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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 09/04/2025, n. 2000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2000 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
________________
VERBALE DI UDIENZA DEL 09/04/2025
All'udienza del 09/04/2025 sono presenti:
l'avvocato Damiano Scaltriti, in sostituzione dell'avvocato Carianni, per parte opponente;
l'avvocato Bruno Cappuccio, in sostituzione dell'avvocato Reganati, per parte opposta.
Ai fini della pratica forense è presente la dott.ssa Persona_1
I procuratori delle parti precisano le conclusioni e discutono oralmente la causa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. riportandosi agli atti e verbali di causa.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio, il giudice definisce la causa, dando lettura in udienza del dispositivo e dei motivi di fatto e di diritto della decisione, di seguito indicati:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale di Catania, in persona del giudice dott. Fabio Salvatore Mangano, ha emesso la seguente
SENTENZA
(ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.) nel giudizio iscritto al n. 4848/2023 R.G., avente ad oggetto: opposizione a precetto promossa da
, nato a [...], il [...], codice fiscale Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Carianni, giusta procura in atti
1 opponente
contro con sede legale a Milano, Viale Brenta 18/B, 20139, Controparte_1
codice fiscale e partita IVA n. e per essa, quale mandataria, in P.IVA_1 CP_2
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Lorenzo
Reganati ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Catania Via D'Annunzio 172, giusta procura allegata in atti;
opposta
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Con atto di citazione notificato il 4.4.2023, ha proposto opposizione avverso i Parte_1
due atti di precetto notificatigli il 15.3.2023 e il 23.3.2023 da con cui Controparte_1
gli è stato intimato il pagamento della somma di 142.415,89, in forza del decreto ingiuntivo n.
1945/06 del 27.09.2006 emesso dal Tribunale di Catania.
L'opponente ha eccepito l'omessa notifica del titolo esecutivo, la violazione dell'art. 480 c.p.c. non essendo stato sottoscritto l'atto di precetto notificato il 23.3.2023 nonché il difetto di legittimazione attiva di quale cessionaria del credito;
nel merito, Controparte_1
l'opponente ha eccepito l'intervenuta prescrizione e, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, ha chiesto di accertare l'illegittimità dell'azione esecutiva promossa dall'opposta, con condanna al pagamento delle spese processuali e per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Con comparsa di risposta depositata il 21.7.2023 si è costituita in giudizio Controparte_1
e, per essa, contestando la fondatezza dell'atto di opposizione, di cui ha
[...] CP_2
chiesto il rigetto, con vittoria di spese di lite.
Con ordinanza del 5.2.2024 è stata rigettata l'istanza ex art. 615 c.p.c. di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e le parti sono state invitate a precisare le conclusioni e discutere oralmente la causa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
2. Esposti i fatti, con il primo motivo di opposizione ha dedotto la violazione Parte_1 dell'art. 479 c.p.c., deducendo di non avere mai ricevuto la notifica del decreto ingiuntivo n.1945/2006.
Il motivo di opposizione, che va qualificato come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617
c.p.c., non è fondato.
2 Il titolo esecutivo posto a fondamento dell'azione esecutiva minacciata nei confronti di Pt_1
è rappresentato dal decreto ingiuntivo n. 1945/2006 (doc. 1). Il decreto ingiuntivo è stato
[...] notificato all'odierno opponente, che ha proposto opposizione ex art. 645 c.p.c. (doc. 2) ed il relativo giudizio si è concluso con la sentenza n. 3251/2013 emessa dal Tribunale di Catania, con cui è stata rigettata l'opposizione. Risulta, pertanto, la prova della notifica del decreto ingiuntivo nei confronti dell'opponente, sicché il relativo motivo di opposizione va rigettato.
3. Con il secondo motivo di opposizione, ha contestato la validità dell'atto di Parte_1
precetto notificato il 23.3.2023 in quanto privo di sottoscrizione.
Anche tale motivo di doglianza, da qualificare come opposizione agli atti ex art. 617 c.p.c., va rigettato.
Premesso che l'atto di precetto notificato il 23.3.2023 (doc. 2b atto di citazione) è identico al precetto notificato il 15.3.2023 (doc. 2a atto di citazione), regolarmente sottoscritto dal difensore, in ogni caso deve trovare applicazione il principio per cui, qualora l'originale dell'atto rechi la firma del difensore munito di procura, la mancata sottoscrizione nella copia notificata dell'atto costituisce una mera irregolarità, quando tale copia contenga elementi idonei a dimostrare la provenienza dell'atto da difensore munito di mandato speciale, tra cui l'attestazione dell'ufficiale giudiziario rispetto alla richiesta di notificazione (Cass. n.
13385/05, 4548/11).
Nel caso di specie, sebbene la copia notificata dell'atto di precetto prodotta da parte opponente
(doc. 2b) non rechi la firma dell'avvocato Lorenzo Reganati, firma apposta invece nell'originale prodotto da parte opposta (doc. 4), la provenienza dell'atto dal citato difensore è comunque desumibile dall'attestazione dell'ufficiale giudiziario in ordine alla richiesta di notificazione proveniente dal citato difensore allegata alla copia notificata.
4. Con il terzo motivo di opposizione, ha contestato la carenza di legittimazione Parte_1
attiva in capo a Controparte_1
Il motivo di opposizione è infondato.
