alla vicenda violenta al fine di pervenire ad un suo riavvicinamento alla figlia (segno evidente di una sua presa di coscienza in ordine ad alcuni avvenimenti passati), da altro laro, non risultano agli atti significativi episodi di contrasto tra i genitori in ordine alle scelte da adottare nell'interesse della minore tanto che, appunto, entrambi i Per_1 genitori, evidentemente riconoscendosi vicendevolmente un'adeguata capacità genitoriale nonché riconoscendo di poter collaborare nell' interesse della minore, hanno rinunciato alla domanda di affidamento esclusivo.
Quanto al collocamento della minore, ritiene il Collegio che la stessa debba restare collocata in via prevalente presso il ricorrente visto, da un lato, l'adeguatezza di tale soluzione, così come evincibile dalle numerose relazioni dei servizi sociali agli atti (soluzione, peraltro, che si protrae da tempo, e durante la quale non risultano episodi negativi per la minore), da altro lato, il difficile rapporto che la minore ha con la madre, anche in ragione di una sorta di durezza e rigidità caratteriale di quest'ultima, come riportato anche nelle relazioni psicodiagnostiche effettuate dal consultorio;
difficoltà di relazione che, da ultimo, ha anche portato la minore ad assumere la determinazione di interrompere gli incontri, monitorati dai servizi sociali, con la resistente.
Con riguardo alla regolamentazione del diritto di visita tra la minore e la madre, preso atto degli esiti degli incontri - intrapresi ormai da molti anni - monitorati dai servizi sociali tra la resistente e la minore e, da ultimo, dell'interruzione degli stessi per volontà di interruzione peraltro infine Per_1 pure condivisa dalla resistente - e ferma restando la possibilità per la resistente di rivolgersi ai servizi sociali al fine di valutare, senza coercizione alcuna della volontà della minore, una ripresa di detta tipologia di incontri - il Collegio ritiene, quantomeno in nuce e, anche qui, senza coercizione alcuna della volontà della minore, anche considerato che la stessa risulta ormai aver quasi compiuto sedici anni, che tale diritto, salvo diverso accordo tra le parti, venga esercitato secondo lo schema che segue:
- a settimane alternate, la minore permarrà presso di lei dalle ore 18:00 del sabato sino alle ore 21:00 della domenica;
- la minore trascorrerà con la madre due pomeriggi a settimana – che, in mancanza di diverso accordo tra le parti, devono essere individuati in quello del lunedì, dall'uscita da scuola - o in assenza di scuola dalle ore 13.00 - sino alle ore 20.00, e del giovedì dall'uscita di scuola - o in assenza di scuola dalle ore 13.00 - sino alle ore 20.00; -
8 - la minore trascorrerà con la madre sette giorni, anche non consecutivi durante le festività natalizie, che ricomprendano ad anni alterni il 24, il 25 e il 26 dicembre ovvero il 31 dicembre, il 1° e il 6 gennaio dell'anno successivo;
- la minore trascorrerà con la madre tre giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze pasquali, comprendenti, di anno in anno, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
- la minore trascorrerà con la madre, durante le vacanze estive, un periodo - anche non continuativo
- di quindici giorni secondo il calendario che le parti dovranno concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
- la minore trascorrerà con la madre le restanti festività (25 aprile, 1°maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre), ad anni alterni.
Quanto all'entità del contributo al mantenimento dovuto dal genitore non collocatario, tenuto conto dell'esiguità ovvero degli esigui incontri tra la resistente e la minore, dell'età e delle esigenze della stessa, del reddito annuo percepito dalla resistente (circa € 16.000,00), il Collegio ritiene equo porre a carico della resistente, la somma mensile di € 250,00, da rivalutare annualmente in base agli indici
ISTAT, da versare al ricorrente in favore della figlia, entro il giorno 5 di ogni mese.
Quanto alle spese straordinarie per la minore, le stesse devono essere poste a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, secondo quanto previsto dal Protocollo vigente presso l'intestato Tribunale.
Spese di lite
Le ragioni della decisione nonché la natura del giudizio giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, richiamato il contenuto della sentenza non definitiva n. 633/2021 del 31.12.2021, con la quale è stata dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita così provvede:
- affida ad entrambi i genitori, collocandola prevalentemente presso il padre;
Persona_1
- regolamenta il diritto di visita di nei confronti della minore, secondo le Controparte_1 modalità indicate in parte motiva da intendersi qui interamente trascritte;
9 - determina in € 250,00 il contributo mensile dovuto dalla resistente, a titolo di mantenimento della figlia minore, da versarsi al ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo vita calcolati dall' ISTAT;
- pone a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50%, le spese straordinarie della minore, secondo quanto indicato in parte motiva;
- compensa tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 16.10.2025.
Il Presidente Il DI est.
AR AL CO De NA
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