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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/05/2025, n. 2593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2593 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
PROC. n. 1348/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Giuseppe Gustavo INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
1348 dell'anno 2022, vertente tra
(c.f. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Raffaele Morra e Parte_1 C.F._1
Riccardo Saladino.
CP_1
e
(p. iva ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avvocati Felice Laudadio e Eduardo Riccio.
-APPELLATA-
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 2181/2021 emessa dal Tribunale di Nola, pubblicata il 9.12.2021, in tema di usucapione di servitù di veduta”.
CONCLUSIONI: Per entrambe le parti costituite: Come da rispettivi atti introduttivi e da note c.d. di trattazione scritta depositate, ex art. 127-ter c.p.c., in data 10.1.2025 dalla difesa dell'appellante ) e Parte_1
l'8.1.2025 dalla difesa dell'appellata . Controparte_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 13 ha convenuto in giudizio (con atto di citazione notificato, a mezzo PEC, il 21.3.2022), Parte_1 dinanzi a questa Corte, la proponendo appello avverso la sentenza n. Controparte_2
2181/2021 emessa dal Tribunale di Nola, pubblicata il 9.12.2021.
****
1. IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO.
In primo grado aveva convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Nola, la Parte_1 [...]
deducendo: Controparte_2
Di essere proprietario dell'immobile, sito in IA d'AR, Via E. Fermi nn. 5-7 (già via Passariello n. 137 – trav. ), in catasto al foglio 4, particella 624, confinante a nord con il terreno edificabile sito in Via E. Fermi Pt_2
n. 9 (in catasto al fg. 4, p.lla 625) di proprietà della società convenuta;
che l'edificio di sua proprietà era dotato di una parete finestrata ove insistevano da oltre trent'anni (sin dal 12 Novembre 1988): 1) al primo piano, un balcone
– terrazzino protetto da un muretto con sovrastante corrimano, per un'altezza di cm. 97, che permetteva un comodo affaccio sulla proprietà e dal quale era possibile effettuare sia l'inspectio che la prospectio in tutte CP_2 le direzioni possibili sul fondo finitimo della società convenuta;
2) al secondo piano, un terrazzo dotato di parapetto e ringhiera di un'altezza pari a cm 97, dal quale era stata, ab origine, esercitata la veduta sul finitimo fondo in tutte le direzioni;
che la parete ovest del suo fabbricato presentava, al piano rialzato ed al primo piano, due finestre, aventi caratteri di vedute oblique e laterali verso la medesima proprietà “ , da cui pure era stato esercitato il CP_2 relativo diritto sin dall'epoca di costruzione;
di avere esercitato la veduta, sia diretta che laterale ed obliqua, sul finitimo terreno sito alla Via E. Fermi n. 9 (già via Passariello, traversa ), in catasto al fg. 4, particella 625, Pt_2 di proprietà della uti dominus, in modo continuo e senza interruzione alcuna Controparte_2 sin dal 1988, epoca di completamento dei lavori di edificazione del proprio fabbricato, in guisa da acquisire per usucapione il relativo diritto.
E, alla luce di quanto esposto, aveva rassegnato le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare che l'attore ha esercitato, dal completamento dell'immobile di sua proprietà e, comunque, per oltre venti anni in maniera continua ed indisturbata, la situazione di possesso di cui in narrativa attraverso la veduta e l'affaccio sul finitimo fondo attualmente di proprietà 2) per l'effetto CP_2 accertare e dichiarare l'acquisto per usucapione della servitù di affaccio e veduta, diretta, laterale ed obliqua in favore dell'immobile di proprietà attorea sito in IA D'AR (Na) alla Via Enrico Fermi n. 57 (già Via Passariello 137 - trav. ), riportato al NCEU Pt_2 del predetto Comune al foglio n. 4, particella 624, sulla finitima area di terreno sita alla Via E. Fermi n. 9 (già via Passariello, traversa
[...]
), censita al NCT al Foglio 4 particella 625, di proprietà della ed, in particolare: a) di quella Pt_2 Controparte_2 esercitata al primo piano dal balcone - terrazzino protetto da un muretto con sovrastante corrimano, per un'altezza di cm 97, b) di quella esercitata al secondo piano dal terrazzo dotato di parapetto e ringhiera di un'altezza pari a cm 97, c) di quella esercitata dalle due finestre al piano rialzato ed al primo piano della parete ovest del fabbricato attoreo;
3) condannare, sempre e comunque, la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre CPA, IVA e contributo spese generali, come per legge.”.
Costituitasi in giudizio con comparsa depositata l'8.9.2017, la aveva Controparte_2 contestato la procedibilità e la fondatezza dell'avversa domanda, chiedendo: 1) in via preliminare, di dichiarare pagina 2 di 13 l'improcedibilità della suindicata domanda avanzata dall'attore per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ex d.lgs. 28/2010 e, inoltre, di dichiararne anche l'inammissibilità, data la genericità di quanto ex adverso dedotto;
2) nel merito, di rigettare l'avversa domanda attorea data l'inesistenza dei presupposti, sia in fatto che in diritto, per l'acquisto a titolo di usucapione della servitù in questione;
il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
Con la sentenza n.2181/2021 impugnata in questa sede il Tribunale di Nola ha rigettato la domanda attorea ritenendo, in sintesi, che l'attore non avesse compiutamente assolto il proprio onere probatorio (non essendo, pertanto, ammissibile neanche la ctu richiesta, in quanto meramente esplorativa), non essendovi univocità sul dies
a quo dell'effettivo trasferimento dell'attore nell'immobile in questione, e neppure sulla effettività dello stato dei luoghi, anche con riferimento alle vedute per cui è causa, essendosi i testi escussi, indicati da parte attrice, limitati ad affermare che lo stato dei luoghi fosse rimasto immutato “ab immemorabile”, senza fornire elementi precisi circa il balcone e il terrazzo in questione.
In particolare il giudice di prime cure ha condiviso quanto dedotto dalla convenuta sul rilievo che non vi fosse affatto certezza sull'epoca a partire dalla quale l'attore e la sua famiglia avessero cominciato ad abitare nell'immobile in questione, non attribuendo rilevanza alle foto (in quanto prive di data certa) e ad altra documentazione richiamata dallo stesso attore.
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2. IL GIUDIZIO DI APPELLO.
ha censurato la sentenza n. 2181/2021 emessa dal Tribunale di Nola sulla base dei Parte_1 seguenti motivi di gravame.
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Con il primo motivo ha criticato la decisione del giudice di primo grado nella parte in cui ha ritenuto che non avesse adeguatamente dimostrato i fatti costitutivi della domanda di usucapione proposta.
In particolare, secondo l'appellante, sia in base alla documentazione prodotta che alla prova testimoniale raccolta (testimonianze di e ), avrebbero trovato piena dimostrazione tutti gli Testimone_1 Testimone_2 elementi costitutivi di tale domanda e, in particolare, che le finestre e il terrazzino con affaccio e veduta sul fondo di parte convenuta esistessero e fossero state utilizzate sin dagli anni 1989/1990.
E ha sostenuto che il giudice di prime cure avesse errato nel non considerare l'inversione dell'onere probatorio in merito alla presunta interruzione dell'usucapione, non dovendo il possessore dimostrare la continuità del possesso, ma essendo onere della parte che neghi essersi verificata l'usucapione quello di provare l'intervenuta perdita materiale del potere di fatto sulla cosa.
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pagina 3 di 13 Con il secondo motivo ha censurato la decisione del primo giudice anche nella parte in Parte_1 cui ha ritenuto che non vi fosse certezza sull'epoca a partire dalla quale lui (l'attore, si intende) e la sua famiglia avessero cominciato ad abitare nell'immobile in questione e sulla effettività dello stato dei luoghi.
Ad avviso dell'appellante il giudice di primo grado avrebbe errato a non riconoscere valore probante (o quantomeno indiziario) alla documentazione da lui (dall'attore, si intende) prodotta, sia fotografica che amministrativa, univoca e convergente sulla circostanza che, quantomeno dall'anno 1990, lui e la sua famiglia vivessero presso l'immobile oggetto di causa, come confermato anche dai testi da lui indicati ( e Testimone_1
) e non smentito dai testimoni indicati dalla controparte. Testimone_2
E ha anche evidenziato che, contrariamente a quanto reputato dal Tribunale di Nola, i testi escussi ( Tes_1
e ) fossero stati alquanto puntuali sullo stato dei luoghi, avendo fatto continui riferimenti,
[...] Testimone_2 precisi e concordanti, al riguardo, confermandone la consistenza e la loro immutata sussistenza sin dagli anni
1989/1990.
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ha criticato la decisione del primo giudice anche nella parte in cui ha ritenuto che la Parte_1 società convenuta avesse dimostrato gli atti interruttivi della invocata usucapione riconducendoli all'anno 2012, ossia ritenendo che l'istanza del maggio di tale anno, con cui egli (l'attore/appellante, si intende) aveva chiesto al di non rilasciare alla controparte titoli e autorizzazioni edilizie, senza il rispetto delle distanze legali, fosse Pt_3 un indizio dell'imminenza di tali lavori da parte della Controparte_2
Secondo l'appellante il Tribunale, così facendo, avrebbe errato, innanzitutto, nel ritenere che le iniziative, anche preliminari e amministrative, della convenuta, ai fini della realizzazione dei lavori in contestazione, potessero essere sufficienti ai fini dell'interruttivi dell'usucapione della servitù di veduta in questione, essendo invece necessari, a tal fine, ai sensi dell'art. 1165 e dell'art. 2943 c.c., atti che comportino, per il possessore, la perdita materiale del potere di fatto sulla cosa, oppure atti giudiziali diretti a ottenere “ope judicis” la privazione del possesso nei confronti del possessore stesso.
