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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 22/04/2025, n. 432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 432 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1245/2022 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di RE, Sezione seconda civile, composta da:
dott. Giuseppe Serao Presidente
dott. Daniela Fedele Consigliere OGGETTO:
dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere Relatore Servitù
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1245/2022 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale
del 06/11/2024, promossa
DA
(C.F: ) Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F: ), (C.F: C.F._2 Parte_3
), (C.F: ), C.F._3 Parte_4 C.F._4
(C.F. ) e Parte_5 C.F._5 Parte_6
(C.F: ), tutti rappresentati e difesi, in via tra
[...] C.F._6
di loro disgiunta, dagli avvocati Andrea Manerba e Flavia Manerba anche pagina 1 di 19 domiciliatari in RE, via Solferino, 53, per procura a margine dell'atto di citazione introduttivo del primo grado del giudizio quanto a e Parte_1
e per procura in calce alla comparsa di costituzione, a seguito del Parte_2
decesso di e in qualità di eredi dello stesso, quanto a Controparte_1
, , e;
Controparte_2 Parte_4 Parte_5 Parte_6
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. , CP_3 C.F._7 CP_4
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._8 CP_5
), C.F. C.F._9 Controparte_6
), (.F. ), C.F._10 CP_7 C.F._11
(C.F. ), Parte_7 C.F._12 Parte_8
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._13 Parte_9
, (C.F. C.F._14 Parte_10
) e (C.F. C.F._15 Parte_11
, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Filippo Vandelli C.F._16
del foro di Modena ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Modena
via Martiri della Libertà n. 30, in forza di deleghe rilasciate in calce alla comparsa in appello;
APPELLATI
In punto: Appello alla sentenza n. 2826/2022 emessa dal Tribunale di
RE pubblicata in data 22.11.2022.
pagina 2 di 19 CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Voglia la Corte d'Appello adita, in totale riforma della sentenza appellata:
Dichiarare che l'edificio oggi identificato al NCEU, foglio 5, con il mappale
6013, di cui i convenuti sono i condomini, viola la servitù richiamata nell'atto di compravendita 9 gennaio 1958 n. 33432/5558 di rep. Notaio Persona_1
che prescrive che “le costruzioni, di cui la parte coperta non può superare il sesto della rimanente parte scoperta, devono distare non meno di mt. 12 (dodici) dalla strada provinciale e di mt 5 (cinque) dagli altri confini, ed avere in qualunque punto altezze non superiori, dal piano medio del terreno circostante di mt. 8,50
(otto e mezzo) a l'estradosso dei terrazzi e delle gronde e di mt. 9,50 (nove e mezzo) in colmo del tetto nel caso di tale copertura).”
Per l'effetto, condannare i convenuti a demolire le porzioni del fabbricato, come sopra identificato, quali risultanti dalla CTU 20 giugno 2016 dell'ing Per_2
siccome violative della servitù costituita con atto 9 gennaio 1958 n.
[...]
33432/5558 di rep. Notaio segnatamente per quanto all'altezza Persona_1
e ed al rapporto tra superficie coperta ed area scoperta e distanza dai confini.
Spese di entrambi i gradi del giudizio rifuse.
Per parte appellata:
In via preliminare o pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dai signori , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, e con l'atto di citazione Parte_4 Parte_5 Parte_6
pagina 3 di 19 notificato il 29/12/2022 ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., non avendo lo stesso alcuna ragionevole probabilità di essere accolto e risultando, pertanto, prima facie, infondato.
In via principale e di merito: rigettare integralmente l'impugnazione proposta da
, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
e con l'atto di citazione notificato il 29/12/2022, e, per
[...] Parte_6
l'effetto, confermare in ogni sua parte e statuizione la Sentenza di primo grado n.
2826/2022 emessa e pubblicata in data 22/11/2022 dal Tribunale di RE.
In ogni caso: con vittoria delle spese di lite relative ad entrambi i giudizi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura di cui al DM 147/2022, c.p.a. e i.v.a.
come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata a mezzo del servizio postale in data 17.02.2015, Pt_1
, e convenivano innanzi al Tribunale di
[...] Parte_2 Controparte_1
RE , CP_3 Controparte_4 CP_5 [...]
, , , Controparte_6 CP_7 Parte_7 Parte_8 [...]
, e esponendo: Parte_9 Parte_10 Parte_11
- che, con atto del 9.01.1958 a rep. notaio , aveva Per_1 Persona_3
acquistato dall'ing. un appezzamento di terreno sito in Parte_12
Desenzano del Garda, frazionato dalla più ampia proprietà del venditore;
- che nella nota di trascrizione della compravendita era evidenziato che “l'area
di cui trattasi è soggetta alle seguenti servitù, obblighi e prescrizioni: a) l'area
pagina 4 di 19 dovrà essere adibita sia nella parte costruita che quella scoperta,
esclusivamente a civile e provata abitazione;
b) le costruzioni, di cui alla parte
coperta non può superare il sesto della rimanente parte scoperta, devono distare
non meno di mt. Dodici dalla strada provinciale e di mt. cinque dagli altri
confini, ed avere in qualunque punto altezza non superiori, dal punto medio del
terreno circostante di mt. otto e mezzo a l'estradosso e delle gronde di mt. nove
e mezzo in colmo del tetto nel caso di totale copertura …”;
- che aveva rispettato le prescrizioni di cui alla compravendita e Persona_3
in data 16.03.1998 la società La Baia s.r.l. aveva acquistato dagli eredi di
[...]
l'immobile che questi aveva eretto sul terreno acquistato e identificato Per_3
al mappale 754 sub a);
- che la società CO.C.IM. s.r.l., con atto del 19.01.1996, aveva acquistato le porzioni rimaste in proprietà dell'ing. distinte alle partite 2765 e 5573 Pt_12
del NCEU, foglio 5 mapp. 7497 sub. 5, 6, 7, 8, 9 e 10;
- che CO.CIM. s.r.l., una volta appreso che La Baia s.r.l. era intenzionata a demolire il manufatto esistente per la costruzione di un edificio a più piani,
aveva promosso un giudizio volto al riconoscimento della servitù volontaria,
definito dal Tribunale di RE con sentenza n. 2928/2002 che aveva riconosciuto l'esistenza del peso di cui all'atto del 1958 e detta sentenza era stata confermata dalla Corte d'Appello di RE con sentenza del 28.09.2005 n. 947
e dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza del 16.05.2012 n. 14580;
- che nel frattempo La Baia aveva demolito il fabbricato acquistato dagli eredi pagina 5 di 19 ed aveva edificato un nuovo edificio, oggi identificato al NCEU foglio 5 Per_3
mappale 6013, in spregio alle limitazioni sopra dette;
- che questo nuovo manufatto era stato poi frazionato in sette appartamenti venduti a terzi unitamente alle autorimesse;
- che era intenzione dei deducenti, proprietari di una porzione immobiliare costituente il fondo dominante, ottenere la condanna dei convenuti alla demolizione delle porzioni di fabbricato erette in violazione della servitù.
