Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 05/06/2025, n. 476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 476 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 650/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Salerno, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Giuliana GIULIANO Presidente dott. Guerino IANNICELLI Consigliere rel. dott.ssa Maria Elena DEL FORNO Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 650 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, vertente
TRA
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
; C.F._1
, nata a [...] il [...] ( ); CP_1 C.F._2
rappresentati e difesi dall'avv. Carlo Iannace per procura allegata alla comparsa di risposta di primo grado;
- appellanti -
E
con sede legale in Verona al viale dell'Agricoltura n. 7 (c.f. CP_2
, nella qualità di mandataria di con P.IVA_1 Controparte_3
sede legale in Milano al corso Vittorio Emanuele II n. 24/28 (c.f. ); P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Merola per procura allegata alla comparsa di risposta;
con sede legale in Torre del Controparte_4
GR (Na) al corso V. Emanuele n. 92/100 (p.iva ); P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Irace per procura allegata alla comparsa di risposta;
- appellati -
1
943/2024, pubblicata il 24/04/2024 (azione revocatoria ordinaria).
CONCLUSIONI
Per gli appellanti: “1) rigettare la domanda proposta dalla Controparte_4
perché improcedibile, inammissibile, pretestuosa ed infondata sia in fatto
[...]
che in diritto per i motivi innanzi esposti con ogni conseguenza di legge;
2) in caso di accoglimento auspicato del presente gravame, condannare le parti appellate al pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio con distrazione in favore del sottoscritto Avvocato antistatario”.
Per l'appellata “a) rigettare, in quanto inammissibile, CP_2
improponibile e/o in ogni caso infondato, in fatto come in diritto, l'avverso atto di appello, con conseguente conferma delle statuizioni rese in primo grado di giudizio;
b) in ogni caso, accogliere la domanda di revocatoria promossa nei confronti di e e, per l'effetto, revocare e/o Parte_1 CP_1 dichiarare nullo e/o inefficace, nei confronti dell'appellata, l'atto dispositivo oggetto di revocatoria (atto di donazione del 21/06/2011), in quanto pregiudizievole delle ragioni creditizie acquisite, con ordine alla competente conservatoria ai fini del compimento delle connesse formalità; c) condannare gli appellanti al pagamento, in solido tra loro, delle spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre ogni accessorio di legge”.
Per l'appellata : “1) in via preliminare dichiarare che Controparte_4
la non è parte del processo e non Controparte_5
può esserlo in virtù della pronuncia del Tribunale di RA ER che al primo punto della impugnata sentenza dichiara: L'estromissione della . Controparte_4
La cessionaria anch'essa convenuta in questo procedimento Controparte_3
formulava dinanzi al Giudice di prime cure intervento ex art 111 c.p.c con
l'avvocato Antonella Merola chiedendo l'estromissione dal processo della cedente
(CA Istante) domanda pienamente accolta;
2) rigettare l'appello formulato in quanto infondato in fatto ed in diritto, confermando la sentenza di primo grado.
Vittoria di spese, diritti ed onorati di causa del doppio grado di giudizio”.
FATTI DI CAUSA
La sentenza di primo grado
Dichiarata l'estromissione dal giudizio della Controparte_4
(capo I), avendo ceduto il credito alla società
[...] Controparte_3
intervenuta ai sensi dell'art. 111, comma 3, c.p.c., la sentenza in oggetto
[...]
2 accoglie la domanda di revocatoria ex art. 2901 c.c. e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia del contratto stipulato con atto pubblico del 21.6.2011, con il quale ha donato a un appartamento con box-garage sito Parte_1 CP_1
nel Comune di Terzigno.
Il giudice di primo grado espone, in motivazione, che parte attrice vanta un credito nei confronti del fideiussore , che in data 27.11.2009 ha Parte_1 garantito le obbligazioni assunte dalla società nei confronti dell'istituto CP_6
di credito, oggetto del decreto ingiuntivo Tribunale di RA ER n. 891/2014 di € 235.380,43 non opposto nei termini;
che l'atto di donazione ha comportato la dispersione dei beni dei convenuti, con conseguente diminuzione della garanzia patrimoniale del debitore ex art. 2740 c.c.; che il convenuto ha dedotto, senza provarlo, di essere titolare di ulteriori beni immobili idonei a costituire la garanzia patrimoniale generica;
che il debitore era consapevole del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore dall'atto dispositivo in questione (cd. scientia damni); che è irrilevante la circostanza secondo cui la banca avrebbe continuato a fare credito nonostante il peggioramento delle condizioni economiche della società CP_6 in quanto l'odierno convenuto era amministratore della società e, dunque, in quanto partecipe della gestione societaria era sicuramente a conoscenza dell'andamento dell'ente; che non è invece necessario indagare se il terzo donatario fosse consapevole del pregiudizio arrecato dall'atto alle ragioni dei creditori, trattandosi di atto a titolo gratuito.
