Sentenza 20 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 20/06/2001, n. 8366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8366 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2001 |
Testo completo
8 366 /0 1 CANCELLERIA Reg. gen. N° 6433/1999 nza 7 marzo 20 Oggetto: impugnazione deli REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 4o418218 SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dai Sigg.ri Magistrati: Rep. 3008 Dott. FRANCO PONTORIERI Presidente Consigliere rel. Dott. UGO RIGGIO Consigliere Dott. GIANDONATO NAPOLETANO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Consigliere Dott. OLINDO SCHETTINO Richiesta copia S URE IL'SOLE Consigliere dal Sig. Dott. FRANCESCA TROMBETTA per diritti L. ha pronunciato la seguente: IL CANCELLIERE SENTENZA sul ricorso proposto da: GN OV, elettivamente domiciliato in Roma. Lungotevere Michelangelo n.
9. presso l'avv. Massimo Manfredonia che lo difende. unitamente agli avv. Giuseppe Corielli ed Elena Corielli, in forza di mandato in atti:
- ricorrente -
contro n. 10 di MILANO. in personaCONDOMINIO DI VIALE BRIANZA dell'amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Confalonieri n.
5. presso l'avv. Alessandra Puglielli, difeso dall'avv. Gennaro Rizzardi in forza di mandato in atti: 2013 to 6433 1999 RI Condominio l'iale Brianza n. I'dienza del 7 mag 2001. Presidente Pontorieri, relatore Riggio. 407101 2 controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Milano in data 20 maggio 1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7 marzo 2001 dal Relatore Cons. Riggio;
Udito l'avv. Massimo Manfredonia e l'avv. Gennaro Rizzardi. Udito il P.M.. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Antonio Russo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 4 novembre 1996 il Tribunale di Milano rigettava la domanda proposta da IA RI e da IT NI nei confronti del Condominio di Viale Brianza 10 intesa ad ottenere l'annullamento della delibera assembleare del 12 aprile 1995, avente ad oggetto l'approvazione del rendiconto u M consuntivo delle spese relative al ripristino della facciata ed il relativo piano di riparto. L'assemblea condominiale il 18 febbraio 1983 aveva per tali opere conferito mandato congiunto all'amministratore ed ai consiglieri di esaminare i vari preventivi e quindi di stipulare congiuntamente il contratto di appalto entro un tetto di spesa di £. 260.000.000, con facoltà di chiedere un rateo di acconto ai condomini, pari al 20% calcolato su tale tetto massimo. Inoltre l'amministratore aveva provveduto a richiedere anche ulteriori ratei, sempre rapportati a quel tetto massimo, benché il contratto risultasse stipulato solo da lui e non anche dalle altre persone all'uopo delegate e per il minore importo di £. 172.240.000. Proponeva quindi impugnazione il RI - anche quale unico erede della madre NI nel frattempo deceduta sostenendo che la delibera di 6433 1999 RI Condominio Viale Brianza n. 10. dienza del 7 marzo 2001. Presidente Pontorieri: relatore Riggio. 3 approvazione del rendiconto consuntivo era viziata da plurime violazioni di legge e del regolamento condominiale e contrastava con i criteri di contabilità e buona amministrazione, in quanto non consentiva alcun controllo delle voci di spesa, né crano stati mai messi a disposizione dei condomini documenti e pezze giustificative. Il Condominio resisteva al gravame e la Corte di appello di Milano, con sentenza del 20 maggio 1998. confermava la decisione del primo giudice. La corte, disattendendo le opposte argomentazioni dell'appellante. evidenziava l'irrilevanza del fatto che il testo del consuntivo da approvare fosse stato inviato ai singoli condomini solo il giorno prima dell'assemblea, che जी न nell'avviso di convocazione non si fosse fatto cenno della messa a disposizione dei condomini della documentazione contabile (tra cui contratto di appalto e fatture) e che fossero stati disposti prelievi a titolo di emolumento per -il potere di ogni singolo l'amministratore. Infatti rilevava la corte di merito condomino di controllare la gestione amministrativa e la documentazione ad essa inerente si esplica in sede di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea e non prima, e se in quella sede non si rinvengono delle pezze giustificative nulla impedisce ai condomini di chiedere un rinvio per l'acquisizione e la verifica dei dati mancanti. In ogni caso, comunque - anche ammettendo un precipuo interesse dei condomini a prendere visione anticipatamente della documentazione non risultava che fossero stati opposti rifiuti da parte dell'amministratore a fronte di richieste in tale senso. o ad un rinvio dell'assemblea per consentire il controllo di eventuali documenti mancanti, fermo restando il principio che l'obbligo di rendiconto gravante sull'amministrazione non impone il preventivo invio delle 6433 1999 RI Condominio Viale Brianza n. 10. 1 dienza del 7 marzo 2001. Presidente Pontorieri;
