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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 29/10/2025, n. 1021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1021 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, RI ES
SC ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4951/2021 R.G.
tra
in persona del l.r.p.t., rappresentata e Parte_1
difesa dall'avv. Maurizio Savasta (comunicazioni a Email_1
- -- attore-opponente
e
nella qualità di titolare della ditta EL, rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
TO ZO (comunicazioni a Email_2
-Convenuto -opposto
OGGETTO: “opposizione a decreto ingiuntivo”
CONCLUSIONI (precisate all'udienza del 10.4.2025)
Come da verbale dell'udienza del 10.4.2025, da considerarsi parte integrante del presente verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
in persona del l.r.p.t. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1246/2021 del
30.7.2021 emesso nel procedimento r.g. n. 3826/2021 con cui all'opponente era ingiunto il pagamento della somma di euro 13.000.00 oltre spese ed accessori quale somma dovuta per lavori di installazione di tubazioni per impianto elettrico, impianto TV, telefoni e videocitofoni servizio dell'edificio che la odierna opposta deduceva avere realizzato in Barletta alla via IN nella realizzazione del fabbricato della Cooperativa Edilizia EL 2000; che tale importo era portato dalla fattura n. 5 dell'importo di euro 15.000,00 quale ottavo acconto per i predetti lavori.
Deduceva, quali motivi di opposizione, la non debenza della somma per cui è ingiunzione di
1 pagamento avendo la in persona del Parte_1
l.r.p.t. già corrisposto integralmente le somme dovute per l'esecuzione delle opere prestate dalla odierna opposta.
Evidenziava che alcun documento contrattuale, né stato di avanzamento lavori, né computo metrico era prodotto dalla parte asseritamente creditrice, e che a tal fine insufficiente nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è la mera esibizione della fattura a fondare la domanda di pagamento del credito.
Deduceva dunque che l'odierna opponente sta realizzando in subappalto per la Cooperativa
EL, assegnataria di un lotto edificabile ricadente nel piano di zona ex l. 167/1962 del
Comune di Barletta, un fabbricato da destinarsi ad abitazioni residenziali agevolate. In particolare,
in forza del contratto di appalto stipulato tra l'odierna opponente e l MIDA s.r.l., i lavori elettrici sono stati affidati alla che, a sua volta, li ha subappaltati al Parte_1 CP_1
provvedendo però sempre a retribuirlo per le prestazioni volte, quasi tutte consistite nella mera predisposizione delle tubazioni sulle quali in futuro dovranno essere installati gli impianti elettrici.
Deduceva, poi, che gli impianti elettrici non sono stati realizzati poiché la Cooperativa Edilizia
EL ha interrotto ogni rapporto con i suoi appaltatori e subappaltatori costringendo le maestranze a sospendere ogni lavoro.
In via subordinata, eccepiva la compensazione della somma richiesta con quella di euro 10.000,00
dovute dal per anticipazioni ricevute in altro cantiere, non restituite, documentate CP_1
dall'assegno consegnato al AT con dichiarazione di impegno alla restituzione.
Concludeva, pertanto, chiedendo dichiarare l'inesistenza del credito per cui è ingiunzione di pagamento ovvero, in via subordinata, porre in compensazione il credito vantato dall'opponente,
con conseguente domanda di revoca del decreto ingiuntivo e condanna alle spese e competenze di lite da distrarre in favore del procuratore costituito in quanto antistatario.
Con comparsa di costituzione e risposta del 17.2.2022 si costituiva il convenuto Controparte_1
nella qualità di titolare della ditta individuale EL (avv. ), che chiedeva il CP_2
rigetto dell'avversa domanda deducendo che, nel novembre – dicembre 2018, la
[...]
nella qualità di impresa sub appaltatrice per la Parte_1
Cooperativa EL, con contratto verbale, commissionava alla ditta EL di CP_1
l'esecuzione di lavori per la realizzazione degli impianti elettrici, videocitofoni, tv
[...]
