Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/02/2025, n. 1011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1011 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
1963/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Roma, Sezione Persona, Famiglia e Minori, riunita in Camera di
Consiglio nelle persone dei SIg. Magistrati:
1) dott.ssa Sofia Rotunno - Presidente rel. est.
2) dott.ssa Francesca Romana Salvadori - Consigliere
3) dott. Gabriele Sordi - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1963/2023 R.G. a istanza di
, nato a [...] il [...] (c.f. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Erika Del Nero, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in Carrara alla Via Carriona n. 201
ATTORE
E
nata a [...] l'[...] (c.f. ), rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa dall'avv. Roberto Palombi e dall'avv. Marco Alunni, presso il cui studio elettivamente domicilia, in Roma, alla via Famagosta n.8
CONVENUTA
Nonché
PROCURATORE GENERALE presso la Corte di Appello di Roma
INTERVENUTO avente ad oggetto: riconoscimento della efficacia in Italia di sentenza pronunciata da
Tribunale Ecclesiastico
Conclusioni: per il ricorrente:
- DICHIARARE, ai sensi dell'art. 8 co. 2 L. n. 121/1985, l'efficacia nell'ordinamento nazionale della sentenza n. 332 del Tribunale Ecclesiastico Regionale del Lazio resa in data 17.12.2004, successivamente ratificata dal Tribunale Ecclesiastico di Appello presso il Vicariato di Roma in data 15.02.2006 e resa esecutiva dal Supremo Tribunale della
Segnatura Apostolica in data 31.01.2023, che ha sancito la nullità del matrimonio concordatario a suo tempo contratto tra i SIg.ri e Parte_1 Controparte_1
Per l'effetto: - ORDINARE, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma e del
Comune di Carrara di trascrivere negli archivi dello stato civile, ai sensi dell'art. 63 co. 2 lett. h) D.P.R. 396/2000, l'emananda sentenza di efficacia nella Repubblica italiana, emessa ai sensi dell'art. 8 co. 2 L. n. 121/1985, della sentenza di nullità di matrimonio resa dai tribunali ecclesiastici, nonché quest'ultima sentenza.
Con vittoria di spese, diritti e competenze di causa come per legge. per la resistente:
“NEL MERITO: Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma rigettare la domanda attorea
e, comunque, accertare e dichiarare l'inefficacia nella Repubblica Italiana della sentenza ecclesiastica declaratoria della nullità del matrimonio contratto dai signori Parte_1
e Con vittoria di spese, competenze ed onorari”. Controparte_1
“IN VIA ISTRUTTORIA ammettere i mezzi come articolati tutti qui da intendersi integralmente riportati e trascritti” parere del P.G.: il mancato riscontro, nel procedimento in oggetto, di interessi relativi a soggetti minorenni e pertanto non si ritiene di poter avanzare rilievi di merito sulla sentenza del Tribunale, che
è immune da vizi di legittimità.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato a mezzo servizio postale il 5 aprile 2023 Parte_2
esponeva che:
- In data 19.09.1987, aveva contratto matrimonio concordatario con nata a CP_2
Roma l'8 aprile 1958, celebrato dinanzi al ministro di culto cattolico della Basilica del SS.
SA e San Giovanni in Laterano di Roma e trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di Roma al n. 908 II A;
- In data 3 marzo 1989 era nato il figlio Per_1
- Nel 1996, in seguito a un litigio, la aveva abbandonato il tetto coniugale imponendo CP_1
la rottura definitiva di fatto del matrimonio e la separazione di fatto tra i coniugi;
- In data 4 dicembre 2001 la aveva presentato innanzi al Tribunale Ecclesiastico CP_1
Regionale del Lazio domanda di dichiarazione di nullità del matrimonio, a causa della sua incapacità ad assumere gli oneri essenziali del matrimonio, secondo il canone 1095 nn. 2-
3;
- Il 17 dicembre 2004 il suddetto Tribunale aveva emesso sentenza definitiva di primo grado,
n. 332/2004;
- In data 15 febbraio 2006 il Tribunale Ecclesiastico di Appello presso il Vicariato di Roma 1963/2023 R.G.
aveva emesso decreto di ratifica conforme alla Sentenza affermativa che aveva pronunciato la nullità del matrimonio concordatario tra il HÉ e la CP_1
- Tale sentenza era stata infine dichiarata esecutiva il 31 gennaio 2023, con decreto del
Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
- Era interesse del ricorrente ottenere la delibazione e, di conseguenza, il riconoscimento dell'efficacia in sede civile del suddetto provvedimento giurisdizionale canonico, sussistendone tutti i requisiti.