relatore Riggio. pezze giustificative ai condomini, né la tenuta della contabilità con le rigorose forme previste per i bilanci delle società, essendo sufficiente la presentazione del conto in forma sintetica. La corte milanese rilevava poi che correttamente il tribunale aveva tratto spunti negativi, ai fini della decisione, dal volontario allontanamento del RI dall'assemblea al momento della discussione del consuntivo, per la pendenza di altra controversia tra il Condominio ed il suddetto condòmino, che aveva resistito giudizialmente al recupero coattivo di un credito. In ogni caso il RI. quand' anche avesse voluto astenersi dalla votazione, avrebbe potuto in quella sede visionare la documentazione e formulare le sue richieste. anziché allontanarsi dalla assemblea. n I Infine la corte d'appello rilevava che gli addebiti all'amministratore di avere stipulato da solo il contratto di appalto, sebbene l'assemblea avesse precedentemente delegato più soggetti;
di avere preteso ratei calcolati sull'importo massimo sebbene il contratto fosse stato stipulato per un importo minore;
di avere effettuato spese extra senza preventiva autorizzazione e di essersi attribuito emolumenti senza comunicarlo all'assemblea, non costituivano elementi in grado di influire sulla validità della delibera impugnata, anche perché le spese extra crano state riportate nel rendiconto, essendo inerenti a lavori di ripristino della facciata e costituendo normale evoluzione del contratto di appalto rimasto comunque nei limiti dell'importo massimo deliberato, e la percentuale aggiuntiva per l'attività di natura straordinaria svolta dall'amministratore non contrastava, a norma del regolamento, con l'ordinario compenso di sua spettanza per la gestione ordinaria. 6433 1999 RI Condominio Viale Brianza n. 10. Idienza del 7 marzo 2001. Presidente Pontorieri: relatore Riggio. 0 5 1 Ha chiesto la cassazione di tale sentenza il RI, in base a tre motivi di ricorso, illustrati anche con memoria, ai quali resiste il Condominio con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Denunziando i vizi di falsa applicazione degli artt. 1130 n. 1. 1135, 1137, 1138, 1713 c.c. e 263 - 266 c.p.c.. nonché di insufficiente e illogica motivazione della sentenza, il ricorrente sostiene che le violazioni da lui denunciate (mancato invio ai condomini del rendiconto prima della data dell'assemblea, avendolo egli ottenuto solo il giorno precedente unicamente per averne fatto espressa richiesta all'amministratore: omessa indicazione nell'avviso di convocazione della messa a W disposizione dei condomini della documentazione per il controllo delle poste recate dal rendiconto;
redazione del consuntivo in modo tale da non consentirne il controllo) costituirebbero altrettante violazioni delle norme di cui innanzi, impeditive dell'adempimento dei compiti riservati all'assemblea e non sanabili con una eventuale richiesta di rinvio della riunione ad altra data, nella specie non verificatasi. Il ricorrente inoltre si duole che la corte di appello, pur ammettendo che nell'ordine del giorno dell'assemblea in questione, avente ad oggetto lo "esame ed approvazione del bilancio", non si facesse cenno alla documentazione a disposizione dei condomini, abbia in proposito rilevato che comunque ciò non implicava che tale mancanza vi fosse anche nella originaria convocazione dell'assemblea straordinaria non prodotta in atti - nella quale era stato inserito tale ulteriore punto. In realtà la precedente convocazione era riservata ad altri argomenti, come risultava dal relativo verbale dell'assemblea, per cui la documentazione relativa al rifacimento della facciata sarebbe stata del tutto fuori 6433 1999 RI Condominio Viale Brianza n. 10. Edienza del 7 marzo 2001. Presidente Pontorieri: relatore Riggio. luogo. Così pure il RI contesta l'affermazione contenuta nella sentenza secondo cui egli nulla avrebbe replicato alla affermazione del Condominio secondo cui tutti i documenti e le pezze giustificativi erano a disposizione presso l'amministratore cinque giorni prima della assemblea. Il motivo non può trovare accoglimento. In pratica il ricorrente ripropone tutte le argomentazioni già sottoposte alla corte di appello, e da questa respinte con motivazione esauriente e priva di illogicità o