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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 21/07/2025, n. 1169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1169 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1147/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Terza Sezione Civile composta dai seguenti
Magistrati:
l) dott. Salvatore Grillo Presidente
2) dott.ssa Paola Barracchia Consigliere
3) dott.ssa Laura Fazio Consigliere rel.
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi civili sotto il numero d'ordine 1147 dell'anno 2024
T R A
, nata a [...] l'[...] e residente in [...]
Girolamo Ippolito n.21 (C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano C.F._1
Lattanzio (C.F. e P.IVA: – ) e dal prof. avv. Pierantonio Lisi, (C.F.: C.F._2 P.IVA_1
), elettivamente domiciliata presso e nel loro studio in Monopoli alla Via C.F._3
Sant'Anna n. 33/A (comunicazione e notifiche;
fax: 080.743531 – PEC:
, giusta procura speciale allegata all'atto di citazione Email_1
in appello,
-appellante-
E
, in persona del Sindaco p.t., corrente in San Giovanni Controparte_1
Rotondo (FG), alla Piazza dei Martiri n. 5, (c.F. e P.IVA: ) rappresentato e P.IVA_2 P.IVA_3
difeso, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in grado di appello, giusta delibera di Giunta Comunale, n. 192 del 01/10/2024 e pedissequa determina dirigenziale, n. 1936 del
02-12-24, dall'avv. Daniela Di Cosmo (C.F.: ), del Foro di Foggia, ed C.F._4
pagina 1 di 14 elettivamente domiciliato presso il suo studio legale in San Giovanni Rotondo (FG), al Viale della
Gioventù n. 1/A, con espressa richiesta di ricevere tutte le comunicazioni a mezzo tel/fax: 0882.602002
e/o PEC: Email_2
-appellato-
Conclusioni delle parti: all'udienza collegiale del 25.06.2025 la causa è stata riservata per la decisione ex art. 281 sexies cpc sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti come da note di trattazione scritta, qui da intendersi richiamate
Ragioni in fatto ed in diritto della decisione
ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Foggia il Parte_1 [...]
, deducendo: Controparte_1
a) Di avere condotto in data 25.11.2014 la madre (di anni 71 e costretta a Controparte_2 deambulare con carrozzina) in San Giovanni Rotondo presso i luoghi di culto;
b) Di avere parcheggiato l'autovettura e di essersi incamminate per il santuario percorrendo il viale Padre Pio ma che alle 13,30 una delle due ruote anteriori della carrozzina si incastrava in un dislivello presente su di un vecchio tombino non interamente coperto di asfalto facendo sbalzare violentemente per terra la ome verificato dai testimoni presenti;
CP_2
c) Che il dislivello non veniva notato né dalla defunta, né dalla perché la strada era Pt_1 percorsa da un vero e proprio fiume di gente incolonnata per recarsi alle visite dei luoghi di culto;
d) Che, chiamata l'ambulanza, la veniva condotta dapprima presso il P.O. “Casa CP_2
Sollievo della Sofferenza” ove veniva riscontrato un “trauma contusivo del ginocchio sinistro e frattura scomposta della diafisi femorale sinistra…” e poi trasportata presso l'Ospedale San
Giacomo di Monopoli, con la seguente diagnosi di ingresso: “Pz affetta da FA per cui in trattamento con , diabete mellito per cui in trattamento con insulina, IRC stadio IV, pz affetta CP_3 da cardiopatia ischemica trattata mediante PTCA, grave obesità. Pregresso episodio di IRA secondario a scompenso cardiaco. Nega interventi chirurgici… La paziente prima della caduta deambulava per pochi passi con l'ausilio di un carrello deambulatore” e non veniva operata in ragione del rischio anestesiologico ASA IV in ragione delle condizioni di salute e dimessa;
e) a seguito di grave dispnea e peggioramento delle condizioni cliniche generali, il 15 dicembre
2014 la è stata nuovamente ricoverata a mezzo di autoambulanza del 118 presso il CP_2
P.O. di Monopoli e sottoposta consulenza rianimatoria, nefrologica, cardiologica ed internistica, con terapia farmacologica per correzione di acidosi metabolica ed rx del torace che dimostrava un “…edema insterstiziale diffuso bilaterale. Opacamento pleurico margino-basale sinistro
pagina 2 di 14 e falda pleurica nel seno costo-frenico destro”, trasferita per l'aggravarsi delle condizioni di salute in data 30.12.2014 presso la U.O.C. di Nefrologia dell'Ospedale Di Venere ove decedeva il
06.01.2015;
f) che la frattura diafisaria di femore sinistro cagionata dalla caduta ha alterato le labili condizioni di salute della defunta, agendo come causa concorrente del decesso con una percentuale di incidenza superiore al 50% come da ctp esibita.
Ha richiesto, pertanto, all'adito Tribunale di condannare ex art. 2051 c.civ. il Controparte_1
al ristoro del danno subito dalla defunta – e dalla reclamato iure hereditatis – relativo
[...] Pt_1 al periodo di invalidità totale dal giorno dell'incidente e sino al decesso (quantificato in € 2.530,46) e di quello da perdita del rapporto parentale pari ad almeno il 55% dell'importo dovuto (€ 243.825,83) , con condanna al pagamento dell'importo di € 243.825,83 o la diversa somma ritenuta di giustizia, oltre vittoria di spese.
Si è costituito il , chiedendo il rigetto della domanda proposta, Controparte_1 atteso che :
a) dopo la richiesta stragiudiziale di risarcimento del danno, aveva evidenziato alla di Pt_1 non avere in precedenza mai ricevuto alcuna richiesta di ristoro da parte di altri utenti in relazione ai luoghi di causa e che la parte non aveva fornito elementi utili per individuare la presunta insidia o la sua esatta ubicazione come da relazione della PM, da ritenersi inesistente;
b) era poco credibile che l'assenza del manto stradale su una piccolissima parte di strada abbia potuto cagionare un pericolo tale da causare la caduta violenta della sicchè la CP_2 caduta era da addebitarsi all'assenza di dispositivi di sicurezza e al trasporto in modo inadeguato e veloce;
c) viale Padre Pio è percorsa da autovetture in doppio senso di marcia per raggiungere l'Ospedale, il Poliambulatorio e il Santuario e l'abitato di San Giovanni Rotondo e non è adibita al passaggio pedonale, per il quale vi sono gli appositi ampi marciapiedi atti a poter ospitare parecchi utenti, con conseguente responsabilità esclusiva dell'attrice che aveva deciso di procedere lungo la sede stradale;
d) davanti al Santuario sono predisposti parcheggi e zone di sosta per ospitare le autovetture che trasportano persone invalide, mentre la aveva parcheggiato e percorso non in auto il Pt_1 viale, avendo incidenza causale il comportamento irresponsabile della quale Pt_1 responsabile della madre, tenuto conto dello stato dei luoghi vista anche l'asserita presenza di molti pedoni sulla sede stradale;
e) non è provato che il decesso della sia ricollegabile alla caduta, in quanto avvenuto CP_2 oltre due mesi dopo;
f) la richiesta risarcitoria risulta sproporzionata anche nel quantum, vista l'età della danneggiata e le sue pregresse gravi condizioni di salute.
pagina 3 di 14 Instaurato il contraddittorio, istruita la causa con interrogatorio formale, prova per testi (all'esito della quale il Giudice ha formulato proposta ex art. 185 bis cpc per la definizione del giudizio mediante pagamento da parte del convenuto in favore dell'attrice della somma di € 60.000,00, oltre CP_1 interessi dalla data del decesso sino al soddisfo, a titolo di risarcimento del danno subito, e dell'ulteriore somma di € 5.000,00, oltre accessori di legge, per spese e competenze di lite, proposta accettata dalla e sulla quale il non ha preso posizione) e successiva CTU medica, il Pt_1 CP_1
Tribunale di Foggia con sentenza n. 1192/2024 emessa e pubblicata il 02.05.2024 ha così statuito :
“1) Rigetta la domanda proposta da e le altre ad essa connesse;
Parte_1
2) Rigetta la domanda formulata dall'attrice ex art. 96 c.p.c.;
3) Dichiara assorbita ogni altra questione sollevata dalle parti;
4) Condanna al pagamento delle spese di lite che qui si liquidano in euro 14.103,00 Parte_1 per compensi professionali, oltre spese generali (15% sui compensi), CAP ed IVA se dovute come per legge;
5) Pone nei rapporti interni tra le parti le spese di CTU, ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente in base al decreto di liquidazione del 22/02/2023, a carico esclusivo della soccombente
, con il conseguente diritto dell'altra parte vittoriosa di ripetere dalla soccombente le Parte_1 somme eventualmente versate o che saranno versate al C.T.U. in forza del predetto decreto.”
