Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/05/2025, n. 4014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4014 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli
SEZIONE LAVORO Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Giovanna Picciotti Alla udienza del 21/05/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N 9279/2024 R.G. promossa da:
con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._1
AMATO IMMACOLATA, con elezione di domicilio in VIA DUOMO 36, NAPOLI, come da procura in atti;
RICORRENTE
contro
:
, con il patrocinio dell'avv. MARIA PIA TEDESCHI, con elezione di CP_2 domicilio in VIA A. DE GASPERI 55, NAPOLI RESISTENTE
OGGETTO: 3 mensilità FONDO GARANZIA CONCLUSIONI: come in atti. RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 17-4-2024, l'istante in epigrafe, premesso di esser stato dipendente della società dal 24-8-2015 al 16-11-2018, esponeva che, CP_3
a seguito della cessazione del rapporto di lavoro nulla aveva percepito a titolo di tfr ed ultime tre mensilità; che, a seguito di istanza di fallimento di terzi del 9-5-2019, con sentenza n.112 del 3-8-2021, era stato dichiarato lo stato di insolvenza della società datrice di lavoro;
che aveva presentato istanza di insinuazione al passivo per i crediti, rappresentati, oltre che dal tfr, dalle retribuzioni non percepite nei mesi da settembre a novembre 2018; che il credito veniva ammesso nella misura di € 6.356,40; che aveva inutilmente esperito il procedimento amministrativo. Pertanto, adiva il Giudice del Lavoro per sentir condannare l' , quale CP_4 gestore del Fondo di Garanzia, al pagamento della somma predetta, oltre interessi e rivalutazione monetaria secondo legge. Ritualmente instaurato il contraddittorio si costituiva l' che eccepiva CP_2
l'improponibilità e improcedibilità della domanda, la decadenza e la prescrizione dei crediti;
nel merito contestava la fondatezza delle domande di cui chiedeva il rigetto.
***** Infondate sono le eccezioni di inammissibilità e improponibilità della domanda ex art. 46 della l. 88/89. La domanda di pagamento della prestazione richiesta risulta presentata dall'opponente in via telematica e ricevuta dall' in data 27-6-2023. CP_4
(Cass. n. 15531 del 08/07/2014; Cass. n.24730 del 04/12/2015). L'art. 47 citato è stata oggetto di interpretazione autentica ad opera dell'art. 6 del d.l. 29/3/91 n. 103 (convertito nella legge 1/6/91 n. 166), che così recita: "I termini previsti dall'art. 47, commi secondo e terzo, del d.p.r. 30 aprile 1970, n. 639, sono posti a pena di decadenza per l'esercizio del diritto alla prestazione previdenziale. La decadenza determina l'estinzione del diritto ai ratei pregressi delle prestazioni previdenziali e l'inammissibilità della relativa domanda giudiziale. In caso di mancata proposizione di ricorso amministrativo, i termini decorrono dall'insorgenza del diritto ai singoli ratei." Successivamente l'art. 4 del d.l. 19/9/92 n. 384, convertito nella legge n. 438/92, ha ridotto il termine di decadenza, rispettivamente, da 10 a 3 anni per i trattamenti pensionistici e da 5 ad 1 anno per le prestazioni della Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, che eroga ogni forma di previdenza di carattere temporaneo diversa dalle pensioni (art. 24 l. n. 88/89). Il termine di decadenza, così ridotto, non si applica ai procedimenti instaurati prima della data di entrata in vigore del decreto stesso (19/9/1992). Il termine di decadenza - che per sua natura non è suscettibile di interruzione nè di sospensione - decorre "dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronuncia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo " (art. 4 cit.). Sul punto, peraltro, si evidenzia che l'art. 47 del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639 individua nella "scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo" la soglia oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo, pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria, non consente lo spostamento in avanti del termine di decadenza. Pertanto, la scadenza dei termini complessivamente previsti per l'esaurimento del procedimento non individua una nuova ed autonoma ipotesi di decadenza, ma completa la gamma delle possibili decorrenze del termine in presenza del presupposto dell'avvenuta presentazione del ricorso amministrativo. Detta scadenza, costituendo il limite estremo di utilità di ricorsi proposti tardivamente, ma pur sempre anteriormente al suo verificarsi, determina anche l'effetto dell'irrilevanza di un ricorso proposto solo successivamente. Essa, in assenza di ricorsi anteriormente presentati e nonostante la presenza di ricorsi proposti successivamente, non determina il "dies a quo" del termine di decadenza dell'azione giudiziaria. (cfr. in termini Cass. civ., sez. lavoro, 21/03/2005, n.6018).
