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Sentenza 22 agosto 2025
Sentenza 22 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 22/08/2025, n. 401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 401 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2012/2025 V.g.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Massimiliano Magliacani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 2012/2025 promossa da: nato a [...] il [...] (C.F. ), ivi Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...] ed ivi elettivamente domiciliata in Corso Mazzini 40 presso e nello studio dell'avv. CLAUDIA DE PASQUALE che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'avv. ANNAMARIA DEL CHICCA
e nato a [...] il [...] (C.F. ), ivi CP_1 CodiceFiscale_2 residente in [...] e ivi elettivamente domiciliato in Via Cairoli 21 presso e nello studio dell'avv. FEDERICA TOGNONI
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso
FATTO
Con ricorso in data 5.6.2025, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza di omologa della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Livorno il 3.9.2018 e che dalla loro unione è nata la figlia a Livorno Per_1 il 02.08.2018. Con provvedimento in data 16.6.2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 21.8.2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il Giudice Relatore, in data 21.8.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di separarsi consensualmente alle condizioni di cui al ricorso. Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, OMOLOGA La separazione personale consensualmente intervenuta tra e Parte_1 ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Livorno di procedere alla CP_1 annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Livorno il 3.9.2018 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 259 P. 1 anno 2018; DISPONE CHE:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, libero ciascuno di fissare la propria residenza dove vorrà.
La casa familiare posta in Livorno Via San Carlo 104, nonchè relative pertinenze, viene assegnata unitamente a mobili e arredi alla Sig.ra he vi abiterà con la figlia minore Pt_1 Per_1
Il Sig. dà atto di essersi allontanato da tempo dalla casa familiare, nonché di aver già CP_1 ritirato i propri effetti personali e i beni di sua esclusiva proprietà. Lo stesso si obbliga a trasferire la propria residenza dalla casa familiare dalla data di pubblicazione dell'omologa di separazione.
2) La figlia minore è affidata ai genitori in modo condiviso, con collocamento Per_1 prevalente e residenza presso la madre. Il padre se ne prenderà cura come segue :
- week end alternati dal venerdì pomeriggio dall'uscita dal lavoro del padre fino alle ore 21.00 della domenica sera. In caso di impegni dei genitori e/o della figlia che comportino un'anticipazione o un differimento dell'orario di rientro suddetto, potrà rientrare Per_1
a casa della mamma anche prima oppure oltre tale orario purché vi sia accordo tra i genitori, non assuma carattere di abitudine e avvenga nel rispetto degli impegni pregressi di e/o dell'altro genitore Per_1
- al termine del week end materno alle ore 21.00 verrà presa dal padre presso il Per_1 quale pernotterà. In caso di impegni dei genitori e/o della figlia che comportino un'anticipazione o un differimento dell'orario di rientro suddetto, potrà rientrare Per_1
a casa del papà anche prima oppure oltre tale orario purché vi sia accordo tra i genitori, non assuma carattere di abitudine e avvenga nel rispetto degli impegni pregressi di Per_1
e/o dell'altro genitore;
- nella settimana che termina con il week end paterno: lunedì con pernottamento;
Per_1 verrà presa dal padre alle ore 18.00 dall'uscita dal lavoro e la mattina verrà riaccompagnata a scuola, oppure a casa della mamma nei periodi extrascolastici
- nella settimana che termina con il week end materno: il martedì e il giovedì, in entrambi i casi con pernottamento. verrà presa dal padre alle ore 18.00 dall'uscita dal lavoro Per_1
e la mattina verrà riaccompagnata a scuola, oppure dalla madre nei periodi extra scolastici.