Con atto di citazione notificato il 10.09.2024 la ha proposto appello avverso la richiamata Pt_1 sentenza.
Ha in primo luogo ritenuto ingiusta l' esclusione da parte del Giudice di Prime Cure del nesso di causalità materiale con travisamento delle risultanze istruttorie sulla base dei seguenti motivi di impugnazione.
1. Travisamento dei fatti ed erronea attribuzione di efficienza causale alla scelta del luogo di parcheggio.
Ha evidenziato l'appellante che la scelta di parcheggiare in un luogo piuttosto che in un altro non rappresenta né la causa né una concausa della caduta, ma una semplice occasione del danno, dovendosi ritenere in caso contrario responsabile anche chi ha deciso il pellegrinaggio, posto che, se la defunta fosse rimasta a casa, di sicuro non avrebbe subìto l'incidente per cui è causa, poiché qualunque uscita comporta rischi per una persona che deambula in carrozzina.
Ha aggiunto che erroneamente il Giudice di Prime Cure ha addebitato alla appellante la scelta di parcheggiare l'automobile in un luogo lontano dall'ingresso del Santuario, dando per accertata la disponibilità di posti per disabili nelle immediate adiacenze dell'ingresso al Santuario, non risultando sconfessata la dichiarazione dell'appellante dal teste . Tes_1
Infatti, a suo dire dall'istruttoria, tuttavia, non è emerso chi abbia preso la decisione di parcheggiare in un luogo anziché in un altro e, soprattutto, non è emersa la disponibilità di posti per disabili nelle pagina 4 di 14 immediate vicinanze del Santuario, posto che mentre la alla domanda sulla disponibilità di Pt_1 posti auto per disabili nei pressi del Santuario ha dichiarato «non posso rispondere perché non siamo mai arrivati al parcheggio, ci siamo fermati all'ingresso del viale Padre Pio dove vi erano altri posti per disabili ma erano tutti occupati», il teste ha dichiarato «abbiamo parcheggiato prima dell'ingresso al santuario, e Tes_1 pertanto non so dire se c'erano parcheggi lì davanti perché non ci siamo arrivati con la macchina», sicchè tale ultima affermazione non ha sconfessato quanto riferito dalla né implica l'accertamento che Pt_1 fosse stata la a decidere di parcheggiare all'inizio del viale Padre Pio. Pt_1
Sotto altro aspetto ha evidenziato che l'appellato non ha nemmeno tentato di dimostrare la disponibilità di posti riservati alle persone con disabilità nelle immediate adiacenze del Santuario, probabilmente ben consapevole dell'irrilevanza della circostanza.
2. Erronea attribuzione da parte del Giudice di Prime Cure di efficienza causale (esclusiva) nella produzione del danno al mancato utilizzo di dispositivi di protezione individuale, ovvero al mancato utilizzo di cinture di sicurezza della carrozzina.
L'appellante ha contestato la decisione impugnata nella parte in cui il mancato utilizzo di cinture di sicurezza è stato considerato causa esclusiva o concausa materiale dell'evento, avendo i dispositivi di protezione individuale funzione di attenuare le conseguenze dannose di eventi avversi e non quella di prevenirli, non essendo peraltro obbligatori per le carrozzine e risultando la carrozzina fornita dalla Part priva di sistemi di sicurezza come confermato dal teste e contestato dall'appellato, potendo Tes_1 al più incidere l'assenza delle cinture di sicurezza sul quantum debeatur, spettando l'onere probatorio sull'appellato.
3 Terzo motivo. Travisamento dei fatti ed erronea attribuzione di efficienza causale (esclusiva) nella produzione del danno alla scelta di non percorrere il tratto di strada fuori dal marciapiede.
L'appellante ha contestato la decisione impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che a causare in via esclusiva l'evento, unitamente al mancato uso delle cinture di sicurezza, sia stata l'imprudenza dell'appellante che scelto di percorrere la strada, anziché il marciapiede e assumendosi il rischio di tale condotta.
Ha evidenziato che il teste ha riferito che il marciapiede era affollato di persone, ma non ha Tes_1 affatto riferito che la sig.ra ha deliberatamente scelto di percorrere la carreggiata adibita al Pt_1 traffico veicolare, avendo precisato che la strada era chiusa al traffico, sicchè non si trattava di scelta colpevole e non comprendendosi come mai debba ritenersi più sicuro l'uso del marciapiede, peraltro stretto e con diversi ostacoli e restringimenti come da foto in atti:
Ha aggiunto, inoltre, che nel caso in cui la scelta di percorrere la sede stradale debba ritenersi imprudente, si porrebbe al più un problema di concorso di colpa ex art. 1227 c.civ. nella causazione dell'evento dannoso non idoneo a recidere il nesso causale.
pagina 5 di 14
4. Quarto motivo. L'ingiusto rigetto delle domande subordinate ex art. 2043 c.p.c.
L'appellante ha censurato la decisione impugnata nella parte in cui la domanda proposta ai sensi dell'art. 2043 c.civ. è stata rigettata per le medesime ragioni per cui vi è stato il rigetto dell'istanza di ristoro ex art. 2051 c.civ., ossia la mancata prova della colpa o del dolo dell'appellata, laddove il rigetto ex art. 2051 c.civ. non è dipeso dal difetto di prova della colpa dell'appellato, sicchè la pronuncia risulta sfornita di motivazione ed emergendo anche una condotta colposa del
[...]
, posto che la difettosa copertura di asfalto del tombino che ha determinato la Controparte_1 caduta dà luogo a un dislivello non visibile e non segnalato qualificabile come insidia, colposamente non rimossa dal convenuto, transitando su tale luogo molti pellegrini a piedi e che l'intervento di rimozione CP_1 dell'insidia non avrebbe di certo richiesto l'impiego di ingenti risorse economiche.
5. Quinto motivo. Sulla ingiusta condanna alle spese.
Ha evidenziato l'appellante la necessità di compensare le spese processuali anche in caso di infondatezza delle domande risarcitorie, avendo il dott. in data 10.06.2019 prima di disporre Per_1
CTU formulato proposta ex art. 185 bis cpc che prevedeva il pagamento da parte del
[...]
di una somma di gran lunga inferiore alle richieste attoree a cui l'appellante ha Controparte_1 aderito, nel silenzio del . Controparte_1
Ha precisato che la pesante condanna alla rifusione delle spese, anche in considerazione delle modeste condizioni economiche dell'attrice, appare apparire ingiusta e perfino beffarda, in quanto con essa si addebita alla parte la responsabilità di valutazioni prognostiche sull'esito del giudizio che nemmeno lo stesso Giudicante si è dimostrato in grado di effettuare con certezza, come dimostrano i citati provvedimenti adottati nel corso del giudizio.