Tanto premesso, il ricorrente concludeva come in epigrafe.
La convenuta si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione depositata il 12 giugno
2023, eccependo la convivenza ultratriennale tra i coniugi, quale situazione preclusiva della possibilità di delibare la nullità pronunciata dal tribunale ecclesiastico, secondo quanto affermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite con sentenza n. 16379 del 17 luglio 2014.
In punto di fatto, deduceva:
1) Il dato temporale, cioè l'estensione temporale del coniugio, per essersi la convivenza matrimoniale tra i coniugi e protratta per ben oltre un triennio. così come Pt_2 CP_1
apertamente riconosciuto dall'attore nell'atto di citazione, laddove era stato affermato:
“Nel 1996 la SI.ra a seguito di un litigio, abbandonò il tetto coniugale, imponendo CP_1 la rottura definitiva di fatto del matrimonio e la separazione di fatto”;
2) Lo 'stato civile', dei coniugi, per i quali non era mai stata pronunciata la separazione personale, né era intervenuta alcuna pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
3) Il regime di comunione dei beni ancora in essere tra i coniugi;
4) La qualità del coniugio, costituito da un'autentica comunione di vita suggellata anche dalla nascita del figlio come documentato mediante produzione fotografica che si Per_1 offriva all'attenzione di questa Corte.
La convenuta concludeva per il rigetto della domanda e, in via istruttoria, chiedeva l'assunzione di prova testimoniale su circostanze relative alla durata della convivenza matrimoniale.
Fissata l'udienza del 24 ottobre 2024 per la precisazione delle conclusioni, in seguito a trattazione “cartolare”, disposta con decreto del 16 settembre 2024, la causa veniva trattenuta da questa Corte per la decisione, con concessione dei termini di cui all'articolo
190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si rileva che, con l'accordo tra Stato e Chiesa, noto come “Accordo 1963/2023 R.G.
di Palazzo Madama”, stipulato nel 1984, la giurisdizione esclusiva dei Tribunali ecclesiastici è stata sostituita dalla giurisdizione concorrente di Stato e Chiesa. Di conseguenza, è mutata la struttura dell'intervento della Corte di Appello, nella fase della delibazione.
Il modello di riferimento era costituito dagli articoli 796 e 797 del codice di procedura civile, espressamente richiamati dalla normativa pattizia (art. 4 del protocollo addizionale), ma il procedimento assumeva sue peculiarità, espressamente descritte nell'Accordo.
L'art. 8/2 dello stesso stabiliva, infatti, che le sentenze di nullità dei matrimoni pronunciate dai tribunali ecclesiastici potessero essere, a richiesta di parte, dichiarate efficaci nella
Repubblica Italiana, previo accertamento dei seguenti punti: competenza del giudice ecclesiastico a conoscere della causa;
rispetto, nel processo ecclesiastico del diritto delle parti di agire e resistere in giudizio;
ricorrenza delle altre condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere (di cui all'art. 797 c.p.c.).
Sempre secondo l'art. 8, la dichiarazione di efficacia doveva avvenire con sentenza della
Corte d'Appello competente per territorio.
La riforma del diritto internazionale privato, attuata con la legge 218 del 1995, ha abrogato gli articoli 796 e 797 del codice di procedura civile, stabilendo il principio del riconoscimento automatico delle sentenze straniere.
Poiché l'Accordo del 1984 si riferiva a norme abrogate, in passato si era posto il problema se i suoi contenuti persistessero oppure se anche per le sentenze ecclesiastiche di nullità del matrimonio dovesse essere integralmente applicato il nuovo regime, con riconoscimento automatico e senza necessità di delibazione.
La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che l'Accordo, costituendo una disciplina specifica, restasse in vigore, e che, di conseguenza, anche gli articoli 796 e 797 c.p.c. sopravvivessero, in quanto richiamati dalla disposizione pattizia (Cfr.: Cass., 8 giugno
2005, n. 12010).
