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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 04/02/2025, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1762/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE II CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Caterina CHIULLI Presidente estensore
Dott.ssa Giovanna FERRERO Consigliere
Dott.ssa Nicoletta SOMMAZZI Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 1762 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, promossa con atto di citazione notificato il 3 giugno 2024.
[...]
(C.F. e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ), elettivamente domiciliati in Roma, Via Pt_2 C.F._2
Virgilio n.1 L , presso lo studio della Prof. Avv. Giada Bernardi che li rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Controparte_1 C.F._3
Garlasco (PV), Piazza Repubblica n. 22, presso lo studio degli Avv.ti Marinella Bracci ed Elena Anastasia Pons che la rappresentano e difendono giusta procura in atti
APPELLATO PER LA RIFORMA della sentenza n. 727/2024 del Tribunale di Pavia depositata il 18 aprile 2024 e notificata a mezzo PEC in data 2 maggio 2024.
OGGETTO: Responsabilità ex art. 2052 c.c.
CONCLUSIONI: come da fogli di PC e note conclusive
rilevato che
- con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Controparte_1
e chiedendone la condanna ai sensi degli Parte_1 Parte_2
artt. 2043 c.c. e 2052 c.c. al risarcimento di euro 100.000,00 per i danni subiti a causa di un morso del cane di loro proprietà che in data 3 ottobre 2020, durante una serata presso la casa dei convenuti, la aggrediva provocandole gravi ferite lacerocontuse al braccio destro.
- Più precisamente, l'attrice riferiva che mentre si trovava in Pavia alla via San Pietro in Verzolo n.55 presso l'abitazione dei convenuti, seduta a tavola unitamente ai proprietari di casa e al proprio compagno, veniva azzannata dal cane di nome di razza DE (pitbull) del tutto inaspettatamente e Per_1
imprevedibilmente. In soccorso della intervenivano CP_1 Parte_1
nonché (suo compagno) che, nel tentativo di far allentare Controparte_2
la presa al cane, rimaneva lievemente ferito alla mano destra.
- Costituitisi in giudizio, e chiedevano il Parte_1 Parte_2
rigetto della domanda attorea, contestando la ricostruzione dei fatti svolta da parte attrice e ritenendo che il motivo dell'incidente fosse da imputare esclusivamente alla condotta della , imprudente al punto da integrare caso fortuito. CP_1
- Infatti, i convenuti, ricostruendo la sera dell'aggressione, riferivano che sin dall'arrivo dei due ospiti, il loro cane AD – che già aveva incontrato i due ospiti in altre occasioni – si mostrava socievole e gioviale senza mai manifestare alcun cenno di aggressività. Contrariamente a quanto riferito dall'attrice, infatti,
l'incidente sarebbe avvenuto durante un'accesa discussione fra la e il suo CP_1
compagno, e precisamente allorquando la prima si alzava di scatto, avvicinandosi alla A detta dei convenuti, il gesto repentino e la concitazione del Pt_1
momento scatenavano il cane che attaccava in difesa della Controparte_1
padrona. Secondo la ricostruzione dei proprietari, pertanto, il danno dell'animale sarebbe stato provocato da circostanze imprevedibili, scaturite unicamente dalla condotta imprudente della Pt_1
- Il Tribunale di Pavia istruiva la causa per mezzo di interrogatorio formale dell'attrice e di escussione testimoniale di e, ritenutane Controparte_2
l'opportunità, disponeva CTU medico-legale sulla danneggiata, nominando il dott.
Per_2
- Il giudice di primo grado, con la sentenza n. 727/2024, accertava e dichiarava la responsabilità ex art. 2052 c.c. di e di Parte_2 Parte_1 rispettivamente proprietario e custode del cane per l'aggressione di questo Per_1
nei confronti di , condannandoli in solido al risarcimento in favore Controparte_1 di quest'ultima della somma di euro 50.000,00 oltre interessi in misura legale dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
condannava i convenuti, inoltre, al pagamento delle spese di CTU nonché alla rifusione delle spese legali commisurate in euro 759,00 per esborsi ed euro 7.616,00 per onorari, oltre 15% spese generali,
CPA e IVA.
- Avverso la suddetta sentenza proponevano appello Parte_3
, lamentando in particolare:
[...]
▪ l'errata ed insufficiente interpretazione delle risultanze istruttorie e delle normative pur richiamate in sentenza. Carenza d'istruttoria.
Violazione dell'art. 132 n° 4 cpc;
▪ la carente ed insufficiente di motivazione in punto di liquidazione del quantum;
▪ l'omessa compensazione delle spese di lite.
