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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 10/06/2025, n. 505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 505 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3286/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Relatore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3286/2023 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. PARIETTI ELENA e dell'avv.
RICORRENTE contro
(C.F.: , con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
NAPOLEONI VALENTINA e dell'avv.
RESISTENTE
con OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
Con l'intervento del P.M.- Sede
Premesso di aver intrattenuto una relazione sentimentale more uxorio, dalla quale nascevano le figlie minori il 9/11/2018 e il 9/4/2021, Per_1 Per_2 narrate le ragioni dell'interruzione della convivenza e ritenuta la necessità di regolare i loro rapporti nell'interesse delle bambine, con ricorso depositato in data 28.11.2023 la GN evocava in causa Parte_1 CP_1
La ricorrente rassegnava le conclusioni che si riportano: “affidare le figlie
[...] minori in modo condiviso ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. La prole avrà residenza abituale ed il collocamento presso la madre. Le decisioni di maggior interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute dovranno essere assunte di comune accordo tra i genitori tenendo conto delle
1 capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di ciascun figlio. In caso di disaccordo i genitori dovranno adire il GT del Tribunale competente per territorio.
2) Assegnare la casa familiare - con ogni arredo e pertinenza- posta in Piombino (LI),
Via Indipendenza nr. 17 alla madre delle minori almeno sino a quando questa non sia del tutto economicamente indipendente. Regolare i tempi di frequentazione tra genitore non collocatario e figlie come a seguire: il padre potrà tenere le minori presso di sé per un week end, alternato con la madre, dal venerdì all'uscita dell'asilo sino a lunedì mattina, e di due pernotti infrasettimanali, da intendersi dall'uscita della scuola materna, sino al mattino all'ingresso. Nonché, nella settimana in cui il week end ricade di competenza della madre, due pomeriggi dall'uscita di scuola sino al dopo cena (ore
21.00). Per quel che riguarda le vacanze natalizie i genitori trascorreranno ad anni alterni con le bambine l'uno la Vigilia di Natale ed il 31 dicembre, l'altro il giorno di natale e l'epifania. Durante le vacanze estive i genitori potranno trascorrere con le minori 15 giorni, anche non consecutivi, con ciascuno di essi purché comunicati entro il 30 maggio dell'anno in corso. I genitori assicureranno durante i periodi di propria competenza almeno una telefonata con l'altro genitore da effettuarsi prima delle ore
21.00.
4) Disporre che il Sig. provveda al mantenimento delle figlie, in via indiretta, CP_1 mediante versamento alla sigr.a dell'importo di € 500 mensili (per 12 Pt_1 mensilità), da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese. La somma (fissata con decorrenza dal mese di novembre 2023) è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, purché l'indice sia positivo
5) Disporre che Le spese straordinarie (elenco esemplificativo ma non tassativo, mediche non coperte dal SSN, scolastiche, di istruzione anche privata, ortodontiche, oculistiche, nonché ludiche e sportive) meglio identificate nelle linee guida redatte dal
CNF, necessarie per le figlie previamente concordate e documentate, saranno poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
6) Condannare la parte resistente alle spese del processo, da liquidare come da nota spese. Con vittoria di spese e compensi di causa.”.
Si costituiva il OR il quale, contestando in fatto e in diritto le CP_1 richieste della ricorrente, concludeva nei termini seguenti: “1) disporre
l'affidamento condiviso delle minori e con collocamento paritario delle Per_1 Per_2 stesse presso ciascun genitore e residenza formale presso il padre in Piombino, al quale rimarrà la disponibilità esclusiva della casa familiare sita in Piombino, Via
Indipendenza n. 17;
3) le minori staranno con ciascun genitore a settimane alterne dal lunedì al lunedì successivo;
4) Durante le vacanze natalizie, seguendo il principio dell'alternanza di anno in anno, le bambine trascorreranno, con un genitore, dalla chiusura della scuola fino al giorno di Natale compreso e dal primo gennaio orario di cena sino a Befana compresa, con
l'altro genitore, dal giorno di Santo Stefano compreso (da prima di pranzo) fino al 31
2 dicembre compreso. Per le festività Pasquali, seguendo il principio dell'alternanza, le minori resteranno con un genitore dalla chiusura delle scuole fino a Pasqua compresa e con l'altro genitore dal giorno di Pasquetta sino al giorno di riapertura degli istituti scolastici. Ciascun genitore potrà trascorrere con le figlie anche una settimana nel periodo invernale e due settimane anche non consecutive nel periodo estivo. Per le altre festività e per il giorno del compleanno delle minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
5) disporre il mantenimento diretto delle minori, stante il collocamento paritario delle stesse presso ciascun genitore e le condizioni economiche degli stessi;
6) le spese straordinarie, così come indicate nel Protocollo in uso presso l'intestato
Tribunale, saranno sostenute da ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno;
7) l'assegno unico pari ad € 380,00 mensili, così come sta già accadendo, sarà suddiviso al 50% tra i genitori;
8) Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.”
