TRIB
Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 21/01/2025, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
Nr. 4745/2023 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Perugia Prima sezione persone e famiglia CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Mariella Roberti Presidente
Loredana Giglio Giudice rel.
Elena Stramaccioni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4745/2023 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Di Fiore ed Parte_1 elettivamente domiciliato in Perugia in Via Danzetta n°7, RICORRENTE
Nei confronti di
Controparte_1
RESISTENTE contumace
Con l'intervento del PM c/o il Tribunale di Perugia
INTERVENIENTE EX LEGE
Oggetto : modifica condizioni di affidamento e mantenimento figlio minore
Conclusioni delle parti: il solo ricorrente ha concluso come da verbale di udienza del 3.12.2024 da intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. e hanno intrattenuto una Parte_1 Controparte_1 relazione sentimentale dalla quale, in data 31.02.2014, è nato il figlio Per_1
Con ricorso diretto al Tribunale di Perugia il ricorrente ha esposto che: con provvedimento del 6.06.2022, reso nell'ambito del procedimento n. R.G. 19/2022, il Tribunale di Perugia ha accolto le conclusioni rassegnate dalla sola resistente nella contumacia del ricorrente sulla regolamentazione dell'affidamento e mantenimento del figlio minore. Con tale provvedimento è stato disposto: l'affidamento condiviso del minore con collocamento presso la madre;
pagina 1 di 4 regolamentazione del diritto di visita e frequentazione del padre con il figlio;
previsione, a carico del padre, di un contributo di mantenimento per il figlio di euro 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. Ha rappresentato che, successivamente all'adozione di tale provvedimento, sono intervenuti mutamenti fattuali che giustificano la modifica del provvedimento adottato. Ha sostenuto, in particolare, che sarebbe mutata l'organizzazione ed i tempi di permanenza dei genitori con il figlio, in quanto, da tempo, il figlio sostanzialmente, dall'uscita della scuola trascorrerebbe tutti i pomeriggi presso l'abitazione paterna. Inoltre, ha sostenuto che, dallo scorso agosto, la resistente stessa, avrebbe proposto che il minore dormisse durante la settimana presso il padre in ragione di proprie esigenze lavorative. Attualmente il minore viene accompagnato a scuola al mattino dal padre, per poi essere prelevato Per_1 dall'uscita di scuola durante la sua pausa pranzo dal padre o dai prossimi congiunti paterni;
dal mese di agosto, la madre, a settimane alterne, preleva il bambino il venerdì sera dalla casa del padre e lo riporta a scuola la mattina del lunedì successivo. La frequentazione del padre con il minore sarebbe ad oggi di gran lunga superiore rispetto a quella stabilita dal Tribunale poiché sostanzialmente il figlio trascorrerebbe le proprie giornate presso l'abitazione del padre e con i familiari paterni che si lo accudiscono, lo aiutano nello svolgimento dei compiti e provvedono a tutte le sue esigenze.
Ha dichiarato di essere dipendente DHL con uno stipendio di circa € 1.350,00 mensili e di con impegno lavorativo quotidiano dalle 8:30 alle 17:30, con una pausa pranzo di un'ora e mezza dalle 13:00 alle 14:00. Ha sostenuto che, per quanto a sua conoscenza, attualmente la sua ex compagna lavora come segretaria nello studio di un commercialista di Bastia Umbra, con orario lavorativo e retribuzione pressoché coincidente alla sua ( circa € 1.200,00 mensili). Ha chiesto che, confermato l'affidamento condiviso del minore, sia disposto il collocamento prevalente dello stesso presso il padre, con regolamentazione del diritto di visita e frequentazione della madre e previsione a carico della stessa di versamento di contributo di mantenimento di euro 250,00 mensili , oltre al 50% delle spese straordinarie e fruizione dal solo padre dell'assegno unico. Ha depositato accordo sottoscritto anche dalla madre del minore nel quale le parti hanno concordato affidamento condiviso con collocamento paritetico e previsione di mantenimento diretto ed ha chiesto, modificando le iniziale conclusioni, che siano accolte le condizioni concordate in via stragiudiziale.
