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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 01/10/2025, n. 439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 439 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
- dott. Marco TREMOLADA PRESIDENTE
- dott. Mirco LOMBARDI GIUDICE rel.
- dott. Dario COLASANTI GIUDICE
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso depositato in Cancelleria il 15 luglio 2025 ed iscritta al n. 1064
del Ruolo Generale Affari Civili Non Contenziosi per l'anno 2025 da:
- (c.f. , nata a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Robbiate, Via Indipendenza n. 27
- (c.f. ), nato a [...] il [...] e residente a [...] C.F._2
Fontana n. 4
entrambi rappresentati e difesi dal proc. dom. avv. Claudia Elisabetta Brivio del foro di Lecco ed elettivamente domiciliati presso e nello studio del difensore sito in Oggiono, Via Giovanni XXIII n. 31,
giusta procura agli atti telematici
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come precisate entro il termine del 15.9.2025 fissato in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 473-bis.51 comma 2 c.p.c. e di seguito riportate:
pagina 1 di 4 “1) PRONUNCIARE la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Montichiari il 3/3/2003 e
trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Montichiari al n.4 P.II serie A, anno 2003 tra i sigg.ri Parte_1
e ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Montichiari di procedere alla annotazione della Parte_2
sentenza a margine dell'atto di matrimonio ed agli altri incombenti come previsto dalla legge;
2) La casa coniugale sita in Calco via Fontana 4 di proprietà esclusiva del sig. continua rimanere assegnata Parte_2
al medesimo con tutti i mobili e gli arredi nella stessa contenuti fatta eccezione per quelli assegnati in sede di separazione
alla sig.ra e che ha già asportato unitamente ai propri effetti personali. La sig.ra si è Parte_1 Parte_1
trasferita nella abitazione di proprietà della medesima in Robbiate via Indipendenza 27 ove ha già trasferito la propria
residenza e quella del figlio Persona_1
3) Il figlio maggiorenne continuerà a vivere prevalentemente con la madre non essendo ancora economicamente
indipendente;
4) Il padre potrà tenere e vedere il figlio ogni volta che vorrà previo accordo con il medesimo e compatibilmente con le
esigenze dello stesso. Ciò vale anche per le vacanze invernali/estive e le festività. Le parti faranno il possibile per
trascorrere con il figlio le festività in forma alternata di anno in anno (quelle Natalizie/fine anno, Pasquali e di ferragosto)
come previsto in sede di separazione;
5) Il sig. contribuirà al mantenimento del figlio versando un importo mensile di euro 400,00, rivalutabile Pt_2
annualmente ai fini Istat, entro il giorno 10 di ogni mese sul conto corrente bancario intestato alla sig.ra e noto Pt_1
al medesimo.
6) Le parti concordano a che l'assegno unico familiare e ogni altra forma di assistenza eventualmente prevista a tutela
della famiglia, venga percepito integralmente dalla sig.ra con impegno del sig. a rinunciare ad ogni Pt_1 Pt_2
richiesta.
7) Le spese straordinarie relative al figlio e di cui al protocollo del Tribunale di Lecco da intendersi approvato dalle parti e
parte integrante del presente atto, verranno sostenute dai genitori nella misura del 50% ciascuno. Per le spese
straordinarie da concordare il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare (anche tramite
messaggio telefonico, whatsapp o mail) un motivato dissenso scritto entro massimo 20 giorni dalla richiesta;
in difetto il
silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore che avrà anticipato la spesa invierà via mail all'altro genitore
l'esborso sostenuto entro 30 giorni e il rimborso avverrà entro i 15 gg successivi ed in ogni caso entro la fine del mese in
cui è stato richiesto il pagamento;
pagina 2 di 4 8) I ricorrenti dichiarano di aver già provveduto a suddividersi tutti i beni comuni, di aver adempiuto agli obblighi previsti
in sede di separazione e di aver regolamentato e definito tutti i loro rapporti patrimoniali;
9) Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti ed indipendenti e quindi di nulla avere a pretendere l'uno
dall'altra a titolo di contributo al mantenimento, alimentare e/o assegno divorzile.
10) I ricorrenti prestano vicendevole assenso al rinnovo ed al rilascio dei documenti validi per l'espatrio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - e hanno presentato in data 15.7.2025 ricorso di divorzio Parte_1 Parte_2
congiunto, sottoscritto da entrambi ai sensi dell'art. 473-bis.51 comma 2 c.p.c., esponendo che:
- il matrimonio concordatario è stato celebrato il 3.3.2003 a Montichiari (BS);
- dalla loro unione è nato il figlio (in data 6.1.2007), attualmente maggiorenne ma non Per_1
economicamente indipendente;
- si sono consensualmente separati mediante omologa del Tribunale di Lecco del
24.10/23.11.2019;
- non hanno da tale epoca ripreso la convivenza coniugale.