2 E la "scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo" va individuata nella soglia di trecento giorni (risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione di cui alla L. 11 agosto 1973, n. 533, art. 7 e di centottanta giorni, previsto dalla L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 46, commi 5 e 6). Per quanto rileva nel caso in esame, la domanda amministrativa andava presentata a decorrere dal quindicesimo giorno successivo al deposito dello stato passivo reso esecutivo (v. art. 2, comma 1 della l. n. 80/92); da tale data decorre il termine per l'esaurimento del procedimento amministrativo e, quindi, l'ulteriore termine annuale di decadenza. Dall'esame della documentazione in atti, emerge che, dalla data dell'approvazione dello stato passivo (13-4-2023), a quella azionata in questa sede (17-4-2024), considerata la durata massima del procedimento amministrativo, non risulta decorso il termine annuale di decadenza. Parimenti va disattesa l'eccezione di prescrizione annuale. Va, in proposito ricordato come la Suprema Corte, ha da tempo affermato che il diritto del lavoratore di ottenere dall' , in caso di insolvenza del datore di lavoro, CP_2 la corresponsione di emolumenti retributivi inerenti agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro (restando esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione solidale), diritto che si perfeziona (non con la cessazione del rapporto di lavoro ma) al verificarsi dei presupposti previsti dall'art. 2 della l. n.297 del 1982 richiamato dagli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 80 del 1992 (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero all'esito di procedura esecutiva), con la conseguenza che, prima che si siano verificati tali presupposti, nessuna domanda di pagamento può essere rivolta all e, pertanto, non può decorrere la CP_2 prescrizione del diritto del lavoratore nei confronti del Fondo di garanzia (v., ex multis, Cass. n. 17643 del 25/08/2020). Esclusa, poi, la fattispecie di obbligazione solidale, il termine di prescrizione di un anno non resta interrotto, nei confronti del Fondo, durante la procedura fallimentare a carico del datore di lavoro (Cass. n. 16852 del 07/08/2020); ne deriva, altresì, che l'eventuale provvedimento passato in giudicato ottenuto nei confronti del datore di lavoro non vale a trasformare in decennale, ai sensi degli artt. 1310 e 2953 c.c., la prescrizione del predetto credito previdenziale nei confronti dell' (Cass. CP_2
n. 29519 del 11/10/2022). Per altro verso la presentazione della prescritta domanda, secondo le norme che regolano il conseguimento delle prestazioni previdenziali, oltre a costituire atto interruttivo della prescrizione, determina l'apertura del procedimento amministrativo preordinato alla liquidazione, cosicché il decorso della prescrizione resta sospeso fino alla sua conclusione (da ultimo Cass. . 17592 del 05/09/2016, nonché Cass. n. 21595 del 2004, il cui dictum è stato confermato, sia pure con riferimento ad altra fattispecie, da Cass. S.U. n. 5572 del 2012).
3 Trova, infatti, applicazione, in tema di prestazioni di previdenza e assistenza, il principio per il quale la prescrizione è sospesa, oltre che durante il tempo di formazione del silenzio rifiuto sulla richiesta all'istituto assicuratore ex art. 7 della legge n. 533 del 1973, anche durante il tempo di formazione del silenzio rigetto sul ricorso amministrativo condizionante la procedibilità della domanda giudiziale ex art. 443 cod. proc. civ., essendo ancora valido il principio di settore, enucleabile dall'art. 97 del r.d.l. n. 1827 del 1935 e conforme ai principi costituzionali di equità del processo ed effettività della tutela giurisdizionale, per cui il decorso del termine di prescrizione è sospeso durante il tempo di attesa incolpevole dell'assicurato (Cass. SS.UU. n.5572 del 06/04/2012 cit.; Cass. Sez. Lav. n. 13364 del 21/08/2013).