Ha poi riproposto tutte le domande ed eccezioni svolte in ordine al nesso causale tra l'evento dannoso il decesso della defunta, alla quantificazione del danno parentale e del danno iure hereditatis e agli interessi moratori, atteso che :
a) l'esistenza del nesso causale tra la caduta e il decesso della isulta confermata dalla CP_2
CTU espletata;
b) il danno da perdita del rapporto parentale va liquidato, tenuto conto che l'appellante era unica sua parente e convivente con la defunta, circostanza mai contestata dalla controparte e documentata, sulle tabelle in uso presso il Tribunale di Milano nella sua versione aggiornata;
c) quanto al danno iure hereditatis relativo al periodo di invalidità temporanea totale dal giorno dell'incidente e sino al decesso nonché sul c.d. danno terminale, ha evidenziato che la controparte ha erroneamente eccepito la non cumulabilità del danno da perdita del rapporto parentale con il danno biologico permanente della defunta, essendosi la limitata a Pt_1
pagina 6 di 14 chiedere il solo danno da invalidità temporanea totale spettante alla iure hereditatis, Pt_1 accertato dal Collegio peritale per un periodo di 43 giorni intercorrenti tra il sinistro e il decesso;
secondo l'appellante il richiesto risarcimento del “danno biologico terminale” non va confuso con il danno tanatologico, poichè qualora la morte non sopraggiunga istantaneamente
– e nel caso di specie è intercorso un lasso di tempo di certo apprezzabile e pari a ben 43 giorni
– agli eredi spetta il risarcimento del cd “danno biologico terminale”, danno da ricondursi all'invalidità temporanea totale;
d) la somma da liquidarsi, devalutata e rivalutata anno per anno, va maggiorata degli interessi dovuti, posto che l'evento dannoso risale al 25.11.2014 e l'atto introduttivo al 24.12.2015.
Ha richiesto, pertanto, la riforma dell'impugnata sentenza, con l'accoglimento delle domande formulate in primo grado.
Si è costituito il , chiedendo il rigetto dell'appello proposto, atteso Controparte_1 che :
a) l'appellante ha preferito parcheggiare lontano dal santuario, nonostante questo sia dotato di due ingressi raggiungibili fino a pochi metri di distanza, forniti peraltro nei pressi di zona di sosta per la salita e discesa dei disabili;
b) la defunta non era assicurata alla carrozzina di dispositivi di protezione;
c) il giorno del sinistro cadeva di martedì, sicchè, in assenza di ricorrenza religiosa, non vi era la necessità di chiudere al traffico la strada, alla luce anche delle dichiarazioni del teste e Tes_1 del teste , agente di PM del Comune di San Giovanni Rotondo;
Tes_2
d) il teste non ha saputo indicare con precisione l'ubicazione dell'insidia, essendo onere Tes_1 dell'appellante trasportare in sicurezza la madre malata e vista l'ora diurna in cui l'evento dannoso si è verificato;
e) la domanda risulta infondata anche ai sensi dell'art. 2043 c.civ., mancando la prova del dislivello del manto stradale, visto che le fotografie esibite non sono cronoreferenziate, che la
PM inviata sul luogo non è stata in grado di individuare il luogo del sinistro e non avendo l'appellato ricevuto altre richieste di ristoro per la medesima insidia da parte di altri soggetti, ove questa fosse stata effettivamente imprevedibile;
f) la condanna alle spese dell'appellante risulta corretta, risultando irrilevante la mancata accettazione della proposta ex art. 185 bis da parte del Comune.
Ha domandato, pertanto, il rigetto dell'appello, con vittoria di spese.
Instaurato il contraddittorio, a causa è stata riservata per la decisione ex art. 281 sexies cpc all'udienza del 25.06.2025, previa concessione di termini per note.
*****
pagina 7 di 14 L'appello proposto è infondato e non merita accoglimento.
Primo motivo di appello : travisamento dei fatti ed erronea attribuzione di efficienza causale alla scelta del luogo di parcheggio, lontano rispetto all'ingresso del santuario.
Secondo motivo di appello: erronea attribuzione da parte del di efficienza Parte_3 causale (esclusiva) nella produzione del danno al mancato utilizzo di dispositivi di protezione individuale, ovvero al mancato utilizzo di cinture di sicurezza della carrozzina.
Terzo motivo di appello: travisamento dei fatti ed erronea attribuzione di efficienza causale
(esclusiva) nella produzione del danno alla scelta di non percorrere il tratto di strada fuori dal marciapiede.
I tre motivi di appello, in quanto attinenti all'an debeatur della richiesta di ristoro formulata dalla parte appellante ai sensi dell'art. 2051 c.civ. vanno congiuntamente esaminati e meritano la sorte del rigetto.
Si osserva, invero, che – come anche chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la decisione n. 20943 del 30/06/2022 – “la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode".
La sentenza in esame ha precisato, inoltre, in motivazione che:
a) trattasi di un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima";
b) "la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso";
c) "il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere";
pagina 8 di 14 d) "il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2
Cost.;
e) quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale".
Inoltre, l'esimente del caso fortuito appartiene alla categoria dei fatti giuridici e si pone in relazione causale diretta, immediata ed esclusiva con la res, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo;
mentre la condotta del terzo e la condotta del danneggiato rilevano come atto giuridico caratterizzato dalla colpa (art. 1227, comma 1), con rilevanza causale esclusiva o concorrente (sul concorso tra causa umana e causa naturale, Cass. n. 21619/2007), intesa, nella specie, come caratterizzazione di una condotta oggettivamente imprevedibile ed oggettivamente imprevenibile da parte del custode.
In particolare “sia il fatto (fortuito) che l'atto (del terzo o del danneggiato) si pongono in relazione causale con
l'evento di danno non nel senso della (impropriamente definita) "interruzione del nesso tra cosa e danno", bensì alla luce del principio disciplinato dall'art. 41 c.p., che relega al rango di mera occasione la relazione con la res, deprivata della sua efficienza di causalità materiale, senza peraltro cancellarne l'efficienza causale sul piano strettamente naturalistico. Ciò tanto nell'ipotesi di efficacia causale assorbente, quanto di causalità concorrente di tali condotte, poiché, senza la preesistenza e la specifica caratterizzazione della res, il danno non si verificherebbe (esemplificando: una strada perfettamente asfaltata e senza buche non sarà in relazione causale, se non naturalistica, con il danno subito dal pedone che inciampa nei suoi piedi)” (cfr. limpidamente in motivazione Cass. 11152/2023).
Allorquando poi la prova liberatoria è costituita dalla ricorrenza del caso fortuito “(cfr. anche l'art. 2052
c.c., "il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito") è segno che il legislatore non ha voluto che il custode (o il responsabile di cui all'art. 2052 c.c.) possa liberarsi provando di avere tenuto un comportamento diligente volto ad evitare il danno né la dimostrazione che il danno si sarebbe verificato nonostante la diligenza da lui esigibile, data l'imprevedibilità e l'inevitabilità dell'evento dannoso, tantomeno che l'intervento del caso fortuito abbia reso oggettivamente impossibile la custodia” (cfr. Cass. 11152/2023 cit. in motivazione). pagina 9 di 14 Infine, “per fatto del terzo deve intendersi la condotta di un soggetto, estranea al custode, di per sé idonea a provocare il danno a prescindere dall'uso della cosa oggetto di custodia;
non ricorre, pertanto, il caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità del custode quando la cosa oggetto di custodia abbia provocato il danno in conseguenza di un vizio costruttivo” (ex multis, Cassazione Civile n. 26577/2017 e Cass. Civ. sentenza n.
26051 del 30/10/2008; nello stesso senso, Cass. Civ. Sentenza n. 5755 del 10/03/2009).
In punto di fatto poi si osserva che l'appellante ha contestato la decisione impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che non sussista la responsabilità della PA appellata nella causazione dell'evento dannoso, dipeso secondo il ragionamento del Tribunale di Foggia, dalla condotta negligente della stessa che: Pt_1
a) avrebbe scelto di parcheggiare lontano dal santuario ove era diretta con la mamma, risultando così costretta a percorrere tutto viale Padre Pio spingendo la carrozzina;
b) non avrebbe assicurato la mamma alla carrozzina con appositi dispositivi di ritenzione, sicchè l'urto con il tombino non avrebbe comportato il ribaltamento della alla carrozzina;
CP_2
c) ha deciso di procedere verso il santuario percorrendo la sede stradale – adibita al traffico pedonale e non il marciapiede affollato ma non inibito al passaggio pedonale.
In tal modo, secondo il ragionamento del Giudice di Prime Cure, non sussisterebbe la responsabilità del – proprietario del tratto di strada di cui si discute – poiché Controparte_1
l'appellata, comportandosi come indicato in premessa, si è assunta il rischio della condotta tenuta che ha cagionato l'evento dannoso.