Si costituivano , CP_3 Controparte_4 CP_5 [...]
, , , Controparte_6 CP_7 Parte_7 Parte_8 [...]
, e che, pur dando atto della Parte_9 Parte_10 Parte_11
servitù accertata con sentenza passata in giudicato, sostenevano l'assoluta infondatezza delle violazioni dei vincoli contrattualmente imposti nell'anno
1958, tanto più che gli attori erano proprietari solo di un garage posto al piano terra dello stabile condominiale retrostante a quello dei deducenti e dunque non avevano alcun concreto interesse a far valere la servitù; aggiungevano che esisteva un'evidente sproporzione tra il rimedio chiesto e il fine perseguito in quanto la demolizione di alcune parti dell'edificio condominiale avrebbe pregiudicato l'intera statistica del manufatto.
Istruita la lite con consulenza tecnica, affidata all'ing. ed Persona_2
esperito il tentativo di conciliazione, il Tribunale adito accertava che in effetti il in cui i convenuti avevano acquistato le singole Controparte_8
unità abitative era stato eretto in violazione delle servitù richiamate nell'atto di pagina 6 di 19 compravendita del 9.01.1958 e che gli interventi per rendere il manufatto conforme alle prescrizioni della servitù erano particolarmente incisivi occorrendo:
i) demolire i portici e parte dell'edificio da cielo a terra per rispettare il rapporto tra parte costruita e parte scoperta del lotto;
ii) demolire altra parte dell'edificio per rispettare la distanza di 5 metri dal confine;
iii) abbattere tutto l'ultimo piano per rispettare il requisito dell'altezza.
Con la gravata sentenza, il primo giudice rigettava la domanda attorea assumendo che la stessa rappresentava un abuso del diritto e la violazione del generale principio di buona fede in quanto gli attori, comproprietari di un'autorimessa nel condominio retrostante, non avrebbero tratto alcuna utilità
dall'imporre il rispetto del contenuto della servitù volontaria del 1958; le spese di lite erano compensate.
Proponevano appello , e gli eredi di Parte_1 Parte_2 CP_1
, ossia , , e
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
a cui resistevano
[...] CP_3 Controparte_4 CP_5
, , , ,
[...] Controparte_6 CP_7 Parte_7 Parte_8
, .
[...] Parte_9 Parte_10 Parte_11
La causa era rinviata all'udienza del 6.11.2024 per la precisazione delle conclusioni, ma rimessa sul ruolo per verificare l'integrità del contraddittorio con nomina del consulente ing. per un supplemento peritale in quanto Per_2
pagina 7 di 19 nella relazione di primo grado era emerso che tre mappali siti nel piano interrato,
ossia i subalterni 19, 20 e 21 non erano stati associati ad alcuno degli originari convenuti.
All'udienza del 26.02.2025 l'avv. Manerba produceva documentazione da cui si poteva desumere che i citati subalterni appartenevano alle parti in causa.
La causa era dunque posta nuovamente in decisione all'udienza del 16.04.2025
senza altra concessione di termini ex art. 190 c.p.c. alla luce dell'intervenuta rinuncia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo parte appellante censura la sentenza del Tribunale di
RE per violazione dell'art. 112 c.p.c. per non aver essersi pronunciato sulla domanda di accertamento che l'edificio oggi identificato al NCEU foglio 5
mappale 6013 di cui gli appellati sono condomini viola la servitù richiamata nell'atto di compravendita del 9.01.1958 rep. notaio , pur attestando di Per_1
condividere le valutazioni del consulente.
Con il secondo motivo parte appellante censura la sentenza del Tribunale sempre per violazione dell'art. 112 c.p.c. per pronuncia ultra petita per aver rigettato la loro domanda sulla base di una ritenuta situazione di abuso del diritto e di una
exceptio doli generalis seu presentis, difesa in concreto mai proposta dagli originari convenuti,
Con il terzo motivo parte appenate censura la sentenza laddove aveva ritenuto che la demolizione di parte del era sproporzionata Controparte_8
pagina 8 di 19 rispetto all'utilità che gli attori avrebbero potuto ritrarre dall'osservanza del contenuto della servitù, essendo comproprietari solo di un garage all'interno del condomino confinante (fondo dominante). Allegano che in realtà la nozione di
utilitas è diversa e che in tema di servitutis non aedificandi il contenuto del diritto si concretizza nel corrispondente dovere del proprietario del fondo servente di astenersi da qualsiasi attività edificatoria che abbia quale risultato quella di comprimere o ridurre le condizioni di vantaggio derivanti al fondo dominante dalla costituzione di detta servitù.
Per detto motivo contestano la ricorrenza di un atto emulativo, sotto forma di abuso del processo, e la sussistenza dei presupposti dell'exceptio doli generalis.
Prima di esaminare i motivi nel loro complesso, occorre dare sommaria contezza delle emergenze di causa.
In fatto, è documentato che, con atto del 9.01.1958 a ministero notaio Per_1
, l'ing. alienava a un appezzamento di
[...] Parte_12 Persona_3
terreno sito in Desenzano del Garda, area identificata al mappale 754 sub d) di ha 0.09.80 con la previsione che questa area sarebbe stata soggetta ad alcune servitù, obblighi e prescrizioni così indicate: “a) l'area dovrà essere adibita sia
nella parte costruita che quella scoperta, esclusivamente a civile e privata
abitazione; b) le costruzioni, di cui alla parte coperta non può superare il sesto
della rimanente parte scoperta, devono distare non meno di mt. dodici (12) dalla
strada provinciale e di mt. cinque (5) dagli altri confini, ed avere in qualunque
punto altezze non superiori, dal piano medio del terreno circostante, mt. otto e
pagina 9 di 19 mezzo (8,5) e l'estradosso dei terrazzi o delle gronde di mt. nove e mezzo in
colmo del tetto, nel caso di tale copertura …”.
procedeva all'edificazione dell'area e in data 16.03.1988 La Baia Persona_3
s.r.l. acquistava dai suoi eredi il manufatto con l'intenzione di procedere alla sua demolizione e alla realizzazione di uno nuovo;
CO.C.IM. s.r.l., riconducibile agli originari attori, in data 19.01.1996 acquistava le porzioni immobiliari dell'ing.
site a nord rispetto a quella acquistata da e notificava nel Pt_12 Persona_3
1998 atto di citazione teso a far valere l'esistenza della servitù sopra indicata. Il
Tribunale di RE accertava, con sentenza n. 2928 del 2002 l'esistenza della servitù e del suo contenuto nei termini sopra indicati con opponibilità alla società convenuta La Baia e detta sentenza era confermata da questa Corte, con sentenza n. 947/2005, e dalla Suprema Corte con sentenza 16.05.2012 n. 14580.