E ha aggiunto, inoltre, che l'inizio dei lavori da parte della convenuta non potesse neanche farsi risalire all'anno
2012, bensì solo ai mesi di Dicembre 2014/Gennaio 2015, posto che, a seguito dell'ottenimento del Pdc n.
118/2012, rilasciato in data 25 Luglio 2014, nonché dell'Autorizzazione sismica conseguita nell'Ottobre 2014 e del
Verbale di collaudo del Novembre 2014, la aveva iniziato i lavori preparatori Controparte_2 alla fine dell'anno 2014.
Ragion per cui, ad avviso dell'appellante, il giudice di prime cure avrebbe errato anche nell'attribuire rilevanza alle dichiarazioni del teste , che avrebbe collocato tali lavori nel 2010, sia perchè generiche, sia perché Pt_2
“de relato”, sia, in ogni caso, perché l'anno 2010, al quale aveva fatto riferimento il testimone, non corrispondeva né a quella da lui (dall'attore/appellante, si intende) indicata (2014) né a quella indicata dalla controparte (2012).
pagina 4 di 13 ****
Con il quarto motivo l'appellante ha ribadito che, a suo avviso, il Tribunale di Nola avesse errato nel ritenere che non avesse adeguatamente assolto l'onere probatorio su di lui gravante, avendo egli dimostrato, invece, la sussistenza di tutti i requisiti dell'intervenuta usucapione (mediante la produzione di una molteplicità di documenti attestanti l'esercizio del diritto oggetto di usucapione in maniera continua ed indisturbata sin dal 1989/1990 e fino a tutto l'anno 2014, dato che i lavori della convenuta non sarebbero iniziati prima dell'anno 2015), e non avendo la società convenuta dimostrato la sussistenza di validi atti interruttivi dell'usucapione.
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Con il quinto motivo l'appellante ha criticato anche la decisione del Tribunale di non ammettere, poi, la consulenza tecnica d'ufficio, perché ritenuta “meramente esplorativa”.
Secondo il , invece, avendo pienamente dimostrato la fondatezza della domanda proposta sia mediante la Pt_1 produzione documentale che mediante l'escussione del testi ammessi, la ctu avrebbe consentito una più compiuta cognizione dei luoghi di causa, alla luce di quanto emerso, per l'appunto, dalle prove documentali e testimoniali.
Invero, secondo l'odierno appellante, in base alla documentazione prodotta (attestante l'esercizio del diritto oggetto di usucapione in maniera continua ed indisturbata a partire dagli anni 1989-1990) e alle testimonianze – avrebbe dimostrato tutti i requisiti dell'intervenuta usucapione oggetto di causa.
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Con il sesto e ultimo motivo di gravame, l'appellante ha sostenuto che il Tribunale avesse errato nel modificare l'ordinanza di ammissione dei mezzi istruttori, avendo in un primo momento ammesso la prova su tutti i capi da lui
(dall'attore, si intende) articolati in prime cure e, successivamente, disatteso – con ordinanza del 20.10.2020 - la richiesta di ammissione dei relativi mezzi istruttori, non escutendo neanche gli ulteriori testi ritualmente indicati.
E, alla luce di quanto dedotto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “…accogliere l'appello, riformare l'impugnata sentenza, accogliere la domanda proposta dal Dott. e, per l'effetto, accogliere la domanda attorea così come Parte_1 formulata nelle conclusioni rassegnate, condannando l'appellata alle spese e ai compensi Controparte_2 di tutti i gradi di giudizio, oltre CPA, IVA e contributo spese generali, come per legge, da attribuirsi ai procuratori antistatari;
IN VIA
ISTRUTTORIA, laddove l'Ecc.ma Corte d'Appello ritenga opportuno, chiede esperirsi prova per testi su tutti i capi e con tutti i testi indicati dal dott. in primo grado oltre che prova diretta e contraria nei confronti dei testi che siano stati indicati da parte Parte_1 appellata in primo grado. Si chiede, peraltro, espressamente essere ammessi alla prova testimoniale ex art. 346 cpc, con i testi indicati in primo grado dall'odierno appellante, sui capi di prova richiamati al punto 6 dei “MOTIVI” su articolati dall'odierno appellante che devono intendersi qui tutti per richiamati e trascritti.”.
Iscritta la causa al numero 1348/2022 del Ruolo Generale ed acquisito, in data 19.4.2022 (come da annotazione telematica della cancelleria) il fascicolo cartaceo di ufficio di primo grado, ai sensi dell'art. 347, ultimo comma,
c.p.c., si è costituita in giudizio, con comparsa depositata in data 29.8.2022, la Controparte_2 contestando l'ammissibilità, ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e, comunque, la fondatezza, dell'avverso gravame, e pagina 5 di 13 rassegnando le seguenti conclusioni: “1. Dichiararsi inammissibile l'appello proposto dal dott. in violazione del novellato art. Pt_1
342 c.p.c., per quanto esposto al motivo sub A) del presente scritto;
2. In accoglimento delle argomentazioni tutte, svolte nel presente atto respingersi l'appello proposto dal sig. , e per l'effetto confermare integralmente la sentenza resa dal Tribunale di Nola n. Pt_1
2181/2021 del 9.12.2021; 3. In via istruttoria, dichiararsi inammissibile e in ogni caso respingersi l'avversa richiesta di rinnovazione della prova orale;
nella denegata, e non creduta, ipotesi in cui codesta Ecc.ma Corte dovesse ritenere ammissibile ai sensi dell'art. 346 c.p.c. la richiesta avversaria di rinnovazione della prova orale anche con ammissione dei capi in prime cure espunti, si chiede di essere ammessi a prova contraria sulle circostanze ex adverso capitolate - come sopra riportate al Capo E.
2 - e sugli stessi testimoni indicati dall'appellante.
4. Vinti spese diritti onorari del doppio grado di giudizio.”.
Con ordinanza depositata il 29.11.2022 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 5.3.2024.
Indi, la causa è stata rinviata d'ufficio, con decreto del 7.2.2024, al 14.1.2025.
E, con successivo decreto depositato il 19.12.2024, è stato disposto, in applicazione dell'art. 127 ter c.p.c., lo svolgimento della detta udienza del 14.1.2025 mediante il deposito di c.d. note di trattazione scritta.
Depositate le c.d. note di trattazione scritta (il 10.1.2025 dalla difesa dell'appellante e l'8.1.2025 dalla difesa dell'appellato), la causa è stata riservata in decisione con ordinanza del 14.1.2025 (comunicata ritualmente alle parti della cancelleria), con la concessione alle parti, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., del termine di 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori 20 giorni per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare la Corte rileva l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata dall'appellata con la comparsa di risposta, lamentando la violazione dell'art. 342 c.p.c.
Ed infatti, dalla lettura dell'atto di appello è possibile individuare – come potrà constatarsi anche di seguito, in occasione dello scrutinio delle doglianze mosse dall'impugnante – i punti della sentenza investiti da censura, nonché le ragioni per le quali è stata chiesta la riforma della decisione assunta dal Tribunale, onde va senz'altro esclusa la ricorrenza delle condizioni richieste dalle citate disposizioni del codice di rito per la declaratoria di inammissibilità del gravame.
Ai fini della specificità dei motivi d'appello è sufficiente, infatti, una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata (cfr. Cass. Civ., Sez. 6 – 3, Ord. n. 40560 del 17/12/2021), in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica (cfr. Cass. Civ., Sez. 2, Ord. n. 7675 del 19/03/2019).
Al riguardo va detto, invero, che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. Con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un pagina 6 di 13 progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., n. 27199 del 16/11/2017; cfr. anche Cass. civ., Sez. I, Ord.,
29/03/2025, n. 8279; Sez. II, Ord., 28/03/2025, n. 8247; Sez. lavoro, Ord., 24/03/2025, n. 7829; Sez. I, Ord.,
19/03/2025, n. 7382).
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Ciò premesso la Corte ritiene, esaminando congiuntamente i primi quattro motivi di gravame, in quanto strettamente connessi sia dal punto di vista logico che giuridico, che l'appello proposto da Parte_1 sia fondato e che, pertanto meriti accoglimento, per le ragioni di seguito esposte (il che assorbe, logicamente, la valutazione degli ulteriori due motivi di impugnazione).
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Va innanzitutto detto che, contrariamente a quanto sostenuto dal primo giudice, l'attore aveva adeguatamente dimostrato gli elementi costitutivi della domanda proposta, primo fra tutti l'inizio - dal 1988 o, al più, dal 1989-1990- del possesso della servitù (apparente) di veduta in relazione alla quale aveva chiesto che ne fosse accertato l'avvenuto acquisto per usucapione ventennale.
Ciò emergeva dalla documentazione prodotta dal in primo grado (e ridepositata in appello) e, in Pt_1 particolare:
1) dalla relazione di ultimazione dell'opera e collaudo del 17.11.1988 a firma del geom. , CP_3 depositato presso l'Ufficio del Genio Civile di Napoli in data 11.1.1989 (cfr. doc. n.
4.1 di parte appellante) da cui risultava che il fabbricato realizzato dalla parte attrice fosse stato ultimato in data 12.11.1988;
2) dalla certificazione di collaudo del 10.6.1989 a firma dell'ing. , depositata presso l'Ufficio del Persona_1
Genio Civile di Napoli in data 11.1.1989 (cfr. doc. n.
4.1 di parte appellante), in cui venivano richiamati, tra gli altri documenti, i grafici del fabbricato presentati all'Ufficio Tecnico del Comune di IA ed approvati dalla
Commissione Edilizia il 30.4.1985 e la detta relazione del 17.11.1988, a firma del geom. , in cui CP_3 veniva dichiarato che i lavori erano stati eseguiti in conformità agli elaborati di progetto.
