CA
Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/09/2025, n. 4945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4945 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Roma sezione SECONDA CIVILE riunita in camera di consiglio nelle persone di:
Dott. Camillo Romandini Presidente
Dott. Maria Delle Donne Consigliere rel.
Dott. Lilia Papoff Consigliere ha pronunciato la seguente:
Sentenza nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4567 R.G.A.C. dell'anno 2022, posta in decisione all'udienza del 9 settembre 2025 e vertente tra
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Riccardo Guarino per Parte_1 CodiceFiscale_1 procura in atti;
Appellante
e codice fiscale Rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
Andrea Fioretti per procura in atti;
Appellata
FATTI RILEVANTI E MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto appello avverso la sentenza n. 1612/22 con la quale il Parte_1
Tribunale di Roma ha parzialmente accolto la domanda di risarcimento danni da inadempimento contrattuale e contratto conto corrente dal medesimo proposta al fine di ottenere l'accoglimento integrale.
Si è costituita parte appellata chiedendo il rigetto dell'appello.
All'udienza dell'8 luglio 2025, fissata per la precisazione delle conclusioni, le parti non sono comparse e la causa è stata rinviata ex art. 309 c.p.c. alla odierna udienza, alla quale nessuna delle parti è comparsa, per non aver provveduto al deposito delle note cartolari.
La Corte ha quindi trattenuto la causa in decisione senza termini per i provvedimenti previsti dall'art. 309 c.p.c. Osserva il Collegio che la mancata comparizione delle parti per due udienze successive determina la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del processo, come stabilito dall'art. 50 del d.l. n. 112 del 2008, convertito con modificazioni nella legge n. 133 del 2008, in relazione alle cause introdotte successivamente alla data del 25/6/2008, come quella di specie.
P.q.m.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al numero 4567 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, così provvede: dichiara l'estinzione del processo con spese compensate tra le parti.
Così deciso in Roma il 9 settembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
La Corte di Appello di Roma sezione SECONDA CIVILE riunita in camera di consiglio nelle persone di:
Dott. Camillo Romandini Presidente
Dott. Maria Delle Donne Consigliere rel.
Dott. Lilia Papoff Consigliere ha pronunciato la seguente:
Sentenza nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4567 R.G.A.C. dell'anno 2022, posta in decisione all'udienza del 9 settembre 2025 e vertente tra
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Riccardo Guarino per Parte_1 CodiceFiscale_1 procura in atti;
Appellante
e codice fiscale Rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
Andrea Fioretti per procura in atti;
Appellata
FATTI RILEVANTI E MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto appello avverso la sentenza n. 1612/22 con la quale il Parte_1
Tribunale di Roma ha parzialmente accolto la domanda di risarcimento danni da inadempimento contrattuale e contratto conto corrente dal medesimo proposta al fine di ottenere l'accoglimento integrale.
Si è costituita parte appellata chiedendo il rigetto dell'appello.
All'udienza dell'8 luglio 2025, fissata per la precisazione delle conclusioni, le parti non sono comparse e la causa è stata rinviata ex art. 309 c.p.c. alla odierna udienza, alla quale nessuna delle parti è comparsa, per non aver provveduto al deposito delle note cartolari.
La Corte ha quindi trattenuto la causa in decisione senza termini per i provvedimenti previsti dall'art. 309 c.p.c. Osserva il Collegio che la mancata comparizione delle parti per due udienze successive determina la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del processo, come stabilito dall'art. 50 del d.l. n. 112 del 2008, convertito con modificazioni nella legge n. 133 del 2008, in relazione alle cause introdotte successivamente alla data del 25/6/2008, come quella di specie.
P.q.m.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al numero 4567 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, così provvede: dichiara l'estinzione del processo con spese compensate tra le parti.
Così deciso in Roma il 9 settembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente