Versione
3 gennaio 1953
3 gennaio 1953
Art. 2.
Le gerenze provvisorie dei magazzini di vendita e delle rivendite dei generi di monopolio sono soggette al trattamento tributario previsto dall'articolo precedente, fermo restando l'esonero da denunzia e da registrazione, salvo il caso d'uso, dei contratti verbali di importo non superiore al massimo stabilito dalla legge.
Le gerenze provvisorie dei magazzini di vendita e delle rivendite dei generi di monopolio sono soggette al trattamento tributario previsto dall'articolo precedente, fermo restando l'esonero da denunzia e da registrazione, salvo il caso d'uso, dei contratti verbali di importo non superiore al massimo stabilito dalla legge.
Commentario • 1
- 1. Danni da emotrasfusioni: sì alla rivalutazione delle indennitàAccesso limitatoSimone Marani · https://www.altalex.com/ · 11 novembre 2011 · 0.77953297
Giurisprudenza • 10
- 1. Cass. pen., sez. III, sentenza 30/04/2026, n. 15689Provvedimento: SENTENZA sul ricorso proposto da: AZ IL nato a [...] il [...]; nel procedimento a suo carico; avverso la sentenza del 21/10/2025 del tribunale di Brescia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dr. Luigi Giordano che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. Lette le conclusioni del difensore di parte civile avv.to Gamba Laura che ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna alla refusione delle spese. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con sentenza di cui in, epigrafe, AZ IL veniva condannato dal tribunale …Leggi di più...
- Cassa delle Ammende·
- inammissibilità ricorso·
- art. 616 cod. proc. pen.·
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- parte civile·
- art. 2 legge 157/1992·
- Convenzione di Berna·
- spese processuali·
- detenzione fauna selvatica·
- specie particolarmente protette