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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 07/04/2025, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 465/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella De Luca ha pronunciato, all'esito di trattazione cartolare, la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 465/2022 promossa da: Part
con il patrocinio dell'avv. Alessandro De Vitis Parte_1 opponente contro
, con il patrocinio dell'avv. Silvia Fantozzi CP_1 opposto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Part Con ricorso iscritto a ruolo in data 10.6.2022 Parte_3 ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 122 del 5.5.2022 del Tribunale di Lucca, avente ad oggetto il pagamento in favore dell'odierno opposto dell'importo di euro 8.331,19 oltre accessori e spese della procedura, a titolo di trattamento di fine rapporto. L'opponente eccepiva la compensazione del credito dell'ex dipendente con un proprio credito nei confronti del medesimo per euro 15.250,00 come da scrittura a firma del medesimo datata 3.11.2021, derivandone l'estinzione totale del credito azionato.
si costituiva in giudizio disconoscendo la sottoscrizione apposta in calce al documento CP_1 prodotto da controparte ed evidenziando anche che la data ivi apposta (3.11.2021) non era coerente con il contenuto del documento medesimo, in cui il lavoratore avrebbe dichiarato di avere usufruito di riposi e permessi fino al 1.1.2022 (data di cessazione del rapporto).
Il Giudicante ha concesso l'esecuzione provvisoria del decreto opposto ed ha ammesso CTU grafologia al fine di accertare se la sottoscrizione apposta in calce al documento ricognitivo del debito fosse autentica. Il
CTU nominato, perito grafologo ha depositato relazione peritale in data 25.7.2023 in cui Persona_1 ha affermato con assoluta certezza che la sottoscrizione era autografa del sig. . CP_1
La causa passava quindi in decisione tramite trattazione cartolare previo scambio di note ex art. 127 ter c.p.c. 1 ***
L'opposizione è infondata e va rigettata.
Vero è che il documento a firma , del seguente contenuto: “Tra il 01 gennaio 2014 ed il 31 CP_1 ottobre 2021 dichiaro inoltre di aver percepito dalla società con sede in Parte_4
55040 Vallecchia (LU), via Provinciale n. 183, P.I. a titolo di prestito personale, non ancora restituito, la P.IVA_1 somma di euro 15.250,00 erogata ratealmente nel periodo suddetto”, è risultato essere stato sottoscritto dal lavoratore, tuttavia non può non trovare accoglimento l'eccezione di parte opposta laddove rileva che la società non ha fornito alcuna prova di aver corrisposto al lavoratore le somme suindicate di cui chiede la compensazione.
Effettivamente qualsiasi uscita di denaro dalle casse della società deve essere registrata in contabilità e deve avere un documento contabile a sostegno e a riprova della legittimità dell'operazione compiuta e della provenienza delle suddette provviste, tanto vale ancor di più avendo riguardo all'ingente somma che si sostiene essere stata erogata a titolo di prestito.
Oltre a mancare qualsivoglia distinta di pagamento, assegno, movimentazione bancaria manca, considerato che sembrerebbe che le somme siano state erogate ratealmente in contanti, una prova dell'avvenuta consegna del denaro. Risulta inverosimile che il datore di lavoro abbia potuto corrispondere una somma così ingente ratealmente e non si sia premurato di contabilizzare le varie erogazioni e di far sottoscrivere ricevute attestanti la consegna.
Si condividono pienamente le argomentazione dell'opposto laddove rileva che “il legislatore proprio al fine di evitare che si creino gravi situazioni quale quella di specie e che si eludano principi fondamentali del nostro ordinamento quali: -l'indisponibilità dei diritti retributivi quale quello del TFR e le conseguenti tutele approntate dal legislatore quale la specifica disciplina dettata per la loro eventuale rinuncia o la impignorabilità dei suddetti crediti;
- l'obbligo di sottoporre qualsiasi somma erogata al dipendente a tassazione e a contribuzione ha dettato una rigida disciplina che deve essere rispettata per far sì che le somme corrisposte dal datore di lavoro al lavoratore possano qualificarsi come prestito: la forma scritta della pattuizione, la specifica registrazione sui prospetti paga delle erogazioni in tal senso elargite e la prova, ovviamente, tramite strumenti tracciati dei suddetti pagamenti!”.
In definitiva il decreto ingiuntivo deve essere confermato e l'opponente va condannato al pagamento delle spese di lite stante la soccombenza liquidate come da infrascritto dispositivo.
Le spese di CTU vengono definitivamente poste a carico dell'opponente.
PQM
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo 122/22.
- Condanna l'opponente al pagamento in favore della opposta delle spese di lite che liquida in
2 complessivi € 2695,00, oltre iva e cpa;
- Pone definitivamente a carico della parte opponente le spese di ctu liquidate come da separato decreto.
