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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 09/06/2025, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 142/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il giudice del lavoro, Barbara PREVIATI, all'esito dell'udienza del 20.05.2025, svolta con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento pendente tra
, rappresentato e difeso dall'avv. PIPARO VINCENZO presso cui è Parte_1
elettivamente domiciliato
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv.PAOLOZZI STEFANIA, presso il cui P_
studio è elettivamente domiciliato
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 568/2023 di Parte_1
euro 3.655,06, emesso da questo Tribunale in data 6.12.2023, su istanza di P_
, fondato sulla busta paga relativa al mese di febbraio 2022 per € 836,29 e su quella
[...] relativa al T.F.R. emessa nel mese di marzo 2022 per € 2.818,77; invero, la P_ deduceva di essere stata dipendente dell'opponente, titolare dell'esercizio commerciale pagina 1 di 6 “Caffè Dei Pentri”, sito in Bojano, sino al 1.03.2022 e di non aver ancora ricevuto le indicate somme.
A sostegno dell'opposizione, evidenziava che la in data Pt_1 P_
16.12.2021, in qualità di dipendente, aveva causato un danno al datore di lavoro pari ad €
2.961,96; invero, ella riceveva una telefonata sul numero fisso dell'esercizio pubblico suddetto e, “nonostante gli infiniti avvertimenti e le disposizioni impartite dal datore di lavoro, effettuava ben tre ricariche sulla Postepay di una truffatrice, qualificatasi “ Per_1
””; rilevava che: le tre ricariche venivano effettuate a favore di soggetto avente il
[...]
seguente codice fiscale: , sulla carta n. 533317xxxxxx6754; i soggetti C.F._1 pagatori, che avrebbero dovuto essere presenti nell'esercizio pubblico e di cui la P_
avrebbe dovuto accertare la identità avevano i seguenti codici fiscali:
e ; la dipendente era C.F._2 C.F._3 C.F._4 stata avvertita “innumerevoli volte” della possibilità di truffa ai danni degli esercizi
Lottomatica ed, infatti, il invitava tutto il personale dipendente, inclusa la Pt_1
a stare attento alle truffe telefoniche, che venivano perpetrate quasi P_
quotidianamente ai danni degli operatori Lottomatica;
in tali occasioni, Pt_1
impartiva la disposizione di verificare, prima di effettuare qualsiasi operazione al terminale, che l'interlocutore fosse un operatore Lottomatica, fornendo specifiche istruzioni, vale a dire: chiedere il codice operatore a chi stesse parlando;
accedere al menu FUNZIONALITA' del terminale evoluto servizi;
selezionare la voce verifica telefonata;
cliccare sul pulsante validazione contatto;
inserire il codice comunicato dall'operatore e cliccare su verifica;
impartiva anche la disposizione per cui prima di disporre/autorizzare ogni ricarica/addebito sul conto messo a disposizione da LYS Pay spa, ogni dipendente doveva effettuare le verifiche di cui ai punti precedenti.
Rilevava che la società LYS Pay spa aveva messo a disposizione del un conto Pt_1 con scoperto di € 20.000,00, garantito da polizza fideiussoria, per permettergli di poter effettuare anche operazioni di ricarica a favore di terzi e aggiungeva che era stato creato un
“gruppo Whatsapp” del “Caffè dei Pentri” in cui, ben prima del 16.12.2021, venivano illustrate le modalità con cui i truffatori agivano ai danni degli operatori Lottomatica” ; deduceva che in tale gruppo Whatsapp era iscritta anche la P_
pagina 2 di 6 Evidenziava che il 16.12.2021 la resistente riceveva una telefonata da un asserito operatore
LIS Lottomatica, qualificatosi quale “ ” e, non attendendosi alle disposizioni Persona_2 impartite dal , sopra riportate, effettuava tre pagamenti, di € 983,32 ciascuno, in Pt_1
favore del truffatore in questione, pur essendo stata allertata in precedenza delle truffe ai danni degli operatori Lottomatica. In data 17.12.2021, la opposta si recava presso la locale Caserma dei Carabinieri per presentare denuncia.