Le parti prevedono altresì che nel periodo invernale:
- una volta alla settimana e all'interno dei giorni di cura paterna, con accordi diretti tra la Sig.ra e la nonna paterna, interverrà la cura di quest'ultima: tendenzialmente il Pt_1 lunedì nella settimana che termina con il week end paterno e il martedì nella settimana che termina con il week end materno la nonna prenderà alle ore 16.30 fino alle ore 18 Per_1 quando all'uscita dal lavoro subentrerà il padre. In caso di pregressi impegni di entrambe le parti la nonna potrà recuperare il giorno perso accordandosi con la Sig.ra Pt_1
- nei giorni di cura paterna, ove il padre ritardi dal lavoro e la madre sia impossibilitata, nulla osta a che stia con la nonna paterna fino all'arrivo del padre. Per_1
- la Sig.ra oncorderà direttamente con i propri genitori un pomeriggio di cura di Pt_1 da parte degli stessi all'interno dei giorni di propria competenza. Per_1 Le parti prevedono altresì che nel periodo estivo:
- nella settimana che termina con il week end materno dopo il pernottamento del giovedì sera, ove il padre non dovesse lavorare il venerdì mattina, rimarrà con lo stesso Per_1 per rientrare dalla mamma all'ora di pranzo oppure in orario successivo purché vi sia accordo tra i genitori, non assuma carattere di abitudine e avvenga nel rispetto degli impegni pregressi di e/o della mamma;
ove il padre invece il venerdì mattina Per_1 lavori, la figlia rientrerà a casa della mamma dopo colazione.
- negli altri giorni i genitori concorderanno direttamente la cura di per la mattina Per_1 con l'eventuale ausilio di nonni/baby sitter/centro estivo.
- nei giorni di cura paterna, ove il padre ritardi dal lavoro e la madre sia impossibilitata, nulla osta a che stia con la nonna paterna fino all'arrivo del padre. Per_1
In ogni caso, dunque sia in estate che in inverno, nel caso di ritardi dal lavoro, urgenze o esigenze lavorative, ciascuno dei genitori chiederà preventivamente all'altro la disponibilità a prendersi cura della bambina e, solo in caso di impossibilità/indisponibilità da parte dell'altro, interpellerà i propri genitori. trascorrerà due settimane anche non Per_1 continuative in estate con ciascuno dei genitori.
La prima settimana dovrà essere concordata entro il 30 aprile di ogni anno, la seconda entro il 30 giugno.
Trascorrerà ad anni alterni le festività di Natale come segue: cenerà e pernotterà con un genitore il 24 dicembre trattenendosi con lo stesso a pranzo il 25 dicembre, con rientro presso l'altro genitore nel pomeriggio;
cenerà e pernotterà con quest'ultimo il 25 dicembre trattenendosi con lo stesso a pranzo il 26 dicembre, con rientro presso l'altro nel pomeriggio.
I successivi giorni delle vacanze natalizie seguiranno il calendario ordinario, con alternanza tra i genitori per i giorni 31 dicembre, 01 gennaio, Epifania e con alternanza anno per anno. trascorrerà altresì la S. Pasqua e il Lunedì dell'Angelo alternati con ciascun Per_1 genitore e con alternanza anno per anno.
Per le ulteriori festività (25 aprile, 01 maggio, S. Patrona, 02 giugno, 15 agosto salvo che non si trovi in vacanza con l'altro genitore, 01 novembre, 08 dicembre) verrà seguito il criterio dell'alternanza anno per anno.
Il tutto compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori, gli impegni scolastici ed extra scolastici e la sensibilità di Per_1
I genitori si impegnano a far frequentare a un'attività sportiva alla stessa gradita, Per_1 sempre nel rispetto della sua età e delle sue inclinazioni. Nei tempi di rispettiva cura ciascuno dei genitori garantirà alla figlia la partecipazione alle attività scolastiche, extra scolastiche (ad es partecipazione a feste e compleanni) e sportive.
Sono sempre salve eventuali modifiche concordate.
Il tutto come da piano genitoriale allegato al ricorso.
I genitori si impegnano a essere presenti e partecipi nell'educazione, nella crescita e nella formazione della figlia e a concorrere in ogni possibile modo al suo benessere psico-fisico, assecondando le sue inclinazioni ed evitandole ogni disagio.
3) Quale contributo al mantenimento di il Sig. verserà alla Sig.ra Per_1 CP_1 Pt_1 entro il giorno 15 del mese la somma di Euro 50,00 (cinquanta//00) mensili con rivalutazione annuale ISTAT, mediante bonifico alle coordinate bancarie già note, con decorrenza dal mese di sottoscrizione del presente accordo e comunque sino al raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia.
