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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 15/10/2025, n. 631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 631 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 915/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Presidente, dott. Giovanni Trerè, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 915 /2025, promossa da
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Monica Parte_1 C.F._1
AS (C.F.: ) e domiciliata presso il suo domicilio digitale, come giusta C.F._2 procura in calce al ricorso;
OPPONENTE
nei confronti di
(C.F. ), in persona del pro-tempore, con Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 sede legale in Roma, via Arenula n. 70
OPPOSTO CONTUMACE
OGGETTO: ricorso in opposizione al decreto in revoca all'ammissione al patrocinio a spese dello
Stato ex art. 99 e ss. del D.P.R. n. 115/2002 e art. 281-decies c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Pa Con ricorso depositato in data 23.04.2025 ai sensi 281-decies c.p.c. ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto di revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello
Stato, emesso il 03.04.2025 (notificatole il 04.04.2025) nel giudizio iscritto innanzi all'intestato
Tribunale all'R.G. GIP 2957/2024 e R.G.N.R. 2979/2024, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare la non conformità a corretta interpretazione della legge del decreto di revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato a favore di
adottato dal G.I.P. Dr. Andrea Galanti il giorno 31/3/2025 nel giudizio penale Parte_1 distinto al n. 2979/2024 e n. 2957/2024 RG del Tribunale di Ravenna;
disporre l'annullamento e la riforma del decreto di impugnato. Accertare e dichiarare l'esistenza delle condizioni di
[...] per fruire del beneficio di gratuito patrocinio ex art. 76 ter D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115; Parte_1 porre a carico dell'Erario, ex art. 4 DPR 115/2002 il pagamento delle somme liquidate. - Con la rifusione delle spese sostenute per il presente giudizio da porre a carico dell'erario oltre il 15% TF, il 4% CPA ed IVA al 22%”.
A sostegno delle proprie domande l'opponente ha dedotto le seguenti circostanze:
a) di essere persona offesa nel procedimento penale n. 2979/2024 RGNR e n. 2957/2024 RG
GIP pendente a carico dell'ex coniuge per i reati di cui agli artt. 81 e 610, comma Parte_3
1, c.p., a quest'ultimo ascritti a fronte della denuncia a querela sporta dall' il 9.4.2024; Parte_1
b) che il 2.7.2024 l' depositava l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Parte_1
Stato, accolta dal GIP con decreto del 23.9.2024;
c) che il 17.6.2024 il PM formulava istanza di archiviazione del suddetto procedimento, ritenendo i fatti contestati al di “particolare tenuità ex art. 131 bis c.p.”; avverso la quale Parte_3
l' formulava istanza d'opposizione all'archiviazione, poi rigettata dal GIP. Parte_1
d) che il 24.3.2025 il difensore della depositava istanza di liquidazione delle spese Parte_1 legali per l'attività difensiva svolta nei confronti della sua assistita, che il GIP rigettava con decreto del 03.04.2025, così motivando: “richiamate le risultanze contenute nella nota della G.D.F. in data
16.11.2024 resa in seno al procedimento R.G.N.R. 1641/2023, avente ad oggetto vicenda similare con le medesime parti coinvolte;
ritenuto di poter motivare in questa sede le considerazioni che nel procedimento penale richiamato hanno motivato la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio ; - ritenuto che anche gli importi percepiti a titolo di mantenimento debbano essere computati nelle componenti di reddito ai fini dell'ammissione al beneficio (cfr. n. 24378/19 Sez. 2 civile), con superamento dei limiti reddituali.
PQM
: letto l'art. 136 DPR n. 115/2002 revoca l'ammissione al
PSS”.