- Si costituiva , contestando l'appello in quanto infondato in fatto e Controparte_1
in diritto, insistendo per la conferma integrale della sentenza di primo grado.
- La causa veniva assegnata al Presidente relatore ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c.
- All'udienza del 26 novembre 2024, parte appellata si impegnava a non porre in esecuzione la sentenza di primo grado fino alla definizione del giudizio e parte appellante, non avendone più interesse, rinunciava all'istanza di sospensiva. - Alla medesima udienza, chiedevano che la causa fosse trattenuta in decisione.
- Preso atto che le parti esoneravano il Presidente dalla relazione orale, la Corte rinviava la causa ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. al 21 gennaio 2025, disponendo lo svolgimento di detta udienza nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c. e assegnando, altresì, termine per il deposito di note conclusionali.
- Tutto ciò premesso, visti gli artt. 350 comma terzo e 350 bis c.p.c., la Corte
osserva che
- preliminarmente, per quanto riguarda le istanze istruttorie reiterate nel presente grado dagli appellanti, le stesse non meritano accoglimento in quanto aventi ad oggetto produzioni nuove e comunque irrilevanti ai fini della presente controversia.
Da un lato l'articolo di cronaca de - sezione (cfr. Controparte_3 CP_4
doc. n. 4 appellante) riporta la vicenda processuale oggetto di causa, non offrendo alcun ulteriore spunto in ordine alla ricostruzione della dinamica dell'incidente; allo stesso modo la dichiarazione scritta rilasciata da datata 27 Testimone_1
maggio 2024 (cfr. doc. n. 5) nulla aggiunge a quanto già riferito dalle parti nei rispettivi atti, riportando circostanze generiche e in ogni caso prive di riscontro probatorio. Infine, la richiesta di escussione testi “sulle circostanze di cui alla allegata corrispondenza” risulta generica, mancando della necessaria indicazione specifica dei fatti, strumentale a una valutazione del giudicante sulla loro decisività ai fini della definizione della controversia.
- Nel merito, poi, l'appello non è fondato.
- Le censure mosse dagli appellanti non sono idonee a confutare la decisione di primo grado che invece appare corretta sul piano logico e giuridico.
- Con la prima doglianza, gli appellanti lamentano “un'istruttoria completamente unilaterale a favore della sig.ra ”, avendo il giudice di primo grado CP_1
disposto interrogatorio formale di questa nonché prova testimoniale di
[...]
, compagno della presente al momento dell'aggressione. Controparte_2 CP_1
A detta dei padroni dell'animale, infatti, il Tribunale avrebbe potuto e dovuto disporre anche il loro interrogatorio libero ai sensi dell'art. 117 c.p.c., permettendo così agli odierni appellanti di confermare la propria ricostruzione dei fatti. La decisione di primo grado, pertanto, sarebbe ingiusta, in quanto frutto di un convincimento incompleto del Tribunale, fondato su assunti inattendibili e contraddittori.
- Il motivo non può essere accolto.
- Come è noto, il libero interrogatorio della parte, previsto e disciplinato dall'art. 117
c.p.c., non integra un vero e proprio mezzo di prova, ma un mero argomento di prova, utile alla chiarificazione della posizione delle parti. Questo, che peraltro può essere disposto dal giudice oppure richiesto concordemente da tutti i contraddittori, rappresenta infatti lo strumento che consente al giudicante di richiedere alla parte le precisazioni delle rispettive posizioni processuali. Peraltro, è pacifico che l'interrogatorio libero ex art.117 c.p.c. abbia natura tecnicamente discrezionale, in forza della quale, anche se disposto, ben potrebbe non essere tenuto in considerazione dal giudice ai fini della propria decisione, ferma una valutazione dello stesso congruamente e ragionevolmente motivata.
- Tanto premesso, nel caso di specie, ferma la discrezionalità del giudice, il libero interrogatorio degli odierni appellanti – anche se disposto - non avrebbe potuto aggiungere elementi di fatto idonei ex se a provare l'esistenza di un caso fortuito escludente la responsabilità degli stessi, avendo la danneggiata offerto una ricostruzione della dinamica dell'incidente non contraddittoria, dettagliata e comunque confermata anche dal teste escusso.
- Infatti, come correttamente rilevato dal Tribunale, in tema di riparto probatorio ex art. 2052 c.c, è noto che a rispondere del danno cagionato da animale sia il proprietario o chi ne ha l'uso per responsabilità oggettiva, sulla base del mero rapporto con l'animale nonché del nesso causale fra il comportamento di quest'ultimo e l'evento dannoso. Tale nesso può essere interrotto solo dando prova del caso fortuito. A tal proposito, spetta all'attore la prova del nesso eziologico fra animale ed evento lesivo, gravando invece sul convenuto la prova del caso fortuito.