Evidenziava che il danno subito ammontava ad € 2.955,96, ossia € 2.949,96 (€ 983,32 x 3 ricariche effettuate in data 16.12.2021) oltre € 6 (€ 2 quali spese per ogni operazione di ricarica).
Deduceva la propria correttezza di comportamento, dato che aveva manifestato la propria disponibilità a versarle la somma pari ad € 693,10, pari alla differenza tra la maggiore somma a lei spettante in relazione all'intercorso rapporto di lavoro ed il danno cagionato dalla resistente.
Sosteneva quindi la intervenuta compensazione tra i rispettivi crediti, ai sensi dell'art. 1241 c.c., essendo entrambi certi, liquidi ed esigibili ed evidenziava che, di conseguenza, null'altro spettava alla avendo pignorato presso il suo esercizio commerciale la somma di P_
euro 460,00, rendendosi disponibile al pagamento della differenza.
Chiedeva il rigetto della opposizione, la revoca del D.I., l'accoglimento della spiegata eccezione di compensazione, con conseguente rideterminazione del credito in euro 233,10, e la condanna della opposta ex art. 96 cpc.
Si costituiva evidenziando che era stata commessa una truffa ai danni P_ degli esercenti Lottomatica presso il “Caffè dei Pentri”, prontamente denunciata presso la locale Stazione dei Carabinieri;
deduceva che i fatti erano avvenuti in un periodo in cui il titolare non era presente per seri problemi di salute e che ella, occupata con mansioni di barista, si era trovata a fronteggiare una situazione che era riuscita a stroncare ancor prima che si verificassero danni maggiori, dato che in tutta Italia esercenti abilitati avevano subito truffe ancor più gravi, pur a conoscenza delle nozioni e disposizioni prudenziali indicate dall'opponente. Deduceva che vani erano stati i tentativi per risolvere la vicenda bonariamente;
sosteneva l'infondatezza della eccezione di compensazione, volta a far ricadere sulla ex lavoratrice il risarcimento di un danno ricevuto dall'esercizio commerciale, danno pure prevedibile, tanto che l'azienda Lottomatica richiedeva all'esercente il rilascio di una congrua fideiussione.
Chiedeva il rigetto della opposizione e, conseguentemente, di accertare e dichiarare l'obbligo in capo a , nella qualità di titolare del “Caffè dei Pentri”, di pagamento in suo Parte_1
pagina 3 di 6 favore della somma di € 3.655,06, da cui detrarre la somma di € 460,00 già sottoposta a pignoramento.
_____
L'opposizione va rigettata.
Il credito della opposta, - già dipendente con contratto di lavoro a tempo P_ indeterminato dell'attività commerciale “Caffè dei Pentri di Bernardo Lucio”, con sede in
Bojano, assunta con qualifica professionale di barista dal 18.05.2021 sino al 1.03.2022, data di recesso dal rapporto di lavoro- relativo al pagamento della retribuzione del mese di febbraio
2022, pari ad € 836,29, e del TFR, pari ad € 2.818,77, per complessivi euro 3.655,06, emerge dalle allegazioni della ricorrente, non contestate, nonché dai documenti posti a supporto del ricorso monitorio. ha opposto, in compensazione rispetto al credito della lavoratrice, il proprio Parte_1
credito risarcitorio, asseritamente scaturito dall'inosservanza del dovere di diligenza del prestatore di lavoro subordinato nell'esecuzione delle mansioni poste a suo carico, ammontante ad euro 2.955,96, pari all'importo delle tre ricariche effettuate, oltre esborsi sostenuti per ogni operazione di ricarica.
In termini generali, sotto il profilo indicato si osserva che compete al datore di lavoro la prova della fattispecie di inadempimento, oltre che del danno e del nesso di causalità, mentre resta a carico del lavoratore la prova della non imputabilità della violazione.
Dal complessivo esame degli atti deve affermarsi che il danno subito dal datore di lavoro, commisurato alle tre ricariche effettuate dalla dipendente, oltre esborsi, non può essere ritenuto imputabile alla lavoratrice, essendo la stessa rimasta vittima di una truffa operata telefonicamente da parte di interlocutore che si era spacciato per un operatore Lottomatica.