Lucca, 7 aprile 2025
Il Giudice dott. Antonella De Luca
Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella De Luca ha pronunciato, all'esito di trattazione cartolare, la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 465/2022 promossa da: Part
con il patrocinio dell'avv. Alessandro De Vitis Parte_1 opponente contro
, con il patrocinio dell'avv. Silvia Fantozzi CP_1 opposto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Part Con ricorso iscritto a ruolo in data 10.6.2022 Parte_3 ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 122 del 5.5.2022 del Tribunale di Lucca, avente ad oggetto il pagamento in favore dell'odierno opposto dell'importo di euro 8.331,19 oltre accessori e spese della procedura, a titolo di trattamento di fine rapporto. L'opponente eccepiva la compensazione del credito dell'ex dipendente con un proprio credito nei confronti del medesimo per euro 15.250,00 come da scrittura a firma del medesimo datata 3.11.2021, derivandone l'estinzione totale del credito azionato.
si costituiva in giudizio disconoscendo la sottoscrizione apposta in calce al documento CP_1 prodotto da controparte ed evidenziando anche che la data ivi apposta (3.11.2021) non era coerente con il contenuto del documento medesimo, in cui il lavoratore avrebbe dichiarato di avere usufruito di riposi e permessi fino al 1.1.2022 (data di cessazione del rapporto).
Il Giudicante ha concesso l'esecuzione provvisoria del decreto opposto ed ha ammesso CTU grafologia al fine di accertare se la sottoscrizione apposta in calce al documento ricognitivo del debito fosse autentica. Il
CTU nominato, perito grafologo ha depositato relazione peritale in data 25.7.2023 in cui Persona_1 ha affermato con assoluta certezza che la sottoscrizione era autografa del sig. . CP_1
La causa passava quindi in decisione tramite trattazione cartolare previo scambio di note ex art. 127 ter c.p.c. 1 ***
L'opposizione è infondata e va rigettata.
Vero è che il documento a firma , del seguente contenuto: “Tra il 01 gennaio 2014 ed il 31 CP_1 ottobre 2021 dichiaro inoltre di aver percepito dalla società con sede in Parte_4
55040 Vallecchia (LU), via Provinciale n. 183, P.I. a titolo di prestito personale, non ancora restituito, la P.IVA_1 somma di euro 15.250,00 erogata ratealmente nel periodo suddetto”, è risultato essere stato sottoscritto dal lavoratore, tuttavia non può non trovare accoglimento l'eccezione di parte opposta laddove rileva che la società non ha fornito alcuna prova di aver corrisposto al lavoratore le somme suindicate di cui chiede la compensazione.
Effettivamente qualsiasi uscita di denaro dalle casse della società deve essere registrata in contabilità e deve avere un documento contabile a sostegno e a riprova della legittimità dell'operazione compiuta e della provenienza delle suddette provviste, tanto vale ancor di più avendo riguardo all'ingente somma che si sostiene essere stata erogata a titolo di prestito.
Oltre a mancare qualsivoglia distinta di pagamento, assegno, movimentazione bancaria manca, considerato che sembrerebbe che le somme siano state erogate ratealmente in contanti, una prova dell'avvenuta consegna del denaro. Risulta inverosimile che il datore di lavoro abbia potuto corrispondere una somma così ingente ratealmente e non si sia premurato di contabilizzare le varie erogazioni e di far sottoscrivere ricevute attestanti la consegna.
Si condividono pienamente le argomentazione dell'opposto laddove rileva che “il legislatore proprio al fine di evitare che si creino gravi situazioni quale quella di specie e che si eludano principi fondamentali del nostro ordinamento quali: -l'indisponibilità dei diritti retributivi quale quello del TFR e le conseguenti tutele approntate dal legislatore quale la specifica disciplina dettata per la loro eventuale rinuncia o la impignorabilità dei suddetti crediti;
- l'obbligo di sottoporre qualsiasi somma erogata al dipendente a tassazione e a contribuzione ha dettato una rigida disciplina che deve essere rispettata per far sì che le somme corrisposte dal datore di lavoro al lavoratore possano qualificarsi come prestito: la forma scritta della pattuizione, la specifica registrazione sui prospetti paga delle erogazioni in tal senso elargite e la prova, ovviamente, tramite strumenti tracciati dei suddetti pagamenti!”.
In definitiva il decreto ingiuntivo deve essere confermato e l'opponente va condannato al pagamento delle spese di lite stante la soccombenza liquidate come da infrascritto dispositivo.
Le spese di CTU vengono definitivamente poste a carico dell'opponente.
PQM
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo 122/22.
- Condanna l'opponente al pagamento in favore della opposta delle spese di lite che liquida in
2 complessivi € 2695,00, oltre iva e cpa;
- Pone definitivamente a carico della parte opponente le spese di ctu liquidate come da separato decreto.
Lucca, 7 aprile 2025
Il Giudice dott. Antonella De Luca
Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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