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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 19/09/2025, n. 2972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2972 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11643/2023
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Condò ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado promossa da
(N. Passaporto: YE215993) nato il [...] a [...], Parte_1
Ba, Brasile CPF: , in proprio e nell'interesse del figlio minorenne C.F._1 [...]
(N. Passaporto: YE215995) nato il [...] a [...]/Texas, Usa, SSN: Persona_1
636-17-6042 ; (N. Passaporto: nato il [...] Parte_2 Numer_1
Houston/Texas, Usa SSN: , (N. Passaporto: NumeroDi_2 Parte_3
nata il [...] a [...], Texas, Usa SSN: ; Numer_3 NumeroDi_4 [...]
(N. Passaporto: nata il [...] a [...]/BA, Brasile Parte_4 Numer_5
CPF ; (N. Passaporto: nato il C.F._2 Controparte_1 C.F._3
02/03/1983 a Lauro De Freitas/Ba, Brasile CPF C.F._4 Controparte_2
(N. Passaporto: nata il 15/03/ 1980 a Salvador/Ba, Brasile CPF:
[...] C.F._5
; (N. Passaporto: nata il [...] C.F._6 Parte_5 Numer_6
a Salvador/Ba, Brasile CPF;
(N. C.F._7 Parte_6
Passaporto: GD340238) nato il [...] a [...]/Ba, Brasile CPF: C.F._8
tutti residenti in [...]e rappresentati e difesi dall'avvocato Claudio Antonio Laganà,
pagina 1 di 8 RICORRENTI
CONTRO
, in persona del Ministro, l.r.p.t., Controparte_3
CONVENUTO - CONTUMACE
E NEI CONFRONTI
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Firenze;
INTERVENUTO
Il giudice dott.ssa Caterina Condò, all'esito della trattazione cartolare del giorno 18.9.2025, ha pronunciato la seguente,
SENTENZA ex artt. 281terdecies e 281sexies cpc
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente, precisate come da nota del 1.9.2025 :
“Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile di Firenze, disattesa ogni contraria istanza, ritenuta la propria competenza, rilevato che per il giudizio de quo ricorrono i presupposti di cui al primo comma dell'art. 281- decies c.p.c., accertare e dichiarare il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis dei sig.ri in proprio e nell'interesse dei figli minori: Parte_1 Parte_2 [...]
, Persona_1 Parte_3 Parte_4 [...]
per Controparte_4 Parte_5 Parte_6
trasmissione ininterrotta dello status civitatis dai propri ascendenti, con condanna del Convenuto, ovvero
, (C.F. ) in persona del Ministro pro tempore, elettivamente Controparte_3 P.IVA_1
domiciliato in Firenze alla Via degli Arazzieri, 4 - C.A.P. 50100 (C.F. a procedere P.IVA_2
alle trascrizioni, iscrizioni ed annotazioni di legge della cittadinanza italiana della ricorrente presso i registri di stato civile, e, conseguentemente, al pagamento dei diritti e degli onorari del presente giudizio oltre ad
IVA e CPA come per legge.”
pagina 2 di 8
Fatto e diritto
I ricorrenti hanno dedotto di essere discendenti diretti di Persona_2
nata a [...], Italia, in data 19.09.1868, la quale nel corso della propria
[...]
vita, emigrò in Brasile, dove visse stabilmente fino alla propria morte e sposò un cittadino italiano, il sig. con cerimonia celebrata in data 16.07.1896 a Maracas- BA, Controparte_6
Brasile (all.n. 10) e dal quale ebbe poi un figlio a nome nato il [...] Controparte_7
a Maracas-BA, Brasile (all.n.11).