Quanto risultante da tale documentazione risultava avvalorato, poi, ad avviso della Corte, come sostenuto in modo condivisibile dall'appellante, anche da ulteriori elementi indiziari, innanzitutto di tipo documentale (documenti depositati dal in primo grado e ridepositati in questa sede) e, in particolare: Pt_1
a) dall'istanza di proroga depositata presso il Comune di IA il 23 aprile 1988 (cfr. doc. n.
4.7 di parte appellante), con cui chiedeva un anno di proroga per il completamento dei lavori Parte_1 riguardando l'edificazione del proprio fabbricato, essendo state realizzate, in quel momento, le opere strutturali, le murature perimetrali, le tramezzature interne e il manto di impermeabilizzazione;
b) dalla denuncia di mutamento della particella catastale a seguito dell'edificazione della nuova costruzione, poi pagina 7 di 13 presentata dal , all'Ufficio Catasto terreni di Napoli, in data 19.12.1991 (cfr. doc. n.
4.8 di parte appellante); Pt_1
c) dalla copia conforme dell'estratto del 10.11.1990 del registro di battesimo della figlia ( ) Persona_2 dell'attore, da cui risultava che i genitori di quest'ultima (ossia e ) erano Parte_1 Controparte_4 domiciliati in via Passariello 137 (ove si trovava l'immobile in questione).
E la consistenza del fabbricato di parte attrice con le vedute in questione quantomeno dal 1989/1990 aveva trovato conferma, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale di Nola, e come evidenziato dall'appellante, anche nelle testimonianze rese da e da . Testimone_1 Testimone_2
La prima (escussa all'udienza del 12.11.2019; cfr. il relativo verbale, contenuto nel fascicolo cartaceo di ufficio di primo grado, agli atti), aveva dichiarato, infatti, di essere amica di famiglia di e di tutti i familiari Parte_1
(avendo fatto vacanze insieme) e di frequentare la casa da anni, conoscendo bene la sua abitazione sin dai tempi in cui era in costruzione.
E aveva aggiunto che l'edificio era rimasto immutato, sin dai tempi della costruzione, e che sia il balcone che il terrazzo di copertura erano già presenti ai tempi della costruzione, così come le finestre, e affacciavano su un terreno quasi sempre incolto, specificando che la parte attrice risiedeva nel fabbricato dal 1989/1990, ricordando ciò anche perché aveva dei riferimenti personali, in quanto suo figlio, di quarantadue anni, era amico del figlio del perché frequentava la stessa scuola media. Pt_1
E aveva riferito che sin dai tempi in cui il dottor aveva abitato l'immobile, si era affacciato nel confinante Pt_1 terreno che sta a nord dell'abitazione, “tramite un balconcino da cui puoi affacciarti, dal terrazzo da cui si può affacciare e dalle finestre oblique”.
E il teste (escusso all'udienza del 20.10.2020; cfr. il relativo verbale, contenuto nel fascicolo Testimone_2 cartaceo di ufficio di primo grado, agli atti) aveva dichiarato di “conoscere da tantissimo tempo , CP_5
(ossia il figlio dell'attore), come del resto tutti i familiari, avendo sempre frequentato assiduamente la sua casa in
Via Fermi n.
5-7 in IA, aggiungendo che anche ora che viveva altrove con la sua famiglia in CP_3
Caserta, fossero soliti incontrarsi a IA nella casa paterna.
Ha poi aggiunto di conoscere bene lo stato dei luoghi e, quindi, anche il balcone, il terrazzo, e le finestre di cui ai capi di prova ricordando che la loro ubicazione e, in generale, la loro struttura fosse rimasta immutata da quando frequentava quella casa, quindi da almeno un trentennio, specificando che la famiglia abitasse in Pt_1 quell'edificio da oltre un trentennio (dunque quantomeno dal 1990, essendo il teste stato escusso nel 2020).
Quanto detto sino ad ora trova una conferma, sia pure indiziaria, anche nelle fotografie prodotte dall'attore in primo grado e ridepositate in questa sede (cfr. doc.
4.11 di parte appellante) - che, sebbene prive di data certa, sono comunque risalenti, ragionevolmente, ad epoca non recente (essendo riferite pacificamente, in assenza di contestazione della convenuta, sul punto, al battesimo della figlia, , del , avvenuto, come detto, in Per_2 Pt_1 base al certificato di battesimo, al 1990)- posto che dalle dette foto risultano le finestre e il terrazzino con affaccio pagina 8 di 13 e veduta sul fondo di parte convenuta.
Ciò premesso, dunque, l'attore aveva dimostrato, contrariamente a quanto sostenuto dal primo giudice, gli elementi costitutivi della domanda volta ad ottenere l'accertamento e la declaratoria della servitù (apparente) di veduta, avendo dimostrato la sussistenza – per almeno un ventennio (ossia nei venti anni successivi al 1990), - di opere permanenti e visibili (facenti parte del suo fabbricato) destinate all'esercizio di tale servitù e, in particolare:
a) del balcone - terrazzino sito al primo piano, protetto da un muretto con sovrastante corrimano;
b) del terrazzo al secondo piano, dotato di parapetto e ringhiera;
c) delle due finestre poste al piano rialzato ed al primo piano della parete ovest del fabbricato.
Tale stato dei luoghi era desumibile:
a) dalle foto riportate in altro atto di citazione (dell'11.4.2016, relativo al giudizio n. 2689/2016 RG/Trib. Nola) notificato dal alla (prodotto dall'attore, in primo grado, in allegato alla Pt_1 Controparte_2 memoria istruttoria del 13.4.2018, depositata il 16.4.2018, come risulta dal fascicolo telematico di ufficio di primo grado) ai sensi dell'art. 183, co.VI, n.2, c.p.c. e ridepositato in questo grado;
cfr. doc. n.
4.10 di parte appellante);
b) dall'ordinanza (anch'essa prodotta dall'attore, in primo grado, in allegato alla detta memoria istruttoria e ridepositata in questo grado;
cfr. all. 4.16) pronunciata dal Tribunale di Nola il 12.11.2015 (e confermata in sede di reclamo, a seguito di azione di nunciazione esercitata, ai sensi dell'art. 1171 c.c., dal nei confronti della Pt_1 stessa società con ricorso depositato il 22.1.2015) che, a sua volta, nel descrivere lo stato dei luoghi, aveva richiamato le risultanze della ctu espletata in quel procedimento che, con riferimento al fabbricato del , a Pt_1 confine con quello della aveva fatto riferimento anche al lastrico (circondato da Controparte_2 un muretto con sovrastante corrimano per un'altezza complessiva di cm. 97), al balcone del primo piano (protetto da un sovrastante corrimano, per un'altezza di cm. 97, che permetteva l'affaccio sulla proprietà , nonché CP_2 alle vedute oblique e laterali poste ad ovest (di tale fabbricato attoreo) verso la proprietà (ritenendo che la CP_2 costruzione di parte resistente, rispetto a tali vedute, avesse rispettato le distanze dettate dall'art. 906 e dall'art. 907 c.c.).
Al riguardo va precisato, invero, che il possesso di una servitù di veduta presuppone soltanto il possesso (per la prescritta durata ventennale) di opere visibili delle opere necessarie al suo esercizio, indipendentemente dal fatto che il possessore in concreto eserciti la veduta, cioè si avvalga dell'opera per inspicere e prospicere in alienum
(cfr. Cass. civ., Sez. II, 29/04/1991, n. 4760; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 27/11/2023, n. 32816; Sez. II,
16/01/2007, n. 866; Sez. II, 13/10/2004, n. 20205; Sez. II, 03/11/1998, n. 10984; Sez. II, 28/11/1991, n. 12762).
L'apparenza della servitù si identifica, infatti, nell'oggettiva e permanente presenza di opere suscettibili di essere viste, ancorché in concreto ignorate, che, per struttura e consistenza, inequivocamente denuncino il peso imposto su un fondo a favore dell'altro (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 01/03/2025, n. 5479).
Ciò posto, quanto al decorso del ventennio (decorrente, si ribadisce, dagli anni 1989/1990), la Corte rileva che,
pagina 9 di 13 contrariamente a quanto sostenuto dal primo giudice, non risultava sufficientemente provato alcun atto interruttivo, nel detto arco temporale (ossia nei venti anni successivi al 1990), idoneo ad interrompere il possesso ad usucapionem da parte dell'attore.
In particolare, non è condivisibile il ragionamento del primo giudice secondo cui le iniziative, “anche preliminari e amministrative”, della convenuta, ai fini della realizzazione dei lavori in contestazione, avrebbero rappresentato un atto interruttivo “non posteriore al 2012” (traendo tale convincimento dall'istanza del maggio del 2012 con cui il aveva chiesto al di non rilasciare alla controparte titoli e autorizzazioni edilizie, senza il rispetto Pt_1 Pt_3 delle distanze legali).
Ai sensi degli artt. 1165 e 1167 c.c., invero, non potevano considerarsi atti interruttivi del possesso, in capo al
, della servitù di veduta, le istanze di autorizzazioni ai lavori presentate agli enti pubblici da parte della Pt_1 [...]
o, meglio, come dedotto dalla difesa di quest'ultima, il permesso a costruire n. 276/2010 rilasciato Controparte_2 dal Comune di IA D'AR in data 15.03.2012, su istanza della stessa del 14.06.2010, prot. n. CP_2
10.548.
Come, infatti, chiarito più volte dalla Suprema Corte, in tema di usucapione, alla luce del rinvio fatto dall'art. 1165 c.c. all'art. 2943 c.c., gli atti interruttivi del possesso, risultano tassativamente elencati e tale efficacia può riconoscersi solo ad atti che comportino, per il possessore, la perdita materiale del potere di fatto sulla cosa, ovvero ad atti giudiziali diretti ad ottenere ope judicis la privazione del possesso nei confronti del possessore usucapiente (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 29/12/2023, n. 36394; cfr. anche Cass. civ., Sez. II,
05/08/2024, n. 22032; Sez. II, 09/05/2023, n. 12365; Sez. II, 25/07/2011, n. 16234; Sez. II, 23/12/2010, n. 26018).