Orbene, effettivamente non puo' ritenersi negligente o imprudente la scelta di parcheggiare lontano dal santuario (essendo la parte libera di voler condurre la propria madre per un tratto in carrozzina anche p.es. per prendere un po' d'aria) ovvero l'omessa applicazione alla defunta di sistema di ritenzione alla carrozzina, di natura non obbligatoria e non essendo segnalata una situazione tale da rendere effettivamente indispensabile l'uso di tale presidio, necessario p.es. per patologie più gravi implicanti p.es. grave astenia muscolare tale da non consentire neppure il mantenimento del busto in posizione eretta durante il normale uso della carrozzina, non risultanti dall'anamnesi eseguita in sede di accesso al Pronto Soccorso1 ed avendo riferito il teste che la defunta era in grado di mettersi Tes_1 sulla carrozzina con l'aiuto di un girello.
Diverso discorso deve compiersi, invece, con riferimento alla scelta della (che conduceva la Pt_1 carrozzina come emerge dal punto 2 dell'atto di citazione e confermato dal teste che procedeva Tes_1 accanto a lei) di procedere con la carrozzina lungo la sede stradale e non sul marciapiede. 1 “In anamnesi patologica remota: Pz affetto da FA per cui in trattamento con Coumadin, diabete mellito per cui in trattamento con insulina, IRC stadio 4, pz affetto da cardiopatia ischemica trattato mediante PTCA, grave obesità. Pregresso episodio di IRA secondario a scompenso cardiaco. Nega interventi chirurgici.” (vedi cartella clinica in atti pag. 7 fasc. primo grado esibito dall'appellante doc. 3 fasc. appello) pagina 10 di 14 L'appellante, invero, nel giudizio di primo grado e nei termini per la formazione del thema decidendum ha giustificato la mancata percezione del dislivello presente in corrispondenza del tombino unicamente con la presenza di molta gente diretta ai luoghi di culto (pag. 2 atto di citazione), non avendo mai preso posizione in ordine alla specifica difesa articolata dal Controparte_1
(pagg. 5 e 6) relativa al mancato utilizzo da parte della dei marciapiedi, luogo
[...] Pt_1 deputato alla circolazione dei pedoni (anche se invalidi e da trasportarsi con carrozzina) ex artt. 46, comma 1 lett. b e 190 CdS, senza mai espressamente allegare che la strada in oggetto fosse chiusa al traffico il giorno del sinistro.
Piuttosto, la si è limitata nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 cpc (pagg. 2 e 3) ad asserire Pt_1 che “il ha il preciso dovere di apprestare mezzi idonei ad assicurare che Controparte_1
l'afflusso e il deflusso delle moltitudini di pellegrini da e verso il Santuario avvenga in sicurezza. È, inoltre, ampiamente prevedibile – ed è un dato di esperienza – che, se migliaia di persone devono percorrere una strada, esse non si schiereranno spontaneamente in ordinate file sui marciapiedi, ma invaderanno la carreggiata.”, affermazione che appare presupporre piuttosto che la strada quel giorno non fosse chiusa al traffico, chiusura invece genericamente riferita dal teste non avendo oltretutto l'appellante mai allegato Tes_3 in primo grado che il marciapiede fosse affollato di persone (vedi dichiarazione stragiudiziale esibita in cui il riferisce unicamente che “la strada era affollata di persone”3). Tes_1
La parte appellante, peraltro, non ha neppure contestato entro i medesimi termini processuali espressamente l'affermazione del (pag. 5 comparsa di costituzione e risposta) secondo cui CP_1 viale Padre Pio sia strada aperta al traffico con doppio senso di marcia (peraltro evincibile dalla linea di mezzeria presente nelle prime 3 foto presenti nel fascicolo di parte appellante alle pagg. 211 e
20124).
Tes_ 2 Al verbale di udienza del 21.12.2018 il teste ha riferito che “la strada quel giorno era chiusa al traffico, o almeno non ricorso auto circolare quel giorno”. 3 (estratto pag. 214 fasc. primo grado Pt_1 4
pagina 11 di 14 A ciò va aggiunto che il teste (agente di Polizia Municipale come riferito dallo stesso Comune Tes_2 di San Giovanni Rotondo in comparsa di costituzione e risposta) ha precisato che la strada ove è avvenuto il sinistro è a doppiosenso di marcia per gli autoveicoli, attivandosi la ZRL solo di domenica e per le ricorrenze religiose e viene eventualmente chiusa al traffico in caso di grande affluenza di pellegrini, in prossimità delle ricorrenze religiose (pag. 3 verbale di udienza del 21.12.2018), non ricorrendo alcun evento particolare il giorno della caduta (25.11.2014 alle 13,30 come riferito dal teste
, cadente in giornata di martedì). Tes_1
Pertanto, l'assenza di chiusura al traffico di viale Padre Pio la mattinata del 25.11.2014 implicava l'obbligo per la – come giustamente sottolineato dal Giudice di – di procedere Pt_1 Parte_3 lungo il passaggio pedonale, piuttosto comodo ed anche in ottimo stato per quello che emerge dalla stessa produzione fotografica richiamata in premessa, tenuto anche conto che – come correttamente evidenziato dal Giudice di a pag. 11 dell'impugnata sentenza – il marciapiede era affollato Parte_3 ma non in misura tale da inibire totalmente il suo uso, dovendosi adottare, nell'approcciare i luoghi adibiti al passaggio di carrozzine, particolare cautela proprio per la presenza di persona disabile.
Pertanto, l'avere imprudentemente scelto di trasportare la defunta in area non consentita al transito di carrozzine rende interamente addebitabile l'evento dannoso alla parte appellante, trattandosi di comportamento idoneo a recidere in toto il nesso causale.
L'adito Collegio, pertanto, ritiene corrette le considerazioni del Giudice di – sia pure con i Parte_3 chiarimenti che precedono – con conseguente rigetto dei primi tre motivi di appello.
Quarto motivo. L'ingiusto rigetto delle domande subordinate ex art. 2043 c.p.c.
pagina 12 di 14 Il motivo di appello è infondato.
Infatti, il Giudice di Prime Cure, correttamente ha rigettato la domanda di ristoro formulata in via subordinata ai sensi dell'art. 2043 c.civ., ritenendo assente la prova (da fornirsi a cura dell'appellante) di un comportamento commissivo ovvero omissivo (doloso o colposo) da parte della PA che abbia causato un danno ingiusto, mancando nel caso di specie il nesso causale tra la condotta (dolosa o colposa) della PA e il danno, “reciso” dal comportamento negligente dell'appellante nei termini meglio descritto in premessa.
5. Quinto motivo. Sulla ingiusta condanna alle spese.
Il motivo risulta infondato, tenuto conto che la proposta ex art. 185 bis cpc - nella quale il Giudice ha proposto la definizione della controversia, previa corresponsione in favore della dell'importo Pt_1 di € 60.000,00, oltre interessi ed € 5.000,00 per spese – non è vincolante ai fini della decisione sul merito.
Le suesposte considerazioni implicano il rigetto dell'appello.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo d'ufficio per assenza di notula, sulla base del DM
147/2022 e del valore indeterminato a bassa complessità della controversia ai sensi dell'art. 5, comma 2
DM cit., ai medi di tariffa e senza considerare la fase di trattazione, posto che all'udienza di comparizione la causa è stata rinviata per la decisione senza svolgere alcuna specifica ulteriore attività
(Cass. n. 7343/2025), seguono la soccombenza.
L'appellante dovrà, inoltre, versare l'ulteriore importo pari al contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (T.U. in materia di spese di giustizia), introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, III Sezione Civile, pronunciando definitivamente sull'appello proposto, con atto di citazione notificato in data 10.09.2024 da vverso la sentenza n. 1192/2024 Parte_1 del Tribunale di Foggia emessa e pubblicata il 02.05.2024 ha così statuito:
• Rigetta l'appello proposto;
• Condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese del presente giudizio, liquidate in € 3.966,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, IVA ed accessori di legge;
• dichiara che per effetto dell'odierna decisione (rigetto dell'appello), sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater d.P.R. 11/2002, per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis d.P.R. 115/2002.