In relazione alla fattispecie specifica, tali norme sono quindi ultrattive rispetto alla loro abrogazione, sicché il giudizio di delibazione delle sentenze straniere disciplinato da tali norme tuttora sussiste per le sentenze ecclesiastiche dichiarative della nullità del matrimonio concordatario.
La soluzione adottata dalla giurisprudenza italiana è in linea con quanto sancito in sede europea: il Regolamento n. 1347 del 29 maggio 2000 e il Regolamento del Consiglio
Europeo n. 2201 del 27 novembre 2003 hanno infatti dato atto che il sistema di 1963/2023 R.G.
riconoscimento automatico delle sentenze straniere trova deroga negli accordi precedentemente stipulati da alcuni Stati con la Santa Sede.
Inoltre, il Regolamento dello Stato Civile vigente in Italia dal 2000 prevede espressamente la trascrizione delle sentenze delle Corti d'Appello, di cui alla legge 27 maggio 1929 n.
847 e successive modifiche.
In ragione di ciò, il giudizio di delibazione, per le sentenze ecclesiastiche dichiarative della nullità dei matrimoni concordatari, è tuttora necessario e continua ad essere regolato, oltre che dal citato articolo 8 dell'Accordo del 1984, dagli articoli 796 e seguenti del codice di procedura civile.
L'art. 8 comma 2 dell'Accordo prevede la dichiarazione di efficacia nella Repubblica
Italiana delle sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici, munite del decreto di esecutività del superiore organo ecclesiastico di controllo, su domanda delle parti o di una di esse, ove la Corte d'Appello competente accerti con sentenza: a) che il giudice ecclesiastico era il giudice competente a conoscere della causa in quanto matrimonio celebrato in conformità del presente articolo;
b) che nel procedimento davanti ai tribunali ecclesiastici è stato assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio in modo non difforme dai princìpi fondamentali dell'ordinamento italiano;
c) che ricorrono le altre condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere.
Applicati tali principi al caso di specie, dagli atti risulta che il giudice ecclesiastico era competente a conoscere la causa, trattandosi di matrimonio concordatario, e che nel procedimento davanti al Tribunale Ecclesiastico è stato assicurato alle parti il diritto di agire e resistere in modo non difforme da quanto stabilito dall'ordinamento giuridico italiano, essendo stato, in particolare, il convenuto (rimasto contumace in quella sede) ritualmente evocato in giudizio.
Per quanto riguarda la conformità all'ordine pubblico italiano, si richiama, in quanto pertinente, la pronuncia con la quale, nel ribadire il proprio orientamento giurisprudenziale, la Corte di Cassazione ha testualmente affermato: “La delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio per difetto grave in uno dei coniugi della capacità di discrezione nel giudizio circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali, non si pone in contrasto con l'ordine pubblico italiano, non ostandovi la circostanza che tale pronuncia richieda un'indagine sulla psiche del soggetto, ove essa sia stata condotta con strumenti di prova ammessi dall'ordinamento interno (nella specie, con una c.t.u.), poiché la ragione posta a fondamento di tale declaratoria è sostanzialmente corrispondente all'incapacità 1963/2023 R.G.
naturale di cui all'art. 120 c.c., né le differenze di disciplina in materia, fra ordinamento canonico ed ordinamento italiano, incidono sui fondamentali principi del diritto statuale.”
(Cass. 20/01/2011, n. 1262; cfr. anche Cass. 4 giugno 1987, n. 4889).
La Suprema Corte, sempre sullo specifico argomento, ha anche affermato che la situazione di vizio psichico assunta in considerazione dal giudice ecclesiastico siccome comportante inettitudine del soggetto ad intendere i diritti ed i doveri del matrimonio al momento della manifestazione del consenso non si discosta sostanzialmente dall'ipotesi d'invalidità contemplata dal citato art. 120 c.c., cosicché è da escludere che il riconoscimento dell'efficacia di una tale sentenza trovi ostacolo nei principi fondamentali dell'ordinamento italiano;
e contrasto con tali principi non si rende ravvisabile neppure sotto il profilo del difetto di tutela dell'affidamento della controparte, perché, mentre la disciplina generale dell'incapacità naturale in tema di contratti da rilievo alla buona o alla mala fede dell'altra parte (art. 428 c.c., comma 2), tale aspetto è invece del tutto ignorato nella disciplina dell'incapacità naturale quale causa di invalidità del matrimonio, nella quale è preminente l'esigenza di rimuovere il vincolo coniugale inficiato da vizio psichico (Cass. 7 aprile 1997, n. 3002).