contraddizioni. Peraltro, sebbene il RI lamenti la violazione di numerose norme di legge, quelle indicate nulla dicono circa l'asserito obbligo dell'amministratore di inviare preventivamente a tutti i condomini il rendiconto della sua amministrazione e di menzionare nell'avviso di convocazione la messa a disposizione dei condomini della documentazione giustificativa delle spese indicate in bilancio. In sostanza, quindi, si tratta di censure relative alle valutazioni di fatto operate dal giudice di merito con adeguata motivazione, come tali non proponibili nel giudizio di legittimità. Per quanto riguarda poi l'ultima censura, la stessa risulta irrilevante, in quanto relativa ad una affermazione contenuta nella sentenza impugnata non determinante ai fini della decisione, dal momento che, come detto innanzi, l'amministratore non aveva un obbligo di legge di mettere a disposizione dei condomini tutta la documentazione giustificativa delle spese già prima della data di riunione dell'assemblea. Con il secondo motivo, denunziando la violazione degli artt. 1136. 1137 c.c. e 100 c.p.c. e l'omesso esame di un punto decisivo della controversia. il ricorrente sostiene che la corte di merito avrebbe erroneamente ritenuto non giustificato il suo allontanamento dalla assemblea condominiale al momento della 6433.1999 RI Condominio Viale Brianza n. 10. 'dienza del 7 marzo 2001. Presidente Pontorieri;
relatore Riggio. 7 approvazione del consuntivo, non sussistendo alcun conflitto di interessi sul punto tra lui ed il condominio. Anche tale motivo deve essere disatteso. Correttamente, infatti, la corte d'appello ha ritenuto che non sussistesse alcun conflitto di interesse tra la posizione soggettiva dell'attuale ricorrente, che già aveva intentato nei confronti del condominio un'azione legale, e quella del condominio medesimo relativa alla approvazione del bilancio consuntivo. Peraltro la corte ha correttamente rilevato che. anche se in ipotesi vi fosse stato conflitto di interessi, nulla avrebbe impedito al RI di astenersi dalla votazione e nel contempo visionare la documentazione portata dall'amministratore a giustificazione delle spese indicate in bilancio. Egli invece si era allontanato dall'assemblea senza che ciò fosse necessario. precludendosi volontariamente la possibilità di effettuare tale esame. Infine il ricorrente denunzia la contraddittoria ed illogica motivazione della sentenza e la violazione degli artt. 1130 n. 1, 1135 ult. comma e 1138 c.c. per avere la corte di appello escluso profili di arbitrarietà o violazione di legge. e comunque una causa di invalidità della delibera che aveva approvato tutte le voci e causali di consuntivo, nel comportamento dell'amministratore che aveva stipulato il contratto di appalto da solo. calcolato e preteso ratei computati sull'importo massimo di spesa, benché il contratto fosse stato poi concluso per un corrispettivo minore. effettuato spese extra senza autorizzazione e si era attribuito emolumenti senza il beneplacito della assemblea. Anche questo motivo deve essere disatteso, poiché eventuali scorrettezze o illegittimità commesse dall'amministratore avrebbero potuto giustificare una decisione, da parte dell'assemblea, di revoca dell'incarico allo stesso, ma non 6433 1999 RI Condominio Viale Brianza n. 10. Udienza del 7 marzo 2001. Presidente Pontorieri: relatore Riggio. 8 necessariamente invalidare la delibera di approvazione del bilancio consuntivo. Solo la violazione di specifiche norme poste a salvaguardia della regolarità della costituzione dell'assemblea e della relativa deliberazione di approvazione del bilancio avrebbero potuto infatti avere la conseguenza indicata dal ricorrente. ma la censura non individua alcuna violazione di norme di tale genere. L'infondatezza di tutti i motivi illustrati con il ricorso determina il rigetto dello stesso e la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano nella misura indicata nel dispositivo.
P. Q. M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in £. 173.000 oltre a £.
5.000.000 per onorari. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 7 marzo 2001. VigoMiggin est. حاميانة IL CANCELLIERE C1 Valerie Weri LEPORIYATO IN CANCELLERY 20 010.2001 CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione CANCELLERE U presso l'Agenzia kroma delle Entrate di Roma 2 il 23.7.2011 serie 4 al n. 38260 versate € 155.77 1097 124, 11 apposta in calce alla copia autentica 4567 (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) 8067 3,00 4000 455,77 23000 6433:1999 RI Condominio Viale Brianza n. 10. 'dienza del 7 marzo 2001. Presidente Pontorieri;
relatore Riggio.