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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 28/03/2025, n. 1378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1378 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3151/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3151/2022
Il Giudice, lette le note di trattazione scritta depositate dai difensori delle parti si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale dà lettura del dispositivo e della motivazione contenuta nel presente verbale di causa.
Il Giudice
Cristina Denaro
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE III CIVILE
Il Giudice I del Tribunale di Palermo Cristina Denaro in funzione di giudice monocratico, sulle conclusioni precisate nelle note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza di discussione e decisione ex art 281 sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3151/2022 R.G. promossa da
, nata a [...], il [...], c.f. , che Parte_1 CodiceFiscale_1
agisce quale coniuge ed unica erede del Dott. , elettivamente domiciliata in Persona_1
Palermo, Viale delle Alpi n. 7, presso lo studio dell'Avv. Antonina - Antonella - Fundarò, che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione
Attore
contro in persona del suo legale rappresentante p.t., per la carica Controparte_1
domiciliato in Palermo presso la sede della Società sita in Via Villareale n. 54 (C.F.: ) ed P.IVA_1
elett.te dom.to Via Ruggero Settimo n. 73 presso lo studio dell'Avv. Massimo Cocilovo che la rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di risposta
Convenuta
E nei confronti di
Controparte_2
, con sede in Milano, Corso Italia n. 13,
[...]
iscritta al REA n. 1945358 CCIAA Milano, P. I.V.A. , in persona del procuratore P.IVA_2
speciale e legale rappresentante pro-tempore, avv. Antonella Mameli, autorizzata giusta procura a
2 firma del Notaio dott. di Londra in data 19 luglio 2017 (depositata in data 2 Persona_2
agosto 2017 e messa a repertorio n. 18201 del Notaio Dott. di Milano), Persona_3
rappresentata e difesa dall'Avv. Santo Spagnolo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Palermo, via Massimo D'Azeglio 5, giusta procura stesa in calce alla comparsa di risposta;
terza chiamata
oggetto: risarcitorio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato , n.q. qualità di erede di Parte_1
, conveniva in giudizio la per sentirla condannare al Persona_1 Controparte_1
risarcimento dei danni patiti dal di lei congiunto – medio tempore deceduto per altre cause- a causa della caduta occorsa nella stanza privata di degenza della clinica, cagionata dalla mancata attivazione del fermo necessario per bloccare le ruote del letto.
Nello specifico, l'attrice rappresentava che, in data 12 luglio 2020 alle ore 12,30 circa, il
, mentre si stava alzando dal proprio letto per recarsi in bagno, appoggiandosi alla sponda Per_1
inferiore del letto, era caduto a terra, poiché le ruote del letto erano prive del necessario “fermo” che ne avrebbe dovuto assicurare il blocco, la stabilità e la relativa sicurezza. Il congiunto, a causa della caduta, aveva riportato una frattura vertebrale – L3 – e con essa fortissimi dolori che, a causa delle patologie renali, non è stato possibile sedare farmacologicamente.
Sulla base di tali premesse parte attrice – chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patiti dal di lei congiunto - rassegnava le seguenti conclusioni :
Accertare e dichiarare la responsabilità della per non avere assicurato la Controparte_1 necessaria sicurezza al Dott. durante la degenza e con essa il “fermo delle ruote Persona_1 del letto” durante l'utilizzo;
Accertare e dichiarare che, come documentato nella stessa cartella clinica rilasciata dalla convenuta, la caduta è imputabile solo alla mancanza di fermo nelle ruote del letto;
Accertare e dichiarare che il blocco o freno delle ruote costituisce la “sicurezza” minima necessaria, assicurata a qualunque degente in qualunque realtà sanitaria;
Conseguentemente accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta per tutti i danni subiti dal Dott. ; Per_1
Accertare e dichiarare che detti danni ammontano a complessivi € 50.382,55, come quantificati o comunque in quella diversa misura che dovesse essere accertata dal nominando C.T.U.
3 Con comparsa di risposta del 25.5.22 si costituiva in giudizio la Controparte_1
chiedendo il rigetto della domanda per carenza di prova del nesso causale.
La convenuta rilevava, infatti, che il , mentre l'infermiere era CP_3 Per_1 Per_4
chinato per verificare che la presa elettrica della pompa di infusione fosse inserita, senza alcun preavviso, si era alzato dal letto ( ove si trovava disteso) per urinare, non richiedendo l'aiuto né alla moglie, lì presente, né al predetto infermiere. Egli, quindi, , trovandosi in piedi, aveva perso l'equilibrio , venendo immediatamente soccorso dall'infermiere il quale, pur non potendo evitare che il cadesse a terra, era riuscito ad ammortizzare l'impatto, accompagnando Per_5 lentamente la caduta del he veniva adagiato al suolo “soltanto con i glutei”. Per_5
La caduta, quindi, non era stata cagionata dallo scivolamento del letto, privo di freno, ma dalla variazione di postura del paziente, che aveva perso l'equilibrio nel prendere il contenitore delle urine”.
In ogni caso, la struttura convenuta evidenziava l'eccessiva quantificazione di danni patiti dalla vittima effettuata dal CTP dell'attrice , valutazione che trascurava l'età del e le di lui Per_1
pregresse patologie .
In ultimo, la : CP_1
- chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa
[...]
, d'ora innanzi anche detta Controparte_2 [...]
, per essere dalla stessa manlevata in caso di eventuale condanna;
CP_4
- chiedeva in via riconvenzionale la condanna della al pagamento della somma di Pt_1
€ 4.488,00, dovuta quale corrispettivo per l'assegnazione della stanza privata durante il periodo di degenza (10.7.-29.7.2020).
Autorizzata la chiamata in causa della quest'ultima si costituiva in giudizio con CP_4 comparsa del 6.10.22, preliminarmente invocando l'operatività della franchigia di euro 50.000,
e, nel merito, chiedendo il rigetto della domanda ed, in ogni caso, la riduzione della somma pretesa, in considerazione del decesso del , avvenuto appena un anno e tre mesi anni dopo Per_1 la caduta e del concorso di colpa dello stesso nella causazione dell'evento.
La causa, istruita a mezzo prova orale e ctu , è stata posta in decisione all'odierna udienza .
La domanda è fondata nei termini che seguono.
La fattispecie in esame è inquadrabile nell'alveo normativo dell'art 2051 cc che impone alla Struttura Sanitaria un'adeguata attività di vigilanza e controllo dei propri beni patrimoniali, garantendo standards di diligenza ed efficienza certamente più elevati, in considerazione delle particolari caratteristiche dell'utenza, alla quale non può richiedersi, nell'uso del bene, quel livello di vigilanza e di accortezza normalmente spendibile dall'uomo medio in discrete condizioni di salute.
4 Si configura, quindi, a carico della clinica la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c., norma che individua un'ipotesi di responsabilità oggettiva, essendo sufficiente per l'applicazione della stessa la relazione che intercorre fra la cosa dannosa ed il titolare dell'obbligo di custodia senza che assuma rilevanza la violazione da parte di questi degli obblighi di vigilanza e manutenzione, risultando esclusa la sua responsabilità solo nell'ipotesi di caso fortuito ( in tal senso
Cass. n. 25243 del 29 novembre 2006; Cass. n. 1948 del 10 febbraio 2003).
Ora, allorquando venga in considerazione la responsabilità ex art. 2051 c.c., il criterio generale in materia di riparto dell'onere probatorio sancito dall'art. 2697 c.c. impone al danneggiato di provare l'evento dannoso e il nesso causale che lega la sua verificazione al bene di pertinenza altrui. Sotto quest'ultimo profilo occorre dimostrare – da un lato – che il fatto dannoso si sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene, o per l'insorgenza in esso di un processo dannoso, ancorché provocato da elementi esterni, e – dall'altro – che la cosa, pur combinandosi con l'elemento esterno, costituisca la causa o la concausa del danno (cfr. Cass. Civ. n. 25243/2006).
D'altro canto, il custode, per andare esente da responsabilità, deve dare prova del cd. “caso fortuito”, ovvero dell'esistenza di un fattore estraneo (che può essere rappresentato dal fatto del terzo o anche dello stesso danneggiato) avente, per i suoi caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità, un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra cosa ed evento (cfr. Cass. civ. n. 8229/2010 e n. 24419/2009).
La responsabilità del custode può essere attenuata dal concorso di colpa del danneggiato, in applicazione dell'art. 1227, primo comma, c.c. (richiamato, in tema di responsabilità aquiliana, dall'art. 2056 c.c.).
Sebbene, infatti, un'interpretazione rigorosamente letterale condurrebbe ad escludere l'applicazione delle regole sul concorso di colpa nelle fattispecie di responsabilità oggettiva, nelle quali difetta un coefficiente soggettivo di imputazione dei danni, è orientamento giurisprudenziale pacifico che, quando il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno (costituita dalla cosa in custodia), e il danno medesimo, esso può tuttavia integrare un concorso colposo ai sensi del primo comma dell'art. 1227
c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato (cfr., ex plurimis, Cass. civ. n. 3389/2015, n. 999/2014, n. 9546/2010 n.
11227/2008).
Ora, nel caso in esame parte attrice ha assolto l'onere probatorio su di essa gravante .
Ed invero , in primo luogo, circa l'assenza di freni alle ruote del letto, deve richiamarsi quanto attestato, con valore fidefaciente, nella cartella clinica versata in atti ( cfr pag. 78) , ove , in ordine alla dinamica della caduta, si legge “ «Frattura vertebrale: in terza giornata caduta accidentale con
5 frattura di L3 (presenti inoltre frattura cronica di L1 e discopatie multiple). Il meccanismo della caduta è stato facilitato dalla variazione di postura del paziente (letto → ortostatismo) per urinare.
