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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/04/2025, n. 1716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1716 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli sezione civile settima composta dai magistrati:
dott.ssa Aurelia D'Ambrosio presidente dott. Michele Magliulo consigliere dott.ssa Lucia Minauro consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 849/2020 R.G. di appello avverso la sentenza n.
642/2020 del Tribunale di Napoli, pubblicata in data 21/01/2020,
t r a
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Daniela Portella ( C.F. ); C.F._2
APPELLANTE
e
(C.F. , P.IVA ) – Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 incorporante il (C.F. e P.IVA ) –, in Controparte_2 P.IVA_3 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.
Caterina de Tilla (C.F. ); CodiceFiscale_3
APPELLATA
Conclusioni: come da note di udienza del 14 novembre 2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione notificato in data 10.11.2015, conveniva Parte_1
in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli, la soc. Controparte_3 chiedendo: “1) “in via preliminare accertare e dichiarare che le
[...] condizioni contrattuali del mutuo stipulato dall'istante non rispettano i limiti massimi applicabili imposti dalla legge e per l'effetto condannare la convenuta a ristornare tutti gli interessi collegati alla reale erogazione del credito per un totale di €. 80.726,22 oltre la somma che stabilirà eventualmente il CTU secondo gli stessi criteri in base alla documentazione allo stato ancora mancante, al deposito della stessa non avendola la banca consegnata nonostante richiestale;
2) condannare la convenuta altresì al risarcimento in favore dell'istante del danno non patrimoniale e derivante dall'aver subito durante tutto il rapporto tali e tante vessazioni oltre al pagamento delle spese ed onorario del giudizio oltre IVA e CPA come per legge, tenendo conto anche delle sanzioni da addebitare alla convenuta derivanti dalla circostanza di non aver partecipato alla procedura di mediazione senza giustificato motivo. In via istruttoria, sulle circostanze di fatto di cui in narrativa si chiede fin d'ora di deferire, come in effetti fin d'ora deferisce e chiede ammettersi interrogatorio formale della convenuta sulle circostanze di fatto di cui in narrativa, precedute dalla locuzione “vero che” e fin d'ora chiede di voler nominare CTU contabile alfine di verificare che le condizioni contrattuali del finanziamento in oggetto non rispettano i limiti massimi applicabili dalla legge e con ogni salvezza di ulteriori mezzi istruttori”.
A sostegno della domanda la parte attrice deduceva:
- di aver stipulato con il predetto istituto di credito un contratto di mutuo ipotecario (Rep. n. 28553 - Racc. n. 3327) in data 27.10.1999 per l'importo di lire 200.000.000, pari a euro 103.291,38, avente durata di anni 30;
- che il piano di ammortamento era stato convenuto in rate mensili posticipate seguendo il criterio di ammortamento “alla francese”;
- che il tasso d'interesse era stabilito nel periodo di preammortamento
2 nella misura fissa del 4% e gli interessi di mora erano stati pattuiti nella misura variabile semestrale;
- che erano previste ulteriori commissioni e spese (spesa di imposta sostitutive pari al 0,25% del capitale erogato pari a euro 258,23, spese per comunicazioni periodiche per un totale di euro 1.548,54, spese per ogni svincolo ipoteca per un totale di lire 100.000,00 pari a euro 51,54, spese per l'assenso alla cancellazione ipotecaria per un totale di lire 150.000,00 pari a Euro 77,46 e commissione di estinzione anticipata pari all'1% del capitale estinto anticipatamente);
- che, applicando il tasso equivalente, vi sarebbe stata una differenza di interessi a favore della parte mutuataria di euro 1.832,40 ed utilizzando il piano di ammortamento all'italiana una differenza di interessi a favore della parte mutuataria di euro 13.919,76;
- che il tasso contrattualmente applicato nel contratto di mutuo, come determinato dal parametro variabile sopradescritto, era del 4,305%, mentre il tasso effettivo applicato (comprensivo di spese e oneri a vario titolo) era del 4,408%;
- che il tasso di mora, al momento della sottoscrizione del mutuo era pari all'8,75%, mentre il tasso medio per la stessa categoria di operazione e per il medesimo periodo rilevato dalla Banca d'Italia era pari al 4,90%;
- che il tasso soglia era pari al 7,35% e dunque le condizioni contrattuali del mutuo non avrebbero rispettato i limiti massimali applicabili imposti dalla Legge 108/96, con conseguente diritto ristornare tutti gli interessi collegati alla reale erogazione del credito, per un totale di €. 80.726,22.