Così, ad esempio, non interrompono il termine utile del possesso "ad usucapionem":
1) la diffida o la messa in mora, in quanto il possesso può ben essere esercitato anche contro la volontà del proprietario (cfr. Cass. civ., Sez. II, 26/03/2008, n. 7847; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 26/02/2025, n. 5063);
2) la querela per arbitraria occupazione di una porzione di terreno (non comportando la perdita materiale, in capo al querelato, del potere di fatto sulla cosa;
cfr. Cass. civ., Sez. VI - 2, 11/05/2017, n. 11698);
3) le turbative di fatto, posto che, ai fini interruttivi, la perdita del possesso deve durare, ai sensi dell'art. 1167
c.c., almeno un anno (cfr. Cass. civ., Sez. II, 09/11/1988, n. 6030).
In definitiva, in mancanza di atti giudiziali della volti ad ottenere eventualmente, ope judicis, la Controparte_2 privazione del possesso nei confronti del , l'interruzione di tale possesso non si è verificata nel ventennio Pt_1 successivo al 1990, posto che non vi è neanche la prova della perdita materiale dello stesso (c.d. interruzione naturale, ex art. 1167 c.c.), in capo all'attore appellante (nel detto ventennio), della servitù di veduta.
Tale perdita di possesso si sarebbe potuta verificare, infatti, solo all'esito dell'ultimazione dei lavori, da parte della convenuta appellata, che avessero eventualmente impedito l'esercizio di tale servitù in capo al . Pt_1
Ma tali lavori, come sostenuto dall'appellante, non erano stati ultimati prima del 2015, se è vero che, come si pagina 10 di 13 legge nella detta ordinanza pronunciata dal Tribunale di Nola il 12.11.2015 (nel procedimento instaurato dal Pt_1 ai sensi dell'art. 1171 c.c.), essi erano ancora in corso, come evidenziato dal ctu, anche perché l'edificio di parte resistente era, come desumibile dalle foto prodotte dalla ricorrente al momento del deposito del ricorso
(22.1.2015), ancora in via di realizzazione, non esistendo neanche la perimetrazione, realizzata, verosimilmente, nel corso della procedura.
Ciò trova conferma nel giornale dei lavori relativo al fabbricato della convenuta (prodotto dall'attore in allegato alla detta memoria istruttoria e ridepositato in appello;
cfr. all. n.
4.15 di parte appellante), in cui era stato riportato chiaramente, con riferimento alle opere in esecuzione, che l'autorizzazione sismica fosse stata rilasciata il
31.10.2014 e l'allestimento del cantiere (inizio lavori) fosse stato effettuato il 10.11.2014.
A diversa conclusione si sarebbe dovuti giungere, logicamente, solo se l'ultimazione dei lavori da parte della convenuta (ove impeditivi della servitù di veduta esercitata dal ), fosse avvenuta prima del ventennio utile ai Pt_1 fini dell'usucapione.
Come, infatti, chiarito dalla Suprema Corte, presupposto logico-giuridico dell'attuazione della disciplina della distanza delle costruzioni dalle vedute di cui all'art. 907 c.c. è l'anteriorità dell'acquisto del diritto alla veduta sul fondo vicino rispetto all'esercizio, da parte del proprietario di quest'ultimo, della facoltà di costruire;
pertanto, nel caso in cui l'usucapione del diritto di esercitare la servitù di veduta si sia maturata, per compimento del termine utile, dopo l'ultimazione dell'edificio costruito sul fondo vicino (ma, si ribadisce, non è questo il caso di specie), il titolare della servitù non può richiedere l'arretramento di tale edificio alla distanza prevista dalla citata norma;
né vale invocare in contrario il principio della retroattività degli effetti dell'usucapione, in quanto, se è vero che l'usucapione diventa titolare del diritto usucapito sin dalla data d'inizio del suo possesso, tuttavia i suddetti effetti sono commisurati alla situazione di fatto e diritto esistente al compimento del termine richiesto: ne consegue che, se durante il maturarsi del termine, il soggetto, che avrebbe potuto contestare l'esercizio della veduta, ha modificato tale situazione, avvalendosi della facoltà di costruire sul proprio fondo, è a tale situazione che occorre far riferimento per stabilire il contenuto ed i limiti del diritto di veduta usucapito (cfr. Cass. civ., 09/04/1976, n. 1239 richiamata, recentemente, da Cass. civ., Sez. II, 12/12/2023, n. 34717).
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L'accoglimento dell'appello proposto da comporta che, in riforma totale della sentenza Parte_1 impugnata, vada accolta la domanda proposta dallo stesso in primo grado, con conseguente accertamento e declaratoria dell'acquisto, per usucapione, in favore dell'immobile di sua proprietà e a carico della confinante area di terreno di proprietà della della servitù di affaccio e veduta, diretta, laterale Controparte_2 ed obliqua, esercitata dall'immobile del primo e, precisamente: a) al primo piano, dal balcone - terrazzino protetto da un muretto con sovrastante corrimano, per un'altezza di cm 97; b) al secondo piano dal terrazzo dotato di parapetto e ringhiera di un'altezza pari a cm 97); c) al piano rialzato e al primo piano dalle due finestre della parete pagina 11 di 13 ovest)
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La riforma della sentenza impugnata comporta, inoltre, in base all'esito complessivo della lite, che occorra provvedere ad una nuova regolamentazione anche delle spese del primo grado (cfr. Cass. civ., Sez. 3, Ord. n.
9064 del 12/04/2018; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 03/10/2023, n. 27891; Sez. 6 – 3, Ord., n. 27056 del
06/10/2021; Sez. 1, Ord. n. 14916 del 13/07/2020; Sez. 3, n. 27606 del 29/10/2019; Sez. III, 11/06/2008, n.
15483).
E, in base al principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c., la società appellata va condannata al pagamento, in favore dell'appellante vittorioso, delle spese del doppio grado di giudizio, con la precisazione che la richiesta di distrazione formulata dai difensori dell'appellante con l'atto di appello con riferimento a tutti i gradi di giudizio può essere accolta limitatamente a questo secondo grado, non risultando che fosse stata formulata anche nel giudizio celebratosi dinanzi al Tribunale di Nola (in cui, peraltro, il risultava difeso da difensori in parte distinti da Pt_1 quelli che lo hanno difeso in appello;
cfr., sul punto, Cass. civ., Sez. VI - 1, Ord., 18/06/2019, n. 16244; cfr. anche
Cass. civ., Sez. II, Ord., 11/06/2024, n. 16181).
In particolare, i compensi professionali vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri medi, per tutte le fasi (con la riduzione del 50% per quella istruttoria in appello, fase comunque da calcolare anche se non è stata espletata;
cfr. Cass. civ., Sez. II,
Ord., 09/07/2024, n. 18723; Sez. II, Ord., 08/05/2024, n. 12531; Sez. III, Ord., 13/10/2023, n. 28627; Sez. II, Ord.,
27/03/2023, n. 8561), di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022) per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), quanto al secondo grado, e, quanto al primo grado, per i giudizi ordinari innanzi al Tribunale (tab. 2).
Il tutto tenendo conto dello scaglione da euro 26.000,01 ad euro 52.000,00, ex art. 5, co.6, del detto decreto ministeriale, ossia in base al valore indeterminabile della controversia.
Non è superfluo precisare, al riguardo, che, in tema di spese processuali, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 13/07/2021, n. 19989).
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La presente sentenza costituisce, infine, titolo per la trascrizione, ai sensi dell'art. 2651 c.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 4^ sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di pagina 12 di 13 appello, iscritta al n. 1348/2022 R.G.A.C., così provvede:
1. Accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza n. 2181/2021 emessa dal Tribunale Parte_1 di Nola, pubblicata il 9.12.2021 e, per l'effetto, in totale riforma di tale sentenza:
Accerta e dichiara l'acquisto, per usucapione, della servitù di affaccio e veduta, diretta, laterale ed obliqua in favore dell'immobile (di proprietà di ), sito in IA D'AR (Na) in Via Enrico Fermi n. Parte_1
57 (già Via Passariello 137 - trav. ), riportato al NCEU del predetto Comune al foglio n. 4, particella 624, Pt_2 ed a carico dell'area di terreno ad esso confinante, sita in IA D'AR (Na), in Via E. Fermi n. 9 (già via
Passariello, traversa ), censita al NCT al Foglio 4, particella 625, di proprietà della Pt_2 Controparte_2
e, in particolare: a) di quella esercitata al primo piano del detto immobile (in catasto al foglio n. 4,
[...] particella 624) dal balcone - terrazzino protetto da un muretto con sovrastante corrimano, per un'altezza di cm 97;
b) di quella esercitata al secondo piano (dello stesso immobile, in catasto al foglio n. 4, particella 624) dal terrazzo dotato di parapetto e ringhiera di un'altezza pari a cm 97; c) di quella esercitata dalle due finestre al piano rialzato ed al primo piano della parete ovest dello stesso immobile (in catasto al foglio n. 4, particella 624).
2. Dichiara tenuta e condanna la in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 al pagamento, in favore di , delle spese del doppio grado di giudizio (con distrazione, ex art. Parte_1
93 c.p.c., per gli avvocati Riccardo Saladino e Raffaella Morra, quanto alle spese del grado di appello), liquidate complessivamente in euro 8.161,00 per il primo grado (di cui euro 545,00 per esborsi ed euro 7.616,00 per compensi professionali) ed in euro 9.272,5 per il secondo (di cui euro 804,00 per esborsi ed euro 8.468,5 per compensi professionali), il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
3. Dichiara la presente sentenza titolo per la relativa trascrizione.
Napoli, 20.5.2025
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Giuseppe Gustavo Infantini
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Giuseppe Gustavo INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
1348 dell'anno 2022, vertente tra
(c.f. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Raffaele Morra e Parte_1 C.F._1
Riccardo Saladino.