Nel ricorso si legge che “la discendenza della famiglia proseguì con la nascita dei due figli di Parte_1
il sig. nato il [...] a [...]-BA, Brasile (all.n.14) e il sig. Controparte_7 Persona_3
nato il [...] a [...], BA, Brasile (all.n.15) Persona_4
La discendenza della prese a diramarsi dalla nascita dei sig.ri e Persona_5 Persona_3 [...]
nel seguente modo: Persona_4
Il sig. contrasse matrimonio con la sig.ra che fu celebrato Persona_3 Persona_6
il 05.07.1958 a Salvador-BA, Brasile (all.n.16). Dall'unione dei due vennero alla luce due figli: il sig. nato il [...] a [...]- BA, Brasile (odierno ricorrente) (all.n.17) ed Parte_1
il sig. nato il [...] a [...],BA, Brasile (all.n.18). Parte_7
A sua volta il sig. convolò a nozze con la sig.ra Parte_1 Persona_7
e la cerimonia venne celebrata in data 10.12.1993 a Salvador- BA, Brasile (all.n.19); la coppia ebbe tre figli: la sig.ra nata il [...] a [...], Stati Uniti d'America (all.n.20) Parte_3
(odierna ricorrente), il sig. nato il [...] a [...], Stati Uniti Parte_2
d'America (all.n.21) (odierno ricorrente, minorenne alla data in cui si scrive) ed il sig. Persona_1
nato il [...] a [...], Stati Uniti d'America (all.n. 22 odierno ricorrente, minorenne alla
[...]
data in cui si scrive).
Il sig. invece, sposò la sig.ra in data Parte_7 Persona_8
10.01.1996 a Salvador- BA, Brasile (all.n.23), dalla quale ebbe poi un figlio, il sig.
[...]
nato il [...] a [...]-BA, Brasile odierno ricorrente (all.n. 24). Parte_6
Il sig. ebbe anche due figli, nati fuori dal matrimonio ( da madre diversa dai primi due): i Persona_3
sig.ri nata il [...] a [...]-BA Brasile (all.n. 25) ( quest'ultima sposo Parte_4
pagina 3 di 8 il sig. si veda all.n. 26 dal quale prese poi il cognome) e Persona_9 Controparte_1
nato il [...] a [...]-BA Brasile (all.n. 27). (entrambi odierni ricorrenti)
L'altro ramo della Famiglia parti dal sig. che conobbe e sposò la sig.ra Parte_1 Persona_4
in data 18.12.1973 a Salvador- BA, Brasile (all.n.28) dalla quale ebbe poi due figlie Persona_10
la sig.ra nata il [...] a [...]-BA, Brasile (all.n.29) e la sig.ra Parte_5
nata il [...] a [...],BA Brasile (all.n. 30) (entrambe odierne Controparte_2
ricorrenti).
La sig.ra contrasse poi matrimonio con il sig. e Parte_8 Persona_11
dal quale prese il cognome (all.n.31).”
Fissata la trattazione ex art. 127ter cpc della causa, gli atti sono stati notificati alla controparte e comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Firenze, che non ha precisato le conclusioni. Verificata la ritualità della notifica effettuata nei confronti del convenuto , in persona del ministro l.r.p.t., deve Controparte_3
dichiararsi la sua contumacia.
La causa è passata in decisione all'esito della trattazione per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ex 281sexies cpc, con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c. del
18.9.2025, dopo l'integrazione del difetto di rappresentanza dei minori che avevano originariamente agito in giudizio.
La parte ricorrente nelle note scritte depositate ha insistito per l'accoglimento della domanda.
La controversia viene decisa sulla base della normativa applicabile al 27 marzo 2025 (art. 1 lett. b) D.L. n. 36 del 28 marzo 2025 convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 maggio
2025 n. 74).
In via preliminare, deve riconoscersi sussistente il diritto di agire per via giudiziaria dei ricorrenti. La giurisprudenza ha infatti escluso che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, vertendosi, per l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema di doppio binario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008).
pagina 4 di 8 Inoltre, nel caso di specie, sussiste l'interesse ad agire atteso che i ricorrenti deducono la trasmissione della cittadinanza per linea materna prima del 1948, mentre secondo l'orientamento consolidato dell'Amministrazione, ribadito nella circolare del
[...]
n. K28.1/1991 ”i discendenti di nostra emigrante sono da reputarsi cittadini italiani iure CP_3
sanguininis in derivazione materna purché nati dopo il I° gennaio 1948, data di entrata in vigore della
Costituzione repubblicana”, principio che si pone in difformità con l'orientamento più recente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. la Circolare è pubblicata sul sito https://www.esteri.it/mae/normative/normativa_consolare/serviziconsolari/cittadinanza
/circk28_1991.pdf ).