Così decisa in Bari, nella camera di consiglio della III Sezione Civile della Corte, addì 02.07.2025
pagina 13 di 14 Il Consigliere Relatore
Dott.ssa Laura Fazio
Il Presidente
Dott. Salvatore Grillo
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Terza Sezione Civile composta dai seguenti
Magistrati:
l) dott. Salvatore Grillo Presidente
2) dott.ssa Paola Barracchia Consigliere
3) dott.ssa Laura Fazio Consigliere rel.
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi civili sotto il numero d'ordine 1147 dell'anno 2024
T R A
, nata a [...] l'[...] e residente in [...]
Girolamo Ippolito n.21 (C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano C.F._1
Lattanzio (C.F. e P.IVA: – ) e dal prof. avv. Pierantonio Lisi, (C.F.: C.F._2 P.IVA_1
), elettivamente domiciliata presso e nel loro studio in Monopoli alla Via C.F._3
Sant'Anna n. 33/A (comunicazione e notifiche;
fax: 080.743531 – PEC:
, giusta procura speciale allegata all'atto di citazione Email_1
in appello,
-appellante-
E
, in persona del Sindaco p.t., corrente in San Giovanni Controparte_1
Rotondo (FG), alla Piazza dei Martiri n. 5, (c.F. e P.IVA: ) rappresentato e P.IVA_2 P.IVA_3
difeso, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in grado di appello, giusta delibera di Giunta Comunale, n. 192 del 01/10/2024 e pedissequa determina dirigenziale, n. 1936 del
02-12-24, dall'avv. Daniela Di Cosmo (C.F.: ), del Foro di Foggia, ed C.F._4
pagina 1 di 14 elettivamente domiciliato presso il suo studio legale in San Giovanni Rotondo (FG), al Viale della
Gioventù n. 1/A, con espressa richiesta di ricevere tutte le comunicazioni a mezzo tel/fax: 0882.602002
e/o PEC: Email_2
-appellato-
Conclusioni delle parti: all'udienza collegiale del 25.06.2025 la causa è stata riservata per la decisione ex art. 281 sexies cpc sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti come da note di trattazione scritta, qui da intendersi richiamate
Ragioni in fatto ed in diritto della decisione
ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Foggia il Parte_1 [...]
, deducendo: Controparte_1
a) Di avere condotto in data 25.11.2014 la madre (di anni 71 e costretta a Controparte_2 deambulare con carrozzina) in San Giovanni Rotondo presso i luoghi di culto;
b) Di avere parcheggiato l'autovettura e di essersi incamminate per il santuario percorrendo il viale Padre Pio ma che alle 13,30 una delle due ruote anteriori della carrozzina si incastrava in un dislivello presente su di un vecchio tombino non interamente coperto di asfalto facendo sbalzare violentemente per terra la ome verificato dai testimoni presenti;
CP_2
c) Che il dislivello non veniva notato né dalla defunta, né dalla perché la strada era Pt_1 percorsa da un vero e proprio fiume di gente incolonnata per recarsi alle visite dei luoghi di culto;
d) Che, chiamata l'ambulanza, la veniva condotta dapprima presso il P.O. “Casa CP_2
Sollievo della Sofferenza” ove veniva riscontrato un “trauma contusivo del ginocchio sinistro e frattura scomposta della diafisi femorale sinistra…” e poi trasportata presso l'Ospedale San
Giacomo di Monopoli, con la seguente diagnosi di ingresso: “Pz affetta da FA per cui in trattamento con , diabete mellito per cui in trattamento con insulina, IRC stadio IV, pz affetta CP_3 da cardiopatia ischemica trattata mediante PTCA, grave obesità. Pregresso episodio di IRA secondario a scompenso cardiaco. Nega interventi chirurgici… La paziente prima della caduta deambulava per pochi passi con l'ausilio di un carrello deambulatore” e non veniva operata in ragione del rischio anestesiologico ASA IV in ragione delle condizioni di salute e dimessa;
e) a seguito di grave dispnea e peggioramento delle condizioni cliniche generali, il 15 dicembre
2014 la è stata nuovamente ricoverata a mezzo di autoambulanza del 118 presso il CP_2
P.O. di Monopoli e sottoposta consulenza rianimatoria, nefrologica, cardiologica ed internistica, con terapia farmacologica per correzione di acidosi metabolica ed rx del torace che dimostrava un “…edema insterstiziale diffuso bilaterale. Opacamento pleurico margino-basale sinistro
pagina 2 di 14 e falda pleurica nel seno costo-frenico destro”, trasferita per l'aggravarsi delle condizioni di salute in data 30.12.2014 presso la U.O.C. di Nefrologia dell'Ospedale Di Venere ove decedeva il
06.01.2015;
f) che la frattura diafisaria di femore sinistro cagionata dalla caduta ha alterato le labili condizioni di salute della defunta, agendo come causa concorrente del decesso con una percentuale di incidenza superiore al 50% come da ctp esibita.
Ha richiesto, pertanto, all'adito Tribunale di condannare ex art. 2051 c.civ. il Controparte_1
al ristoro del danno subito dalla defunta – e dalla reclamato iure hereditatis – relativo
[...] Pt_1 al periodo di invalidità totale dal giorno dell'incidente e sino al decesso (quantificato in € 2.530,46) e di quello da perdita del rapporto parentale pari ad almeno il 55% dell'importo dovuto (€ 243.825,83) , con condanna al pagamento dell'importo di € 243.825,83 o la diversa somma ritenuta di giustizia, oltre vittoria di spese.
Si è costituito il , chiedendo il rigetto della domanda proposta, Controparte_1 atteso che :
a) dopo la richiesta stragiudiziale di risarcimento del danno, aveva evidenziato alla di Pt_1 non avere in precedenza mai ricevuto alcuna richiesta di ristoro da parte di altri utenti in relazione ai luoghi di causa e che la parte non aveva fornito elementi utili per individuare la presunta insidia o la sua esatta ubicazione come da relazione della PM, da ritenersi inesistente;
b) era poco credibile che l'assenza del manto stradale su una piccolissima parte di strada abbia potuto cagionare un pericolo tale da causare la caduta violenta della sicchè la CP_2 caduta era da addebitarsi all'assenza di dispositivi di sicurezza e al trasporto in modo inadeguato e veloce;
c) viale Padre Pio è percorsa da autovetture in doppio senso di marcia per raggiungere l'Ospedale, il Poliambulatorio e il Santuario e l'abitato di San Giovanni Rotondo e non è adibita al passaggio pedonale, per il quale vi sono gli appositi ampi marciapiedi atti a poter ospitare parecchi utenti, con conseguente responsabilità esclusiva dell'attrice che aveva deciso di procedere lungo la sede stradale;
d) davanti al Santuario sono predisposti parcheggi e zone di sosta per ospitare le autovetture che trasportano persone invalide, mentre la aveva parcheggiato e percorso non in auto il Pt_1 viale, avendo incidenza causale il comportamento irresponsabile della quale Pt_1 responsabile della madre, tenuto conto dello stato dei luoghi vista anche l'asserita presenza di molti pedoni sulla sede stradale;
e) non è provato che il decesso della sia ricollegabile alla caduta, in quanto avvenuto CP_2 oltre due mesi dopo;
f) la richiesta risarcitoria risulta sproporzionata anche nel quantum, vista l'età della danneggiata e le sue pregresse gravi condizioni di salute.
pagina 3 di 14 Instaurato il contraddittorio, istruita la causa con interrogatorio formale, prova per testi (all'esito della quale il Giudice ha formulato proposta ex art. 185 bis cpc per la definizione del giudizio mediante pagamento da parte del convenuto in favore dell'attrice della somma di € 60.000,00, oltre CP_1 interessi dalla data del decesso sino al soddisfo, a titolo di risarcimento del danno subito, e dell'ulteriore somma di € 5.000,00, oltre accessori di legge, per spese e competenze di lite, proposta accettata dalla e sulla quale il non ha preso posizione) e successiva CTU medica, il Pt_1 CP_1
Tribunale di Foggia con sentenza n. 1192/2024 emessa e pubblicata il 02.05.2024 ha così statuito :
“1) Rigetta la domanda proposta da e le altre ad essa connesse;
Parte_1
2) Rigetta la domanda formulata dall'attrice ex art. 96 c.p.c.;
3) Dichiara assorbita ogni altra questione sollevata dalle parti;
4) Condanna al pagamento delle spese di lite che qui si liquidano in euro 14.103,00 Parte_1 per compensi professionali, oltre spese generali (15% sui compensi), CAP ed IVA se dovute come per legge;
5) Pone nei rapporti interni tra le parti le spese di CTU, ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente in base al decreto di liquidazione del 22/02/2023, a carico esclusivo della soccombente
, con il conseguente diritto dell'altra parte vittoriosa di ripetere dalla soccombente le Parte_1 somme eventualmente versate o che saranno versate al C.T.U. in forza del predetto decreto.”
