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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 11/11/2025, n. 713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 713 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico dr. ssa Carmela Labella ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1125/2023 R.G. promossa da:
Parte_1 rappresentata e difesa dall' avv. VENEZIA VITO e dall' avv. VENEZIA FERDINANDO, elettivamente domiciliata presso il loro studio, come da procura in atti
PARTE OPPONENTE contro
Controparte_1
rappresentata e difesa anche disgiuntamente dall' avv. TT WALTER e dall'avv.
TT PE, elettivamente domiciliata presso il loro studio, come da procura in atti
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: Vendita di cose mobili
CONCLUSIONI
Per l' udienza cartolare del 29.10.2025,
l'avv. VENEZIA VITO e l'avv. VENEZIA FERDINANDO , per la parte opponente, concludono come segue: “(…) si riportano integralmente a quanto dedotto, eccepito, prodotto, considerato, richiesto e concluso nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, nelle depositate memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c., nei verbali, note di trattazione scritta ed, in senso ampio, scritti e difese di causa, chiedendo l'integrale accoglimento di tutte le domande, eccezioni, richieste, anche
pagina 1 di 12 istruttorie che si reiterano, e conclusioni ivi formulate e contenute che anche in questa sede si reiterano e si abbiano per integralmente riportate e trascritte, impugnando e contestando tutto quanto ex adverso dedotto, eccepito, prodotto, richiesto e concluso, chiedendone il rigetto. Ciò premesso, precisano le conclusioni chiedendo che l'On.le Tribunale adito, adversis reiectis, Voglia: - in via preliminare, adottati i provvedimenti del caso, rimettere la causa in istruttoria ed ammettere tutte le richieste istruttorie formulate, non ammesse e/o non valutate richieste dall'opponente nell'atto di citazione in opposizione, nelle depositate memorie ex art. 171 ter c.p.c., nonché nelle proprie difese, verbali, atti di causa e nelle precedenti note di trattazione scritta, atti al cui contenuto integralmente si rinvia ed, in particolare, previa adozione degli opportuni provvedimenti: - ammettere le prove orali richieste dall'opponente nelle proprie difese, nella memoria ex art. 171 ter n. 2) Parte_1
c.p.c. ed integrate nella memoria ex art. 171 ter n. 3) c.p.c, disponendo, ai sensi degli artt. 202 e 203
c.p.c., limitatamente ai testi indicati dall'opponente, tutti residenti in [...], che per il raccoglimento della prova, così come ammessa, venga delegato il Giudice che sarà incaricato dal
Tribunale di Potenza;
- in ogni caso, anche alle luce delle osservazioni e dei rilievi mossi all'elaborato peritale, dell'operato disconoscimento documentale e delle osservazioni formulate nelle note di trattazione scritta dell'udienza del 12.5.2025, previa adozione degli opportuni provvedimenti, disporsi integrazione dei quesiti posti al CTU e/o richiedere i necessari chiarimenti o disporre la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare i vizi/difetti dei beni prodotti di cui alle fatture oggetto del presente giudizio ed il minor prezzo/valore degli stessi e tutto quant'altro utile ai fini di causa, se ritenuto necessario, anche per ragioni di economicità, a mezzo di consulente tecnico d'ufficio all'uopo nominato e/o delegato operante in area prossima ai luoghi ove effettuare i relativi necessari esperibili accertamenti;
- in ogni caso accogliere le conclusioni rassegnate nell'atto di citazione in opposizione così come precisate nella memoria ex art. 171 ter c.p.c. che qui si abbiano per integralmente trascritte che, in ogni caso, di seguito si riportano: “1) in via preliminare, dichiarata eventualmente la contumacia della società opposta, revocare il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo privo di ogni effetto giuridico;
2) nel merito, accertare, anche a mezzo di consulenza tecnica di ufficio, il minor prezzo dovuto in merito alle fatture oggetto di pretesa monitoria sia in relazione ai difetti ed incongruenze dei materiali forniti, sia al necessario ricalcolo degli importi in applicazione del concordato aumento nella misura del 2% anziché dell'8% erroneamente applicato, sia del rimborso delle spese sostenute dall'opponente resesi necessarie per l'effettuazione di riparazioni, sistemazione e completamento montaggio, sia in relazione al mancato storno degli importi di cui alle fatture di reso, sia in relazione ai termini di scadenza di pagamenti;
3) in via riconvenzionale, accertati i difetti e le incongruenze dei materiali e beni forniti dalla CP_1
pagina 2 di 12 CP_ alla condannare la convenuta opposta al risarcimento dei danni, Parte_1 patrimoniali e non patrimoniali, di immagine, commerciali e professionali, diretti ed indiretti, sia a titolo di danno emergente che di lucro cessante, che saranno quantificati in corso di causa e/o da determinarsi anche in via equitativa, in ogni caso da contenersi nel massimo di € 26.000,00 ed, eventualmente, porre l'importo relativo al danno da risarcire in compensazione, totale o parziale, con somme eventualmente dovute alla società convenuta per le ragioni di cui alla propria pretesa monitoria;
4) condannare la convenuta al pagamento delle spese e compensi del Controparte_1 presente giudizio con attribuzione ai sottoscritti procuratori che se ne dichiarano antistatari
(…)”;
l'avv. TT PE e l' avv. TT WALTER , per la parte opposta, concludono come segue: “(…) Voglia il Tribunale adito, accertare e dichiarare la totale infondatezza, in fatto ed in diritto, della spiegata opposizione e per l'effetto, rigettarla, con la conseguenza di confermare e dichiarare esecutivo il decreto Ingiuntivo nr. 263/2023, RG 372/2023 del Tribunale di Arezzo e condannare parte opponente agli interessi commerciali previsti dal D.L. 231/2002 dall'emissione delle fatture al saldo effettivo. Con vittoria di competenze professionali, spese generali Cap e Iva come per legge (…)”;
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione Parte_1 al decreto ingiuntivo n. 263/2023 - con il quale era stato ingiunto ad essa parte opponente il pagamento della somma di euro 11.062,83, oltre interessi e spese della procedura monitoria-. Segnatamente esponeva che essa esponente operava nel settore della progettazione e realizzazione di cucine;
che, a tal fine, aveva ordinato a ditte specializzate le componenti e gli elettrodomestici indicati dalla clientela per poi realizzarle nei vani interessati;
che essa opponente aveva commissionato alla Controparte_1
anche per il tramite dell'agente, le cucine/prodotti indicati nelle seguenti
[...] Testimone_1 fatture: a) Fattura N. 264 dell'11.03.2022 con Rif. Expò/Mostra; b) Fattura N. 528 del 30.04.2022 con
Rif. Expò /Mostra; c) Fattura N. 927del 29.07.2022 con d) Fattura N. 1053 del 31.07.2022 Per_1 con Rif. TE;
e) Fattura N. 1054 del 31.07.2022 con;
che in fase di montaggio, in CP_2 relazione a tutti gli ordini relativi alle suddette fatture, erano stati riscontrati difetti ed incongruenze e, nello specifico: - per la fattura n. 264/2022 con Rif. Expò/Mostra: la base 60P, la base 30P, la base angolo 120 1 anta, l'anta 60 per incasso lavastoviglie, il sottolavello 90 e la colonna forno erano risultati non compatibili con l'altezza della lavastoviglie, con impossibilità di inserimento della stessa;
- pagina 3 di 12 per la fattura n. 528/2022 con Rif. Expò /Mostra: l'anta pensile 30x96 ed il pannello nobilitato MM22 erano risultati notevolmente graffiati;
- per la fattura n. 927/2022 con la colonna forno H 228 Per_1 non era risulta idonea al montaggio per l'errato posizionamento dei fori dei piedi, mentre n. 6 pannelli in nobilitato MM22 erano risultati con MM18; - per la fattura n. 1053/2022 con Rif. TE: era errato il gruppo rubinetti, mentre la cappa 60 integrale H 961 1 anta era risulta priva di cerniera e senza fondo inferiore;
- per la fattura n. 1054/2022 con : la cappa era risultata senza il fondo, lo CP_2 zoccolo completo per composizione cucina e le alzatine LAM erano risultati errati nelle misure in altezza;
che conseguenzialmente, la cucina di cui al Rif. Expò/Mostra era risultata invendibile ed era rimasta nei locali di essa opponente;