Quanto al merito, la linea di discendenza riportata nel ricorso trova puntuale riscontro nella documentazione, tradotta e apostillata, depositata in atti.
L'attuale normativa in materia di cittadinanza, Legge n. 91 del 5 febbraio 1992, contempla all'art. 1, comma 1 lett. a), la possibilità della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, vista la declaratoria dell'illegittimità costituzionale della Legge n. 555 del 1912, per effetto della pronuncia della Corte Costituzionale n. 30 del 1983. Tutto ciò, anche alla luce della sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, n. 4466 del 2009, in cui il diritto alla cittadinanza è stato riconosciuto come imprescrittibile e sempre azionabile in via giudiziaria.
L'articolo 1 della legge 555/12 è stato dichiarato in contrasto con la Carta
Costituzionale del 1948 per effetto della sentenza n. 30 del 09.02.1983 della
Corte Costituzionale. Le norme successive, la legge n. 123 del 21 aprile 1983 e la legge n. 91 del 05 febbraio 1992, hanno definitivamente eliminato i profili di discriminazione evidenziati nel corso degli anni.
Per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina, si deve ritenere quindi che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana anche i discendenti di Persona_2
Sul punto si richiama altresì la pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, sentenza del 25 febbraio 2009 n. 4466, per cui “La titolarità della cittadinanza italiana va pagina 5 di 8 riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'art. 219 l. n. 151 del 1975, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (art. 3 e 29 cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dall'1 gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della l. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria;
da quest' ultimo quindi lo stato, per il rapporto di paternità, deve trasmettersi alla figlia, ricorrente in questa sede e alla quale deve riconoscersi.”. Secondo la stessa pronuncia, “La situazione a base delle domande oggetto di questo giudizio, cioè il diritto allo stato di cittadina della ricorrente, perché illegittimamente mai acquisito dal padre figlio di donna che lo ha perduto ingiustamente, è conseguenza “automatica” della applicazione di una legge incostituzionale a decorrere dal
1^ gennaio 1948. Sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'articolo 136 della Cost. e dell'articolo 30 della L. 11 marzo 1953 n. 87, la cessazione degli effetti della legge illegittima perché discriminatoria, non può non incidere immediatamente e in via “automatica” sulle situazioni pendenti o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti della ricorrente e quindi il diritto di questa alla dichiarazione del proprio stato, come figlia, di padre cittadino per la filiazione da donna che, dal 1 ^ gennaio 1948, deve ritenersi cittadina italiana. Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1^ gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto. Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge, sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1^ gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti pagina 6 di 8 familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale.”.
Nel merito, dalla documentazione in atti, tradotta e apostillata, risulta provato che l'ava italiana ha trasmesso la cittadinanza agli odierni Persona_2
ricorrenti, non rilevandosi tra essi una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana, o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello
"status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”.
Alla luce di quanto sopra, si ritiene, pertanto, provata la discendenza diretta degli odierni ricorrenti, con definitivo accoglimento della loro domanda di accertamento della cittadinanza italiana.
Le spese di lite devono essere compensate, considerato l'incremento del numero di richieste amministrative di riconoscimento della cittadinanza italiana, con oggettiva difficoltà per i di gestire le relative procedure, come emerge dalla giurisprudenza di questo Parte_9
Tribunale, che vede l'iscrizione a ruolo di un numero sempre crescente di cause di accertamento della cittadinanza, e, per lo specifico caso in esame, in conformità alla prevalente giurisprudenza di merito sulla domanda di riconoscimento della cittadinanza per linea materna, in virtù della mancata opposizione della parte convenuta e dell'origine pagina 7 di 8 giurisprudenziale del riconoscimento dello status civitatis per linea femminile (cfr. Tribunale di Bari sez. I, 16/07/2024, (ud. 15/07/2024, dep. 16/07/2024), n.3367, Roma,
09/10/2020, (ud. 09/10/2020, dep. 09/10/2020).