Con atto di citazione notificato il 10.09.2024 la ha proposto appello avverso la richiamata Pt_1 sentenza.
Ha in primo luogo ritenuto ingiusta l' esclusione da parte del Giudice di Prime Cure del nesso di causalità materiale con travisamento delle risultanze istruttorie sulla base dei seguenti motivi di impugnazione.
1. Travisamento dei fatti ed erronea attribuzione di efficienza causale alla scelta del luogo di parcheggio.
Ha evidenziato l'appellante che la scelta di parcheggiare in un luogo piuttosto che in un altro non rappresenta né la causa né una concausa della caduta, ma una semplice occasione del danno, dovendosi ritenere in caso contrario responsabile anche chi ha deciso il pellegrinaggio, posto che, se la defunta fosse rimasta a casa, di sicuro non avrebbe subìto l'incidente per cui è causa, poiché qualunque uscita comporta rischi per una persona che deambula in carrozzina.
Ha aggiunto che erroneamente il Giudice di Prime Cure ha addebitato alla appellante la scelta di parcheggiare l'automobile in un luogo lontano dall'ingresso del Santuario, dando per accertata la disponibilità di posti per disabili nelle immediate adiacenze dell'ingresso al Santuario, non risultando sconfessata la dichiarazione dell'appellante dal teste . Tes_1
Infatti, a suo dire dall'istruttoria, tuttavia, non è emerso chi abbia preso la decisione di parcheggiare in un luogo anziché in un altro e, soprattutto, non è emersa la disponibilità di posti per disabili nelle pagina 4 di 14 immediate vicinanze del Santuario, posto che mentre la alla domanda sulla disponibilità di Pt_1 posti auto per disabili nei pressi del Santuario ha dichiarato «non posso rispondere perché non siamo mai arrivati al parcheggio, ci siamo fermati all'ingresso del viale Padre Pio dove vi erano altri posti per disabili ma erano tutti occupati», il teste ha dichiarato «abbiamo parcheggiato prima dell'ingresso al santuario, e Tes_1 pertanto non so dire se c'erano parcheggi lì davanti perché non ci siamo arrivati con la macchina», sicchè tale ultima affermazione non ha sconfessato quanto riferito dalla né implica l'accertamento che Pt_1 fosse stata la a decidere di parcheggiare all'inizio del viale Padre Pio. Pt_1
Sotto altro aspetto ha evidenziato che l'appellato non ha nemmeno tentato di dimostrare la disponibilità di posti riservati alle persone con disabilità nelle immediate adiacenze del Santuario, probabilmente ben consapevole dell'irrilevanza della circostanza.
2. Erronea attribuzione da parte del Giudice di Prime Cure di efficienza causale (esclusiva) nella produzione del danno al mancato utilizzo di dispositivi di protezione individuale, ovvero al mancato utilizzo di cinture di sicurezza della carrozzina.
L'appellante ha contestato la decisione impugnata nella parte in cui il mancato utilizzo di cinture di sicurezza è stato considerato causa esclusiva o concausa materiale dell'evento, avendo i dispositivi di protezione individuale funzione di attenuare le conseguenze dannose di eventi avversi e non quella di prevenirli, non essendo peraltro obbligatori per le carrozzine e risultando la carrozzina fornita dalla Part priva di sistemi di sicurezza come confermato dal teste e contestato dall'appellato, potendo Tes_1 al più incidere l'assenza delle cinture di sicurezza sul quantum debeatur, spettando l'onere probatorio sull'appellato.
3 Terzo motivo. Travisamento dei fatti ed erronea attribuzione di efficienza causale (esclusiva) nella produzione del danno alla scelta di non percorrere il tratto di strada fuori dal marciapiede.
L'appellante ha contestato la decisione impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che a causare in via esclusiva l'evento, unitamente al mancato uso delle cinture di sicurezza, sia stata l'imprudenza dell'appellante che scelto di percorrere la strada, anziché il marciapiede e assumendosi il rischio di tale condotta.
Ha evidenziato che il teste ha riferito che il marciapiede era affollato di persone, ma non ha Tes_1 affatto riferito che la sig.ra ha deliberatamente scelto di percorrere la carreggiata adibita al Pt_1 traffico veicolare, avendo precisato che la strada era chiusa al traffico, sicchè non si trattava di scelta colpevole e non comprendendosi come mai debba ritenersi più sicuro l'uso del marciapiede, peraltro stretto e con diversi ostacoli e restringimenti come da foto in atti:
Ha aggiunto, inoltre, che nel caso in cui la scelta di percorrere la sede stradale debba ritenersi imprudente, si porrebbe al più un problema di concorso di colpa ex art. 1227 c.civ. nella causazione dell'evento dannoso non idoneo a recidere il nesso causale.
pagina 5 di 14
4. Quarto motivo. L'ingiusto rigetto delle domande subordinate ex art. 2043 c.p.c.
L'appellante ha censurato la decisione impugnata nella parte in cui la domanda proposta ai sensi dell'art. 2043 c.civ. è stata rigettata per le medesime ragioni per cui vi è stato il rigetto dell'istanza di ristoro ex art. 2051 c.civ., ossia la mancata prova della colpa o del dolo dell'appellata, laddove il rigetto ex art. 2051 c.civ. non è dipeso dal difetto di prova della colpa dell'appellato, sicchè la pronuncia risulta sfornita di motivazione ed emergendo anche una condotta colposa del
[...]
, posto che la difettosa copertura di asfalto del tombino che ha determinato la Controparte_1 caduta dà luogo a un dislivello non visibile e non segnalato qualificabile come insidia, colposamente non rimossa dal convenuto, transitando su tale luogo molti pellegrini a piedi e che l'intervento di rimozione CP_1 dell'insidia non avrebbe di certo richiesto l'impiego di ingenti risorse economiche.
5. Quinto motivo. Sulla ingiusta condanna alle spese.
Ha evidenziato l'appellante la necessità di compensare le spese processuali anche in caso di infondatezza delle domande risarcitorie, avendo il dott. in data 10.06.2019 prima di disporre Per_1
CTU formulato proposta ex art. 185 bis cpc che prevedeva il pagamento da parte del
[...]
di una somma di gran lunga inferiore alle richieste attoree a cui l'appellante ha Controparte_1 aderito, nel silenzio del . Controparte_1
Ha precisato che la pesante condanna alla rifusione delle spese, anche in considerazione delle modeste condizioni economiche dell'attrice, appare apparire ingiusta e perfino beffarda, in quanto con essa si addebita alla parte la responsabilità di valutazioni prognostiche sull'esito del giudizio che nemmeno lo stesso Giudicante si è dimostrato in grado di effettuare con certezza, come dimostrano i citati provvedimenti adottati nel corso del giudizio.
Ha poi riproposto tutte le domande ed eccezioni svolte in ordine al nesso causale tra l'evento dannoso il decesso della defunta, alla quantificazione del danno parentale e del danno iure hereditatis e agli interessi moratori, atteso che :
a) l'esistenza del nesso causale tra la caduta e il decesso della isulta confermata dalla CP_2
CTU espletata;
b) il danno da perdita del rapporto parentale va liquidato, tenuto conto che l'appellante era unica sua parente e convivente con la defunta, circostanza mai contestata dalla controparte e documentata, sulle tabelle in uso presso il Tribunale di Milano nella sua versione aggiornata;
c) quanto al danno iure hereditatis relativo al periodo di invalidità temporanea totale dal giorno dell'incidente e sino al decesso nonché sul c.d. danno terminale, ha evidenziato che la controparte ha erroneamente eccepito la non cumulabilità del danno da perdita del rapporto parentale con il danno biologico permanente della defunta, essendosi la limitata a Pt_1
pagina 6 di 14 chiedere il solo danno da invalidità temporanea totale spettante alla iure hereditatis, Pt_1 accertato dal Collegio peritale per un periodo di 43 giorni intercorrenti tra il sinistro e il decesso;
secondo l'appellante il richiesto risarcimento del “danno biologico terminale” non va confuso con il danno tanatologico, poichè qualora la morte non sopraggiunga istantaneamente
– e nel caso di specie è intercorso un lasso di tempo di certo apprezzabile e pari a ben 43 giorni
– agli eredi spetta il risarcimento del cd “danno biologico terminale”, danno da ricondursi all'invalidità temporanea totale;
d) la somma da liquidarsi, devalutata e rivalutata anno per anno, va maggiorata degli interessi dovuti, posto che l'evento dannoso risale al 25.11.2014 e l'atto introduttivo al 24.12.2015.