- Ebbene, nel caso di specie, le allegazioni delle parti nonché gli esiti della CTU disposta in primo grado hanno ricollegato al comportamento dell'animale l'evento lesivo – circostanza, peraltro, non oggetto di impugnazione.
- Al contrario, dalle risultanze istruttorie, non può dirsi provato il caso fortuito, tale da recidere la responsabilità dei proprietari ex art. 2052 c.c. per i danni subiti dall'odierna appellata. Invero, il caso fortuito ai sensi del citato articolo può ravvisarsi anche nella colpa del danneggiato a condizione che la vittima abbia tenuto una condotta negligente ovvero che quella condotta non fosse prevedibile o ancora quando quella condotta sia stata eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata (ex multis, Cass. n. 37059/2022).
- Nella specie, però, anche qualificando la condotta della danneggiata come imprudente (e dunque, avvalorando la ricostruzione degli appellanti secondo cui la avrebbe avuto uno scatto repentino nella direzione della tale da CP_1 Pt_1 far scattare l'istinto di protezione del cane , tale atteggiamento non Per_1
potrebbe risultare idoneo a recidere il nesso eziologico fra il cane e l'evento dannoso, potendo integrare al più un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 c.c..
- Infatti, come già anticipato, il convenuto, per liberarsi, avrebbe dovuto provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere detto nesso causale, non essendo sufficiente a tale fine neanche la prova di aver usato la comune diligenza nella custodia dell'animale (Cass. n. 15895/2011).
- Del resto, nella vicenda oggetto d'esame, è ravvisabile una chiara imprudenza degli appellanti, se si considera da un lato la natura del cane di razza pitbull, ma soprattutto la recente adozione dello stesso, salvato dagli odierni appellanti da un canile circa 15 giorni prima dell'incidente (cfr. doc. n. 6 ove emerge che il passaggio di proprietà di sarebbe avvenuta il 24 settembre 2009). Il cane Per_1
avrebbe dovuto essere tenuto sotto custodia mentre era stato lasciato libero di circolare in spazi in cui avrebbe veniva a contatto con estranei. È il proprietario che deve conoscere il proprio animale e sapere come il suo istinto lo possa portare a reagire nelle diverse situazioni. Tali circostanze avrebbero dovuto indurre gli stessi a una maggiore prudenza, adottando le adeguate precauzioni e attenzioni, soprattutto in contesti ove l'animale sviluppa un forte senso di territorialità e protezione, come nel caso di specie, le mura domestiche.
- Né in senso contrario può valorizzarsi l'assunto degli appellanti secondo cui la decisione sarebbe fondata su una prospettazione avversaria inattendibile, non avendo poi i proprietari ulteriormente dedotto a tal proposito. Invero, dalle prospettazioni e dalle risultanze istruttorie non è ipotizzabile neanche un concorso di colpa della danneggiata ai sensi dell'art. 1227 c.c., in quanto gli appellanti non hanno efficacemente contestato la ricostruzione fattuale della , confermata CP_1 invece in sede di interrogatorio formale nonché dall'escussione testimoniale del secondo cui la danneggiata sarebbe stata aggredita improvvisamente CP_2
mentre si trovava seduta a tavola.
- Tutti questi elementi, complessivamente considerati, depongono nel senso di una responsabilità esclusiva di e di nella Parte_1 Parte_2
causazione dell'evento dannoso.
- Alla luce di quanto sin qui valutato, il primo motivo di appello deve essere rigettato.
- Con la seconda doglianza, gli appellanti lamentano la carente motivazione in punto di liquidazione del quantum risarcitorio riconosciuto in favore di . Controparte_1
Nello specifico, secondo i proprietari del cane, il danno non patrimoniale stimato in euro 50.000,00 dal Tribunale non troverebbe alcun riscontro, non avendo il primo giudice indicato alcun criterio o parametro utilizzato nella suddetta liquidazione.
- La censura è manifestamente infondata, in quanto a pag. 11 della sentenza di primo grado si legge “in conclusione, considerate le conclusioni della CTU, considerate le tabelle milanesi di calcolo, considerata l'età dell'attrice (nata in [...]
06.04.1972), non al momento dell'evento (03-04/10/2020), bensì al momento della conclusione del periodo dell'invalidità temporanea, si stima un importo a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale di euro 50.000,00 ( già oggetto di devalutazione al momento del sinistro (3/4. 10.2020) e già oggetto di rivalutazione, fino al momento dell'attualità, in quanto oggetto di risarcimento, e quindi costituente debito di valore), oltre interessi nella misura legale dalla data di pubblicazione della sentenza al soddisfo.”