che per le altre ( e TE) in parte si era provveduto CP_2 ad una loro parziale sistemazione grazie all'intervento di un artigiano locale, tale con Persona_2 prestazioni debitamente retribuite e documentate (come da fatture n. 9/2022 di € 880,00 e n. 2/2023 di
€. 240,00), ed, in parte, si era potuto provvedere ad un montaggio solo parziale, ragion per cui i committenti, oltre ad essersi lamentati con essa opponente per il disagio subito, benché le criticità e problematiche non fossero dipese dal proprio operato, non avevano saldato quanto dovuto;
che tutti i difetti dei materiali e beni commissionati erano stati portati immediatamente a conoscenza della società fornitrice (oltre che dell'agente il cui ufficio commerciale, pur riconoscendoli, Testimone_1 come si evidenzia nella intercorsa corrispondenza, li ha ritenuti di poco conto, negando perfino il rimborso delle spese occorse per l'intervento dell'artigiano (che aveva comportato per essa opponente un costo complessivo di € 1.120,00); che sempre nella corrispondenza tra le parti, si evidenziava che l'opposta aveva riconosciuto l'errata applicazione di un aumento sui prezzi all'8% CP_1 anziché al 2% concordato, come pure aveva riconosciuto che gli importi riferibili alle fatture n. 1055 del 31.07.2022 (€ 214,77) e n. 1249 del 30.09.2022 (€ 106,19) (oggetto della richiesta monitoria) erano relativi a merce inviata in sostituzione e, pertanto, da imputare a reso e da stornare dal totale;
che, inoltre, le parti, come si evince dall'analisi delle fatture, avevano in ogni caso stabilito di comune accordo un pagamento rateizzato degli importi;
che andava, poi considerato il gravissimo danno economico e di immagine subito da essa (società notoriamente affermata per Parte_1 competenza e qualità professionali) a causa dei difetti, le incongruenze e i riscontrati difetti e vizi esposti in narrativa, tutti prontamente contestati;
ciò, anche considerando che, a causa di tutto questo, oltre al danno economico patrimoniale e non patrimoniale, diretto ed indiretto, legato all'invenduto, ai costi sostenuti per le riparazioni e le sistemazioni ed al mancato incasso per commissioni per cui non era stato possibile completare il montaggio per difetti o mancanza di componenti, essa opponente, oltre alle lamentele della propria clientela (per cause di certo non ad essa imputabili) aveva subito inevitabilmente un gravissimo danno di immagine, commerciale e professionale;
che, alla luce di tali pagina 4 di 12 osservazioni e circostanze, tutte documentate e riscontrabili, era indubitabile che ad essa opponente, oltre allo storno delle fatture relative al reso, spettasse in ogni caso il riconoscimento della riduzione del prezzo dei beni di cui alle fatture poste a sostegno del ricorso per decreto ingiuntivo, il rimborso dei costi e spese sostenuti per la eliminazione dei difetti dei beni e dei materiali e completamento montaggio, oltre ad un adeguato risarcimento del danno economico e di immagine subito. Tutto ciò posto essa rassegnava le seguenti conclusioni: “(…) 1) in via preliminare, Parte_1 revocare il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo privo di ogni effetto giuridico;
2) nel merito, accertare, anche a mezzo di consulenza tecnica di ufficio, il minor prezzo dovuto in merito alle fatture oggetto di pretesa monitoria sia in relazione ai difetti ed incongruenze dei materiali forniti, sia al necessario ricalcolo degli importi in applicazione del concordato aumento nella misura del 2% anziché dell'8% erroneamente applicato, sia del rimborso delle spese sostenute dall'opponente resesi necessarie per l'effettuazione di riparazioni, sistemazione e completamento montaggio, sia in relazione al mancato storno degli importi di cui alle fatture di reso, sia in relazione ai termini di scadenza di pagamenti;
3) accertati i difetti e le incongruenze dei materiali e beni forniti dalla Controparte_1 alla condannare la convenuta opposta al risarcimento dei danni, patrimoniali e Parte_1 non patrimoniali, di immagine, commerciali e professionali, diretti ed indiretti, sia a titolo di danno emergente che di lucro cessante, che saranno quantificati in corso di causa e/o da determinarsi anche in via equitativa, in ogni caso da contenersi nel massimo di € 26.000,00 ed, eventualmente, porre
l'importo relativo al danno da risarcire in compensazione, totale o parziale, con somme eventualmente dovute alla società convenuta per le ragioni di cui alla propria pretesa monitoria;
4) condannare la convenuta al pagamento delle spese e compensi del presente giudizio con Controparte_1 attribuzione ai sottoscritti procuratori che se ne dichiarano antistatari.(…)”.
Con comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata, si costituiva Controparte_1
ed eccepiva l'infondatezza della opposizione, di cui chiedeva il rigetto, con conferma del d.i.
[...] opposto e con ogni conseguenza anche in ordine alle spese del giudizio. Segnatamente, esponeva che le prime due contestazioni effettuate dalla controparte erano relative alle fatture nr. 264/2022 e 528/2022 che non erano tra le (cinque) fatture oggetto del decreto ingiuntivo;
che, pertanto, a dire di essa società, le contestazioni relative a dette fatture dovevano considerarsi estranee all'oggetto del giudizio;
che il rapporto tra le parti rientrava nell'ambito del contratto di compravendita disciplinato e regolato dall'art. 1495 cc che prevedeva espressamente il termine di decadenza di 8 giorni per la denuncia dei vizi;
che controparte non aveva osservato detto termine avente natura decadenziale e pertanto era decaduta dal termine per la denuncia dei vizi;
che i presunti vizi elencati nell'atto di opposizione erano vizi pagina 5 di 12 apparenti e pertanto il dies a quo del termine era decorso dalla consegna della merce;
che, pur ritenendo l'eccezione di decadenza assorbente, per mero tuziorismo, si contestava l'esistenza dei vizi elencati nell'atto di opposizione;
che prima di passare ad esaminare singolarmente i presunti vizi elencati, occorreva effettuare una premessa, circa lo svolgimento delle varie fasi per la produzione di ogni singola cucina;
che essa società aveva ricevuto dall'acquirente il disegno con il modello della cucina che intendeva acquistare (nel disegno venivano indicate, dallo , le singole misure dei vari Parte_1 componenti) e prima di metterle in produzione ed inviare la merce, richiedeva una conferma d'ordine dall'acquirente (nella quale venivano indicati i singoli componenti con le varie misure che erano state richieste dall'acquirente); che, di conseguenza, nel caso ci fosse stato un errore e/o difetto sulle misure dei componenti la cucina, questo sarebbe da imputarsi, esclusivamente, alla Società opposta che aveva errato nel disegno inviato indicando errate misure e/o nel confermare l'ordine, nel quale, essa CP_1 inseriva i singoli componenti la cucina con le varie altezze e caratteristiche, che venivano confermate Per_ dall'acquirente; che relativamente alla fattura nr 927/2022 (Rif. , essa opposta evidenziava come la colonna forno era stata inviata da essa opposta correttamente;
che era stata la controparte che aveva effettuato il montaggio della colonna forno al contrario nonostante che questo errato montaggio avesse comportato l'apertura delle ante al contrario e nonostante che il disegno e le informazioni della conferma d'ordine fossero corrette;
che a dimostrazione dell'errato montaggio della cucina effettuato dallo , essa esponente allegava il disegno della cucine come la stessa doveva essere Parte_1 montata (Doc. 001) dove si poteva notare che nella colonna del forno l'anta più bassa aveva la stessa altezza del ripiano della cucina mentre dalla foto inviata dallo , l'anta più bassa non era Parte_1 alla stessa altezza del ripiano della cucina (Doc. 2); che tale differenza di altezza era dovuta al montaggio al contrario della colonna forno, essendo l'anta montata in basso più grande dell'anta montata in alto;
che, in breve l'anta in basso doveva essere posizionata in alto e viceversa;
che ciò non poteva essere addebitato ad essa società opposta;
che, inoltre, sempre per la suddetta cucina, lo Pt_1
aveva ordinato 4 pannelli spessore 18 mm VE DA e 3 pannelli calce spessore 22 mm e
[...]
