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Sentenza 11 novembre 2024
Sentenza 11 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 11/11/2024, n. 385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 385 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2024 |
Testo completo
R.G. n. 3495/2024 SEPARAZIONE
CONSENSUALE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Heather M. R. Lo Giudice Giudice
Dott.ssa Arianna Carimati Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 3495/2024, promossa con ricorso depositato il 20/8/2024 da:
1) Parte_1
nata a [...] il [...]
cittadina italiana (c.f. ) C.F._1
residente a [...]
con l'avv. Stefania Lombardi
e
2) Parte_2
nato ad [...] il [...]
cittadino italiano (c.f. ) C.F._2
residentea Lonate Ceppino, in via Trieste n. 4
con l'avv. Stefania Lombardi
i quali hanno contratto matrimonio civile in AT VA, in data 30 aprile 1995,
(anno 1995 atto n. 2 Parte I) optando per il regime di separazione dei beni, con i seguenti figli, maggiorenni ed economicamente autosufficienti:
, a Tradate il 05.07.1996 Persona_1
, a Tradate il 17.07.1998 Per_2
a Tradate il 17.5.2001; Persona_3
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 20/8/2024, richiedevano che il procedimento venisse definito dal Tribunale con sentenza che prevedesse l'omologa degli accordi intervenuti fra le parti in ordine alla loro separazione personale, accordi di cui al ricorso depositato e di seguito riportate:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2. La casa familiare resterà nella completa disponibilità del sig. con tutto quanto Parte_2
l'arreda e la sig.ra ha già provveduto ad asportare quanto di propria spettanza e Parte_3
competenza.
3. I signori e , dichiarano e danno atto che, nell'ambito della Parte_3 Parte_2
definizione dei reciproci rapporti patrimoniali e quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, la signora impegna a trasferire alsig. Parte_4
, che accetta, le quote di esclusiva proprietà dei seguenti immobili: Parte_2
N.1) fabbricato sito in Lonate Ceppino, via Trieste n. 4, piano S1 – T – 1 , censito al N.C.E.U. del
Comune di Lonate Ceppino come segue: Foglio 6, Particella 1693, sub. 501; Foglio 6, Particella
1694, sub. 501; Foglio 6, Particella 4755, sub. 501; Categoria A/4, Classe 3, consistenza 15 vani,
Rendita catastale Euro 333,1.
N.2) area di stretto sedime nonché libera circostante distinta al Catasto Terreni del Comune di
Lonate Ceppino, Partita 1, Foglio 6, Particella 4756, ente urbano, are 00.50, senza redditi;
Partita
1, Foglio 6, Particella 3186, prato, classe 3, are 00.15, Reddito dominicale 0,04; Partita 1, Foglio
6, Particella 3175, prato arboreo, classe 1, are 01.75, Reddito dominicale 0,86; Partita 1, Foglio 6,
Particella 3234, prato, classe 3, are 00.05, Reddito dominicale 0,01.
I beni immobili verranno trasferiti nello stato di fatto in cui si trovano, comprensivi di pertinenze senza alcun conguaglio monetario, ed il rogito verrà sottoscritto entro il termine del 31.12.2024, presso il Notaio scelto dal sig. che si farà carico di tutti costi dipendenti e connessi al Parte_2
trasferimento.
Le parti si impegnano ad espletare ogni e qualsivoglia attività finalizzata ai trasferimenti che precedono ivi compresi: effettuare identificazione catastale o urbanistica degli immobili, anche avvalendosi di professionisti per la modifica dei relativi dati, rilasciare dichiarazioni di conformità
a norme e leggi, rilasciare quietanza, correggere eventuali errori materiali dell'atto e ogni altra eventuale attività occorrente, con costi a carico del marito.
Le parti danno atto che il predetto trasferimento di natura immobiliare costituisce elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, per cui chiedono che in relazione allo stesso sia prevista l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/87
e della sentenza Corte Costituzionale n. 154/1999.
4. Le parti concordano, altresì, rispetto all'impegno economico congiunto relativo al mutuo gravante sulla casa familiare che il mutuo così come contratto resterà a carico esclusivo del sig. Parte_2
.
[...]
5. Le Parti si impegnano – in caso di necessità della signora nel reperire un immobile Parte_3
per suo uso esclusivo – a verificare la possibilità che una porzione del predetto immobile possa essere destinata quale residenza della predetta.
6. Con l'esatto adempimento degli obblighi assunti attraverso la sottoscrizione ed il deposito del presente ricorso le Parti danno atto di aver regolamentato tra loro tutti i rapporti tra le stesse pendenti, a qualsivoglia titolo, causa o ragione e di rinunciare reciprocamente a ogni e qualsivoglia reciproca pretesa e/o diritto comunque riconducibile ad atti, accordi e/o intese precedentemente intercorsi tra le parti e direttamente e/o indirettamente riferiti al rapporto matrimoniale e/o alla separazione e/o al divorzio e, comunque, per qualsiasi titolo, ragione e dipendenza.
7. Le spese legali del presente procedimento, concordemente, saranno a carico del sig. Parte_2
.
[...]
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt.