Resi provvedimenti provvisori e urgenti ex art. 473 bis 22 c.p.c.., veniva demandata al Servizio Sociale già avente in carico la famiglia di effettuare una valutazione delle capacità genitoriali di entrambe le parti con eventuale predisposizione in favore del OR e della GN di un CP_1 Pt_1 percorso di sostegno alla genitorialità al fine di favorire l'effettiva ripresa del dialogo tra le parti nell'interesse delle figlie minori, anche avuto riguardo alle vicende connesse alla conclusione della relazione sentimentale, come allegate da entrambe le parti.
Le relazioni depositate dal Servizio Sociale tempo per tempo nel corso del procedimento (vedi relazioni in data 11.10.2024, 3.2.2025 e 5.3.2025) hanno attestato un lento ma progressivo miglioramento della situazione familiare essendo entrambi i genitori riusciti a migliorare le rispettive capacità di comunicazione nell'interesse delle figlie garantendo alle minori un clima sereno, attestato anche dai riscontri delle maestre e del pediatra di libera scelta.
Positivamente valutate le capacità genitoriali delle parti, all'udienza del
27.5.2025 le parti confermavano non esservi problemi nella gestione delle bambine essendo riuscite a trovare un equilibrio anche modificando il calendario di frequentazione rispetto a quanto previsto dai provvedimenti provvisori ma in modo da assicurare in ogni caso un pari tempo delle bambine con ciascuno dei genitori. Proposta, dunque, una soluzione transattiva quanto alle questioni economiche, alla stessa aderivano la GN (nel corso Pt_1 dell'udienza) e il OR (con successive note) e all'udienza del 3.6.2025 CP_1 la causa veniva rimessa in decisone sulle conclusioni concordi delle parti.
Le conclusioni rassegnate dalle parti possono essere accolte senza necessità di svolgere ulteriore attività istruttoria, ritenuta la corrispondenza all'interesse delle figlie minori degli accordi tra le parti, alla luce delle allegazioni e della
3 documentazione anche reddituale depositata in atti e tenuto conto del significativo, positivamente concluso, monitoraggio dei Servizi Sociali nell'interesse di e Per_1 Per_2
I suddetti accordi possono dunque essere recepiti come da dispositivo.
Tenuto conto delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, le spese legali del presente procedimento vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
e sono affidate in modo condiviso ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 collocamento paritario presso ciascun genitore e residenza formale presso la madre in Piombino;
2. le minori trascorreranno con ciascun genitore a settimane alterne, dal venerdì all'uscita di scuola fino al venerdì successivo, con riconsegna presso gli istituti scolastici. Durante le vacanze natalizie: alternanza di anno in anno per Natale e Santo Stefano e così per il 31 dicembre e 1° gennaio. Per quel che concerne il 6 gennaio i genitori si alterneranno di anno in anno. Durante le vacanze pasquali: alternanza tra Pasqua e Pasquetta. In ogni caso ogni genitore potrà trascorrere con le figlie una settimana nel periodo invernale e due settimane (anche non consecutive) nel periodo estivo. Per le altre festività e i compleanni delle minori si osserverà il criterio dell'alternanza annuale;
3. Il sig. corrisponderà alla sig.ra entro il 15 di ogni mese, la CP_1 Pt_1 somma di € 100,00 a titolo di contributo al mantenimento delle minori. Le spese straordinarie saranno sostenute da entrambi i genitori al 50%, secondo il
Protocollo del Tribunale di Livorno.
4. L'assegno unico sarà percepito per intero dalla sig.ra che Pt_1 presenterà domanda presso l'INPS.
Spese legali compensate.
Così deciso in Livorno all'esito della camera di consiglio del 6.6.2025
Il giudice relatore
(dr.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dr.ssa Azzurra Fodra)
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Relatore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3286/2023 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. PARIETTI ELENA e dell'avv.