Nel caso di specie, la sentenza ecclesiastica ha annullato il matrimonio concordatario tra il e la per grave difetto di capacità di discrezione di giudizio della donna. In Pt_1 CP_1
particolare, sulla base delle risultanze istruttorie e delle perizie medico legali di ufficio e di parte, il Tribunale Ecclesiastico ha ritenuto che “ ..la non avesse alcun interesse al CP_1
matrimonio quale communio vitae et amoris, ma che lo volesse solo perché vedeva in esso la possibilità di una nemesi e di un riscatto dagli errori commessi con il suo precedente fidanzato, quasi a voler dimostrare a se stessa e agli altri che era ancora in grado di rifarsi un'esistenza. Secondo il convincimento raggiunto dal giudice ecclesiastico, “si è trattato di una scelta non libera, in quanto la donna non riuscì in alcun modo a rielaborare, selezionare e giudicare queste pulsioni emotive e sollecitazioni che emergevano dal suo passato, per cui ella ha completamente travisato il progetto di vita sotteso al patto matrimoniale, intendendolo unicamente quale atto di immolazione a scopo espiatorio”
.Nella sentenza si legge, inoltre, “In sostanza la parte attrice ha travisato e falsato, per un difetto di discrezione di giudizio dovuto ad una chiara anomalia psichica, quello che è il progetto di vita proprio del matrimonio. Tale disturbo psichico ha reso la incapace CP_1
di valutare le proprie reali possibilità e di soppesare i fini e gli scopi motivazionali propri del matrimonio, sia in senso oggettivo che soggettivo”.. 1963/2023 R.G.
Dalla sentenza ecclesiastica emerge quindi che l'indagine sulla psiche dell'interessata, ai fini del riconoscimento della nullità per grave difetto di discrezione di giudizio da parte della donna, è stata scrupolosamente condotta dal Tribunale Ecclesiastico con strumenti di prova ammessi dall'ordinamento interno, e specificamente, come si desume dalla sentenza, mediante esame delle parti e prova testimoniale (escussione di tre testi di parte attrice e uno di ufficio), nonché perizia di parte prodotta dall'attrice e perizia psichiatrica disposta di ufficio. In particolare, la relazione peritale del consulente di ufficio ha diagnosticato nella periziata “una distorsione nelle basi motivazionali, nelle mete perseguibili e nei valori, confermando quanto già affermato dal perito di parte attrice e aggiungendo che la fabbri si “trovava, per immaturità istintivo- affettiva, in una condizione di consistente limitazione della propria capacità di autodeterminarsi in vista del matrimonio poiché affetta da una turba umorale e da un'alterazione strutturale della personalità” .
Il vizio genetico posto a base della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio (can.
1095 nn.
2-3 difetto di discrezione di giudizio) trova quindi piena corrispondenza nell'ipotesi di invalidità contemplata dall'art. 120 c.c. (previsione secondo cui il matrimonio può essere impugnato da quello dei coniugi che, quantunque non interdetto, provi di essere stato incapace di intendere o di volere, per qualunque causa, anche transitoria, al momento della celebrazione del matrimonio).
Quanto alla durata della convivenza, va rilevato che la Suprema Corte a Sezioni Unite, con le sentenze "gemelle" nn. 16379 e 16380 del 2014, ha affermato che La convivenza "come coniugi" deve intendersi - secondo la Costituzione (art. 2, 3, 29, 30, 31) le Carte Europee dei Diritti (art. 8, par. 1, della convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea), come interpretate dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, ed il Codice civile - quale elemento essenziale del "matrimonio - rapporto", che si manifesta come consuetudine di vita coniugale comune, stabile, e continua nel tempo, ed esteriormente riconoscibile attraverso corrispondenti, specifici fatti e comportamenti dei coniugi, e quale fonte di una pluralità di diritti inviolabili, di doveri inderogabili, di responsabilità anche genitoriali in presenza di figli, di aspettative legittime e di legittimi affidamenti degli stessi coniugi e dei figli, sia come singoli sia nelle reciproche relazioni familiari. In tal modo intesa, la convivenza "come coniugi"|, protrattasi per almeno tre anni dalla data di celebrazione del matrimonio "concordatario" regolarmente trascritto, connotando nell'essenziale
l'istituto del matrimonio nell'ordinamento italiano, è costitutiva di una situazione giuridica disciplinata da norme costituzionali, convenzionali ed ordinarie, di' ordine pubblico 1963/2023 R.G.