CP_1
e
(p. iva ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avvocati Felice Laudadio e Eduardo Riccio.
-APPELLATA-
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 2181/2021 emessa dal Tribunale di Nola, pubblicata il 9.12.2021, in tema di usucapione di servitù di veduta”.
CONCLUSIONI: Per entrambe le parti costituite: Come da rispettivi atti introduttivi e da note c.d. di trattazione scritta depositate, ex art. 127-ter c.p.c., in data 10.1.2025 dalla difesa dell'appellante ) e Parte_1
l'8.1.2025 dalla difesa dell'appellata . Controparte_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 13 ha convenuto in giudizio (con atto di citazione notificato, a mezzo PEC, il 21.3.2022), Parte_1 dinanzi a questa Corte, la proponendo appello avverso la sentenza n. Controparte_2
2181/2021 emessa dal Tribunale di Nola, pubblicata il 9.12.2021.
****
1. IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO.
In primo grado aveva convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Nola, la Parte_1 [...]
deducendo: Controparte_2
Di essere proprietario dell'immobile, sito in IA d'AR, Via E. Fermi nn. 5-7 (già via Passariello n. 137 – trav. ), in catasto al foglio 4, particella 624, confinante a nord con il terreno edificabile sito in Via E. Fermi Pt_2
n. 9 (in catasto al fg. 4, p.lla 625) di proprietà della società convenuta;
che l'edificio di sua proprietà era dotato di una parete finestrata ove insistevano da oltre trent'anni (sin dal 12 Novembre 1988): 1) al primo piano, un balcone
– terrazzino protetto da un muretto con sovrastante corrimano, per un'altezza di cm. 97, che permetteva un comodo affaccio sulla proprietà e dal quale era possibile effettuare sia l'inspectio che la prospectio in tutte CP_2 le direzioni possibili sul fondo finitimo della società convenuta;
2) al secondo piano, un terrazzo dotato di parapetto e ringhiera di un'altezza pari a cm 97, dal quale era stata, ab origine, esercitata la veduta sul finitimo fondo in tutte le direzioni;
che la parete ovest del suo fabbricato presentava, al piano rialzato ed al primo piano, due finestre, aventi caratteri di vedute oblique e laterali verso la medesima proprietà “ , da cui pure era stato esercitato il CP_2 relativo diritto sin dall'epoca di costruzione;
di avere esercitato la veduta, sia diretta che laterale ed obliqua, sul finitimo terreno sito alla Via E. Fermi n. 9 (già via Passariello, traversa ), in catasto al fg. 4, particella 625, Pt_2 di proprietà della uti dominus, in modo continuo e senza interruzione alcuna Controparte_2 sin dal 1988, epoca di completamento dei lavori di edificazione del proprio fabbricato, in guisa da acquisire per usucapione il relativo diritto.
E, alla luce di quanto esposto, aveva rassegnato le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare che l'attore ha esercitato, dal completamento dell'immobile di sua proprietà e, comunque, per oltre venti anni in maniera continua ed indisturbata, la situazione di possesso di cui in narrativa attraverso la veduta e l'affaccio sul finitimo fondo attualmente di proprietà 2) per l'effetto CP_2 accertare e dichiarare l'acquisto per usucapione della servitù di affaccio e veduta, diretta, laterale ed obliqua in favore dell'immobile di proprietà attorea sito in IA D'AR (Na) alla Via Enrico Fermi n. 57 (già Via Passariello 137 - trav. ), riportato al NCEU Pt_2 del predetto Comune al foglio n. 4, particella 624, sulla finitima area di terreno sita alla Via E. Fermi n. 9 (già via Passariello, traversa
[...]
), censita al NCT al Foglio 4 particella 625, di proprietà della ed, in particolare: a) di quella Pt_2 Controparte_2 esercitata al primo piano dal balcone - terrazzino protetto da un muretto con sovrastante corrimano, per un'altezza di cm 97, b) di quella esercitata al secondo piano dal terrazzo dotato di parapetto e ringhiera di un'altezza pari a cm 97, c) di quella esercitata dalle due finestre al piano rialzato ed al primo piano della parete ovest del fabbricato attoreo;
3) condannare, sempre e comunque, la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre CPA, IVA e contributo spese generali, come per legge.”.
Costituitasi in giudizio con comparsa depositata l'8.9.2017, la aveva Controparte_2 contestato la procedibilità e la fondatezza dell'avversa domanda, chiedendo: 1) in via preliminare, di dichiarare pagina 2 di 13 l'improcedibilità della suindicata domanda avanzata dall'attore per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ex d.lgs. 28/2010 e, inoltre, di dichiararne anche l'inammissibilità, data la genericità di quanto ex adverso dedotto;
2) nel merito, di rigettare l'avversa domanda attorea data l'inesistenza dei presupposti, sia in fatto che in diritto, per l'acquisto a titolo di usucapione della servitù in questione;
il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
Con la sentenza n.2181/2021 impugnata in questa sede il Tribunale di Nola ha rigettato la domanda attorea ritenendo, in sintesi, che l'attore non avesse compiutamente assolto il proprio onere probatorio (non essendo, pertanto, ammissibile neanche la ctu richiesta, in quanto meramente esplorativa), non essendovi univocità sul dies
a quo dell'effettivo trasferimento dell'attore nell'immobile in questione, e neppure sulla effettività dello stato dei luoghi, anche con riferimento alle vedute per cui è causa, essendosi i testi escussi, indicati da parte attrice, limitati ad affermare che lo stato dei luoghi fosse rimasto immutato “ab immemorabile”, senza fornire elementi precisi circa il balcone e il terrazzo in questione.
In particolare il giudice di prime cure ha condiviso quanto dedotto dalla convenuta sul rilievo che non vi fosse affatto certezza sull'epoca a partire dalla quale l'attore e la sua famiglia avessero cominciato ad abitare nell'immobile in questione, non attribuendo rilevanza alle foto (in quanto prive di data certa) e ad altra documentazione richiamata dallo stesso attore.
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2. IL GIUDIZIO DI APPELLO.
ha censurato la sentenza n. 2181/2021 emessa dal Tribunale di Nola sulla base dei Parte_1 seguenti motivi di gravame.
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Con il primo motivo ha criticato la decisione del giudice di primo grado nella parte in cui ha ritenuto che non avesse adeguatamente dimostrato i fatti costitutivi della domanda di usucapione proposta.
In particolare, secondo l'appellante, sia in base alla documentazione prodotta che alla prova testimoniale raccolta (testimonianze di e ), avrebbero trovato piena dimostrazione tutti gli Testimone_1 Testimone_2 elementi costitutivi di tale domanda e, in particolare, che le finestre e il terrazzino con affaccio e veduta sul fondo di parte convenuta esistessero e fossero state utilizzate sin dagli anni 1989/1990.
E ha sostenuto che il giudice di prime cure avesse errato nel non considerare l'inversione dell'onere probatorio in merito alla presunta interruzione dell'usucapione, non dovendo il possessore dimostrare la continuità del possesso, ma essendo onere della parte che neghi essersi verificata l'usucapione quello di provare l'intervenuta perdita materiale del potere di fatto sulla cosa.
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pagina 3 di 13 Con il secondo motivo ha censurato la decisione del primo giudice anche nella parte in Parte_1 cui ha ritenuto che non vi fosse certezza sull'epoca a partire dalla quale lui (l'attore, si intende) e la sua famiglia avessero cominciato ad abitare nell'immobile in questione e sulla effettività dello stato dei luoghi.
Ad avviso dell'appellante il giudice di primo grado avrebbe errato a non riconoscere valore probante (o quantomeno indiziario) alla documentazione da lui (dall'attore, si intende) prodotta, sia fotografica che amministrativa, univoca e convergente sulla circostanza che, quantomeno dall'anno 1990, lui e la sua famiglia vivessero presso l'immobile oggetto di causa, come confermato anche dai testi da lui indicati ( e Testimone_1
) e non smentito dai testimoni indicati dalla controparte. Testimone_2
E ha anche evidenziato che, contrariamente a quanto reputato dal Tribunale di Nola, i testi escussi ( Tes_1
e ) fossero stati alquanto puntuali sullo stato dei luoghi, avendo fatto continui riferimenti,
[...] Testimone_2 precisi e concordanti, al riguardo, confermandone la consistenza e la loro immutata sussistenza sin dagli anni
1989/1990.
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ha criticato la decisione del primo giudice anche nella parte in cui ha ritenuto che la Parte_1 società convenuta avesse dimostrato gli atti interruttivi della invocata usucapione riconducendoli all'anno 2012, ossia ritenendo che l'istanza del maggio di tale anno, con cui egli (l'attore/appellante, si intende) aveva chiesto al di non rilasciare alla controparte titoli e autorizzazioni edilizie, senza il rispetto delle distanze legali, fosse Pt_3 un indizio dell'imminenza di tali lavori da parte della Controparte_2
Secondo l'appellante il Tribunale, così facendo, avrebbe errato, innanzitutto, nel ritenere che le iniziative, anche preliminari e amministrative, della convenuta, ai fini della realizzazione dei lavori in contestazione, potessero essere sufficienti ai fini dell'interruttivi dell'usucapione della servitù di veduta in questione, essendo invece necessari, a tal fine, ai sensi dell'art. 1165 e dell'art. 2943 c.c., atti che comportino, per il possessore, la perdita materiale del potere di fatto sulla cosa, oppure atti giudiziali diretti a ottenere “ope judicis” la privazione del possesso nei confronti del possessore stesso.