Il paziente ha probabilmente perso l'equilibrio nel prendere il contenitore delle urine e si è appoggiato al letto che, in assenza di fermo, si è spostato. A tale riguardo va precisato che il paziente aveva rifiutato il catetere vescicale. È stata eseguita RM colonna vertebrale (vedi referto
) e quindi consulenza ortopedica –> consigliato busto ortopedico solo CP_1 Controparte_5
sotto carico, Lyrica 75 mg 1 la sera per 2-3 mesi, Binosto cp 70 mg 1 a settimana per 6 mesi +
Dibase 25000 1 fl per os una volta la settimana per 6 mesi (gli ultimi due farmaci non sono stati inseriti alla luce della severa disfunzione renale). Utile girello o due stampelle per 3 mesi.»
Orbene, dalla lettura della cartella clinica in atti , emerge che la caduta è stata certamente cagionata anche dallo scivolamento del letto, derivato dalla mancata apposizione del fermo alle ruote del letto, sul quale appunto, il paziente si era appoggiato, avendo perso l'equilibrio nel mettersi in piedi ( il Il paziente ha probabilmente perso l'equilibrio nel prendere il contenitore delle urine e si
è appoggiato al letto che, in assenza di fermo, si è spostato”).
A diverse conclusioni non può, per altro, pervenirsi valorizzando la deposizione di , Per_4 infermiere presente, al momento dell'evento, nella stanza ove era ricoverato il , il quale Per_5
non ha saputo riferire nulla in ordine alla dinamica del sinistro, essendosi limitato ad asserire:
“Cap C) non ricordo;
confermo che il mentre ero chinato a sistemare la presa della Per_1
pompa di infusione si alzò dal letto in autonomia;
ricordo poi di averlo sostenuto tenendolo per il pigiamo quando lui già stava cadendo;
era quasi già a terra a circa 20 cm dal suolo;
c'era una distanza fisica tra me e lui quindi per questa ragione non sono riuscito a intervenire per tempo;
è caduto sul sedere;
cap d): conferma;
il era lucido e vigile dopo la caduta cap e) non Per_1 ricordo se il letto nell'occasione si mosse né se vi fosse la sicura azionata;
posso dire che la sicure dei letti vengono tolte solo se vi è necessità di spostare il letto stesso).
In definitiva, dalle prove documentali acquisite, non smentite da quelle orali assunte, può ritenersi raggiunta la prova del nesso causale tra la caduta e la cosa in custodia ( letto privo di fermo) , quanto meno sub specie concausa dell'evento.
La sussistenza del nesso causale è stata, per altro, confermata in esito alla disposta CTU , avendo l'esperto rilevato che “ In relazione al meccanismo causale posso distinguersi in frattura da flessione, estensione e/o rotazione. In particolare, le fratture in flessione si suddividono ulteriormente, sempre in relazione al meccanismo causale, in fratture da compressione o da scoppio. Nel caso specifico, stante la dinamica descritta ma anche in considerazione dei successivi riscontri strumentali, è molto probabile che si sia trattato di una frattura da compressione. Le fratture vertebrali da compressione si determinano a causa di una forza compressiva, appunto, che
6 agisce sul corpo della vertebra;
generalmente sono causate da osteoporosi e, pertanto, nei soggetti anziani, anche concausate da traumi minori, quali il chinarsi in avanti, sollevare un peso, cadere al suolo da piccole altezze.
Generalmente le fratture del soma vertebrale da compressione sono fratture stabili, asintomatiche, senza ripercussione neurologica, non necessitanti generalmente di trattamento chirurgico, che nel tempo possono portare a riduzione in altezza del paziente, aumento della cifosi e dolore localizzato vertebrale. Tanto premesso, tornando al caso de quo, si ritiene che la frattura del soma di L3 sia causalmente compatibile con la dinamica descritta, ovverosia una caduta al suolo, ancorché da piccola altezza e anche qualora sia occorsa lentamente, trattandosi di soggetto anziano, con riduzione diffusa del tenore calcico. Tale frattura, che non ha coinvolto il muro posteriore e che si caratterizzava per “minima prospicienza del canto posteriore-superiore destro in sede endospecale con cancellazione dello spazio epidurale anteriore” (cfr TAC del 28-07-20), non ha necessitato di trattamento chirurgico, ma esclusivamente dell'uso di busto ortopedico solo sotto carico, terapia antalgica e preferibilmente uso di girello o due stampelle per tre mesi (cfr atto di citazione).
Del pari, deve ritenersi acclarata la sussistenza di un dovere di custodia sulla cosa, ovvero sul letto della stanza , rientrando tra i doveri della struttura assicurarsi che i letti delle stanze siano posti in condizione di sicurezza, e quindi con il fermo azionato, proprio al fine di evitare scivolamenti , essendo al riguardo irrilevante che il paziente possa o non possa deambulare autonomamente .
Assolto da parte attrice l'onere probatorio sulla stessa incombete, la struttura resistente per converso non ha dimostrato che la caduta sia stata cagionata da una circostanza integrante il caso fortuito , tale non potendosi definire la condotta imprudente del paziente che decida di alzarsi da letto per urinare senza chiedere aiuto, non venendo in rilievo una condotta abnorme dello stesso ( ez. 3 - ,
Ordinanza n. 37059 del 19/12/2022) , tanto più che il deambulava comunque Per_1
autonomamente (posto che, per altro, il ricovero era avvenuto a causa di uno scompenso cardiaco acuto).
La condotta del rileva piuttosto in termini di concorso del fatto colposo del danneggiato. Per_1
quantificabile nel 40%.
Ed invero , al di là del rifiuto del catetere, è emersa una condotta colposa del paziente, stante che egli, nonostante le di lui scarse condizioni generali ( paziente sintomatico per dispnea da sforzi lievi, classe funzionale NYHA III-IV, Stadio C dell'AHA, VAS scala 10/100 All'esame fisico presenza di segni clinici di ritenzione idroplani), aveva deciso di alzarsi autonomamente dal letto ( che si presenta più alto della media , cfr fotografie in atti) senza chiedere l'ausilio della moglie o dell'infermiere , pure presenti in stanza, ed altresì tenendo in mano il pappagallo , come affermato in comparsa di risposta della struttura e non contestato da controparte .
7 Quanto alla liquidazione del danno patito dall'attore, va rilevato che la ctu svolta nel corso del giudizio, supportata oltre che dai necessari rilievi di competenza specifica, anche da un iter argomentativo lineare e rigoroso, ha consentito di accertare, oltre alla riconducibilità causale delle lesioni subite alla caduta , che il ha riportato in esito alla caduta un danno permanente del Per_1
8 % , oltre Danno biologico temporaneo parziale al 75%: 60 gg Danno biologico temporaneo parziale al 50%: 30 gg Danno biologico temporaneo parziale al 25%: 30 gg.
Occorre precisare che , sebbene il CTU non abbia potuto sottoporre il a visita , perché Per_1
medio tempore deceduto, le conclusioni cui è giunto devono ritenersi pienamente condivisibili in quanto fondate su un giudizio di coerenza tra l' esame obiettivo descritto nella relazione del consulente di parte dott. , da cui si evince “movimenti del tronco limitati già dai gradi Per_6
estremi, accentuazione della cifosi dorsale, ipertono dei muscoli paravertebrali dorso lombari e dolore alla dgp delle apofisi spinose da D11 a L4” con gli esiti “fisiologici” attesi di una frattura del soma di L3 in soggetto di 85 anni con discopatia diffusa ( L2-L3 bulging discale responsabile di riduzione dello spazio epidurale anteriore e di impegno del terzo caudale dei forami di coniugazione con prevalenza a sinistra;
a L3-L4 protusione discale circonferenzale, maggiore per grado a destra responsabili di cancellazione dello spazio epidurale anteriore e di impegno del terzo caudale dei formai di coniugazione con prevalenza a destra;
a L4-L5 prolasso discale circonferenziale, maggiore per grado a sinistra, responsabile di cancellazione dello spazio epidurale anteriore e di impegno del recesso antero- laterale di sinistra e del terzo caudale dei forami di coniugazione;
a L5-S1: ernia discale mediana-paramediana destra responsabile di impronta sulla superficie ventrale del sacco midollare;
coesiste impegno del terzo caudale dei formai di coniugazione, con prevalenza a sinistra), ipercifosi, atteggiamento scoliotico sin convesso, spondiloartrosi, deformazione a “cuneo”anteriore da parziale schiacciamento del corpo di L1 (parete posteriore mm 41, parete anteriore mm 26) di grado moderato secondo Genant, piccola ernia intraspongiosa di Schmfrl in corrispondenza della limitante somatica di L2, a livello di L5-S1 modesta riduzione in altezza dello spazio intersomatico per degenerazioni del disco esaminato che mostra ernia medianaparamediana destra, improntante il sacco durale in corrispondenza dell'origine della radice spinale S1 omolaterale.”
Per altro , come chiarito sul punto dal CTU in risposta alle osservazioni della difesa della clinica “ la mancanza di dati oggettivi non consente tout court di ridurre la valutazione del danno al valore minimo del range tabellare, in particolare tenendo conto che la contestuale presenza di altre fratture e di una severa discopatia hanno molto probabilmente concorso ad aggravare le limitazioni attese ad una sola frattura di L3. In questo si concorda, infatti, con il dott. , ove Per_7
lo stesso afferma che la frattura in oggetto insiste nel medesimo distretto scheletrico-funzionale
8 (colonna vertebrale) sede di una pregressa frattura scheletricha patologica e con essa concorrente alla menomazione complessiva sotto il profilo funzionale (concausa di menomazione)”.