Nella specie dalla data del provvedimento di ammissione al passivo (13-4-2023) la prescrizione annuale risulta essere stata tempestivamente interrotta attraverso la presentazione della domanda all' e del successivo ricorso amministrativo e, in CP_2 ultimo, considerando la sospensione dei termini per la formazione del silenzio rifiuto in ordine al ricorso amministrativo, con la notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio che deve presumersi avvenuta tempestivamente rispetto alla data di fissazione dell'udienza ex at. 420 cpc e, quindi, in data anteriore alla maturazione del termine di prescrizione.
Nel merito la domanda è solo parzialmente fondata, nei limiti delle considerazioni che seguono. Il primo comma dell'art. 2 della L. 29.5.82 n. 297 ha istituito presso l' un CP_2 apposito "fondo di garanzia" con lo scopo di sostituire il datore di lavoro insolvente nel pagamento del trattamento di fine rapporto. A norma del 2° comma dell'articolo, infatti, i lavoratori o i loro aventi causa possono ottenere dal fondo il pagamento sia della somma capitale che dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente già corrisposte. I commi 2°, 3°, 4°, 5° della legge regolano presupposti e termini in relazione ai quali i lavoratori possono presentare al fondo la richiesta di pagamento. Successivamente, il decreto legislativo 27.1.92 n. 80, attuativo della direttiva 80/987/CEE in materia di tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, pone a carico del Fondo di Garanzia istituito dalla legge n. 297/82 taluni crediti di lavoro non corrisposti dall'imprenditore assoggettato alle procedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria. In base all'art. 2 del decreto si tratta dei crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, “inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono “a) la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1, comma 1”; In base al 2° comma dell'art. 2 del Decreto citato, "il pagamento effettuato dal Fondo ... non può essere superiore ad una somma pari a tre volte la misura massima del trattamento di integrazione salariale mensile al netto delle trattenute previdenziali
4 e assistenziali…”. Secondo la Suprema Corte il Fondo di garanzia, istituito presso l' e dal CP_2 medesimo gestito, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 297 del 1982 e dell'art. 2 del D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 80, si sostituisce al datore di lavoro inadempiente per insolvenza nel pagamento dei crediti di lavoro inerenti agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono (alla luce della sentenza della Corte di Giustizia UE 10 luglio 1997, nella causa C - 373\95), non già la data d'apertura della procedura concorsuale ovvero la data di inizio della esecuzione forzata, eventi non "in dominio" del lavoratore, ma la data di proposizione della domanda volta all'apertura della stessa procedura, ovvero decorrenti dalla data di proposizione dell'atto d'iniziativa volto a far valere in giudizio il credito del lavoratore, (v., tra le altre Cass. Sez. Lav. n. 1885 del 01/02/2005; Cass. Sez. Lav. n.
12634 del 19/05/2008). Nel caso di specie la res controversa concerne il calcolo a ritroso del periodo di lavoro antecedente tale iniziativa, assumendo l'istituto che il dies a quo decorrerebbe dalla domanda di insinuazione al passivo da parte del lavoratore. La tesi non merita pregio alla luce dei principi giurisprudenziali citati di cui, peraltro, ha fatto applicazione lo stesso Istituto affermando (v. Circolare n. 74 CP_2 del 2008) che “ In caso di fallimento il dies a quo da cui partire per individuare i dodici mesi in cui devono essere compresi gli ultimi tre mesi del rapporto è la data del deposito in Tribunale del primo ricorso che ha originato la dichiarazione di fallimento, indipendentemente dal soggetto che l'ha proposto”. Nella specie la domanda volta all'apertura del fallimento è del 9-5-2019, sicche le mensilità da settembre a novembre 2018 rientrano pienamente nel periodo di copertura del fondo. Deve, quindi darsi atto, che nelle more del giudizio, l ha riconosciuto la CP_2 fondatezza della pretesa, provvedendo al pagamento di € 2775,09 lordi, oltre accessori (v. prospetto di liquidazione del 31-10-2024 e estratto disposizione pagamenti con valuta al 4-11-2024 in atti). Per tale parte deve, quindi, dichiararsi la cessazione della materia del contendere non sussistendo la res controversa tra le parti. Residua l'esame della fondatezza della domanda per la maggior somma richiesta, corrispondente a quella oggetto di accertamento giudiziale (v. stato passivo esecutivo in atti). Per tale parte, la domanda non è fondata, come eccepito dalla difesa dell' CP_2