1 pannello Cemento Scuro spessore 22 mm come risultava dalla conferma dell'ordine accettata dal cliente (Doc.003); che tale merce non era mai stata contestata fino a quando la non CP_1 aveva sollecitato il pagamento del dovuto;
che relativamente alla fattura nr 1053/2022 (Rif. TE), il miscelatore inviato era quello richiesto e confermato nella richiesta d'ordine da parte dello Pt_1
, ed era stato, inoltre, lo stesso acquirente che aveva richiesto, in fase di ordine, il
[...] Parte_1 pensile senza motore cappa e confermato quando venne inserito dalla nella conferma di ordine CP_1
(Doc.004); che in ordine alla fattura nr 1054/2022 (rif. , lo zoccolo ed i piedini di altezza 12 CP_2 cm erano stati richiesti dall'acquirente e confermati dallo nella conferma di ordine Parte_1
pagina 6 di 12 inviata dalla (Doc.005); che su detta cucina l'acquirente aveva richiesto CP_1 Parte_1 in fase di ordine il pensile senza motore cappa che venne inserito nell'ordine inviato e confermato dalla stessa acquirente (Doc.005); che, successivamente, da parte della era stato contattato CP_1
l'acquirente che aveva dichiarato di aver regolarmente montato la cucina;
che per quanto concerneva le fatt.1055 e 1249, erano relative a merce inviata in sostituzione che dovevano essere stornate dopo la restituzione della merce sostituita da parte dello;
che tale merce non era mai stata Parte_1 restituita ad essa e per questo erano dovuti gli importi delle suddette fatture;
che non CP_1 essendo imputabili, per i motivi sopra esposti, gli eventuali vizi della merce ad essa esponente, alla stessa non poteva essere imputata alcuna spesa per l'intervento dell'artigiano che doveva essere sostenuta dalla società opponente;
che, a dire di essa opposta, rimaneva completamente infondata e priva di riscontri probatori la richiesta del risarcimento per danni patrimoniali e non patrimoniali, di immagine, che avrebbe subito parte opponente;
che, si ribadiva come, se ci fossero stati dei vizi o degli errori nella consegna della merce questi erano dovuti ad errati disegni di progettazione forniti dallo
(che poi aveva confermato l'ordine inviato dalla o da errore nel montaggio Parte_1 CP_1 dovuto alla stessa opponente (ad esempio montaggio della colonna forno al contrario).
Rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
rigettate le prove orali per i motivi di cui all'ordinanza istruttoria del 17.06.2024; disposta ed espletata c.t.u., la causa, all'udienza cartolare del 29.10.2025, sulle conclusive richieste dei procuratori delle parti in epigrafe riportate, tratteneva la causa in decisione, ex art. 281-quinquies, comma primo, c.p.c..
*********
Occorre, innanzitutto, rigettare la richiesta reiterata da parte opponente di ammissione delle prove orali già rigettate in corso di causa, per i motivi che si esporranno oltre.
Deve, inoltre, essere rigettata anche la richiesta di parte opponente di dichiarare la contumacia della opposta.
Ed, infatti, la si era ritualmente costituita nel presente giudizio, Controparte_1 depositando comparsa di costituzione e risposta dopo che questo Giudice aveva rilevato la nullità dell'atto di citazione di controparte e prima che fosse disposta la rinnovazione della notifica;
poiché
l'opposta si era già costituita nel presente giudizio non vi era alcuna necessità di costituirsi nuovamente, dopo la notifica dell'atto di rinnovazione.
E' bene, ora, preliminarmente esaminare l' eccezione sollevata da parte opposta di decadenza della opponente dalla garanzia per la denuncia dei vizi.
pagina 7 di 12 All' uopo è bene, preliminarmente, evidenziare che la fattispecie in esame deve essere inquadrata nella figura del contratto di compravendita, con conseguente applicazione dell' art. 1495
c.c..
Ed, infatti, non può condividersi quanto riferito da parte opponente a pag. 2 della memoria integrativa n. 1), ossia che la fattispecie in esame “(…) sembrerebbe presentare elementi tipici del contratto di appalto e del contratto d'opera (…)” atteso che è la stessa società opponente che a pag. 2 dell'atto di citazione riferisce che “(…) opera nel settore della Parte_1 progettazione e realizzazione di cucine (…)” e che, a tal fine, ordina a ditte specializzate “(…) le componenti e gli elettrodomestici indicati dalla clientela per poi realizzarle (…)” nei vani interessati.
Peraltro, dall' esame degli ordini allegati alla comparsa di costituzione di parte opposta, emerge chiaramente che gli ordini della merce di cui alle fatture in questione avevano ad oggetto singoli pezzi che poi la opponente avrebbe, verosimilmente, assemblato per la realizzazione delle cucine precedentemente progettate ed i cui disegni erano posti a fondamento degli ordini.
E' noto che, ai sensi dell'art. 1495, comma primo, c.c. “(…) Il compratore decade dal diritto alla garanzia, se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta (…)” e, ove i vizi siano visibili o facilmente riconoscibili, la "scoperta" coincide con il momento della consegna.
Tanto premesso, è bene, ora, rilevare che, nel caso in esame, parte opponente, riconosce, sostanzialmente, che i vizi non sono stati denunciati entro otto giorni dalla consegna in quanto, a pag.
3 dell'atto di citazione, riferisce espressamente che solamente “(…) In fase di montaggio, in relazione
a tutti gli ordini relativi alle suddette fatture, venivano riscontrati difetti ed incongruenze (…)”.
Ciò posto, deve ora evidenziarsi che, ove pure volessimo ritenere che i vizi in questione non fossero facilmente riconoscibili al momento della consegna dei beni e, dunque, la "scoperta" degli stessi non poteva avvenire al momento della consegna ma solo al momento del montaggio, deve comunque rilevarsi che il primo documento di formale contestazione di detti asseriti vizi risale alla data del ricevimento della raccomandata del 18.11.2022, inviata dalla opponente alla parte opposta
( cfr. doc. 10 allegato all'atto di citazione ).
E' pur vero che risultano allegate all'atto di opposizione alcune mail di denunce di vizi, tuttavia, poiché parte attrice, né in atto di citazione, né nella memoria integrativa n. 1), indica il periodo in cui avrebbe effettuato il montaggio delle cucine ed avrebbe scoperto gli asseriti vizi, va da sé che non è possibile ritenere che le denunce di cui alle predette mail siano state effettuate entro otto giorni dalla scoperta.
Né sarebbe stato possibile fornire la prova dell' epoca del montaggio e della tempestività della denuncia dei vizi attraverso i capitoli di prova articolati da parte opponente nella memoria integrativa n. pagina 8 di 12 2) atteso che i capitoli articolati sul punto devono ritenersi inammissibili in quanto contenenti valutazioni non demandabili al teste, oltre che essere stati articolati in modo assolutamente generico, ossia senza alcuna indicazione del luogo e delle modalità in cui sarebbero stati scoperti detti asseriti vizi.
In particolare, nei capitoli di prova articolati nella memoria integrativa n. 2), in relazione alle singole cucine, dopo il riferimento ai giorni in cui sarebbero stati scoperti gli asseriti vizi, si aggiunge che, detti vizi sarebbero stati “(…) immediatamente comunicati (…)” ( cfr. cap. 2); o, ancora, “(…) puntualmente e tempestivamente segnalato (…)” ( cfr. cap. 7); “(…) comunicato immediatamente
(…)” ( cfr. cap. 9); “(…) immediatamente e tempestivamente segnalati/denunciati (…)” ( cfr. cap.
10); senza, tuttavia, alcuna indicazione del luogo e delle modalità in cui i vizi sarebbero stati scoperti.
In altre parole, poiché il termine previsto dall'art. 1495 c.c. per la denuncia dei vizi è abbastanza ristretto – di soli otto giorni – non appare possibile ammettere, sul punto, capitoli di prova articolati in modo alquanto generico e valutativo, oltre che senza alcuna indicazione, del luogo e delle modalità in cui i vizi sarebbero stati scoperti.
Inoltre, poiché parte opposta nella comparsa di costituzione ha eccepito la decadenza dalla garanzia, ex art. 1495 c.c., sarebbe stato onere della parte opponente indicare tempestivamente le date del montaggio oltre che detta scoperta di vizi, già nella memoria integrativa n. 1) e non solo nei capitoli di prova articolati nella memoria integrativa n. 2).
Ed, infatti, le circostanze di tempo, luogo e modalità dei fatti riportati in atto di citazione non sembra che possano essere inserite solo nei capitoli di prova ma devono essere indicate entro il termine di deposito della memoria integrativa n. 1), a pena di decadenza.
I capitoli di prova, invero, devono riportare i fatti già allegati entro il termine per il deposito delle memorie integrative n.1) ma non possono servire ad integrare il contenuto fattuale che doveva essere già indicato in atto di citazione o, al più, nella memoria integrativa n. 1).
In conclusione, deve ritenersi che non sussiste nel caso in esame la prova della tempestività della denuncia dei vizi, ossia entro otto giorni dalla scoperta, in quanto non sussiste la prova dell'epoca in cui detti asseriti vizi sarebbero stati scoperti.
