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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. II, sentenza 14/01/2026, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 292/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
MARINO GIORGIO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2532/2025 depositato il 23/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Ragalna
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 585 TASI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti: come in atti
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 23.4.2025 Ricorrente_1 adiva questa Corte esponendo di avere ricevuto in data 12.3.2025 avviso di accertamento TASI 2019 di € 1154.00 da parte del Comune di
Ragalna relativamente a due immobili.
Eccepiva l'immobile identificato catastalmente al foglio 28, Part. 100, sub. 15 (oggi 16) era stato venduto nel 2018.
Non si costituiva il Comune.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Ai sensi dell'art. 1, comma 669, Legge n. 147 del 2013, secondo cui: “Il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonche' di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti”.
Nella specie emerge per tabulas che l'immobile identificato catastalmente al foglio 28, Part. 100, sub. 15 (oggi 16) era stato venduto nel 2018 (cfr. atto in Notaio Nominativo_1 del 10.01.2018 nn. 1432/935).
Spese a carico del Comune.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania – sezione II, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, da Ricorrente_1 contro Comune di Ragalna, disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede:
1. accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara non dovute le somme richieste in relazione all'immobile identificato catastalmente al foglio 28, Part. 100, sub. 15 (oggi 16);
2. condanna il Comune al rimborso delle spese del giudizio in favore del ricorrente liquidate in complessivi € 230.00 per compensi, oltre contributo unificato, spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della II Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Catania il 13.1.2026
IL CE ON
(dott. Giorgio Marino)
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
MARINO GIORGIO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2532/2025 depositato il 23/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Ragalna
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 585 TASI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti: come in atti
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 23.4.2025 Ricorrente_1 adiva questa Corte esponendo di avere ricevuto in data 12.3.2025 avviso di accertamento TASI 2019 di € 1154.00 da parte del Comune di
Ragalna relativamente a due immobili.
Eccepiva l'immobile identificato catastalmente al foglio 28, Part. 100, sub. 15 (oggi 16) era stato venduto nel 2018.
Non si costituiva il Comune.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Ai sensi dell'art. 1, comma 669, Legge n. 147 del 2013, secondo cui: “Il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonche' di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti”.
Nella specie emerge per tabulas che l'immobile identificato catastalmente al foglio 28, Part. 100, sub. 15 (oggi 16) era stato venduto nel 2018 (cfr. atto in Notaio Nominativo_1 del 10.01.2018 nn. 1432/935).
Spese a carico del Comune.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania – sezione II, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, da Ricorrente_1 contro Comune di Ragalna, disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede:
1. accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara non dovute le somme richieste in relazione all'immobile identificato catastalmente al foglio 28, Part. 100, sub. 15 (oggi 16);
2. condanna il Comune al rimborso delle spese del giudizio in favore del ricorrente liquidate in complessivi € 230.00 per compensi, oltre contributo unificato, spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della II Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Catania il 13.1.2026
IL CE ON
(dott. Giorgio Marino)