RICORRENTE contro
(C.F.: , con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
NAPOLEONI VALENTINA e dell'avv.
RESISTENTE
con OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
Con l'intervento del P.M.- Sede
Premesso di aver intrattenuto una relazione sentimentale more uxorio, dalla quale nascevano le figlie minori il 9/11/2018 e il 9/4/2021, Per_1 Per_2 narrate le ragioni dell'interruzione della convivenza e ritenuta la necessità di regolare i loro rapporti nell'interesse delle bambine, con ricorso depositato in data 28.11.2023 la GN evocava in causa Parte_1 CP_1
La ricorrente rassegnava le conclusioni che si riportano: “affidare le figlie
[...] minori in modo condiviso ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. La prole avrà residenza abituale ed il collocamento presso la madre. Le decisioni di maggior interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute dovranno essere assunte di comune accordo tra i genitori tenendo conto delle
1 capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di ciascun figlio. In caso di disaccordo i genitori dovranno adire il GT del Tribunale competente per territorio.
2) Assegnare la casa familiare - con ogni arredo e pertinenza- posta in Piombino (LI),
Via Indipendenza nr. 17 alla madre delle minori almeno sino a quando questa non sia del tutto economicamente indipendente. Regolare i tempi di frequentazione tra genitore non collocatario e figlie come a seguire: il padre potrà tenere le minori presso di sé per un week end, alternato con la madre, dal venerdì all'uscita dell'asilo sino a lunedì mattina, e di due pernotti infrasettimanali, da intendersi dall'uscita della scuola materna, sino al mattino all'ingresso. Nonché, nella settimana in cui il week end ricade di competenza della madre, due pomeriggi dall'uscita di scuola sino al dopo cena (ore
21.00). Per quel che riguarda le vacanze natalizie i genitori trascorreranno ad anni alterni con le bambine l'uno la Vigilia di Natale ed il 31 dicembre, l'altro il giorno di natale e l'epifania. Durante le vacanze estive i genitori potranno trascorrere con le minori 15 giorni, anche non consecutivi, con ciascuno di essi purché comunicati entro il 30 maggio dell'anno in corso. I genitori assicureranno durante i periodi di propria competenza almeno una telefonata con l'altro genitore da effettuarsi prima delle ore
21.00.
4) Disporre che il Sig. provveda al mantenimento delle figlie, in via indiretta, CP_1 mediante versamento alla sigr.a dell'importo di € 500 mensili (per 12 Pt_1 mensilità), da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese. La somma (fissata con decorrenza dal mese di novembre 2023) è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, purché l'indice sia positivo
5) Disporre che Le spese straordinarie (elenco esemplificativo ma non tassativo, mediche non coperte dal SSN, scolastiche, di istruzione anche privata, ortodontiche, oculistiche, nonché ludiche e sportive) meglio identificate nelle linee guida redatte dal
CNF, necessarie per le figlie previamente concordate e documentate, saranno poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
6) Condannare la parte resistente alle spese del processo, da liquidare come da nota spese. Con vittoria di spese e compensi di causa.”.
Si costituiva il OR il quale, contestando in fatto e in diritto le CP_1 richieste della ricorrente, concludeva nei termini seguenti: “1) disporre
l'affidamento condiviso delle minori e con collocamento paritario delle Per_1 Per_2 stesse presso ciascun genitore e residenza formale presso il padre in Piombino, al quale rimarrà la disponibilità esclusiva della casa familiare sita in Piombino, Via
Indipendenza n. 17;
3) le minori staranno con ciascun genitore a settimane alterne dal lunedì al lunedì successivo;
4) Durante le vacanze natalizie, seguendo il principio dell'alternanza di anno in anno, le bambine trascorreranno, con un genitore, dalla chiusura della scuola fino al giorno di Natale compreso e dal primo gennaio orario di cena sino a Befana compresa, con
l'altro genitore, dal giorno di Santo Stefano compreso (da prima di pranzo) fino al 31
2 dicembre compreso. Per le festività Pasquali, seguendo il principio dell'alternanza, le minori resteranno con un genitore dalla chiusura delle scuole fino a Pasqua compresa e con l'altro genitore dal giorno di Pasquetta sino al giorno di riapertura degli istituti scolastici. Ciascun genitore potrà trascorrere con le figlie anche una settimana nel periodo invernale e due settimane anche non consecutive nel periodo estivo. Per le altre festività e per il giorno del compleanno delle minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
5) disporre il mantenimento diretto delle minori, stante il collocamento paritario delle stesse presso ciascun genitore e le condizioni economiche degli stessi;
6) le spese straordinarie, così come indicate nel Protocollo in uso presso l'intestato
Tribunale, saranno sostenute da ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno;
7) l'assegno unico pari ad € 380,00 mensili, così come sta già accadendo, sarà suddiviso al 50% tra i genitori;
8) Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.”