Invero, le modalità operative con le quali è avvenuta la truffa, indicate e descritte analiticamente dalla resistente in seno alla denuncia sporta in data 17.12.2021 presso i
Carabinieri di Bojano, portano a ritenere che il truffatore sia stato particolarmente abile nella perpetrazione del delitto, compiendo artifici e raggiri idonei ad indurre in errore la lavoratrice;
invero, la rispondeva alla telefonata sul numero fisso del Caffè dei Pentri, ed il P_
proprio interlocutore, una donna che si presentava come , le diceva di essere Persona_2
una operatrice Lottomatica, riferendo che dalla sede centrale non riuscivano a visionare correttamente le scansioni dei documenti utilizzati per procedere alle ricariche Postepay e, pertanto, le richiedeva di procedere con una prova;
prima di fare la prova, per essere pagina 4 di 6 convincente, si faceva fornire il suo numero di cellulare, al quale veniva inviato un messaggio con informativa sulla privacy;
tale messaggio giungeva sull'utenza della resistente senza che venisse visualizzato il numero del mittente, la posto del quale compariva la scritta
“Lottomatica”; successivamente, la sua interlocutrice le dettava un codice fiscale da inserire sul portale ed un numero di carta postepay associato;
posto che -per procedere con l'operazione- serviva a scansionare un documento, le veniva riferito di scansionare un foglio di carta con alcuni dati e di procedere con la ricarica, di cui indicava l'importo, aggiungendo che solo dopo tale operazione avrebbero potuto verificare la qualità della scansione;
la resistente riferiva in denuncia che le sorgevano dubbi sull'operazione di pagamento, ma la sua interlocutrice la rassicurava, in quanto le diceva che, inserendo come causale “aggiornamento”, il sistema non avrebbe accreditato nulla sulla carta postepay;
aggiungeva -in denuncia- di essere assolutamente convinta di parlare con un operatrice della Lottomatica e quindi di aver provveduto ad effettuare l'operazione, all'esito della quale il terminale rilasciava ricevuta di ricarica effettuata;
dopodiché la sua interlocutrice le chiedeva di attendere un messaggio con indicazioni sull'esito della scansione ed, effettivamente, ella riceveva sul suo cellulare un messaggio con indicazioni di scansione “non andata a buon fine” e, quindi, su richiesta della interlocutrice, ripeteva l'operazione per due volte;
alle 18:16 la resistente riceveva un messaggio whatsapp sul gruppo di lavoro che metteva in guardia da truffe che si stavano perpetrando in tutta Italia tramite falsi operatori di Lottomatica ed, in particolare, tramite la sedicente;
avendo compreso che era stata vittima di un raggiro, ella Persona_2
chiamava i Carabinieri, restando nel frattempo ancora al telefono, ma la sua interlocutrice dopo un po' riagganciava.
Ciò posto, deve ritenersi che le modalità operative poste in essere dalla truffatrice, come sopra indicate, fossero idonee a far cadere in errore anche una persona diligente e che, quindi, alla lavoratrice non sia imputabile il danno economico subito dal datore di lavoro.
Risulta dagli atti che la truffa è avvenuta il 16.12.21 e che sul gruppo “chat” del bar i dipendenti erano stati avvisati delle truffe in data 5.11.2021, oltre un mese prima;
emerge dalle scansioni dei messaggi che la resistente “abbandonava” la chat il 6.11.2021; anche subito dopo i fatti sulla “chat” venivano inviati messaggi di allerta.
Il Tribunale reputa tuttavia che tali evenienze, ossia il fatto che sulla “chat” dei lavoratori del
Caffè dei Pentri, oltre un mese prima, fosse stato pubblicato un messaggio che avvisava sulle possibili truffe ai danni di esercenti di Lottomatica ed in cui era spiegato come verificare se l'interlocutore fosse effettivamente un operatore di Lottomatica, non siano sufficienti per pagina 5 di 6 ritenere che la lavoratrice sia incorsa in una violazione dell'obbligo di diligenza nell'espletamento delle sue mansioni;
inoltre, neppure può sostenersi che tali messaggi fossero idonei a rendere sufficientemente edotta ed informata la lavoratrice circa le corrette e/o più prudenziali modalità di utilizzo del terminale con le preliminari verifiche di sicurezza.
