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Sentenza 9 maggio 2023
Sentenza 9 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 09/05/2023, n. 12365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12365 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 10850/2018) proposto da: ON AN (C.F.: [...]) e ON ND (C.F.: [...]), nella loro qualità di eredi di MO AL, rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale apposta a margine del ricorso, dagli Avv.ti Alberto Scotti e Dario Martella e presso quest’ultimo elettivamente domiciliati in Roma, Largo Argentina, n. 11;
- ricorrenti -
contro ON AN (C.F.: [...]), rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce controricorso, dall’Avv. Simonetta Mibelli e domiciliata “ex lege” presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione, in Roma, p.zza Cavour;
- controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna n. 625/2017 (pubblicata il 9 marzo 2017); R.G.N. 10850/2018 U.P. 23/03/2023 SERVITU’ Civile Sent. Sez. 2 Num. 12365 Anno 2023 Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI Relatore: CARRATO ALDO Data pubblicazione: 09/05/2023 2 di 21 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23 marzo 2023 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;
udite le conclusioni del P.G., in persona del Sostituto P.G. Tommaso Basile, con cui è stato chiesto il rigetto del ricorso;
letta la memoria depositata dalla difesa della controricorrente ai sensi dell’art. 378 c.p.c. RITENUTO IN FATTO 1. Con atto di citazione del settembre 2003, la sig.ra AN MO conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Reggio Emilia, il sig. AL MO, chiedendo l’accertamento negativo del diritto di passaggio sulla sua proprietà e, in particolare, sulla scala che collegava il primo piano al sottotetto dell’immobile sito nel Comune di Baiso, località Monte, contraddistinto al NCEU al foglio 18, part. 147 sub. 5, part. 154 sub. 6 e part. 155 sub. 8, con conseguente condanna del citato convenuto alla cessazione del passaggio e di ogni altra turbativa o molestia, nonché alla chiusura di tutte le porte di accesso alla scala, alla rimozione di un contatore della luce e di una lampada collocati sulla proprietà di essa attrice, il tutto oltre al risarcimento del danno. A conforto di detta domanda, l’attrice faceva presente che la insussistenza dell’indicato passaggio era già stata accertata dalla Corte di appello di Bologna con sentenza passata in giudicato n. 436 del 28 maggio 1985, rimasta quasi totalmente ineseguita, essendosi limitato il MO AL a chiudere solo uno degli accessi. Si costituiva in giudizio il predetto convenuto, il quale, oltre ad instare per il rigetto delle avversarie pretese, spiegava domanda riconvenzionale per l’accertamento della natura comune della scala e, 3 di 21 in subordine, chiedeva dichiararsi la costituzione di servitù di passaggio in favore della sua proprietà per destinazione del padre di famiglia o per usucapione, ovvero, in ulteriore subordine, invocando la costituzione di una servitù di passaggio coattivo, con determinazione della giusta indennità. Istruita la causa anche con ammissione di c.t.u. ed assunzione di prove orali, l’adìto Tribunale, con sentenza n. 654/2010, respingeva le domande principali e dichiarava la sussistenza di una servitù gravante sulla scala tra il primo piano e il sottotetto per destinazione del padre di famiglia a favore del convenuto. 2. Decidendo sul gravame interposto dalla MO AN e nella costituzione dell’appellato MO AL, la Corte di appello di Bologna, con sentenza n. 625/2017 (pubblicata il 9 marzo 2017), in riforma dell’impugnata decisione, dichiarava l’inammissibilità della domanda di accertamento negativo della servitù di passaggio in favore dell’originario convenuto sulla proprietà della MO AN, in quanto già oggetto di accertamento nel giudizio definito con sentenza, passata in giudicato, n. 436/1985 della Corte di appello di Bologna, ordinando, altresì, all’appellato la cessazione dalle turbative in atto sulla scala oggetto di contestazione e la chiusura di tutte le porte che vi davano accesso, nonché la rimozione del contatore dell’energia elettrica e della lampada installati nel vano scala. Condannava, infine, l’appellato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, in base al principio della soccombenza. 4 di 21 A sostegno dell’adottata pronuncia, la Corte territoriale riteneva, innanzitutto, infondata l’eccezione di parte appellata in ordine alla prospettata violazione dell’art. 342 c.p.c. (nella sua previgente formulazione), considerato che i motivi di appello, seppur in modo non analiticamente organizzato, risultavano specificati in maniera sufficientemente chiara, sì da consentire al giudice del gravame di individuare le critiche rivolte alle ragioni addotte dal giudice di primo grado a fondamento della sentenza appellata. Con riferimento ai motivi di merito, la Corte emiliana non condivideva l’affermazione del Tribunale di Reggio Emilia sulla differenza fra gli oggetti del giudizio incardinato davanti allo stesso nel settembre 2003 e di quello radicato nel 1980, vertendosi comunque sull’esistenza di un diritto di passaggio a favore dell’intera proprietà del MO AL, primo piano e sottotetto compresi, e non sulla autonomia delle scale e, pertanto, posto che il giudicato copre il dedotto ed il deducibile, il giudice di secondo grado concludeva per l’inammissibilità della domanda di accertamento della inesistenza di qualsivoglia diritto di passaggio in favore del MO AL ed a carico della proprietà della MO AN (indicata in citazione), siccome già oggetto di accertamento nel giudizio definito con la sentenza passata in giudicato della stessa Corte di appello di Bologna n. 436/1985. Quanto, infine, all’invocato acquisto per usucapione del diritto di proprietà sulla scala, il giudice di appello ne ravvisava l’infondatezza, per non aver il MO AL fornito prova del possesso utile a tal proposito, non potendosi attribuire alcuna rilevanza alla posa di un contatore e di una lampadina e, in ogni caso, decisiva sul punto era la 5 di 21 negazione del diritto di passaggio con effetto di giudicato, in quanto costituente valida contestazione da parte del proprietario del diritto che aveva effetto quantomeno fino alla pronuncia di appello del 28 maggio 1985, dalla quale data sarebbe dovuto decorrere un nuovo termine ventennale, interrotto però dalla proposizione del successivo giudizio con atto di citazione notificato l’11 settembre 2003 (vale a dire poco più di diciotto anni dopo lo spirare dell’effetto interruttivo). 3. Avverso la citata sentenza di appello, hanno proposto ricorso per cassazione, sulla base di otto motivi, i sigg. MO AN e MO Andrea, succeduti quali eredi a titolo universale al sig. AL MO. Ha resistito con controricorso l’intimata MO AN, la cui difesa ha anche depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con il primo motivo, i ricorrenti denunciano – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., ritenendo che la sentenza impugnata avesse erroneamente ritenuto ammissibile e coerente con l’onere di specificità l’appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia n. 645/2010, pur in presenza di un atto che non confutava né contrastava in modo chiaro e specifico le ragioni addotte dal primo giudice a sostegno della citata sentenza. 2. Con la seconda censura, i ricorrenti deducono – in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 324 c.p.c., affermando che la sentenza impugnata 6 di 21 avesse erroneamente interpretato i limiti oggettivi del giudicato costituito dalla sentenza della Corte di appello di Bologna n. 436/1985, estendendone impropriamente il perimetro all’oggetto del presente giudizio (vertente sul bene strutturalmente costituito dalla scala che collegava il primo piano al sottotetto), differente da quello dedotto in precedenza e vertente sul diritto di passaggio sul vano scala che collegava il piano terra al primo piano. 