Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 22/03/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA TANA
IN NOME DEL POPOLO TANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Concetta Grillo Presidente rel
Dott. Oriana Calvo Giudice
Dott.ssa Giulia Ferratini Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa n. RG 1268 2024 avente ad oggetto: divorzio congiunto
PROMOSSA DA
nata a [...] il [...] e residente in[...]Parte_1
GIARDINELLI N°56 95048 RD TA , CF elettivamente C.F._1 domiciliato presso lo studio dell'avv. TOMAGRA GAETANO che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso
E
nato a [...] [...] residente in [...]56 95048 Parte_2
RD TA CF elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv C.F._2
TOMAGRA GAETANO . che la rappresenta e difende per procura a margine della memoria di costituzione
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
All'udienza del 24.2.2024 le parti hanno rassegnato le loro conclusioni, dichiarando di non volersi riconciliare ed insistendo nell'accoglimento del ricorso .
Il P.M. nulla opponeva
Con ricorso depositato in data 03/12/2024 e Parte_1 Parte_2
adivano codesto Tribunale al fine di sentire accogliere la richiesta di scioglimento del matrimonio contratto in data 11/07/2002 e annotato nel registro degli atti di matrimonio del comune di PISTOIA al n. 68 anno 2002 parte I.
l ricorrenti esponevano che con decreto del 19.11.2005 reso nel procedimento R.G. 954/2005 il
Tribunale di Caltagirone aveva omologato la separazione dei predetti coniugi.
All'udienza presidenziale del 9.1.2025 , svoltasi ex art. 127 ter c.p.c. le parti presentavano note scritte mediante le quali dichiaravano di rinunciare di partecipare all'udienza di comparizione di coniugi ex art 711 c.p.c., di non volersi conciliare e di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso pertanto, il Presidente del Tribunale si riservava di riferire in camera di consiglio.
Con successiva ordinanza il Tribunale disponeva la rimessione della causa sul suolo e la comparizione personale della parti al fine di ottenere dalle stesse i necessari chiarimenti, in considerazione del fatto che la coppia, dopo l'intervenuta separazione, aveva avuto due figli.
All'udienza fissata comparivano personalmente i ricorrenti che chiarivano che non si erano mai riconciliati dopo la separazione né avevano ripreso la convivenza e che il concepimento dei figli era riconducibile ad incontri sporadici.
Tanto considerato, nulla opponendo il Pubblico Ministero, giuste conclusioni rese in data 12.3..2024, il presente ricorso può essere accolto.
E difatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a partire dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale ex art. 3 della legge n. 898/70 e successive modifiche;
• la separazione personale dei coniugi de quorum è stata omologata decreto del 19.11.2005
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi allo scioglimento nell'ambito del ricorso .
Tali condizioni sono da ritenersi parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
Nel caso de quo, non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1
in data 11/07/2002 annotato nel registro degli atti di matrimonio del Parte_2 comune di Pistoia comune al n. 68 anno 2002 parte I. alle condizioni liberamente concordate e sottoscritte dalle parti in seno al ricorso .
DISPONE che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Nulla per le spese del procedimento.
Così deciso in Caltagirone, alla camera di consiglio del 20-3-2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Concetta Grillo