Nel frattempo, tuttavia, La Baia s.r.l., senza attendere la definizione del processo, demoliva il fabbricato esistente e ne erigeva uno nuovo oggi identificato al NCEU al foglio 5 mappale 6013 procedendo poi ad alienare le singole unità negli anni 2000/2001 agli originari convenuti, ora appellati.
CO.C.IM s.r.l. veniva cancellata dal Registro delle Imprese nel 2007 -
circostanza non rilevata nei tre gradi di giudizio di cui si è detto - e comunque in data 27.10.2014 , (già amministratore di Parte_1 Parte_2
CO.C.IM. s.r.l.) e (deceduto) acquistavano da Controparte_1 CP_9
un'autorimessa nel complesso condominiale retrostante al prezzo di € 35.000
con la previsione che l'immissione nel possesso del predetto bene sarebbe pagina 10 di 19 avvenuta entro la data del 27.10.2021 (ossia a distanza di sette anni dal rogito).
Altrettanto pacifico che il fondo cui oggi insiste il fabbricato condominiale comprendente la proprietà degli originari attori era stato acquistato da CO.C.IM
s.r.l. la quale aveva eretto lo stabile condominiale di cui fa parte anche l'autorimessa acquistata dagli originari attori.
Nella loro comparsa di primo grado, a pagina 3, i convenuti danno pacificamente atto che gli attori sono legittimati a far valere la servitù solo in seguito al riacquisto di una porzione posta all'interno del complesso immobiliare che insiste sul fondo dominante.
Orbene, tanto premesso in fatto, il consulente ing. rilevava Persona_2
che in effetti il contenuto della servitù del 1958 era stato violato sotto molteplici profili: in primo luogo, la superficie edificata eccedeva per ben 96,97 mq. il consentito;
il nuovo fabbricato non rispettava le distanze imposte dall'atto del
1958 sul lato nord del lotto in quanto il distacco era inferiore ai 5 metri previsti nella convenzione e anche le altezze erano notevolmente eccedenti rispetto a quanto indicato nella servitù in quanto il nuovo edificio era alto mt. 11,83 in gronda sul fronte lato ovest e 12,46 in colmo sul fronte sud e quindi, con riguardo alle altezze riferite all'estradosso, 11,97 ml in gronda sul fronte lato sud lato ovest e 12,60 in colmo sul fronte sud.
In definitiva, per rispettare la convenzione del 1958 occorreva demolire tutti i porticati dell'edificio e una parte di esso da terra a cielo, anche con pericolo di intaccare la statica complessiva dello stabile, occorreva procedere alla pagina 11 di 19 demolizione di una parte dell'edificio posto sul lato nord non rispettosa della distanza di 5 metri dal confine con lesione degli alloggi sub. 10 al piano terra,
sub. 12 al primo piano, sub. 14 al piano secondo e sub. 15 al terzo piano e ridurre l'altezza con conseguente soppressione di tutto l'ultimo piano (ossia il già citato sub 15).
Così riassunti i termini di fatto, i motivi, da valutare nella loro unitarietà, sono fondati.
Il primo giudice fonda la sua decisione su un'evidente sproporzione tra l'interesse che gli attori perseguono per il rispetto di una servitù volontaria con le conseguenze che ne deriverebbero, ossia la demolizione di parte dell'edificio condominiale e il grave pregiudizio per la sua complessiva CP_8
statica e ravvisa in detto contegno, anche per le modalità con cui gli originari attori hanno acquistato un garage nel frontistante edificio, un abuso del diritto e un atto prettamente emulativo.
Invero detti assunti non possono essere condivisi.
È vero che gli attori hanno acquistato nel 2014 un'autorimessa posta nello stabile che a suo tempo aveva realizzato CO.C.IM s.r.l. di cui erano soci al solo fine di essere legittimati alla presente azione, ma la motivazione sottostante non va confusa con l'interesse ad agire.
Spesso, anche in tema di violazione di distanze legali, il pregiudizio che si impone alla costruzione eretta in violazione è sproporzionato rispetto all'interesse del soggetto che il rispetto di quella distanza invoca, ma tanto non pagina 12 di 19 consente di ravvisare nell'azione un abuso del diritto, pena la concreta vanificazione della normativa in materia di distanze.
Infatti, le convenzioni tra i privati con le quali si stabiliscono reciproche limitazioni o vantaggi a favore e a carico delle rispettive proprietà individuali,
specie in ordine alle modalità di edificabilità, restringono o ampliano definitivamente i poteri connessi alla proprietà attribuendo a ciascun fondo un corrispondente vantaggio e onere che ad esso inerisce come qualitas fundi, ossia con caratteristiche di realità inquadrabili nello schema delle servitù, con la conseguenza che, in ipotesi di inosservanza di convenzione limitativa dell'edificabilità, il proprietario del fondo dominante può agire nei confronti del proprietario del fondo servente con un'azione di natura reale per chiedere ed ottenere la demolizione dell'opera abusiva, non diversamente dal proprietario danneggiato dalla violazione delle norme sulle distanze nelle costruzioni ex artt.
872 e 873 c.c. (cfr. Cass. 15.09.2021 n. 24940).
È impossibile sostenere la carenza di interesse ad agire in un'azione a base reale con richiesta di demolizione posto che in questi casi l'interesse è in re ipsa; il requisito dell'art. 100 c.p.c. esiste anche nelle azioni di mero accertamento allorquando sussiste uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico tale da arrecare una forma di pregiudizio, anche in assenza di una lesione di un diritto.
Nel caso concreto, non solo gli originari attori pretendono il rispetto di un diritto reale, ma addirittura invocano la tutela ripristinatoria con ordine di demolizione pagina 13 di 19 che per sua natura, in difetto di adempimento spontaneo, deve passare attraverso un comando giudiziale e la formazione di un titolo esecutivo - e nelle azioni di condanna non vi è spazio per discutere di interesse ad agire.
Dell'asserita sproporzione si è già detto e spesso detta caratteristica è insita in ogni ipotesi di rispetto di distanza e, con riguardo all'atto emulativo, è stato chiarito che per aversi atto vietato ex art. 833 c.c. è necessario che l'atto di esercizio di un diritto sia privo di utilità per chi lo compie e sia posto in essere al solo scopo di nuocere o recare molestia ad altri, senza essere sorretto da alcuna giustificazione di natura utilitaristica da un punto di vista economico e sociale;
l'interesse, anche quello egoistico o illecito, escludono il carattere emulativo dell'atto.
Nel caso concreto, l'interesse è concreto ed attuale anche in prospettiva di una rilevante monetizzazione di questo diritto nel caso in cui gli odierni appellanti decidano di rinunciare alla servitù (mediante atto notarile). Nel corso dell'udienza del 4.06.2022 il primo giudice ha interrogato liberamente Pt_1
il quale ha addotto delle ragioni per cui intendeva avvalersi della servitù:
[...]
in primis per il fatto che aveva impiegato oltre dieci anni per chiedere se quella servitù fosse valida e il relativo giudizio era giunto in Cassazione con esito a lui favorevole e poi per il fatto di aver promesso ad un acquirente un appartamento con vista lago che il condominio costruito in violazione aveva impedito con conseguente escussione di una fideiussione di 100.000.000 di vecchie lire.