3. Con il terzo mezzo, i ricorrenti lamentano – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione degli artt. 1362 e 1117 c.c., prospettando che il giudice di appello non aveva correttamente interpretato il rogito divisionale attributivo delle rispettive proprietà ai condividenti, così giungendo all’erronea conclusione di non ravvisare i presupposti per l’applicabilità della presunzione di comunione. 4. Con la quarta censura, i ricorrenti denunciano – con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione degli artt. 2909, 1158, 1165 e 2943 c.c., per non aver la Corte di appello ritenuto provato, con l’impugnata sentenza, l’esercizio del potere di fatto sulla cosa corrispondente a quello del diritto di proprietà da parte del loro dante causa, MO AL, avendo, altresì, asserito che la citata precedente sentenza passata in giudicato avesse sortito l’efficacia di atto interruttivo del possesso “ad usucapionem”. 5. Con il quinto motivo, i ricorrenti deducono – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione degli artt. 2909, 1158, 1165 e 2934 c.c., avuto riguardo al negato acquisto per usucapione del diritto di servitù di passaggio, ritenendo che 7 di 21 l’usucapione della servitù di passaggio andava esclusa in dipendenza dell’efficacia interruttiva del termine per il decorso della prescrizione acquisitiva ricollegabile al momento dell’introduzione del precedenti giudizio dinanzi al Tribunale di Reggio Emilia nel 2003. 6. Con la sesta doglianza, i ricorrenti lamentano – in ordine all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 e 1062 c.c., in relazione alla negazione dell’accertamento della costituzione della servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia, giustificata nell’impugnata sentenza da quella n. 436/1985 passata in giudicato, essendo stato, con quest’ultima, escluso il diritto di passaggio a favore della proprietà del MO AL, il che conduceva ad escludere l’idoneità dell’atto di divisione a costituire una servitù ai sensi del citato art. 1062 c.c. 7. Con la settima censura, i ricorrenti denunciano – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione dell’art. 1054 c.c., per aver la Corte territoriale ritenuto sussistente una interclusione relativa anziché assoluta (come accertato dalla c.t.u.) del fondo già appartenente al loro dante causa, escludendo quindi la costituzione della servitù di passaggio ai sensi dell’art. 1054 c.c. 8. Con l’ottavo ed ultimo motivo, i ricorrenti deducono – con riguardo all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., ritenendo che il giudice di appello, nel dichiarare inammissibile la domanda principale dell’appellante, accogliendo, di fatto, la domanda di condanna alla rimozione del contatore e di una lampada e rigettando, inoltre, le domande 8 di 21 riconvenzionali del loro dante causa, avrebbe dovuto compensare le spese del doppio grado di giudizio, versandosi in una ipotesi di soccombenza reciproca. 9. Rileva il collegio che la prima censura è inammissibile per difetto di specificità, non essendo stato in esso riportato il testo dei motivi di appello per i quali si assume la violazione dell’art. 342 c.p.c., invece esclusa dalla Corte di appello con l’impugnata sentenza. A tal proposito, va riaffermato il principio (cfr., tra le tante e più recenti, Cass. n.29495/2020, Cass. n. 23249/2021 e Cass. n. 24048/2021) in virtù del quale il requisito di necessaria specificità dei motivi del ricorso per cassazione - che trova la propria ragion d'essere nella necessità di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del singolo motivo senza dover procedere all'esame dei fascicoli di ufficio o di parte - trova applicazione anche in relazione ai motivi di appello rispetto ai quali siano contestati errori da parte del giudice di merito, con la conseguenza che, ove il ricorrente denunci la violazione e falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c., in relazione alla mancata declaratoria di nullità dell'atto di appello per genericità dei motivi, deve riportare nel ricorso, nel loro impianto specifico, i predetti motivi formulati dalla controparte. Infatti, l'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un "error in procedendo", presuppone comunque l'ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall'onere di specificare (a pena, appunto, di inammissibilità) il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche 9 di 21 specificamente i fatti processuali alla base dell'errore denunciato, e tale specificazione deve essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, proprio per assicurare il rispetto del principio di specificità dello stesso. 10. La seconda censura è priva di fondamento e deve essere respinta. Con essa, i ricorrenti asseriscono la violazione degli artt. 2909 c.c. e 342 c.p.c., sul presupposto che la Corte di appello, con l’impugnata sentenza, avrebbe illegittimamente ritenuto sussistente l’opponibilità – e, quindi, l’efficacia – del giudicato esterno riconducibile alla precedente sentenza intervenuta tra il loro dante causa MO AL e la sorella MO AN della Corte di appello di Bologna n. 436/1985, di cui gli stessi ricorrenti riproducono l’intero contenuto, al fine di far emergere che, invero, la decisione della causa precedente non aveva interamente investito l’oggetto, poi divenuto materia del contendere del giudizio definito con la sentenza oggi impugnata n. 625/2017 della stessa Corte di appello di Bologna (siccome asseritamente riferentesi ad un bene strutturalmente, funzionalmente e giuridicamente differente). Senonché, ad avviso di questo collegio, la Corte di appello, raffrontando le domande dei due giudizi e la portata oggettiva con i relativi effetti della sentenza passata in giudicato nel 1985, ha motivatamente concluso che – previa chiara individuazione degli immobili coinvolti nella loro composizione strutturale e del contenuto delle pretese dedotte in giudizio – la citata sentenza divenuta incontrovertibile aveva accertato che il MO AL, quale proprietario dell’immobile distinto in catasto terreni del Comune di 10 di 21 Baiso (comprendente al piano terra quattro vani, al primo piano cinque vani, oltre a due vani sottotetto), non aveva alcun diritto di passaggio sulla proprietà della dante causa (MO NA) di MO AN e – si noti – neanche sulla scala che portava al primo piano. Con la stessa sentenza passata in giudicato, poi, era stato, altresì, dichiarato che la dante causa della MO AN aveva diritto alla chiusura delle porte di accesso al pianerottolo della suddetta scala. Con la sentenza oggetto del presente ricorso, la Corte emiliana – nel valutare ed interpretare compiutamente l’oggetto del precedente giudicato (rilevandone la copertura del dedotto e del deducibile), anche valorizzando la portata delle domande reciprocamente fatte valere, aveva escluso la sussistenza di qualsiasi diritto di passaggio a favore dell’intera proprietà del MO AL, ivi compresa quella riconducibile ad una possibile costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia sulla scorta di un’adeguata considerazione dell’atto divisionale presupposto del 12 maggio 1968, avuto particolare riferimento alla clausola che aveva attribuito un diritto meramente personale di passaggio al tempo di esercizio dell’uso da parte del titolare e, comunque, rapportato al periodo di vita dello stesso. In sostanza, la Corte di appello ha, con l’impugnata sentenza, dato pienamente conto che la citata sentenza del 1985 avesse fatto riferimento a tutti i fabbricati assegnati al MO AL a seguito della divisione, da riferirsi anche al piano primo e al sottotetto, giungendo alla conclusione che l’oggetto del giudizio definito con la suddetta sentenza era da ritenersi