- Ed infatti, il Tribunale ha richiamato le conclusioni raggiunte dal consulente tecnico d'ufficio dott. che ha svolto una indagine peritale “volta Persona_3 ad accertare la natura e l'entità del danno biologico subìto dall'attrice stessa, causalmente connesso con l'evento oggetto di lite;
nonché la congruità delle spese documentate”, peraltro mai contestate dagli odierni appellanti, che non hanno avanzato alcuna osservazione alla bozza peritale (cfr. pag. 12 della CTU ove è riportato “il legale di parte convenuta (avv. Giada Bernardi) non ha fatto pervenire alcuna osservazione critica”). - Inoltre, il criterio per la liquidazione delle somme a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale è stato puntualmente individuato dal giudice di prime cure nelle
Tabelle di Milano per i danni macropermanenti, tenuto conto della età della danneggiata al momento del sinistro e del punto percentuale di invalidità calcolato
(mai contestato) dal perito. Ed infatti, il CTU così concludeva “preso atto delle risultanze emerse dalla disamina degli atti e della documentazione sanitaria esibita, e da quanto riferito dalla periziata, si ritiene che la durata dell'inabilità temporanea fu parziale al 75% di gg. 30 (trenta), parziale al 50% di gg. 30 (trenta)
e parziale al 25% di gg. 40 (quaranta) quale periodo riabilitativo ulteriormente necessario al fine della progressiva stabilizzazione delle lesioni e per un'adeguata ripresa funzionale. I postumi permanenti attualmente rilevabili configurano, considerando i correnti criteri medico-legali del danno (= vedi le “ Linee guida per la valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico” formulate dal , ed. 2016 , e “guida alla valutazione medico- CP_5 Controparte_6 legale dell'invalidità permanente” di ed. 2015 Controparte_7
), un grado di invalidità secondaria nell'ordine del 14% Controparte_6
(quattordici percento) da intendersi come riduzione dell'integrità psico-fisica della periziata (danno biologico)”.
- Di talché, considerata l'età della danneggiata al momento del sinistro (48 anni), il punto di invalidità fissato dal CTU al 14% nonché le spese mediche documentate e non contestate pari a euro 1101,50, il danno non patrimoniale risarcibile ammonta a euro 49.748,75, arrotondato al giudice di prime cure a euro 50.000,00.
- Ne consegue, in conclusione, che alcuna censura può essere validamente mossa alla quantificazione del risarcimento effettuata dal Tribunale di Pavia, avendo questo fatto corretta applicazione dei criteri in materia di liquidazione del danno non patrimoniale.
- Infine, gli appellanti lamentano l'errore del primo giudice nel non aver disposto la compensazione delle spese di lite a fronte dell'accoglimento della sola metà della somma richiesta dalla danneggiata a titolo di risarcimento.
- Ebbene, come è noto “in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo
a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi,
e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente” (cfr. Cass. n. 32061/2022).
- Il giudice di prime cure, pertanto, ha fatto corretta applicazione del principio di soccombenza.
- Tanto premesso, l'appello deve pertanto essere rigettato e la sentenza del Tribunale di Pavia n. 727/2024 integralmente confermata.
- L'esito della lite vede la soccombenza degli appellanti e Parte_1
che vengono quindi condannati ex art 91 c.p.c. alla refusione delle Parte_2
spese processuali del grado in favore della controparte liquidate Controparte_1
come in dispositivo sulla base del vigente D.M. n.55/2014 (aggiornato D.M. n. 147 del 13/08/2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022), con riferimento al valore della causa come dichiarato ai fini del contributo unificato giudiziale, in rapporto ai valori minimi previsti stante la bassa difficoltà delle questioni trattate, escludendo dal computo la voce relativa alla fase istruttoria assente nel presente grado.
- Sussistono altresì i presupposti per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della Legge n.
228 del 24 dicembre 2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando nel contraddittorio fra le parti – ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa - così decide:
- rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza n. n. 727/2024 del Tribunale di Pavia depositata il 18 aprile 2024; - condanna e a rimborsare a Parte_1 Parte_2 Controparte_1
le spese di lite che si liquidano in euro 4.997,00 oltre rimborso spese al 15%, IVA,
c.p.a., oneri e accessori come per legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.M. n.