2. - Il ricorso è stato comunicato al Pubblico Ministero che ha richiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate tra le parti.
3. - Le parti hanno dichiarato nel ricorso di non volersi conciliare e hanno chiesto di sostituire l'udienza di comparizione delle parti con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51 comma
2 c.p.c., mediante le quali i procuratori delle parti hanno chiesto al Tribunale di provvedere in conformità alle conclusioni congiunte, così come sopra riportate.
4. - Il matrimonio concordatario è comprovato dalla produzione dell'atto integrale di matrimonio.
5. - La domanda si fonda sull'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1 dicembre 1970 n. 898, come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n. 74 e, da ultimo, dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, che consente a ciascun coniuge di chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio quando la separazione personale degli stessi, omologata, si sia protratta ininterrottamente per sei mesi a far tempo dalla data di comparizione delle parti dinanzi al Presidente del Tribunale. Nel caso di specie, dal momento della separazione – omologata con decreto del 24.10/13.11.2019 – i coniugi non si sono riconciliati. Appare,
pagina 3 di 4 quindi, impossibile la ricostituzione della loro comunione spirituale e materiale, sicché la domanda deve essere, in punto, senz'altro accolta.
6. - Quanto agli accordi raggiunti dagli stessi coniugi in punto di mantenimento del figlio , Per_1
il Collegio li ritiene idonei a soddisfare le esigenze della prole nel contesto reddituale dei due genitori.
7. - Spese di giudizio integralmente compensate.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Lecco, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda od eccezione,
DICHIARA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Montichiari il 3.3.2003 tra
(c.f. , nata a [...] il [...], e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), nato a [...] il [...] (atto iscritto nei registri dello Stato Civile del C.F._2
predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2003, parte II, serie A, numero 4);
OMOLOGA
le condizioni concordate tra le parti e sopra riportate, prendendo atto degli accordi relativi ad aspetti patrimoniali diversi dal mantenimento.
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Montichiari (BS) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Spese di causa compensate tra le parti.
Così deciso in Lecco nella Camera di consiglio di giovedì 25 settembre 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dr. Mirco Lombardi Dr. Marco Tremolada
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
- dott. Marco TREMOLADA PRESIDENTE
- dott. Mirco LOMBARDI GIUDICE rel.
- dott. Dario COLASANTI GIUDICE
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso depositato in Cancelleria il 15 luglio 2025 ed iscritta al n. 1064
del Ruolo Generale Affari Civili Non Contenziosi per l'anno 2025 da:
- (c.f. , nata a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Robbiate, Via Indipendenza n. 27
- (c.f. ), nato a [...] il [...] e residente a [...] C.F._2
Fontana n. 4
entrambi rappresentati e difesi dal proc. dom. avv. Claudia Elisabetta Brivio del foro di Lecco ed elettivamente domiciliati presso e nello studio del difensore sito in Oggiono, Via Giovanni XXIII n. 31,
giusta procura agli atti telematici
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come precisate entro il termine del 15.9.2025 fissato in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 473-bis.51 comma 2 c.p.c. e di seguito riportate:
pagina 1 di 4 “1) PRONUNCIARE la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Montichiari il 3/3/2003 e
trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Montichiari al n.4 P.II serie A, anno 2003 tra i sigg.ri Parte_1
e ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Montichiari di procedere alla annotazione della Parte_2
sentenza a margine dell'atto di matrimonio ed agli altri incombenti come previsto dalla legge;
2) La casa coniugale sita in Calco via Fontana 4 di proprietà esclusiva del sig. continua rimanere assegnata Parte_2
al medesimo con tutti i mobili e gli arredi nella stessa contenuti fatta eccezione per quelli assegnati in sede di separazione
alla sig.ra e che ha già asportato unitamente ai propri effetti personali. La sig.ra si è Parte_1 Parte_1
trasferita nella abitazione di proprietà della medesima in Robbiate via Indipendenza 27 ove ha già trasferito la propria
residenza e quella del figlio Persona_1
3) Il figlio maggiorenne continuerà a vivere prevalentemente con la madre non essendo ancora economicamente
indipendente;
4) Il padre potrà tenere e vedere il figlio ogni volta che vorrà previo accordo con il medesimo e compatibilmente con le
esigenze dello stesso. Ciò vale anche per le vacanze invernali/estive e le festività. Le parti faranno il possibile per
trascorrere con il figlio le festività in forma alternata di anno in anno (quelle Natalizie/fine anno, Pasquali e di ferragosto)
come previsto in sede di separazione;
5) Il sig. contribuirà al mantenimento del figlio versando un importo mensile di euro 400,00, rivalutabile Pt_2
annualmente ai fini Istat, entro il giorno 10 di ogni mese sul conto corrente bancario intestato alla sig.ra e noto Pt_1
al medesimo.
