Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 18/03/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 44/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 5/3/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 7/1/2025 da
C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato ELISA STELLA MONTEMAGNI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via Nino Bixio n. 30, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) i figli minori vengono affidati ad entrambi i genitori con regime condiviso, ferma Per_1 Per_2 restando la collocazione prevalente con la madre presso il nuovo indirizzo nel quale a breve prenderà la nuova residenza, via Antonio Cantore n.227 Arancio, Lucca;
2) i due genitori dovranno concordare ogni decisione relativa all'istruzione, all'educazione, alla salute ed in generale tutte quelle che non rientrano nell'ordinaria amministrazione limitatamente alla quale la responsabilità genitoriale sarà esercitata disgiuntamente ed in via esclusiva durante il periodo di permanenza dei figli presso di sé;
3) il padre terrà con sé i figli minori, previo accordo con la madre quando lo desidera, compatibilmente con gli impegni scolastici, extrascolastici dei minori e le esigenze di salute degli
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in caso di disaccordo, ovvero in linea generale, il padre terrà con sé e secondo Per_1 Per_2 il seguente calendario:
- due giorni a settimana il lunedì e martedì in cui i figli staranno col padre dall'uscita di scuola fino al mercoledì mattina in cui verranno riaccompagnati all'istituto scolastico;
oltre ai weekend alternati dove staranno con lui dal sabato mattina alle ore 9 sino al lunedì mattina con orario scolastico. Resta inteso che nella settimana in cui il padre sta con i bambini il weekend, la tenuta dei figli durerà fino al mercoledì mattina.
Si precisa che entrambi i genitori si faranno carico alternativamente, salvo diverso accordo, degli spostamenti dei minori da e verso la casa materna.
I genitori trascorreranno con i figli, alternativamente fra loro, il giorno di Natale e quello di Santo
Stefano, il giorno di San Silvestro e quello di Capodanno, il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo
- restando convenuto che i minori per Pasqua staranno con il genitore con cui hanno trascorso il
Natale; i minori trascorreranno con i genitori, sempre in via alternata, ogni festività religiosa o laica, compatibilmente con le loro esigenze.
Durante le vacanze estive e potranno trascorrere con il padre 15 giorni anche non Per_1 Per_2 consecutivi da comunicare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno.
Resta chiaro che i genitori, previo accordo, potranno disciplinare in modo diverso il diritto di visita anche tenendo conto delle diverse e primarie esigenze dei figli legate all'età evolutiva, agli impegni scolastici ed extrascolastici e alle problematiche legate alla salute (influenze, stati di malessere ecc.).
4) a titolo di concorso alle spese di mantenimento ordinario dei figli e il padre si Per_1 Per_2 impegna ed obbliga a corrispondere alla madre la somma mensile di € 600,00 (seicento) per dodici mensilità da versare entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, somma da rivalutare ogni anno secondo gli indici ISTAT;
5) l'assegno unico sarà richiesto e percepito esclusivamente dalla sig.ra nella misura del Pt_1
100%;
6) i due genitori sono obbligati a sostenere nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie per i figli, come da Protocollo del Tribunale di Lucca e di seguito indicate.
Spese straordinarie che non necessitano del preventivo accordo tra i genitori:
- Spese mediche urgenti e necessarie;
- Trattamenti sanitari, esami, visite specialistiche prescritte dal pediatra/medico tramite il SSN
(psicoterapia, fisioterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche, ortopediche, acustiche);
- Tickets e spese farmaceutiche;
- Tasse e imposte scolastiche ed universitarie di istituti pubblici;
- Libri di testo;
- Materiale di corredo scolastico di inizio anno;
- Gite scolastiche didattiche;
- Spese per trasporto pubblico e carburante mezzo locomozione del figlio;
- Spese per progetti curriculari scolastici;
- Spese per tempo prolungato o dopo scuola;
- Spese per baby sitter se già presente nel ménage familiare prima della separazione;
- Spese manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di locomozione del figlio;
- Bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
2 - Spese per regali dei compagni di scuola.
Spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo tra i genitori:
- Spese sanitarie non urgenti e non prescritte dal medico (cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso privati, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari, esami diagnostici, analisi cliniche, psicoterapia e logopedia se eseguiti da specialisti privati anche se erogati dal SSN);
- Ripetizioni;
- Stages e corsi: di lingua, di musica (ed acquisto dello strumento musicale), di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione e la specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, di formazione post universitari (master);
- Spese per università all'estero (comprese le spese per alloggio fuori sede e relative utenze domestiche);
- Gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero;
- Scuole e università private;
- Baby sitter post separazione (pre-scuola e dopo-scuola) se non già presente nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
- Viaggi e vacanze intrapresi autonomamente dal figlio;
- Attività sportiva anche non agonistica (compresa l'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei, ivi comprese spese di trasporto e stages);
- Attività ludico-ricreative (centri estivi);
- Cellulare;
- Spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
- Conseguimento patente di guida per ciclomotori o autoveicoli presso scuole-guida private;
- Spese per Comunione, MA (servizio fotografico, parrucchiere, regalo madrina/padrino ecc.).
7) la SI.ra i impegna a restituire l'auto Renault PT targata GR590XY di proprietà del Pt_1
SI. entro il 31.12.2024, nelle condizioni ottimali senza danni visibili;
Pt_2
8) la SI.ra i obbliga inoltre a cambiare la propria residenza presso il nuovo indirizzo in via Pt_1
Cantore n.227 Loc. Arancio Lucca entro il 28.02.2025;
9) il SI. su accordo con la SI.ra si obbliga ad accollarsi la restante parte del Pt_2 Pt_1 mutuo ipotecario sulla casa familiare sita a Lucca in Via della Santissima Annunziata n.1528, impegnandosi ad acquistare inoltre la quota di proprietà della SI.ra a fronte della Parte_1 corresponsione di Euro 30.000 entro il 30.03.2025.
Si precisa che da detta somma di Euro 30.000 sarà decurtata la spesa del carrozziere necessaria per la riparazione dell'auto incidentata dalla SI.ra . Pt_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, le parti - genitori di Per_1
e di nati fuori dal matrimonio (rispettivamente il 2/9/2015 e il 19/9/2017) - hanno Per_2 congiuntamente richiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale alle condizioni dalle medesime concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ.
3 Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i genitori hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, conformi all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta delle parti può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la loro volontà.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
b) DICHIARA interamente compensate le spese di lite.
Così deciso in Lucca, il 5/3/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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