Art. 1. Articolo unico
E' convertito in legge il decreto-legge 25 ottobre 1971, n. 854 , concernente modificazioni al regime fiscale degli spiriti, con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1 e' aggiunto il seguente comma:
"Il periodo minimo di invecchiamento dell'acquavite di vino posta in commercio con denominazione brandy, stabilito dall' articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162 , nel comma aggiunto con l' articolo 8 della legge 18 marzo 1968, n. 498 , e' ridotto ad un anno".
All'articolo 3, primo comma, dopo le parole: "e successive modificazioni", sono aggiunte le parole: "nonche' alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162 ".
E' convertito in legge il decreto-legge 25 ottobre 1971, n. 854 , concernente modificazioni al regime fiscale degli spiriti, con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1 e' aggiunto il seguente comma:
"Il periodo minimo di invecchiamento dell'acquavite di vino posta in commercio con denominazione brandy, stabilito dall' articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162 , nel comma aggiunto con l' articolo 8 della legge 18 marzo 1968, n. 498 , e' ridotto ad un anno".
All'articolo 3, primo comma, dopo le parole: "e successive modificazioni", sono aggiunte le parole: "nonche' alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162 ".