In altri termini, non basta al datore di lavoro dimostrare di aver mandato un messaggio (o più messaggi) sulla “chat whatsapp” (in essere tra titolare e dipendenti del bar) o dimostrare che su quella chat fossero, comunque, presenti messaggi di “allerta” per le truffe che si erano verificate in tutta Italia ai danni di esercenti Lottomatica per comprovare di aver adeguatamente istruito la dipendente sul corretto o prudenziale utilizzo del terminale, né tali “avvisi” sono -di per sé- idonei a comprovare una sua negligenza o imprudenza.
Invero, a parte il fatto che ella era stata assunta come barista e che, quindi, non emerge neppure che le incombenze connesse alle operazioni di ricarica rientrassero nelle sue specifiche mansioni, deve in ogni caso rimarcarsi che le modalità di azione descritte nella denuncia denotano che la truffatrice era particolarmente abile (avendo chiesto di effettuare verifiche con il cellulare della stessa resistente, avendo inviato messaggi in cui il mittente risultava “Lottomatica”), per cui, nella specifica fattispecie, non si riscontra una leggerezza o una mancanza di diligenza nella condotta della lavoratrice, dal momento che anche il titolare Part del oppure altri dipendenti avrebbero potuto essere truffati;
peraltro, neppure risulta che il datore di lavoro abbia attivato procedimenti disciplinari a carico della lavoratrice.
Segue quindi il rigetto della opposizione e la conferma del D.I. opposto.
Le spese processuali seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, in persona del Giudice del Lavoro Barbara PREVIATI, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta:
1.Rigetta l'opposizione e conferma il D.I. n. 586/2023;
2.Condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali in favore della opposta
, spese che liquida in euro 1.400,00 per compensi, oltre iva, cpa come per P_
legge e rimborso forfettario del 15%.
Campobasso, 6 giugno 2025.
Il Giudice del lavoro
Barbara PREVIATI
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il giudice del lavoro, Barbara PREVIATI, all'esito dell'udienza del 20.05.2025, svolta con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento pendente tra
, rappresentato e difeso dall'avv. PIPARO VINCENZO presso cui è Parte_1
elettivamente domiciliato
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv.PAOLOZZI STEFANIA, presso il cui P_
studio è elettivamente domiciliato
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 568/2023 di Parte_1
euro 3.655,06, emesso da questo Tribunale in data 6.12.2023, su istanza di P_
, fondato sulla busta paga relativa al mese di febbraio 2022 per € 836,29 e su quella
[...] relativa al T.F.R. emessa nel mese di marzo 2022 per € 2.818,77; invero, la P_ deduceva di essere stata dipendente dell'opponente, titolare dell'esercizio commerciale pagina 1 di 6 “Caffè Dei Pentri”, sito in Bojano, sino al 1.03.2022 e di non aver ancora ricevuto le indicate somme.
A sostegno dell'opposizione, evidenziava che la in data Pt_1 P_
16.12.2021, in qualità di dipendente, aveva causato un danno al datore di lavoro pari ad €
2.961,96; invero, ella riceveva una telefonata sul numero fisso dell'esercizio pubblico suddetto e, “nonostante gli infiniti avvertimenti e le disposizioni impartite dal datore di lavoro, effettuava ben tre ricariche sulla Postepay di una truffatrice, qualificatasi “ Per_1
””; rilevava che: le tre ricariche venivano effettuate a favore di soggetto avente il
[...]