E' pur vero che ai sensi dell' art. 1495, comma secondo, c.c. la denunzia dei vizi non è necessaria “(…) se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del vizio (…)”; tuttavia non sembra che, nel caso in esame, parte opponente abbia fornito la prova del riconoscimento, da parte della opposta, dei vizi lamentati.
pagina 9 di 12 Ed, infatti, se, certamente, in relazione al miscelatore di cui alla fatt. n. 1053/22 vi è prova della sostituzione, ciò non implica che la opposta abbia riconosciuto l'esistenza di tutti gli altri vizi lamentati da parte opponente.
Inoltre, non sarebbe stato possibile fornire la prova dell' asserito riconoscimento dei vizi attraverso i capitoli articolati da parte opponente nella memoria integrativa n. 2) atteso che anche i suddetti capitoli, sul punto, devono ritenersi inammissibili in quanto articolati in modo assolutamente generico, ossia senza alcuna indicazione del giorno, del luogo e delle modalità in cui sarebbe avvenuto detto asserito riconoscimento.
In particolare, nel capitolo di prova n. 11) si usa l'espressione; “(…) pur ammettendoli ( i vizi,
n.d.r.) (…)”, senza, tuttavia, alcuna indicazione del giorno, del luogo e delle modalità in cui parte opposta avrebbe ammesso l'esistenza di detti asseriti vizi.
Non resta, pertanto, che accogliere l'eccezione di decadenza dalla garanzia per la denuncia dei vizi e, di conseguenza, dichiarare che parte opponente è decaduta dal diritto alla garanzia, ex art. 1495
c.c.; per l'effetto, deve essere rigettata la domanda di parte opponente con la quale si chiede di accertare il minor prezzo dovuto e di condannare parte opposta al risarcimento dei danni.
Pure infondata, appare la domanda di parte opponente nella parte in cui si chiede, in relazione alla fatt. n. 1055 del 31.07.2022 ( di euro 214,00 ) e alla fatt. n. 1249 del 30.09.2022 (di euro 106,19), lo storno dal totale, in quanto avrebbero avuto ad oggetto merce inviata in sostituzione.
Ed, infatti, a fronte del fatto che l'opposta, a pag. 4 della comparsa di costituzione, ha eccepito che “(…) Per quanto concerne le fatt. 1055 e 1249, sono relative a merce inviata in sostituzione che dovevano essere stornate dopo la restituzione della merce sostituita da parte dello;
tale Parte_1 merce non è mai stata restituita (…)”; di contro, parte opponente, nella successiva memoria integrativa n. 2), sebbene non contesti che lo storno dovesse essere effettuato solo dopo la restituzione delle merce sostituita, tuttavia assume che “(…) era onere della convenuta opposta provvedere al ritiro del merce
(…)”.
In altre parole, parte opponente, pur riconoscendo di essere ancora in possesso della merce sostituita, tuttavia, non fornisce alcuna prova del fatto che le parti si erano accordate nel senso che era la parte opposta che avrebbe dovuto provvedere al ritiro del merce sostituita.
Né appare possibile ammettere il capitolo di prova testimoniale n. 13) – articolato da parte opponente nella memoria integrativa n. 2) – atteso che detto capitolo risulta generico, senza indicazione, cioè, di circostante di tempo e di luogo, ed, inoltre, tende a far dichiarare al teste che era
“(…) prassi consolidata tra le parti in causa (…)” quella per cui la merce sostituita dovesse essere pagina 10 di 12 ritirata dalla opposta;
tuttavia, appare evidente che trattasi di una evidente valutazione non demandabile al teste.
Deve, pertanto, essere rigettato anche il punto di domanda con il quale si chiede, in relazione alla fatt. n. 1055 del 31.07.2022 ( di euro 214,00 ) e alla fatt. n. 1249 del 30.09.2022 (di euro 106,19), lo storno dal totale.
Fondata, viceversa, appare la domanda dell' opponente in cui si chiede di effettuare il ricalcolo degli importi di cui alle fatture in questione in quanto vi era stata una errata applicazione dell'aumento dell' 8% anziché del 2% concordato tra le parti.
Ed, infatti, dalla lettura della comunicazione del 13 gennaio 2023 inviata dalla opposta alla opponente emerge che la aveva riconosciuto l' “(…) errata applicazione Controparte_1 dell'aumento dell' 8% anziché 2% (…)” ( doc. 12 allegato all'atto di citazione).
E' pur vero che in detta comunicazione si riportano degli importi inferiori a quelli accertati dal c.t.u. a pag. 17 e a pag. 18 della relazione depositata in data 25.11.2024 ed, inoltre, relativamente alla fattura rif TE riporta la dizione “(…) NESSUN AUMENTO APPLICATO (…)”; tuttavia, parte opposta, nella comparsa di costituzione e risposta non fornisce alcuna spiegazione di quanto contenuto in detta comunicazione;
sicché appare opportuno seguire il criterio di calcolo seguito dal c.t.u. ed, inoltre, ritenere che sia stato praticato l' errore di calcolo anche relativamente alla fattura rif. TE.
Di conseguenza, poiché dai conteggi effettuati dal c.t.u. a pag. 17 e a pag. 18 della relazione depositata in data 25.11.2024, è emerso che in relazione alla cucina sussiste una differenza di Per_1 euro 303,94 ( € 4.934,04 - € 4.630,10 ); in relazione alla cucina Rif. TE sussiste una differenza di euro 177,39 ( € 2.879,58 - € 2.702,19 ); ed infine, in relazione alla cucina sussiste una CP_2 differenza di euro 179,83 ( € 2.919,25 - € 2.739,42), per un totale di euro 661,16, va da sé che deve essere revocato il d.i. e condannata la opponente a pagare alla parte opposta la minor somma di euro
10.401,67, oltre interessi, ex art. 4 del D.lgs.. 231/2002, dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento e sino al saldo, anziché l'importo di euro 11.062,83.
Ogni altra questione e/o eccezione resta assorbita nella presente decisione.
Quanto alle spese del presente giudizio di opposizione, tenuto conto della maggior soccombenza di parte opponente, devono porsi per 4/5 a carico di quest' ultima e si liquidano, per l'intero – tenuto conto delle tabelle di cui al D.M. n. 54/2014 e succ. mod. –, come segue: euro 919,00 per la fase di studio della controversia;
euro 777,00 per la fase introduttiva del giudizio;
euro 1.680,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione;
euro 1.701,00 per la fase decisionale.
Ricorrono giusti e gravi motivi per dichiarare compensata tra le parti la restante frazione di 1/5 delle spese del presente giudizio di opposizione. pagina 11 di 12 Condanna, inoltre, la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite relative al procedimento monitorio, come liquidate nel d.i. revocato.
Infine, le spese di c.t.u. - come liquidate nel corso del presente giudizio- devono essere poste definitivamente per 4/5 a carico della parte opponente e la rimanente frazione di 1/5 a carico di parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, definitivamente pronunciando sull' opposizione ad d.i. n. 263/2023, proposta da nei confronti di ogni diversa Parte_1 Controparte_1 domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. dichiara che parte opponente è decaduta dal diritto alla garanzia per la denuncia dei vizi, ai sensi dell' art. 1495 c.c.;
2. in parziale accoglimento della opposizione, dichiara che sussiste il diritto di parte opponente ad ottenere il ricalcolo degli importi dovuti in applicazione del concordato aumento nella misura del 2% anziché dell' 8% e, pertanto, dichiara che la somma per sorte capitale di cui al d.i. opposto deve essere ridotta ad euro 10.401, 67;
3. per l'effetto revoca il d.i. e condanna la opponente a pagare alla parte opposta la minor somma di euro 10.401,67, oltre interessi, ex art. 4 del D.lgs.. 231/2002, dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento e sino al saldo;
4. rigetta ogni altra domanda;
5. ogni altra questione e/o eccezione resta assorbita nella presente decisione;
6. condanna altresì la parte opponente a rimborsare alla parte opposta i 4/5 delle spese di lite del presente giudizio di opposizione, che si liquidano, per l'intero, in € 5.077,00 per competenze professionali, oltre 15% Spese Generali, IVA, CPA se dovute;
7. ricorrono giusti e gravi motivi per dichiarare compensate tra le parti la restante frazione di
1/5 delle spese del presente giudizio di opposizione;
8. condanna, inoltre, la parte opponente a rimborsare interamente alla parte opposta le spese di lite relative al procedimento monitorio, come liquidate nel d.i. revocato;
9. pone definitivamente le spese di c.t.u. - come liquidate nel corso del presente giudizio- per
4/5 a carico della parte opponente e la rimanente frazione di 1/5 a carico di parte opposta.