In diritto, l' sostiene che il decreto di revoca all'ammissione al patrocinio a spese Parte_1 dello Stato sia censurabile, in sintesi, per le seguenti ragioni:
1) violazione dell'art. 112 del DPR n. 115/2002, in quanto il GIP non avrebbe potuto revocare l'ammissione dell' al patrocinio a spese dello Stato sulla base di condizioni reddituali già Parte_1 esistenti e valutate idonee dal giudicante al tempo in cui egli ha emesso il decreto di ammissione, ciò ledendo il diritto di difesa della Parte_1 2) violazione dell'art. 76, comma 2, del DPR n. 115/2002 per omessa valutazione da parte del
GIP della variazione di reddito dell' per l'anno 2024 in senso decrescente rispetto a quella Parte_1 del 2023, a fronte della quale il reddito imponibile dell' non supererebbe la soglia massima Parte_1 di legge pari ad € 14.903,83 per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato poiché pari ad
€14.068,35;
3) difetto di motivazione del decreto di revoca, poiché assolutamente generico.
Nessuno si è costituito nell'interesse del , nonostante l'avvenuta Controparte_1 notificazione a mezzo PEC nei suoi confronti da parte dell'opponente in data 14.05.2025 del ricorso e del decreto di fissazione di udienza.
A seguito del deposito in data 16.09.2025 di note scritte da parte dell'opponente, la causa veniva trattenuta in decisione.
***
1. Preliminarmente in rito va dichiarata la contumacia del convenuto, , il Controparte_1 quale, nonostante la regolare notificazione nei suoi confronti eseguita in data 14.05.2025 da parte dell'opponente del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, non si è costituito nel presente giudizio.
2. Nel merito, il ricorso è infondato e pertanto va rigettato per le seguenti ragioni.
2.1. Con il primo motivo l' si duole, sostanzialmente, del fatto che il GIP non avrebbe potuto Parte_1 adottare d'ufficio il decreto di revoca del provvedimento di ammissione dell' al patrocinio Parte_1
a spese dello Stato, essendo ciò possibile solo nei casi di cd. "revoca formale" indicati dalle lett. a),
b) e c) del comma 1, art. 112 del DPR n.115/2002, ma non anche nei casi di cui alla lett. d), relativa alla mancanza originaria o sopravvenuta delle condizioni di reddito stabilite dalla legge. In particolare, lamenta che il GIP non avrebbe potuto revocare d'ufficio detto decreto di ammissione, avendo egli ormai ritenuto idonee le condizioni reddituali originarie dichiarate dall' Parte_1
Va sul punto premesso che l' in data 2.07.2024 (si vd. doc. IV) depositava nel procedimento Parte_1
R.G.N.R. 2979/2024 e R.G. GIP 2957/2024 istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ivi allegando una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale autocertificava di possedere i requisiti reddituali di cui all'art. 76 del DPR n. 115/2002 per l'ammissione. Nello specifico, dichiarava di avere percepito un reddito pari ad € 5.187,00 (come da dichiarazione dei redditi PF 2024 allegata), di avere percepito da parte del a titolo di mantenimento (anno 2023) dei figli Parte_3
e la somma di € 8.200,00, nonché a titolo di mantenimento pregresso da parte del Per_1 Per_2 dei figli e la somma di € 5.300,00 cadauno;
e così per un reddito Parte_3 Per_1 Per_2 imponibile di € 23.987,00, ciò comportando il superamento della soglia minima reddituale di cui agli artt. 76 e 92 DPR n. 115/2002. Tale circostanza è, peraltro, confermata dalla stessa a pagina Parte_1
2 delle note difensive depositate il 16.09.2025.
Pertanto, ancorché già in origine era riscontrabile il superamento da parte della della soglia Parte_1 minima reddituale prevista ex lege per l'ammissione, si ritiene che ciò non osti alla correttezza del provvedimento del GIP con cui è stata revocata l'ammissione (del 23.9.2024) dell' al Parte_1 patrocinio a spese dello Stato, dal momento che l'art. 112 lett. d), del DPR n.115/2002 testualmente dispone che: “
1. Il magistrato, con decreto motivato, revoca l'ammissione: d) d'ufficio o su richiesta dell'ufficio finanziario competente presentata in ogni momento e, comunque, non oltre cinque anni dalla definizione del processo, se risulta provata la mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni di reddito di cui agli articoli 76 e 92”.