seguente codice fiscale: , sulla carta n. 533317xxxxxx6754; i soggetti C.F._1 pagatori, che avrebbero dovuto essere presenti nell'esercizio pubblico e di cui la P_
avrebbe dovuto accertare la identità avevano i seguenti codici fiscali:
e ; la dipendente era C.F._2 C.F._3 C.F._4 stata avvertita “innumerevoli volte” della possibilità di truffa ai danni degli esercizi
Lottomatica ed, infatti, il invitava tutto il personale dipendente, inclusa la Pt_1
a stare attento alle truffe telefoniche, che venivano perpetrate quasi P_
quotidianamente ai danni degli operatori Lottomatica;
in tali occasioni, Pt_1
impartiva la disposizione di verificare, prima di effettuare qualsiasi operazione al terminale, che l'interlocutore fosse un operatore Lottomatica, fornendo specifiche istruzioni, vale a dire: chiedere il codice operatore a chi stesse parlando;
accedere al menu FUNZIONALITA' del terminale evoluto servizi;
selezionare la voce verifica telefonata;
cliccare sul pulsante validazione contatto;
inserire il codice comunicato dall'operatore e cliccare su verifica;
impartiva anche la disposizione per cui prima di disporre/autorizzare ogni ricarica/addebito sul conto messo a disposizione da LYS Pay spa, ogni dipendente doveva effettuare le verifiche di cui ai punti precedenti.
Rilevava che la società LYS Pay spa aveva messo a disposizione del un conto Pt_1 con scoperto di € 20.000,00, garantito da polizza fideiussoria, per permettergli di poter effettuare anche operazioni di ricarica a favore di terzi e aggiungeva che era stato creato un
“gruppo Whatsapp” del “Caffè dei Pentri” in cui, ben prima del 16.12.2021, venivano illustrate le modalità con cui i truffatori agivano ai danni degli operatori Lottomatica” ; deduceva che in tale gruppo Whatsapp era iscritta anche la P_
pagina 2 di 6 Evidenziava che il 16.12.2021 la resistente riceveva una telefonata da un asserito operatore
LIS Lottomatica, qualificatosi quale “ ” e, non attendendosi alle disposizioni Persona_2 impartite dal , sopra riportate, effettuava tre pagamenti, di € 983,32 ciascuno, in Pt_1
favore del truffatore in questione, pur essendo stata allertata in precedenza delle truffe ai danni degli operatori Lottomatica. In data 17.12.2021, la opposta si recava presso la locale Caserma dei Carabinieri per presentare denuncia.
Evidenziava che il danno subito ammontava ad € 2.955,96, ossia € 2.949,96 (€ 983,32 x 3 ricariche effettuate in data 16.12.2021) oltre € 6 (€ 2 quali spese per ogni operazione di ricarica).
Deduceva la propria correttezza di comportamento, dato che aveva manifestato la propria disponibilità a versarle la somma pari ad € 693,10, pari alla differenza tra la maggiore somma a lei spettante in relazione all'intercorso rapporto di lavoro ed il danno cagionato dalla resistente.
Sosteneva quindi la intervenuta compensazione tra i rispettivi crediti, ai sensi dell'art. 1241 c.c., essendo entrambi certi, liquidi ed esigibili ed evidenziava che, di conseguenza, null'altro spettava alla avendo pignorato presso il suo esercizio commerciale la somma di P_
euro 460,00, rendendosi disponibile al pagamento della differenza.
Chiedeva il rigetto della opposizione, la revoca del D.I., l'accoglimento della spiegata eccezione di compensazione, con conseguente rideterminazione del credito in euro 233,10, e la condanna della opposta ex art. 96 cpc.
Si costituiva evidenziando che era stata commessa una truffa ai danni P_ degli esercenti Lottomatica presso il “Caffè dei Pentri”, prontamente denunciata presso la locale Stazione dei Carabinieri;
deduceva che i fatti erano avvenuti in un periodo in cui il titolare non era presente per seri problemi di salute e che ella, occupata con mansioni di barista, si era trovata a fronteggiare una situazione che era riuscita a stroncare ancor prima che si verificassero danni maggiori, dato che in tutta Italia esercenti abilitati avevano subito truffe ancor più gravi, pur a conoscenza delle nozioni e disposizioni prudenziali indicate dall'opponente. Deduceva che vani erano stati i tentativi per risolvere la vicenda bonariamente;
sosteneva l'infondatezza della eccezione di compensazione, volta a far ricadere sulla ex lavoratrice il risarcimento di un danno ricevuto dall'esercizio commerciale, danno pure prevedibile, tanto che l'azienda Lottomatica richiedeva all'esercente il rilascio di una congrua fideiussione.