Non colgono poi nel segno le osservazioni alla CTU rese dai tecnici di parte attrice . Invero al riguardo va evidenziato che :
- In ordine al mancato riconoscimento di un periodo di ITA – posto che la frattura , somatica vertebrale del basso tratto della colonna necessita di un periodo di scarico - allettamento che va da 20 gg a un mese - il CTU ha chiarito che” il paziente, ancorchè descritto come autonomo nella deambulazione (cosa parzialmente vera, sia perché viceversa probabilmente non si sarebbe verificato l'evento de quo, sia perchè il paziente molto probabilmente presentava quanto meno ipostenia, in considerazioni delle patologie motivanti il ricovero), era comunque in regime di ricovero presso la medesima struttura ospedaliera per altre patologie di gravità certamente ben più rilevante della frattura vertebrale e non è annotato da nessuna parte che il paziente si sia allettato a seguito del solo evento traumatico. Pertanto, non si hanno elementi “medici” sufficienti
e necessari per poter riconoscere un periodo di inabilità assoluta correlata causalmente ai soli esiti del trauma. Si tenga conto, per altro, che trattandosi di ricovero motivato anche da altre patologie predominanti, comunque la valutazione dell'i.t.a. avrebbe dovuto essere comunque calcolata “in differenziale”. In merito all'ulteriore contestazione del CTP si rappresenta che la scrivente CTU non aveva elementi medici documentali che testimoniassero una condizione di inabilità assoluta;
pertanto, in assenza di elementi documentali appariva sufficientemente attendibile quanto descritto nello stesso atto di citazione (dunque descritto dalla stessa parte attrice) Per altro è ben noto che una frattura di L3 non necessità di assoluta immobilizzazione a letto, ma di applicazione di busto e riposo;
riposo che il paziente doveva rispettare anche a causa delle sue altre patologie. Pertanto anche dal punto di vista medico, si può ritenere giustificato il non riconoscimento diun periodo di inabilità assoluta. Ed ancora il CTU ha aggiunto che alla dimissione veniva prescritto l'uso del busto ortopedico e di ausilio per la deambulazione, ad indicare che l'eventuale periodo di immobilizzazione a letto, ancorché non documentato, si era esaurito con il ricovero stesso (dimissione occorsa a distanza di circa 16 gg dall'evento traumatico);
- in ordine alla valutazione del danno biologico - nella ridotta percentuale dell'8% che non tiene conto che la frattura si è innestata in un quadro patologico già caratterizzato da altre fratture , il CTU ha precisato che “, la valutazione medico legale ha tenuto conto dei seguenti dati:
1. NON c'è descrizione di deformazione a cuneo di L3, ma
9 genericamente di dimorfismo del soma di L3; 2. Il paziente presentava altre fratture pregresse e una condizione di discopatia diffusa, non causalmente correlabili all'evento de quo, ma che potevano concorre funzionalmente ad aggravare gli esiti menomativi;
3.
Funzionalmente già alla visita del dicembre 2020 (dunque a distanza di soli 5 mesi dall'evento traumatico) , il sig. presentava una limitazione ai gradi estremi del Per_1
tronco, con dolore alla dgp. Pertanto, ai fini della valutazione del danno biologico permanente, tenuto conto di quanto sopra, si sono ritenute congrue le seguenti voci tabellari, che, per altro, si riconfermano odiernamente (anche alla luce delle contestazioni mosse dalle parti): • RMG: Esiti di frattura di un corpo vertebrale lombare da schiacciamento, senza cuneizzazione (riduzione altezza del muro anteriore < 50%) 6-
9%; • Guida SIMLA: Esiti di frattura vertebrale - classe I (frattura somatica con compressione < 25%, con moderata sintomatologia dolorosa, in assenza di disturbi radicolari, senza indicazione chirurgica) 3- 8% Rispondendo adesso alle contestazioni del dott. occorre rilevare che la voce tabellare a cui fa riferimento nelle sue Per_7
note, - “esiti di frattura vertebrale classe II: frattura di uno o più corpi vertebrali, con compressione compresa tra il 50 e il 25%, con o senza retropulsione dell'osso, con o senza frattura peduncolare e/o dell'elemento posteriore e con rilevante sintomatologia dolorosa, senza indicazione chirurgica. 9-15%” - NON può essere condivisa, giacchè nel caso de quo non era riconoscibile una deformazione a cuneo tra il 25 e il 50%. Ne segue che la valutazione del danno NON può essere del 15% ma necessariamente inferiore al 9%.
Ora, circa criteri di liquidazione del danno, secondo l'orientamento pacifico della Suprema Corte di
Cassazione,- condiviso da questo giudice – “In tema di quantificazione del danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge e dal criterio equitativo uniforme adottato dai giudici di merito (secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata, nella sua componente dinamico-relazionale attinente alla vita esterna del danneggiato, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e peculiari, che fuoriescono da quelle normali ed indefettibili secondo l'"id quod plerunque accidit" entro le quali non è giustificata alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. Ne deriva, pertanto, che costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del "danno biologico" e del c.d. "danno esistenziale", appartenendo tali categorie (o voci) di danno alla stessa area protetta dall'art. 32 Cost., mentre non costituisce duplicazione risarcitoria, la differente ed autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal danneggiato in conseguenza della lesione del
10 diritto alla salute” ( in termini la massima di Cass. n.23469/2018; conforme Cass. n. 7513/2018 e n.27482/2018).
Anche l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale) deve essere oggetto specifico di allegazione e di prova ( vedi Cass. n.901/2018).
Invero, “In materia di responsabilità civile, la natura unitaria ed omnicomprensiva del danno non patrimoniale deve essere interpretata nel senso che esso può riferirsi a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica, con conseguente obbligo, per il giudice di merito, di tenere conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze "in peius" derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, e con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici;
ne deriva che, a fini liquazione
, si deve procedere ad una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, valutando distintamente, in sede di quantificazione del danno non patrimoniale alla salute, le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera interiore (c.d. danno morale, "sub specie" del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico-relazionale (che si dipanano nell'ambito delle relazioni di vita esterne), autonomamente risarcibili” ( in termini la massima di
Cass. n.23469/2018).
Inoltre, “In materia di danno non patrimoniale, i parametri delle "Tabelle" predisposte dal Tribunale di Milano sono da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del predetto danno ovvero quale criterio di riscontro e verifica della liquidazione diversa alla quale si sia pervenuti. Ne consegue l'incongruità della motivazione che non dia conto delle ragioni della preferenza assegnata ad una quantificazione che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, risulti sproporzionata rispetto a quella cui l'adozione dei parametri tratti dalle "Tabelle" di Milano consenta di pervenire. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza della Corte territoriale che aveva ritenuto congruo l'importo liquidato dal giudice di primo grado, a titolo di risarcimento del danno biologico, in forza di una non motivata applicazione di una tabella diversa da quella predisposta dal tribunale di Milano, peraltro con riferimento a parametri non aggiornati alla data della decisione)” ( in termini la massima di Cass. 17018/18) - cfr anche ord. Cass. Civ se ez. 6 - 3, Ordinanza n. 4509 del 11/02/2022
Alla luce delle considerazioni che precedono, posto che il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale (nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre), sarà compito del giudice quello di procedere ad un'adeguata personalizzazione del danno non patrimoniale,
11 valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Nella liquidazione , avente natura essenzialmente equitativa, di una tale voce di danno, questo giudice ritiene di prendere le mosse dal criterio, ormai consolidato in giurisprudenza, del cosiddetto
“punto tabellare”, in base al quale l'ammontare del danno viene calcolato in relazione all'età della parte lesa ed al grado di invalidità, e di applicare dunque le recenti tabelle del Tribunale di Milano del 2024.
Dette tabelle costituiscono, infatti, un aggiornamento delle precedenti tabelle del Tribunale di
Milano, le quali sono ritenute, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte di
Cassazione – che si condivide -, valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art.1226 c.c. (vedi z. 3 - , Ordinanza n. 17018 del 28/06/2018 Cass. n.24473/2014; conformi Cass. n. 28290/2011, n. 14402/2011 e n.12408/2011).
In applicazione dei criteri illustrati, con riferimento al periodo di inabilità temporanea assoluta e relativa, così come accertato dal C.T.U., si liquida in via equitativa per danno non patrimoniale temporaneo la somma di € 115 ,00 al giorno, per un totale di € € 7.762,50 per i giorni di inabilità temporanea parziale, siccome sopra indicati.
Per quanto concerne il danno da postumi stabilizzati, tenuto conto della invalidità del 8% e dell'età del soggetto all'epoca del sinistro (anni 85 ) va liquidato equitativamente un risarcimento pari ad €
13.132,00 secondo i valori attuali, utilizzando il “valore punto biologico” di € € 2.830,10
(applicato l'aumento del 25% per il danno morale per quanto appresso si dirà ), da moltiplicare per il grado di invalidità (8) e per il coefficiente (0,580) corrispondente all'età della persona danneggiata.
Il danno morale può essere riconosciuto avuto riguardo al prolungato uso del busto e al dolere fisico connesso al tale tipo di frattura , aggravato dall'impossibilità , allegata e non contestata dalla struttura, di poter assumere antidolorifici a cagione della patologa renale del . Per_1
Si ritiene , invece, di non applicare alcun aumento per la personalizzazione del danno, in assenza di allegazioni di parte attrice in ordine a condizioni soggettive che fuoriescono dalle conseguenze ordinariamente riconducibili al grado di invalidità accertato.
Si perviene così ad un danno non patrimoniale patito dall'attore in conseguenza dell'incidente oggetto del giudizio ammontante ad euro € 20.894,50 , in valori attuali, il quale costituisce – ad avviso di questo giudice – un ristoro esaustivo del danno non patrimoniale patito dall'attrice in conseguenza dell'incidente.
Non deve darsi procedersi a riduzione della somma riconosciuta in ragione della durata effettiva della vita del Fundarò deceduto all'età di 86 anni, un anno e tre mesi dopo la caduta.
12 Ed invero sebbene la Suprema corte abbia in più occasioni rilevato che “ n tema di risarcimento del danno biologico, ove la persona offesa sia deceduta per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, l'ammontare del danno spettante agli eredi del defunto iure successionis va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato, e non a quella probabile, in quanto la durata della vita futura, in tal caso, non costituisce più un valore ancorato alla mera probabilità statistica, ma è un dato noto;
e, d'altra parte, non è giuridicamente configurabile un danno risarcibile in favore della persona per il tempo successivo alla sua morte
(in questo senso v. le sentenze ottobre 2003, n. 14767, 24 ottobre 2007, n. 22338, 31 gennaio 2011,
n. 2297, 14 novembre 2011, n. 23739, 18 gennaio 2016, n. 679, 26 maggio 2016, n. 10897, e 26 giugno 2020, n. 12913), siffatto principio va ancorato anche all'età del danneggiato premorto.