Quindi, alla luce di tale disposizione ben può il giudice, diversamente da quanto asserito dalla ricorrente, revocare d'ufficio l'ammissione allorquando risulta provata o comunque riscontrata la mancanza originaria delle condizioni di reddito di cui agli articoli 76 e 92 per l'ammissione; circostanza quest'ultima che nel caso di specie è stata appresa dal GIP a seguito di una verifica effettuata dalla GdF in merito alla veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva di certificazione della sussistenza delle condizioni di reddito resa dalla in altro procedimento Parte_1 penale (R.G.N.R. 1641/2023).
In definitiva, alla luce di tali ragioni, si ritiene corretto il provvedimento di revoca del GIP del
03.04.2025, difettando sin dall'origine le condizioni reddituali per l'ammissione dell' al Parte_1 patrocinio a spese dello Stato.
3. Il rigetto del primo motivo di opposizione assorbe, per il criterio della ragione più liquida, la trattazione degli ulteriori motivi di opposizione.
4. le spese del presente procedimento seguono il criterio della soccombenza e vanno quindi poste a carico dell'opponente e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014
e ss. mm. ii. (Valore della causa dichiarato € 1.206,37. Scaglione di valore di riferimento da 1.101,00 fino a 5.200,00, fase di studio, introduttiva e decisionale, valori minimi, tenuto conto della semplicità delle questioni trattate. Si esclude la fase istruttoria, poiché di fatto assente in questo giudizio, fondato su prove documentali precostituite).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, in persona del Presidente, dott. Giovanni Trerè, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 915/2025 - rigetta il ricorso formulato dall'opponente, Parte_1
-condanna al pagamento in favore del convenuto delle Parte_1 Controparte_1 spese di lite del presente giudizio che liquida in € 852,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, c.p.a. ed iva come per legge e se dovute.
- dà atto che il presente provvedimento costituisce titolo di pagamento nei confronti dell'Erario ai sensi dell'art. 171, D.P.R. n. 115/2002;
- manda alla cancelleria per la comunicazione del presente decreto alle parti ed al P.M. (art. 82, comma 3, D.P.R. n. 115/2002).
Si comunichi
Ravenna, 14/10/2025
Il Presidente del Tribunale
dott. Giovanni Trerè
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Presidente, dott. Giovanni Trerè, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 915 /2025, promossa da
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Monica Parte_1 C.F._1
AS (C.F.: ) e domiciliata presso il suo domicilio digitale, come giusta C.F._2 procura in calce al ricorso;
OPPONENTE
nei confronti di
(C.F. ), in persona del pro-tempore, con Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 sede legale in Roma, via Arenula n. 70
OPPOSTO CONTUMACE
OGGETTO: ricorso in opposizione al decreto in revoca all'ammissione al patrocinio a spese dello
Stato ex art. 99 e ss. del D.P.R. n. 115/2002 e art. 281-decies c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Pa Con ricorso depositato in data 23.04.2025 ai sensi 281-decies c.p.c. ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto di revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello
Stato, emesso il 03.04.2025 (notificatole il 04.04.2025) nel giudizio iscritto innanzi all'intestato
Tribunale all'R.G. GIP 2957/2024 e R.G.N.R. 2979/2024, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare la non conformità a corretta interpretazione della legge del decreto di revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato a favore di
adottato dal G.I.P. Dr. Andrea Galanti il giorno 31/3/2025 nel giudizio penale Parte_1 distinto al n. 2979/2024 e n. 2957/2024 RG del Tribunale di Ravenna;
disporre l'annullamento e la riforma del decreto di impugnato. Accertare e dichiarare l'esistenza delle condizioni di
[...] per fruire del beneficio di gratuito patrocinio ex art. 76 ter D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115; Parte_1 porre a carico dell'Erario, ex art. 4 DPR 115/2002 il pagamento delle somme liquidate. - Con la rifusione delle spese sostenute per il presente giudizio da porre a carico dell'erario oltre il 15% TF, il 4% CPA ed IVA al 22%”.