2 satellitare e digitale terrestre, predisposizione impianto telefonico in fibra ottica, impianto elettrico di collegamento delle elettrovalvole relativo all'impianto di riscaldamento a pavimento,
predisposizione impianto antintrusione appartamenti, per il fabbricato sito in Barletta alla Via
IN ( N. PDZ sett. 1 Lotto 6 – Edifici 1-2), come da capitolato dell'impianto elettrico redatto dall'ing. ed afferente la costruzione del fabbricato sociale “Settore 1- Lotto 6 Persona_1
– Edifici 1 e 2” del Nuovo piano di Zona ex Legge 167 – di Via IN, per n. 28 appartamenti, n. 3
locali e n. 31 box auto, nella sua qualità di Direttore dei Lavori de, per un importo complessivo di
€. 178.400,00 oltre IVA , precisando che da detto importo, rimanevano escluse la fornitura delle apparecchiature elettriche relative all'impianto fotovoltaico, la fornitura e posa in opera dei termostati, la fornitura e posa degli impianti elettrici di collegamento dei termostati.
Deduceva, pertanto, di avere provveduto con le proprie maestranze all'esecuzione dei lavori come concordati e come indicati nel su richiamato capitolato.
Iniziati i lavori, la odierna opponente, come da accordi, corrispondeva a mezzo bonifico bancario del 19/12/2018, al sig. il 1° acconto sui lavori ed a seguito del quale l'opposto, in Controparte_1
data 02/01/2019 emetteva la fattura n. 1 del 02/01/2019; in data 04/02/2019 l'odierna Ditta opposta emetteva fattura n. 2 del 04/02/2019 relativa al secondo acconto lavori di €. 10.000,00, pagata dalla
Società opponente a mezzo bonifico bancario;
in data 08/03/2019 veniva emessa la fattura n. 5 di €.
10.000,00 relativa al 3° acconto, pagata dall'opponente con bonifico bancario;
in data 02/04/2019
veniva emessa fattura n. 8 relativa al 4° acconto sui lavori della somma di €. 10.000,00, pagata dalla società opponente con bonifico bancario;
in data 09/05/2019 il sig. provvedeva Controparte_1
ad emettere fattura n. 13 relativa al 5° acconto di €. 10.000,00, anche questo pagato dalla società
opponente, con bonifico bancario;
in data 26/08/2019 veniva emessa fattura n. 20 per il 6° acconto ,
pari ad €. 10.000,00 pagata tardivamente dalla società opponente con bonifico bancario il
24/10/2019; in data 30/10/2019 l'odierno opposto emetteva fattura n. 26 di €. 10.000,00 per il 7°
acconto, pagata dalla società opponente con bonifico bancario ed in data 18/02/2020 emetteva fattura n. 5 di €. 15.000,00 relativa all'ottavo acconto, oggetto del presente giudizio di opposizione.
Di detta ultima fattura la pagava, a distanza di dieci mesi, unicamente la Parte_1
somma di €. 2.000,00, a mezzo bonifico bancario del 28/12/2020 (All n. 17). rimanendo la stessa insoluta per la rimanente somma €. 13.000,00, come da decreto ingiuntivo opposto.
Depositava altresì il convenuto le fatture sopra indicate.
Costituiva, dunque, prova della fondatezza del credito azionato con ricorso monitorio l'avvenuto
3 pagamento parziale della fattura n. 5 del 2020 per l'importo di euro 2.000,00 che, pertanto,
costituisce riconoscimento del debito azionato in sede monitoria. Deduceva che la mancanza di contratto scritto non esclude la ricorrenza del rapporto contrattuale di appalto tra le parti, come provato dai pagamenti parziali intercorsi tra le parti.
Deduceva, inoltre, come non veritiera la circostanza relativa all'avvenuto versamento in favore dei della somma di euro, 10.000,00 non provata. Pt_2
Concludeva, pertanto, chiedendo rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto,
con condanna ex art. 96 c.p.c. e vittoria di spese e competenze processuali da distrarsi in favore del procuratore costituito in quanto dichiaratosi antistatario.