Instaurato il contraddittorio la resistente si è presentata personalmente ma senza procedere alla formale costituzione in giudizio all'udienza di comparizione delle parti. Informata della necessità di munirsi di difesa tecnica ha dichiarato di non volersi costituire formalmente pur riconoscendo l'accordo stragiudiziale intercorso con il ricorrente. La causa è stata rinviata al fine di consentire alla resistente di potersi eventualmente costituire in giudizio ma all'udienza successiva la stessa non si è costituita in giudizio né è nuovamente comparsa. Dichiarata la sua contumacia la causa, sulle conclusioni rassegnate dal solo ricorrente, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
2. La domanda di modifica nei termini precisati dal ricorrente in corso di causa può essere accolta. Dall'istruttoria svolta è emerso, in fatto, che i tempi di visita e frequentazione tra il padre e il minore si sono estesi tanto che in via stragiudiziale le parti hanno raggiunto accordo che prevede il collocamento paritetico e il mantenimento c.d. diretto.
La madre del minore ancorchè non formalmente costituitasi in giudizio ha riconosciuto tale accordo confermando, dunque, la ricorrenza di fatti sopravvenuti che giustificano l'adeguamento delle condizioni di affidamento e mantenimento del minore al nuovo assetto concordato tra i due genitori e che non appare pregiudizievole per i suoi interessi. In via pagina 2 di 4 generale si osserva che, in tema di affidamento condiviso del figlio nella crisi della coppia genitoriale, la soluzione della suddivisione paritetica dei tempi di permanenza presso ciascun genitore è da preferire laddove ve ne siano le condizioni di fattibilità e, quindi, tenendo sempre in considerazione le caratteristiche del caso concreto. Come osservato anche recentemente dalla giurisprudenza di legittimità ( cfr. Cass. 3652/2020) “ la regolamentazione dei rapporti tra genitori non conviventi e figli minori non può avvenire sulla base di una simmetrica e paritaria ripartizione dei tempi di permanenza con ambo i genitori ma deve essere il risultato di una valutazione ponderata del giudice del merito che, partendo dall'esigenza di garantire al minore la situazione più confacente al suo benessere ed alla sua crescita armoniosa e serena, tenga anche conto del suo diritto ad una significativa e piena relazione con entrambi i genitori nonché del diritto di questi ultimi ad una piena realizzazione della loro relazione con i figli e all'esplicazione del loro ruolo educativo”. Si deve procedere ad una valutazione della “capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore, fermo restando, in ogni caso, il rispetto del principio della bi-genitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione” (Cass. 10.12.2018 n. 31902). La possibilità di adottare una ripartizione paritaria della collocamento della prole è rimessa, dunque, ad una valutazione caso per caso. Nel caso in esame il minore, già di fatto, ha rapporti di frequentazione pressochè paritetici con i due genitori e, dunque, può disporsi formalmente il collocamento “ paritetico” presso entrambi i genitori secondo il calendario concordato in via stragiudiziale tra le parti che prevede che il figlio minore possa vedere e frequentare la madre nelle giornate di lunedì e mercoledì dall'uscita di scuola sino alla mattina successiva quando sarà poi riaccompagnato a scuola;
con il padre nei giorni di martedì e giovedì dall'uscita di scuola alla mattina successiva mentre nella giornata del venerdì il minore resterà con il genitore con il quale trascorrerà il fine settimana, seguendo il principio dell'alternanza. Le parti hanno concordato i tempi di frequentazione nei periodi estivi e festivi e previsto il mantenimento diretto oltre alla suddivisione, al 50%, delle spese straordinarie e dell'assegno unico. Tali condizioni possono essere, in conclusione, trasfuse in sentenza.
L'esito della controversia e l'assenza di formale costituzione in giudizio della resistente giustificano la dichiarazione di irripetibilità delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, così provvede :
1) Conferma l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori;
2) Dispone, a far data dalla domanda, il collocamento paritetico del minore presso i genitori disponendo, quanto alla suddivisione dei tempi di visita e frequentazione, secondo le condizioni concordate tra le parti in via stragiudiziale nell'accordo datato 28.11.2023 depositato in giudizio e da intendersi integralmente richiamato e trascritto “ per relationem”;
3) Dispone che al mantenimento ordinario del minore le parti provvedano in modo diretto con suddivisione al 50% delle spese straordinarie di natura medica, scolastica e ricreativa da concordarsi tra i genitori.
pagina 3 di 4 Dichiara irripetibili le spese di lite
Perugia, 18.12.2024
Il giudice rel. Il Presidente
Loredana Giglio Mariella Roberti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Perugia Prima sezione persone e famiglia CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Mariella Roberti Presidente
Loredana Giglio Giudice rel.