Invero la Cassazione ha chiarito che “in ipotesi di morte del danneggiato per cause indipendenti dal fatto illecito subito, il principio secondo il quale il danno non patrimoniale trasmissibile "iure successionis" va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato, e non a quella probabile, assume rilievo solo nel caso in cui il decesso sia avvenuto in età precoce rispetto all'ordinaria aspettativa di vita, atteso che, nel caso opposto, il punto-base di riferimento per la liquidazione del danno tiene già conto delle ridottissime aspettative di vita del danneggiato, sicchè nessuna ulteriore riduzione deve essere applicata in considerazione dell'intervenuto decesso (nella specie sopraggiunto in corso di causa, all'età di 96 anni). ez. 3 - , Ordinanza n. 25157 del
11/10/2018
Ne consegue che non deve darsi luogo ad alcuna riduzione del quantum dovuto rispetto alla reale durata della vita del poiché: Per_1
- l'aspettativa di vita di un uomo è di circa 84 anni,
- - Il punto-base previsto dalle tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale elaborate dal Tribunale di Milano, pertanto, in relazione ad un soggetto novantenne tiene già conto delle più ridotte aspettative di vita.
- Non si registra, quindi, quello scollamento fra l'aspettativa di vita meramente ipotetica e potenziale e l'effettiva durata della vita del danneggiato che giustifica l'applicazione di un coefficiente di riduzione del risarcimento dovuto in ragione del punto-base
- In altri termini, poiché il punto-base per un ultranovantenne tiene già conto delle ridottissime aspettative di vita dello stesso, nessuna ulteriore riduzione doveva essere applicata in considerazione dell'intervenuto decesso del danneggiato in corso causa, all'età di 86 anni.
Quanto al danno patrimoniale, a parte attrice va riconosciuta la somma di euro 840,00 per spese mediche ritenute congrue dal CTU con riguardo:
13 - alla spese di euro 350 per corsetto spina plus ( Ricevuta del 18-07-2020) e di euro70,00 per noleggio deambulatore ascellare del 27-08-2020 :
- alle spese stragiudiziali sostenute per il compenso del ctp dott giusta Fattura Per_6
n. 23 del 07-12-2020 di ritenuta dal CTU congrue e in linea con in linea, per altro, con quanto proposto dal (sindacato nazionale medici legali). CP_6
.Per converso non può essere riconosciuto il rimborso delle ulteriori somme di cui alla Fattura n.
50 del 27-07-2020 dott. di euro 500,00 per ciclo di agopuntura e alla Fattura n. 58844 del Per_8
11-11-2020 di euro 122,00 per visita specialistica ortopedica, posto che, come chiarito al Per_9
CTU, non essendo noto il contenuto del relativo certificato corrispondente alla spesa prodotta, non
è possibile di valutarne la congruità.
Si perviene così alla somma di euro 21.734,50 , che va ridotta del 40% in ragione del riconosciuto concorso di colpa del debitore, pervenendosi all'importo di euro 13.040,70
Su quest'importo compete dalla data del commesso illecito la rivalutazione monetaria, da calcolarsi secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al fine di liquidare effettivamente, quale danno emergente, il valore del bene perduto, adeguando cioè la prestazione all'effettivo valore da reintegrare.
Oltre all'integrazione del patrimonio così ottenuto, la giurisprudenza ha riconosciuto dovuto al danneggiato anche il danno derivante dal tempestivo mancato godimento dell'equivalente in denaro del danno risarcito, da quantificare con lo strumento del tasso legale scelto in questi ultimi anni dal legislatore per la liquidazione degli interessi moratori ex art. 1224 c.c. (cfr. Cass. S.U. n.
1772/1995).
Sulla scorta dell'insegnamento della Suprema Corte si ritiene che la percentuale degli interessi non possa essere applicata sulla complessiva somma già rivalutata, ma che occorra effettuare un calcolo periodico, con decorrenza dalla data del fatto, sulla somma capitale così come più sopra globalmente calcolata, come progressivamente ed annualmente rivalutata, apparendo la periodicità coerente con la variabilità degli indici ISTAT.
Orbene, devalutando allora l'importo sopra indicato al momento del fatto (€ 11.098,47) e applicandosi gli interessi e la rivalutazione come sopra indicato con decorrenza dalla data dell'illecito tenuto conto della non significativa durata del periodo ITP, si perviene all'importo di euro € € 14.174,58
Per quanto attiene infine alla somma di euro di euro 528,00 per acconto camera – oggetto di domanda di restituzione – e alla somma di 4488,00, di cui alla Fattura n. Controparte_1
4493 del 30-07-2020 , oggetto della domanda risarcitoria dell'attrice ( che però non ha affatto documentato di averla corrisposta ) e di quella riconvenzionale della struttura va premesso che:
14 - mentre del risarcimento del danno è sufficiente la sussistenza di un inadempimento colpevole, ai fini del rimborso delle somme versate alla clinica – o comunque della liberazione dell'obbligo di pagamento - è necessaria la valutazione anche della gravità dell'inadempimento , ai fini dell'accertamento della domanda di risoluzione - implicita in quella di rimborso, al cui accoglimento è subordinata la richiesta di restituzione del corrispettivo versato alla struttura;
- in odine alla eccezione di inadempimento sollevata da parte attrice al fine di paralizzare la richiesta di pagamento “ per stabilire se l'eccezione di inadempimento è stata sollevata in buona fede, il giudice di merito deve verificare se la condotta della parte in concreto inadempiente ha influito sull'equilibrio sinallagmatico del contratto, avuto riguardo all'interesse della controparte, valutando la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti, non già in rapporto alla rappresentazione soggettiva delle parti, bensì in relazione alla situazione oggettiva. ez. 3 - ,
Ordinanza n. 4134 del 18/02/2025)
Nel caso di specie, va esclusa la gravità dell'inadempimento e comunque la fondatezza dell'eccezione di inadempimento posto che :
- il ricovero era motivato dallo scompenso cardiaco e non dalla frattura, che, invero, occorreva in corso del suddetto ricovero;
- come si evince dalla relazione di dimissione in atti, l'intera permanenza in regime di ricovero è stata motivata dalla patologia di base, che aveva, appunto motivato il ricovero;
per converso non è dimostrato che frattura abbia comportato un prolungamento della degenza.;
- al di là della questione dell'omessa attivazione del fermo, il letto era funzionante e non sono stati poste in rilievo altri profili di inidoneità della stanza di degenza , sicché l'obbligazione latu sensu alberghiera può dirsi adempiuta .
Ne consegue che parte attrice va condannata al pagamento della somma di euro 4.488,00, oltre a interessi dalla data della messa in mora ( 10.5.22)sino al soddisfo
*******
Incontestata l'operatività della polizza assicurativa stipulata dalla , va accolta Controparte_1
la domanda di manleva da questa svolta nei confronti di con conseguente condanna di CP_7 quest'ultima a tenere indenne da qualsiasi somma per capitale, rivalutazione, interessi CP_1
e spese legali che la stessa sia chiamata a versare al danneggiato in forza della presente sentenza, al netto della franchigia di € 50.000,00
In ordine alla operatività della franchigia, non si condivide infatti la tesi della convenuta CP_3
secondo cui essa sarebbe operativa solo ai danni derivanti strictu sensu da responsabilità sanitaria, non rinvenendosi detta limitazione in alcuna parte del contratto assicurativo versato in atti.
15 La operatività della franchigia deriva anche dalla definizione di RC Sanitaria contenuta nella polizza convenzione tale dovendosi intendere “ “ quanto inerente lo svolgimento dell'insieme delle attività sanitarie diagnostiche terapeutiche c assistenziali e accessorie che comunque implicano una responsabilità imputabile al personale medico , infermieristico e paramedico ovvero alla organizzazione aziendale funzionale alla erogazione dei trattamenti sanitari
Non vi sono dubbi che il controllo di funzionalità dei letti usati per la degenza rientri tra quelle prestazioni accessorie di competenza della “ organizzazione aziendale funzionale alla erogazione dei trattamenti sanitari
*****
Stante la reciproca soccombenza vanno compensate le spese tra la attrice e la Controparte_1
Con Del pari vanno compensate le spese tra la e la che non ha contestato l'operatività CP_1
della polizza invocando correttamente solo il limite della franchigia
Le spese di ctu vanno definitivamente poste a carico della casa di Casa di cura in quanto essa si è resa necessaria avuto riguardo alla domanda proposta da parte attrice, rispetto alla quale la è Pt_1
risultata vittoriosa .
PQM
IL TRIBUNALE, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa:
- condanna la , in persona del legale rappresentante pro tempore al Controparte_8
pagamento in favore , n.q. qualità di erede di , della somma di Parte_1 Persona_1
euro 14.174,58, oltre interessi legali ( 1284 c 1 cc ) dalla data della presente pronuncia fino al soddisfo
Condanna , n.q. qualità di erede di , al pagamento in favore della Parte_1 Persona_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore 4.488,00, oltre a interessi Controparte_8 al tasso di cui all'art. 1284 cc c 1 dalla data della messa in mora ( 10.5.22) sino data del deposito della comparsa con domanda riconvenzionale ( 25.5.22) e al tasso di cui all'art 1284 c 4 cc da tale ultima data sino al soddisfo;
Dichiara compensate le spese di lite tra la , in persona del legale Controparte_8
rappresentante pro tempore e , n.q. qualità di erede di;
Parte_1 Persona_1
pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico della , in persona del legale Controparte_8
rappresentante pro tempore;
condanna Controparte_2
a tenere indenne la , in persona del legale rappresentante pro tempore
[...] Controparte_8
16 da qualsiasi somma per capitale, rivalutazione, interessi e spese legali che la stessa dovrà pagare all'attore in forza della presente sentenza, in eccedenza rispetto alla franchigia di € 50.000,00;
. Dichiara compensate le spese di lite tra la , in persona del legale Controparte_8
rappresentante pro tempore Controparte_2
[...]
