Decreto cautelare 11 marzo 2024
Ordinanza cautelare 5 aprile 2024
Sentenza 19 giugno 2025
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- 1. La motivazione e i presupposti nella tutela cautelare monocraticaFabiola Maccario · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
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La Rivista è lieta di ospitare nella Sezione Diritto e Processo Amministrativo lo studio compiuto in collaborazione tra l'Università statale di Milano e l'Università di Milano Bicocca sulle decisioni cautelari monocratiche del Tar Lombardia, Milano, relative all'anno 2024. Lo studio si compone di diverse parti, che verranno pubblicate dalla rivista con cadenza settimanale. Questo articolo è la prima parte ed è stata già pubblicata l'Introduzione a cura Alfredo Marra e Margherita Ramajoli. Seguiranno nell'ordine: Il contenuto dei decreti cautelari monocratici tra sospensione del provvedimento amministrativo, creatività giurisprudenziale e rapporti con la successiva ordinanza collegiale, …
Leggi di più… - 3. Le decisioni cautelari monocratiche pronunciate dal TAR Lombardia, sede di Milano (anno di riferimento 2024)Ilaria Genuessi · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza 19/06/2025, n. 2368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2368 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/06/2025
N. 02368/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00495/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 495 del 2024, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati William Maggio, Simone Gatto, con domicilio eletto presso lo studio William Maggio in Como, via Lambertenghi 41;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
del provvedimento del Signor Questore della Provincia di Como, prot. Cat-OMISSIS-, in data 6 marzo 2024, con il quale ai sensi dell''''art. 100 TULPS è stato disposta la sospensione con effetto immediato, per giorni 10, dell''''attività di Sala da Ballo – Discoteca denominata “-OMISSIS-”, avente partita IVA -OMISSIS-, giusta autorizzazione con prot. telematico n. -OMISSIS-, in data 22 novembre 2021, rilasciata dal Dirigente SUAP del Comune di Como, riconducibile alla società -OMISSIS-SRL;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 aprile 2025 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente -OMISSIS- Srl ed il proprietario -OMISSIS-hanno impugnato il provvedimento del Signor Questore della Provincia di Como, prot. Cat-OMISSIS-, in data 6 marzo 2024, con il quale ai sensi dell’art. 100 TULPS è stato disposta la sospensione con effetto immediato, per giorni 10, dell’attività di Sala da Ballo – Discoteca denominata “-OMISSIS-”, in quanto, dopo un precedente provvedimento di sospensione dell’attività, tra il 2 ed il 3 marzo 2024 si è verificato un accoltellamento nei pressi dell’entrata della discoteca Venus dalla quale provenivano sia le due persone individuate come accoltellatori sia la vittima.
Contro il suddetto atto i ricorrenti hanno sollevato i seguenti motivi di ricorso.
1) Violazione art. 3 Legge 241/90. Difetto di istruttoria. Travisamento dei fatti. Perplessità.
I ricorrenti lamentano che all’interno della discoteca non vi è stato alcun principio di rissa, né alcun disordine e che nella notte del 2 marzo, all’interno della sala vi erano ben 11 uomini addetti alla
sorveglianza, tutti collegati l’uno all’altro tramite ricetrasmittenti. Le videoriprese, pure messe a disposizione degli inquirenti, mostrano che nelle sale non vi è stata alcuna rissa, disordine, o minimo accenno di zuffa e l’aggressione che poi ha visto interessati i ragazzi non è avvenuta
nelle “adiacenze” della discoteca.
2) Violazione e falsa applicazione articolo 100 TULPS. Eccesso di potere per sviamento. Perplessità.
I gravi disordini sono accaduti lontano dalla discoteca, per ragioni e con modalità sconosciute ai gestori del locale, al punto che nemmeno è noto se l’aggressore abbia avuto il coltello addosso o l’abbia recuperato una volta uscito dall’esercizio. Inoltre mancherebbe il presupposto dei plurimi tumulti o disordini richiesti dall’art. 100 del TULPS.
3) Violazione dell’art. 100 TULPS, sotto altro profilo. Eccesso di potere per sviamento.
Secondo i ricorrenti il fatto che a distanza di 8 mesi da tale provvedimento, un minorenne abbia
fatto accesso alla discoteca ed, uscitone, abbia aggredito, pur violentemente, un suo coetaneo, non può essere certamente assunto quale prova del fatto che la discoteca sia frequentata da “avventori molesti che non hanno cambiato le loro abitudini”, quasi che si discuta di un ricettacolo di delinquenti, o di un ritrovo per giovani deviati.
4) Violazione art. 3 Legge 241/90. Perplessità della motivazione in relazione al numero dei giorni di sospensione.