Elena Stramaccioni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4745/2023 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Di Fiore ed Parte_1 elettivamente domiciliato in Perugia in Via Danzetta n°7, RICORRENTE
Nei confronti di
Controparte_1
RESISTENTE contumace
Con l'intervento del PM c/o il Tribunale di Perugia
INTERVENIENTE EX LEGE
Oggetto : modifica condizioni di affidamento e mantenimento figlio minore
Conclusioni delle parti: il solo ricorrente ha concluso come da verbale di udienza del 3.12.2024 da intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. e hanno intrattenuto una Parte_1 Controparte_1 relazione sentimentale dalla quale, in data 31.02.2014, è nato il figlio Per_1
Con ricorso diretto al Tribunale di Perugia il ricorrente ha esposto che: con provvedimento del 6.06.2022, reso nell'ambito del procedimento n. R.G. 19/2022, il Tribunale di Perugia ha accolto le conclusioni rassegnate dalla sola resistente nella contumacia del ricorrente sulla regolamentazione dell'affidamento e mantenimento del figlio minore. Con tale provvedimento è stato disposto: l'affidamento condiviso del minore con collocamento presso la madre;
pagina 1 di 4 regolamentazione del diritto di visita e frequentazione del padre con il figlio;
previsione, a carico del padre, di un contributo di mantenimento per il figlio di euro 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. Ha rappresentato che, successivamente all'adozione di tale provvedimento, sono intervenuti mutamenti fattuali che giustificano la modifica del provvedimento adottato. Ha sostenuto, in particolare, che sarebbe mutata l'organizzazione ed i tempi di permanenza dei genitori con il figlio, in quanto, da tempo, il figlio sostanzialmente, dall'uscita della scuola trascorrerebbe tutti i pomeriggi presso l'abitazione paterna. Inoltre, ha sostenuto che, dallo scorso agosto, la resistente stessa, avrebbe proposto che il minore dormisse durante la settimana presso il padre in ragione di proprie esigenze lavorative. Attualmente il minore viene accompagnato a scuola al mattino dal padre, per poi essere prelevato Per_1 dall'uscita di scuola durante la sua pausa pranzo dal padre o dai prossimi congiunti paterni;
dal mese di agosto, la madre, a settimane alterne, preleva il bambino il venerdì sera dalla casa del padre e lo riporta a scuola la mattina del lunedì successivo. La frequentazione del padre con il minore sarebbe ad oggi di gran lunga superiore rispetto a quella stabilita dal Tribunale poiché sostanzialmente il figlio trascorrerebbe le proprie giornate presso l'abitazione del padre e con i familiari paterni che si lo accudiscono, lo aiutano nello svolgimento dei compiti e provvedono a tutte le sue esigenze.
Ha dichiarato di essere dipendente DHL con uno stipendio di circa € 1.350,00 mensili e di con impegno lavorativo quotidiano dalle 8:30 alle 17:30, con una pausa pranzo di un'ora e mezza dalle 13:00 alle 14:00. Ha sostenuto che, per quanto a sua conoscenza, attualmente la sua ex compagna lavora come segretaria nello studio di un commercialista di Bastia Umbra, con orario lavorativo e retribuzione pressoché coincidente alla sua ( circa € 1.200,00 mensili). Ha chiesto che, confermato l'affidamento condiviso del minore, sia disposto il collocamento prevalente dello stesso presso il padre, con regolamentazione del diritto di visita e frequentazione della madre e previsione a carico della stessa di versamento di contributo di mantenimento di euro 250,00 mensili , oltre al 50% delle spese straordinarie e fruizione dal solo padre dell'assegno unico. Ha depositato accordo sottoscritto anche dalla madre del minore nel quale le parti hanno concordato affidamento condiviso con collocamento paritetico e previsione di mantenimento diretto ed ha chiesto, modificando le iniziale conclusioni, che siano accolte le condizioni concordate in via stragiudiziale.