E ha aggiunto, inoltre, che l'inizio dei lavori da parte della convenuta non potesse neanche farsi risalire all'anno
2012, bensì solo ai mesi di Dicembre 2014/Gennaio 2015, posto che, a seguito dell'ottenimento del Pdc n.
118/2012, rilasciato in data 25 Luglio 2014, nonché dell'Autorizzazione sismica conseguita nell'Ottobre 2014 e del
Verbale di collaudo del Novembre 2014, la aveva iniziato i lavori preparatori Controparte_2 alla fine dell'anno 2014.
Ragion per cui, ad avviso dell'appellante, il giudice di prime cure avrebbe errato anche nell'attribuire rilevanza alle dichiarazioni del teste , che avrebbe collocato tali lavori nel 2010, sia perchè generiche, sia perché Pt_2
“de relato”, sia, in ogni caso, perché l'anno 2010, al quale aveva fatto riferimento il testimone, non corrispondeva né a quella da lui (dall'attore/appellante, si intende) indicata (2014) né a quella indicata dalla controparte (2012).
pagina 4 di 13 ****
Con il quarto motivo l'appellante ha ribadito che, a suo avviso, il Tribunale di Nola avesse errato nel ritenere che non avesse adeguatamente assolto l'onere probatorio su di lui gravante, avendo egli dimostrato, invece, la sussistenza di tutti i requisiti dell'intervenuta usucapione (mediante la produzione di una molteplicità di documenti attestanti l'esercizio del diritto oggetto di usucapione in maniera continua ed indisturbata sin dal 1989/1990 e fino a tutto l'anno 2014, dato che i lavori della convenuta non sarebbero iniziati prima dell'anno 2015), e non avendo la società convenuta dimostrato la sussistenza di validi atti interruttivi dell'usucapione.
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Con il quinto motivo l'appellante ha criticato anche la decisione del Tribunale di non ammettere, poi, la consulenza tecnica d'ufficio, perché ritenuta “meramente esplorativa”.
Secondo il , invece, avendo pienamente dimostrato la fondatezza della domanda proposta sia mediante la Pt_1 produzione documentale che mediante l'escussione del testi ammessi, la ctu avrebbe consentito una più compiuta cognizione dei luoghi di causa, alla luce di quanto emerso, per l'appunto, dalle prove documentali e testimoniali.
Invero, secondo l'odierno appellante, in base alla documentazione prodotta (attestante l'esercizio del diritto oggetto di usucapione in maniera continua ed indisturbata a partire dagli anni 1989-1990) e alle testimonianze – avrebbe dimostrato tutti i requisiti dell'intervenuta usucapione oggetto di causa.
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Con il sesto e ultimo motivo di gravame, l'appellante ha sostenuto che il Tribunale avesse errato nel modificare l'ordinanza di ammissione dei mezzi istruttori, avendo in un primo momento ammesso la prova su tutti i capi da lui
(dall'attore, si intende) articolati in prime cure e, successivamente, disatteso – con ordinanza del 20.10.2020 - la richiesta di ammissione dei relativi mezzi istruttori, non escutendo neanche gli ulteriori testi ritualmente indicati.
E, alla luce di quanto dedotto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “…accogliere l'appello, riformare l'impugnata sentenza, accogliere la domanda proposta dal Dott. e, per l'effetto, accogliere la domanda attorea così come Parte_1 formulata nelle conclusioni rassegnate, condannando l'appellata alle spese e ai compensi Controparte_2 di tutti i gradi di giudizio, oltre CPA, IVA e contributo spese generali, come per legge, da attribuirsi ai procuratori antistatari;
IN VIA
ISTRUTTORIA, laddove l'Ecc.ma Corte d'Appello ritenga opportuno, chiede esperirsi prova per testi su tutti i capi e con tutti i testi indicati dal dott. in primo grado oltre che prova diretta e contraria nei confronti dei testi che siano stati indicati da parte Parte_1 appellata in primo grado. Si chiede, peraltro, espressamente essere ammessi alla prova testimoniale ex art. 346 cpc, con i testi indicati in primo grado dall'odierno appellante, sui capi di prova richiamati al punto 6 dei “MOTIVI” su articolati dall'odierno appellante che devono intendersi qui tutti per richiamati e trascritti.”.
Iscritta la causa al numero 1348/2022 del Ruolo Generale ed acquisito, in data 19.4.2022 (come da annotazione telematica della cancelleria) il fascicolo cartaceo di ufficio di primo grado, ai sensi dell'art. 347, ultimo comma,
c.p.c., si è costituita in giudizio, con comparsa depositata in data 29.8.2022, la Controparte_2 contestando l'ammissibilità, ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e, comunque, la fondatezza, dell'avverso gravame, e pagina 5 di 13 rassegnando le seguenti conclusioni: “1. Dichiararsi inammissibile l'appello proposto dal dott. in violazione del novellato art. Pt_1
342 c.p.c., per quanto esposto al motivo sub A) del presente scritto;
2. In accoglimento delle argomentazioni tutte, svolte nel presente atto respingersi l'appello proposto dal sig. , e per l'effetto confermare integralmente la sentenza resa dal Tribunale di Nola n. Pt_1
2181/2021 del 9.12.2021; 3. In via istruttoria, dichiararsi inammissibile e in ogni caso respingersi l'avversa richiesta di rinnovazione della prova orale;
nella denegata, e non creduta, ipotesi in cui codesta Ecc.ma Corte dovesse ritenere ammissibile ai sensi dell'art. 346 c.p.c. la richiesta avversaria di rinnovazione della prova orale anche con ammissione dei capi in prime cure espunti, si chiede di essere ammessi a prova contraria sulle circostanze ex adverso capitolate - come sopra riportate al Capo E.
2 - e sugli stessi testimoni indicati dall'appellante.
4. Vinti spese diritti onorari del doppio grado di giudizio.”.
Con ordinanza depositata il 29.11.2022 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 5.3.2024.
Indi, la causa è stata rinviata d'ufficio, con decreto del 7.2.2024, al 14.1.2025.
E, con successivo decreto depositato il 19.12.2024, è stato disposto, in applicazione dell'art. 127 ter c.p.c., lo svolgimento della detta udienza del 14.1.2025 mediante il deposito di c.d. note di trattazione scritta.
Depositate le c.d. note di trattazione scritta (il 10.1.2025 dalla difesa dell'appellante e l'8.1.2025 dalla difesa dell'appellato), la causa è stata riservata in decisione con ordinanza del 14.1.2025 (comunicata ritualmente alle parti della cancelleria), con la concessione alle parti, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., del termine di 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori 20 giorni per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare la Corte rileva l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata dall'appellata con la comparsa di risposta, lamentando la violazione dell'art. 342 c.p.c.
Ed infatti, dalla lettura dell'atto di appello è possibile individuare – come potrà constatarsi anche di seguito, in occasione dello scrutinio delle doglianze mosse dall'impugnante – i punti della sentenza investiti da censura, nonché le ragioni per le quali è stata chiesta la riforma della decisione assunta dal Tribunale, onde va senz'altro esclusa la ricorrenza delle condizioni richieste dalle citate disposizioni del codice di rito per la declaratoria di inammissibilità del gravame.
Ai fini della specificità dei motivi d'appello è sufficiente, infatti, una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata (cfr. Cass. Civ., Sez. 6 – 3, Ord. n. 40560 del 17/12/2021), in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica (cfr. Cass. Civ., Sez. 2, Ord. n. 7675 del 19/03/2019).
Al riguardo va detto, invero, che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. Con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un pagina 6 di 13 progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., n. 27199 del 16/11/2017; cfr. anche Cass. civ., Sez. I, Ord.,
29/03/2025, n. 8279; Sez. II, Ord., 28/03/2025, n. 8247; Sez. lavoro, Ord., 24/03/2025, n. 7829; Sez. I, Ord.,
19/03/2025, n. 7382).
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Ciò premesso la Corte ritiene, esaminando congiuntamente i primi quattro motivi di gravame, in quanto strettamente connessi sia dal punto di vista logico che giuridico, che l'appello proposto da Parte_1 sia fondato e che, pertanto meriti accoglimento, per le ragioni di seguito esposte (il che assorbe, logicamente, la valutazione degli ulteriori due motivi di impugnazione).
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Va innanzitutto detto che, contrariamente a quanto sostenuto dal primo giudice, l'attore aveva adeguatamente dimostrato gli elementi costitutivi della domanda proposta, primo fra tutti l'inizio - dal 1988 o, al più, dal 1989-1990- del possesso della servitù (apparente) di veduta in relazione alla quale aveva chiesto che ne fosse accertato l'avvenuto acquisto per usucapione ventennale.
Ciò emergeva dalla documentazione prodotta dal in primo grado (e ridepositata in appello) e, in Pt_1 particolare:
1) dalla relazione di ultimazione dell'opera e collaudo del 17.11.1988 a firma del geom. , CP_3 depositato presso l'Ufficio del Genio Civile di Napoli in data 11.1.1989 (cfr. doc. n.
4.1 di parte appellante) da cui risultava che il fabbricato realizzato dalla parte attrice fosse stato ultimato in data 12.11.1988;
2) dalla certificazione di collaudo del 10.6.1989 a firma dell'ing. , depositata presso l'Ufficio del Persona_1
Genio Civile di Napoli in data 11.1.1989 (cfr. doc. n.
4.1 di parte appellante), in cui venivano richiamati, tra gli altri documenti, i grafici del fabbricato presentati all'Ufficio Tecnico del Comune di IA ed approvati dalla
Commissione Edilizia il 30.4.1985 e la detta relazione del 17.11.1988, a firma del geom. , in cui CP_3 veniva dichiarato che i lavori erano stati eseguiti in conformità agli elaborati di progetto.