Palermo, 27.3.25
Il giudice
Cristina Denaro
IL presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Cristina Denaro, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
17
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3151/2022
Il Giudice, lette le note di trattazione scritta depositate dai difensori delle parti si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale dà lettura del dispositivo e della motivazione contenuta nel presente verbale di causa.
Il Giudice
Cristina Denaro
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE III CIVILE
Il Giudice I del Tribunale di Palermo Cristina Denaro in funzione di giudice monocratico, sulle conclusioni precisate nelle note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza di discussione e decisione ex art 281 sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3151/2022 R.G. promossa da
, nata a [...], il [...], c.f. , che Parte_1 CodiceFiscale_1
agisce quale coniuge ed unica erede del Dott. , elettivamente domiciliata in Persona_1
Palermo, Viale delle Alpi n. 7, presso lo studio dell'Avv. Antonina - Antonella - Fundarò, che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione
Attore
contro in persona del suo legale rappresentante p.t., per la carica Controparte_1
domiciliato in Palermo presso la sede della Società sita in Via Villareale n. 54 (C.F.: ) ed P.IVA_1
elett.te dom.to Via Ruggero Settimo n. 73 presso lo studio dell'Avv. Massimo Cocilovo che la rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di risposta
Convenuta
E nei confronti di
Controparte_2
, con sede in Milano, Corso Italia n. 13,
[...]
iscritta al REA n. 1945358 CCIAA Milano, P. I.V.A. , in persona del procuratore P.IVA_2
speciale e legale rappresentante pro-tempore, avv. Antonella Mameli, autorizzata giusta procura a
2 firma del Notaio dott. di Londra in data 19 luglio 2017 (depositata in data 2 Persona_2
agosto 2017 e messa a repertorio n. 18201 del Notaio Dott. di Milano), Persona_3
rappresentata e difesa dall'Avv. Santo Spagnolo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Palermo, via Massimo D'Azeglio 5, giusta procura stesa in calce alla comparsa di risposta;
terza chiamata
oggetto: risarcitorio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato , n.q. qualità di erede di Parte_1
, conveniva in giudizio la per sentirla condannare al Persona_1 Controparte_1
risarcimento dei danni patiti dal di lei congiunto – medio tempore deceduto per altre cause- a causa della caduta occorsa nella stanza privata di degenza della clinica, cagionata dalla mancata attivazione del fermo necessario per bloccare le ruote del letto.
Nello specifico, l'attrice rappresentava che, in data 12 luglio 2020 alle ore 12,30 circa, il
, mentre si stava alzando dal proprio letto per recarsi in bagno, appoggiandosi alla sponda Per_1
inferiore del letto, era caduto a terra, poiché le ruote del letto erano prive del necessario “fermo” che ne avrebbe dovuto assicurare il blocco, la stabilità e la relativa sicurezza. Il congiunto, a causa della caduta, aveva riportato una frattura vertebrale – L3 – e con essa fortissimi dolori che, a causa delle patologie renali, non è stato possibile sedare farmacologicamente.
Sulla base di tali premesse parte attrice – chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patiti dal di lei congiunto - rassegnava le seguenti conclusioni :
Accertare e dichiarare la responsabilità della per non avere assicurato la Controparte_1 necessaria sicurezza al Dott. durante la degenza e con essa il “fermo delle ruote Persona_1 del letto” durante l'utilizzo;
Accertare e dichiarare che, come documentato nella stessa cartella clinica rilasciata dalla convenuta, la caduta è imputabile solo alla mancanza di fermo nelle ruote del letto;
Accertare e dichiarare che il blocco o freno delle ruote costituisce la “sicurezza” minima necessaria, assicurata a qualunque degente in qualunque realtà sanitaria;
Conseguentemente accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta per tutti i danni subiti dal Dott. ; Per_1
Accertare e dichiarare che detti danni ammontano a complessivi € 50.382,55, come quantificati o comunque in quella diversa misura che dovesse essere accertata dal nominando C.T.U.
3 Con comparsa di risposta del 25.5.22 si costituiva in giudizio la Controparte_1
chiedendo il rigetto della domanda per carenza di prova del nesso causale.
La convenuta rilevava, infatti, che il , mentre l'infermiere era CP_3 Per_1 Per_4
chinato per verificare che la presa elettrica della pompa di infusione fosse inserita, senza alcun preavviso, si era alzato dal letto ( ove si trovava disteso) per urinare, non richiedendo l'aiuto né alla moglie, lì presente, né al predetto infermiere. Egli, quindi, , trovandosi in piedi, aveva perso l'equilibrio , venendo immediatamente soccorso dall'infermiere il quale, pur non potendo evitare che il cadesse a terra, era riuscito ad ammortizzare l'impatto, accompagnando Per_5 lentamente la caduta del he veniva adagiato al suolo “soltanto con i glutei”. Per_5
La caduta, quindi, non era stata cagionata dallo scivolamento del letto, privo di freno, ma dalla variazione di postura del paziente, che aveva perso l'equilibrio nel prendere il contenitore delle urine”.
In ogni caso, la struttura convenuta evidenziava l'eccessiva quantificazione di danni patiti dalla vittima effettuata dal CTP dell'attrice , valutazione che trascurava l'età del e le di lui Per_1
pregresse patologie .
In ultimo, la : CP_1
- chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa
[...]
, d'ora innanzi anche detta Controparte_2 [...]
, per essere dalla stessa manlevata in caso di eventuale condanna;
CP_4
- chiedeva in via riconvenzionale la condanna della al pagamento della somma di Pt_1
€ 4.488,00, dovuta quale corrispettivo per l'assegnazione della stanza privata durante il periodo di degenza (10.7.-29.7.2020).
Autorizzata la chiamata in causa della quest'ultima si costituiva in giudizio con CP_4 comparsa del 6.10.22, preliminarmente invocando l'operatività della franchigia di euro 50.000,
e, nel merito, chiedendo il rigetto della domanda ed, in ogni caso, la riduzione della somma pretesa, in considerazione del decesso del , avvenuto appena un anno e tre mesi anni dopo Per_1 la caduta e del concorso di colpa dello stesso nella causazione dell'evento.
La causa, istruita a mezzo prova orale e ctu , è stata posta in decisione all'odierna udienza .
La domanda è fondata nei termini che seguono.
La fattispecie in esame è inquadrabile nell'alveo normativo dell'art 2051 cc che impone alla Struttura Sanitaria un'adeguata attività di vigilanza e controllo dei propri beni patrimoniali, garantendo standards di diligenza ed efficienza certamente più elevati, in considerazione delle particolari caratteristiche dell'utenza, alla quale non può richiedersi, nell'uso del bene, quel livello di vigilanza e di accortezza normalmente spendibile dall'uomo medio in discrete condizioni di salute.
4 Si configura, quindi, a carico della clinica la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c., norma che individua un'ipotesi di responsabilità oggettiva, essendo sufficiente per l'applicazione della stessa la relazione che intercorre fra la cosa dannosa ed il titolare dell'obbligo di custodia senza che assuma rilevanza la violazione da parte di questi degli obblighi di vigilanza e manutenzione, risultando esclusa la sua responsabilità solo nell'ipotesi di caso fortuito ( in tal senso
Cass. n. 25243 del 29 novembre 2006; Cass. n. 1948 del 10 febbraio 2003).
Ora, allorquando venga in considerazione la responsabilità ex art. 2051 c.c., il criterio generale in materia di riparto dell'onere probatorio sancito dall'art. 2697 c.c. impone al danneggiato di provare l'evento dannoso e il nesso causale che lega la sua verificazione al bene di pertinenza altrui. Sotto quest'ultimo profilo occorre dimostrare – da un lato – che il fatto dannoso si sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene, o per l'insorgenza in esso di un processo dannoso, ancorché provocato da elementi esterni, e – dall'altro – che la cosa, pur combinandosi con l'elemento esterno, costituisca la causa o la concausa del danno (cfr. Cass. Civ. n. 25243/2006).
D'altro canto, il custode, per andare esente da responsabilità, deve dare prova del cd. “caso fortuito”, ovvero dell'esistenza di un fattore estraneo (che può essere rappresentato dal fatto del terzo o anche dello stesso danneggiato) avente, per i suoi caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità, un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra cosa ed evento (cfr. Cass. civ. n. 8229/2010 e n. 24419/2009).
La responsabilità del custode può essere attenuata dal concorso di colpa del danneggiato, in applicazione dell'art. 1227, primo comma, c.c. (richiamato, in tema di responsabilità aquiliana, dall'art. 2056 c.c.).
Sebbene, infatti, un'interpretazione rigorosamente letterale condurrebbe ad escludere l'applicazione delle regole sul concorso di colpa nelle fattispecie di responsabilità oggettiva, nelle quali difetta un coefficiente soggettivo di imputazione dei danni, è orientamento giurisprudenziale pacifico che, quando il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno (costituita dalla cosa in custodia), e il danno medesimo, esso può tuttavia integrare un concorso colposo ai sensi del primo comma dell'art. 1227
c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato (cfr., ex plurimis, Cass. civ. n. 3389/2015, n. 999/2014, n. 9546/2010 n.
11227/2008).
Ora, nel caso in esame parte attrice ha assolto l'onere probatorio su di essa gravante .
Ed invero , in primo luogo, circa l'assenza di freni alle ruote del letto, deve richiamarsi quanto attestato, con valore fidefaciente, nella cartella clinica versata in atti ( cfr pag. 78) , ove , in ordine alla dinamica della caduta, si legge “ «Frattura vertebrale: in terza giornata caduta accidentale con
5 frattura di L3 (presenti inoltre frattura cronica di L1 e discopatie multiple). Il meccanismo della caduta è stato facilitato dalla variazione di postura del paziente (letto → ortostatismo) per urinare.
