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Sentenza 5 aprile 2025
Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 05/04/2025, n. 386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 386 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
______________
Tribunale di Patti SEZIONE CIVILE
Il Giudice Istruttore, dott. Carmelo Proiti, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 206/2017 R.G., promossa
D A in persona del legale rappr.te pro tempore e amministratore unico Parte_1
sig.ra con sede in Catania, IX strada 12 Zona Parte_2
Industriale (C.F. e P.IVA ), elettivamente domiciliata in Messina, P.IVA_1
Via Maddalena n. 13, presso lo studio dell'Avv. ADOLFO LANDI che la rappresenta giusta procura in atti
ATTRICE
C O N T R O
, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro- Parte_3
tempore, con sede presso il Palazzo Municipale sito in Falcone (ME), Via Alcide
De Gasperi, P.I. elettivamente domiciliato in Messina, Via P.IVA_2
Francesco Todaro n. 3, presso lo studio dell'Avv. Gaetano Drago, che lo rappresenta giusta procura in atti
CONVENUTO
OGGETTO: altri contratti atipici.
CONCLUSIONI
All'ultima udienza le parti hanno concluso come da verbale.
FATTO E DIRITTO Con atto di citazione del 06.02.2017, notificato il 07.02.2017, la Pt_1
in persona del legale rapp.te p.t., ha convenuto in giudizio il
[...] Parte_3
al fine di ottenere la condanna dell'Ente al pagamento del corrispettivo
[...] per l'uso dei cassonetti di proprietà della società attrice sin dal 14.06.2023 e sino al 31.12.2014, ossia oltre la durata del contratto di appalto del 26.08.2011, in atti
Notar di Messina, registrato in pari data al n. 7414/1T, con il Persona_1 quale l' aveva affidato la gestione dei rifiuti Controparte_1 solidi urbani nell'ambito territoriale di propria competenza alla detta società
. Pt_1
Parte attrice fonda la richiesta di pagamento della somma complessiva di €
38.574,48 sulla scorta di una serie di fatture allegate all'atto di citazione (doc. nn.
9-18), oltre a richiedere l'ulteriore somma di € 3.304,00 che si assume dovuta per l'uso dei cassonetti, nei mesi di Gennaio e Febbraio 2015, portata da ulteriori due fatture, sempre allegate all'atto introduttivo del giudizio (doc. nn. 18bis e 18ter), oltre ancora alle ulteriori somme maturate e maturande sino alla materiale restituzione dei contenitori.
Costituitosi in giudizio con comparsa del 12.05.2017, il Parte_3
ha eccepito, preliminarmente, la propria carenza di legittimazione
[...]
passiva, contestando nel merito le pretese avversarie, deducendo l'insussistenza di un rapporto contrattuale nonché di ipotesi di risarcimento del danno.
La causa è stata istruita documentalmente e tramite prova per testi e odiernamente viene decisa.
L'attrice ha fondato la propria domanda su una serie di fatture, inviate al per l'uso/il noleggio di cassonetti posti sul territorio dell'ente Parte_3
comunale, che sarebbero ivi rimasti anche dopo la risoluzione del contratto di appalto stiuyplato con l'ATO ME2 s.p.a., società che aveva conferito alla Pt_1
il servizio nei Comuni facenti parte del suo ambito territoriale.
[...]
A tale proposito, giova richiamare la consolidata giurisprudenza (che, ancorché propria della materia dell'opposizione a decreto ingiuntivo, esprime principi di carattere generale) secondo la quale “è noto che la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di
2 far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando tale rapporto sia contestato fra le parti, la fattura non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio (cfr., da ultimo, Cass. Civ., Sez. II, Sentenza
n. 299 del 12/01/2016).” (Tribunale Ferrara, 27/08/2020, n. 459).
Appare, inoltre, evidente che il convenuto non è parte del Pt_3 rapporto contrattuale intercorso fra la società attrice e l' in CP_1
liquidazione.
Da ciò discende che l'eventuale inadempimento contrattuale (tale deve intendersi la mancata restituzione dei cassonetti) non può essere imputato a un soggetto che non è parte contrattuale, solo perché sia ente esponenziale degli interessi della collettività che fruisce del servizio di raccolta dei rifiuti e titolare del suolo su cui sono allocati i contenitori medesimi.
A ciò si aggiunga che la causale riportata nelle fatture emesse dalla Pt_1
(noleggio cassonetti) afferisce ad un rapporto contrattuale mai sorto tra la stessa e l'Amministrazione comunale, non potendosi equiparare la stipula del contratto alla mera proposta di natura contrattuale dell'ente.