Quanto risultante da tale documentazione risultava avvalorato, poi, ad avviso della Corte, come sostenuto in modo condivisibile dall'appellante, anche da ulteriori elementi indiziari, innanzitutto di tipo documentale (documenti depositati dal in primo grado e ridepositati in questa sede) e, in particolare: Pt_1
a) dall'istanza di proroga depositata presso il Comune di IA il 23 aprile 1988 (cfr. doc. n.
4.7 di parte appellante), con cui chiedeva un anno di proroga per il completamento dei lavori Parte_1 riguardando l'edificazione del proprio fabbricato, essendo state realizzate, in quel momento, le opere strutturali, le murature perimetrali, le tramezzature interne e il manto di impermeabilizzazione;
b) dalla denuncia di mutamento della particella catastale a seguito dell'edificazione della nuova costruzione, poi pagina 7 di 13 presentata dal , all'Ufficio Catasto terreni di Napoli, in data 19.12.1991 (cfr. doc. n.
4.8 di parte appellante); Pt_1
c) dalla copia conforme dell'estratto del 10.11.1990 del registro di battesimo della figlia ( ) Persona_2 dell'attore, da cui risultava che i genitori di quest'ultima (ossia e ) erano Parte_1 Controparte_4 domiciliati in via Passariello 137 (ove si trovava l'immobile in questione).
E la consistenza del fabbricato di parte attrice con le vedute in questione quantomeno dal 1989/1990 aveva trovato conferma, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale di Nola, e come evidenziato dall'appellante, anche nelle testimonianze rese da e da . Testimone_1 Testimone_2
La prima (escussa all'udienza del 12.11.2019; cfr. il relativo verbale, contenuto nel fascicolo cartaceo di ufficio di primo grado, agli atti), aveva dichiarato, infatti, di essere amica di famiglia di e di tutti i familiari Parte_1
(avendo fatto vacanze insieme) e di frequentare la casa da anni, conoscendo bene la sua abitazione sin dai tempi in cui era in costruzione.
E aveva aggiunto che l'edificio era rimasto immutato, sin dai tempi della costruzione, e che sia il balcone che il terrazzo di copertura erano già presenti ai tempi della costruzione, così come le finestre, e affacciavano su un terreno quasi sempre incolto, specificando che la parte attrice risiedeva nel fabbricato dal 1989/1990, ricordando ciò anche perché aveva dei riferimenti personali, in quanto suo figlio, di quarantadue anni, era amico del figlio del perché frequentava la stessa scuola media. Pt_1
E aveva riferito che sin dai tempi in cui il dottor aveva abitato l'immobile, si era affacciato nel confinante Pt_1 terreno che sta a nord dell'abitazione, “tramite un balconcino da cui puoi affacciarti, dal terrazzo da cui si può affacciare e dalle finestre oblique”.
E il teste (escusso all'udienza del 20.10.2020; cfr. il relativo verbale, contenuto nel fascicolo Testimone_2 cartaceo di ufficio di primo grado, agli atti) aveva dichiarato di “conoscere da tantissimo tempo , CP_5
(ossia il figlio dell'attore), come del resto tutti i familiari, avendo sempre frequentato assiduamente la sua casa in
Via Fermi n.
5-7 in IA, aggiungendo che anche ora che viveva altrove con la sua famiglia in CP_3
Caserta, fossero soliti incontrarsi a IA nella casa paterna.
Ha poi aggiunto di conoscere bene lo stato dei luoghi e, quindi, anche il balcone, il terrazzo, e le finestre di cui ai capi di prova ricordando che la loro ubicazione e, in generale, la loro struttura fosse rimasta immutata da quando frequentava quella casa, quindi da almeno un trentennio, specificando che la famiglia abitasse in Pt_1 quell'edificio da oltre un trentennio (dunque quantomeno dal 1990, essendo il teste stato escusso nel 2020).
Quanto detto sino ad ora trova una conferma, sia pure indiziaria, anche nelle fotografie prodotte dall'attore in primo grado e ridepositate in questa sede (cfr. doc.
4.11 di parte appellante) - che, sebbene prive di data certa, sono comunque risalenti, ragionevolmente, ad epoca non recente (essendo riferite pacificamente, in assenza di contestazione della convenuta, sul punto, al battesimo della figlia, , del , avvenuto, come detto, in Per_2 Pt_1 base al certificato di battesimo, al 1990)- posto che dalle dette foto risultano le finestre e il terrazzino con affaccio pagina 8 di 13 e veduta sul fondo di parte convenuta.
Ciò premesso, dunque, l'attore aveva dimostrato, contrariamente a quanto sostenuto dal primo giudice, gli elementi costitutivi della domanda volta ad ottenere l'accertamento e la declaratoria della servitù (apparente) di veduta, avendo dimostrato la sussistenza – per almeno un ventennio (ossia nei venti anni successivi al 1990), - di opere permanenti e visibili (facenti parte del suo fabbricato) destinate all'esercizio di tale servitù e, in particolare:
a) del balcone - terrazzino sito al primo piano, protetto da un muretto con sovrastante corrimano;
b) del terrazzo al secondo piano, dotato di parapetto e ringhiera;
c) delle due finestre poste al piano rialzato ed al primo piano della parete ovest del fabbricato.
Tale stato dei luoghi era desumibile:
a) dalle foto riportate in altro atto di citazione (dell'11.4.2016, relativo al giudizio n. 2689/2016 RG/Trib. Nola) notificato dal alla (prodotto dall'attore, in primo grado, in allegato alla Pt_1 Controparte_2 memoria istruttoria del 13.4.2018, depositata il 16.4.2018, come risulta dal fascicolo telematico di ufficio di primo grado) ai sensi dell'art. 183, co.VI, n.2, c.p.c. e ridepositato in questo grado;
cfr. doc. n.
4.10 di parte appellante);
b) dall'ordinanza (anch'essa prodotta dall'attore, in primo grado, in allegato alla detta memoria istruttoria e ridepositata in questo grado;
cfr. all. 4.16) pronunciata dal Tribunale di Nola il 12.11.2015 (e confermata in sede di reclamo, a seguito di azione di nunciazione esercitata, ai sensi dell'art. 1171 c.c., dal nei confronti della Pt_1 stessa società con ricorso depositato il 22.1.2015) che, a sua volta, nel descrivere lo stato dei luoghi, aveva richiamato le risultanze della ctu espletata in quel procedimento che, con riferimento al fabbricato del , a Pt_1 confine con quello della aveva fatto riferimento anche al lastrico (circondato da Controparte_2 un muretto con sovrastante corrimano per un'altezza complessiva di cm. 97), al balcone del primo piano (protetto da un sovrastante corrimano, per un'altezza di cm. 97, che permetteva l'affaccio sulla proprietà , nonché CP_2 alle vedute oblique e laterali poste ad ovest (di tale fabbricato attoreo) verso la proprietà (ritenendo che la CP_2 costruzione di parte resistente, rispetto a tali vedute, avesse rispettato le distanze dettate dall'art. 906 e dall'art. 907 c.c.).
Al riguardo va precisato, invero, che il possesso di una servitù di veduta presuppone soltanto il possesso (per la prescritta durata ventennale) di opere visibili delle opere necessarie al suo esercizio, indipendentemente dal fatto che il possessore in concreto eserciti la veduta, cioè si avvalga dell'opera per inspicere e prospicere in alienum
(cfr. Cass. civ., Sez. II, 29/04/1991, n. 4760; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 27/11/2023, n. 32816; Sez. II,
16/01/2007, n. 866; Sez. II, 13/10/2004, n. 20205; Sez. II, 03/11/1998, n. 10984; Sez. II, 28/11/1991, n. 12762).
L'apparenza della servitù si identifica, infatti, nell'oggettiva e permanente presenza di opere suscettibili di essere viste, ancorché in concreto ignorate, che, per struttura e consistenza, inequivocamente denuncino il peso imposto su un fondo a favore dell'altro (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 01/03/2025, n. 5479).
Ciò posto, quanto al decorso del ventennio (decorrente, si ribadisce, dagli anni 1989/1990), la Corte rileva che,
pagina 9 di 13 contrariamente a quanto sostenuto dal primo giudice, non risultava sufficientemente provato alcun atto interruttivo, nel detto arco temporale (ossia nei venti anni successivi al 1990), idoneo ad interrompere il possesso ad usucapionem da parte dell'attore.
In particolare, non è condivisibile il ragionamento del primo giudice secondo cui le iniziative, “anche preliminari e amministrative”, della convenuta, ai fini della realizzazione dei lavori in contestazione, avrebbero rappresentato un atto interruttivo “non posteriore al 2012” (traendo tale convincimento dall'istanza del maggio del 2012 con cui il aveva chiesto al di non rilasciare alla controparte titoli e autorizzazioni edilizie, senza il rispetto Pt_1 Pt_3 delle distanze legali).
Ai sensi degli artt. 1165 e 1167 c.c., invero, non potevano considerarsi atti interruttivi del possesso, in capo al
, della servitù di veduta, le istanze di autorizzazioni ai lavori presentate agli enti pubblici da parte della Pt_1 [...]
o, meglio, come dedotto dalla difesa di quest'ultima, il permesso a costruire n. 276/2010 rilasciato Controparte_2 dal Comune di IA D'AR in data 15.03.2012, su istanza della stessa del 14.06.2010, prot. n. CP_2
10.548.
Come, infatti, chiarito più volte dalla Suprema Corte, in tema di usucapione, alla luce del rinvio fatto dall'art. 1165 c.c. all'art. 2943 c.c., gli atti interruttivi del possesso, risultano tassativamente elencati e tale efficacia può riconoscersi solo ad atti che comportino, per il possessore, la perdita materiale del potere di fatto sulla cosa, ovvero ad atti giudiziali diretti ad ottenere ope judicis la privazione del possesso nei confronti del possessore usucapiente (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 29/12/2023, n. 36394; cfr. anche Cass. civ., Sez. II,
05/08/2024, n. 22032; Sez. II, 09/05/2023, n. 12365; Sez. II, 25/07/2011, n. 16234; Sez. II, 23/12/2010, n. 26018).