Il paziente ha probabilmente perso l'equilibrio nel prendere il contenitore delle urine e si è appoggiato al letto che, in assenza di fermo, si è spostato. A tale riguardo va precisato che il paziente aveva rifiutato il catetere vescicale. È stata eseguita RM colonna vertebrale (vedi referto
) e quindi consulenza ortopedica –> consigliato busto ortopedico solo CP_1 Controparte_5
sotto carico, Lyrica 75 mg 1 la sera per 2-3 mesi, Binosto cp 70 mg 1 a settimana per 6 mesi +
Dibase 25000 1 fl per os una volta la settimana per 6 mesi (gli ultimi due farmaci non sono stati inseriti alla luce della severa disfunzione renale). Utile girello o due stampelle per 3 mesi.»
Orbene, dalla lettura della cartella clinica in atti , emerge che la caduta è stata certamente cagionata anche dallo scivolamento del letto, derivato dalla mancata apposizione del fermo alle ruote del letto, sul quale appunto, il paziente si era appoggiato, avendo perso l'equilibrio nel mettersi in piedi ( il Il paziente ha probabilmente perso l'equilibrio nel prendere il contenitore delle urine e si
è appoggiato al letto che, in assenza di fermo, si è spostato”).
A diverse conclusioni non può, per altro, pervenirsi valorizzando la deposizione di , Per_4 infermiere presente, al momento dell'evento, nella stanza ove era ricoverato il , il quale Per_5
non ha saputo riferire nulla in ordine alla dinamica del sinistro, essendosi limitato ad asserire:
“Cap C) non ricordo;
confermo che il mentre ero chinato a sistemare la presa della Per_1
pompa di infusione si alzò dal letto in autonomia;
ricordo poi di averlo sostenuto tenendolo per il pigiamo quando lui già stava cadendo;
era quasi già a terra a circa 20 cm dal suolo;
c'era una distanza fisica tra me e lui quindi per questa ragione non sono riuscito a intervenire per tempo;
è caduto sul sedere;
cap d): conferma;
il era lucido e vigile dopo la caduta cap e) non Per_1 ricordo se il letto nell'occasione si mosse né se vi fosse la sicura azionata;
posso dire che la sicure dei letti vengono tolte solo se vi è necessità di spostare il letto stesso).
In definitiva, dalle prove documentali acquisite, non smentite da quelle orali assunte, può ritenersi raggiunta la prova del nesso causale tra la caduta e la cosa in custodia ( letto privo di fermo) , quanto meno sub specie concausa dell'evento.
La sussistenza del nesso causale è stata, per altro, confermata in esito alla disposta CTU , avendo l'esperto rilevato che “ In relazione al meccanismo causale posso distinguersi in frattura da flessione, estensione e/o rotazione. In particolare, le fratture in flessione si suddividono ulteriormente, sempre in relazione al meccanismo causale, in fratture da compressione o da scoppio. Nel caso specifico, stante la dinamica descritta ma anche in considerazione dei successivi riscontri strumentali, è molto probabile che si sia trattato di una frattura da compressione. Le fratture vertebrali da compressione si determinano a causa di una forza compressiva, appunto, che
6 agisce sul corpo della vertebra;
generalmente sono causate da osteoporosi e, pertanto, nei soggetti anziani, anche concausate da traumi minori, quali il chinarsi in avanti, sollevare un peso, cadere al suolo da piccole altezze.
Generalmente le fratture del soma vertebrale da compressione sono fratture stabili, asintomatiche, senza ripercussione neurologica, non necessitanti generalmente di trattamento chirurgico, che nel tempo possono portare a riduzione in altezza del paziente, aumento della cifosi e dolore localizzato vertebrale. Tanto premesso, tornando al caso de quo, si ritiene che la frattura del soma di L3 sia causalmente compatibile con la dinamica descritta, ovverosia una caduta al suolo, ancorché da piccola altezza e anche qualora sia occorsa lentamente, trattandosi di soggetto anziano, con riduzione diffusa del tenore calcico. Tale frattura, che non ha coinvolto il muro posteriore e che si caratterizzava per “minima prospicienza del canto posteriore-superiore destro in sede endospecale con cancellazione dello spazio epidurale anteriore” (cfr TAC del 28-07-20), non ha necessitato di trattamento chirurgico, ma esclusivamente dell'uso di busto ortopedico solo sotto carico, terapia antalgica e preferibilmente uso di girello o due stampelle per tre mesi (cfr atto di citazione).
Del pari, deve ritenersi acclarata la sussistenza di un dovere di custodia sulla cosa, ovvero sul letto della stanza , rientrando tra i doveri della struttura assicurarsi che i letti delle stanze siano posti in condizione di sicurezza, e quindi con il fermo azionato, proprio al fine di evitare scivolamenti , essendo al riguardo irrilevante che il paziente possa o non possa deambulare autonomamente .
Assolto da parte attrice l'onere probatorio sulla stessa incombete, la struttura resistente per converso non ha dimostrato che la caduta sia stata cagionata da una circostanza integrante il caso fortuito , tale non potendosi definire la condotta imprudente del paziente che decida di alzarsi da letto per urinare senza chiedere aiuto, non venendo in rilievo una condotta abnorme dello stesso ( ez. 3 - ,
Ordinanza n. 37059 del 19/12/2022) , tanto più che il deambulava comunque Per_1
autonomamente (posto che, per altro, il ricovero era avvenuto a causa di uno scompenso cardiaco acuto).
La condotta del rileva piuttosto in termini di concorso del fatto colposo del danneggiato. Per_1
quantificabile nel 40%.
Ed invero , al di là del rifiuto del catetere, è emersa una condotta colposa del paziente, stante che egli, nonostante le di lui scarse condizioni generali ( paziente sintomatico per dispnea da sforzi lievi, classe funzionale NYHA III-IV, Stadio C dell'AHA, VAS scala 10/100 All'esame fisico presenza di segni clinici di ritenzione idroplani), aveva deciso di alzarsi autonomamente dal letto ( che si presenta più alto della media , cfr fotografie in atti) senza chiedere l'ausilio della moglie o dell'infermiere , pure presenti in stanza, ed altresì tenendo in mano il pappagallo , come affermato in comparsa di risposta della struttura e non contestato da controparte .
7 Quanto alla liquidazione del danno patito dall'attore, va rilevato che la ctu svolta nel corso del giudizio, supportata oltre che dai necessari rilievi di competenza specifica, anche da un iter argomentativo lineare e rigoroso, ha consentito di accertare, oltre alla riconducibilità causale delle lesioni subite alla caduta , che il ha riportato in esito alla caduta un danno permanente del Per_1
8 % , oltre Danno biologico temporaneo parziale al 75%: 60 gg Danno biologico temporaneo parziale al 50%: 30 gg Danno biologico temporaneo parziale al 25%: 30 gg.
Occorre precisare che , sebbene il CTU non abbia potuto sottoporre il a visita , perché Per_1
medio tempore deceduto, le conclusioni cui è giunto devono ritenersi pienamente condivisibili in quanto fondate su un giudizio di coerenza tra l' esame obiettivo descritto nella relazione del consulente di parte dott. , da cui si evince “movimenti del tronco limitati già dai gradi Per_6
estremi, accentuazione della cifosi dorsale, ipertono dei muscoli paravertebrali dorso lombari e dolore alla dgp delle apofisi spinose da D11 a L4” con gli esiti “fisiologici” attesi di una frattura del soma di L3 in soggetto di 85 anni con discopatia diffusa ( L2-L3 bulging discale responsabile di riduzione dello spazio epidurale anteriore e di impegno del terzo caudale dei forami di coniugazione con prevalenza a sinistra;
a L3-L4 protusione discale circonferenzale, maggiore per grado a destra responsabili di cancellazione dello spazio epidurale anteriore e di impegno del terzo caudale dei formai di coniugazione con prevalenza a destra;
a L4-L5 prolasso discale circonferenziale, maggiore per grado a sinistra, responsabile di cancellazione dello spazio epidurale anteriore e di impegno del recesso antero- laterale di sinistra e del terzo caudale dei forami di coniugazione;
a L5-S1: ernia discale mediana-paramediana destra responsabile di impronta sulla superficie ventrale del sacco midollare;
coesiste impegno del terzo caudale dei formai di coniugazione, con prevalenza a sinistra), ipercifosi, atteggiamento scoliotico sin convesso, spondiloartrosi, deformazione a “cuneo”anteriore da parziale schiacciamento del corpo di L1 (parete posteriore mm 41, parete anteriore mm 26) di grado moderato secondo Genant, piccola ernia intraspongiosa di Schmfrl in corrispondenza della limitante somatica di L2, a livello di L5-S1 modesta riduzione in altezza dello spazio intersomatico per degenerazioni del disco esaminato che mostra ernia medianaparamediana destra, improntante il sacco durale in corrispondenza dell'origine della radice spinale S1 omolaterale.”
Per altro , come chiarito sul punto dal CTU in risposta alle osservazioni della difesa della clinica “ la mancanza di dati oggettivi non consente tout court di ridurre la valutazione del danno al valore minimo del range tabellare, in particolare tenendo conto che la contestuale presenza di altre fratture e di una severa discopatia hanno molto probabilmente concorso ad aggravare le limitazioni attese ad una sola frattura di L3. In questo si concorda, infatti, con il dott. , ove Per_7
lo stesso afferma che la frattura in oggetto insiste nel medesimo distretto scheletrico-funzionale
8 (colonna vertebrale) sede di una pregressa frattura scheletricha patologica e con essa concorrente alla menomazione complessiva sotto il profilo funzionale (concausa di menomazione)”.