115/2002, per il pagamento a carico di e Parte_1 Parte_2
dell'ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Milano, il 22 gennaio 2025
Il Presidente estensore
Maria Caterina Chiulli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE II CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Caterina CHIULLI Presidente estensore
Dott.ssa Giovanna FERRERO Consigliere
Dott.ssa Nicoletta SOMMAZZI Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 1762 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, promossa con atto di citazione notificato il 3 giugno 2024.
[...]
(C.F. e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ), elettivamente domiciliati in Roma, Via Pt_2 C.F._2
Virgilio n.1 L , presso lo studio della Prof. Avv. Giada Bernardi che li rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Controparte_1 C.F._3
Garlasco (PV), Piazza Repubblica n. 22, presso lo studio degli Avv.ti Marinella Bracci ed Elena Anastasia Pons che la rappresentano e difendono giusta procura in atti
APPELLATO PER LA RIFORMA della sentenza n. 727/2024 del Tribunale di Pavia depositata il 18 aprile 2024 e notificata a mezzo PEC in data 2 maggio 2024.
OGGETTO: Responsabilità ex art. 2052 c.c.
CONCLUSIONI: come da fogli di PC e note conclusive
rilevato che
- con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Controparte_1
e chiedendone la condanna ai sensi degli Parte_1 Parte_2
artt. 2043 c.c. e 2052 c.c. al risarcimento di euro 100.000,00 per i danni subiti a causa di un morso del cane di loro proprietà che in data 3 ottobre 2020, durante una serata presso la casa dei convenuti, la aggrediva provocandole gravi ferite lacerocontuse al braccio destro.
- Più precisamente, l'attrice riferiva che mentre si trovava in Pavia alla via San Pietro in Verzolo n.55 presso l'abitazione dei convenuti, seduta a tavola unitamente ai proprietari di casa e al proprio compagno, veniva azzannata dal cane di nome di razza DE (pitbull) del tutto inaspettatamente e Per_1
imprevedibilmente. In soccorso della intervenivano CP_1 Parte_1
nonché (suo compagno) che, nel tentativo di far allentare Controparte_2
la presa al cane, rimaneva lievemente ferito alla mano destra.
- Costituitisi in giudizio, e chiedevano il Parte_1 Parte_2
rigetto della domanda attorea, contestando la ricostruzione dei fatti svolta da parte attrice e ritenendo che il motivo dell'incidente fosse da imputare esclusivamente alla condotta della , imprudente al punto da integrare caso fortuito. CP_1
- Infatti, i convenuti, ricostruendo la sera dell'aggressione, riferivano che sin dall'arrivo dei due ospiti, il loro cane AD – che già aveva incontrato i due ospiti in altre occasioni – si mostrava socievole e gioviale senza mai manifestare alcun cenno di aggressività. Contrariamente a quanto riferito dall'attrice, infatti,
l'incidente sarebbe avvenuto durante un'accesa discussione fra la e il suo CP_1
compagno, e precisamente allorquando la prima si alzava di scatto, avvicinandosi alla A detta dei convenuti, il gesto repentino e la concitazione del Pt_1
momento scatenavano il cane che attaccava in difesa della Controparte_1
padrona. Secondo la ricostruzione dei proprietari, pertanto, il danno dell'animale sarebbe stato provocato da circostanze imprevedibili, scaturite unicamente dalla condotta imprudente della Pt_1
- Il Tribunale di Pavia istruiva la causa per mezzo di interrogatorio formale dell'attrice e di escussione testimoniale di e, ritenutane Controparte_2
l'opportunità, disponeva CTU medico-legale sulla danneggiata, nominando il dott.
Per_2
- Il giudice di primo grado, con la sentenza n. 727/2024, accertava e dichiarava la responsabilità ex art. 2052 c.c. di e di Parte_2 Parte_1 rispettivamente proprietario e custode del cane per l'aggressione di questo Per_1
nei confronti di , condannandoli in solido al risarcimento in favore Controparte_1 di quest'ultima della somma di euro 50.000,00 oltre interessi in misura legale dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
condannava i convenuti, inoltre, al pagamento delle spese di CTU nonché alla rifusione delle spese legali commisurate in euro 759,00 per esborsi ed euro 7.616,00 per onorari, oltre 15% spese generali,
CPA e IVA.
- Avverso la suddetta sentenza proponevano appello Parte_3
, lamentando in particolare:
[...]
▪ l'errata ed insufficiente interpretazione delle risultanze istruttorie e delle normative pur richiamate in sentenza. Carenza d'istruttoria.
Violazione dell'art. 132 n° 4 cpc;
▪ la carente ed insufficiente di motivazione in punto di liquidazione del quantum;
▪ l'omessa compensazione delle spese di lite.