In primis, il credito per le ultime tre retribuzioni che risulta ammesso al passivo è pari a soli € 4.904,40. In particolare il decreto di ammissione al passivo risulta motivato per relationem al parere del Curatore e l'imputazione del credito in tal modo operata, ove reputata erronea, ben avrebbe potuto formare oggetto di opposizione allo stato passivo, essendo consolidato il principio secondo cui la mancata presentazione da parte del creditore di osservazioni al progetto di stato passivo depositato dal curatore non
5 comporta acquiescenza alla proposta e conseguente decadenza dalla possibilità di proporre opposizione (così da ult. Cass. n. 19937 del 2017). Secondo l'insegnamento di legittimità (v. Cass. n. 3165 del 2/2/2022), in mancanza di opposizione in sede fallimentare -o procedura analoga- all'imputazione operata nel provvedimento di ammissione allo stato passivo, deve logicamente escludersi che il giudice adito per la corresponsione dei crediti relativi alle ultime tre mensilità da parte del Fondo di garanzia possa autonomamente procedere ad un'imputazione differente rispetto a quella operata in sede fallimentare, atteso che l'art. 2, comma 2°, I. n. 297/1982, vincola l'intervento del Fondo di garanzia alle risultanze dello stato passivo reso esecutivo ovvero della sentenza che abbia deciso eventuali opposizioni ad esso ex art. 99 l. fall.. La diversa opinione (v., per tutte, Cass. n. 11060 del 2004), secondo cui, ai fini dell'intervento del Fondo, non rileverebbe l'eventuale errore dell'imputazione del credito in sede fallimentare, non risulta senz'altro, condivisibile, poggiando ancora sulla costruzione (poi ricusata dalla giurisprudenza successiva a Cass. n. 27917 del 2005, seguita, tra le tante, da Cass. nn. 16617 del 2011, 12971 del 2014, 17643 del 2020) secondo cui il Fondo di garanzia assumerebbe in via solidale e sussidiaria la medesima obbligazione retributiva del datore di lavoro rimasta inadempiuta per insolvenza (così espressamente la motivazione di Cass. n. 11060 del 2004, cit.). Al contrario, la Suprema Corte ha ormai chiarito che il trattamento di fine rapporto e a titolo di ultime tre mensilità ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro, non trattandosi di un'unica obbligazione con pluralità di debitori, ma di distinte obbligazioni di diversa natura, che il Fondo di garanzia è tenuto a versare in sostituzione del datore di lavoro in caso di insolvenza di quest'ultimo, pur costituendo oggetto un'obbligazione di contenuto corrispondente a quella gravante sul datore di lavoro, per come definitivamente accertata con l'ammissione allo stato passivo esecutivo della procedura concorsuale. Secondo la Suprema Corte, diversamente argomentando, l' , quale gestore CP_2 del Fondo di garanzia, si troverebbe a dover pagare la prestazione previdenziale di importo corrispondente al TFR o ai crediti relativi alle ultime tre mensilità senza poi potersi surrogare nel privilegio spettante al lavoratore sul patrimonio del datore di lavoro, ai sensi artt. 2751-bis e 2776 c.c., mancando nello stato passivo alcuna somma imputabile a quel titolo. A ciò deve, poi, aggiungersi che l'importo a carico del Fondo di garanzia non può essere superiore a tre volte la misura massima del trattamento di integrazione salariale mensile, entro il quale opera la garanzia. Orbene, la misura massima del trattamento di integrazione salariale per l'anno 2018, in cui si collocano le mensilità richieste, per le retribuzioni inferiori ad uguali ad euro 2.125,36 (come quella del ricorrente) è pari ad euro 925,03. Ciò posto, il diritto del ricorrente è esattamente nella misura che, in corso di giudizio, l' ha, per l'appunto già riconosciuto. CP_4
6 In ragione del solo parziale accoglimento della domanda, le spese si compensano per la metà, e, per il resto, seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: a. Dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine all'importo di € 2.775,09; b. Rigetta per il resto il ricorso;
c. condanna l' alla rifusione per metà, delle spese di lite liquidate CP_2 complessivamente in euro 1100,00, comprensive di spese forfettarie, oltre CPA ed IVA, con attribuzione all'avv.to antistatario.
Così deciso in data 21/05/2025 . il Giudice Dott. Giovanna Picciotti
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