Arezzo, 11/11/2025
IL GIUDICE
DR. SSA CARMELA LABELLA pagina 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico dr. ssa Carmela Labella ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1125/2023 R.G. promossa da:
Parte_1 rappresentata e difesa dall' avv. VENEZIA VITO e dall' avv. VENEZIA FERDINANDO, elettivamente domiciliata presso il loro studio, come da procura in atti
PARTE OPPONENTE contro
Controparte_1
rappresentata e difesa anche disgiuntamente dall' avv. TT WALTER e dall'avv.
TT PE, elettivamente domiciliata presso il loro studio, come da procura in atti
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: Vendita di cose mobili
CONCLUSIONI
Per l' udienza cartolare del 29.10.2025,
l'avv. VENEZIA VITO e l'avv. VENEZIA FERDINANDO , per la parte opponente, concludono come segue: “(…) si riportano integralmente a quanto dedotto, eccepito, prodotto, considerato, richiesto e concluso nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, nelle depositate memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c., nei verbali, note di trattazione scritta ed, in senso ampio, scritti e difese di causa, chiedendo l'integrale accoglimento di tutte le domande, eccezioni, richieste, anche
pagina 1 di 12 istruttorie che si reiterano, e conclusioni ivi formulate e contenute che anche in questa sede si reiterano e si abbiano per integralmente riportate e trascritte, impugnando e contestando tutto quanto ex adverso dedotto, eccepito, prodotto, richiesto e concluso, chiedendone il rigetto. Ciò premesso, precisano le conclusioni chiedendo che l'On.le Tribunale adito, adversis reiectis, Voglia: - in via preliminare, adottati i provvedimenti del caso, rimettere la causa in istruttoria ed ammettere tutte le richieste istruttorie formulate, non ammesse e/o non valutate richieste dall'opponente nell'atto di citazione in opposizione, nelle depositate memorie ex art. 171 ter c.p.c., nonché nelle proprie difese, verbali, atti di causa e nelle precedenti note di trattazione scritta, atti al cui contenuto integralmente si rinvia ed, in particolare, previa adozione degli opportuni provvedimenti: - ammettere le prove orali richieste dall'opponente nelle proprie difese, nella memoria ex art. 171 ter n. 2) Parte_1
c.p.c. ed integrate nella memoria ex art. 171 ter n. 3) c.p.c, disponendo, ai sensi degli artt. 202 e 203
c.p.c., limitatamente ai testi indicati dall'opponente, tutti residenti in [...], che per il raccoglimento della prova, così come ammessa, venga delegato il Giudice che sarà incaricato dal
Tribunale di Potenza;
- in ogni caso, anche alle luce delle osservazioni e dei rilievi mossi all'elaborato peritale, dell'operato disconoscimento documentale e delle osservazioni formulate nelle note di trattazione scritta dell'udienza del 12.5.2025, previa adozione degli opportuni provvedimenti, disporsi integrazione dei quesiti posti al CTU e/o richiedere i necessari chiarimenti o disporre la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare i vizi/difetti dei beni prodotti di cui alle fatture oggetto del presente giudizio ed il minor prezzo/valore degli stessi e tutto quant'altro utile ai fini di causa, se ritenuto necessario, anche per ragioni di economicità, a mezzo di consulente tecnico d'ufficio all'uopo nominato e/o delegato operante in area prossima ai luoghi ove effettuare i relativi necessari esperibili accertamenti;
- in ogni caso accogliere le conclusioni rassegnate nell'atto di citazione in opposizione così come precisate nella memoria ex art. 171 ter c.p.c. che qui si abbiano per integralmente trascritte che, in ogni caso, di seguito si riportano: “1) in via preliminare, dichiarata eventualmente la contumacia della società opposta, revocare il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo privo di ogni effetto giuridico;
2) nel merito, accertare, anche a mezzo di consulenza tecnica di ufficio, il minor prezzo dovuto in merito alle fatture oggetto di pretesa monitoria sia in relazione ai difetti ed incongruenze dei materiali forniti, sia al necessario ricalcolo degli importi in applicazione del concordato aumento nella misura del 2% anziché dell'8% erroneamente applicato, sia del rimborso delle spese sostenute dall'opponente resesi necessarie per l'effettuazione di riparazioni, sistemazione e completamento montaggio, sia in relazione al mancato storno degli importi di cui alle fatture di reso, sia in relazione ai termini di scadenza di pagamenti;
3) in via riconvenzionale, accertati i difetti e le incongruenze dei materiali e beni forniti dalla CP_1
pagina 2 di 12 CP_ alla condannare la convenuta opposta al risarcimento dei danni, Parte_1 patrimoniali e non patrimoniali, di immagine, commerciali e professionali, diretti ed indiretti, sia a titolo di danno emergente che di lucro cessante, che saranno quantificati in corso di causa e/o da determinarsi anche in via equitativa, in ogni caso da contenersi nel massimo di € 26.000,00 ed, eventualmente, porre l'importo relativo al danno da risarcire in compensazione, totale o parziale, con somme eventualmente dovute alla società convenuta per le ragioni di cui alla propria pretesa monitoria;
4) condannare la convenuta al pagamento delle spese e compensi del Controparte_1 presente giudizio con attribuzione ai sottoscritti procuratori che se ne dichiarano antistatari
(…)”;
l'avv. TT PE e l' avv. TT WALTER , per la parte opposta, concludono come segue: “(…) Voglia il Tribunale adito, accertare e dichiarare la totale infondatezza, in fatto ed in diritto, della spiegata opposizione e per l'effetto, rigettarla, con la conseguenza di confermare e dichiarare esecutivo il decreto Ingiuntivo nr. 263/2023, RG 372/2023 del Tribunale di Arezzo e condannare parte opponente agli interessi commerciali previsti dal D.L. 231/2002 dall'emissione delle fatture al saldo effettivo. Con vittoria di competenze professionali, spese generali Cap e Iva come per legge (…)”;
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione Parte_1 al decreto ingiuntivo n. 263/2023 - con il quale era stato ingiunto ad essa parte opponente il pagamento della somma di euro 11.062,83, oltre interessi e spese della procedura monitoria-. Segnatamente esponeva che essa esponente operava nel settore della progettazione e realizzazione di cucine;
che, a tal fine, aveva ordinato a ditte specializzate le componenti e gli elettrodomestici indicati dalla clientela per poi realizzarle nei vani interessati;
che essa opponente aveva commissionato alla Controparte_1
anche per il tramite dell'agente, le cucine/prodotti indicati nelle seguenti
[...] Testimone_1 fatture: a) Fattura N. 264 dell'11.03.2022 con Rif. Expò/Mostra; b) Fattura N. 528 del 30.04.2022 con
Rif. Expò /Mostra; c) Fattura N. 927del 29.07.2022 con d) Fattura N. 1053 del 31.07.2022 Per_1 con Rif. TE;
e) Fattura N. 1054 del 31.07.2022 con;
che in fase di montaggio, in CP_2 relazione a tutti gli ordini relativi alle suddette fatture, erano stati riscontrati difetti ed incongruenze e, nello specifico: - per la fattura n. 264/2022 con Rif. Expò/Mostra: la base 60P, la base 30P, la base angolo 120 1 anta, l'anta 60 per incasso lavastoviglie, il sottolavello 90 e la colonna forno erano risultati non compatibili con l'altezza della lavastoviglie, con impossibilità di inserimento della stessa;
- pagina 3 di 12 per la fattura n. 528/2022 con Rif. Expò /Mostra: l'anta pensile 30x96 ed il pannello nobilitato MM22 erano risultati notevolmente graffiati;
- per la fattura n. 927/2022 con la colonna forno H 228 Per_1 non era risulta idonea al montaggio per l'errato posizionamento dei fori dei piedi, mentre n. 6 pannelli in nobilitato MM22 erano risultati con MM18; - per la fattura n. 1053/2022 con Rif. TE: era errato il gruppo rubinetti, mentre la cappa 60 integrale H 961 1 anta era risulta priva di cerniera e senza fondo inferiore;
- per la fattura n. 1054/2022 con : la cappa era risultata senza il fondo, lo CP_2 zoccolo completo per composizione cucina e le alzatine LAM erano risultati errati nelle misure in altezza;
che conseguenzialmente, la cucina di cui al Rif. Expò/Mostra era risultata invendibile ed era rimasta nei locali di essa opponente;