- Si costituiva , contestando l'appello in quanto infondato in fatto e Controparte_1
in diritto, insistendo per la conferma integrale della sentenza di primo grado.
- La causa veniva assegnata al Presidente relatore ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c.
- All'udienza del 26 novembre 2024, parte appellata si impegnava a non porre in esecuzione la sentenza di primo grado fino alla definizione del giudizio e parte appellante, non avendone più interesse, rinunciava all'istanza di sospensiva. - Alla medesima udienza, chiedevano che la causa fosse trattenuta in decisione.
- Preso atto che le parti esoneravano il Presidente dalla relazione orale, la Corte rinviava la causa ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. al 21 gennaio 2025, disponendo lo svolgimento di detta udienza nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c. e assegnando, altresì, termine per il deposito di note conclusionali.
- Tutto ciò premesso, visti gli artt. 350 comma terzo e 350 bis c.p.c., la Corte
osserva che
- preliminarmente, per quanto riguarda le istanze istruttorie reiterate nel presente grado dagli appellanti, le stesse non meritano accoglimento in quanto aventi ad oggetto produzioni nuove e comunque irrilevanti ai fini della presente controversia.
Da un lato l'articolo di cronaca de - sezione (cfr. Controparte_3 CP_4
doc. n. 4 appellante) riporta la vicenda processuale oggetto di causa, non offrendo alcun ulteriore spunto in ordine alla ricostruzione della dinamica dell'incidente; allo stesso modo la dichiarazione scritta rilasciata da datata 27 Testimone_1
maggio 2024 (cfr. doc. n. 5) nulla aggiunge a quanto già riferito dalle parti nei rispettivi atti, riportando circostanze generiche e in ogni caso prive di riscontro probatorio. Infine, la richiesta di escussione testi “sulle circostanze di cui alla allegata corrispondenza” risulta generica, mancando della necessaria indicazione specifica dei fatti, strumentale a una valutazione del giudicante sulla loro decisività ai fini della definizione della controversia.
- Nel merito, poi, l'appello non è fondato.
- Le censure mosse dagli appellanti non sono idonee a confutare la decisione di primo grado che invece appare corretta sul piano logico e giuridico.
- Con la prima doglianza, gli appellanti lamentano “un'istruttoria completamente unilaterale a favore della sig.ra ”, avendo il giudice di primo grado CP_1
disposto interrogatorio formale di questa nonché prova testimoniale di
[...]
, compagno della presente al momento dell'aggressione. Controparte_2 CP_1
A detta dei padroni dell'animale, infatti, il Tribunale avrebbe potuto e dovuto disporre anche il loro interrogatorio libero ai sensi dell'art. 117 c.p.c., permettendo così agli odierni appellanti di confermare la propria ricostruzione dei fatti. La decisione di primo grado, pertanto, sarebbe ingiusta, in quanto frutto di un convincimento incompleto del Tribunale, fondato su assunti inattendibili e contraddittori.
- Il motivo non può essere accolto.
- Come è noto, il libero interrogatorio della parte, previsto e disciplinato dall'art. 117
c.p.c., non integra un vero e proprio mezzo di prova, ma un mero argomento di prova, utile alla chiarificazione della posizione delle parti. Questo, che peraltro può essere disposto dal giudice oppure richiesto concordemente da tutti i contraddittori, rappresenta infatti lo strumento che consente al giudicante di richiedere alla parte le precisazioni delle rispettive posizioni processuali. Peraltro, è pacifico che l'interrogatorio libero ex art.117 c.p.c. abbia natura tecnicamente discrezionale, in forza della quale, anche se disposto, ben potrebbe non essere tenuto in considerazione dal giudice ai fini della propria decisione, ferma una valutazione dello stesso congruamente e ragionevolmente motivata.
- Tanto premesso, nel caso di specie, ferma la discrezionalità del giudice, il libero interrogatorio degli odierni appellanti – anche se disposto - non avrebbe potuto aggiungere elementi di fatto idonei ex se a provare l'esistenza di un caso fortuito escludente la responsabilità degli stessi, avendo la danneggiata offerto una ricostruzione della dinamica dell'incidente non contraddittoria, dettagliata e comunque confermata anche dal teste escusso.
- Infatti, come correttamente rilevato dal Tribunale, in tema di riparto probatorio ex art. 2052 c.c, è noto che a rispondere del danno cagionato da animale sia il proprietario o chi ne ha l'uso per responsabilità oggettiva, sulla base del mero rapporto con l'animale nonché del nesso causale fra il comportamento di quest'ultimo e l'evento dannoso. Tale nesso può essere interrotto solo dando prova del caso fortuito. A tal proposito, spetta all'attore la prova del nesso eziologico fra animale ed evento lesivo, gravando invece sul convenuto la prova del caso fortuito.