Vi sono certamente motivi di rivalsa e di rancore per un manufatto costruito in pagina 14 di 19 violazione della servitù volontaria proprio nella pendenza del giudizio promosso da COCIM s.r.l.
contro
La Baia s.r.l., ma tanto rafforza la tesi che l'azione giudiziaria intrapresa non costituisca atto emulativo.
Come già sopra evidenziato, COCIM conveniva in giudizio La Baia s.r.l. che stava per erigere il nuovo manufatto in violazione della servitù del 1958 e il
Tribunale di RE, con sentenza 30.09.2002 n. 2928, confermava l'esistenza del peso e della sua realità e opponibilità alla nuova costruttrice;
questa Corte
confermava la sentenza e la Corte di cassazione, con sentenza n. 14580/2012,
respingeva in modo definitivo il ricorso ribadendo l'esistenza Parte_13
della servitù volontaria del 1958; che detto peso non era una clausola di stile,
essendo precisa e determinata, oltre che giustificata dalle esigenze delle venditrice che erano quelle di imprimere alla zona da edificare originariamente appartenuta ad un unico proprietario, id est l'ing. il carattere di Pt_12
quartiere residenziale di notevole pregio in relazione ai svariati vincoli che le nuove costruzioni dovevano rispettare, mediante la previsione di un vincolo
altius non tollendi, di un indice di edificabilità e di distanze dalle costruzioni.
Nella menzionata sentenza, la Suprema Corte osservava che questa pattuizione restringeva in modo permanente i poteri connessi alla proprietà dell'area gravata e mirava ad assicurare stabilmente particolare utilità a vantaggio del proprietario dell'area contigua, con la conseguenza che questa tipologia di patti determina sul fondo su cui grava il vincolo una permanente minorazione della sua utilizzazione da parte di chiunque ne sia o ne divenga proprietario ed attribuiscono al fondo pagina 15 di 19 vicino un corrispondente vantaggio che a questo inerisce come qualitas fundi,
ossia con caratteristiche di realità tali da inquadrarsi nello schema delle servitù.
La Suprema Corte, nel rigettare altro motivo, espressamente affermava che la servitù era stata regolarmente trascritta e dunque vincolante anche per i terzi acquirenti.
Ne discende che il vincolo è opponibile anche agli odierni appellati, i quali avrebbero dovuto meglio indagare sul rispetto della servitù del 1958, tanto più
che gli acquisti delle singole unità risalgono ad un epoca in cui la citazione di primo grado era già stata notificata alla loro dante causa (citazione notificata in data 24.06.1998, mentre gli atti di acquisto dei singoli condomini risalgono prevalentemente all'anno 2001).
In conclusione, la sentenza va riformata con conseguente accertamento che l'edificio condominiale sito a Desenzano del Garda identificato al NCEU con il mappale 6013 di cui gli appellati sono condomini viola la servitù richiamata nell'atto di compravendita del 9.01.1958 a ministero notaio n. Persona_1
33432/5558 e pertanto, accertata l'integrità del contraddittorio, i convenuti vanno condannati in solido ad eseguire gli interventi demolizione indicati nella consulenza a firma dell'ing. , ossia: Persona_2
- demolizione di mq. 96,97 di superficie coperta eccedente al fine di rispettare i limiti imposti nell'atto del 1958 relativamente al rapporto tra superficie coperta edificata e superficie non coperta con modalità da determinare in sede esecutiva;
- rimozione della copertura e suo riposizionamento a quota inferiore in modo pagina 16 di 19 tale da rispettare i limiti di mt. 8,50 in gronda e 9.50 al colmo, imposti dall'atto del 1958;
- demolizione della porzione di edificio posta sul lato nord non rispettosa dei limiti imposti dall'atto del 1958 relativamente alle distanze dal confine, come indicato nella planimetria C allegata alla consulenza.
Non è stato chiesto il risarcimento del danno per l'accertata violazione della servitù in questo grado.
È ovvio che in sede esecutiva dovranno essere delineate con estrema precisione le modalità tecniche attuative mediante una nuova consulenza - anche per effetto del possibile crollo dell'intero manufatto - per salvaguardare la pubblica incolumità.
Gli appellati in solido dovranno rifondere a parte appellante le spese del doppio grado di giudizio, liquidate come in parte dispositiva secondo lo scaglione delle cause di valore indeterminato a complessità media, dandosi atto che la fase di trattazione/istruttoria di questo grado viene liquidata nel valore minimo in quanto la disposta consulenza si è rivelata inutile alla luce dei chiarimenti forniti dall'avv. Manerba. Non viene accordato l'aumento per numero di persone difese ex art. 4 comma 2 DM 55/2004 in quanto la posizione degli attori è identica e non ha comportato alcun onere difensivo aggiuntivo.
Gli esborsi per la consulenza disposta in primo grado vengono addossati in via definitiva agli appellati in solido.
P.Q.M.
pagina 17 di 19 La Corte d'Appello di RE, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , da e da Parte_1 Parte_2
, , e quali Parte_3 Parte_5 Parte_4 Parte_6
eredi di , avverso la sentenza n. 2826/2022 emessa dal Controparte_1
Tribunale di RE in data 22.11.2022 , così provvede:
- in riforma della gravata sentenza, accerta che l'edificio condominiale denominato sito in Desenzano sul Garda identificato al N.C.E.U. CP_8
di detto ente con il mappale 6013 di cui gli originari convenuti sono condomini viola la servitù volontaria richiamata nell'atto di compravendita del 9.01.1958 n.
33432/5558 a ministero notaio e per l'effetto Persona_1
- condanna gli appellati in solido a realizzare le opere descritte nella consulenza del 20.06.2016 a firma dell'ing. e indicate in motivazione Persona_2
entro sei mesi dal passaggio in giudicato del capo che precede;
- condanna gli appellati in solido a rifondere a parte appellante le spese di lite che liquida, quanto al primo grado, in € 545 per borsuali ed € 10.860 per compenso (di cui € 2.127 per la fase studio, € 1.416 per la fase introduttiva del giudizio, € 3.738 per la fase istruttoria ed € 3.579 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come e per legge e, per il presente grado, in € 804 per borsuali ed € 10.313 per compenso (di cui € 2.518 per la fase di studio della controversia, € 1.665 per la fase introduttiva del giudizio, € 1.843
per la fase di trattazione/istruttoria ed € 4.287 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
pagina 18 di 19 - pone gli esborsi per la consulenza, liquidati con decreto 28.06.2016,
definitivamente a carico degli appellati in solido tra loro.