coincidente con quello dedotto in controversia nel giudizio instaurato nel 1980 e definito con la 11 di 21 medesima sentenza del cui giudicato si discute, vertendosi sempre sull’accertamento di un diritto di passaggio a favore dell’intera proprietà del MO AL, ivi compresi i citati primo piano e sottotetto, specificandosi l’irrilevanza della circostanza che le due rampe di scale non fossero collegate, posto che l’oggetto effettivo della causa era quello relativo a veder accertata la sussistenza o meno di un diritto di passaggio a vantaggio della complessiva proprietà del dante causa degli odierni ricorrenti (comprendendovi anche i suddetti piani), e non sull’autonomia delle scale. Correttamente, infine, la Corte di appello ha, sul punto, concluso nel rilevare che il precedente giudicato, oltre a coprire il dedotto, era idoneo anche a coprire il deducibile, con la conseguenza che il MO AL non avrebbe potuto chiedere successivamente l’accertamento di un diritto di passaggio su porzione immobiliare di proprietà altrui, proprio perché già precedentemente escluso – nella sua interezza – dalla precedente sentenza di appello n. 436/1985, divenuta incontrovertibile, in quanto, per l’appunto, pacificamente passata in giudicato. Non possono, quindi, oggi – come hanno inteso fare con lo sviluppo oltremodo sovrabbondante del motivo in questione – i ricorrenti ripercorrere l’intera vicenda fattuale, pregressa e successiva, per farne dipendere una diversa lettura della portata oggettiva del giudicato ricollegabile alla menzionata sentenza intervenuta “inter partes” nel 1985, essendo solo necessario - come ha fatto correttamente e con motivazione adeguata la Corte di appello con la sentenza qui impugnata - confrontare il contenuto oggettivo della sentenza passata in giudicato con quello posto a fondamento della 12 di 21 prospettazione del MO AL nel giudizio poi definito con la sentenza oggetto dell’odierno ricorso. Del resto, su un piano generale, va ricordato (cfr., in proposito, ad es., Cass. n. 14297/2017 e Cass. n. 17175/2020) che la violazione della cosa giudicata, in quanto importa disapplicazione dell'art. 2909 c.c., è denunciabile in Cassazione, ma il controllo di legittimità deve limitarsi all'accertamento degli estremi legali per l’efficienza del giudicato esterno nel processo in corso, senza potersi sindacare l’interpretazione che del giudicato stesso abbia dato il giudice di merito, perché essa rientra nella sfera del libero apprezzamento di quest'ultimo e, quindi, è incensurabile in sede di legittimità, quando l'interpretazione stessa sia immune da errori giuridici o da vizi di logica, come verificatosi nel caso di specie. 11. Anche la terza doglianza si manifesta infondata e va rigettata. Con essa, in effetti, i ricorrenti cercano di mettere in discussione – sotto l’apparente deduzione della violazione degli artt. 1362 e 1117 c.c. – la pronuncia qui impugnata con riferimento alla ravvisata insussistenza del diritto di comproprietà sulla scala oggetto di controversia (e, quindi, dell’accertamento di un diritto petitorio anche in favore del dante causa degli attuali ricorrenti). La censura non coglie, però, nel segno, avendo la Corte di appello compiutamente accertato con motivazione adeguata che, sulla scorta dei titoli e della ricostruzione fatta in sede di c.t.u., la scala dedotta in contesa apparteneva in via esclusiva al dante causa, MO UC, di MO NA (a sua volta dante causa della MO 13 di 21 AN), così rimanendo superata la presunzione di comproprietà riconducibile alla previsione dell’art. 1117 c.c. In maniera più che congrua, la Corte di appello – attenendosi ai criteri interpretativi (primari) contemplati dall’art. 1362 c.c. (di cui è stata denunciata la violazione), con operazione ermeneutica avvalorata dagli esiti degli accertamenti tecnici basati sul riscontro con la documentazione catastale e con il contenuto dei titoli – ha rilevato che, sulla scorta del rogito divisionale, era risultato senza dubbio che la rampa di scala collegante il primo piano con il sottotetto era stata compresa nell’individuato “lotto primo” assegnato, per l’appunto, al citato MO UC, confrontando tale attribuzione secondo titolo con il concreto stato dei luoghi, essendo rimasto accertato che li muro delimitante detta scala sul lato destro rispetto alla vista dal fronte del fabbricato era stato diviso a metà tra i due lotti formati ed assegnati ai due condividenti UC MO e AL MO, in modo tale da ricomprendere entrambe le rampe ubicate all’interno della porzione assegnata al primo (specificandosi anche l’irrilevanza della circostanza della mancata menzione della scala, posto che il mappale 3558/2, che comprendeva al suo interno la scala stessa, anche se non graficamente individuata, era stato per intero assegnato al MO UC). Va, inoltre, segnalato che non possono essere prospettate in questa sede nuove ricostruzioni fattuali dello stato dei luoghi a fronte di una ritenuta adeguata motivazione compiuta dalla Corte 14 di 21 di appello al riguardo, da cui deriva l’inammissibilità, nella presente sede di legittimità, di ulteriori deduzioni che sollecitano rivalutazioni di merito. 12. Pure il quarto motivo è destituito di fondamento. Esso investe l’asserito mancato riconoscimento di un avvenuto compossesso idoneo in capo al dante causa degli odierni ricorrenti tale da comportare l’acquisto, da parte dello stesso, del diritto di comproprietà sulla controversa scala e sulla contestazione della ravvisata idoneità – con la sentenza qui impugnata – come atto interruttivo del termine ventennale richiesto dall’art. 1158 c.c. del vantato compossesso della sentenza della Corte di appello n. 436/1985, poi passata in giudicato, non essendo decorso successivamente un ventennio avuto riguardo all’introduzione in primo grado della successiva causa nel 2003 da parte della MO AN. Al riguardo, deve, in primo luogo, rilevarsi che esso concerne una squisita valutazione di merito sulla mancata prova del dedotto compossesso “uti dominus” della scala, sul presupposto che il MO AL non avesse posto in essere delle condotte univocamente riconducibili ad un possesso effettivamente utile “ad usucapionem” circa l’acquisto del diritto di servitù di passaggio, non potendo, a tal fine, attribuirsi alcuna idonea rilevanza alla sola posa di un contatore e di una lampadina. 15 di 21 Del resto, la Corte di appello, a comprova dell’insussistenza di una pacificità e continuità del vantato compossesso, evidenzia come proprio l’esercizio dell’azione negatoria di servitù intentata dalla MO AN con la domanda culminata nella sentenza di accoglimento n. 436/1985 costituiva la palese contestazione di un possesso idoneo ai sensi dell’art. 1158 c.c. Altrettanto legittimamente, poi, la Corte di appello ha stabilito che, proprio per effetto di detta sentenza, produttiva dei suoi effetti dal momento del suo passaggio in giudicato nel 1985, con la quale era rimasta esclusa la sussistenza di un diritto di comproprietà sulla scala in questione, si era venuta a verificare l’interruzione del vantato – ove, peraltro, effettivamente sussistente – compossesso su tale scala, in ordine al quale, all’atto di introduzione del successivo giudizio (relativo allo stesso oggetto) nel 2003, non era, peraltro, ancora maturato il ventennio di cui all’art. 1158 c.c. 13. Anche la quinta censura deve essere rigettata sulla base dello stesso ragionamento compiuto con riferimento al quarto motivo, avendo la Corte di appello accertato anche l’illegittimità dell’eventuale passaggio sulla scala (oggetto del primo giudizio definito con la sentenza passata in giudicato n. 436/1985 coincidente con quello dedotto a fondamento della domanda giudiziale del 2003, per quanto prima precisato) eventualmente esercitato dal MO AL e, tutt’al più, il possesso esercitato successivamente al 1985 era cominciato a decorrere – al fine della valutazione della pretesa dell’acquisto a titolo di usucapione del 16 di 21 vantato diritto di servitù di passaggio – un nuovo termine ventennale, il quale, tuttavia, non si era, come già evidenziato, ancora compiuto all’atto dell’introduzione del successivo giudizio nel 2003 da parte della MO AN (cfr., per opportuni riferimenti, Cass. n. 16234/2011, nella cui fattispecie questa Corte aveva cassato la sentenza di merito, con la quale non era stata riconosciuta efficacia interruttiva del possesso, rilevante ai fini dell'usucapione, all'atto introduttivo di un giudizio avente ad oggetto l'accertamento del diritto di proprietà sull'intero appezzamento di terreno su cui insisteva il fabbricato in contesa;