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando nella causa promossa tra le parti in epigrafe indicate, ogni diversa e contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta:
- accerta che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, di Controparte_3
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di stato civile provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari;
- compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Firenze, 19.9.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Condò
Il Giudice dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
pagina 8 di 8
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Condò ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado promossa da
(N. Passaporto: YE215993) nato il [...] a [...], Parte_1
Ba, Brasile CPF: , in proprio e nell'interesse del figlio minorenne C.F._1 [...]
(N. Passaporto: YE215995) nato il [...] a [...]/Texas, Usa, SSN: Persona_1
636-17-6042 ; (N. Passaporto: nato il [...] Parte_2 Numer_1
Houston/Texas, Usa SSN: , (N. Passaporto: NumeroDi_2 Parte_3
nata il [...] a [...], Texas, Usa SSN: ; Numer_3 NumeroDi_4 [...]
(N. Passaporto: nata il [...] a [...]/BA, Brasile Parte_4 Numer_5
CPF ; (N. Passaporto: nato il C.F._2 Controparte_1 C.F._3
02/03/1983 a Lauro De Freitas/Ba, Brasile CPF C.F._4 Controparte_2
(N. Passaporto: nata il 15/03/ 1980 a Salvador/Ba, Brasile CPF:
[...] C.F._5
; (N. Passaporto: nata il [...] C.F._6 Parte_5 Numer_6
a Salvador/Ba, Brasile CPF;
(N. C.F._7 Parte_6
Passaporto: GD340238) nato il [...] a [...]/Ba, Brasile CPF: C.F._8
tutti residenti in [...]e rappresentati e difesi dall'avvocato Claudio Antonio Laganà,
pagina 1 di 8 RICORRENTI
CONTRO
, in persona del Ministro, l.r.p.t., Controparte_3
CONVENUTO - CONTUMACE
E NEI CONFRONTI
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Firenze;
INTERVENUTO
Il giudice dott.ssa Caterina Condò, all'esito della trattazione cartolare del giorno 18.9.2025, ha pronunciato la seguente,
SENTENZA ex artt. 281terdecies e 281sexies cpc
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente, precisate come da nota del 1.9.2025 :
“Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile di Firenze, disattesa ogni contraria istanza, ritenuta la propria competenza, rilevato che per il giudizio de quo ricorrono i presupposti di cui al primo comma dell'art. 281- decies c.p.c., accertare e dichiarare il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis dei sig.ri in proprio e nell'interesse dei figli minori: Parte_1 Parte_2 [...]
, Persona_1 Parte_3 Parte_4 [...]
per Controparte_4 Parte_5 Parte_6
trasmissione ininterrotta dello status civitatis dai propri ascendenti, con condanna del Convenuto, ovvero
, (C.F. ) in persona del Ministro pro tempore, elettivamente Controparte_3 P.IVA_1
domiciliato in Firenze alla Via degli Arazzieri, 4 - C.A.P. 50100 (C.F. a procedere P.IVA_2
alle trascrizioni, iscrizioni ed annotazioni di legge della cittadinanza italiana della ricorrente presso i registri di stato civile, e, conseguentemente, al pagamento dei diritti e degli onorari del presente giudizio oltre ad
IVA e CPA come per legge.”
pagina 2 di 8
Fatto e diritto
I ricorrenti hanno dedotto di essere discendenti diretti di Persona_2
nata a [...], Italia, in data 19.09.1868, la quale nel corso della propria
[...]
vita, emigrò in Brasile, dove visse stabilmente fino alla propria morte e sposò un cittadino italiano, il sig. con cerimonia celebrata in data 16.07.1896 a Maracas- BA, Controparte_6
Brasile (all.n. 10) e dal quale ebbe poi un figlio a nome nato il [...] Controparte_7
a Maracas-BA, Brasile (all.n.11).