I ricorrenti lamentano che la sospensione dell’esercizio per 10 giorni, con decorrenza dal 6 marzo 2024 comporta il sacrificio di due fine settimana per cui, nel contemperamento degli interessi, chiede che il termine sia ridotto ad 8 giorni.
La difesa dello Stato ha chiesto la reiezione del ricorso.
All’udienza del 16 aprile 2025 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
2. Il ricorso è infondato.
2.1 Il primo ed il secondo motivo di ricorso sono infondati in quanto dalle risultanze dibattimentali prodotte dalla difesa pubblica per il delitto di tentato omicidio in concorso e porto ingiustificato di oggetti atti a offendere risulta che i fatti sono iniziati all’interno della discoteca e che i minori erano già in possesso dei coltelli all’interno della discoteca. Dall’atto di rinvio a giudizio risulta che all’esterno uno dei minori estraeva un coltello (il cui possesso egli aveva precedentemente vantato
all’interno della discoteca, nel corso della lite ivi avvenuta, in presenza anche dell’altro).
Tale elemento indice il Collegio a ritenere che, a differenza di quanto affermato dalla difesa della ricorrente, la discoteca non era attrezzata con un sufficiente sistema di sicurezza interno, anche in considerazione del fatto che sono state ammesse le minacce proferite all’interno del locale. Evidentemente i gestori ritenevano che la vicinanza della discoteca con gli uffici della Questura fosse un deterrente sufficiente ad evitare gravi fatti di sangue, inducendoli a non garantire una sufficiente tutela degli avventori. A ciò si aggiunge che il fatto si è svolto per futili motivi per cui qualunque avventore avrebbe potuto essere coinvolto, con conseguente grave pericolo per l’ordine pubblico e per l’incolumità personale.
L’accoltellamento avvenuto subito all’esterno, non appena gli avversari dei rei avevano guadagnato l’uscita, non è stato quindi altro che la prosecuzione cronologica e logica, senza interruzioni, della lite e delle minacce avvenute all’interno della sala da ballo.
Sussistono quindi i presupposti di cui all’art. 100 T.U.L.P.S per l’adozione del provvedimento impugnato.
Infatti come è noto, l’art. 100 T.U.L.P.S. dispone che “ Oltre i casi indicati dalla legge, il questore può sospendere la licenza di un esercizio, anche di vicinato, nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini ”.
In merito ai tumulti o gravi disordini occorre rilevare che il fondamento della disposizione (di garantire l’ordine pubblico e la tutela dei cittadini), induce a interpretare la locuzione “nel quale” non restrittivamente, bensì nel senso di includere nel suo spettro applicativo anche i fatti che si siano verificati nelle zone attigue al locale. Quindi, deve ritenersi che l’ampia formulazione normativa vada interpretata nel senso che il provvedimento di sospensione può essere legittimamente disposto ogni qualvolta le situazioni che mettono in pericolo l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini trovino un antecedente causale significativo nell’attività economica oggetto di licenza commerciale e, quindi, non soltanto nel caso di incidenti e disordini realizzatisi materialmente all’interno dei locali (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, 23 aprile 2014, n. 1022; T.A.R. Marche, Sez. I, 1 giugno 2023, n. 334).
2.2 Anche il terzo motivo di impugnazione è infondato in quanto l’applicazione dell’art. 100 T.U.L.P.S. non richiede la prova aggiuntiva che il luogo sia “abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose”, come chiarito dalla disgiuntiva “ o ”. E’ quindi sufficiente che si siano svolti gravi disordini, qual è un tentato omicidio, strettamente connessi alla frequentazione della discoteca e che la struttura non abbia in alcun modo tentato di impedire né di evitare il fatto, come nel caso di specie.
2.3 Anche il quarto motivo, relativo alla proporzionalità della sanzione è infondato in quanto, la misura della sospensione non ha natura sanzionatoria, inscrivendosi invece nel quadro delle misure di prevenzione (Cons. St., sez. III, 27 settembre 2018, n. 4529), essendo volta ad impedire il verificarsi di situazioni di pericolo per la collettività.
L’adozione di tale misura risponde, dunque, all'obiettiva esigenza di tutelare l’incolumità dei clienti ed in generale del pubblico, a prescindere da ogni personale responsabilità dell'esercente. A fortiori tale misura trova ragion d’essere quando episodi di violenza si siano in precedenza verificati e siano stati sanzionati.
Ne consegue che, stante il rilievo anche mediatico del fatto, la previsione della chiusura per 10 giorni non può ritenersi una misura sproporzionata rispetto alla finalità preventiva che il provvedimento persegue.
3. In definitiva quindi il ricorso va respinto.
4. Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i ricorrenti.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Vinciguerra, Presidente
Alberto Di Mario, Consigliere, Estensore
Luca Iera, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alberto Di Mario | Antonio Vinciguerra |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.