Non colgono poi nel segno le osservazioni alla CTU rese dai tecnici di parte attrice . Invero al riguardo va evidenziato che :
- In ordine al mancato riconoscimento di un periodo di ITA – posto che la frattura , somatica vertebrale del basso tratto della colonna necessita di un periodo di scarico - allettamento che va da 20 gg a un mese - il CTU ha chiarito che” il paziente, ancorchè descritto come autonomo nella deambulazione (cosa parzialmente vera, sia perché viceversa probabilmente non si sarebbe verificato l'evento de quo, sia perchè il paziente molto probabilmente presentava quanto meno ipostenia, in considerazioni delle patologie motivanti il ricovero), era comunque in regime di ricovero presso la medesima struttura ospedaliera per altre patologie di gravità certamente ben più rilevante della frattura vertebrale e non è annotato da nessuna parte che il paziente si sia allettato a seguito del solo evento traumatico. Pertanto, non si hanno elementi “medici” sufficienti
e necessari per poter riconoscere un periodo di inabilità assoluta correlata causalmente ai soli esiti del trauma. Si tenga conto, per altro, che trattandosi di ricovero motivato anche da altre patologie predominanti, comunque la valutazione dell'i.t.a. avrebbe dovuto essere comunque calcolata “in differenziale”. In merito all'ulteriore contestazione del CTP si rappresenta che la scrivente CTU non aveva elementi medici documentali che testimoniassero una condizione di inabilità assoluta;
pertanto, in assenza di elementi documentali appariva sufficientemente attendibile quanto descritto nello stesso atto di citazione (dunque descritto dalla stessa parte attrice) Per altro è ben noto che una frattura di L3 non necessità di assoluta immobilizzazione a letto, ma di applicazione di busto e riposo;
riposo che il paziente doveva rispettare anche a causa delle sue altre patologie. Pertanto anche dal punto di vista medico, si può ritenere giustificato il non riconoscimento diun periodo di inabilità assoluta. Ed ancora il CTU ha aggiunto che alla dimissione veniva prescritto l'uso del busto ortopedico e di ausilio per la deambulazione, ad indicare che l'eventuale periodo di immobilizzazione a letto, ancorché non documentato, si era esaurito con il ricovero stesso (dimissione occorsa a distanza di circa 16 gg dall'evento traumatico);
- in ordine alla valutazione del danno biologico - nella ridotta percentuale dell'8% che non tiene conto che la frattura si è innestata in un quadro patologico già caratterizzato da altre fratture , il CTU ha precisato che “, la valutazione medico legale ha tenuto conto dei seguenti dati:
1. NON c'è descrizione di deformazione a cuneo di L3, ma
9 genericamente di dimorfismo del soma di L3; 2. Il paziente presentava altre fratture pregresse e una condizione di discopatia diffusa, non causalmente correlabili all'evento de quo, ma che potevano concorre funzionalmente ad aggravare gli esiti menomativi;
3.
Funzionalmente già alla visita del dicembre 2020 (dunque a distanza di soli 5 mesi dall'evento traumatico) , il sig. presentava una limitazione ai gradi estremi del Per_1
tronco, con dolore alla dgp. Pertanto, ai fini della valutazione del danno biologico permanente, tenuto conto di quanto sopra, si sono ritenute congrue le seguenti voci tabellari, che, per altro, si riconfermano odiernamente (anche alla luce delle contestazioni mosse dalle parti): • RMG: Esiti di frattura di un corpo vertebrale lombare da schiacciamento, senza cuneizzazione (riduzione altezza del muro anteriore < 50%) 6-
9%; • Guida SIMLA: Esiti di frattura vertebrale - classe I (frattura somatica con compressione < 25%, con moderata sintomatologia dolorosa, in assenza di disturbi radicolari, senza indicazione chirurgica) 3- 8% Rispondendo adesso alle contestazioni del dott. occorre rilevare che la voce tabellare a cui fa riferimento nelle sue Per_7
note, - “esiti di frattura vertebrale classe II: frattura di uno o più corpi vertebrali, con compressione compresa tra il 50 e il 25%, con o senza retropulsione dell'osso, con o senza frattura peduncolare e/o dell'elemento posteriore e con rilevante sintomatologia dolorosa, senza indicazione chirurgica. 9-15%” - NON può essere condivisa, giacchè nel caso de quo non era riconoscibile una deformazione a cuneo tra il 25 e il 50%. Ne segue che la valutazione del danno NON può essere del 15% ma necessariamente inferiore al 9%.
Ora, circa criteri di liquidazione del danno, secondo l'orientamento pacifico della Suprema Corte di
Cassazione,- condiviso da questo giudice – “In tema di quantificazione del danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge e dal criterio equitativo uniforme adottato dai giudici di merito (secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata, nella sua componente dinamico-relazionale attinente alla vita esterna del danneggiato, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e peculiari, che fuoriescono da quelle normali ed indefettibili secondo l'"id quod plerunque accidit" entro le quali non è giustificata alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. Ne deriva, pertanto, che costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del "danno biologico" e del c.d. "danno esistenziale", appartenendo tali categorie (o voci) di danno alla stessa area protetta dall'art. 32 Cost., mentre non costituisce duplicazione risarcitoria, la differente ed autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal danneggiato in conseguenza della lesione del
10 diritto alla salute” ( in termini la massima di Cass. n.23469/2018; conforme Cass. n. 7513/2018 e n.27482/2018).
Anche l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale) deve essere oggetto specifico di allegazione e di prova ( vedi Cass. n.901/2018).
Invero, “In materia di responsabilità civile, la natura unitaria ed omnicomprensiva del danno non patrimoniale deve essere interpretata nel senso che esso può riferirsi a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica, con conseguente obbligo, per il giudice di merito, di tenere conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze "in peius" derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, e con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici;
ne deriva che, a fini liquazione
, si deve procedere ad una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, valutando distintamente, in sede di quantificazione del danno non patrimoniale alla salute, le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera interiore (c.d. danno morale, "sub specie" del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico-relazionale (che si dipanano nell'ambito delle relazioni di vita esterne), autonomamente risarcibili” ( in termini la massima di
Cass. n.23469/2018).
Inoltre, “In materia di danno non patrimoniale, i parametri delle "Tabelle" predisposte dal Tribunale di Milano sono da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del predetto danno ovvero quale criterio di riscontro e verifica della liquidazione diversa alla quale si sia pervenuti. Ne consegue l'incongruità della motivazione che non dia conto delle ragioni della preferenza assegnata ad una quantificazione che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, risulti sproporzionata rispetto a quella cui l'adozione dei parametri tratti dalle "Tabelle" di Milano consenta di pervenire. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza della Corte territoriale che aveva ritenuto congruo l'importo liquidato dal giudice di primo grado, a titolo di risarcimento del danno biologico, in forza di una non motivata applicazione di una tabella diversa da quella predisposta dal tribunale di Milano, peraltro con riferimento a parametri non aggiornati alla data della decisione)” ( in termini la massima di Cass. 17018/18) - cfr anche ord. Cass. Civ se ez. 6 - 3, Ordinanza n. 4509 del 11/02/2022
Alla luce delle considerazioni che precedono, posto che il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale (nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre), sarà compito del giudice quello di procedere ad un'adeguata personalizzazione del danno non patrimoniale,
11 valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Nella liquidazione , avente natura essenzialmente equitativa, di una tale voce di danno, questo giudice ritiene di prendere le mosse dal criterio, ormai consolidato in giurisprudenza, del cosiddetto
“punto tabellare”, in base al quale l'ammontare del danno viene calcolato in relazione all'età della parte lesa ed al grado di invalidità, e di applicare dunque le recenti tabelle del Tribunale di Milano del 2024.
Dette tabelle costituiscono, infatti, un aggiornamento delle precedenti tabelle del Tribunale di
Milano, le quali sono ritenute, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte di
Cassazione – che si condivide -, valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art.1226 c.c. (vedi z. 3 - , Ordinanza n. 17018 del 28/06/2018 Cass. n.24473/2014; conformi Cass. n. 28290/2011, n. 14402/2011 e n.12408/2011).
In applicazione dei criteri illustrati, con riferimento al periodo di inabilità temporanea assoluta e relativa, così come accertato dal C.T.U., si liquida in via equitativa per danno non patrimoniale temporaneo la somma di € 115 ,00 al giorno, per un totale di € € 7.762,50 per i giorni di inabilità temporanea parziale, siccome sopra indicati.
Per quanto concerne il danno da postumi stabilizzati, tenuto conto della invalidità del 8% e dell'età del soggetto all'epoca del sinistro (anni 85 ) va liquidato equitativamente un risarcimento pari ad €
13.132,00 secondo i valori attuali, utilizzando il “valore punto biologico” di € € 2.830,10
(applicato l'aumento del 25% per il danno morale per quanto appresso si dirà ), da moltiplicare per il grado di invalidità (8) e per il coefficiente (0,580) corrispondente all'età della persona danneggiata.
Il danno morale può essere riconosciuto avuto riguardo al prolungato uso del busto e al dolere fisico connesso al tale tipo di frattura , aggravato dall'impossibilità , allegata e non contestata dalla struttura, di poter assumere antidolorifici a cagione della patologa renale del . Per_1
Si ritiene , invece, di non applicare alcun aumento per la personalizzazione del danno, in assenza di allegazioni di parte attrice in ordine a condizioni soggettive che fuoriescono dalle conseguenze ordinariamente riconducibili al grado di invalidità accertato.
Si perviene così ad un danno non patrimoniale patito dall'attore in conseguenza dell'incidente oggetto del giudizio ammontante ad euro € 20.894,50 , in valori attuali, il quale costituisce – ad avviso di questo giudice – un ristoro esaustivo del danno non patrimoniale patito dall'attrice in conseguenza dell'incidente.
Non deve darsi procedersi a riduzione della somma riconosciuta in ragione della durata effettiva della vita del Fundarò deceduto all'età di 86 anni, un anno e tre mesi dopo la caduta.
12 Ed invero sebbene la Suprema corte abbia in più occasioni rilevato che “ n tema di risarcimento del danno biologico, ove la persona offesa sia deceduta per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, l'ammontare del danno spettante agli eredi del defunto iure successionis va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato, e non a quella probabile, in quanto la durata della vita futura, in tal caso, non costituisce più un valore ancorato alla mera probabilità statistica, ma è un dato noto;
e, d'altra parte, non è giuridicamente configurabile un danno risarcibile in favore della persona per il tempo successivo alla sua morte
(in questo senso v. le sentenze ottobre 2003, n. 14767, 24 ottobre 2007, n. 22338, 31 gennaio 2011,
n. 2297, 14 novembre 2011, n. 23739, 18 gennaio 2016, n. 679, 26 maggio 2016, n. 10897, e 26 giugno 2020, n. 12913), siffatto principio va ancorato anche all'età del danneggiato premorto.