Nel ricorso si legge che “la discendenza della famiglia proseguì con la nascita dei due figli di Parte_1
il sig. nato il [...] a [...]-BA, Brasile (all.n.14) e il sig. Controparte_7 Persona_3
nato il [...] a [...], BA, Brasile (all.n.15) Persona_4
La discendenza della prese a diramarsi dalla nascita dei sig.ri e Persona_5 Persona_3 [...]
nel seguente modo: Persona_4
Il sig. contrasse matrimonio con la sig.ra che fu celebrato Persona_3 Persona_6
il 05.07.1958 a Salvador-BA, Brasile (all.n.16). Dall'unione dei due vennero alla luce due figli: il sig. nato il [...] a [...]- BA, Brasile (odierno ricorrente) (all.n.17) ed Parte_1
il sig. nato il [...] a [...],BA, Brasile (all.n.18). Parte_7
A sua volta il sig. convolò a nozze con la sig.ra Parte_1 Persona_7
e la cerimonia venne celebrata in data 10.12.1993 a Salvador- BA, Brasile (all.n.19); la coppia ebbe tre figli: la sig.ra nata il [...] a [...], Stati Uniti d'America (all.n.20) Parte_3
(odierna ricorrente), il sig. nato il [...] a [...], Stati Uniti Parte_2
d'America (all.n.21) (odierno ricorrente, minorenne alla data in cui si scrive) ed il sig. Persona_1
nato il [...] a [...], Stati Uniti d'America (all.n. 22 odierno ricorrente, minorenne alla
[...]
data in cui si scrive).
Il sig. invece, sposò la sig.ra in data Parte_7 Persona_8
10.01.1996 a Salvador- BA, Brasile (all.n.23), dalla quale ebbe poi un figlio, il sig.
[...]
nato il [...] a [...]-BA, Brasile odierno ricorrente (all.n. 24). Parte_6
Il sig. ebbe anche due figli, nati fuori dal matrimonio ( da madre diversa dai primi due): i Persona_3
sig.ri nata il [...] a [...]-BA Brasile (all.n. 25) ( quest'ultima sposo Parte_4
pagina 3 di 8 il sig. si veda all.n. 26 dal quale prese poi il cognome) e Persona_9 Controparte_1
nato il [...] a [...]-BA Brasile (all.n. 27). (entrambi odierni ricorrenti)
L'altro ramo della Famiglia parti dal sig. che conobbe e sposò la sig.ra Parte_1 Persona_4
in data 18.12.1973 a Salvador- BA, Brasile (all.n.28) dalla quale ebbe poi due figlie Persona_10
la sig.ra nata il [...] a [...]-BA, Brasile (all.n.29) e la sig.ra Parte_5
nata il [...] a [...],BA Brasile (all.n. 30) (entrambe odierne Controparte_2
ricorrenti).
La sig.ra contrasse poi matrimonio con il sig. e Parte_8 Persona_11
dal quale prese il cognome (all.n.31).”
Fissata la trattazione ex art. 127ter cpc della causa, gli atti sono stati notificati alla controparte e comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Firenze, che non ha precisato le conclusioni. Verificata la ritualità della notifica effettuata nei confronti del convenuto , in persona del ministro l.r.p.t., deve Controparte_3
dichiararsi la sua contumacia.
La causa è passata in decisione all'esito della trattazione per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ex 281sexies cpc, con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c. del
18.9.2025, dopo l'integrazione del difetto di rappresentanza dei minori che avevano originariamente agito in giudizio.
La parte ricorrente nelle note scritte depositate ha insistito per l'accoglimento della domanda.
La controversia viene decisa sulla base della normativa applicabile al 27 marzo 2025 (art. 1 lett. b) D.L. n. 36 del 28 marzo 2025 convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 maggio
2025 n. 74).
In via preliminare, deve riconoscersi sussistente il diritto di agire per via giudiziaria dei ricorrenti. La giurisprudenza ha infatti escluso che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, vertendosi, per l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema di doppio binario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008).
pagina 4 di 8 Inoltre, nel caso di specie, sussiste l'interesse ad agire atteso che i ricorrenti deducono la trasmissione della cittadinanza per linea materna prima del 1948, mentre secondo l'orientamento consolidato dell'Amministrazione, ribadito nella circolare del
[...]
n. K28.1/1991 ”i discendenti di nostra emigrante sono da reputarsi cittadini italiani iure CP_3
sanguininis in derivazione materna purché nati dopo il I° gennaio 1948, data di entrata in vigore della
Costituzione repubblicana”, principio che si pone in difformità con l'orientamento più recente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. la Circolare è pubblicata sul sito https://www.esteri.it/mae/normative/normativa_consolare/serviziconsolari/cittadinanza
/circk28_1991.pdf ).