Tanto premesso, atteso che la Banca non aveva provveduto a consegnare la documentazione da lui richiesta con racc. a.r. del 15.01.2015, esperito il tentativo di conciliazione presso l'organismo , CP_4
conclusosi con un verbale di mancata adesione da parte della banca, aveva azionato il presente giudizio, al fine di ottenere il riconoscimento delle proprie pretese.
Si costituiva in giudizio il (ora Controparte_2 Controparte_1
chiedendo il rigetto della domanda.
[...]
Con la sentenza impugnata, il Tribunale rigettava la domanda, condannando l'attore al pagamento delle spese di lite.
3
Il giudizio di appello
, con atto di appello notificato in data 21 febbraio 2020, ha Parte_1 impugnato la predetta sentenza, chiedendo a questa Corte di: “accogliere in toto la domanda originariamente proposta dal Sig. in Parte_1 quanto fondata in fatto ed in diritto accogliendo per l'effetto le eccezioni spiegate nel giudizio di primo grado e per tutti i motivi esposti in fatto ed in dir itto;
conseguentemente condannare la banca
[...]
l pagamento di spese, competenze Controparte_5 ed onorari del doppio grado di giudizio e di ogni altra spesa connessa”.
Chiedeva, altresì la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata.
Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'impugnazione.
Rigettata, all'esito della prima udienza, l'istanza di inibitoria, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 21 novembre 2024, svoltasi con le modalità indicate dall'art. 127 ter c.p.c.
I motivi di impugnazione
L'appellante impugna la sentenza di primo grado, deducendo che il tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che la mancata produzione dei decreti ministeriali non consentisse la verifica dell'usurarietà dei tassi.
Contesta poi la decisione del primo giudice, rilevando che lo stesso:
- avrebbe trascurato di verificare che l'elaborato peritale di parte conteneva in allegato copia del contratto di mutuo per cui è causa ed il piano di ammortamento ricostruito;
- avrebbe omesso di ordinare alla banca ex art. 210 cpc e 119 T.U. di acquisire in originale il contratto di mutuo n. 28553-RACC3327 sottoscritto in data 27.10.1999 ed il relativo piano di ammortamento nonché l'acquisizione di tutta la relativa documentazione contabile e finanziaria;
- non avrebbe proprio valutato la richiesta di disporre una CTU contabile.
4 Infine, l'impugnante deduce che il Tribunale avrebbe errato nel non considerare che “un tasso di mora che induce un costo del credito in usura, comporta la nullità prevista dal 2° comma dell'art. 1815 c.c., estesa
a tutti gli interessi, siano essi corrispettivi che moratori” e dunque la conversione forzosa del mutuo da usurario in gratuito
Ritiene il Collegio che l'appello sia infondato. il Tribunale di Napoli ha rigettato la domanda, rilevando che il mancato deposito dei decreti ministeriali indicativi del tasso soglia usura avrebbe precluso ogni verifica circa l'asserita usurarietà del tasso, attesa anche la carenza del documento contrattuale e la conseguente “impossibilità di riscontrare ogni deduzione”.
Deve premettersi che, come più volte rilevato dalla Suprema Corte: << nella fase del giudizio di merito", "la disciplina regolamentare in materia di superamento del tasso soglia ai fini della valutazione dell'usura" ha
"carattere integrativo della normativa dettata in via generale dalla legge penale e civile" e deve pertanto "essere conosciuta dal giudice del merito, ed applicata alla fattispecie, indipendentemente dall'attività probatoria delle parti che l'abbiano invocata" (così Cass. Sez. 1, n. 35102 del 2022, in richiamo a Cass. 8883/2020, Cass. 29240/2021 e Cass. 7872/2022 con le quali è stato evidenziato che il cliente, laddove lamenta, nel giudizio di legittimità, la violazione del calcolo del tasso soglia, per effetto della mancata applicazione, o della non corretta applicazione, del D.M. di riferimento per i singoli periodi, introduce una questione di diritto e non di fatto, non essendo allegata la sussistenza di un fatto, bensì lamentata
l'indiretta violazione dell'art. 2, comma 1, della L. n. 108 del 1996, nella parte in cui espressamente rinvia ai periodici decreti ministeriali di rilevazione dei tassi applicabili ai vari rapporti bancari); in conseguenza, è stato affermato che "in materia di usura bancaria, i decreti ministeriali, pubblicati in Gazzetta Ufficiale, di rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi, indispensabili, stante il rinvio disposto dall'art. 2 della L. n.