Così deciso in RE nella camera di consiglio del 17 aprile 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott. Vittorio Carlo Aliprandi
IL PRESIDENTE
dott. Giuseppe Serao
pagina 19 di 19
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di RE, Sezione seconda civile, composta da:
dott. Giuseppe Serao Presidente
dott. Daniela Fedele Consigliere OGGETTO:
dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere Relatore Servitù
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1245/2022 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale
del 06/11/2024, promossa
DA
(C.F: ) Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F: ), (C.F: C.F._2 Parte_3
), (C.F: ), C.F._3 Parte_4 C.F._4
(C.F. ) e Parte_5 C.F._5 Parte_6
(C.F: ), tutti rappresentati e difesi, in via tra
[...] C.F._6
di loro disgiunta, dagli avvocati Andrea Manerba e Flavia Manerba anche pagina 1 di 19 domiciliatari in RE, via Solferino, 53, per procura a margine dell'atto di citazione introduttivo del primo grado del giudizio quanto a e Parte_1
e per procura in calce alla comparsa di costituzione, a seguito del Parte_2
decesso di e in qualità di eredi dello stesso, quanto a Controparte_1
, , e;
Controparte_2 Parte_4 Parte_5 Parte_6
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. , CP_3 C.F._7 CP_4
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._8 CP_5
), C.F. C.F._9 Controparte_6
), (.F. ), C.F._10 CP_7 C.F._11
(C.F. ), Parte_7 C.F._12 Parte_8
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._13 Parte_9
, (C.F. C.F._14 Parte_10
) e (C.F. C.F._15 Parte_11
, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Filippo Vandelli C.F._16
del foro di Modena ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Modena
via Martiri della Libertà n. 30, in forza di deleghe rilasciate in calce alla comparsa in appello;
APPELLATI
In punto: Appello alla sentenza n. 2826/2022 emessa dal Tribunale di
RE pubblicata in data 22.11.2022.
pagina 2 di 19 CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Voglia la Corte d'Appello adita, in totale riforma della sentenza appellata:
Dichiarare che l'edificio oggi identificato al NCEU, foglio 5, con il mappale
6013, di cui i convenuti sono i condomini, viola la servitù richiamata nell'atto di compravendita 9 gennaio 1958 n. 33432/5558 di rep. Notaio Persona_1
che prescrive che “le costruzioni, di cui la parte coperta non può superare il sesto della rimanente parte scoperta, devono distare non meno di mt. 12 (dodici) dalla strada provinciale e di mt 5 (cinque) dagli altri confini, ed avere in qualunque punto altezze non superiori, dal piano medio del terreno circostante di mt. 8,50
(otto e mezzo) a l'estradosso dei terrazzi e delle gronde e di mt. 9,50 (nove e mezzo) in colmo del tetto nel caso di tale copertura).”
Per l'effetto, condannare i convenuti a demolire le porzioni del fabbricato, come sopra identificato, quali risultanti dalla CTU 20 giugno 2016 dell'ing Per_2
siccome violative della servitù costituita con atto 9 gennaio 1958 n.
[...]
33432/5558 di rep. Notaio segnatamente per quanto all'altezza Persona_1
e ed al rapporto tra superficie coperta ed area scoperta e distanza dai confini.
Spese di entrambi i gradi del giudizio rifuse.
Per parte appellata:
In via preliminare o pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dai signori , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, e con l'atto di citazione Parte_4 Parte_5 Parte_6
pagina 3 di 19 notificato il 29/12/2022 ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., non avendo lo stesso alcuna ragionevole probabilità di essere accolto e risultando, pertanto, prima facie, infondato.
In via principale e di merito: rigettare integralmente l'impugnazione proposta da
, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
e con l'atto di citazione notificato il 29/12/2022, e, per
[...] Parte_6
l'effetto, confermare in ogni sua parte e statuizione la Sentenza di primo grado n.
2826/2022 emessa e pubblicata in data 22/11/2022 dal Tribunale di RE.
In ogni caso: con vittoria delle spese di lite relative ad entrambi i giudizi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura di cui al DM 147/2022, c.p.a. e i.v.a.
come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata a mezzo del servizio postale in data 17.02.2015, Pt_1
, e convenivano innanzi al Tribunale di
[...] Parte_2 Controparte_1
RE , CP_3 Controparte_4 CP_5 [...]
, , , Controparte_6 CP_7 Parte_7 Parte_8 [...]
, e esponendo: Parte_9 Parte_10 Parte_11
- che, con atto del 9.01.1958 a rep. notaio , aveva Per_1 Persona_3
acquistato dall'ing. un appezzamento di terreno sito in Parte_12
Desenzano del Garda, frazionato dalla più ampia proprietà del venditore;
- che nella nota di trascrizione della compravendita era evidenziato che “l'area
di cui trattasi è soggetta alle seguenti servitù, obblighi e prescrizioni: a) l'area
pagina 4 di 19 dovrà essere adibita sia nella parte costruita che quella scoperta,
esclusivamente a civile e provata abitazione;
b) le costruzioni, di cui alla parte
coperta non può superare il sesto della rimanente parte scoperta, devono distare
non meno di mt. Dodici dalla strada provinciale e di mt. cinque dagli altri
confini, ed avere in qualunque punto altezza non superiori, dal punto medio del
terreno circostante di mt. otto e mezzo a l'estradosso e delle gronde di mt. nove
e mezzo in colmo del tetto nel caso di totale copertura …”;
- che aveva rispettato le prescrizioni di cui alla compravendita e Persona_3
in data 16.03.1998 la società La Baia s.r.l. aveva acquistato dagli eredi di
[...]
l'immobile che questi aveva eretto sul terreno acquistato e identificato Per_3
al mappale 754 sub a);
- che la società CO.C.IM. s.r.l., con atto del 19.01.1996, aveva acquistato le porzioni rimaste in proprietà dell'ing. distinte alle partite 2765 e 5573 Pt_12
del NCEU, foglio 5 mapp. 7497 sub. 5, 6, 7, 8, 9 e 10;
- che CO.CIM. s.r.l., una volta appreso che La Baia s.r.l. era intenzionata a demolire il manufatto esistente per la costruzione di un edificio a più piani,
aveva promosso un giudizio volto al riconoscimento della servitù volontaria,
definito dal Tribunale di RE con sentenza n. 2928/2002 che aveva riconosciuto l'esistenza del peso di cui all'atto del 1958 e detta sentenza era stata confermata dalla Corte d'Appello di RE con sentenza del 28.09.2005 n. 947
e dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza del 16.05.2012 n. 14580;
- che nel frattempo La Baia aveva demolito il fabbricato acquistato dagli eredi pagina 5 di 19 ed aveva edificato un nuovo edificio, oggi identificato al NCEU foglio 5 Per_3
mappale 6013, in spregio alle limitazioni sopra dette;
- che questo nuovo manufatto era stato poi frazionato in sette appartamenti venduti a terzi unitamente alle autorimesse;
- che era intenzione dei deducenti, proprietari di una porzione immobiliare costituente il fondo dominante, ottenere la condanna dei convenuti alla demolizione delle porzioni di fabbricato erette in violazione della servitù.