che per le altre ( e TE) in parte si era provveduto CP_2 ad una loro parziale sistemazione grazie all'intervento di un artigiano locale, tale con Persona_2 prestazioni debitamente retribuite e documentate (come da fatture n. 9/2022 di € 880,00 e n. 2/2023 di
€. 240,00), ed, in parte, si era potuto provvedere ad un montaggio solo parziale, ragion per cui i committenti, oltre ad essersi lamentati con essa opponente per il disagio subito, benché le criticità e problematiche non fossero dipese dal proprio operato, non avevano saldato quanto dovuto;
che tutti i difetti dei materiali e beni commissionati erano stati portati immediatamente a conoscenza della società fornitrice (oltre che dell'agente il cui ufficio commerciale, pur riconoscendoli, Testimone_1 come si evidenzia nella intercorsa corrispondenza, li ha ritenuti di poco conto, negando perfino il rimborso delle spese occorse per l'intervento dell'artigiano (che aveva comportato per essa opponente un costo complessivo di € 1.120,00); che sempre nella corrispondenza tra le parti, si evidenziava che l'opposta aveva riconosciuto l'errata applicazione di un aumento sui prezzi all'8% CP_1 anziché al 2% concordato, come pure aveva riconosciuto che gli importi riferibili alle fatture n. 1055 del 31.07.2022 (€ 214,77) e n. 1249 del 30.09.2022 (€ 106,19) (oggetto della richiesta monitoria) erano relativi a merce inviata in sostituzione e, pertanto, da imputare a reso e da stornare dal totale;
che, inoltre, le parti, come si evince dall'analisi delle fatture, avevano in ogni caso stabilito di comune accordo un pagamento rateizzato degli importi;
che andava, poi considerato il gravissimo danno economico e di immagine subito da essa (società notoriamente affermata per Parte_1 competenza e qualità professionali) a causa dei difetti, le incongruenze e i riscontrati difetti e vizi esposti in narrativa, tutti prontamente contestati;
ciò, anche considerando che, a causa di tutto questo, oltre al danno economico patrimoniale e non patrimoniale, diretto ed indiretto, legato all'invenduto, ai costi sostenuti per le riparazioni e le sistemazioni ed al mancato incasso per commissioni per cui non era stato possibile completare il montaggio per difetti o mancanza di componenti, essa opponente, oltre alle lamentele della propria clientela (per cause di certo non ad essa imputabili) aveva subito inevitabilmente un gravissimo danno di immagine, commerciale e professionale;
che, alla luce di tali pagina 4 di 12 osservazioni e circostanze, tutte documentate e riscontrabili, era indubitabile che ad essa opponente, oltre allo storno delle fatture relative al reso, spettasse in ogni caso il riconoscimento della riduzione del prezzo dei beni di cui alle fatture poste a sostegno del ricorso per decreto ingiuntivo, il rimborso dei costi e spese sostenuti per la eliminazione dei difetti dei beni e dei materiali e completamento montaggio, oltre ad un adeguato risarcimento del danno economico e di immagine subito. Tutto ciò posto essa rassegnava le seguenti conclusioni: “(…) 1) in via preliminare, Parte_1 revocare il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo privo di ogni effetto giuridico;
2) nel merito, accertare, anche a mezzo di consulenza tecnica di ufficio, il minor prezzo dovuto in merito alle fatture oggetto di pretesa monitoria sia in relazione ai difetti ed incongruenze dei materiali forniti, sia al necessario ricalcolo degli importi in applicazione del concordato aumento nella misura del 2% anziché dell'8% erroneamente applicato, sia del rimborso delle spese sostenute dall'opponente resesi necessarie per l'effettuazione di riparazioni, sistemazione e completamento montaggio, sia in relazione al mancato storno degli importi di cui alle fatture di reso, sia in relazione ai termini di scadenza di pagamenti;
3) accertati i difetti e le incongruenze dei materiali e beni forniti dalla Controparte_1 alla condannare la convenuta opposta al risarcimento dei danni, patrimoniali e Parte_1 non patrimoniali, di immagine, commerciali e professionali, diretti ed indiretti, sia a titolo di danno emergente che di lucro cessante, che saranno quantificati in corso di causa e/o da determinarsi anche in via equitativa, in ogni caso da contenersi nel massimo di € 26.000,00 ed, eventualmente, porre
l'importo relativo al danno da risarcire in compensazione, totale o parziale, con somme eventualmente dovute alla società convenuta per le ragioni di cui alla propria pretesa monitoria;
4) condannare la convenuta al pagamento delle spese e compensi del presente giudizio con Controparte_1 attribuzione ai sottoscritti procuratori che se ne dichiarano antistatari.(…)”.
Con comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata, si costituiva Controparte_1
ed eccepiva l'infondatezza della opposizione, di cui chiedeva il rigetto, con conferma del d.i.
[...] opposto e con ogni conseguenza anche in ordine alle spese del giudizio. Segnatamente, esponeva che le prime due contestazioni effettuate dalla controparte erano relative alle fatture nr. 264/2022 e 528/2022 che non erano tra le (cinque) fatture oggetto del decreto ingiuntivo;
che, pertanto, a dire di essa società, le contestazioni relative a dette fatture dovevano considerarsi estranee all'oggetto del giudizio;
che il rapporto tra le parti rientrava nell'ambito del contratto di compravendita disciplinato e regolato dall'art. 1495 cc che prevedeva espressamente il termine di decadenza di 8 giorni per la denuncia dei vizi;
che controparte non aveva osservato detto termine avente natura decadenziale e pertanto era decaduta dal termine per la denuncia dei vizi;
che i presunti vizi elencati nell'atto di opposizione erano vizi pagina 5 di 12 apparenti e pertanto il dies a quo del termine era decorso dalla consegna della merce;
che, pur ritenendo l'eccezione di decadenza assorbente, per mero tuziorismo, si contestava l'esistenza dei vizi elencati nell'atto di opposizione;
che prima di passare ad esaminare singolarmente i presunti vizi elencati, occorreva effettuare una premessa, circa lo svolgimento delle varie fasi per la produzione di ogni singola cucina;
che essa società aveva ricevuto dall'acquirente il disegno con il modello della cucina che intendeva acquistare (nel disegno venivano indicate, dallo , le singole misure dei vari Parte_1 componenti) e prima di metterle in produzione ed inviare la merce, richiedeva una conferma d'ordine dall'acquirente (nella quale venivano indicati i singoli componenti con le varie misure che erano state richieste dall'acquirente); che, di conseguenza, nel caso ci fosse stato un errore e/o difetto sulle misure dei componenti la cucina, questo sarebbe da imputarsi, esclusivamente, alla Società opposta che aveva errato nel disegno inviato indicando errate misure e/o nel confermare l'ordine, nel quale, essa CP_1 inseriva i singoli componenti la cucina con le varie altezze e caratteristiche, che venivano confermate Per_ dall'acquirente; che relativamente alla fattura nr 927/2022 (Rif. , essa opposta evidenziava come la colonna forno era stata inviata da essa opposta correttamente;
che era stata la controparte che aveva effettuato il montaggio della colonna forno al contrario nonostante che questo errato montaggio avesse comportato l'apertura delle ante al contrario e nonostante che il disegno e le informazioni della conferma d'ordine fossero corrette;
che a dimostrazione dell'errato montaggio della cucina effettuato dallo , essa esponente allegava il disegno della cucine come la stessa doveva essere Parte_1 montata (Doc. 001) dove si poteva notare che nella colonna del forno l'anta più bassa aveva la stessa altezza del ripiano della cucina mentre dalla foto inviata dallo , l'anta più bassa non era Parte_1 alla stessa altezza del ripiano della cucina (Doc. 2); che tale differenza di altezza era dovuta al montaggio al contrario della colonna forno, essendo l'anta montata in basso più grande dell'anta montata in alto;
che, in breve l'anta in basso doveva essere posizionata in alto e viceversa;
che ciò non poteva essere addebitato ad essa società opposta;
che, inoltre, sempre per la suddetta cucina, lo Pt_1
aveva ordinato 4 pannelli spessore 18 mm VE DA e 3 pannelli calce spessore 22 mm e
[...]