Resi provvedimenti provvisori e urgenti ex art. 473 bis 22 c.p.c.., veniva demandata al Servizio Sociale già avente in carico la famiglia di effettuare una valutazione delle capacità genitoriali di entrambe le parti con eventuale predisposizione in favore del OR e della GN di un CP_1 Pt_1 percorso di sostegno alla genitorialità al fine di favorire l'effettiva ripresa del dialogo tra le parti nell'interesse delle figlie minori, anche avuto riguardo alle vicende connesse alla conclusione della relazione sentimentale, come allegate da entrambe le parti.
Le relazioni depositate dal Servizio Sociale tempo per tempo nel corso del procedimento (vedi relazioni in data 11.10.2024, 3.2.2025 e 5.3.2025) hanno attestato un lento ma progressivo miglioramento della situazione familiare essendo entrambi i genitori riusciti a migliorare le rispettive capacità di comunicazione nell'interesse delle figlie garantendo alle minori un clima sereno, attestato anche dai riscontri delle maestre e del pediatra di libera scelta.
Positivamente valutate le capacità genitoriali delle parti, all'udienza del
27.5.2025 le parti confermavano non esservi problemi nella gestione delle bambine essendo riuscite a trovare un equilibrio anche modificando il calendario di frequentazione rispetto a quanto previsto dai provvedimenti provvisori ma in modo da assicurare in ogni caso un pari tempo delle bambine con ciascuno dei genitori. Proposta, dunque, una soluzione transattiva quanto alle questioni economiche, alla stessa aderivano la GN (nel corso Pt_1 dell'udienza) e il OR (con successive note) e all'udienza del 3.6.2025 CP_1 la causa veniva rimessa in decisone sulle conclusioni concordi delle parti.
Le conclusioni rassegnate dalle parti possono essere accolte senza necessità di svolgere ulteriore attività istruttoria, ritenuta la corrispondenza all'interesse delle figlie minori degli accordi tra le parti, alla luce delle allegazioni e della
3 documentazione anche reddituale depositata in atti e tenuto conto del significativo, positivamente concluso, monitoraggio dei Servizi Sociali nell'interesse di e Per_1 Per_2
I suddetti accordi possono dunque essere recepiti come da dispositivo.
Tenuto conto delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, le spese legali del presente procedimento vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
e sono affidate in modo condiviso ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 collocamento paritario presso ciascun genitore e residenza formale presso la madre in Piombino;
2. le minori trascorreranno con ciascun genitore a settimane alterne, dal venerdì all'uscita di scuola fino al venerdì successivo, con riconsegna presso gli istituti scolastici. Durante le vacanze natalizie: alternanza di anno in anno per Natale e Santo Stefano e così per il 31 dicembre e 1° gennaio. Per quel che concerne il 6 gennaio i genitori si alterneranno di anno in anno. Durante le vacanze pasquali: alternanza tra Pasqua e Pasquetta. In ogni caso ogni genitore potrà trascorrere con le figlie una settimana nel periodo invernale e due settimane (anche non consecutive) nel periodo estivo. Per le altre festività e i compleanni delle minori si osserverà il criterio dell'alternanza annuale;
3. Il sig. corrisponderà alla sig.ra entro il 15 di ogni mese, la CP_1 Pt_1 somma di € 100,00 a titolo di contributo al mantenimento delle minori. Le spese straordinarie saranno sostenute da entrambi i genitori al 50%, secondo il
Protocollo del Tribunale di Livorno.
4. L'assegno unico sarà percepito per intero dalla sig.ra che Pt_1 presenterà domanda presso l'INPS.
Spese legali compensate.
Così deciso in Livorno all'esito della camera di consiglio del 6.6.2025
Il giudice relatore
(dr.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dr.ssa Azzurra Fodra)
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