108 del 1996, per la concreta individuazione dei tassi-soglia di riferimento, essendo atti amministrativi di carattere generale ed astratto, normativo
(svolgendo la funzione di integrazione della disciplina dettata dalla norma primaria, concorrendo alla definizione e specificazione del tasso-soglia di
5 periodo per la categoria di operazioni rilevate) ed innovativo, vanno considerati alla stregua di vere e proprie fonti integrative del diritto, così da dovere essere conosciuti dal giudice in base al principio "iura novit curia" espresso nell'art.113 cod. proc. civ.>> (cfr., di recente Cass. 5593/2025).
Ne consegue, dunque, che sul punto, la motivazione del Tribunale non possa essere condivisa.
Occorre tuttavia considerare che, in ogni caso, il giudice di prime cure ha correttamente evidenziato, nella sentenza impugnata, seppure in maniera estremamente sintetica, anche un difetto di allegazione e prova da parte dell'odierno appellante con riferimento alla presunta violazione del tasso usuraio.
Deve a questo punto precisarsi che, benché l'usurarietà sia rilevabile anche d'ufficio dal giudice di merito e non sia necessaria l'allegazione dei
D.M., non può ritenersi che in capo alla parte non sussista alcun onere di allegazione al riguardo (cfr. Cass. Sez. Unite n. 19597 del 18 settembre
2020: “il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del TEGM nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento”) e tale onere, nel caso di specie, non risulta invero essere stato adeguatamente assolto.
Nella fattispecie, poi, al di là delle lacune probatorie evidenziate dal giudice di primo grado, deve rilevarsi che, nella domanda proposta, lo non contesta l'usurarietà del tasso corrispettivo. Lo stesso Pt_1
appellante allega infatti che tale tasso è stato convenuto nella misura nominale annua del 4,305%, dunque in misura inferiore rispetto al tasso soglia usura che, nel secondo trimestre 1999, per le operazioni di mutuo a garanzia ipotecaria, lo stesso appellante indica nella misura del 7,35%
(cfr. atti difensivi di parte appellante, nonché perizia di parte depositata nel giudizio di primo grado).
La domanda proposta dallo Spiedo è stata azionata, invece, sul presupposto (come si vedrà errato) che l'illegittimo superamento del tasso soglia usura relativo ai soli interessi moratori comporterebbe la gratuità del mutuo.
6 Ciò posto, Come è noto, la Suprema Corte, benché abbia definitivamente chiarito che gli interessi di mora soggiacciono alla disciplina antiusura
(atteso che la stessa mira a sanzionare la promessa di qualsiasi somma usuraria da corrispondere in ragione del vincolo contrattuale) e che anche rispetto a tali interessi debba ritenersi operante la norma di cui all'art. 1815, comma 2, c.c. (la quale sancisce la nullità della clausola usuraria ed esclude la debenza degli interessi pattuiti) ha ulteriormente sancito che:
a) ove l'interesse corrispettivo sia lecito e unicamente il calcolo degli interessi moratori applicati comporti il superamento della soglia usuraria, soltanto questi ultimi vanno considerati illeciti e non dovuti;
b) in tale evenienza, si applica la disposizione generale dettata dall'art. 1224, comma 1, c.c., onde il risarcimento del danno sofferto dal creditore va commisurato non più alla misura preconcordata ed usuraria, bensì a quella lecitamente convenuta per gli interessi corrispettivi;
ciò in quanto, una volta caduta la clausola relativa agli interessi moratori, residua comunque un danno per il creditore insoddisfatto, sicché va fatta applicazione della regola comune secondo cui il pregiudizio patrimoniale derivante dall'inadempimento di un'obbligazione pecuniaria viene automaticamente ristorato mercé il riconoscimento della stessa misura degli interessi corrispettivi già dovuta per il tempo dell'adempimento in relazione alla concessione ad altri della disponibilità di una somma di denaro.
Nella detta pronuncia è stato, inoltre, precisato che il tasso soglia dell'usura si calcola in modo diverso per gli interessi corrispettivi e per quelli moratori, dovendosi, per questi ultimi, utilizzare la seguente formula:
«tasso effettivo globale medio (T.E.G.M.) + maggiorazione media degli interessi moratori x coefficiente in aumento + punti percentuali aggiuntivi previsti, quale ulteriore tolleranza, dall'art. 2, comma 4, L. n. 108/1996».