L'appello e propongono appello avverso la sentenza e, con Parte_1 CP_1
i primi due motivi di impugnazione, eccepiscono l'inammissibilità dell'azione revocatoria per insussistenza del credito della banca, sia nei confronti del debitore principale (la società , sia nei confronti del fideiussore ( CP_6 Parte_1
).
[...]
Deducono che la società ha agito in giudizio presso il Tribunale di CP_6
RA ER (iscritto al R.G. n. 6380/2015), nel quale ha Parte_1 spiegato intervento volontario “ad adiuvandum” ex art. 105, comma, 2 c.p.c., per l'accertamento delle sue ragioni creditorie nei confronti della banca, relative ad
“una serie di macroscopici inadempimenti ed irregolarità dell'istituto di credito nella gestione di vari rapporti bancari intercorsi con , in ragione delle quali CP_6 sussisterebbe un controcredito L' pari a circa € 150.000,00”, per cui CP_6
sussistono “ragioni di credito reciproche tra le parti, ancora in corso di verifica, in
3 Cont virtù delle quali è altamente verosimile che il presunto credito risulti in ultima analisi pesantemente decurtato, in via di compensazione, se non addirittura del tutto sconfessato”.
Sostengono che il consulente tecnico d'ufficio ha rilevato, in quel giudizio, la natura usuraria dei tassi relativamente ai conti anticipi n. 3611 e n. 135/1045845 e ha rideterminato il saldo finale del conto ordinario 3601 alla data del 25.11.2015 in attivo per la società correntista pari ad € 22.028,20 a fronte di un saldo positivo di partenza di € 3.449,52 (al 31.12.2011), per una differenza a favore della società correntista di € 18.578,68.
Quanto alla posizione del fideiussore, gli appellanti oppongono l'inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo relativo al credito vantato dalla banca (“che sarà opposto nelle sedi competenti laddove posto in esecuzione”, “anche nelle forme previste dall'art. 650 c.p.c al fine di far valere la nullità totale o parziale della fideiussione presuntivamente rilasciate”) e la nullità della fideiussione, rilevabile di ufficio, lamentando l'omessa pronuncia del primo giudice sulla richiesta di remissione della causa su ruolo per verificare, alla luce del recente orientamento giurisprudenziale, se la fideiussione prestata dal su un Parte_1
modello ABI sia nulla in relazione alle clausole abusive dichiarate dalla CA
d'TA (con provvedimento n. 55 del 2.5.2005) lesive della concorrenza, integrando un'intesa restrittiva della concorrenza in violazione all'art. 2 della c.d. legge antitrust (n. 287/1990).
Il terzo motivo contrasta la sussistenza del presupposto dell'eventus damni, il quale deve consiste in un pericolo concreto e attuale, ossia in un serio pregiudizio per le ragioni del creditore, che sia tale, sia nel momento in cui viene posto in essere l'atto di disposizione, sia quando l'azione viene proposta (“non si potrebbe, dunque, sulla base dell'incapienza manifestatasi successivamente, sottoporre a critica un atto che, al tempo in cui venne posto in essere, non si manifestava come pericoloso”).
Con il quarto motivo si contesta la sussistenza del “consilium fraudis” in capo al debitore e al terzo, i quali al momento della donazione non avevano alcuna consapevolezza di un debito con la banca. Osservano gli appellanti che prima del compimento dell'atto di donazione, non aveva ricevuto alcun Parte_1
decreto ingiuntivo, tantomeno un atto di esecuzione, nella qualità di fideiussore, totalmente contestata.