italiano' e, pertanto, anche in applicazione dell'art. 7, comma 1, cost. e del principio supremo di laicità dello Stato, è ostativa - ai sensi dell'Accordo, con Protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 19129, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, reso esecutivo dalla l. 25 marzo 1985 n. 121 (particolare dell'art. 8, numero 2, lettera c, dell'Accordo e del punto 4, lettera b, del Protocollo addizionale), e dell'art. 797, comma 1
n. 7, c.p.c. - alla dichiarazione di efficacia nella Repubblica Italiana delle sentenze definitive di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici, per qualsiasi vizio genetico del matrimonio accertato e dichiarato dal giudice ecclesiastico nell''ordine canonico' nonostante la sussistenza di detta convivenza coniugale.
Con le suddette pronunce è stato anche confermato il consolidato orientamento giurisprudenziale restrittivo in tema di eccezioni in senso stretto, affermandosi che l'eccezione relativa alla convivenza triennale come coniugi, ostativa alla positiva delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio, rientri tra quelle che l'ordinamento riserva alla disponibilità della parte interessata.
Recentemente la Suprema Corte, con ordinanza n. 17910/2022, attenuando il rigore interpretativo di cui alla precedente decisione a Sezioni Unite, ha affermato il principio di diritto secondo cui "la convivenza "come coniugi", pur essendo elemento essenziale del
"matrimonio-rapporto" ove protrattasi per almeno tre anni dalla celebrazione del matrimonio concordatario, e pur integrando una situazione giuridica di "ordine pubblico italiano", non è ostativa alla dichiarazione di efficacia della sentenza di nullità pronunciata dal tribunale ecclesiastico per vizi genetici del "matrimonio-atto" presidiati da nullità anche nell'ordinamento italiano".
Secondo quanto precisato con l'ordinanza n. 17910/2022, il suddetto limite non consente, pertanto, che negozi matrimoniali che abbiano avuto effetti di lunga durata possano essere annullati ricorrendo a riserve mentali e vizi che non siano riconosciuti nel nostro ordinamento, ma solo in quello canonico. Invece il medesimo limite non opera se il vizio genetico del matrimonio-atto è previsto dall'ordinamento italiano, sicché le sentenze ecclesiastiche che si fondano su vizi del consenso con i caratteri oggettivi almeno analoghi a quelli previsti dal nostro ordinamento non determinano contrasto con l'ordine pubblico interno ostativo al loro riconoscimento, essendo, perciò, necessario operare, in tali sensi, una distinzione fondamentale sul tipo di vizio che inficia l'atto produttivo del vincolo.
Ancor più recentemente, la Corte di legittimità ha affermato che In tema di delibazione di sentenze ecclesiastiche, la convivenza "come coniugi" - pur costituendo un elemento 1963/2023 R.G.
essenziale del "matrimonio-rapporto" ove protrattasi per almeno tre anni dalla celebrazione ed integrando una situazione giuridica di "ordine pubblico italiano" - non è di ostacolo alla dichiarazione di efficacia della sentenza ecclesiastica di nullità per vizi genetici del "matrimonio-atto" che siano a loro volta presidiati da nullità nell'ordinamento italiano;
in particolare, tale limite non opera rispetto alla delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità per un vizio psichico che renda incapaci a contrarre matrimonio, corrispondente a quello pure previsto nell'ordinamento italiano dall'art. 120 c.c.
(Cassazione civile sez. I, 04/01/2023, n.149).
