Sentenza breve 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza breve 04/08/2025, n. 15275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 15275 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 15275/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06239/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il LA
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 6239 del 2025, proposto da
-OMISSIS-S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Aniello Mele, Vincenzo Giocondo, con domicilio digitale come in atti;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del decreto dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per gli affari generali e la digitalizzazione - Direzione Generale per gli affari legali, societari e i contratti pubblici - Div 3 - Anticorruzione, trasparenza e controlli interni, pervenuto mediante p.e.c. in data -OMISSIS-, con cui è stato adottato, ai sensi dell’art. 14, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, il provvedimento interdittivo a contrarre con le pubbliche amministrazioni e con le stazioni appaltanti, come definite dal Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- nonchè, di ogni altro atto di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, collegato, connesso e conseguente, comunque lesivo degli interessi del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025 la dott.ssa Giovanna Vigliotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che la ricorrente ha impugnato il decreto dirigenziale n. -OMISSIS-, adottato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione generale per gli affari legali, societari e i contratti pubblici – Divisione 3, con il quale è stato disposto, ai sensi dell’art. 14, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008, il divieto di contrattare con le pubbliche amministrazioni, in ragione della sospensione dell’attività imprenditoriale disposta dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro – Area Metropolitana di Napoli in data -OMISSIS-;
Atteso che con decreto del -OMISSIS-, il medesimo Ministero ha disposto in autotutela la revoca del suddetto provvedimento interdittivo, avendo preso atto del provvedimento di revoca della sospensione adottato dall’Ispettorato competente in data -OMISSIS-;
Rilevato che, in data 6 giugno 2025, la parte ricorrente ha depositato memoria con la quale ha dichiarato che, nelle more della fissazione dell’udienza di discussione del ricorso, è venuto meno l’interesse a coltivare le domande proposte nel presente giudizio, chiedendo che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., ovvero, in via subordinata, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione ex art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.;
Considerato che non può essere accolta la richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere, atteso che la revoca dell’interdittiva non ha effetti retroattivi e non ha eliso gli effetti pregiudizievoli eventualmente già prodotti durante la vigenza del provvedimento impugnato;
Considerato altresì che, in ossequio al principio dispositivo che informa il processo amministrativo, il Collegio non può che prendere atto della dichiarazione resa dalla parte ricorrente;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.;
Ritenuto, infine, che sussistano giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, in ragione della definizione in rito della controversia e del fatto che l’Amministrazione resistente si è limitata al deposito della documentazione rilevante.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il LA (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Elena Stanizzi, Presidente
Giovanna Vigliotti, Primo Referendario, Estensore
Marco Savi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanna Vigliotti | Elena Stanizzi |
IL SEGRETARIO