Ove, peraltro, i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il tasso effettivo globale del singolo rapporto (T.E.G.), comprensivo degli interessi moratori, e il T.E.G.M., così come rilevato negli stessi decreti, con il coefficiente in aumento ivi previsto.
Deve ancora rilevarsi che, come chiarito sempre dalla Suprema Corte, non
7 è corretto sommare interessi corrispettivi ed interessi moratori ai fini del confronto con il tasso soglia antiusura, atteso che i due tassi sono alternativi tra loro: se il debitore è in regola con i pagamenti deve corrispondere gli interessi corrispettivi;
quando, invece, è in ritardo rispetto alle scadenze stabilite, al posto degli interessi corrispettivi deve pagare quelli moratori.
Ne consegue che i detti tassi non si possano sommare, in quanto fondati su basi di calcolo del tutto diverse: il tasso corrispettivo si calcola, infatti, sul capitale residuo, il tasso di mora sulla rata scaduta (cfr. Cass. n.
17447/19).
Assodato dunque che il tasso soglia degli interessi moratori avrebbe dovuto essere calcolato separatamente rispetto a quello degli interessi corrispettivi, l'eventuale superamento del limite dell'usura relativo agli interessi moratori, ove mai accertato, non avrebbe in ogni caso potuto comportare la non debenza degli interessi corrispettivi lecitamente pattuiti.
Né l'appellante ha allegato l'avvenuto pagamento di interessi moratori.
L'eventuale superamento del tasso soglia non avrebbe, dunque, alcuna rilevanza ai fini dell'accoglimento della domanda azionata in primo grado dallo stesso con riferimento all'usurarietà del solo tasso di Pt_1 interesse moratorio, rimanendo l'interesse ad agire del mutuatario relegato a una pronuncia meramente dichiarativa di nullità della pattuizione, essendo gli interessi di mora, in ogni caso, dovuti nei limiti della lecita pattuizione degli interessi corrispettivi ed essendo il mutuo, come dichiarato dallo stesso appellante, estinto in data 12 settembre 2008
(cfr. pag. 5 della memoria depositata nel giudizio di primo grado ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.).
Non risulta peraltro alcuna prova dell'asserito superamento del tasso di usura, non essendo stata versata in atti tutta la documentazione afferente al contratto di mutuo e mancando, in particolare, l'atto di erogazione del mutuo stesso e il piano di ammortamento.
Né sarebbe stata accoglibile l'istanza formulata ex art. 210 c.p.c., sia in quanto irrilevante ai fini del giudizio, per le ragioni sin qui esposte, sia in quanto tale istanza sarebbe stata ammissibile solo ove lo avesse Pt_1
dato dimostrazione di non essere in possesso della documentazione
8 (circostanza incompatibile con l'analisi commissionata ed eseguita dal perito di parte). Invero, l'ordine di esibizione costituisce uno strumento istruttorio residuale, che può essere utilizzato soltanto in caso di impossibilità di acquisire la prova dei fatti con altri mezzi e non per supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'istante
(cfr. Cass. 3 novembre 2021, n. 31251; Cass. 8 ottobre 2021, n. 27412;
Cass. 01 aprile 2019, n.9020).
Appare, infine, evidente, che del tutto esplorativa ed inutile si sarebbe rivelato l'espletamento della c.t.u. che, correttamente, non è stata disposta.
Ne consegue, per tali motivi, la conferma della statuizione di rigetto del primo giudice di primo grado.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i nuovi parametri di cui al D.M. n. 55/2014 aggiornato al D.M. n.
147 del 13 agosto 2022, in base a valori tra i minimi ed i medi tariffari, tenuto conto del valore della causa, della natura dell'affare, delle questioni trattate, con esclusione della fase istruttoria, non espletata in questo grado del giudizio.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M.
115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30.1.2013 (Cass. SS.UU. 3774/2014).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – Sezione Civile VII, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di appello Parte_1
notificato in data 21 febbraio 2020, avverso la sentenza n. 642/2020 del
Tribunale di Napoli, pubblicata in data 21/01/2020, ogni ulteriore domanda od eccezione reietta, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da e conferma la sentenza Parte_1
impugnata;
2) condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 6.000,00
[...]
a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie in misura
9 del 15% ed ulteriori accessori come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
Napoli nella Camera di Consiglio del 13.3.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr. ssa Lucia Minauro dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli sezione civile settima composta dai magistrati:
dott.ssa Aurelia D'Ambrosio presidente dott. Michele Magliulo consigliere dott.ssa Lucia Minauro consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 849/2020 R.G. di appello avverso la sentenza n.