- Ebbene, nel caso di specie, le allegazioni delle parti nonché gli esiti della CTU disposta in primo grado hanno ricollegato al comportamento dell'animale l'evento lesivo – circostanza, peraltro, non oggetto di impugnazione.
- Al contrario, dalle risultanze istruttorie, non può dirsi provato il caso fortuito, tale da recidere la responsabilità dei proprietari ex art. 2052 c.c. per i danni subiti dall'odierna appellata. Invero, il caso fortuito ai sensi del citato articolo può ravvisarsi anche nella colpa del danneggiato a condizione che la vittima abbia tenuto una condotta negligente ovvero che quella condotta non fosse prevedibile o ancora quando quella condotta sia stata eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata (ex multis, Cass. n. 37059/2022).
- Nella specie, però, anche qualificando la condotta della danneggiata come imprudente (e dunque, avvalorando la ricostruzione degli appellanti secondo cui la avrebbe avuto uno scatto repentino nella direzione della tale da CP_1 Pt_1 far scattare l'istinto di protezione del cane , tale atteggiamento non Per_1
potrebbe risultare idoneo a recidere il nesso eziologico fra il cane e l'evento dannoso, potendo integrare al più un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 c.c..
- Infatti, come già anticipato, il convenuto, per liberarsi, avrebbe dovuto provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere detto nesso causale, non essendo sufficiente a tale fine neanche la prova di aver usato la comune diligenza nella custodia dell'animale (Cass. n. 15895/2011).
- Del resto, nella vicenda oggetto d'esame, è ravvisabile una chiara imprudenza degli appellanti, se si considera da un lato la natura del cane di razza pitbull, ma soprattutto la recente adozione dello stesso, salvato dagli odierni appellanti da un canile circa 15 giorni prima dell'incidente (cfr. doc. n. 6 ove emerge che il passaggio di proprietà di sarebbe avvenuta il 24 settembre 2009). Il cane Per_1
avrebbe dovuto essere tenuto sotto custodia mentre era stato lasciato libero di circolare in spazi in cui avrebbe veniva a contatto con estranei. È il proprietario che deve conoscere il proprio animale e sapere come il suo istinto lo possa portare a reagire nelle diverse situazioni. Tali circostanze avrebbero dovuto indurre gli stessi a una maggiore prudenza, adottando le adeguate precauzioni e attenzioni, soprattutto in contesti ove l'animale sviluppa un forte senso di territorialità e protezione, come nel caso di specie, le mura domestiche.
- Né in senso contrario può valorizzarsi l'assunto degli appellanti secondo cui la decisione sarebbe fondata su una prospettazione avversaria inattendibile, non avendo poi i proprietari ulteriormente dedotto a tal proposito. Invero, dalle prospettazioni e dalle risultanze istruttorie non è ipotizzabile neanche un concorso di colpa della danneggiata ai sensi dell'art. 1227 c.c., in quanto gli appellanti non hanno efficacemente contestato la ricostruzione fattuale della , confermata CP_1 invece in sede di interrogatorio formale nonché dall'escussione testimoniale del secondo cui la danneggiata sarebbe stata aggredita improvvisamente CP_2
mentre si trovava seduta a tavola.
- Tutti questi elementi, complessivamente considerati, depongono nel senso di una responsabilità esclusiva di e di nella Parte_1 Parte_2
causazione dell'evento dannoso.
- Alla luce di quanto sin qui valutato, il primo motivo di appello deve essere rigettato.
- Con la seconda doglianza, gli appellanti lamentano la carente motivazione in punto di liquidazione del quantum risarcitorio riconosciuto in favore di . Controparte_1
Nello specifico, secondo i proprietari del cane, il danno non patrimoniale stimato in euro 50.000,00 dal Tribunale non troverebbe alcun riscontro, non avendo il primo giudice indicato alcun criterio o parametro utilizzato nella suddetta liquidazione.
- La censura è manifestamente infondata, in quanto a pag. 11 della sentenza di primo grado si legge “in conclusione, considerate le conclusioni della CTU, considerate le tabelle milanesi di calcolo, considerata l'età dell'attrice (nata in [...]
06.04.1972), non al momento dell'evento (03-04/10/2020), bensì al momento della conclusione del periodo dell'invalidità temporanea, si stima un importo a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale di euro 50.000,00 ( già oggetto di devalutazione al momento del sinistro (3/4. 10.2020) e già oggetto di rivalutazione, fino al momento dell'attualità, in quanto oggetto di risarcimento, e quindi costituente debito di valore), oltre interessi nella misura legale dalla data di pubblicazione della sentenza al soddisfo.”