1 pannello Cemento Scuro spessore 22 mm come risultava dalla conferma dell'ordine accettata dal cliente (Doc.003); che tale merce non era mai stata contestata fino a quando la non CP_1 aveva sollecitato il pagamento del dovuto;
che relativamente alla fattura nr 1053/2022 (Rif. TE), il miscelatore inviato era quello richiesto e confermato nella richiesta d'ordine da parte dello Pt_1
, ed era stato, inoltre, lo stesso acquirente che aveva richiesto, in fase di ordine, il
[...] Parte_1 pensile senza motore cappa e confermato quando venne inserito dalla nella conferma di ordine CP_1
(Doc.004); che in ordine alla fattura nr 1054/2022 (rif. , lo zoccolo ed i piedini di altezza 12 CP_2 cm erano stati richiesti dall'acquirente e confermati dallo nella conferma di ordine Parte_1
pagina 6 di 12 inviata dalla (Doc.005); che su detta cucina l'acquirente aveva richiesto CP_1 Parte_1 in fase di ordine il pensile senza motore cappa che venne inserito nell'ordine inviato e confermato dalla stessa acquirente (Doc.005); che, successivamente, da parte della era stato contattato CP_1
l'acquirente che aveva dichiarato di aver regolarmente montato la cucina;
che per quanto concerneva le fatt.1055 e 1249, erano relative a merce inviata in sostituzione che dovevano essere stornate dopo la restituzione della merce sostituita da parte dello;
che tale merce non era mai stata Parte_1 restituita ad essa e per questo erano dovuti gli importi delle suddette fatture;
che non CP_1 essendo imputabili, per i motivi sopra esposti, gli eventuali vizi della merce ad essa esponente, alla stessa non poteva essere imputata alcuna spesa per l'intervento dell'artigiano che doveva essere sostenuta dalla società opponente;
che, a dire di essa opposta, rimaneva completamente infondata e priva di riscontri probatori la richiesta del risarcimento per danni patrimoniali e non patrimoniali, di immagine, che avrebbe subito parte opponente;
che, si ribadiva come, se ci fossero stati dei vizi o degli errori nella consegna della merce questi erano dovuti ad errati disegni di progettazione forniti dallo
(che poi aveva confermato l'ordine inviato dalla o da errore nel montaggio Parte_1 CP_1 dovuto alla stessa opponente (ad esempio montaggio della colonna forno al contrario).
Rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
rigettate le prove orali per i motivi di cui all'ordinanza istruttoria del 17.06.2024; disposta ed espletata c.t.u., la causa, all'udienza cartolare del 29.10.2025, sulle conclusive richieste dei procuratori delle parti in epigrafe riportate, tratteneva la causa in decisione, ex art. 281-quinquies, comma primo, c.p.c..
*********
Occorre, innanzitutto, rigettare la richiesta reiterata da parte opponente di ammissione delle prove orali già rigettate in corso di causa, per i motivi che si esporranno oltre.
Deve, inoltre, essere rigettata anche la richiesta di parte opponente di dichiarare la contumacia della opposta.
Ed, infatti, la si era ritualmente costituita nel presente giudizio, Controparte_1 depositando comparsa di costituzione e risposta dopo che questo Giudice aveva rilevato la nullità dell'atto di citazione di controparte e prima che fosse disposta la rinnovazione della notifica;
poiché
l'opposta si era già costituita nel presente giudizio non vi era alcuna necessità di costituirsi nuovamente, dopo la notifica dell'atto di rinnovazione.
E' bene, ora, preliminarmente esaminare l' eccezione sollevata da parte opposta di decadenza della opponente dalla garanzia per la denuncia dei vizi.
pagina 7 di 12 All' uopo è bene, preliminarmente, evidenziare che la fattispecie in esame deve essere inquadrata nella figura del contratto di compravendita, con conseguente applicazione dell' art. 1495
c.c..
Ed, infatti, non può condividersi quanto riferito da parte opponente a pag. 2 della memoria integrativa n. 1), ossia che la fattispecie in esame “(…) sembrerebbe presentare elementi tipici del contratto di appalto e del contratto d'opera (…)” atteso che è la stessa società opponente che a pag. 2 dell'atto di citazione riferisce che “(…) opera nel settore della Parte_1 progettazione e realizzazione di cucine (…)” e che, a tal fine, ordina a ditte specializzate “(…) le componenti e gli elettrodomestici indicati dalla clientela per poi realizzarle (…)” nei vani interessati.
Peraltro, dall' esame degli ordini allegati alla comparsa di costituzione di parte opposta, emerge chiaramente che gli ordini della merce di cui alle fatture in questione avevano ad oggetto singoli pezzi che poi la opponente avrebbe, verosimilmente, assemblato per la realizzazione delle cucine precedentemente progettate ed i cui disegni erano posti a fondamento degli ordini.
E' noto che, ai sensi dell'art. 1495, comma primo, c.c. “(…) Il compratore decade dal diritto alla garanzia, se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta (…)” e, ove i vizi siano visibili o facilmente riconoscibili, la "scoperta" coincide con il momento della consegna.
Tanto premesso, è bene, ora, rilevare che, nel caso in esame, parte opponente, riconosce, sostanzialmente, che i vizi non sono stati denunciati entro otto giorni dalla consegna in quanto, a pag.
3 dell'atto di citazione, riferisce espressamente che solamente “(…) In fase di montaggio, in relazione
a tutti gli ordini relativi alle suddette fatture, venivano riscontrati difetti ed incongruenze (…)”.
Ciò posto, deve ora evidenziarsi che, ove pure volessimo ritenere che i vizi in questione non fossero facilmente riconoscibili al momento della consegna dei beni e, dunque, la "scoperta" degli stessi non poteva avvenire al momento della consegna ma solo al momento del montaggio, deve comunque rilevarsi che il primo documento di formale contestazione di detti asseriti vizi risale alla data del ricevimento della raccomandata del 18.11.2022, inviata dalla opponente alla parte opposta
( cfr. doc. 10 allegato all'atto di citazione ).
E' pur vero che risultano allegate all'atto di opposizione alcune mail di denunce di vizi, tuttavia, poiché parte attrice, né in atto di citazione, né nella memoria integrativa n. 1), indica il periodo in cui avrebbe effettuato il montaggio delle cucine ed avrebbe scoperto gli asseriti vizi, va da sé che non è possibile ritenere che le denunce di cui alle predette mail siano state effettuate entro otto giorni dalla scoperta.
Né sarebbe stato possibile fornire la prova dell' epoca del montaggio e della tempestività della denuncia dei vizi attraverso i capitoli di prova articolati da parte opponente nella memoria integrativa n. pagina 8 di 12 2) atteso che i capitoli articolati sul punto devono ritenersi inammissibili in quanto contenenti valutazioni non demandabili al teste, oltre che essere stati articolati in modo assolutamente generico, ossia senza alcuna indicazione del luogo e delle modalità in cui sarebbero stati scoperti detti asseriti vizi.
In particolare, nei capitoli di prova articolati nella memoria integrativa n. 2), in relazione alle singole cucine, dopo il riferimento ai giorni in cui sarebbero stati scoperti gli asseriti vizi, si aggiunge che, detti vizi sarebbero stati “(…) immediatamente comunicati (…)” ( cfr. cap. 2); o, ancora, “(…) puntualmente e tempestivamente segnalato (…)” ( cfr. cap. 7); “(…) comunicato immediatamente
(…)” ( cfr. cap. 9); “(…) immediatamente e tempestivamente segnalati/denunciati (…)” ( cfr. cap.
10); senza, tuttavia, alcuna indicazione del luogo e delle modalità in cui i vizi sarebbero stati scoperti.
In altre parole, poiché il termine previsto dall'art. 1495 c.c. per la denuncia dei vizi è abbastanza ristretto – di soli otto giorni – non appare possibile ammettere, sul punto, capitoli di prova articolati in modo alquanto generico e valutativo, oltre che senza alcuna indicazione, del luogo e delle modalità in cui i vizi sarebbero stati scoperti.
Inoltre, poiché parte opposta nella comparsa di costituzione ha eccepito la decadenza dalla garanzia, ex art. 1495 c.c., sarebbe stato onere della parte opponente indicare tempestivamente le date del montaggio oltre che detta scoperta di vizi, già nella memoria integrativa n. 1) e non solo nei capitoli di prova articolati nella memoria integrativa n. 2).
Ed, infatti, le circostanze di tempo, luogo e modalità dei fatti riportati in atto di citazione non sembra che possano essere inserite solo nei capitoli di prova ma devono essere indicate entro il termine di deposito della memoria integrativa n. 1), a pena di decadenza.
I capitoli di prova, invero, devono riportare i fatti già allegati entro il termine per il deposito delle memorie integrative n.1) ma non possono servire ad integrare il contenuto fattuale che doveva essere già indicato in atto di citazione o, al più, nella memoria integrativa n. 1).
In conclusione, deve ritenersi che non sussiste nel caso in esame la prova della tempestività della denuncia dei vizi, ossia entro otto giorni dalla scoperta, in quanto non sussiste la prova dell'epoca in cui detti asseriti vizi sarebbero stati scoperti.
