Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 26/03/2025, n. 446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 446 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi giudice dott.ssa DR ES giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di SEPARAZIONE GIUDIZIALE iscritta al RG. n. 491/2025 e promossa con ricorso ex art. 473bis.51 cpc da
(c.f. ), nato/a a CASTELFRANCO Parte_1 C.F._1 VENETO (TV), il 13/05/1984 con l'avv. MASSIMILIANO FIOR
RICORRENTE
contro
(c.f. , nato/a a Controparte_1 C.F._2 CASTELFRANCO VENETO (TV), il 24/04/1980 con l'avv. FEDERICA PASTRO e con l'avv. DAVIDE POLLICI
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA IN SEDE
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
La domanda di separazione personale
La domanda di separazione personale è fondata, risultando dalle allegazioni in atti che il rapporto matrimoniale si è deteriorato fino a rendere impossibile la prosecuzione della convivenza;
inoltre anche il contegno processuale delle parti denota che ad oggi non v'è interesse alcuno alla ricomposizione dell'unione coniugale.
Le condizioni concordate tra le parti appaiono inoltre congrue, rispondenti all'interesse della prole e compatibili con la condizione logistica ed economica delle stesse.
L'intervenuto accordo giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Sulla prosecuzione del giudizio. La domanda di divorzio.
È stata proposta dal la domanda cumulata di divorzio, rispetto CP_1 alla quale è esteso l'accordo rappresentato dalle parti con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 21.03.2025.
Poiché tale la domanda non sarà procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e ss. mm., la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché quest'ultimo – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, e quindi, ai sensi dell'art. 127ter/5 cpc., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 della citata L. 898/70.
Con le medesime note scritte, le parti potranno confermare le condizioni già indicate (ed oggetto del complessivo accordo raggiunto in corso di causa) con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
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PQM
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione personale, così provvede secondo l'accordo raggiunto delle parti:
1. DICHIARA la separazione personale tra i coniugi
, nato/a a CASTELFRANCO VENETO (TV), il 13/05/1984 Parte_1
e nato/a a CASTELFRANCO VENETO (TV), il Controparte_1
24/04/1980, uniti in matrimonio il 20/05/2017, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di CASTELFRANCO VENETO dell'anno 2017 n. 12, Parte I, alle seguenti condizioni di cui all'accordo delle parti:
3 4 5 6 2. MANDA al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza e agli ulteriori incombenti di legge;
3. DÀ ATTO che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
4. DISPONE come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
5. DICHIARA le spese di lite interamente compensate tra le parti per questa fase. Così deciso nella camera di consiglio del 26 marzo 2025.
Il Presidente Il giudice est. dott.ssa Daniela Ronzani dott.ssa DR ES
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