4 Il quinto motivo censura la violazione dell'onere della prova, in capo alla banca attrice, in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c. Sostengono gli appellanti che il giudice di primo grado “non ha fatto corretta applicazione di tale principio ritenendo che fosse onere del fornire la prova Parte_1
“liberatoria”. “Non bastava, dunque, che la attrice fornisse la prova CP_4 dell'atto dispositivo ma doveva altresì provare che tale atto, posto in essere dai suoi debitori, fosse tale da pregiudicare concretamente le sue ragioni di credito privandola della facoltà di ottenere il pagamento di quanto ad essa spettante aggredendo altri beni o comunque ponendo in essere azioni esecutive fruttuose”.
costituitasi nella qualità di mandataria di CP_2 Controparte_3
cessionaria del credito della per
[...] Controparte_4 CP_4 eccepisce l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. Nel merito, risponde che anche l'aspettativa creditoria, ancorché “sub judice”, legittima ad agire perché siano dichiarati inefficaci nei confronti dell'attore gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni;
che nell'azione revocatoria azionata nei confronti del garante/fideiussore l'acquisto della qualità di debitore nei confronti del creditore procedente risale al momento della nascita del credito
(“prestata la fideiussione a garanzia di credito altrui, presente quanto futuro, l'atto dispositivo successivamente compiuto è soggetto ad azione revocatoria in presenza soltanto del solo requisito dell'eventus damni”); che, rappresentando l'atto di donazione un negozio a titolo tipicamente gratuito, non è in alcun modo richiesta l'esistenza dell'ulteriore requisito della fraudolenta intenzione del disponente e del beneficiario di arrecare pregiudizio al creditore.
La costituitasi, deduce che è Controparte_4 creditrice della somma di € 235.380,43 nei confronti della società che CP_6
nelle more del procedimento monitorio accedeva alla procedura concorsuale di concordato preventivo, garantita dalla fideiussione posta a fondamento dell'azione revocatoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rilevato che nella comparsa conclusionale gli appellanti hanno chiesto “di valutare la legittimazione attiva della società Controparte_3
interventrice ex art. 111 c.p.c.”, stante la mancanza di prova del contratto di
[...]
cessione da cui si possa ricavare che lo specifico credito è stato effettivamente cartolarizzato. Trattasi, però, di una inammissibile eccezione nuova di difetto di
5 legittimazione attiva, non introdotta in primo grado dopo la costituzione di
[...]
in data 12.7.2022, né nell'atto di appello. Controparte_3
Nel merito, il credito dedotto dalla Controparte_4 nell'atto di citazione di primo grado nei confronti di ha la
[...] Parte_1
sua fonte nella fideiussione prestata a garanzia delle obbligazioni della società
[...]
CP_ per il rimborso di un mutuo chirografario stipulato in data 27.11.2009; in particolare, il fideiussore è tenuto al pagamento, in solido con la debitrice principale, della rata semestrale scaduta in data 1.2.2013 e rimasta insoluta (€
49.195,88) e, a seguito della decadenza dal beneficio del termine, anche del capitale residuo (€ 182.408,43), degli interessi di mora (€ 1.046,25) e del conguaglio della rata in corso (€ 2.729,87), per un totale di € 235.380,43. Il credito è munito di titolo esecutivo giudiziale costituito dal decreto ingiuntivo del Tribunale di RA
ER n. 891/2014 del 19.5.2014, notificato anche a , dichiarato Parte_1
esecutivo in data 18.3.2015.
L'esecutorietà del decreto ingiuntivo rende incontestabile l'obbligazione dedotta a fondamento della legittimazione ad agire in revocatoria da parte degli appellanti, i quali nel primo motivo di impugnazione oppongono in compensazione un controcredito per un altro rapporto bancario intercorso con ed oggetto CP_6
di altro giudizio. Si tratterebbe di un conto corrente ordinario (n. 3601), a cui accedono conti anticipi, che presenta un saldo finale alla data del 25.11.2015, rideterminato dal consulente tecnico d'ufficio nell'altro giudizio, a credito della società correntista per € 22.028,20. Tuttavia, anche ipotizzando una compensazione del credito della munito di un Controparte_4
titolo giudiziale definitivo, con un controcredito ancora sub iudice, residuerebbe un credito della banca nei confronti della società (e del fideiussore CP_6
) superiore a 210 mila euro, che non intacca minimamente la Parte_1
legittimazione della banca (ed ora della società cessionaria del credito) ad agire in revocatoria, ai sensi dell'art 2901 c.c., nei confronti del fideiussore.