Si costituivano , CP_3 Controparte_4 CP_5 [...]
, , , Controparte_6 CP_7 Parte_7 Parte_8 [...]
, e che, pur dando atto della Parte_9 Parte_10 Parte_11
servitù accertata con sentenza passata in giudicato, sostenevano l'assoluta infondatezza delle violazioni dei vincoli contrattualmente imposti nell'anno
1958, tanto più che gli attori erano proprietari solo di un garage posto al piano terra dello stabile condominiale retrostante a quello dei deducenti e dunque non avevano alcun concreto interesse a far valere la servitù; aggiungevano che esisteva un'evidente sproporzione tra il rimedio chiesto e il fine perseguito in quanto la demolizione di alcune parti dell'edificio condominiale avrebbe pregiudicato l'intera statistica del manufatto.
Istruita la lite con consulenza tecnica, affidata all'ing. ed Persona_2
esperito il tentativo di conciliazione, il Tribunale adito accertava che in effetti il in cui i convenuti avevano acquistato le singole Controparte_8
unità abitative era stato eretto in violazione delle servitù richiamate nell'atto di pagina 6 di 19 compravendita del 9.01.1958 e che gli interventi per rendere il manufatto conforme alle prescrizioni della servitù erano particolarmente incisivi occorrendo:
i) demolire i portici e parte dell'edificio da cielo a terra per rispettare il rapporto tra parte costruita e parte scoperta del lotto;
ii) demolire altra parte dell'edificio per rispettare la distanza di 5 metri dal confine;
iii) abbattere tutto l'ultimo piano per rispettare il requisito dell'altezza.
Con la gravata sentenza, il primo giudice rigettava la domanda attorea assumendo che la stessa rappresentava un abuso del diritto e la violazione del generale principio di buona fede in quanto gli attori, comproprietari di un'autorimessa nel condominio retrostante, non avrebbero tratto alcuna utilità
dall'imporre il rispetto del contenuto della servitù volontaria del 1958; le spese di lite erano compensate.
Proponevano appello , e gli eredi di Parte_1 Parte_2 CP_1
, ossia , , e
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
a cui resistevano
[...] CP_3 Controparte_4 CP_5
, , , ,
[...] Controparte_6 CP_7 Parte_7 Parte_8
, .
[...] Parte_9 Parte_10 Parte_11
La causa era rinviata all'udienza del 6.11.2024 per la precisazione delle conclusioni, ma rimessa sul ruolo per verificare l'integrità del contraddittorio con nomina del consulente ing. per un supplemento peritale in quanto Per_2
pagina 7 di 19 nella relazione di primo grado era emerso che tre mappali siti nel piano interrato,
ossia i subalterni 19, 20 e 21 non erano stati associati ad alcuno degli originari convenuti.
All'udienza del 26.02.2025 l'avv. Manerba produceva documentazione da cui si poteva desumere che i citati subalterni appartenevano alle parti in causa.
La causa era dunque posta nuovamente in decisione all'udienza del 16.04.2025
senza altra concessione di termini ex art. 190 c.p.c. alla luce dell'intervenuta rinuncia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo parte appellante censura la sentenza del Tribunale di
RE per violazione dell'art. 112 c.p.c. per non aver essersi pronunciato sulla domanda di accertamento che l'edificio oggi identificato al NCEU foglio 5
mappale 6013 di cui gli appellati sono condomini viola la servitù richiamata nell'atto di compravendita del 9.01.1958 rep. notaio , pur attestando di Per_1
condividere le valutazioni del consulente.
Con il secondo motivo parte appellante censura la sentenza del Tribunale sempre per violazione dell'art. 112 c.p.c. per pronuncia ultra petita per aver rigettato la loro domanda sulla base di una ritenuta situazione di abuso del diritto e di una
exceptio doli generalis seu presentis, difesa in concreto mai proposta dagli originari convenuti,
Con il terzo motivo parte appenate censura la sentenza laddove aveva ritenuto che la demolizione di parte del era sproporzionata Controparte_8
pagina 8 di 19 rispetto all'utilità che gli attori avrebbero potuto ritrarre dall'osservanza del contenuto della servitù, essendo comproprietari solo di un garage all'interno del condomino confinante (fondo dominante). Allegano che in realtà la nozione di
utilitas è diversa e che in tema di servitutis non aedificandi il contenuto del diritto si concretizza nel corrispondente dovere del proprietario del fondo servente di astenersi da qualsiasi attività edificatoria che abbia quale risultato quella di comprimere o ridurre le condizioni di vantaggio derivanti al fondo dominante dalla costituzione di detta servitù.
Per detto motivo contestano la ricorrenza di un atto emulativo, sotto forma di abuso del processo, e la sussistenza dei presupposti dell'exceptio doli generalis.
Prima di esaminare i motivi nel loro complesso, occorre dare sommaria contezza delle emergenze di causa.
In fatto, è documentato che, con atto del 9.01.1958 a ministero notaio Per_1
, l'ing. alienava a un appezzamento di
[...] Parte_12 Persona_3
terreno sito in Desenzano del Garda, area identificata al mappale 754 sub d) di ha 0.09.80 con la previsione che questa area sarebbe stata soggetta ad alcune servitù, obblighi e prescrizioni così indicate: “a) l'area dovrà essere adibita sia
nella parte costruita che quella scoperta, esclusivamente a civile e privata
abitazione; b) le costruzioni, di cui alla parte coperta non può superare il sesto
della rimanente parte scoperta, devono distare non meno di mt. dodici (12) dalla
strada provinciale e di mt. cinque (5) dagli altri confini, ed avere in qualunque
punto altezze non superiori, dal piano medio del terreno circostante, mt. otto e
pagina 9 di 19 mezzo (8,5) e l'estradosso dei terrazzi o delle gronde di mt. nove e mezzo in
colmo del tetto, nel caso di tale copertura …”.
procedeva all'edificazione dell'area e in data 16.03.1988 La Baia Persona_3
s.r.l. acquistava dai suoi eredi il manufatto con l'intenzione di procedere alla sua demolizione e alla realizzazione di uno nuovo;
CO.C.IM. s.r.l., riconducibile agli originari attori, in data 19.01.1996 acquistava le porzioni immobiliari dell'ing.
site a nord rispetto a quella acquistata da e notificava nel Pt_12 Persona_3
1998 atto di citazione teso a far valere l'esistenza della servitù sopra indicata. Il
Tribunale di RE accertava, con sentenza n. 2928 del 2002 l'esistenza della servitù e del suo contenuto nei termini sopra indicati con opponibilità alla società convenuta La Baia e detta sentenza era confermata da questa Corte, con sentenza n. 947/2005, e dalla Suprema Corte con sentenza 16.05.2012 n. 14580.