642/2020 del Tribunale di Napoli, pubblicata in data 21/01/2020,
t r a
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Daniela Portella ( C.F. ); C.F._2
APPELLANTE
e
(C.F. , P.IVA ) – Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 incorporante il (C.F. e P.IVA ) –, in Controparte_2 P.IVA_3 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.
Caterina de Tilla (C.F. ); CodiceFiscale_3
APPELLATA
Conclusioni: come da note di udienza del 14 novembre 2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione notificato in data 10.11.2015, conveniva Parte_1
in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli, la soc. Controparte_3 chiedendo: “1) “in via preliminare accertare e dichiarare che le
[...] condizioni contrattuali del mutuo stipulato dall'istante non rispettano i limiti massimi applicabili imposti dalla legge e per l'effetto condannare la convenuta a ristornare tutti gli interessi collegati alla reale erogazione del credito per un totale di €. 80.726,22 oltre la somma che stabilirà eventualmente il CTU secondo gli stessi criteri in base alla documentazione allo stato ancora mancante, al deposito della stessa non avendola la banca consegnata nonostante richiestale;
2) condannare la convenuta altresì al risarcimento in favore dell'istante del danno non patrimoniale e derivante dall'aver subito durante tutto il rapporto tali e tante vessazioni oltre al pagamento delle spese ed onorario del giudizio oltre IVA e CPA come per legge, tenendo conto anche delle sanzioni da addebitare alla convenuta derivanti dalla circostanza di non aver partecipato alla procedura di mediazione senza giustificato motivo. In via istruttoria, sulle circostanze di fatto di cui in narrativa si chiede fin d'ora di deferire, come in effetti fin d'ora deferisce e chiede ammettersi interrogatorio formale della convenuta sulle circostanze di fatto di cui in narrativa, precedute dalla locuzione “vero che” e fin d'ora chiede di voler nominare CTU contabile alfine di verificare che le condizioni contrattuali del finanziamento in oggetto non rispettano i limiti massimi applicabili dalla legge e con ogni salvezza di ulteriori mezzi istruttori”.
A sostegno della domanda la parte attrice deduceva:
- di aver stipulato con il predetto istituto di credito un contratto di mutuo ipotecario (Rep. n. 28553 - Racc. n. 3327) in data 27.10.1999 per l'importo di lire 200.000.000, pari a euro 103.291,38, avente durata di anni 30;
- che il piano di ammortamento era stato convenuto in rate mensili posticipate seguendo il criterio di ammortamento “alla francese”;
- che il tasso d'interesse era stabilito nel periodo di preammortamento
2 nella misura fissa del 4% e gli interessi di mora erano stati pattuiti nella misura variabile semestrale;
- che erano previste ulteriori commissioni e spese (spesa di imposta sostitutive pari al 0,25% del capitale erogato pari a euro 258,23, spese per comunicazioni periodiche per un totale di euro 1.548,54, spese per ogni svincolo ipoteca per un totale di lire 100.000,00 pari a euro 51,54, spese per l'assenso alla cancellazione ipotecaria per un totale di lire 150.000,00 pari a Euro 77,46 e commissione di estinzione anticipata pari all'1% del capitale estinto anticipatamente);
- che, applicando il tasso equivalente, vi sarebbe stata una differenza di interessi a favore della parte mutuataria di euro 1.832,40 ed utilizzando il piano di ammortamento all'italiana una differenza di interessi a favore della parte mutuataria di euro 13.919,76;
- che il tasso contrattualmente applicato nel contratto di mutuo, come determinato dal parametro variabile sopradescritto, era del 4,305%, mentre il tasso effettivo applicato (comprensivo di spese e oneri a vario titolo) era del 4,408%;
- che il tasso di mora, al momento della sottoscrizione del mutuo era pari all'8,75%, mentre il tasso medio per la stessa categoria di operazione e per il medesimo periodo rilevato dalla Banca d'Italia era pari al 4,90%;
- che il tasso soglia era pari al 7,35% e dunque le condizioni contrattuali del mutuo non avrebbero rispettato i limiti massimali applicabili imposti dalla Legge 108/96, con conseguente diritto ristornare tutti gli interessi collegati alla reale erogazione del credito, per un totale di €. 80.726,22.