A sostegno delle proprie domande l'opponente ha dedotto le seguenti circostanze:
a) di essere persona offesa nel procedimento penale n. 2979/2024 RGNR e n. 2957/2024 RG
GIP pendente a carico dell'ex coniuge per i reati di cui agli artt. 81 e 610, comma Parte_3
1, c.p., a quest'ultimo ascritti a fronte della denuncia a querela sporta dall' il 9.4.2024; Parte_1
b) che il 2.7.2024 l' depositava l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Parte_1
Stato, accolta dal GIP con decreto del 23.9.2024;
c) che il 17.6.2024 il PM formulava istanza di archiviazione del suddetto procedimento, ritenendo i fatti contestati al di “particolare tenuità ex art. 131 bis c.p.”; avverso la quale Parte_3
l' formulava istanza d'opposizione all'archiviazione, poi rigettata dal GIP. Parte_1
d) che il 24.3.2025 il difensore della depositava istanza di liquidazione delle spese Parte_1 legali per l'attività difensiva svolta nei confronti della sua assistita, che il GIP rigettava con decreto del 03.04.2025, così motivando: “richiamate le risultanze contenute nella nota della G.D.F. in data
16.11.2024 resa in seno al procedimento R.G.N.R. 1641/2023, avente ad oggetto vicenda similare con le medesime parti coinvolte;
ritenuto di poter motivare in questa sede le considerazioni che nel procedimento penale richiamato hanno motivato la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio ; - ritenuto che anche gli importi percepiti a titolo di mantenimento debbano essere computati nelle componenti di reddito ai fini dell'ammissione al beneficio (cfr. n. 24378/19 Sez. 2 civile), con superamento dei limiti reddituali.
PQM
: letto l'art. 136 DPR n. 115/2002 revoca l'ammissione al
PSS”.
In diritto, l' sostiene che il decreto di revoca all'ammissione al patrocinio a spese Parte_1 dello Stato sia censurabile, in sintesi, per le seguenti ragioni:
1) violazione dell'art. 112 del DPR n. 115/2002, in quanto il GIP non avrebbe potuto revocare l'ammissione dell' al patrocinio a spese dello Stato sulla base di condizioni reddituali già Parte_1 esistenti e valutate idonee dal giudicante al tempo in cui egli ha emesso il decreto di ammissione, ciò ledendo il diritto di difesa della Parte_1 2) violazione dell'art. 76, comma 2, del DPR n. 115/2002 per omessa valutazione da parte del
GIP della variazione di reddito dell' per l'anno 2024 in senso decrescente rispetto a quella Parte_1 del 2023, a fronte della quale il reddito imponibile dell' non supererebbe la soglia massima Parte_1 di legge pari ad € 14.903,83 per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato poiché pari ad
€14.068,35;
3) difetto di motivazione del decreto di revoca, poiché assolutamente generico.
Nessuno si è costituito nell'interesse del , nonostante l'avvenuta Controparte_1 notificazione a mezzo PEC nei suoi confronti da parte dell'opponente in data 14.05.2025 del ricorso e del decreto di fissazione di udienza.
A seguito del deposito in data 16.09.2025 di note scritte da parte dell'opponente, la causa veniva trattenuta in decisione.
***
1. Preliminarmente in rito va dichiarata la contumacia del convenuto, , il Controparte_1 quale, nonostante la regolare notificazione nei suoi confronti eseguita in data 14.05.2025 da parte dell'opponente del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, non si è costituito nel presente giudizio.