Infine, La Suprema Corte, con recentissima pronuncia, ha chiarito che La dichiarazione di efficacia nell'ordinamento italiano della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio non può pronunciarsi, per contrarietà all'ordine pubblico, quando dalla celebrazione, per almeno un triennio, sia proseguita la convivenza matrimoniale, da accertarsi, a seguito di tempestiva eccezione di parte, secondo i principi del nostro ordinamento, e quindi caratterizzata da esteriorità, stabilità, condotte indice di effettiva accettazione del rapporto coniugale, non rilevando che la nullità sia stata pronunciata dal giudice ecclesiastico, nella sostanza, quale che sia la denominazione utilizzata, per una deficienza psichica ovvero una immaturità caratteriale che non sia precisamente riconducibile all'incapacità di intendere di volere, intesa come condizione patologica che impedisce alla persona di intendere il reale significato e rilevanza dei propri atti, e quindi incapace di contrarre matrimonio, e che pertanto comporta, ai sensi dell'art. 120 c.c., la nullità di questo anche per l'ordinamento italiano (la Suprema Corte ha pertanto confermato la sentenza della corte territoriale che aveva negato la delibazione, rilevando che la convivenza matrimoniale, da cui erano nati due figli, era durata nove anni, sicché doveva ritenersi consapevolmente superata la criticità psichica rilevata dal giudice ecclesiastico in capo ad entrambi, consistente nel mero difetto ad instaurare un rapporto equilibrato)
(Cass. 27/05/2024, n.14739).
Con riferimento al caso di specie, si è innanzi evidenziato, con riferimento al contenuto della sentenza ecclesiastica e alle risultanze della perizia svolta in quella sede, che il vizio genetico posto a base della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio (can. 1095 nn.
2-3) è precisamente riconducibile all'incapacità di intendere di volere, intesa come condizione patologica che impedisce alla persona di intendere il reale significato e rilevanza dei propri atti, e quindi incapace di contrarre matrimonio, e che pertanto comporta, ai sensi dell'art. 120 c.c., la nullità di questo anche per l'ordinamento italiano.
Ciò posto, aderendosi al principio di diritto da ultimo enunciato dalla Suprema Corte con 1963/2023 R.G.
ordinanza n. 149/2023, che si ritiene di condividere pienamente anche perché sostanzialmente confermato, quanto alla incapacità di contrarre matrimonio, anche dalla successiva pronuncia n. 14739/2024, deve ritenersi che la durata ultratriennale della convivenza come coniugi eccepita dalla convenuta non si riveli ostativa alla delibazione della sentenza ecclesiastica. A tal fine, deve anche evidenziarsi che l'attore, nel replicare all'eccezione della convenuta, ha decisamente contestato l'effettività della convivenza, deducendo che i coniugi non avevano mai convissuto insieme, avendo essi, sin dalla data del matrimonio, sia di fatto che di diritto, mantenuto ognuno la propria originaria residenza
(il HÉ a Carrara e la a Roma). CP_1
Anche la presenza di un figlio nato dal matrimonio annullato non costituisce impedimento alla delibazione della sentenza de qua, controvertendosi nel caso di specie circa un vizio del consenso che esula del tutto dalla esistenza della prole.
Dal punto di vista formale, si rileva la sussistenza del decreto di esecutività del Supremo
Tribunale della Segnatura Apostolica prot. n. 56500/23 EC, in data 31 gennaio 2023.
In ragione di ciò, la domanda deve essere accolta, con ogni conseguenza, come da dispositivo.
Essendo la presente pronuncia ispirata a un recente mutamento giurisprudenziale di legittimità intervenuto sulla questione costituente oggetto dell'eccezione formulata dalla convenuta sulla base dell'indirizzo precedentemente tracciato dalle Sezioni Unite, le spese devono essere compensate per intero tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, Sezione Persona, Famiglia e Minori, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda proposta Gino con atto di citazione Pt_1
notificato a il 5 aprile 2023, nel contraddittorio tra le parti, acquisito il Controparte_1
parere del P.G., così provvede: dichiara produttiva di effetti civili ed esecutiva nel territorio della Repubblica Italiana la sentenza n. 332 resa in data 17.12.2004 dal Tribunale Ecclesiastico Regionale del Lazio, successivamente ratificata dal Tribunale Ecclesiastico di Appello presso il Vicariato di
Roma in data 15.02.2006 e resa esecutiva dal Supremo Tribunale della Segnatura
Apostolica in data 31.01.2023, che ha sancito la nullità del matrimonio concordatario tra e celebrato dinanzi al ministro di culto cattolico della Parte_1 Controparte_1
Basilica del SS. SA e San Giovanni in Laterano di Roma e trascritto nei registri dello
Stato Civile del Comune di Roma il 26 settembre 1987 al n. 908 parte II serie A;
1963/2023 R.G.
ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere alla annotazione della presente sentenza sull'atto di matrimonio;
compensa per intero tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 13 febbraio 2025
IL PRESIDENTE rel. est.
(dott.ssa Sofia Rotunno)