E' pur vero che ai sensi dell' art. 1495, comma secondo, c.c. la denunzia dei vizi non è necessaria “(…) se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del vizio (…)”; tuttavia non sembra che, nel caso in esame, parte opponente abbia fornito la prova del riconoscimento, da parte della opposta, dei vizi lamentati.
pagina 9 di 12 Ed, infatti, se, certamente, in relazione al miscelatore di cui alla fatt. n. 1053/22 vi è prova della sostituzione, ciò non implica che la opposta abbia riconosciuto l'esistenza di tutti gli altri vizi lamentati da parte opponente.
Inoltre, non sarebbe stato possibile fornire la prova dell' asserito riconoscimento dei vizi attraverso i capitoli articolati da parte opponente nella memoria integrativa n. 2) atteso che anche i suddetti capitoli, sul punto, devono ritenersi inammissibili in quanto articolati in modo assolutamente generico, ossia senza alcuna indicazione del giorno, del luogo e delle modalità in cui sarebbe avvenuto detto asserito riconoscimento.
In particolare, nel capitolo di prova n. 11) si usa l'espressione; “(…) pur ammettendoli ( i vizi,
n.d.r.) (…)”, senza, tuttavia, alcuna indicazione del giorno, del luogo e delle modalità in cui parte opposta avrebbe ammesso l'esistenza di detti asseriti vizi.
Non resta, pertanto, che accogliere l'eccezione di decadenza dalla garanzia per la denuncia dei vizi e, di conseguenza, dichiarare che parte opponente è decaduta dal diritto alla garanzia, ex art. 1495
c.c.; per l'effetto, deve essere rigettata la domanda di parte opponente con la quale si chiede di accertare il minor prezzo dovuto e di condannare parte opposta al risarcimento dei danni.
Pure infondata, appare la domanda di parte opponente nella parte in cui si chiede, in relazione alla fatt. n. 1055 del 31.07.2022 ( di euro 214,00 ) e alla fatt. n. 1249 del 30.09.2022 (di euro 106,19), lo storno dal totale, in quanto avrebbero avuto ad oggetto merce inviata in sostituzione.
Ed, infatti, a fronte del fatto che l'opposta, a pag. 4 della comparsa di costituzione, ha eccepito che “(…) Per quanto concerne le fatt. 1055 e 1249, sono relative a merce inviata in sostituzione che dovevano essere stornate dopo la restituzione della merce sostituita da parte dello;
tale Parte_1 merce non è mai stata restituita (…)”; di contro, parte opponente, nella successiva memoria integrativa n. 2), sebbene non contesti che lo storno dovesse essere effettuato solo dopo la restituzione delle merce sostituita, tuttavia assume che “(…) era onere della convenuta opposta provvedere al ritiro del merce
(…)”.
In altre parole, parte opponente, pur riconoscendo di essere ancora in possesso della merce sostituita, tuttavia, non fornisce alcuna prova del fatto che le parti si erano accordate nel senso che era la parte opposta che avrebbe dovuto provvedere al ritiro del merce sostituita.
Né appare possibile ammettere il capitolo di prova testimoniale n. 13) – articolato da parte opponente nella memoria integrativa n. 2) – atteso che detto capitolo risulta generico, senza indicazione, cioè, di circostante di tempo e di luogo, ed, inoltre, tende a far dichiarare al teste che era
“(…) prassi consolidata tra le parti in causa (…)” quella per cui la merce sostituita dovesse essere pagina 10 di 12 ritirata dalla opposta;
tuttavia, appare evidente che trattasi di una evidente valutazione non demandabile al teste.
Deve, pertanto, essere rigettato anche il punto di domanda con il quale si chiede, in relazione alla fatt. n. 1055 del 31.07.2022 ( di euro 214,00 ) e alla fatt. n. 1249 del 30.09.2022 (di euro 106,19), lo storno dal totale.
Fondata, viceversa, appare la domanda dell' opponente in cui si chiede di effettuare il ricalcolo degli importi di cui alle fatture in questione in quanto vi era stata una errata applicazione dell'aumento dell' 8% anziché del 2% concordato tra le parti.
Ed, infatti, dalla lettura della comunicazione del 13 gennaio 2023 inviata dalla opposta alla opponente emerge che la aveva riconosciuto l' “(…) errata applicazione Controparte_1 dell'aumento dell' 8% anziché 2% (…)” ( doc. 12 allegato all'atto di citazione).
E' pur vero che in detta comunicazione si riportano degli importi inferiori a quelli accertati dal c.t.u. a pag. 17 e a pag. 18 della relazione depositata in data 25.11.2024 ed, inoltre, relativamente alla fattura rif TE riporta la dizione “(…) NESSUN AUMENTO APPLICATO (…)”; tuttavia, parte opposta, nella comparsa di costituzione e risposta non fornisce alcuna spiegazione di quanto contenuto in detta comunicazione;
sicché appare opportuno seguire il criterio di calcolo seguito dal c.t.u. ed, inoltre, ritenere che sia stato praticato l' errore di calcolo anche relativamente alla fattura rif. TE.
Di conseguenza, poiché dai conteggi effettuati dal c.t.u. a pag. 17 e a pag. 18 della relazione depositata in data 25.11.2024, è emerso che in relazione alla cucina sussiste una differenza di Per_1 euro 303,94 ( € 4.934,04 - € 4.630,10 ); in relazione alla cucina Rif. TE sussiste una differenza di euro 177,39 ( € 2.879,58 - € 2.702,19 ); ed infine, in relazione alla cucina sussiste una CP_2 differenza di euro 179,83 ( € 2.919,25 - € 2.739,42), per un totale di euro 661,16, va da sé che deve essere revocato il d.i. e condannata la opponente a pagare alla parte opposta la minor somma di euro
10.401,67, oltre interessi, ex art. 4 del D.lgs.. 231/2002, dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento e sino al saldo, anziché l'importo di euro 11.062,83.
Ogni altra questione e/o eccezione resta assorbita nella presente decisione.
Quanto alle spese del presente giudizio di opposizione, tenuto conto della maggior soccombenza di parte opponente, devono porsi per 4/5 a carico di quest' ultima e si liquidano, per l'intero – tenuto conto delle tabelle di cui al D.M. n. 54/2014 e succ. mod. –, come segue: euro 919,00 per la fase di studio della controversia;
euro 777,00 per la fase introduttiva del giudizio;
euro 1.680,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione;
euro 1.701,00 per la fase decisionale.
Ricorrono giusti e gravi motivi per dichiarare compensata tra le parti la restante frazione di 1/5 delle spese del presente giudizio di opposizione. pagina 11 di 12 Condanna, inoltre, la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite relative al procedimento monitorio, come liquidate nel d.i. revocato.
Infine, le spese di c.t.u. - come liquidate nel corso del presente giudizio- devono essere poste definitivamente per 4/5 a carico della parte opponente e la rimanente frazione di 1/5 a carico di parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, definitivamente pronunciando sull' opposizione ad d.i. n. 263/2023, proposta da nei confronti di ogni diversa Parte_1 Controparte_1 domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. dichiara che parte opponente è decaduta dal diritto alla garanzia per la denuncia dei vizi, ai sensi dell' art. 1495 c.c.;
2. in parziale accoglimento della opposizione, dichiara che sussiste il diritto di parte opponente ad ottenere il ricalcolo degli importi dovuti in applicazione del concordato aumento nella misura del 2% anziché dell' 8% e, pertanto, dichiara che la somma per sorte capitale di cui al d.i. opposto deve essere ridotta ad euro 10.401, 67;
3. per l'effetto revoca il d.i. e condanna la opponente a pagare alla parte opposta la minor somma di euro 10.401,67, oltre interessi, ex art. 4 del D.lgs.. 231/2002, dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento e sino al saldo;
4. rigetta ogni altra domanda;
5. ogni altra questione e/o eccezione resta assorbita nella presente decisione;
6. condanna altresì la parte opponente a rimborsare alla parte opposta i 4/5 delle spese di lite del presente giudizio di opposizione, che si liquidano, per l'intero, in € 5.077,00 per competenze professionali, oltre 15% Spese Generali, IVA, CPA se dovute;
7. ricorrono giusti e gravi motivi per dichiarare compensate tra le parti la restante frazione di
1/5 delle spese del presente giudizio di opposizione;
8. condanna, inoltre, la parte opponente a rimborsare interamente alla parte opposta le spese di lite relative al procedimento monitorio, come liquidate nel d.i. revocato;
9. pone definitivamente le spese di c.t.u. - come liquidate nel corso del presente giudizio- per
4/5 a carico della parte opponente e la rimanente frazione di 1/5 a carico di parte opposta.
Arezzo, 11/11/2025
IL GIUDICE
DR. SSA CARMELA LABELLA pagina 12 di 12