2. Nel merito, il ricorso è infondato e pertanto va rigettato per le seguenti ragioni.
2.1. Con il primo motivo l' si duole, sostanzialmente, del fatto che il GIP non avrebbe potuto Parte_1 adottare d'ufficio il decreto di revoca del provvedimento di ammissione dell' al patrocinio Parte_1
a spese dello Stato, essendo ciò possibile solo nei casi di cd. "revoca formale" indicati dalle lett. a),
b) e c) del comma 1, art. 112 del DPR n.115/2002, ma non anche nei casi di cui alla lett. d), relativa alla mancanza originaria o sopravvenuta delle condizioni di reddito stabilite dalla legge. In particolare, lamenta che il GIP non avrebbe potuto revocare d'ufficio detto decreto di ammissione, avendo egli ormai ritenuto idonee le condizioni reddituali originarie dichiarate dall' Parte_1
Va sul punto premesso che l' in data 2.07.2024 (si vd. doc. IV) depositava nel procedimento Parte_1
R.G.N.R. 2979/2024 e R.G. GIP 2957/2024 istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ivi allegando una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale autocertificava di possedere i requisiti reddituali di cui all'art. 76 del DPR n. 115/2002 per l'ammissione. Nello specifico, dichiarava di avere percepito un reddito pari ad € 5.187,00 (come da dichiarazione dei redditi PF 2024 allegata), di avere percepito da parte del a titolo di mantenimento (anno 2023) dei figli Parte_3
e la somma di € 8.200,00, nonché a titolo di mantenimento pregresso da parte del Per_1 Per_2 dei figli e la somma di € 5.300,00 cadauno;
e così per un reddito Parte_3 Per_1 Per_2 imponibile di € 23.987,00, ciò comportando il superamento della soglia minima reddituale di cui agli artt. 76 e 92 DPR n. 115/2002. Tale circostanza è, peraltro, confermata dalla stessa a pagina Parte_1
2 delle note difensive depositate il 16.09.2025.
Pertanto, ancorché già in origine era riscontrabile il superamento da parte della della soglia Parte_1 minima reddituale prevista ex lege per l'ammissione, si ritiene che ciò non osti alla correttezza del provvedimento del GIP con cui è stata revocata l'ammissione (del 23.9.2024) dell' al Parte_1 patrocinio a spese dello Stato, dal momento che l'art. 112 lett. d), del DPR n.115/2002 testualmente dispone che: “
1. Il magistrato, con decreto motivato, revoca l'ammissione: d) d'ufficio o su richiesta dell'ufficio finanziario competente presentata in ogni momento e, comunque, non oltre cinque anni dalla definizione del processo, se risulta provata la mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni di reddito di cui agli articoli 76 e 92”.
Quindi, alla luce di tale disposizione ben può il giudice, diversamente da quanto asserito dalla ricorrente, revocare d'ufficio l'ammissione allorquando risulta provata o comunque riscontrata la mancanza originaria delle condizioni di reddito di cui agli articoli 76 e 92 per l'ammissione; circostanza quest'ultima che nel caso di specie è stata appresa dal GIP a seguito di una verifica effettuata dalla GdF in merito alla veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva di certificazione della sussistenza delle condizioni di reddito resa dalla in altro procedimento Parte_1 penale (R.G.N.R. 1641/2023).
In definitiva, alla luce di tali ragioni, si ritiene corretto il provvedimento di revoca del GIP del
03.04.2025, difettando sin dall'origine le condizioni reddituali per l'ammissione dell' al Parte_1 patrocinio a spese dello Stato.
3. Il rigetto del primo motivo di opposizione assorbe, per il criterio della ragione più liquida, la trattazione degli ulteriori motivi di opposizione.
4. le spese del presente procedimento seguono il criterio della soccombenza e vanno quindi poste a carico dell'opponente e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014
e ss. mm. ii. (Valore della causa dichiarato € 1.206,37. Scaglione di valore di riferimento da 1.101,00 fino a 5.200,00, fase di studio, introduttiva e decisionale, valori minimi, tenuto conto della semplicità delle questioni trattate. Si esclude la fase istruttoria, poiché di fatto assente in questo giudizio, fondato su prove documentali precostituite).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, in persona del Presidente, dott. Giovanni Trerè, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 915/2025 - rigetta il ricorso formulato dall'opponente, Parte_1
-condanna al pagamento in favore del convenuto delle Parte_1 Controparte_1 spese di lite del presente giudizio che liquida in € 852,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, c.p.a. ed iva come per legge e se dovute.
- dà atto che il presente provvedimento costituisce titolo di pagamento nei confronti dell'Erario ai sensi dell'art. 171, D.P.R. n. 115/2002;
- manda alla cancelleria per la comunicazione del presente decreto alle parti ed al P.M. (art. 82, comma 3, D.P.R. n. 115/2002).
Si comunichi
Ravenna, 14/10/2025
Il Presidente del Tribunale
dott. Giovanni Trerè