Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 21/05/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. P.U. n. 1-1/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
Seconda Sezione Civile - Ufficio delle Procedure Concorsuali
Il Tribunale di Taranto, riunito in composizione collegiale nelle persone dei signori magistrati:
Dott. Italo Federici Presidente Dott. Raffaele Viglione Giudice Dott. Giuseppe De Francesca Giudice rel.
a scioglimento della riserva assunta dal giudice relatore delegato alla trattazione del procedimento all'udienza del 5.5.25, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 1-1/2024 r.g. p.u. introdotto ex art. 298 per la dichiarazione dello stato di insolvenza della
, con sede in Ginosa (Ta), C.so Vittorio Emanuele II, Parte_1
), in persona del Presidente del Consiglio di P.IVA_1 Amministrazione e legale rappresentante Parte_2
***
Letto il ricorso presentato ai sensi dell'art. 298 ccii dall'avv. Dario Lupo, Commissario Liquidatore nominato con d.m. n. 228/24 del 5.12.24, inteso ad accertare e far dichiarare lo stato di insolvenza della Parte_1 esaminati gli atti e la documentazione prodotta dalla società resistente, che non ha inteso comparire personalmente ancorchè ritualmente convocata, come da ricevuta telematica estratta in area web del 25.3.25; ritenuta ai sensi dell'art. 27 CCII la competenza del Tribunale adito, atteso che la società debitrice ha il proprio centro degli interessi principali nel relativo circondario;
esaminato il decreto n. 228/2024 del 5.12.2024 con cui il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, ai sensi degli artt. 2545-terdecies c.c., 293 ccii e 12 lett. e) del D.Lgs. 220/2002, ha posto in liquidazione coatta amministrativa la Parte_1 ;
[...] acquisito in data 16.4.25 il parere della detta Autorità che ha la vigilanza sull'impresa (Mimit), la quale, nel ribadire che la cooperativa è stata assoggettata alla procedura di liquidazione coatta amministrativa in ragione della grave accertata situazione debitoria, ha precisato che «non sussistono elementi ostativi rispetto alla sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza ai sensi dell'art. 298 C.C.I.I.»
Controparte_1 ritenuto, in ordine al requisito oggettivo dello stato di insolvenza, che esso risulti desumibile: i) dal valore negativo del patrimonio netto (€ - 39.578) emerso già nel bilancio al 31.12.17, nonché dalla insufficienza delle risorse allora indicate nell'attivo patrimoniale (€ 9.318) a soddisfare i debiti (€ 46.887), pressochè coincidenti con la misura del passivo accertato dal Commissario liquidatore (€ 44.355,04); ii) dallo stato di inattività della società; iii) dagli esiti degli accertamenti condotti dal Commissario Liquidatore in ordine alla assenza di beni inventariati o ad attività potenzialmente liquidabili per il soddisfacimento dei creditori, sì come altresì dichiarato dal legale rappresentante della debitrice in sede di audizione del 23.12.24 (v. all. 4-6); ritenuta, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 297 CCII;
P.Q.M.
visti gli artt. 40 e 293 ss. CCII, dichiara l'insolvenza della società , con sede in Ginosa Parte_1 (Ta), C.so Vittorio Emanuele II, 124 (c.f. e p.iva ), in persona del legale P.IVA_1 rappresentante (c.f. idente in Ginosa (Ta), Parte_2 C.F._1 via Lamanna 3; manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza alla società debitrice, al Pubblico Ministero in sede, all'ufficio del registro delle imprese per estratto ai fini della iscrizione ex art. 45 co. 2, CCII, nonché entro tre giorni all'autorità competente, mediante comunicazione a norma dell'art. 136 c.p.c., per le conseguenti determinazioni di cui all'art. 297 co. 5, CCII.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 14.5.25.
Il Giudice est. Il Presidente
Giuseppe De Francesca Italo Federici