All'udienza di prima comparizione del 17.2.2022, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, era accolta la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto,
rigettata la richiesta di concessione di ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. ed assegnati i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., dato atto della mancanza di richieste istruttorie da parte attrice e ritenute e rigettate le richieste di prova orale formulate da parte convenuta poiché articolate in circostanze suscettibili di prova documentale e, ritenuta la causa matura per la decisione, si rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 10.4.2025 quando la causa era riservata in decisione
ex art. 190 c.p.c. con assegnazione dei termini per il deposito degli scritti conclusivi che entrambe le parti depositavano, insistendo per l'accoglimento delle richieste in precedenza formulate.
Diritto.
La domanda proposta da in persona del Parte_1
l.r.p.t. non è fondata ed è pertanto rigettata.
Con l'opposizione in atti, l'attore non essere dovuta la somma di euro 13.000,00 come da fattura posta a base del ricorso monitorio.
È consolidato in giurisprudenza l'insegnamento per cui “l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad
un ordinario giudizio di cognizione esteso, come tale, non solo alle condizioni di ammissibilità e validità del
procedimento monitorio, ma anche alla fondatezza della domanda del creditore in base a tutti gli elementi
offerti e incontestati. In questo giudizio di cognizione la posizione sostanziale di attore è assunta dal creditore
opposto, mentre quella del convenuto è assunta dall'opponente. L'opposizione a decreto ingiuntivo, pertanto,
non può ritenersi come un'impugnazione del decreto, che si esaurisce nell'accertare l'esistenza o meno di vizi
4 o di originarie invalidità del procedimento monitorio, ma comporta l'obbligo del giudice di accertare se la
domanda di merito, che in ogni caso è oggetto del ricorso per decreto ingiuntivo, sia fondata o meno (Cass.
22/02/2002, n. 2573). Né può ritenersi che la domanda dell'opposto sia solo quella di convalida del decreto
opposto, avanzata nell'atto di costituzione, come pare ritenere parte ricorrente, poiché, come detto, il giudizio
di opposizione non si risolve in un'impugnazione dello stesso e quindi in un esame delle sole condizioni di
ammissibilità e di validità del procedimento monitorio (Cass. 06/08/2004, n.15186). Non avendo, dunque, il
giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo natura meramente impugnatoria, ma implicando il completo
esame del rapporto dedotto in giudizio, la Corte territoriale ha correttamente ritenuto provata, data la
mancanza di specifica contestazione dell'opponente, la sussistenza di un debito (….) rinveniente dal
complesso delle fatture insolute, e da esso ha detratto le somme oggetto dei mandati di pagamento nei termini
di cui all'imputazione” (da ultimo Cass., sent. n. 609/2024).
Nel caso che ci occupa, l'opponente 5 deduceva nell'atto di citazione la non Parte_1
debenza della somma di euro 13.000,00 per cui è ingiunzione di pagamento in ragione del rilievo per cui non esisteva alcun contratto con il ovvero alcuna documentazione quale computo CP_1
metrico o stato di avanzamento lavori dal quale desumere l'esistenza dell'ottavo acconto per cui è
ingiunzione di pagamento;
aggiungeva tuttavia di aver ricevuto dalla in subappalto CP_1
incarico per la esecuzione di una serie di prestazioni consistite nella predisposizione di tubature,
già regolarmente pagate.
Dal contenuto dell'atto di citazione, nonché dalla documentazione allegata dalla parte convenuta
(fatture relative a successivi stati di avanzamento lavori del cantiere in Barletta alla vi IN con relativi bonifici in pagamento effettuati dalla odierna opponente Parte_1
5), emergono elementi tali da fondare la ricorrenza del rapporto contrattuale intercorrente tra le parti per l'esecuzione delle opere per cui, quale ottavo acconto, era emessa la fattura oggetto del provvedimento monitorio opposto.
Quanto a tale ultima fattura, anch'essa dettagliata nella descrizione delle opere per cui si chiedeva il pagamento, e specificatamente indicate in lavori relativi alla costruzione del fabbricato in
Barletta alla via IN per la Cooperativa EL 2000, occorre osservare che alcuna contestazione era mossa dalla parte odierna opponente nel corrispondere la somma di euro
2.000,00 a titolo di acconto.