Invero la Cassazione ha chiarito che “in ipotesi di morte del danneggiato per cause indipendenti dal fatto illecito subito, il principio secondo il quale il danno non patrimoniale trasmissibile "iure successionis" va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato, e non a quella probabile, assume rilievo solo nel caso in cui il decesso sia avvenuto in età precoce rispetto all'ordinaria aspettativa di vita, atteso che, nel caso opposto, il punto-base di riferimento per la liquidazione del danno tiene già conto delle ridottissime aspettative di vita del danneggiato, sicchè nessuna ulteriore riduzione deve essere applicata in considerazione dell'intervenuto decesso (nella specie sopraggiunto in corso di causa, all'età di 96 anni). ez. 3 - , Ordinanza n. 25157 del
11/10/2018
Ne consegue che non deve darsi luogo ad alcuna riduzione del quantum dovuto rispetto alla reale durata della vita del poiché: Per_1
- l'aspettativa di vita di un uomo è di circa 84 anni,
- - Il punto-base previsto dalle tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale elaborate dal Tribunale di Milano, pertanto, in relazione ad un soggetto novantenne tiene già conto delle più ridotte aspettative di vita.
- Non si registra, quindi, quello scollamento fra l'aspettativa di vita meramente ipotetica e potenziale e l'effettiva durata della vita del danneggiato che giustifica l'applicazione di un coefficiente di riduzione del risarcimento dovuto in ragione del punto-base
- In altri termini, poiché il punto-base per un ultranovantenne tiene già conto delle ridottissime aspettative di vita dello stesso, nessuna ulteriore riduzione doveva essere applicata in considerazione dell'intervenuto decesso del danneggiato in corso causa, all'età di 86 anni.
Quanto al danno patrimoniale, a parte attrice va riconosciuta la somma di euro 840,00 per spese mediche ritenute congrue dal CTU con riguardo:
13 - alla spese di euro 350 per corsetto spina plus ( Ricevuta del 18-07-2020) e di euro70,00 per noleggio deambulatore ascellare del 27-08-2020 :
- alle spese stragiudiziali sostenute per il compenso del ctp dott giusta Fattura Per_6
n. 23 del 07-12-2020 di ritenuta dal CTU congrue e in linea con in linea, per altro, con quanto proposto dal (sindacato nazionale medici legali). CP_6
.Per converso non può essere riconosciuto il rimborso delle ulteriori somme di cui alla Fattura n.
50 del 27-07-2020 dott. di euro 500,00 per ciclo di agopuntura e alla Fattura n. 58844 del Per_8
11-11-2020 di euro 122,00 per visita specialistica ortopedica, posto che, come chiarito al Per_9
CTU, non essendo noto il contenuto del relativo certificato corrispondente alla spesa prodotta, non
è possibile di valutarne la congruità.
Si perviene così alla somma di euro 21.734,50 , che va ridotta del 40% in ragione del riconosciuto concorso di colpa del debitore, pervenendosi all'importo di euro 13.040,70
Su quest'importo compete dalla data del commesso illecito la rivalutazione monetaria, da calcolarsi secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al fine di liquidare effettivamente, quale danno emergente, il valore del bene perduto, adeguando cioè la prestazione all'effettivo valore da reintegrare.
Oltre all'integrazione del patrimonio così ottenuto, la giurisprudenza ha riconosciuto dovuto al danneggiato anche il danno derivante dal tempestivo mancato godimento dell'equivalente in denaro del danno risarcito, da quantificare con lo strumento del tasso legale scelto in questi ultimi anni dal legislatore per la liquidazione degli interessi moratori ex art. 1224 c.c. (cfr. Cass. S.U. n.
1772/1995).
Sulla scorta dell'insegnamento della Suprema Corte si ritiene che la percentuale degli interessi non possa essere applicata sulla complessiva somma già rivalutata, ma che occorra effettuare un calcolo periodico, con decorrenza dalla data del fatto, sulla somma capitale così come più sopra globalmente calcolata, come progressivamente ed annualmente rivalutata, apparendo la periodicità coerente con la variabilità degli indici ISTAT.
Orbene, devalutando allora l'importo sopra indicato al momento del fatto (€ 11.098,47) e applicandosi gli interessi e la rivalutazione come sopra indicato con decorrenza dalla data dell'illecito tenuto conto della non significativa durata del periodo ITP, si perviene all'importo di euro € € 14.174,58
Per quanto attiene infine alla somma di euro di euro 528,00 per acconto camera – oggetto di domanda di restituzione – e alla somma di 4488,00, di cui alla Fattura n. Controparte_1
4493 del 30-07-2020 , oggetto della domanda risarcitoria dell'attrice ( che però non ha affatto documentato di averla corrisposta ) e di quella riconvenzionale della struttura va premesso che:
14 - mentre del risarcimento del danno è sufficiente la sussistenza di un inadempimento colpevole, ai fini del rimborso delle somme versate alla clinica – o comunque della liberazione dell'obbligo di pagamento - è necessaria la valutazione anche della gravità dell'inadempimento , ai fini dell'accertamento della domanda di risoluzione - implicita in quella di rimborso, al cui accoglimento è subordinata la richiesta di restituzione del corrispettivo versato alla struttura;
- in odine alla eccezione di inadempimento sollevata da parte attrice al fine di paralizzare la richiesta di pagamento “ per stabilire se l'eccezione di inadempimento è stata sollevata in buona fede, il giudice di merito deve verificare se la condotta della parte in concreto inadempiente ha influito sull'equilibrio sinallagmatico del contratto, avuto riguardo all'interesse della controparte, valutando la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti, non già in rapporto alla rappresentazione soggettiva delle parti, bensì in relazione alla situazione oggettiva. ez. 3 - ,
Ordinanza n. 4134 del 18/02/2025)
Nel caso di specie, va esclusa la gravità dell'inadempimento e comunque la fondatezza dell'eccezione di inadempimento posto che :
- il ricovero era motivato dallo scompenso cardiaco e non dalla frattura, che, invero, occorreva in corso del suddetto ricovero;
- come si evince dalla relazione di dimissione in atti, l'intera permanenza in regime di ricovero è stata motivata dalla patologia di base, che aveva, appunto motivato il ricovero;
per converso non è dimostrato che frattura abbia comportato un prolungamento della degenza.;
- al di là della questione dell'omessa attivazione del fermo, il letto era funzionante e non sono stati poste in rilievo altri profili di inidoneità della stanza di degenza , sicché l'obbligazione latu sensu alberghiera può dirsi adempiuta .
Ne consegue che parte attrice va condannata al pagamento della somma di euro 4.488,00, oltre a interessi dalla data della messa in mora ( 10.5.22)sino al soddisfo
*******
Incontestata l'operatività della polizza assicurativa stipulata dalla , va accolta Controparte_1
la domanda di manleva da questa svolta nei confronti di con conseguente condanna di CP_7 quest'ultima a tenere indenne da qualsiasi somma per capitale, rivalutazione, interessi CP_1
e spese legali che la stessa sia chiamata a versare al danneggiato in forza della presente sentenza, al netto della franchigia di € 50.000,00
In ordine alla operatività della franchigia, non si condivide infatti la tesi della convenuta CP_3
secondo cui essa sarebbe operativa solo ai danni derivanti strictu sensu da responsabilità sanitaria, non rinvenendosi detta limitazione in alcuna parte del contratto assicurativo versato in atti.
15 La operatività della franchigia deriva anche dalla definizione di RC Sanitaria contenuta nella polizza convenzione tale dovendosi intendere “ “ quanto inerente lo svolgimento dell'insieme delle attività sanitarie diagnostiche terapeutiche c assistenziali e accessorie che comunque implicano una responsabilità imputabile al personale medico , infermieristico e paramedico ovvero alla organizzazione aziendale funzionale alla erogazione dei trattamenti sanitari
Non vi sono dubbi che il controllo di funzionalità dei letti usati per la degenza rientri tra quelle prestazioni accessorie di competenza della “ organizzazione aziendale funzionale alla erogazione dei trattamenti sanitari
*****
Stante la reciproca soccombenza vanno compensate le spese tra la attrice e la Controparte_1
Con Del pari vanno compensate le spese tra la e la che non ha contestato l'operatività CP_1
della polizza invocando correttamente solo il limite della franchigia
Le spese di ctu vanno definitivamente poste a carico della casa di Casa di cura in quanto essa si è resa necessaria avuto riguardo alla domanda proposta da parte attrice, rispetto alla quale la è Pt_1
risultata vittoriosa .
PQM
IL TRIBUNALE, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa:
- condanna la , in persona del legale rappresentante pro tempore al Controparte_8
pagamento in favore , n.q. qualità di erede di , della somma di Parte_1 Persona_1
euro 14.174,58, oltre interessi legali ( 1284 c 1 cc ) dalla data della presente pronuncia fino al soddisfo
Condanna , n.q. qualità di erede di , al pagamento in favore della Parte_1 Persona_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore 4.488,00, oltre a interessi Controparte_8 al tasso di cui all'art. 1284 cc c 1 dalla data della messa in mora ( 10.5.22) sino data del deposito della comparsa con domanda riconvenzionale ( 25.5.22) e al tasso di cui all'art 1284 c 4 cc da tale ultima data sino al soddisfo;
Dichiara compensate le spese di lite tra la , in persona del legale Controparte_8
rappresentante pro tempore e , n.q. qualità di erede di;
Parte_1 Persona_1
pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico della , in persona del legale Controparte_8
rappresentante pro tempore;
condanna Controparte_2
a tenere indenne la , in persona del legale rappresentante pro tempore
[...] Controparte_8
16 da qualsiasi somma per capitale, rivalutazione, interessi e spese legali che la stessa dovrà pagare all'attore in forza della presente sentenza, in eccedenza rispetto alla franchigia di € 50.000,00;
. Dichiara compensate le spese di lite tra la , in persona del legale Controparte_8
rappresentante pro tempore Controparte_2
[...]
Palermo, 27.3.25
Il giudice
Cristina Denaro
IL presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Cristina Denaro, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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