Nel frattempo, tuttavia, La Baia s.r.l., senza attendere la definizione del processo, demoliva il fabbricato esistente e ne erigeva uno nuovo oggi identificato al NCEU al foglio 5 mappale 6013 procedendo poi ad alienare le singole unità negli anni 2000/2001 agli originari convenuti, ora appellati.
CO.C.IM s.r.l. veniva cancellata dal Registro delle Imprese nel 2007 -
circostanza non rilevata nei tre gradi di giudizio di cui si è detto - e comunque in data 27.10.2014 , (già amministratore di Parte_1 Parte_2
CO.C.IM. s.r.l.) e (deceduto) acquistavano da Controparte_1 CP_9
un'autorimessa nel complesso condominiale retrostante al prezzo di € 35.000
con la previsione che l'immissione nel possesso del predetto bene sarebbe pagina 10 di 19 avvenuta entro la data del 27.10.2021 (ossia a distanza di sette anni dal rogito).
Altrettanto pacifico che il fondo cui oggi insiste il fabbricato condominiale comprendente la proprietà degli originari attori era stato acquistato da CO.C.IM
s.r.l. la quale aveva eretto lo stabile condominiale di cui fa parte anche l'autorimessa acquistata dagli originari attori.
Nella loro comparsa di primo grado, a pagina 3, i convenuti danno pacificamente atto che gli attori sono legittimati a far valere la servitù solo in seguito al riacquisto di una porzione posta all'interno del complesso immobiliare che insiste sul fondo dominante.
Orbene, tanto premesso in fatto, il consulente ing. rilevava Persona_2
che in effetti il contenuto della servitù del 1958 era stato violato sotto molteplici profili: in primo luogo, la superficie edificata eccedeva per ben 96,97 mq. il consentito;
il nuovo fabbricato non rispettava le distanze imposte dall'atto del
1958 sul lato nord del lotto in quanto il distacco era inferiore ai 5 metri previsti nella convenzione e anche le altezze erano notevolmente eccedenti rispetto a quanto indicato nella servitù in quanto il nuovo edificio era alto mt. 11,83 in gronda sul fronte lato ovest e 12,46 in colmo sul fronte sud e quindi, con riguardo alle altezze riferite all'estradosso, 11,97 ml in gronda sul fronte lato sud lato ovest e 12,60 in colmo sul fronte sud.
In definitiva, per rispettare la convenzione del 1958 occorreva demolire tutti i porticati dell'edificio e una parte di esso da terra a cielo, anche con pericolo di intaccare la statica complessiva dello stabile, occorreva procedere alla pagina 11 di 19 demolizione di una parte dell'edificio posto sul lato nord non rispettosa della distanza di 5 metri dal confine con lesione degli alloggi sub. 10 al piano terra,
sub. 12 al primo piano, sub. 14 al piano secondo e sub. 15 al terzo piano e ridurre l'altezza con conseguente soppressione di tutto l'ultimo piano (ossia il già citato sub 15).
Così riassunti i termini di fatto, i motivi, da valutare nella loro unitarietà, sono fondati.
Il primo giudice fonda la sua decisione su un'evidente sproporzione tra l'interesse che gli attori perseguono per il rispetto di una servitù volontaria con le conseguenze che ne deriverebbero, ossia la demolizione di parte dell'edificio condominiale e il grave pregiudizio per la sua complessiva CP_8
statica e ravvisa in detto contegno, anche per le modalità con cui gli originari attori hanno acquistato un garage nel frontistante edificio, un abuso del diritto e un atto prettamente emulativo.
Invero detti assunti non possono essere condivisi.
È vero che gli attori hanno acquistato nel 2014 un'autorimessa posta nello stabile che a suo tempo aveva realizzato CO.C.IM s.r.l. di cui erano soci al solo fine di essere legittimati alla presente azione, ma la motivazione sottostante non va confusa con l'interesse ad agire.
Spesso, anche in tema di violazione di distanze legali, il pregiudizio che si impone alla costruzione eretta in violazione è sproporzionato rispetto all'interesse del soggetto che il rispetto di quella distanza invoca, ma tanto non pagina 12 di 19 consente di ravvisare nell'azione un abuso del diritto, pena la concreta vanificazione della normativa in materia di distanze.
Infatti, le convenzioni tra i privati con le quali si stabiliscono reciproche limitazioni o vantaggi a favore e a carico delle rispettive proprietà individuali,
specie in ordine alle modalità di edificabilità, restringono o ampliano definitivamente i poteri connessi alla proprietà attribuendo a ciascun fondo un corrispondente vantaggio e onere che ad esso inerisce come qualitas fundi, ossia con caratteristiche di realità inquadrabili nello schema delle servitù, con la conseguenza che, in ipotesi di inosservanza di convenzione limitativa dell'edificabilità, il proprietario del fondo dominante può agire nei confronti del proprietario del fondo servente con un'azione di natura reale per chiedere ed ottenere la demolizione dell'opera abusiva, non diversamente dal proprietario danneggiato dalla violazione delle norme sulle distanze nelle costruzioni ex artt.
872 e 873 c.c. (cfr. Cass. 15.09.2021 n. 24940).
È impossibile sostenere la carenza di interesse ad agire in un'azione a base reale con richiesta di demolizione posto che in questi casi l'interesse è in re ipsa; il requisito dell'art. 100 c.p.c. esiste anche nelle azioni di mero accertamento allorquando sussiste uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico tale da arrecare una forma di pregiudizio, anche in assenza di una lesione di un diritto.
Nel caso concreto, non solo gli originari attori pretendono il rispetto di un diritto reale, ma addirittura invocano la tutela ripristinatoria con ordine di demolizione pagina 13 di 19 che per sua natura, in difetto di adempimento spontaneo, deve passare attraverso un comando giudiziale e la formazione di un titolo esecutivo - e nelle azioni di condanna non vi è spazio per discutere di interesse ad agire.
Dell'asserita sproporzione si è già detto e spesso detta caratteristica è insita in ogni ipotesi di rispetto di distanza e, con riguardo all'atto emulativo, è stato chiarito che per aversi atto vietato ex art. 833 c.c. è necessario che l'atto di esercizio di un diritto sia privo di utilità per chi lo compie e sia posto in essere al solo scopo di nuocere o recare molestia ad altri, senza essere sorretto da alcuna giustificazione di natura utilitaristica da un punto di vista economico e sociale;
l'interesse, anche quello egoistico o illecito, escludono il carattere emulativo dell'atto.
Nel caso concreto, l'interesse è concreto ed attuale anche in prospettiva di una rilevante monetizzazione di questo diritto nel caso in cui gli odierni appellanti decidano di rinunciare alla servitù (mediante atto notarile). Nel corso dell'udienza del 4.06.2022 il primo giudice ha interrogato liberamente Pt_1
il quale ha addotto delle ragioni per cui intendeva avvalersi della servitù:
[...]
in primis per il fatto che aveva impiegato oltre dieci anni per chiedere se quella servitù fosse valida e il relativo giudizio era giunto in Cassazione con esito a lui favorevole e poi per il fatto di aver promesso ad un acquirente un appartamento con vista lago che il condominio costruito in violazione aveva impedito con conseguente escussione di una fideiussione di 100.000.000 di vecchie lire.
