Art. 2.
Le gerenze provvisorie dei magazzini di vendita e delle rivendite dei generi di monopolio sono soggette al trattamento tributario previsto dall'articolo precedente, fermo restando l'esonero da denunzia e da registrazione, salvo il caso d'uso, dei contratti verbali di importo non superiore al massimo stabilito dalla legge.
Le gerenze provvisorie dei magazzini di vendita e delle rivendite dei generi di monopolio sono soggette al trattamento tributario previsto dall'articolo precedente, fermo restando l'esonero da denunzia e da registrazione, salvo il caso d'uso, dei contratti verbali di importo non superiore al massimo stabilito dalla legge.