Chiedeva il rigetto della opposizione e, conseguentemente, di accertare e dichiarare l'obbligo in capo a , nella qualità di titolare del “Caffè dei Pentri”, di pagamento in suo Parte_1
pagina 3 di 6 favore della somma di € 3.655,06, da cui detrarre la somma di € 460,00 già sottoposta a pignoramento.
_____
L'opposizione va rigettata.
Il credito della opposta, - già dipendente con contratto di lavoro a tempo P_ indeterminato dell'attività commerciale “Caffè dei Pentri di Bernardo Lucio”, con sede in
Bojano, assunta con qualifica professionale di barista dal 18.05.2021 sino al 1.03.2022, data di recesso dal rapporto di lavoro- relativo al pagamento della retribuzione del mese di febbraio
2022, pari ad € 836,29, e del TFR, pari ad € 2.818,77, per complessivi euro 3.655,06, emerge dalle allegazioni della ricorrente, non contestate, nonché dai documenti posti a supporto del ricorso monitorio. ha opposto, in compensazione rispetto al credito della lavoratrice, il proprio Parte_1
credito risarcitorio, asseritamente scaturito dall'inosservanza del dovere di diligenza del prestatore di lavoro subordinato nell'esecuzione delle mansioni poste a suo carico, ammontante ad euro 2.955,96, pari all'importo delle tre ricariche effettuate, oltre esborsi sostenuti per ogni operazione di ricarica.
In termini generali, sotto il profilo indicato si osserva che compete al datore di lavoro la prova della fattispecie di inadempimento, oltre che del danno e del nesso di causalità, mentre resta a carico del lavoratore la prova della non imputabilità della violazione.
Dal complessivo esame degli atti deve affermarsi che il danno subito dal datore di lavoro, commisurato alle tre ricariche effettuate dalla dipendente, oltre esborsi, non può essere ritenuto imputabile alla lavoratrice, essendo la stessa rimasta vittima di una truffa operata telefonicamente da parte di interlocutore che si era spacciato per un operatore Lottomatica.
Invero, le modalità operative con le quali è avvenuta la truffa, indicate e descritte analiticamente dalla resistente in seno alla denuncia sporta in data 17.12.2021 presso i
Carabinieri di Bojano, portano a ritenere che il truffatore sia stato particolarmente abile nella perpetrazione del delitto, compiendo artifici e raggiri idonei ad indurre in errore la lavoratrice;
invero, la rispondeva alla telefonata sul numero fisso del Caffè dei Pentri, ed il P_
proprio interlocutore, una donna che si presentava come , le diceva di essere Persona_2
una operatrice Lottomatica, riferendo che dalla sede centrale non riuscivano a visionare correttamente le scansioni dei documenti utilizzati per procedere alle ricariche Postepay e, pertanto, le richiedeva di procedere con una prova;
prima di fare la prova, per essere pagina 4 di 6 convincente, si faceva fornire il suo numero di cellulare, al quale veniva inviato un messaggio con informativa sulla privacy;
tale messaggio giungeva sull'utenza della resistente senza che venisse visualizzato il numero del mittente, la posto del quale compariva la scritta
“Lottomatica”; successivamente, la sua interlocutrice le dettava un codice fiscale da inserire sul portale ed un numero di carta postepay associato;
posto che -per procedere con l'operazione- serviva a scansionare un documento, le veniva riferito di scansionare un foglio di carta con alcuni dati e di procedere con la ricarica, di cui indicava l'importo, aggiungendo che solo dopo tale operazione avrebbero potuto verificare la qualità della scansione;
la resistente riferiva in denuncia che le sorgevano dubbi sull'operazione di pagamento, ma la sua interlocutrice la rassicurava, in quanto le diceva che, inserendo come causale “aggiornamento”, il sistema non avrebbe accreditato nulla sulla carta postepay;
aggiungeva -in denuncia- di essere assolutamente convinta di parlare con un operatrice della Lottomatica e quindi di aver provveduto ad effettuare l'operazione, all'esito della quale il terminale rilasciava ricevuta di ricarica effettuata;
dopodiché la sua interlocutrice le chiedeva di attendere un messaggio con indicazioni sull'esito della scansione ed, effettivamente, ella riceveva sul suo cellulare un messaggio con indicazioni di scansione “non andata a buon fine” e, quindi, su richiesta della interlocutrice, ripeteva l'operazione per due volte;
alle 18:16 la resistente riceveva un messaggio whatsapp sul gruppo di lavoro che metteva in guardia da truffe che si stavano perpetrando in tutta Italia tramite falsi operatori di Lottomatica ed, in particolare, tramite la sedicente;
avendo compreso che era stata vittima di un raggiro, ella Persona_2
chiamava i Carabinieri, restando nel frattempo ancora al telefono, ma la sua interlocutrice dopo un po' riagganciava.