6) Le parti concordano a che l'assegno unico familiare e ogni altra forma di assistenza eventualmente prevista a tutela
della famiglia, venga percepito integralmente dalla sig.ra con impegno del sig. a rinunciare ad ogni Pt_1 Pt_2
richiesta.
7) Le spese straordinarie relative al figlio e di cui al protocollo del Tribunale di Lecco da intendersi approvato dalle parti e
parte integrante del presente atto, verranno sostenute dai genitori nella misura del 50% ciascuno. Per le spese
straordinarie da concordare il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare (anche tramite
messaggio telefonico, whatsapp o mail) un motivato dissenso scritto entro massimo 20 giorni dalla richiesta;
in difetto il
silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore che avrà anticipato la spesa invierà via mail all'altro genitore
l'esborso sostenuto entro 30 giorni e il rimborso avverrà entro i 15 gg successivi ed in ogni caso entro la fine del mese in
cui è stato richiesto il pagamento;
pagina 2 di 4 8) I ricorrenti dichiarano di aver già provveduto a suddividersi tutti i beni comuni, di aver adempiuto agli obblighi previsti
in sede di separazione e di aver regolamentato e definito tutti i loro rapporti patrimoniali;
9) Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti ed indipendenti e quindi di nulla avere a pretendere l'uno
dall'altra a titolo di contributo al mantenimento, alimentare e/o assegno divorzile.
10) I ricorrenti prestano vicendevole assenso al rinnovo ed al rilascio dei documenti validi per l'espatrio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - e hanno presentato in data 15.7.2025 ricorso di divorzio Parte_1 Parte_2
congiunto, sottoscritto da entrambi ai sensi dell'art. 473-bis.51 comma 2 c.p.c., esponendo che:
- il matrimonio concordatario è stato celebrato il 3.3.2003 a Montichiari (BS);
- dalla loro unione è nato il figlio (in data 6.1.2007), attualmente maggiorenne ma non Per_1
economicamente indipendente;
- si sono consensualmente separati mediante omologa del Tribunale di Lecco del
24.10/23.11.2019;
- non hanno da tale epoca ripreso la convivenza coniugale.
2. - Il ricorso è stato comunicato al Pubblico Ministero che ha richiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate tra le parti.
3. - Le parti hanno dichiarato nel ricorso di non volersi conciliare e hanno chiesto di sostituire l'udienza di comparizione delle parti con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51 comma
2 c.p.c., mediante le quali i procuratori delle parti hanno chiesto al Tribunale di provvedere in conformità alle conclusioni congiunte, così come sopra riportate.
4. - Il matrimonio concordatario è comprovato dalla produzione dell'atto integrale di matrimonio.
5. - La domanda si fonda sull'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1 dicembre 1970 n. 898, come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n. 74 e, da ultimo, dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, che consente a ciascun coniuge di chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio quando la separazione personale degli stessi, omologata, si sia protratta ininterrottamente per sei mesi a far tempo dalla data di comparizione delle parti dinanzi al Presidente del Tribunale. Nel caso di specie, dal momento della separazione – omologata con decreto del 24.10/13.11.2019 – i coniugi non si sono riconciliati. Appare,
pagina 3 di 4 quindi, impossibile la ricostituzione della loro comunione spirituale e materiale, sicché la domanda deve essere, in punto, senz'altro accolta.
6. - Quanto agli accordi raggiunti dagli stessi coniugi in punto di mantenimento del figlio , Per_1
il Collegio li ritiene idonei a soddisfare le esigenze della prole nel contesto reddituale dei due genitori.
7. - Spese di giudizio integralmente compensate.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Lecco, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda od eccezione,
DICHIARA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Montichiari il 3.3.2003 tra
(c.f. , nata a [...] il [...], e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), nato a [...] il [...] (atto iscritto nei registri dello Stato Civile del C.F._2
predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2003, parte II, serie A, numero 4);
OMOLOGA
le condizioni concordate tra le parti e sopra riportate, prendendo atto degli accordi relativi ad aspetti patrimoniali diversi dal mantenimento.
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Montichiari (BS) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Spese di causa compensate tra le parti.
Così deciso in Lecco nella Camera di consiglio di giovedì 25 settembre 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dr. Mirco Lombardi Dr. Marco Tremolada
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