Ripercorrendo i passaggi che hanno interessato la successione nella titolarità del credito da
Banca di Roma s.p.a. (e per essa, quale mandataria, Capitalia Service s.r.l.) a
[...]
è documentalmente provato che: Controparte_1
- il credito in origine vantato dalla Banca di Roma s.p.a. – poi denominata Unicredit Banca di
Roma s.p.a. a seguito di delibera del 1° febbraio 2008 (doc. 15 comparsa di risposta) – è stato ceduto ad tramite cessione in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, Parte_2 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, parte seconda, n. 109 del 13.9.2008 (doc. 14);
3 - con atto di fusione per incorporazione del 14.12.2010 (doc.13), è stata Parte_2 incorporata in Controparte_3
- con la successiva cessione in blocco dei crediti, ex art. 58 T.U.B., pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale, parte seconda, n. 139 del 25-11-2014 (doc.12), ha acquistato da Parte_3 tutti i crediti pecuniari derivanti da contratti di Controparte_3 finanziamento;
- tramite cessione in blocco ex art. 58 T.U.B., pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, parte seconda,
n. 93 del 8.8.2017 (doc. 6), ha acquistato da i Controparte_1 Parte_3 crediti di cui la è divenuta titolare per averli precedentemente acquistati Parte_3 Parte_3 da in virtù di un contratto di cessione del 20 Controparte_3 novembre 2014.
Tanto premesso, in diritto va ricordato che “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca D.Lgs. n. 385 del 1993, ex art. 58 - contratto a forma libera - è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass. 10.2.2023 n. 4277; si veda anche Cass. 13.6.2019 n. 15884).
Secondo Cass. 10200/2021, la dichiarazione del cedente attestante la titolarità del credito costituisce un elemento rilevane ai fini della riconducibilità del credito tra quelli oggetto di cessione.
Nel caso di specie, l'opposta ha depositato tutti gli avvisi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, con cui è stata data notizia delle cessioni in blocco dei crediti che hanno interessato la vicenda successoria in esame;
da tali avvisi, è possibile individuare con certezza quali sono stati i rapporti oggetto dei vari trasferimenti, tra cui è ricompreso il contratto di conto corrente in origine aperto dall'odierno opponente presso Banca di Roma s.p.a.
Ed infatti, la prima cessione tra Unicredit Banca di Roma s.p.a. e comprende Parte_2 tutti i crediti pecuniari della cedente “in essere al 31 luglio 2008, connessi ai rapporti, radicati Cont su strutture di nel territorio italiano, qualificabili come sofferenze”. La seconda cessione tra (incorporante di e Controparte_3 Parte_2 Parte_3 fa riferimento a tutti i crediti che in precedenza erano stati oggetto della cessione in blocco
[...] tra e Banca di Roma s.p.a. pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13.9.2008. Parte_2
4 Infine, la cessione tra e l'odierna opposta richiama la cessione precedente Parte_3 ai fini dell'individuazione dei rapporti compresi nella cessione.
A ciò si aggiunga che l'opposta ha depositato in giudizio: a) la lista dei crediti ceduti a
[...] pubblicata sul sito Unicredit e comprensiva della posizione debitoria di Controparte_1
come si ricava dal riferimento al codice 1814020093 di segnalazione alla Centrale Pt_1
Rischi riportato a pagina 105 (doc. 7); b) la dichiarazione resa da Unicredit s.p.a. di titolarità del credito vantato nei confronti di derivante dal conto corrente a sofferenza vantato acceso Pt_1 in favore di Parte_4
Alla luce delle superiori considerazioni, la documentazione prodotta in giudizio attesta la sussistenza della legittimazione attiva in capo alla cessionaria del credito Controparte_1
[...]
5. Con l'ultimo motivo di opposizione ha eccepito l'intervenuta prescrizione Parte_1 decennale del diritto a procedere ad esecuzione forzata.
Il motivo di opposizione non è fondato.
Ed invero, il decreto ingiuntivo n. 1945/2006 del 12.10.2006 è stato opposto ed il relativo giudizio di opposizione si è concluso con sentenza n. 3251/2013 del 6.9.2013. A ciò si aggiunga che Unicredit ha depositato atto di intervento in data 22.3.2013 nella procedura esecutiva n.
193/2012-968/2012 R.g.es. (doc. 18), procedura che è stata definita con l'approvazione del progetto di distribuzione del 7.3.2019 (doc. 19).
Per quanto sopra, ai sensi dell'art.2945 c.c., il decorso della prescrizione non decorre nel tempo necessario all'accertamento giudiziale del diritto, sicché alla data della notifica dell'atto di precetto il termine prescrizionale non era ancora maturato.
6. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, ai sensi del d.m.
147/2022, in euro 4.216,50, somma ottenuta riducendo del cinquanta i valori medi delle fasi di studio, introduttiva e decisionale, tenuto conto della ridotta complessità delle questioni trattate, senza considerare la fase istruttoria in quanto non espletata.
Attesa la soccombenza di parte opponente, va rigettata la domanda di condanna per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 4848/2023
R.G., disattesa ogni contraria istanza:
RIGETTA l'opposizione a precetto proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
Controparte_1
5 CONDANNA al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_1 [...]
che liquida in euro 4.216,50, oltre spese generali, iva e c.p.a.; Controparte_1
RIGETTA la domanda ex art. 96 c.p.c.
Così deciso in Catania, 9 aprile 2025
Il giudice dott. Fabio Salvatore Mangano
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