Ciò posto, deve ritenersi che le modalità operative poste in essere dalla truffatrice, come sopra indicate, fossero idonee a far cadere in errore anche una persona diligente e che, quindi, alla lavoratrice non sia imputabile il danno economico subito dal datore di lavoro.
Risulta dagli atti che la truffa è avvenuta il 16.12.21 e che sul gruppo “chat” del bar i dipendenti erano stati avvisati delle truffe in data 5.11.2021, oltre un mese prima;
emerge dalle scansioni dei messaggi che la resistente “abbandonava” la chat il 6.11.2021; anche subito dopo i fatti sulla “chat” venivano inviati messaggi di allerta.
Il Tribunale reputa tuttavia che tali evenienze, ossia il fatto che sulla “chat” dei lavoratori del
Caffè dei Pentri, oltre un mese prima, fosse stato pubblicato un messaggio che avvisava sulle possibili truffe ai danni di esercenti di Lottomatica ed in cui era spiegato come verificare se l'interlocutore fosse effettivamente un operatore di Lottomatica, non siano sufficienti per pagina 5 di 6 ritenere che la lavoratrice sia incorsa in una violazione dell'obbligo di diligenza nell'espletamento delle sue mansioni;
inoltre, neppure può sostenersi che tali messaggi fossero idonei a rendere sufficientemente edotta ed informata la lavoratrice circa le corrette e/o più prudenziali modalità di utilizzo del terminale con le preliminari verifiche di sicurezza.
In altri termini, non basta al datore di lavoro dimostrare di aver mandato un messaggio (o più messaggi) sulla “chat whatsapp” (in essere tra titolare e dipendenti del bar) o dimostrare che su quella chat fossero, comunque, presenti messaggi di “allerta” per le truffe che si erano verificate in tutta Italia ai danni di esercenti Lottomatica per comprovare di aver adeguatamente istruito la dipendente sul corretto o prudenziale utilizzo del terminale, né tali “avvisi” sono -di per sé- idonei a comprovare una sua negligenza o imprudenza.
Invero, a parte il fatto che ella era stata assunta come barista e che, quindi, non emerge neppure che le incombenze connesse alle operazioni di ricarica rientrassero nelle sue specifiche mansioni, deve in ogni caso rimarcarsi che le modalità di azione descritte nella denuncia denotano che la truffatrice era particolarmente abile (avendo chiesto di effettuare verifiche con il cellulare della stessa resistente, avendo inviato messaggi in cui il mittente risultava “Lottomatica”), per cui, nella specifica fattispecie, non si riscontra una leggerezza o una mancanza di diligenza nella condotta della lavoratrice, dal momento che anche il titolare Part del oppure altri dipendenti avrebbero potuto essere truffati;
peraltro, neppure risulta che il datore di lavoro abbia attivato procedimenti disciplinari a carico della lavoratrice.
Segue quindi il rigetto della opposizione e la conferma del D.I. opposto.
Le spese processuali seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, in persona del Giudice del Lavoro Barbara PREVIATI, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta:
1.Rigetta l'opposizione e conferma il D.I. n. 586/2023;
2.Condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali in favore della opposta
, spese che liquida in euro 1.400,00 per compensi, oltre iva, cpa come per P_
legge e rimborso forfettario del 15%.
Campobasso, 6 giugno 2025.
Il Giudice del lavoro
Barbara PREVIATI
pagina 6 di 6