Vi sono certamente motivi di rivalsa e di rancore per un manufatto costruito in pagina 14 di 19 violazione della servitù volontaria proprio nella pendenza del giudizio promosso da COCIM s.r.l.
contro
La Baia s.r.l., ma tanto rafforza la tesi che l'azione giudiziaria intrapresa non costituisca atto emulativo.
Come già sopra evidenziato, COCIM conveniva in giudizio La Baia s.r.l. che stava per erigere il nuovo manufatto in violazione della servitù del 1958 e il
Tribunale di RE, con sentenza 30.09.2002 n. 2928, confermava l'esistenza del peso e della sua realità e opponibilità alla nuova costruttrice;
questa Corte
confermava la sentenza e la Corte di cassazione, con sentenza n. 14580/2012,
respingeva in modo definitivo il ricorso ribadendo l'esistenza Parte_13
della servitù volontaria del 1958; che detto peso non era una clausola di stile,
essendo precisa e determinata, oltre che giustificata dalle esigenze delle venditrice che erano quelle di imprimere alla zona da edificare originariamente appartenuta ad un unico proprietario, id est l'ing. il carattere di Pt_12
quartiere residenziale di notevole pregio in relazione ai svariati vincoli che le nuove costruzioni dovevano rispettare, mediante la previsione di un vincolo
altius non tollendi, di un indice di edificabilità e di distanze dalle costruzioni.
Nella menzionata sentenza, la Suprema Corte osservava che questa pattuizione restringeva in modo permanente i poteri connessi alla proprietà dell'area gravata e mirava ad assicurare stabilmente particolare utilità a vantaggio del proprietario dell'area contigua, con la conseguenza che questa tipologia di patti determina sul fondo su cui grava il vincolo una permanente minorazione della sua utilizzazione da parte di chiunque ne sia o ne divenga proprietario ed attribuiscono al fondo pagina 15 di 19 vicino un corrispondente vantaggio che a questo inerisce come qualitas fundi,
ossia con caratteristiche di realità tali da inquadrarsi nello schema delle servitù.
La Suprema Corte, nel rigettare altro motivo, espressamente affermava che la servitù era stata regolarmente trascritta e dunque vincolante anche per i terzi acquirenti.
Ne discende che il vincolo è opponibile anche agli odierni appellati, i quali avrebbero dovuto meglio indagare sul rispetto della servitù del 1958, tanto più
che gli acquisti delle singole unità risalgono ad un epoca in cui la citazione di primo grado era già stata notificata alla loro dante causa (citazione notificata in data 24.06.1998, mentre gli atti di acquisto dei singoli condomini risalgono prevalentemente all'anno 2001).
In conclusione, la sentenza va riformata con conseguente accertamento che l'edificio condominiale sito a Desenzano del Garda identificato al NCEU con il mappale 6013 di cui gli appellati sono condomini viola la servitù richiamata nell'atto di compravendita del 9.01.1958 a ministero notaio n. Persona_1
33432/5558 e pertanto, accertata l'integrità del contraddittorio, i convenuti vanno condannati in solido ad eseguire gli interventi demolizione indicati nella consulenza a firma dell'ing. , ossia: Persona_2
- demolizione di mq. 96,97 di superficie coperta eccedente al fine di rispettare i limiti imposti nell'atto del 1958 relativamente al rapporto tra superficie coperta edificata e superficie non coperta con modalità da determinare in sede esecutiva;
- rimozione della copertura e suo riposizionamento a quota inferiore in modo pagina 16 di 19 tale da rispettare i limiti di mt. 8,50 in gronda e 9.50 al colmo, imposti dall'atto del 1958;
- demolizione della porzione di edificio posta sul lato nord non rispettosa dei limiti imposti dall'atto del 1958 relativamente alle distanze dal confine, come indicato nella planimetria C allegata alla consulenza.
Non è stato chiesto il risarcimento del danno per l'accertata violazione della servitù in questo grado.
È ovvio che in sede esecutiva dovranno essere delineate con estrema precisione le modalità tecniche attuative mediante una nuova consulenza - anche per effetto del possibile crollo dell'intero manufatto - per salvaguardare la pubblica incolumità.
Gli appellati in solido dovranno rifondere a parte appellante le spese del doppio grado di giudizio, liquidate come in parte dispositiva secondo lo scaglione delle cause di valore indeterminato a complessità media, dandosi atto che la fase di trattazione/istruttoria di questo grado viene liquidata nel valore minimo in quanto la disposta consulenza si è rivelata inutile alla luce dei chiarimenti forniti dall'avv. Manerba. Non viene accordato l'aumento per numero di persone difese ex art. 4 comma 2 DM 55/2004 in quanto la posizione degli attori è identica e non ha comportato alcun onere difensivo aggiuntivo.
Gli esborsi per la consulenza disposta in primo grado vengono addossati in via definitiva agli appellati in solido.
P.Q.M.
pagina 17 di 19 La Corte d'Appello di RE, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , da e da Parte_1 Parte_2
, , e quali Parte_3 Parte_5 Parte_4 Parte_6
eredi di , avverso la sentenza n. 2826/2022 emessa dal Controparte_1
Tribunale di RE in data 22.11.2022 , così provvede:
- in riforma della gravata sentenza, accerta che l'edificio condominiale denominato sito in Desenzano sul Garda identificato al N.C.E.U. CP_8
di detto ente con il mappale 6013 di cui gli originari convenuti sono condomini viola la servitù volontaria richiamata nell'atto di compravendita del 9.01.1958 n.
33432/5558 a ministero notaio e per l'effetto Persona_1
- condanna gli appellati in solido a realizzare le opere descritte nella consulenza del 20.06.2016 a firma dell'ing. e indicate in motivazione Persona_2
entro sei mesi dal passaggio in giudicato del capo che precede;
- condanna gli appellati in solido a rifondere a parte appellante le spese di lite che liquida, quanto al primo grado, in € 545 per borsuali ed € 10.860 per compenso (di cui € 2.127 per la fase studio, € 1.416 per la fase introduttiva del giudizio, € 3.738 per la fase istruttoria ed € 3.579 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come e per legge e, per il presente grado, in € 804 per borsuali ed € 10.313 per compenso (di cui € 2.518 per la fase di studio della controversia, € 1.665 per la fase introduttiva del giudizio, € 1.843
per la fase di trattazione/istruttoria ed € 4.287 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
pagina 18 di 19 - pone gli esborsi per la consulenza, liquidati con decreto 28.06.2016,
definitivamente a carico degli appellati in solido tra loro.
Così deciso in RE nella camera di consiglio del 17 aprile 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott. Vittorio Carlo Aliprandi
IL PRESIDENTE
dott. Giuseppe Serao
pagina 19 di 19