v., in precedenza, anche Cass. n. 9845/2003, con la quale è stato affermato che, in tema di usucapione, il rinvio dell'art. 1165 c.c. alle norme sulla prescrizione in generale e, in particolare, a quelle dettate in tema di sospensione ed interruzione, incontra il limite della compatibilità di queste con la natura stessa dell'usucapione, con la conseguenza che non è consentito attribuire efficacia interruttiva del possesso se non ad atti che comportino, per il possessore, la perdita materiale del potere di fatto sulla cosa, oppure ad atti giudiziali siccome diretti ad ottenere, "ope iudicis", la privazione del possesso nei confronti del possessore usucapente: da qui la conseguenza che, mentre può legittimamente ritenersi atto interruttivo del termine della prescrizione acquisitiva la notifica dell'atto di citazione con il quale si esperisca un’actio negatoria servitutis, sul presupposto del precedente riconoscimento dell’insussistenza del relativo diritto di servitù in forza di pregressa sentenza passata in giudicato, non possono, per converso, qualificarsi idonei atti interruttivi né la diffida né la messa in mora, 17 di 21 potendosi esercitare il possesso anche in aperto contrasto con la volontà del titolare del corrispondente diritto reale). Per il resto, con il motivo in esame si sollecita il riesame degli esiti di deposizioni testimoniali, chiaramente implicante una valutazione di merito, inammissibile nella presente sede di legittimità, evidenziandosi, peraltro, che la selezione delle prove ai fini della formazione del suo libero convincimento (al di fuori del caso in cui debba operare l’effetto proprio delle prove legali, che non viene in rilievo in questa sede) è appannaggio proprio del giudice di merito. 14. Anche il sesto motivo è da respingere sulla scorta – come già rilevato a seguito dell’esame del secondo motivo – del fatto che, con l’impugnata sentenza, sulla base della ricostruzione e dell’interpretazione del giudicato di cui alla sentenza n. 436/1985 della stessa Corte di appello di Bologna, gli effetti di quest’ultima avevano coperto anche la pretesa di accertamento della costituzione della servitù del diritto di passaggio per destinazione del padre di famiglia, essendo rimasto escluso che essa potesse ricavarsi dal contenuto dell’atto divisionale del 12.5.1968. Con tale motivo, i ricorrenti tendono, in effetti, a risollecitare una nuova interpretazione del contenuto del citato atto di divisione e ripetono che i beni a cui si riferiva la precedente sentenza del 1985 passata in giudicato erano diversi da quelli oggetto della controversia cui si riferisce l’odierno ricorso, circostanza questa, però, rimasta esclusa per quanto accertato dalla Corte di appello 18 di 21 nella sentenza qui impugnata alla stregua di tutte le argomentazioni precedentemente evidenziate. 15. Pure il settimo motivo è infondato e deve essere rigettato. Si osserva, al riguardo, che la Corte di appello - partendo dal presupposto che il giudicato riconducibile alla più volte citata sentenza n. 436/1985 riguardava esclusivamente la rampa di scala che collegava il pianterreno al primo piano e che, quindi, non era opponibile alla distinta domanda proposta dal MO AL con riferimento alla costituzione di servitù coattiva ai sensi dell’art. 1054 c.c. - ha, comunque, escluso l’accoglibilità di quest’ultima per l’insussistenza dell’asserita interclusione, con adeguata motivazione logico-giuridica. Infatti, il giudice di appello è giunto a tale conclusione – con il supporto delle risultanze della c.t.u. – valorizzando il fatto che il MO AL fosse proprietario dei vani sottostanti al solaio di sua proprietà che avrebbero potuto – secondo una valutazione di merito insindacabile nella presente sede - agevolmente essere messi in collegamento tra loro mediante una scala retrattile o una struttura fissa di modeste dimensioni e con un contenuto costo economico (quindi senza eccessivo dispendio e disagio), così rimanendo esclusa l’applicabilità del citato art. 1054 c.c. Quindi, la Corte di appello – con idoneo apprezzamento in fatto – ha accertato che la possibilità di aprire un passaggio tra il primo piano ed il sottotetto all’interno della stessa proprietà del MO 19 di 21 AL senza eccessivo dispendio o disagio, con caratteristiche e funzionalità idonee a garantire l’accesso al solaio, comportava l’esclusione della pretesa interclusione, con conseguente inoperatività dell’ipotesi di cui all’art. 1054 c.c. e, in particolare, con riguardo al caso di specie, di quella prevista dal suo secondo comma (v., per opportuni riferimenti generali, Cass. n. 3452/1984, Cass. n. 1258/1995 e, da ultimo, Cass. n. 14788/2017). 16. Anche l’ottavo ed ultimo motivo non coglie nel segno e va disatteso. Si deve, infatti, rilevare che la Corte di appello ha legittimamente applicato il principio della soccombenza esclusiva, non sussistendo elementi per ritenerla reciproca. Ciò perché, avendo riguardo all’oggetto del presente giudizio (v. pag. 2 della sentenza di appello) e alla posizione difensiva assunta dal MO AL (perpetrata – ma senza successo - anche con l’impostazione del ricorso per cassazione proposto dai suoi eredi), la MO AN – pur nella consapevolezza dell’esistenza del giudicato riconducibile alla predetta sentenza del 1985 intervenuta tra le stesse parti e con riferimento allo stesso stato dei luoghi – aveva inteso instaurare una nuova causa per sentir accertata l’operatività degli effetti di tale giudicato in presenza di una successiva condotta (quanto meno parzialmente) elusiva posta in essere dal dante causa degli odierni ricorrenti, il quale – malgrado la sua soccombenza all’esito del giudizio definito con la suddetta sentenza n. 436/1985 passata in giudicato – aveva continuato indebitamente a far uso della scala. 20 di 21 Pertanto, essendo stata pienamente accolta con la sentenza di appello detta domanda della MO AN (ravvisandosi la fondatezza delle sue ragioni in ordine all’opponibilità del pregresso giudicato ed anche con riguardo alla domanda diretta all’ottenimento della cessazione delle turbative realizzate dal MO AL circa l’illegittima ripresa dell’utilizzo della controversa scala, oltre ad essere stata accolta quella autonoma relativa alla rimozione del contatore dell’energia elettrica e della lampada installati nel vano scala e, soprattutto, ravvisando infondatezza di tutte le domande proposte dall’appellato MO AL), è da ritenersi conforme a diritto la sentenza di appello che ha applicato il criterio generale della soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c. nel regolamentare le spese del doppio grado di giudizio. 17. In definitiva, alla stregua delle complessive argomentazioni svolte, il ricorso deve essere integralmente respinto, con la conseguente condanna dei ricorrenti, in solido fra loro, al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate nei sensi di cui in dispositivo. Infine, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli stessi ricorrenti, con vincolo solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto. 21 di 21