Tanto premesso, atteso che la Banca non aveva provveduto a consegnare la documentazione da lui richiesta con racc. a.r. del 15.01.2015, esperito il tentativo di conciliazione presso l'organismo , CP_4
conclusosi con un verbale di mancata adesione da parte della banca, aveva azionato il presente giudizio, al fine di ottenere il riconoscimento delle proprie pretese.
Si costituiva in giudizio il (ora Controparte_2 Controparte_1
chiedendo il rigetto della domanda.
[...]
Con la sentenza impugnata, il Tribunale rigettava la domanda, condannando l'attore al pagamento delle spese di lite.
3
Il giudizio di appello
, con atto di appello notificato in data 21 febbraio 2020, ha Parte_1 impugnato la predetta sentenza, chiedendo a questa Corte di: “accogliere in toto la domanda originariamente proposta dal Sig. in Parte_1 quanto fondata in fatto ed in diritto accogliendo per l'effetto le eccezioni spiegate nel giudizio di primo grado e per tutti i motivi esposti in fatto ed in dir itto;
conseguentemente condannare la banca
[...]
l pagamento di spese, competenze Controparte_5 ed onorari del doppio grado di giudizio e di ogni altra spesa connessa”.
Chiedeva, altresì la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata.
Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'impugnazione.
Rigettata, all'esito della prima udienza, l'istanza di inibitoria, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 21 novembre 2024, svoltasi con le modalità indicate dall'art. 127 ter c.p.c.
I motivi di impugnazione
L'appellante impugna la sentenza di primo grado, deducendo che il tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che la mancata produzione dei decreti ministeriali non consentisse la verifica dell'usurarietà dei tassi.
Contesta poi la decisione del primo giudice, rilevando che lo stesso:
- avrebbe trascurato di verificare che l'elaborato peritale di parte conteneva in allegato copia del contratto di mutuo per cui è causa ed il piano di ammortamento ricostruito;
- avrebbe omesso di ordinare alla banca ex art. 210 cpc e 119 T.U. di acquisire in originale il contratto di mutuo n. 28553-RACC3327 sottoscritto in data 27.10.1999 ed il relativo piano di ammortamento nonché l'acquisizione di tutta la relativa documentazione contabile e finanziaria;
- non avrebbe proprio valutato la richiesta di disporre una CTU contabile.
4 Infine, l'impugnante deduce che il Tribunale avrebbe errato nel non considerare che “un tasso di mora che induce un costo del credito in usura, comporta la nullità prevista dal 2° comma dell'art. 1815 c.c., estesa
a tutti gli interessi, siano essi corrispettivi che moratori” e dunque la conversione forzosa del mutuo da usurario in gratuito
Ritiene il Collegio che l'appello sia infondato. il Tribunale di Napoli ha rigettato la domanda, rilevando che il mancato deposito dei decreti ministeriali indicativi del tasso soglia usura avrebbe precluso ogni verifica circa l'asserita usurarietà del tasso, attesa anche la carenza del documento contrattuale e la conseguente “impossibilità di riscontrare ogni deduzione”.
Deve premettersi che, come più volte rilevato dalla Suprema Corte: << nella fase del giudizio di merito", "la disciplina regolamentare in materia di superamento del tasso soglia ai fini della valutazione dell'usura" ha
"carattere integrativo della normativa dettata in via generale dalla legge penale e civile" e deve pertanto "essere conosciuta dal giudice del merito, ed applicata alla fattispecie, indipendentemente dall'attività probatoria delle parti che l'abbiano invocata" (così Cass. Sez. 1, n. 35102 del 2022, in richiamo a Cass. 8883/2020, Cass. 29240/2021 e Cass. 7872/2022 con le quali è stato evidenziato che il cliente, laddove lamenta, nel giudizio di legittimità, la violazione del calcolo del tasso soglia, per effetto della mancata applicazione, o della non corretta applicazione, del D.M. di riferimento per i singoli periodi, introduce una questione di diritto e non di fatto, non essendo allegata la sussistenza di un fatto, bensì lamentata
l'indiretta violazione dell'art. 2, comma 1, della L. n. 108 del 1996, nella parte in cui espressamente rinvia ai periodici decreti ministeriali di rilevazione dei tassi applicabili ai vari rapporti bancari); in conseguenza, è stato affermato che "in materia di usura bancaria, i decreti ministeriali, pubblicati in Gazzetta Ufficiale, di rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi, indispensabili, stante il rinvio disposto dall'art. 2 della L. n.