- Ed infatti, il Tribunale ha richiamato le conclusioni raggiunte dal consulente tecnico d'ufficio dott. che ha svolto una indagine peritale “volta Persona_3 ad accertare la natura e l'entità del danno biologico subìto dall'attrice stessa, causalmente connesso con l'evento oggetto di lite;
nonché la congruità delle spese documentate”, peraltro mai contestate dagli odierni appellanti, che non hanno avanzato alcuna osservazione alla bozza peritale (cfr. pag. 12 della CTU ove è riportato “il legale di parte convenuta (avv. Giada Bernardi) non ha fatto pervenire alcuna osservazione critica”). - Inoltre, il criterio per la liquidazione delle somme a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale è stato puntualmente individuato dal giudice di prime cure nelle
Tabelle di Milano per i danni macropermanenti, tenuto conto della età della danneggiata al momento del sinistro e del punto percentuale di invalidità calcolato
(mai contestato) dal perito. Ed infatti, il CTU così concludeva “preso atto delle risultanze emerse dalla disamina degli atti e della documentazione sanitaria esibita, e da quanto riferito dalla periziata, si ritiene che la durata dell'inabilità temporanea fu parziale al 75% di gg. 30 (trenta), parziale al 50% di gg. 30 (trenta)
e parziale al 25% di gg. 40 (quaranta) quale periodo riabilitativo ulteriormente necessario al fine della progressiva stabilizzazione delle lesioni e per un'adeguata ripresa funzionale. I postumi permanenti attualmente rilevabili configurano, considerando i correnti criteri medico-legali del danno (= vedi le “ Linee guida per la valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico” formulate dal , ed. 2016 , e “guida alla valutazione medico- CP_5 Controparte_6 legale dell'invalidità permanente” di ed. 2015 Controparte_7
), un grado di invalidità secondaria nell'ordine del 14% Controparte_6
(quattordici percento) da intendersi come riduzione dell'integrità psico-fisica della periziata (danno biologico)”.
- Di talché, considerata l'età della danneggiata al momento del sinistro (48 anni), il punto di invalidità fissato dal CTU al 14% nonché le spese mediche documentate e non contestate pari a euro 1101,50, il danno non patrimoniale risarcibile ammonta a euro 49.748,75, arrotondato al giudice di prime cure a euro 50.000,00.
- Ne consegue, in conclusione, che alcuna censura può essere validamente mossa alla quantificazione del risarcimento effettuata dal Tribunale di Pavia, avendo questo fatto corretta applicazione dei criteri in materia di liquidazione del danno non patrimoniale.
- Infine, gli appellanti lamentano l'errore del primo giudice nel non aver disposto la compensazione delle spese di lite a fronte dell'accoglimento della sola metà della somma richiesta dalla danneggiata a titolo di risarcimento.
- Ebbene, come è noto “in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo
a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi,
e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente” (cfr. Cass. n. 32061/2022).
- Il giudice di prime cure, pertanto, ha fatto corretta applicazione del principio di soccombenza.
- Tanto premesso, l'appello deve pertanto essere rigettato e la sentenza del Tribunale di Pavia n. 727/2024 integralmente confermata.
- L'esito della lite vede la soccombenza degli appellanti e Parte_1
che vengono quindi condannati ex art 91 c.p.c. alla refusione delle Parte_2
spese processuali del grado in favore della controparte liquidate Controparte_1
come in dispositivo sulla base del vigente D.M. n.55/2014 (aggiornato D.M. n. 147 del 13/08/2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022), con riferimento al valore della causa come dichiarato ai fini del contributo unificato giudiziale, in rapporto ai valori minimi previsti stante la bassa difficoltà delle questioni trattate, escludendo dal computo la voce relativa alla fase istruttoria assente nel presente grado.
- Sussistono altresì i presupposti per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della Legge n.
228 del 24 dicembre 2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando nel contraddittorio fra le parti – ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa - così decide:
- rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza n. n. 727/2024 del Tribunale di Pavia depositata il 18 aprile 2024; - condanna e a rimborsare a Parte_1 Parte_2 Controparte_1
le spese di lite che si liquidano in euro 4.997,00 oltre rimborso spese al 15%, IVA,
c.p.a., oneri e accessori come per legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.M. n.
115/2002, per il pagamento a carico di e Parte_1 Parte_2
dell'ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Milano, il 22 gennaio 2025
Il Presidente estensore
Maria Caterina Chiulli