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido fra loro, al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 6.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e c.p.a., nella misura e sulle voci come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, con vincolo solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione civile
- ricorrenti -
contro ON AN (C.F.: [...]), rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce controricorso, dall’Avv. Simonetta Mibelli e domiciliata “ex lege” presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione, in Roma, p.zza Cavour;
- controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna n. 625/2017 (pubblicata il 9 marzo 2017); R.G.N. 10850/2018 U.P. 23/03/2023 SERVITU’ Civile Sent. Sez. 2 Num. 12365 Anno 2023 Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI Relatore: CARRATO ALDO Data pubblicazione: 09/05/2023 2 di 21 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23 marzo 2023 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;
udite le conclusioni del P.G., in persona del Sostituto P.G. Tommaso Basile, con cui è stato chiesto il rigetto del ricorso;
letta la memoria depositata dalla difesa della controricorrente ai sensi dell’art. 378 c.p.c. RITENUTO IN FATTO 1. Con atto di citazione del settembre 2003, la sig.ra AN MO conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Reggio Emilia, il sig. AL MO, chiedendo l’accertamento negativo del diritto di passaggio sulla sua proprietà e, in particolare, sulla scala che collegava il primo piano al sottotetto dell’immobile sito nel Comune di Baiso, località Monte, contraddistinto al NCEU al foglio 18, part. 147 sub. 5, part. 154 sub. 6 e part. 155 sub. 8, con conseguente condanna del citato convenuto alla cessazione del passaggio e di ogni altra turbativa o molestia, nonché alla chiusura di tutte le porte di accesso alla scala, alla rimozione di un contatore della luce e di una lampada collocati sulla proprietà di essa attrice, il tutto oltre al risarcimento del danno. A conforto di detta domanda, l’attrice faceva presente che la insussistenza dell’indicato passaggio era già stata accertata dalla Corte di appello di Bologna con sentenza passata in giudicato n. 436 del 28 maggio 1985, rimasta quasi totalmente ineseguita, essendosi limitato il MO AL a chiudere solo uno degli accessi. Si costituiva in giudizio il predetto convenuto, il quale, oltre ad instare per il rigetto delle avversarie pretese, spiegava domanda riconvenzionale per l’accertamento della natura comune della scala e, 3 di 21 in subordine, chiedeva dichiararsi la costituzione di servitù di passaggio in favore della sua proprietà per destinazione del padre di famiglia o per usucapione, ovvero, in ulteriore subordine, invocando la costituzione di una servitù di passaggio coattivo, con determinazione della giusta indennità. Istruita la causa anche con ammissione di c.t.u. ed assunzione di prove orali, l’adìto Tribunale, con sentenza n. 654/2010, respingeva le domande principali e dichiarava la sussistenza di una servitù gravante sulla scala tra il primo piano e il sottotetto per destinazione del padre di famiglia a favore del convenuto. 2. Decidendo sul gravame interposto dalla MO AN e nella costituzione dell’appellato MO AL, la Corte di appello di Bologna, con sentenza n. 625/2017 (pubblicata il 9 marzo 2017), in riforma dell’impugnata decisione, dichiarava l’inammissibilità della domanda di accertamento negativo della servitù di passaggio in favore dell’originario convenuto sulla proprietà della MO AN, in quanto già oggetto di accertamento nel giudizio definito con sentenza, passata in giudicato, n. 436/1985 della Corte di appello di Bologna, ordinando, altresì, all’appellato la cessazione dalle turbative in atto sulla scala oggetto di contestazione e la chiusura di tutte le porte che vi davano accesso, nonché la rimozione del contatore dell’energia elettrica e della lampada installati nel vano scala. Condannava, infine, l’appellato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, in base al principio della soccombenza. 4 di 21 A sostegno dell’adottata pronuncia, la Corte territoriale riteneva, innanzitutto, infondata l’eccezione di parte appellata in ordine alla prospettata violazione dell’art. 342 c.p.c. (nella sua previgente formulazione), considerato che i motivi di appello, seppur in modo non analiticamente organizzato, risultavano specificati in maniera sufficientemente chiara, sì da consentire al giudice del gravame di individuare le critiche rivolte alle ragioni addotte dal giudice di primo grado a fondamento della sentenza appellata. Con riferimento ai motivi di merito, la Corte emiliana non condivideva l’affermazione del Tribunale di Reggio Emilia sulla differenza fra gli oggetti del giudizio incardinato davanti allo stesso nel settembre 2003 e di quello radicato nel 1980, vertendosi comunque sull’esistenza di un diritto di passaggio a favore dell’intera proprietà del MO AL, primo piano e sottotetto compresi, e non sulla autonomia delle scale e, pertanto, posto che il giudicato copre il dedotto ed il deducibile, il giudice di secondo grado concludeva per l’inammissibilità della domanda di accertamento della inesistenza di qualsivoglia diritto di passaggio in favore del MO AL ed a carico della proprietà della MO AN (indicata in citazione), siccome già oggetto di accertamento nel giudizio definito con la sentenza passata in giudicato della stessa Corte di appello di Bologna n. 436/1985. Quanto, infine, all’invocato acquisto per usucapione del diritto di proprietà sulla scala, il giudice di appello ne ravvisava l’infondatezza, per non aver il MO AL fornito prova del possesso utile a tal proposito, non potendosi attribuire alcuna rilevanza alla posa di un contatore e di una lampadina e, in ogni caso, decisiva sul punto era la 5 di 21 negazione del diritto di passaggio con effetto di giudicato, in quanto costituente valida contestazione da parte del proprietario del diritto che aveva effetto quantomeno fino alla pronuncia di appello del 28 maggio 1985, dalla quale data sarebbe dovuto decorrere un nuovo termine ventennale, interrotto però dalla proposizione del successivo giudizio con atto di citazione notificato l’11 settembre 2003 (vale a dire poco più di diciotto anni dopo lo spirare dell’effetto interruttivo). 3. Avverso la citata sentenza di appello, hanno proposto ricorso per cassazione, sulla base di otto motivi, i sigg. MO AN e MO Andrea, succeduti quali eredi a titolo universale al sig. AL MO. Ha resistito con controricorso l’intimata MO AN, la cui difesa ha anche depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con il primo motivo, i ricorrenti denunciano – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., ritenendo che la sentenza impugnata avesse erroneamente ritenuto ammissibile e coerente con l’onere di specificità l’appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia n. 645/2010, pur in presenza di un atto che non confutava né contrastava in modo chiaro e specifico le ragioni addotte dal primo giudice a sostegno della citata sentenza. 2. Con la seconda censura, i ricorrenti deducono – in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 324 c.p.c., affermando che la sentenza impugnata 6 di 21 avesse erroneamente interpretato i limiti oggettivi del giudicato costituito dalla sentenza della Corte di appello di Bologna n. 436/1985, estendendone impropriamente il perimetro all’oggetto del presente giudizio (vertente sul bene strutturalmente costituito dalla scala che collegava il primo piano al sottotetto), differente da quello dedotto in precedenza e vertente sul diritto di passaggio sul vano scala che collegava il piano terra al primo piano. 