70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 30.04.1995 in AT VA (CO), con atto iscritto nei registri dello Stato
Civile del Comune di AT VA (anno 1995, atto n.2, parte I) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte. DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 24.10.2024.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna CARIMATI Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
CONSENSUALE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Heather M. R. Lo Giudice Giudice
Dott.ssa Arianna Carimati Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 3495/2024, promossa con ricorso depositato il 20/8/2024 da:
1) Parte_1
nata a [...] il [...]
cittadina italiana (c.f. ) C.F._1
residente a [...]
con l'avv. Stefania Lombardi
e
2) Parte_2
nato ad [...] il [...]
cittadino italiano (c.f. ) C.F._2
residentea Lonate Ceppino, in via Trieste n. 4
con l'avv. Stefania Lombardi
i quali hanno contratto matrimonio civile in AT VA, in data 30 aprile 1995,
(anno 1995 atto n. 2 Parte I) optando per il regime di separazione dei beni, con i seguenti figli, maggiorenni ed economicamente autosufficienti:
, a Tradate il 05.07.1996 Persona_1
, a Tradate il 17.07.1998 Per_2
a Tradate il 17.5.2001; Persona_3
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 20/8/2024, richiedevano che il procedimento venisse definito dal Tribunale con sentenza che prevedesse l'omologa degli accordi intervenuti fra le parti in ordine alla loro separazione personale, accordi di cui al ricorso depositato e di seguito riportate:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2. La casa familiare resterà nella completa disponibilità del sig. con tutto quanto Parte_2
l'arreda e la sig.ra ha già provveduto ad asportare quanto di propria spettanza e Parte_3
competenza.
3. I signori e , dichiarano e danno atto che, nell'ambito della Parte_3 Parte_2
definizione dei reciproci rapporti patrimoniali e quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, la signora impegna a trasferire alsig. Parte_4
, che accetta, le quote di esclusiva proprietà dei seguenti immobili: Parte_2
N.1) fabbricato sito in Lonate Ceppino, via Trieste n. 4, piano S1 – T – 1 , censito al N.C.E.U. del
Comune di Lonate Ceppino come segue: Foglio 6, Particella 1693, sub. 501; Foglio 6, Particella
1694, sub. 501; Foglio 6, Particella 4755, sub. 501; Categoria A/4, Classe 3, consistenza 15 vani,
Rendita catastale Euro 333,1.
N.2) area di stretto sedime nonché libera circostante distinta al Catasto Terreni del Comune di
Lonate Ceppino, Partita 1, Foglio 6, Particella 4756, ente urbano, are 00.50, senza redditi;
Partita
1, Foglio 6, Particella 3186, prato, classe 3, are 00.15, Reddito dominicale 0,04; Partita 1, Foglio
6, Particella 3175, prato arboreo, classe 1, are 01.75, Reddito dominicale 0,86; Partita 1, Foglio 6,
Particella 3234, prato, classe 3, are 00.05, Reddito dominicale 0,01.
I beni immobili verranno trasferiti nello stato di fatto in cui si trovano, comprensivi di pertinenze senza alcun conguaglio monetario, ed il rogito verrà sottoscritto entro il termine del 31.12.2024, presso il Notaio scelto dal sig. che si farà carico di tutti costi dipendenti e connessi al Parte_2
trasferimento.
Le parti si impegnano ad espletare ogni e qualsivoglia attività finalizzata ai trasferimenti che precedono ivi compresi: effettuare identificazione catastale o urbanistica degli immobili, anche avvalendosi di professionisti per la modifica dei relativi dati, rilasciare dichiarazioni di conformità
a norme e leggi, rilasciare quietanza, correggere eventuali errori materiali dell'atto e ogni altra eventuale attività occorrente, con costi a carico del marito.
Le parti danno atto che il predetto trasferimento di natura immobiliare costituisce elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, per cui chiedono che in relazione allo stesso sia prevista l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/87
e della sentenza Corte Costituzionale n. 154/1999.
4. Le parti concordano, altresì, rispetto all'impegno economico congiunto relativo al mutuo gravante sulla casa familiare che il mutuo così come contratto resterà a carico esclusivo del sig. Parte_2
.
[...]
5. Le Parti si impegnano – in caso di necessità della signora nel reperire un immobile Parte_3
per suo uso esclusivo – a verificare la possibilità che una porzione del predetto immobile possa essere destinata quale residenza della predetta.
6. Con l'esatto adempimento degli obblighi assunti attraverso la sottoscrizione ed il deposito del presente ricorso le Parti danno atto di aver regolamentato tra loro tutti i rapporti tra le stesse pendenti, a qualsivoglia titolo, causa o ragione e di rinunciare reciprocamente a ogni e qualsivoglia reciproca pretesa e/o diritto comunque riconducibile ad atti, accordi e/o intese precedentemente intercorsi tra le parti e direttamente e/o indirettamente riferiti al rapporto matrimoniale e/o alla separazione e/o al divorzio e, comunque, per qualsiasi titolo, ragione e dipendenza.
7. Le spese legali del presente procedimento, concordemente, saranno a carico del sig. Parte_2
.
[...]
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt.
70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 30.04.1995 in AT VA (CO), con atto iscritto nei registri dello Stato
Civile del Comune di AT VA (anno 1995, atto n.2, parte I) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte. DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 24.10.2024.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna CARIMATI Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.