Quanto al merito, la linea di discendenza riportata nel ricorso trova puntuale riscontro nella documentazione, tradotta e apostillata, depositata in atti.
L'attuale normativa in materia di cittadinanza, Legge n. 91 del 5 febbraio 1992, contempla all'art. 1, comma 1 lett. a), la possibilità della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, vista la declaratoria dell'illegittimità costituzionale della Legge n. 555 del 1912, per effetto della pronuncia della Corte Costituzionale n. 30 del 1983. Tutto ciò, anche alla luce della sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, n. 4466 del 2009, in cui il diritto alla cittadinanza è stato riconosciuto come imprescrittibile e sempre azionabile in via giudiziaria.
L'articolo 1 della legge 555/12 è stato dichiarato in contrasto con la Carta
Costituzionale del 1948 per effetto della sentenza n. 30 del 09.02.1983 della
Corte Costituzionale. Le norme successive, la legge n. 123 del 21 aprile 1983 e la legge n. 91 del 05 febbraio 1992, hanno definitivamente eliminato i profili di discriminazione evidenziati nel corso degli anni.
Per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina, si deve ritenere quindi che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana anche i discendenti di Persona_2
Sul punto si richiama altresì la pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, sentenza del 25 febbraio 2009 n. 4466, per cui “La titolarità della cittadinanza italiana va pagina 5 di 8 riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'art. 219 l. n. 151 del 1975, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (art. 3 e 29 cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dall'1 gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della l. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria;
da quest' ultimo quindi lo stato, per il rapporto di paternità, deve trasmettersi alla figlia, ricorrente in questa sede e alla quale deve riconoscersi.”. Secondo la stessa pronuncia, “La situazione a base delle domande oggetto di questo giudizio, cioè il diritto allo stato di cittadina della ricorrente, perché illegittimamente mai acquisito dal padre figlio di donna che lo ha perduto ingiustamente, è conseguenza “automatica” della applicazione di una legge incostituzionale a decorrere dal
1^ gennaio 1948. Sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'articolo 136 della Cost. e dell'articolo 30 della L. 11 marzo 1953 n. 87, la cessazione degli effetti della legge illegittima perché discriminatoria, non può non incidere immediatamente e in via “automatica” sulle situazioni pendenti o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti della ricorrente e quindi il diritto di questa alla dichiarazione del proprio stato, come figlia, di padre cittadino per la filiazione da donna che, dal 1 ^ gennaio 1948, deve ritenersi cittadina italiana. Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1^ gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto. Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge, sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1^ gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti pagina 6 di 8 familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale.”.
Nel merito, dalla documentazione in atti, tradotta e apostillata, risulta provato che l'ava italiana ha trasmesso la cittadinanza agli odierni Persona_2
ricorrenti, non rilevandosi tra essi una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana, o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello
"status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”.
Alla luce di quanto sopra, si ritiene, pertanto, provata la discendenza diretta degli odierni ricorrenti, con definitivo accoglimento della loro domanda di accertamento della cittadinanza italiana.
Le spese di lite devono essere compensate, considerato l'incremento del numero di richieste amministrative di riconoscimento della cittadinanza italiana, con oggettiva difficoltà per i di gestire le relative procedure, come emerge dalla giurisprudenza di questo Parte_9
Tribunale, che vede l'iscrizione a ruolo di un numero sempre crescente di cause di accertamento della cittadinanza, e, per lo specifico caso in esame, in conformità alla prevalente giurisprudenza di merito sulla domanda di riconoscimento della cittadinanza per linea materna, in virtù della mancata opposizione della parte convenuta e dell'origine pagina 7 di 8 giurisprudenziale del riconoscimento dello status civitatis per linea femminile (cfr. Tribunale di Bari sez. I, 16/07/2024, (ud. 15/07/2024, dep. 16/07/2024), n.3367, Roma,
09/10/2020, (ud. 09/10/2020, dep. 09/10/2020).
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando nella causa promossa tra le parti in epigrafe indicate, ogni diversa e contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta:
- accerta che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, di Controparte_3
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di stato civile provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari;
- compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Firenze, 19.9.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Condò
Il Giudice dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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