3. Con il terzo mezzo, i ricorrenti lamentano – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione degli artt. 1362 e 1117 c.c., prospettando che il giudice di appello non aveva correttamente interpretato il rogito divisionale attributivo delle rispettive proprietà ai condividenti, così giungendo all’erronea conclusione di non ravvisare i presupposti per l’applicabilità della presunzione di comunione. 4. Con la quarta censura, i ricorrenti denunciano – con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione degli artt. 2909, 1158, 1165 e 2943 c.c., per non aver la Corte di appello ritenuto provato, con l’impugnata sentenza, l’esercizio del potere di fatto sulla cosa corrispondente a quello del diritto di proprietà da parte del loro dante causa, MO AL, avendo, altresì, asserito che la citata precedente sentenza passata in giudicato avesse sortito l’efficacia di atto interruttivo del possesso “ad usucapionem”. 5. Con il quinto motivo, i ricorrenti deducono – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione degli artt. 2909, 1158, 1165 e 2934 c.c., avuto riguardo al negato acquisto per usucapione del diritto di servitù di passaggio, ritenendo che 7 di 21 l’usucapione della servitù di passaggio andava esclusa in dipendenza dell’efficacia interruttiva del termine per il decorso della prescrizione acquisitiva ricollegabile al momento dell’introduzione del precedenti giudizio dinanzi al Tribunale di Reggio Emilia nel 2003. 6. Con la sesta doglianza, i ricorrenti lamentano – in ordine all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 e 1062 c.c., in relazione alla negazione dell’accertamento della costituzione della servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia, giustificata nell’impugnata sentenza da quella n. 436/1985 passata in giudicato, essendo stato, con quest’ultima, escluso il diritto di passaggio a favore della proprietà del MO AL, il che conduceva ad escludere l’idoneità dell’atto di divisione a costituire una servitù ai sensi del citato art. 1062 c.c. 7. Con la settima censura, i ricorrenti denunciano – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione dell’art. 1054 c.c., per aver la Corte territoriale ritenuto sussistente una interclusione relativa anziché assoluta (come accertato dalla c.t.u.) del fondo già appartenente al loro dante causa, escludendo quindi la costituzione della servitù di passaggio ai sensi dell’art. 1054 c.c. 8. Con l’ottavo ed ultimo motivo, i ricorrenti deducono – con riguardo all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., ritenendo che il giudice di appello, nel dichiarare inammissibile la domanda principale dell’appellante, accogliendo, di fatto, la domanda di condanna alla rimozione del contatore e di una lampada e rigettando, inoltre, le domande 8 di 21 riconvenzionali del loro dante causa, avrebbe dovuto compensare le spese del doppio grado di giudizio, versandosi in una ipotesi di soccombenza reciproca. 9. Rileva il collegio che la prima censura è inammissibile per difetto di specificità, non essendo stato in esso riportato il testo dei motivi di appello per i quali si assume la violazione dell’art. 342 c.p.c., invece esclusa dalla Corte di appello con l’impugnata sentenza. A tal proposito, va riaffermato il principio (cfr., tra le tante e più recenti, Cass. n.29495/2020, Cass. n. 23249/2021 e Cass. n. 24048/2021) in virtù del quale il requisito di necessaria specificità dei motivi del ricorso per cassazione - che trova la propria ragion d'essere nella necessità di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del singolo motivo senza dover procedere all'esame dei fascicoli di ufficio o di parte - trova applicazione anche in relazione ai motivi di appello rispetto ai quali siano contestati errori da parte del giudice di merito, con la conseguenza che, ove il ricorrente denunci la violazione e falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c., in relazione alla mancata declaratoria di nullità dell'atto di appello per genericità dei motivi, deve riportare nel ricorso, nel loro impianto specifico, i predetti motivi formulati dalla controparte. Infatti, l'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un "error in procedendo", presuppone comunque l'ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall'onere di specificare (a pena, appunto, di inammissibilità) il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche 9 di 21 specificamente i fatti processuali alla base dell'errore denunciato, e tale specificazione deve essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, proprio per assicurare il rispetto del principio di specificità dello stesso. 10. La seconda censura è priva di fondamento e deve essere respinta. Con essa, i ricorrenti asseriscono la violazione degli artt. 2909 c.c. e 342 c.p.c., sul presupposto che la Corte di appello, con l’impugnata sentenza, avrebbe illegittimamente ritenuto sussistente l’opponibilità – e, quindi, l’efficacia – del giudicato esterno riconducibile alla precedente sentenza intervenuta tra il loro dante causa MO AL e la sorella MO AN della Corte di appello di Bologna n. 436/1985, di cui gli stessi ricorrenti riproducono l’intero contenuto, al fine di far emergere che, invero, la decisione della causa precedente non aveva interamente investito l’oggetto, poi divenuto materia del contendere del giudizio definito con la sentenza oggi impugnata n. 625/2017 della stessa Corte di appello di Bologna (siccome asseritamente riferentesi ad un bene strutturalmente, funzionalmente e giuridicamente differente). Senonché, ad avviso di questo collegio, la Corte di appello, raffrontando le domande dei due giudizi e la portata oggettiva con i relativi effetti della sentenza passata in giudicato nel 1985, ha motivatamente concluso che – previa chiara individuazione degli immobili coinvolti nella loro composizione strutturale e del contenuto delle pretese dedotte in giudizio – la citata sentenza divenuta incontrovertibile aveva accertato che il MO AL, quale proprietario dell’immobile distinto in catasto terreni del Comune di 10 di 21 Baiso (comprendente al piano terra quattro vani, al primo piano cinque vani, oltre a due vani sottotetto), non aveva alcun diritto di passaggio sulla proprietà della dante causa (MO NA) di MO AN e – si noti – neanche sulla scala che portava al primo piano. Con la stessa sentenza passata in giudicato, poi, era stato, altresì, dichiarato che la dante causa della MO AN aveva diritto alla chiusura delle porte di accesso al pianerottolo della suddetta scala. Con la sentenza oggetto del presente ricorso, la Corte emiliana – nel valutare ed interpretare compiutamente l’oggetto del precedente giudicato (rilevandone la copertura del dedotto e del deducibile), anche valorizzando la portata delle domande reciprocamente fatte valere, aveva escluso la sussistenza di qualsiasi diritto di passaggio a favore dell’intera proprietà del MO AL, ivi compresa quella riconducibile ad una possibile costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia sulla scorta di un’adeguata considerazione dell’atto divisionale presupposto del 12 maggio 1968, avuto particolare riferimento alla clausola che aveva attribuito un diritto meramente personale di passaggio al tempo di esercizio dell’uso da parte del titolare e, comunque, rapportato al periodo di vita dello stesso. In sostanza, la Corte di appello ha, con l’impugnata sentenza, dato pienamente conto che la citata sentenza del 1985 avesse fatto riferimento a tutti i fabbricati assegnati al MO AL a seguito della divisione, da riferirsi anche al piano primo e al sottotetto, giungendo alla conclusione che l’oggetto del giudizio definito con la suddetta sentenza era da ritenersi coincidente con quello dedotto in controversia nel giudizio instaurato nel 1980 e definito con la 11 di 21 medesima sentenza del cui giudicato si discute, vertendosi sempre sull’accertamento di un diritto di passaggio a favore dell’intera proprietà del MO AL, ivi compresi i citati primo piano e