Instaurato il contraddittorio la resistente si è presentata personalmente ma senza procedere alla formale costituzione in giudizio all'udienza di comparizione delle parti. Informata della necessità di munirsi di difesa tecnica ha dichiarato di non volersi costituire formalmente pur riconoscendo l'accordo stragiudiziale intercorso con il ricorrente. La causa è stata rinviata al fine di consentire alla resistente di potersi eventualmente costituire in giudizio ma all'udienza successiva la stessa non si è costituita in giudizio né è nuovamente comparsa. Dichiarata la sua contumacia la causa, sulle conclusioni rassegnate dal solo ricorrente, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
2. La domanda di modifica nei termini precisati dal ricorrente in corso di causa può essere accolta. Dall'istruttoria svolta è emerso, in fatto, che i tempi di visita e frequentazione tra il padre e il minore si sono estesi tanto che in via stragiudiziale le parti hanno raggiunto accordo che prevede il collocamento paritetico e il mantenimento c.d. diretto.
La madre del minore ancorchè non formalmente costituitasi in giudizio ha riconosciuto tale accordo confermando, dunque, la ricorrenza di fatti sopravvenuti che giustificano l'adeguamento delle condizioni di affidamento e mantenimento del minore al nuovo assetto concordato tra i due genitori e che non appare pregiudizievole per i suoi interessi. In via pagina 2 di 4 generale si osserva che, in tema di affidamento condiviso del figlio nella crisi della coppia genitoriale, la soluzione della suddivisione paritetica dei tempi di permanenza presso ciascun genitore è da preferire laddove ve ne siano le condizioni di fattibilità e, quindi, tenendo sempre in considerazione le caratteristiche del caso concreto. Come osservato anche recentemente dalla giurisprudenza di legittimità ( cfr. Cass. 3652/2020) “ la regolamentazione dei rapporti tra genitori non conviventi e figli minori non può avvenire sulla base di una simmetrica e paritaria ripartizione dei tempi di permanenza con ambo i genitori ma deve essere il risultato di una valutazione ponderata del giudice del merito che, partendo dall'esigenza di garantire al minore la situazione più confacente al suo benessere ed alla sua crescita armoniosa e serena, tenga anche conto del suo diritto ad una significativa e piena relazione con entrambi i genitori nonché del diritto di questi ultimi ad una piena realizzazione della loro relazione con i figli e all'esplicazione del loro ruolo educativo”. Si deve procedere ad una valutazione della “capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore, fermo restando, in ogni caso, il rispetto del principio della bi-genitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione” (Cass. 10.12.2018 n. 31902). La possibilità di adottare una ripartizione paritaria della collocamento della prole è rimessa, dunque, ad una valutazione caso per caso. Nel caso in esame il minore, già di fatto, ha rapporti di frequentazione pressochè paritetici con i due genitori e, dunque, può disporsi formalmente il collocamento “ paritetico” presso entrambi i genitori secondo il calendario concordato in via stragiudiziale tra le parti che prevede che il figlio minore possa vedere e frequentare la madre nelle giornate di lunedì e mercoledì dall'uscita di scuola sino alla mattina successiva quando sarà poi riaccompagnato a scuola;
con il padre nei giorni di martedì e giovedì dall'uscita di scuola alla mattina successiva mentre nella giornata del venerdì il minore resterà con il genitore con il quale trascorrerà il fine settimana, seguendo il principio dell'alternanza. Le parti hanno concordato i tempi di frequentazione nei periodi estivi e festivi e previsto il mantenimento diretto oltre alla suddivisione, al 50%, delle spese straordinarie e dell'assegno unico. Tali condizioni possono essere, in conclusione, trasfuse in sentenza.
L'esito della controversia e l'assenza di formale costituzione in giudizio della resistente giustificano la dichiarazione di irripetibilità delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, così provvede :
1) Conferma l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori;
2) Dispone, a far data dalla domanda, il collocamento paritetico del minore presso i genitori disponendo, quanto alla suddivisione dei tempi di visita e frequentazione, secondo le condizioni concordate tra le parti in via stragiudiziale nell'accordo datato 28.11.2023 depositato in giudizio e da intendersi integralmente richiamato e trascritto “ per relationem”;
3) Dispone che al mantenimento ordinario del minore le parti provvedano in modo diretto con suddivisione al 50% delle spese straordinarie di natura medica, scolastica e ricreativa da concordarsi tra i genitori.
pagina 3 di 4 Dichiara irripetibili le spese di lite
Perugia, 18.12.2024
Il giudice rel. Il Presidente
Loredana Giglio Mariella Roberti
pagina 4 di 4