L'esecutorietà del decreto ingiuntivo emesso nei confronti del fideiussore implica l'incontestabilità dell'obbligazione fideiussoria anche rispetto all'eccezione di nullità riproposta nel secondo motivo di appello, non essendo stata dedotta in un giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo. Per quanto, poi, la nullità della fideiussione dedotta dagli appellanti non sia neppure pertinente, poiché essa si riferisce al contratto di fideiussione omnibus che recepisce le clausole nn. 2, 6 e 8 del modulo contrattuale predisposto dall'ABI e che la CA d'TA ha dichiarato
6 in contrasto con l'art. 2, comma 2, lett. a), della legge n. 287 del 1990. Nel caso di specie, invece, non si tratta di una fideiussione omnibus, bensì di una fideiussione specifica che ha prestato partecipando, anche in qualità di garante, Parte_1
alla stipula del contratto di mutuo del 27.11.2009. Di qui l'infondatezza dei primi due motivi di appello, che intendono contrastare la legittimazione attiva della banca
(ed ora della cessionaria . Controparte_3
Il terzo e il quinto motivo avversano il presupposto dell'eventus damni, senza specificare quali sarebbero i beni del debitore residuati alla Parte_1
donazione del 21.6.2011. Pertanto, non sono in grado di superare l'argomento del primo giudice, che fa applicazione del principio secondo cui, a fronte dell'allegazione, da parte del creditore, delle circostanze che integrano l'eventus damni, incombe sul debitore l'onere di provare che il patrimonio residuo è sufficiente a soddisfare le ragioni della controparte.
Il quarto motivo verte sul presupposto soggettivo che, trattandosi di un atto a titolo gratuito, deve sussistere solo in capo al debitore-donante e non in capo al terzo donatario. Va osservato, a tal proposito, che sono soggetti all'azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901, n. 1, prima parte, c.c. gli atti dispositivi del fideiussore successivi alla prestazione della fideiussione, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore (scientia damni), non occorrendo la sua dolosa preordinazione. L'anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo deve essere, infatti, riferita al momento della prestazione della fideiussione, contestuale alla stipula del contratto di mutuo, poiché da quel momento sorge l'obbligazione del mutuatario (garantita dal fideiussore) di rimborsare la somma mutuata, anche se la sua esigibilità è rateizzata secondo il piano di ammortamento. A questo principio si conforma la sentenza di primo grado, la quale assume che il presupposto soggettivo richiesto sia solo la scientia damni in capo al debitore e ne presume la sussistenza per il fatto documentato che ha partecipato alla stipula del contratto di mutuo del 27.11.2009, Parte_1
sia come legale rapp.te della società mutuataria, sia come fideiussore, ed era, perciò, consapevole, al momento della donazione del 21.6.2011, dell'obbligazione di pagamento delle rate di mutuo.
In conclusione, l'appello deve essere respinto.
Anche il regolamento delle spese processuali di secondo grado segue il principio di soccombenza, di cui all'art. 91 comma 1 c.p.c., non ricorrendo alcuna delle
7 ipotesi previste dall'art. 92 comma 2 c.p.c., per la compensazione parziale o per intero, con conseguente condanna di parte appellante al rimborso degli onorari di difesa in favore dell'appellata nella qualità di mandataria di CP_2 [...]
che si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei Controparte_3
parametri stabiliti con decreto del Ministro della Giustizia 13 agosto 2022, n. 147.
Vanno, invece, interamente compensate le spese processuali nei rapporti con la la quale si è costituita nonostante Controparte_4
sia stata estromessa dal giudizio, in conseguenza della cessione del credito, con espressa statuizione nella sentenza di primo grado. Pertanto, per essa non è applicabile il criterio della soccombenza.
Il rigetto integrale dell'impugnazione comporta l'attestazione della sussistenza del presupposto processuale per il pagamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione (c.d. doppio contributo).
PQM
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente decidendo in grado di appello nella causa civile iscritta al R.G. n. 650/2024, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna e , in solido tra loro, al rimborso delle Parte_1 CP_1
spese processuali del grado di appello in favore di nella qualità CP_2
di mandataria di che liquida in € 6.000,00 per Controparte_3
onorari di difesa, oltre il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% degli onorari, Cnap ed Iva come per legge;
3. compensa interamente le spese processuali di secondo grado tra gli appellanti e la Controparte_4
Dà atto, a norma dell'art 13, comma 1 quater, del d.P.R. 115/02, della sussistenza del presupposto processuale per il pagamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Salerno lì 05/06/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott. Guerino IANNICELLI) (dott.ssa Giuliana GIULIANO)
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