Ha richiesto, pertanto, la riforma dell'impugnata sentenza, con l'accoglimento delle domande formulate in primo grado.
Si è costituito il , chiedendo il rigetto dell'appello proposto, atteso Controparte_1 che :
a) l'appellante ha preferito parcheggiare lontano dal santuario, nonostante questo sia dotato di due ingressi raggiungibili fino a pochi metri di distanza, forniti peraltro nei pressi di zona di sosta per la salita e discesa dei disabili;
b) la defunta non era assicurata alla carrozzina di dispositivi di protezione;
c) il giorno del sinistro cadeva di martedì, sicchè, in assenza di ricorrenza religiosa, non vi era la necessità di chiudere al traffico la strada, alla luce anche delle dichiarazioni del teste e Tes_1 del teste , agente di PM del Comune di San Giovanni Rotondo;
Tes_2
d) il teste non ha saputo indicare con precisione l'ubicazione dell'insidia, essendo onere Tes_1 dell'appellante trasportare in sicurezza la madre malata e vista l'ora diurna in cui l'evento dannoso si è verificato;
e) la domanda risulta infondata anche ai sensi dell'art. 2043 c.civ., mancando la prova del dislivello del manto stradale, visto che le fotografie esibite non sono cronoreferenziate, che la
PM inviata sul luogo non è stata in grado di individuare il luogo del sinistro e non avendo l'appellato ricevuto altre richieste di ristoro per la medesima insidia da parte di altri soggetti, ove questa fosse stata effettivamente imprevedibile;
f) la condanna alle spese dell'appellante risulta corretta, risultando irrilevante la mancata accettazione della proposta ex art. 185 bis da parte del Comune.
Ha domandato, pertanto, il rigetto dell'appello, con vittoria di spese.
Instaurato il contraddittorio, a causa è stata riservata per la decisione ex art. 281 sexies cpc all'udienza del 25.06.2025, previa concessione di termini per note.
*****
pagina 7 di 14 L'appello proposto è infondato e non merita accoglimento.
Primo motivo di appello : travisamento dei fatti ed erronea attribuzione di efficienza causale alla scelta del luogo di parcheggio, lontano rispetto all'ingresso del santuario.
Secondo motivo di appello: erronea attribuzione da parte del di efficienza Parte_3 causale (esclusiva) nella produzione del danno al mancato utilizzo di dispositivi di protezione individuale, ovvero al mancato utilizzo di cinture di sicurezza della carrozzina.
Terzo motivo di appello: travisamento dei fatti ed erronea attribuzione di efficienza causale
(esclusiva) nella produzione del danno alla scelta di non percorrere il tratto di strada fuori dal marciapiede.
I tre motivi di appello, in quanto attinenti all'an debeatur della richiesta di ristoro formulata dalla parte appellante ai sensi dell'art. 2051 c.civ. vanno congiuntamente esaminati e meritano la sorte del rigetto.
Si osserva, invero, che – come anche chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la decisione n. 20943 del 30/06/2022 – “la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode".
La sentenza in esame ha precisato, inoltre, in motivazione che:
a) trattasi di un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima";
b) "la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso";
c) "il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere";
pagina 8 di 14 d) "il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2
Cost.;
e) quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale".
Inoltre, l'esimente del caso fortuito appartiene alla categoria dei fatti giuridici e si pone in relazione causale diretta, immediata ed esclusiva con la res, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo;
mentre la condotta del terzo e la condotta del danneggiato rilevano come atto giuridico caratterizzato dalla colpa (art. 1227, comma 1), con rilevanza causale esclusiva o concorrente (sul concorso tra causa umana e causa naturale, Cass. n. 21619/2007), intesa, nella specie, come caratterizzazione di una condotta oggettivamente imprevedibile ed oggettivamente imprevenibile da parte del custode.
In particolare “sia il fatto (fortuito) che l'atto (del terzo o del danneggiato) si pongono in relazione causale con
l'evento di danno non nel senso della (impropriamente definita) "interruzione del nesso tra cosa e danno", bensì alla luce del principio disciplinato dall'art. 41 c.p., che relega al rango di mera occasione la relazione con la res, deprivata della sua efficienza di causalità materiale, senza peraltro cancellarne l'efficienza causale sul piano strettamente naturalistico. Ciò tanto nell'ipotesi di efficacia causale assorbente, quanto di causalità concorrente di tali condotte, poiché, senza la preesistenza e la specifica caratterizzazione della res, il danno non si verificherebbe (esemplificando: una strada perfettamente asfaltata e senza buche non sarà in relazione causale, se non naturalistica, con il danno subito dal pedone che inciampa nei suoi piedi)” (cfr. limpidamente in motivazione Cass. 11152/2023).
Allorquando poi la prova liberatoria è costituita dalla ricorrenza del caso fortuito “(cfr. anche l'art. 2052
c.c., "il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito") è segno che il legislatore non ha voluto che il custode (o il responsabile di cui all'art. 2052 c.c.) possa liberarsi provando di avere tenuto un comportamento diligente volto ad evitare il danno né la dimostrazione che il danno si sarebbe verificato nonostante la diligenza da lui esigibile, data l'imprevedibilità e l'inevitabilità dell'evento dannoso, tantomeno che l'intervento del caso fortuito abbia reso oggettivamente impossibile la custodia” (cfr. Cass. 11152/2023 cit. in motivazione). pagina 9 di 14 Infine, “per fatto del terzo deve intendersi la condotta di un soggetto, estranea al custode, di per sé idonea a provocare il danno a prescindere dall'uso della cosa oggetto di custodia;
non ricorre, pertanto, il caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità del custode quando la cosa oggetto di custodia abbia provocato il danno in conseguenza di un vizio costruttivo” (ex multis, Cassazione Civile n. 26577/2017 e Cass. Civ. sentenza n.
26051 del 30/10/2008; nello stesso senso, Cass. Civ. Sentenza n. 5755 del 10/03/2009).
In punto di fatto poi si osserva che l'appellante ha contestato la decisione impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che non sussista la responsabilità della PA appellata nella causazione dell'evento dannoso, dipeso secondo il ragionamento del Tribunale di Foggia, dalla condotta negligente della stessa che: Pt_1
a) avrebbe scelto di parcheggiare lontano dal santuario ove era diretta con la mamma, risultando così costretta a percorrere tutto viale Padre Pio spingendo la carrozzina;
b) non avrebbe assicurato la mamma alla carrozzina con appositi dispositivi di ritenzione, sicchè l'urto con il tombino non avrebbe comportato il ribaltamento della alla carrozzina;
CP_2
c) ha deciso di procedere verso il santuario percorrendo la sede stradale – adibita al traffico pedonale e non il marciapiede affollato ma non inibito al passaggio pedonale.
In tal modo, secondo il ragionamento del Giudice di Prime Cure, non sussisterebbe la responsabilità del – proprietario del tratto di strada di cui si discute – poiché Controparte_1
l'appellata, comportandosi come indicato in premessa, si è assunta il rischio della condotta tenuta che ha cagionato l'evento dannoso.