Invero “In tema di contratti con la Pubblica Amministrazione è necessaria la forma scritta che è richiesta ad substantiam ed è necessario altresì un impegno contabile di spesa” (Tribunale Siracusa sez. II, 04/05/2020, n.495).
E ancora “L'atto con il quale l'ente locale assume un obbligo contrattuale
è valido a condizione che sia emesso un impegno di spesa destinato ad incidere, vincolandolo, su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della sussistenza della relativa copertura finanziaria come previsto dall'art. 191 d.lgs.
n. 267 del 2000, diversamente discendendone la nullità tanto della deliberazione che lo autorizza quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione di essa, ferma l'obbligazione a carico dell'amministratore, funzionario o dipendente del medesimo ente che sia responsabile della violazione” (Cassazione civile sez. III,
19/12/2019, n. 33768).
3 Nella specie non risulta stipulato un contratto di noleggio fra parte attrice e l'ente convenuto né risulta emesso un impegno di spesa destinato ad incidere, vincolandolo, su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della sussistenza della relativa copertura finanziaria.
Anzi, va evidenziato che seppur presente documentazione relativa ad ipotesi di scambio di offerte, le manifestazioni di volontà contenute in dette lettere non appaiono idonee a configurare lo scambio di proposta e accettazione necessario per la formazione di un rapporto contrattuale obbligatorio (vedasi, ad esempio, la missiva del 28 giugno 2013 della rimasta senza riscontro). Pt_1
Conseguentemente, la domanda, così come è stata formulata, ovvero quale pagamento del corrispettivo ovvero adempimento contrattuale, va rigettata.
Occorre, allora, vagliare la domanda risarcitoria che parte attrice ha formulato nei seguenti termini “non si può sottacere il pregiudizio che la società deducente stia subendo a causa della condotta inadempiente del Pt_3
convenuto il quale, continuando ad utilizzare i cassonetti di proprietà della Pt_1
senza corrisponderle il corrispettivo dovuto, sta concretamente privando la
[...]
società attrice di beni strumentali, fondamentali allo svolgimento della sua attività di gestione e smaltimento dei rifiuti, così da generare tanto un danno emergente quanto un lucro cessante a carico dell'attrice. Motivo per il quale tal'ultima intende formulare domanda di risarcimento dei danni subiti, in conseguenza dell'impropria condotta del nella misura che Parte_3
sarà accertata in corso di causa e/o che il Signor Giudice Vorrà liquidare in via di equità.” (pag. 5 atto di citazione).
Tale domanda, invero, appare generica poiché in essa si richiamano concetti di danno emergente e lucro cessante che, però, sono meramente allegati;
inoltre parte attrice non ha indicato, neppure a livello indiziario, né è riuscita a fornire elementi di prova utili a dimostrare in che termini la dedotta privazione dei beni strumentali avrebbe inciso sull'esercizio della propria attività economica.
Inoltre, la domanda risarcitoria si fonda su un assunto che – si è detto sopra – non corrisponde alla realtà dei rapporti intercorsi fra le parti, ossia la
4 condotta inadempiente del e l'obbligo dello stesso di dover corrispondere Pt_3
un corrispettivo rispetto, invero, a un contratto mai stipulato.
Essa va, pertanto, rigettata.
Infine, rileva notare che le circostanze addotte (e documentate) da Pt_1
in merito alle proposte contrattuale formulate dal (per la
[...] Parte_3
vendita o il noleggio dei cassonetti) avrebbero – astrattamente si intende – potuto, tutt'al più, integrare una fattispecie di “culpa in contrahendo” di cui, tuttavia, non vi è traccia nelle allegazioni di parte attrice.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza dell'attore e sono liquidate, come da dispositivo, in base ai parametri medi di cui al D.M. n. 55/14, aggiornato dal D.M. n. 37/2018, tenendo conto dell'attività difensiva concretamente svolta dalle parti e del valore della controversia (da € 26.001 a €
52.000).
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 206/2017 R.G., promossa da Parte_1
nei confronti del così provvede: Parte_3
1) Rigetta le domande formulate in citazione da Parte_1
2) Condanna in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, Parte_1
in favore del in persona del Sindaco e legale rapp.te p.t., al Parte_3 pagamento delle spese di causa che liquida in complessivi € 7.616,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Manda alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
Patti, 5 aprile 2025
Il Giudice
(dott. Carmelo Proiti)
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