Così, ad esempio, non interrompono il termine utile del possesso "ad usucapionem":
1) la diffida o la messa in mora, in quanto il possesso può ben essere esercitato anche contro la volontà del proprietario (cfr. Cass. civ., Sez. II, 26/03/2008, n. 7847; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 26/02/2025, n. 5063);
2) la querela per arbitraria occupazione di una porzione di terreno (non comportando la perdita materiale, in capo al querelato, del potere di fatto sulla cosa;
cfr. Cass. civ., Sez. VI - 2, 11/05/2017, n. 11698);
3) le turbative di fatto, posto che, ai fini interruttivi, la perdita del possesso deve durare, ai sensi dell'art. 1167
c.c., almeno un anno (cfr. Cass. civ., Sez. II, 09/11/1988, n. 6030).
In definitiva, in mancanza di atti giudiziali della volti ad ottenere eventualmente, ope judicis, la Controparte_2 privazione del possesso nei confronti del , l'interruzione di tale possesso non si è verificata nel ventennio Pt_1 successivo al 1990, posto che non vi è neanche la prova della perdita materiale dello stesso (c.d. interruzione naturale, ex art. 1167 c.c.), in capo all'attore appellante (nel detto ventennio), della servitù di veduta.
Tale perdita di possesso si sarebbe potuta verificare, infatti, solo all'esito dell'ultimazione dei lavori, da parte della convenuta appellata, che avessero eventualmente impedito l'esercizio di tale servitù in capo al . Pt_1
Ma tali lavori, come sostenuto dall'appellante, non erano stati ultimati prima del 2015, se è vero che, come si pagina 10 di 13 legge nella detta ordinanza pronunciata dal Tribunale di Nola il 12.11.2015 (nel procedimento instaurato dal Pt_1 ai sensi dell'art. 1171 c.c.), essi erano ancora in corso, come evidenziato dal ctu, anche perché l'edificio di parte resistente era, come desumibile dalle foto prodotte dalla ricorrente al momento del deposito del ricorso
(22.1.2015), ancora in via di realizzazione, non esistendo neanche la perimetrazione, realizzata, verosimilmente, nel corso della procedura.
Ciò trova conferma nel giornale dei lavori relativo al fabbricato della convenuta (prodotto dall'attore in allegato alla detta memoria istruttoria e ridepositato in appello;
cfr. all. n.
4.15 di parte appellante), in cui era stato riportato chiaramente, con riferimento alle opere in esecuzione, che l'autorizzazione sismica fosse stata rilasciata il
31.10.2014 e l'allestimento del cantiere (inizio lavori) fosse stato effettuato il 10.11.2014.
A diversa conclusione si sarebbe dovuti giungere, logicamente, solo se l'ultimazione dei lavori da parte della convenuta (ove impeditivi della servitù di veduta esercitata dal ), fosse avvenuta prima del ventennio utile ai Pt_1 fini dell'usucapione.
Come, infatti, chiarito dalla Suprema Corte, presupposto logico-giuridico dell'attuazione della disciplina della distanza delle costruzioni dalle vedute di cui all'art. 907 c.c. è l'anteriorità dell'acquisto del diritto alla veduta sul fondo vicino rispetto all'esercizio, da parte del proprietario di quest'ultimo, della facoltà di costruire;
pertanto, nel caso in cui l'usucapione del diritto di esercitare la servitù di veduta si sia maturata, per compimento del termine utile, dopo l'ultimazione dell'edificio costruito sul fondo vicino (ma, si ribadisce, non è questo il caso di specie), il titolare della servitù non può richiedere l'arretramento di tale edificio alla distanza prevista dalla citata norma;
né vale invocare in contrario il principio della retroattività degli effetti dell'usucapione, in quanto, se è vero che l'usucapione diventa titolare del diritto usucapito sin dalla data d'inizio del suo possesso, tuttavia i suddetti effetti sono commisurati alla situazione di fatto e diritto esistente al compimento del termine richiesto: ne consegue che, se durante il maturarsi del termine, il soggetto, che avrebbe potuto contestare l'esercizio della veduta, ha modificato tale situazione, avvalendosi della facoltà di costruire sul proprio fondo, è a tale situazione che occorre far riferimento per stabilire il contenuto ed i limiti del diritto di veduta usucapito (cfr. Cass. civ., 09/04/1976, n. 1239 richiamata, recentemente, da Cass. civ., Sez. II, 12/12/2023, n. 34717).
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L'accoglimento dell'appello proposto da comporta che, in riforma totale della sentenza Parte_1 impugnata, vada accolta la domanda proposta dallo stesso in primo grado, con conseguente accertamento e declaratoria dell'acquisto, per usucapione, in favore dell'immobile di sua proprietà e a carico della confinante area di terreno di proprietà della della servitù di affaccio e veduta, diretta, laterale Controparte_2 ed obliqua, esercitata dall'immobile del primo e, precisamente: a) al primo piano, dal balcone - terrazzino protetto da un muretto con sovrastante corrimano, per un'altezza di cm 97; b) al secondo piano dal terrazzo dotato di parapetto e ringhiera di un'altezza pari a cm 97); c) al piano rialzato e al primo piano dalle due finestre della parete pagina 11 di 13 ovest)
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La riforma della sentenza impugnata comporta, inoltre, in base all'esito complessivo della lite, che occorra provvedere ad una nuova regolamentazione anche delle spese del primo grado (cfr. Cass. civ., Sez. 3, Ord. n.
9064 del 12/04/2018; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 03/10/2023, n. 27891; Sez. 6 – 3, Ord., n. 27056 del
06/10/2021; Sez. 1, Ord. n. 14916 del 13/07/2020; Sez. 3, n. 27606 del 29/10/2019; Sez. III, 11/06/2008, n.
15483).
E, in base al principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c., la società appellata va condannata al pagamento, in favore dell'appellante vittorioso, delle spese del doppio grado di giudizio, con la precisazione che la richiesta di distrazione formulata dai difensori dell'appellante con l'atto di appello con riferimento a tutti i gradi di giudizio può essere accolta limitatamente a questo secondo grado, non risultando che fosse stata formulata anche nel giudizio celebratosi dinanzi al Tribunale di Nola (in cui, peraltro, il risultava difeso da difensori in parte distinti da Pt_1 quelli che lo hanno difeso in appello;
cfr., sul punto, Cass. civ., Sez. VI - 1, Ord., 18/06/2019, n. 16244; cfr. anche
Cass. civ., Sez. II, Ord., 11/06/2024, n. 16181).
In particolare, i compensi professionali vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri medi, per tutte le fasi (con la riduzione del 50% per quella istruttoria in appello, fase comunque da calcolare anche se non è stata espletata;
cfr. Cass. civ., Sez. II,
Ord., 09/07/2024, n. 18723; Sez. II, Ord., 08/05/2024, n. 12531; Sez. III, Ord., 13/10/2023, n. 28627; Sez. II, Ord.,
27/03/2023, n. 8561), di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022) per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), quanto al secondo grado, e, quanto al primo grado, per i giudizi ordinari innanzi al Tribunale (tab. 2).
Il tutto tenendo conto dello scaglione da euro 26.000,01 ad euro 52.000,00, ex art. 5, co.6, del detto decreto ministeriale, ossia in base al valore indeterminabile della controversia.
Non è superfluo precisare, al riguardo, che, in tema di spese processuali, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 13/07/2021, n. 19989).
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La presente sentenza costituisce, infine, titolo per la trascrizione, ai sensi dell'art. 2651 c.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 4^ sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di pagina 12 di 13 appello, iscritta al n. 1348/2022 R.G.A.C., così provvede:
1. Accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza n. 2181/2021 emessa dal Tribunale Parte_1 di Nola, pubblicata il 9.12.2021 e, per l'effetto, in totale riforma di tale sentenza:
Accerta e dichiara l'acquisto, per usucapione, della servitù di affaccio e veduta, diretta, laterale ed obliqua in favore dell'immobile (di proprietà di ), sito in IA D'AR (Na) in Via Enrico Fermi n. Parte_1
57 (già Via Passariello 137 - trav. ), riportato al NCEU del predetto Comune al foglio n. 4, particella 624, Pt_2 ed a carico dell'area di terreno ad esso confinante, sita in IA D'AR (Na), in Via E. Fermi n. 9 (già via
Passariello, traversa ), censita al NCT al Foglio 4, particella 625, di proprietà della Pt_2 Controparte_2
e, in particolare: a) di quella esercitata al primo piano del detto immobile (in catasto al foglio n. 4,
[...] particella 624) dal balcone - terrazzino protetto da un muretto con sovrastante corrimano, per un'altezza di cm 97;
b) di quella esercitata al secondo piano (dello stesso immobile, in catasto al foglio n. 4, particella 624) dal terrazzo dotato di parapetto e ringhiera di un'altezza pari a cm 97; c) di quella esercitata dalle due finestre al piano rialzato ed al primo piano della parete ovest dello stesso immobile (in catasto al foglio n. 4, particella 624).
2. Dichiara tenuta e condanna la in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 al pagamento, in favore di , delle spese del doppio grado di giudizio (con distrazione, ex art. Parte_1
93 c.p.c., per gli avvocati Riccardo Saladino e Raffaella Morra, quanto alle spese del grado di appello), liquidate complessivamente in euro 8.161,00 per il primo grado (di cui euro 545,00 per esborsi ed euro 7.616,00 per compensi professionali) ed in euro 9.272,5 per il secondo (di cui euro 804,00 per esborsi ed euro 8.468,5 per compensi professionali), il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
3. Dichiara la presente sentenza titolo per la relativa trascrizione.
Napoli, 20.5.2025
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Giuseppe Gustavo Infantini
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