L'Assegno Unico verrà riscosso e usufruito al 100% dalla Sig.ra e il Sig. si Pt_1 CP_1 obbliga ad effettuare entro 10 giorni dalla firma del presente accordo tutti gli adempimenti che si renderanno necessari a tal fine.
Le spese per l'eventuale mensa scolastica, nonchè iscrizione scolastica e retta saranno a carico dei genitori in pari misura.
Le spese straordinarie mediche, scolastiche, formative e sportive per la figlia saranno a carico dei genitori al 50% ciascuno e dovranno essere debitamente documentate, e concordate se necessario, secondo le previsioni di cui alle Linee guida del CNF del 29.11.2017 che le parti danno atto di conoscere e condividere.
Ai fini del perfezionamento dell'accordo sulla spesa straordinaria, il genitore che intende affrontare una spesa informerà l'altro genitore tramite messaggio o mail o Whatsapp: se il genitore che riceve la comunicazione non avrà risposto nel termine di 15 giorni, la spesa si intenderà approvata. Ove la spesa, come sopra disciplinata, sia stata sostenuta da un genitore lo stesso rimetterà all'altro il relativo giustificativo entro 15 giorni dall'esborso e quest'ultimo provvederà al rimborso entro i successivi 15 giorni.
4) Per quanto occorrer possa le parti concedono il reciproco assenso alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio e/o il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio propri e della figlia minore.
5) Le parti, in relazione alle rispettive condizioni economiche, dichiarano di essere economicamente autonome e di non avere diritto ad alcun contributo al proprio mantenimento.
Dichiarano altresì le parti di aver risolto ogni rapporto dare/avere e di non avere, pertanto, nulla altro a pretendere e/o richiedere l'una dall'altra a qualunque titolo. Dichiarano altresì di non avere nulla a pretendere per i rapporti pregressi.
6) Spese compensate.
Livorno, 21.8.2025
Il Presidente Relatore dott. Azzurra Fodra
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Massimiliano Magliacani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 2012/2025 promossa da: nato a [...] il [...] (C.F. ), ivi Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...] ed ivi elettivamente domiciliata in Corso Mazzini 40 presso e nello studio dell'avv. CLAUDIA DE PASQUALE che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'avv. ANNAMARIA DEL CHICCA
e nato a [...] il [...] (C.F. ), ivi CP_1 CodiceFiscale_2 residente in [...] e ivi elettivamente domiciliato in Via Cairoli 21 presso e nello studio dell'avv. FEDERICA TOGNONI
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso
FATTO
Con ricorso in data 5.6.2025, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza di omologa della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Livorno il 3.9.2018 e che dalla loro unione è nata la figlia a Livorno Per_1 il 02.08.2018. Con provvedimento in data 16.6.2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 21.8.2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il Giudice Relatore, in data 21.8.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di separarsi consensualmente alle condizioni di cui al ricorso. Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, OMOLOGA La separazione personale consensualmente intervenuta tra e Parte_1 ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Livorno di procedere alla CP_1 annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Livorno il 3.9.2018 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 259 P. 1 anno 2018; DISPONE CHE:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, libero ciascuno di fissare la propria residenza dove vorrà.
La casa familiare posta in Livorno Via San Carlo 104, nonchè relative pertinenze, viene assegnata unitamente a mobili e arredi alla Sig.ra he vi abiterà con la figlia minore Pt_1 Per_1
Il Sig. dà atto di essersi allontanato da tempo dalla casa familiare, nonché di aver già CP_1 ritirato i propri effetti personali e i beni di sua esclusiva proprietà. Lo stesso si obbliga a trasferire la propria residenza dalla casa familiare dalla data di pubblicazione dell'omologa di separazione.