Si osserva in merito che il pagamento parziale e non contestato della fattura può essere considerato riconoscimento dell'intero debito azionato in via monitoria, quando sia effettuato a titolo di
5 acconto dell'intera somma dovuta, determinando così l'inversione dell'onere della prova (cfr.
Cass., ord. 12.4.2018 n. 9097).
Del resto, pacificamente il riconoscimento di debito non deve concretizzarsi in uno strumento negoziale, ma può essere tacito e rinvenibile in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore (cfr. Cass., ord. 17.1.2019, n. 1082).
Nel caso che ci occupa, l'opponente pagava la somma di euro 2.000,00 a titolo di acconto della maggiore somma di euro 15.000,00 per cui è il decreto ingiuntivo opposto, salvo poi contestare con l'opposizione che ci occupa non solo la debenza della somma per cui è ingiunzione di pagamento,
ma la ricorrenza del rapporto contrattuale tra le parti, il che si pone in evidente contrasto con l'avvenuto pagamento delle altre fatture emesse dalla parte opposta EL in rifermento ai medesimi lavori.
Quanto poi, alla domanda proposta in via subordinata dall'opponente di compensazione tra la somma ingiunta ed il credito asseritamente vantato nei confronti del dell'importo di euro CP_1
10.000,00, occorre ricordare che i reciproci crediti in compensazione devono essere caratterizzati dalla certezza, liquidità ed esigibilità (cfr. ex multis Cass., SS. UU., sent. 15.11.2016 n. 23225),
elementi questi non ravvisabili nel credito di euro 10.000,00 che si intende porre in compensazione,
del quale non è riscontrabile agli atti alcuna allegazione documentale a supporto.
Per tali ragioni, la domanda proposta da Parte_1
in persona del l.r.p.t. non è fondata ed è pertanto rigettata, con conferma del decreto
[...]
ingiuntivo opposto che, pertanto, è dichiarato esecutivo.
Rigetta altresì la domanda proposta ex art. 96 c.p.c. dalla parte convenuta non essendo provata la ricorrenza dei presupposti per l'integrazione della fattispecie in questione che, in particolare, non può essere desunta dalla mera infondatezza delle avverse domande, ma che richiede la prova della coscienza dell'infondatezza delle tesi sostenute, ovvero del difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza (Trib. Viterbo, 18 settembre 2018, n. 1273; Cass. 6 luglio
2003, n. 9060) nonché dell'ignoranza colpevole in ordine a detta fondatezza (Cass., 12 gennaio
2010, n. 327; Cass., 8 settembre 2003, n. 13071; Cass., 21 luglio 2000, n. 9579).
Le competenze di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ex d.m. n. 55
del 2014 e successive modifiche.
P.Q.M.
6 Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, in composizione monocratica - in persona del Giudice dott.
RI ES SC - definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 4951/2021
del Ruolo Generale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta la domanda proposta da in Parte_1 Pt_1 Parte_1
persona del l.r.p.t. con atto di citazione dell'8.10.2021 e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 1246/2021 pronunciato nel procedimento r.g. n. 3826/2021 che,
pertanto, dichiara esecutivo;
2. rigetta la domanda di condanna per lite temeraria proposta dalla parte opposta;
3. dichiara tenuto e condanna in Parte_1
persona del l.r.p.t. al pagamento delle competenze di lite del presente giudizio in favore del convenuto che, in relazione al valore della controversia, Controparte_3
liquida in euro 4.237,00 per competenze (fase di studio, fase introduttiva del giudizio, fase istruttoria, - ridotta del 50% stante il solo deposito delle memorie istruttorie -, fase decisionale), cui aggiungere il rimborso forfettario del 15% iva e cassa come per legge, da distrarre in favore del procuratore costituito avv. TO ZO in quanto dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Trani, 29.10.2025
Il Giudice
RI ES SC
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