sottotetto, specificandosi l’irrilevanza della circostanza che le due rampe di scale non fossero collegate, posto che l’oggetto effettivo della causa era quello relativo a veder accertata la sussistenza o meno di un diritto di passaggio a vantaggio della complessiva proprietà del dante causa degli odierni ricorrenti (comprendendovi anche i suddetti piani), e non sull’autonomia delle scale. Correttamente, infine, la Corte di appello ha, sul punto, concluso nel rilevare che il precedente giudicato, oltre a coprire il dedotto, era idoneo anche a coprire il deducibile, con la conseguenza che il MO AL non avrebbe potuto chiedere successivamente l’accertamento di un diritto di passaggio su porzione immobiliare di proprietà altrui, proprio perché già precedentemente escluso – nella sua interezza – dalla precedente sentenza di appello n. 436/1985, divenuta incontrovertibile, in quanto, per l’appunto, pacificamente passata in giudicato. Non possono, quindi, oggi – come hanno inteso fare con lo sviluppo oltremodo sovrabbondante del motivo in questione – i ricorrenti ripercorrere l’intera vicenda fattuale, pregressa e successiva, per farne dipendere una diversa lettura della portata oggettiva del giudicato ricollegabile alla menzionata sentenza intervenuta “inter partes” nel 1985, essendo solo necessario - come ha fatto correttamente e con motivazione adeguata la Corte di appello con la sentenza qui impugnata - confrontare il contenuto oggettivo della sentenza passata in giudicato con quello posto a fondamento della 12 di 21 prospettazione del MO AL nel giudizio poi definito con la sentenza oggetto dell’odierno ricorso. Del resto, su un piano generale, va ricordato (cfr., in proposito, ad es., Cass. n. 14297/2017 e Cass. n. 17175/2020) che la violazione della cosa giudicata, in quanto importa disapplicazione dell'art. 2909 c.c., è denunciabile in Cassazione, ma il controllo di legittimità deve limitarsi all'accertamento degli estremi legali per l’efficienza del giudicato esterno nel processo in corso, senza potersi sindacare l’interpretazione che del giudicato stesso abbia dato il giudice di merito, perché essa rientra nella sfera del libero apprezzamento di quest'ultimo e, quindi, è incensurabile in sede di legittimità, quando l'interpretazione stessa sia immune da errori giuridici o da vizi di logica, come verificatosi nel caso di specie. 11. Anche la terza doglianza si manifesta infondata e va rigettata. Con essa, in effetti, i ricorrenti cercano di mettere in discussione – sotto l’apparente deduzione della violazione degli artt. 1362 e 1117 c.c. – la pronuncia qui impugnata con riferimento alla ravvisata insussistenza del diritto di comproprietà sulla scala oggetto di controversia (e, quindi, dell’accertamento di un diritto petitorio anche in favore del dante causa degli attuali ricorrenti). La censura non coglie, però, nel segno, avendo la Corte di appello compiutamente accertato con motivazione adeguata che, sulla scorta dei titoli e della ricostruzione fatta in sede di c.t.u., la scala dedotta in contesa apparteneva in via esclusiva al dante causa, MO UC, di MO NA (a sua volta dante causa della MO 13 di 21 AN), così rimanendo superata la presunzione di comproprietà riconducibile alla previsione dell’art. 1117 c.c. In maniera più che congrua, la Corte di appello – attenendosi ai criteri interpretativi (primari) contemplati dall’art. 1362 c.c. (di cui è stata denunciata la violazione), con operazione ermeneutica avvalorata dagli esiti degli accertamenti tecnici basati sul riscontro con la documentazione catastale e con il contenuto dei titoli – ha rilevato che, sulla scorta del rogito divisionale, era risultato senza dubbio che la rampa di scala collegante il primo piano con il sottotetto era stata compresa nell’individuato “lotto primo” assegnato, per l’appunto, al citato MO UC, confrontando tale attribuzione secondo titolo con il concreto stato dei luoghi, essendo rimasto accertato che li muro delimitante detta scala sul lato destro rispetto alla vista dal fronte del fabbricato era stato diviso a metà tra i due lotti formati ed assegnati ai due condividenti UC MO e AL MO, in modo tale da ricomprendere entrambe le rampe ubicate all’interno della porzione assegnata al primo (specificandosi anche l’irrilevanza della circostanza della mancata menzione della scala, posto che il mappale 3558/2, che comprendeva al suo interno la scala stessa, anche se non graficamente individuata, era stato per intero assegnato al MO UC). Va, inoltre, segnalato che non possono essere prospettate in questa sede nuove ricostruzioni fattuali dello stato dei luoghi a fronte di una ritenuta adeguata motivazione compiuta dalla Corte 14 di 21 di appello al riguardo, da cui deriva l’inammissibilità, nella presente sede di legittimità, di ulteriori deduzioni che sollecitano rivalutazioni di merito. 12. Pure il quarto motivo è destituito di fondamento. Esso investe l’asserito mancato riconoscimento di un avvenuto compossesso idoneo in capo al dante causa degli odierni ricorrenti tale da comportare l’acquisto, da parte dello stesso, del diritto di comproprietà sulla controversa scala e sulla contestazione della ravvisata idoneità – con la sentenza qui impugnata – come atto interruttivo del termine ventennale richiesto dall’art. 1158 c.c. del vantato compossesso della sentenza della Corte di appello n. 436/1985, poi passata in giudicato, non essendo decorso successivamente un ventennio avuto riguardo all’introduzione in primo grado della successiva causa nel 2003 da parte della MO AN. Al riguardo, deve, in primo luogo, rilevarsi che esso concerne una squisita valutazione di merito sulla mancata prova del dedotto compossesso “uti dominus” della scala, sul presupposto che il MO AL non avesse posto in essere delle condotte univocamente riconducibili ad un possesso effettivamente utile “ad usucapionem” circa l’acquisto del diritto di servitù di passaggio, non potendo, a tal fine, attribuirsi alcuna idonea rilevanza alla sola posa di un contatore e di una lampadina. 15 di 21 Del resto, la Corte di appello, a comprova dell’insussistenza di una pacificità e continuità del vantato compossesso, evidenzia come proprio l’esercizio dell’azione negatoria di servitù intentata dalla MO AN con la domanda culminata nella sentenza di accoglimento n. 436/1985 costituiva la palese contestazione di un possesso idoneo ai sensi dell’art. 1158 c.c. Altrettanto legittimamente, poi, la Corte di appello ha stabilito che, proprio per effetto di detta sentenza, produttiva dei suoi effetti dal momento del suo passaggio in giudicato nel 1985, con la quale era rimasta esclusa la sussistenza di un diritto di comproprietà sulla scala in questione, si era venuta a verificare l’interruzione del vantato – ove, peraltro, effettivamente sussistente – compossesso su tale scala, in ordine al quale, all’atto di introduzione del successivo giudizio (relativo allo stesso oggetto) nel 2003, non era, peraltro, ancora maturato il ventennio di cui all’art. 1158 c.c. 13. Anche la quinta censura deve essere rigettata sulla base dello stesso ragionamento compiuto con riferimento al quarto motivo, avendo la Corte di appello accertato anche l’illegittimità dell’eventuale passaggio sulla scala (oggetto del primo giudizio definito con la sentenza passata in giudicato n. 436/1985 coincidente con quello dedotto a fondamento della domanda giudiziale del 2003, per quanto prima precisato) eventualmente esercitato dal MO AL e, tutt’al più, il possesso esercitato successivamente al 1985 era cominciato a decorrere – al fine della valutazione della pretesa dell’acquisto a titolo di usucapione del 16 di 21 vantato diritto di servitù di passaggio – un nuovo termine ventennale, il quale, tuttavia, non si era, come già evidenziato, ancora compiuto all’atto dell’introduzione del successivo giudizio nel 2003 da parte della MO AN (cfr., per opportuni riferimenti, Cass. n. 16234/2011, nella cui fattispecie questa Corte aveva cassato la sentenza di merito, con la quale non era stata riconosciuta efficacia interruttiva del possesso, rilevante ai fini dell'usucapione, all'atto introduttivo di un giudizio avente ad oggetto l'accertamento del diritto di proprietà sull'intero appezzamento di terreno su cui insisteva il fabbricato in contesa;