2) La figlia minore è affidata ai genitori in modo condiviso, con collocamento Per_1 prevalente e residenza presso la madre. Il padre se ne prenderà cura come segue :
- week end alternati dal venerdì pomeriggio dall'uscita dal lavoro del padre fino alle ore 21.00 della domenica sera. In caso di impegni dei genitori e/o della figlia che comportino un'anticipazione o un differimento dell'orario di rientro suddetto, potrà rientrare Per_1
a casa della mamma anche prima oppure oltre tale orario purché vi sia accordo tra i genitori, non assuma carattere di abitudine e avvenga nel rispetto degli impegni pregressi di e/o dell'altro genitore Per_1
- al termine del week end materno alle ore 21.00 verrà presa dal padre presso il Per_1 quale pernotterà. In caso di impegni dei genitori e/o della figlia che comportino un'anticipazione o un differimento dell'orario di rientro suddetto, potrà rientrare Per_1
a casa del papà anche prima oppure oltre tale orario purché vi sia accordo tra i genitori, non assuma carattere di abitudine e avvenga nel rispetto degli impegni pregressi di Per_1
e/o dell'altro genitore;
- nella settimana che termina con il week end paterno: lunedì con pernottamento;
Per_1 verrà presa dal padre alle ore 18.00 dall'uscita dal lavoro e la mattina verrà riaccompagnata a scuola, oppure a casa della mamma nei periodi extrascolastici
- nella settimana che termina con il week end materno: il martedì e il giovedì, in entrambi i casi con pernottamento. verrà presa dal padre alle ore 18.00 dall'uscita dal lavoro Per_1
e la mattina verrà riaccompagnata a scuola, oppure dalla madre nei periodi extra scolastici.
Le parti prevedono altresì che nel periodo invernale:
- una volta alla settimana e all'interno dei giorni di cura paterna, con accordi diretti tra la Sig.ra e la nonna paterna, interverrà la cura di quest'ultima: tendenzialmente il Pt_1 lunedì nella settimana che termina con il week end paterno e il martedì nella settimana che termina con il week end materno la nonna prenderà alle ore 16.30 fino alle ore 18 Per_1 quando all'uscita dal lavoro subentrerà il padre. In caso di pregressi impegni di entrambe le parti la nonna potrà recuperare il giorno perso accordandosi con la Sig.ra Pt_1
- nei giorni di cura paterna, ove il padre ritardi dal lavoro e la madre sia impossibilitata, nulla osta a che stia con la nonna paterna fino all'arrivo del padre. Per_1
- la Sig.ra oncorderà direttamente con i propri genitori un pomeriggio di cura di Pt_1 da parte degli stessi all'interno dei giorni di propria competenza. Per_1 Le parti prevedono altresì che nel periodo estivo:
- nella settimana che termina con il week end materno dopo il pernottamento del giovedì sera, ove il padre non dovesse lavorare il venerdì mattina, rimarrà con lo stesso Per_1 per rientrare dalla mamma all'ora di pranzo oppure in orario successivo purché vi sia accordo tra i genitori, non assuma carattere di abitudine e avvenga nel rispetto degli impegni pregressi di e/o della mamma;
ove il padre invece il venerdì mattina Per_1 lavori, la figlia rientrerà a casa della mamma dopo colazione.
- negli altri giorni i genitori concorderanno direttamente la cura di per la mattina Per_1 con l'eventuale ausilio di nonni/baby sitter/centro estivo.
- nei giorni di cura paterna, ove il padre ritardi dal lavoro e la madre sia impossibilitata, nulla osta a che stia con la nonna paterna fino all'arrivo del padre. Per_1
In ogni caso, dunque sia in estate che in inverno, nel caso di ritardi dal lavoro, urgenze o esigenze lavorative, ciascuno dei genitori chiederà preventivamente all'altro la disponibilità a prendersi cura della bambina e, solo in caso di impossibilità/indisponibilità da parte dell'altro, interpellerà i propri genitori. trascorrerà due settimane anche non Per_1 continuative in estate con ciascuno dei genitori.
La prima settimana dovrà essere concordata entro il 30 aprile di ogni anno, la seconda entro il 30 giugno.
