Sentenza 29 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 29/03/2025, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, in persona dei magistrati
Dott. Aldo Gubitosi Presidente
Dott.ssa Giuliana Giuliano Consigliere relatore
Dott. Guerino Iannicelli Consigliere
All'udienza di discussione del 25.03.2025
Ha pronunciato mediante lettura il seguente
DISPOSITIVO
Nella causa civile di appello, iscritta al n. 1136/2024 R.G,
TRA
, rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Pier Parte_1
Giuseppe Tammaro.
APPELLANTE
NEI CONFRONTI DI
VE , nato a [...] il [...], residente in [...]
Nicola Pastore n. 2.
APPELLAT O
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 2151/2024 del Tribunale di Nocera
Inferiore.
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
1
Con l'atto introduttivo del presente giudizio ha proposto appello alla Parte_1
sentenza n. 2151/2024 con cui il Tribunale di Nocera Inferiore ha accolto la domanda di risoluzione contrattuale per grave inadempimento del locatore, in relazione all'immobile sito in Cava dei Tirreni, alla Via Atenolfi n. 8, e condannato alla corresponsione, in favore di , di €. 2800,00 e di €. 605,61 oltre interessi legali dalla domanda al CP_2
soddisfo, nonché al pagamento delle spese di lite;
a motivi dell'impugnazione ha dedotto la illegittimità della imputabilità dell'inadempimento, emergendo dagli atti che il conduttore conosceva le condizioni dell'immobile, l'erronea applicazione dell'art. 1460
c.c. che viene in rilievo solo nel caso in cui manchi del tutto la controprestazione da parte del locatore, e la violazione degli art. 2967 c.c., 115 c.p.c., con riguardo alla ritenuta assenza di prova della rottura del muretto del terrazzo condominiale e al rimborso alle spese di registrazione, bollette e stampa bigliettini.
Non si è costituito . CP_2
All'esito delle udienze del 25.02.2025 e del 25.03.2025 le parti non sono comparse e la
Corte ha riservato la decisione sulla estinzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva la Corte che va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarato estinto il giudizio.
E, infatti, all'udienza del 25.02.2025 le parti non sono comparse, per cui la causa veniva rinviata, ai sensi degli articoli 181 e 309 del codice di procedura civile, all'udienza del
2 25.03.2025, alla quale, parimenti, nessuna delle parti, nonostante il rituale avviso,
compariva.
Giova rammentare che il giudizio, in primo grado, è stato instaurato successivamente al
25 giugno 2008, data di entrata in vigore del decreto legge numero 112 del 2008,
convertito nella legge numero 133 del 2008.
Per effetto delle modifiche apportate all'articolo 181 del codice di procedura civile, se nessuna delle parti compare alla nuova udienza fissata a seguito della mancata comparizione ad una precedente udienza, l'autorità giudiziaria procedente ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio, così innovandosi rispetto alla disciplina previgente, che prevedeva la sola cancellazione della causa dal ruolo.
Quindi, attesa la persistente assenza delle parti, sono maturati i presupposti previsti dalla norma summenzionata per disporre la cancellazione della causa dal ruolo e la conseguente estinzione.
Quanto alla forma che deve rivestire tale provvedimento, in ragione dell'idoneità
dell'estinzione a definire in rito il giudizio ed a determinare, altresì, il passaggio in giudicato, ove l'estinzione divenga definitiva, della sentenza di primo grado, si reputa debba essere quella della sentenza, che permette alle parti, se ritenuto necessario, di poterla impugnare, facendone valere gli eventuali vizi.
Le spese di lite, ai sensi dell'articolo 310 del codice di procedura civile, restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , avverso la sentenza Parte_1 CP_2
3 n. 2151/2024 del Tribunale di Nocera Inferiore, ogni altra istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio.
2) Spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Salerno 25 marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Giuliana Giuliano dott. Aldo Gubitosi
4