Orbene, effettivamente non puo' ritenersi negligente o imprudente la scelta di parcheggiare lontano dal santuario (essendo la parte libera di voler condurre la propria madre per un tratto in carrozzina anche p.es. per prendere un po' d'aria) ovvero l'omessa applicazione alla defunta di sistema di ritenzione alla carrozzina, di natura non obbligatoria e non essendo segnalata una situazione tale da rendere effettivamente indispensabile l'uso di tale presidio, necessario p.es. per patologie più gravi implicanti p.es. grave astenia muscolare tale da non consentire neppure il mantenimento del busto in posizione eretta durante il normale uso della carrozzina, non risultanti dall'anamnesi eseguita in sede di accesso al Pronto Soccorso1 ed avendo riferito il teste che la defunta era in grado di mettersi Tes_1 sulla carrozzina con l'aiuto di un girello.
Diverso discorso deve compiersi, invece, con riferimento alla scelta della (che conduceva la Pt_1 carrozzina come emerge dal punto 2 dell'atto di citazione e confermato dal teste che procedeva Tes_1 accanto a lei) di procedere con la carrozzina lungo la sede stradale e non sul marciapiede. 1 “In anamnesi patologica remota: Pz affetto da FA per cui in trattamento con Coumadin, diabete mellito per cui in trattamento con insulina, IRC stadio 4, pz affetto da cardiopatia ischemica trattato mediante PTCA, grave obesità. Pregresso episodio di IRA secondario a scompenso cardiaco. Nega interventi chirurgici.” (vedi cartella clinica in atti pag. 7 fasc. primo grado esibito dall'appellante doc. 3 fasc. appello) pagina 10 di 14 L'appellante, invero, nel giudizio di primo grado e nei termini per la formazione del thema decidendum ha giustificato la mancata percezione del dislivello presente in corrispondenza del tombino unicamente con la presenza di molta gente diretta ai luoghi di culto (pag. 2 atto di citazione), non avendo mai preso posizione in ordine alla specifica difesa articolata dal Controparte_1
(pagg. 5 e 6) relativa al mancato utilizzo da parte della dei marciapiedi, luogo
[...] Pt_1 deputato alla circolazione dei pedoni (anche se invalidi e da trasportarsi con carrozzina) ex artt. 46, comma 1 lett. b e 190 CdS, senza mai espressamente allegare che la strada in oggetto fosse chiusa al traffico il giorno del sinistro.
Piuttosto, la si è limitata nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 cpc (pagg. 2 e 3) ad asserire Pt_1 che “il ha il preciso dovere di apprestare mezzi idonei ad assicurare che Controparte_1
l'afflusso e il deflusso delle moltitudini di pellegrini da e verso il Santuario avvenga in sicurezza. È, inoltre, ampiamente prevedibile – ed è un dato di esperienza – che, se migliaia di persone devono percorrere una strada, esse non si schiereranno spontaneamente in ordinate file sui marciapiedi, ma invaderanno la carreggiata.”, affermazione che appare presupporre piuttosto che la strada quel giorno non fosse chiusa al traffico, chiusura invece genericamente riferita dal teste non avendo oltretutto l'appellante mai allegato Tes_3 in primo grado che il marciapiede fosse affollato di persone (vedi dichiarazione stragiudiziale esibita in cui il riferisce unicamente che “la strada era affollata di persone”3). Tes_1
La parte appellante, peraltro, non ha neppure contestato entro i medesimi termini processuali espressamente l'affermazione del (pag. 5 comparsa di costituzione e risposta) secondo cui CP_1 viale Padre Pio sia strada aperta al traffico con doppio senso di marcia (peraltro evincibile dalla linea di mezzeria presente nelle prime 3 foto presenti nel fascicolo di parte appellante alle pagg. 211 e
20124).
Tes_ 2 Al verbale di udienza del 21.12.2018 il teste ha riferito che “la strada quel giorno era chiusa al traffico, o almeno non ricorso auto circolare quel giorno”. 3 (estratto pag. 214 fasc. primo grado Pt_1 4
pagina 11 di 14 A ciò va aggiunto che il teste (agente di Polizia Municipale come riferito dallo stesso Comune Tes_2 di San Giovanni Rotondo in comparsa di costituzione e risposta) ha precisato che la strada ove è avvenuto il sinistro è a doppiosenso di marcia per gli autoveicoli, attivandosi la ZRL solo di domenica e per le ricorrenze religiose e viene eventualmente chiusa al traffico in caso di grande affluenza di pellegrini, in prossimità delle ricorrenze religiose (pag. 3 verbale di udienza del 21.12.2018), non ricorrendo alcun evento particolare il giorno della caduta (25.11.2014 alle 13,30 come riferito dal teste
, cadente in giornata di martedì). Tes_1
Pertanto, l'assenza di chiusura al traffico di viale Padre Pio la mattinata del 25.11.2014 implicava l'obbligo per la – come giustamente sottolineato dal Giudice di – di procedere Pt_1 Parte_3 lungo il passaggio pedonale, piuttosto comodo ed anche in ottimo stato per quello che emerge dalla stessa produzione fotografica richiamata in premessa, tenuto anche conto che – come correttamente evidenziato dal Giudice di a pag. 11 dell'impugnata sentenza – il marciapiede era affollato Parte_3 ma non in misura tale da inibire totalmente il suo uso, dovendosi adottare, nell'approcciare i luoghi adibiti al passaggio di carrozzine, particolare cautela proprio per la presenza di persona disabile.
Pertanto, l'avere imprudentemente scelto di trasportare la defunta in area non consentita al transito di carrozzine rende interamente addebitabile l'evento dannoso alla parte appellante, trattandosi di comportamento idoneo a recidere in toto il nesso causale.
L'adito Collegio, pertanto, ritiene corrette le considerazioni del Giudice di – sia pure con i Parte_3 chiarimenti che precedono – con conseguente rigetto dei primi tre motivi di appello.
Quarto motivo. L'ingiusto rigetto delle domande subordinate ex art. 2043 c.p.c.
pagina 12 di 14 Il motivo di appello è infondato.
Infatti, il Giudice di Prime Cure, correttamente ha rigettato la domanda di ristoro formulata in via subordinata ai sensi dell'art. 2043 c.civ., ritenendo assente la prova (da fornirsi a cura dell'appellante) di un comportamento commissivo ovvero omissivo (doloso o colposo) da parte della PA che abbia causato un danno ingiusto, mancando nel caso di specie il nesso causale tra la condotta (dolosa o colposa) della PA e il danno, “reciso” dal comportamento negligente dell'appellante nei termini meglio descritto in premessa.
5. Quinto motivo. Sulla ingiusta condanna alle spese.
Il motivo risulta infondato, tenuto conto che la proposta ex art. 185 bis cpc - nella quale il Giudice ha proposto la definizione della controversia, previa corresponsione in favore della dell'importo Pt_1 di € 60.000,00, oltre interessi ed € 5.000,00 per spese – non è vincolante ai fini della decisione sul merito.
Le suesposte considerazioni implicano il rigetto dell'appello.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo d'ufficio per assenza di notula, sulla base del DM
147/2022 e del valore indeterminato a bassa complessità della controversia ai sensi dell'art. 5, comma 2
DM cit., ai medi di tariffa e senza considerare la fase di trattazione, posto che all'udienza di comparizione la causa è stata rinviata per la decisione senza svolgere alcuna specifica ulteriore attività
(Cass. n. 7343/2025), seguono la soccombenza.
L'appellante dovrà, inoltre, versare l'ulteriore importo pari al contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (T.U. in materia di spese di giustizia), introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, III Sezione Civile, pronunciando definitivamente sull'appello proposto, con atto di citazione notificato in data 10.09.2024 da vverso la sentenza n. 1192/2024 Parte_1 del Tribunale di Foggia emessa e pubblicata il 02.05.2024 ha così statuito:
• Rigetta l'appello proposto;
• Condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese del presente giudizio, liquidate in € 3.966,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, IVA ed accessori di legge;
• dichiara che per effetto dell'odierna decisione (rigetto dell'appello), sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater d.P.R. 11/2002, per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis d.P.R. 115/2002.
Così decisa in Bari, nella camera di consiglio della III Sezione Civile della Corte, addì 02.07.2025
pagina 13 di 14 Il Consigliere Relatore
Dott.ssa Laura Fazio
Il Presidente
Dott. Salvatore Grillo
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