108 del 1996, per la concreta individuazione dei tassi-soglia di riferimento, essendo atti amministrativi di carattere generale ed astratto, normativo
(svolgendo la funzione di integrazione della disciplina dettata dalla norma primaria, concorrendo alla definizione e specificazione del tasso-soglia di
5 periodo per la categoria di operazioni rilevate) ed innovativo, vanno considerati alla stregua di vere e proprie fonti integrative del diritto, così da dovere essere conosciuti dal giudice in base al principio "iura novit curia" espresso nell'art.113 cod. proc. civ.>> (cfr., di recente Cass. 5593/2025).
Ne consegue, dunque, che sul punto, la motivazione del Tribunale non possa essere condivisa.
Occorre tuttavia considerare che, in ogni caso, il giudice di prime cure ha correttamente evidenziato, nella sentenza impugnata, seppure in maniera estremamente sintetica, anche un difetto di allegazione e prova da parte dell'odierno appellante con riferimento alla presunta violazione del tasso usuraio.
Deve a questo punto precisarsi che, benché l'usurarietà sia rilevabile anche d'ufficio dal giudice di merito e non sia necessaria l'allegazione dei
D.M., non può ritenersi che in capo alla parte non sussista alcun onere di allegazione al riguardo (cfr. Cass. Sez. Unite n. 19597 del 18 settembre
2020: “il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del TEGM nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento”) e tale onere, nel caso di specie, non risulta invero essere stato adeguatamente assolto.
Nella fattispecie, poi, al di là delle lacune probatorie evidenziate dal giudice di primo grado, deve rilevarsi che, nella domanda proposta, lo non contesta l'usurarietà del tasso corrispettivo. Lo stesso Pt_1
appellante allega infatti che tale tasso è stato convenuto nella misura nominale annua del 4,305%, dunque in misura inferiore rispetto al tasso soglia usura che, nel secondo trimestre 1999, per le operazioni di mutuo a garanzia ipotecaria, lo stesso appellante indica nella misura del 7,35%
(cfr. atti difensivi di parte appellante, nonché perizia di parte depositata nel giudizio di primo grado).
La domanda proposta dallo Spiedo è stata azionata, invece, sul presupposto (come si vedrà errato) che l'illegittimo superamento del tasso soglia usura relativo ai soli interessi moratori comporterebbe la gratuità del mutuo.
6 Ciò posto, Come è noto, la Suprema Corte, benché abbia definitivamente chiarito che gli interessi di mora soggiacciono alla disciplina antiusura
(atteso che la stessa mira a sanzionare la promessa di qualsiasi somma usuraria da corrispondere in ragione del vincolo contrattuale) e che anche rispetto a tali interessi debba ritenersi operante la norma di cui all'art. 1815, comma 2, c.c. (la quale sancisce la nullità della clausola usuraria ed esclude la debenza degli interessi pattuiti) ha ulteriormente sancito che:
a) ove l'interesse corrispettivo sia lecito e unicamente il calcolo degli interessi moratori applicati comporti il superamento della soglia usuraria, soltanto questi ultimi vanno considerati illeciti e non dovuti;
b) in tale evenienza, si applica la disposizione generale dettata dall'art. 1224, comma 1, c.c., onde il risarcimento del danno sofferto dal creditore va commisurato non più alla misura preconcordata ed usuraria, bensì a quella lecitamente convenuta per gli interessi corrispettivi;
ciò in quanto, una volta caduta la clausola relativa agli interessi moratori, residua comunque un danno per il creditore insoddisfatto, sicché va fatta applicazione della regola comune secondo cui il pregiudizio patrimoniale derivante dall'inadempimento di un'obbligazione pecuniaria viene automaticamente ristorato mercé il riconoscimento della stessa misura degli interessi corrispettivi già dovuta per il tempo dell'adempimento in relazione alla concessione ad altri della disponibilità di una somma di denaro.
Nella detta pronuncia è stato, inoltre, precisato che il tasso soglia dell'usura si calcola in modo diverso per gli interessi corrispettivi e per quelli moratori, dovendosi, per questi ultimi, utilizzare la seguente formula:
«tasso effettivo globale medio (T.E.G.M.) + maggiorazione media degli interessi moratori x coefficiente in aumento + punti percentuali aggiuntivi previsti, quale ulteriore tolleranza, dall'art. 2, comma 4, L. n. 108/1996».