Trascorrerà ad anni alterni le festività di Natale come segue: cenerà e pernotterà con un genitore il 24 dicembre trattenendosi con lo stesso a pranzo il 25 dicembre, con rientro presso l'altro genitore nel pomeriggio;
cenerà e pernotterà con quest'ultimo il 25 dicembre trattenendosi con lo stesso a pranzo il 26 dicembre, con rientro presso l'altro nel pomeriggio.
I successivi giorni delle vacanze natalizie seguiranno il calendario ordinario, con alternanza tra i genitori per i giorni 31 dicembre, 01 gennaio, Epifania e con alternanza anno per anno. trascorrerà altresì la S. Pasqua e il Lunedì dell'Angelo alternati con ciascun Per_1 genitore e con alternanza anno per anno.
Per le ulteriori festività (25 aprile, 01 maggio, S. Patrona, 02 giugno, 15 agosto salvo che non si trovi in vacanza con l'altro genitore, 01 novembre, 08 dicembre) verrà seguito il criterio dell'alternanza anno per anno.
Il tutto compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori, gli impegni scolastici ed extra scolastici e la sensibilità di Per_1
I genitori si impegnano a far frequentare a un'attività sportiva alla stessa gradita, Per_1 sempre nel rispetto della sua età e delle sue inclinazioni. Nei tempi di rispettiva cura ciascuno dei genitori garantirà alla figlia la partecipazione alle attività scolastiche, extra scolastiche (ad es partecipazione a feste e compleanni) e sportive.
Sono sempre salve eventuali modifiche concordate.
Il tutto come da piano genitoriale allegato al ricorso.
I genitori si impegnano a essere presenti e partecipi nell'educazione, nella crescita e nella formazione della figlia e a concorrere in ogni possibile modo al suo benessere psico-fisico, assecondando le sue inclinazioni ed evitandole ogni disagio.
3) Quale contributo al mantenimento di il Sig. verserà alla Sig.ra Per_1 CP_1 Pt_1 entro il giorno 15 del mese la somma di Euro 50,00 (cinquanta//00) mensili con rivalutazione annuale ISTAT, mediante bonifico alle coordinate bancarie già note, con decorrenza dal mese di sottoscrizione del presente accordo e comunque sino al raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia.
L'Assegno Unico verrà riscosso e usufruito al 100% dalla Sig.ra e il Sig. si Pt_1 CP_1 obbliga ad effettuare entro 10 giorni dalla firma del presente accordo tutti gli adempimenti che si renderanno necessari a tal fine.
Le spese per l'eventuale mensa scolastica, nonchè iscrizione scolastica e retta saranno a carico dei genitori in pari misura.
Le spese straordinarie mediche, scolastiche, formative e sportive per la figlia saranno a carico dei genitori al 50% ciascuno e dovranno essere debitamente documentate, e concordate se necessario, secondo le previsioni di cui alle Linee guida del CNF del 29.11.2017 che le parti danno atto di conoscere e condividere.
Ai fini del perfezionamento dell'accordo sulla spesa straordinaria, il genitore che intende affrontare una spesa informerà l'altro genitore tramite messaggio o mail o Whatsapp: se il genitore che riceve la comunicazione non avrà risposto nel termine di 15 giorni, la spesa si intenderà approvata. Ove la spesa, come sopra disciplinata, sia stata sostenuta da un genitore lo stesso rimetterà all'altro il relativo giustificativo entro 15 giorni dall'esborso e quest'ultimo provvederà al rimborso entro i successivi 15 giorni.
4) Per quanto occorrer possa le parti concedono il reciproco assenso alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio e/o il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio propri e della figlia minore.
5) Le parti, in relazione alle rispettive condizioni economiche, dichiarano di essere economicamente autonome e di non avere diritto ad alcun contributo al proprio mantenimento.
Dichiarano altresì le parti di aver risolto ogni rapporto dare/avere e di non avere, pertanto, nulla altro a pretendere e/o richiedere l'una dall'altra a qualunque titolo. Dichiarano altresì di non avere nulla a pretendere per i rapporti pregressi.
6) Spese compensate.
Livorno, 21.8.2025
Il Presidente Relatore dott. Azzurra Fodra