Versione
9 ottobre 2010
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27 marzo 2012
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Art. 2081. Esame personale, eventuale denuncia, incorporazione dei renitenti 1. I renitenti che si presentano spontaneamente, o che vengono fermati e tradotti, sono esaminati dal Consiglio di leva nella seduta eventualmente in corso o in quella successiva alla loro presentazione o fermo per essere arruolati, se riconosciuti idonei al servizio militare. 2. Per i renitenti che, pur essendosi presentati, non adempiono all'obbligo di sottoporsi all'esame personale, il Consiglio di leva procede all'arruolamento senza visita. 3. Il Consiglio di leva puo' annullare ((, se ricorrono i presupposti per l'autotutela,)) la dichiarazione di renitenza. 4. Il renitente per il quale non sia intervenuto tale annullamento, e' denunciato, dal presidente del Consiglio di leva, all'autorita' giudiziaria penale ordinaria. 5. I renitenti che sono arruolati e appartengono a classe o contingente o scaglione gia' chiamato alle armi, sono incorporati con la chiamata eventualmente in corso o con quella successiva all'arruolamento, a meno che non hanno titolo all'ammissione all'eventuale dispensa o esenzione dal compiere la ferma di leva, o al ritardo od al rinvio. 6. Essi seguono le sorti della classe, contingente o scaglione con il quale sono stati incorporati. 7. Per i renitenti residenti all'estero, valgono le disposizioni di cui all'articolo 1984.