Ove, peraltro, i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il tasso effettivo globale del singolo rapporto (T.E.G.), comprensivo degli interessi moratori, e il T.E.G.M., così come rilevato negli stessi decreti, con il coefficiente in aumento ivi previsto.
Deve ancora rilevarsi che, come chiarito sempre dalla Suprema Corte, non
7 è corretto sommare interessi corrispettivi ed interessi moratori ai fini del confronto con il tasso soglia antiusura, atteso che i due tassi sono alternativi tra loro: se il debitore è in regola con i pagamenti deve corrispondere gli interessi corrispettivi;
quando, invece, è in ritardo rispetto alle scadenze stabilite, al posto degli interessi corrispettivi deve pagare quelli moratori.
Ne consegue che i detti tassi non si possano sommare, in quanto fondati su basi di calcolo del tutto diverse: il tasso corrispettivo si calcola, infatti, sul capitale residuo, il tasso di mora sulla rata scaduta (cfr. Cass. n.
17447/19).
Assodato dunque che il tasso soglia degli interessi moratori avrebbe dovuto essere calcolato separatamente rispetto a quello degli interessi corrispettivi, l'eventuale superamento del limite dell'usura relativo agli interessi moratori, ove mai accertato, non avrebbe in ogni caso potuto comportare la non debenza degli interessi corrispettivi lecitamente pattuiti.
Né l'appellante ha allegato l'avvenuto pagamento di interessi moratori.
L'eventuale superamento del tasso soglia non avrebbe, dunque, alcuna rilevanza ai fini dell'accoglimento della domanda azionata in primo grado dallo stesso con riferimento all'usurarietà del solo tasso di Pt_1 interesse moratorio, rimanendo l'interesse ad agire del mutuatario relegato a una pronuncia meramente dichiarativa di nullità della pattuizione, essendo gli interessi di mora, in ogni caso, dovuti nei limiti della lecita pattuizione degli interessi corrispettivi ed essendo il mutuo, come dichiarato dallo stesso appellante, estinto in data 12 settembre 2008
(cfr. pag. 5 della memoria depositata nel giudizio di primo grado ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.).
Non risulta peraltro alcuna prova dell'asserito superamento del tasso di usura, non essendo stata versata in atti tutta la documentazione afferente al contratto di mutuo e mancando, in particolare, l'atto di erogazione del mutuo stesso e il piano di ammortamento.
Né sarebbe stata accoglibile l'istanza formulata ex art. 210 c.p.c., sia in quanto irrilevante ai fini del giudizio, per le ragioni sin qui esposte, sia in quanto tale istanza sarebbe stata ammissibile solo ove lo avesse Pt_1
dato dimostrazione di non essere in possesso della documentazione
8 (circostanza incompatibile con l'analisi commissionata ed eseguita dal perito di parte). Invero, l'ordine di esibizione costituisce uno strumento istruttorio residuale, che può essere utilizzato soltanto in caso di impossibilità di acquisire la prova dei fatti con altri mezzi e non per supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'istante
(cfr. Cass. 3 novembre 2021, n. 31251; Cass. 8 ottobre 2021, n. 27412;
Cass. 01 aprile 2019, n.9020).
Appare, infine, evidente, che del tutto esplorativa ed inutile si sarebbe rivelato l'espletamento della c.t.u. che, correttamente, non è stata disposta.
Ne consegue, per tali motivi, la conferma della statuizione di rigetto del primo giudice di primo grado.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i nuovi parametri di cui al D.M. n. 55/2014 aggiornato al D.M. n.
147 del 13 agosto 2022, in base a valori tra i minimi ed i medi tariffari, tenuto conto del valore della causa, della natura dell'affare, delle questioni trattate, con esclusione della fase istruttoria, non espletata in questo grado del giudizio.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M.
115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30.1.2013 (Cass. SS.UU. 3774/2014).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – Sezione Civile VII, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di appello Parte_1
notificato in data 21 febbraio 2020, avverso la sentenza n. 642/2020 del
Tribunale di Napoli, pubblicata in data 21/01/2020, ogni ulteriore domanda od eccezione reietta, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da e conferma la sentenza Parte_1
impugnata;
2) condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 6.000,00
[...]
a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie in misura
9 del 15% ed ulteriori accessori come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
Napoli nella Camera di Consiglio del 13.3.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr. ssa Lucia Minauro dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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