v., in precedenza, anche Cass. n. 9845/2003, con la quale è stato affermato che, in tema di usucapione, il rinvio dell'art. 1165 c.c. alle norme sulla prescrizione in generale e, in particolare, a quelle dettate in tema di sospensione ed interruzione, incontra il limite della compatibilità di queste con la natura stessa dell'usucapione, con la conseguenza che non è consentito attribuire efficacia interruttiva del possesso se non ad atti che comportino, per il possessore, la perdita materiale del potere di fatto sulla cosa, oppure ad atti giudiziali siccome diretti ad ottenere, "ope iudicis", la privazione del possesso nei confronti del possessore usucapente: da qui la conseguenza che, mentre può legittimamente ritenersi atto interruttivo del termine della prescrizione acquisitiva la notifica dell'atto di citazione con il quale si esperisca un’actio negatoria servitutis, sul presupposto del precedente riconoscimento dell’insussistenza del relativo diritto di servitù in forza di pregressa sentenza passata in giudicato, non possono, per converso, qualificarsi idonei atti interruttivi né la diffida né la messa in mora, 17 di 21 potendosi esercitare il possesso anche in aperto contrasto con la volontà del titolare del corrispondente diritto reale). Per il resto, con il motivo in esame si sollecita il riesame degli esiti di deposizioni testimoniali, chiaramente implicante una valutazione di merito, inammissibile nella presente sede di legittimità, evidenziandosi, peraltro, che la selezione delle prove ai fini della formazione del suo libero convincimento (al di fuori del caso in cui debba operare l’effetto proprio delle prove legali, che non viene in rilievo in questa sede) è appannaggio proprio del giudice di merito. 14. Anche il sesto motivo è da respingere sulla scorta – come già rilevato a seguito dell’esame del secondo motivo – del fatto che, con l’impugnata sentenza, sulla base della ricostruzione e dell’interpretazione del giudicato di cui alla sentenza n. 436/1985 della stessa Corte di appello di Bologna, gli effetti di quest’ultima avevano coperto anche la pretesa di accertamento della costituzione della servitù del diritto di passaggio per destinazione del padre di famiglia, essendo rimasto escluso che essa potesse ricavarsi dal contenuto dell’atto divisionale del 12.5.1968. Con tale motivo, i ricorrenti tendono, in effetti, a risollecitare una nuova interpretazione del contenuto del citato atto di divisione e ripetono che i beni a cui si riferiva la precedente sentenza del 1985 passata in giudicato erano diversi da quelli oggetto della controversia cui si riferisce l’odierno ricorso, circostanza questa, però, rimasta esclusa per quanto accertato dalla Corte di appello 18 di 21 nella sentenza qui impugnata alla stregua di tutte le argomentazioni precedentemente evidenziate. 15. Pure il settimo motivo è infondato e deve essere rigettato. Si osserva, al riguardo, che la Corte di appello - partendo dal presupposto che il giudicato riconducibile alla più volte citata sentenza n. 436/1985 riguardava esclusivamente la rampa di scala che collegava il pianterreno al primo piano e che, quindi, non era opponibile alla distinta domanda proposta dal MO AL con riferimento alla costituzione di servitù coattiva ai sensi dell’art. 1054 c.c. - ha, comunque, escluso l’accoglibilità di quest’ultima per l’insussistenza dell’asserita interclusione, con adeguata motivazione logico-giuridica. Infatti, il giudice di appello è giunto a tale conclusione – con il supporto delle risultanze della c.t.u. – valorizzando il fatto che il MO AL fosse proprietario dei vani sottostanti al solaio di sua proprietà che avrebbero potuto – secondo una valutazione di merito insindacabile nella presente sede - agevolmente essere messi in collegamento tra loro mediante una scala retrattile o una struttura fissa di modeste dimensioni e con un contenuto costo economico (quindi senza eccessivo dispendio e disagio), così rimanendo esclusa l’applicabilità del citato art. 1054 c.c. Quindi, la Corte di appello – con idoneo apprezzamento in fatto – ha accertato che la possibilità di aprire un passaggio tra il primo piano ed il sottotetto all’interno della stessa proprietà del MO 19 di 21 AL senza eccessivo dispendio o disagio, con caratteristiche e funzionalità idonee a garantire l’accesso al solaio, comportava l’esclusione della pretesa interclusione, con conseguente inoperatività dell’ipotesi di cui all’art. 1054 c.c. e, in particolare, con riguardo al caso di specie, di quella prevista dal suo secondo comma (v., per opportuni riferimenti generali, Cass. n. 3452/1984, Cass. n. 1258/1995 e, da ultimo, Cass. n. 14788/2017). 16. Anche l’ottavo ed ultimo motivo non coglie nel segno e va disatteso. Si deve, infatti, rilevare che la Corte di appello ha legittimamente applicato il principio della soccombenza esclusiva, non sussistendo elementi per ritenerla reciproca. Ciò perché, avendo riguardo all’oggetto del presente giudizio (v. pag. 2 della sentenza di appello) e alla posizione difensiva assunta dal MO AL (perpetrata – ma senza successo - anche con l’impostazione del ricorso per cassazione proposto dai suoi eredi), la MO AN – pur nella consapevolezza dell’esistenza del giudicato riconducibile alla predetta sentenza del 1985 intervenuta tra le stesse parti e con riferimento allo stesso stato dei luoghi – aveva inteso instaurare una nuova causa per sentir accertata l’operatività degli effetti di tale giudicato in presenza di una successiva condotta (quanto meno parzialmente) elusiva posta in essere dal dante causa degli odierni ricorrenti, il quale – malgrado la sua soccombenza all’esito del giudizio definito con la suddetta sentenza n. 436/1985 passata in giudicato – aveva continuato indebitamente a far uso della scala. 20 di 21 Pertanto, essendo stata pienamente accolta con la sentenza di appello detta domanda della MO AN (ravvisandosi la fondatezza delle sue ragioni in ordine all’opponibilità del pregresso giudicato ed anche con riguardo alla domanda diretta all’ottenimento della cessazione delle turbative realizzate dal MO AL circa l’illegittima ripresa dell’utilizzo della controversa scala, oltre ad essere stata accolta quella autonoma relativa alla rimozione del contatore dell’energia elettrica e della lampada installati nel vano scala e, soprattutto, ravvisando infondatezza di tutte le domande proposte dall’appellato MO AL), è da ritenersi conforme a diritto la sentenza di appello che ha applicato il criterio generale della soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c. nel regolamentare le spese del doppio grado di giudizio. 17. In definitiva, alla stregua delle complessive argomentazioni svolte, il ricorso deve essere integralmente respinto, con la conseguente condanna dei ricorrenti, in solido fra loro, al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate nei sensi di cui in dispositivo. Infine, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli stessi ricorrenti, con vincolo solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto. 21 di 21
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido fra loro, al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 6.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e c.p.a., nella misura e sulle voci come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, con vincolo solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione civile