Articolo 234 del Codice dell'ordinamento militare
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9 ottobre 2010
Art. 234. Registri e inventari 1. I beni della Difesa sono descritti in appositi registri di consistenza o inventari. 2. L'inventario dei beni di demanio pubblico della Difesa e' eseguito a cura del Ministero della difesa e consiste in uno stato descrittivo desunto dai rispettivi catasti, ovvero dai registri dell'amministrazione. 3. L'originale dell'inventario e' conservato dalle amministrazioni centrali militari e gli estratti dalle rispettive direzioni territoriali o uffici dipendenti.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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