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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 28/03/2025, n. 356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 356 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
Il dott. Massimo Lisi, quale Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Frosinone, all'udienza del 27.03.2025, svolta mediante lo scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 2726/2024 R.A.L., promossa da Parte_1
, nato a [...], il [...], C.F.
[...]
, elett.te domiciliato in Frosinone (FR) Via Mola C.F._1
Vecchia n. 2/A, presso lo studio dell'Avv. Daniela Incelli, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
ricorrente contro
Controparte_1
(Avv. Maria Antonietta Tuminelli)
resistente OGGETTO: prestazioni assistenziali per invalidità civile. CONCLUSIONI: come da rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui interamente riportate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente, premesso che:
aveva presentato domanda per il riconoscimento del suo diritto alla pensione di inabilità di cui all'art. 2 della L. 12.06.84 n. 222;
era stata sottoposta a visita medica dinanzi alla Commissione Periferica di Frosinone, con esito negativo, per difetto del requisito sanitario;
si trovava invece nelle condizioni sanitarie e socio-economiche previste dalla legge per l'attribuzione del trattamento previdenziale domandato;
aveva proposto procedimento di A.T.P. ex art.445 bis c.p.c., conclusosi senza un decreto di omologa positivo, nel quale aveva tempestivamente contestato le conclusioni del nominato C.T.U.;
contestava specificamente le conclusioni rese dal perito nella precedente fase di A.T.P.; tutto ciò premesso, chiedeva al Giudice di dichiarare il suo diritto alle prestazioni previdenziali richieste, con vittoria delle spese di lite da distrarsi
1 in favore del proprio procuratore, dichiaratosi antistatario.
Ritualmente notificati il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza, si costituiva l' eccependo in via pregiudiziale l'inammissibilità del ricorso CP_1
e affermando, nel merito, l'infondatezza della domanda.
Disposta ed espletata C.T.U. medico-legale, all'esito della discussione svolta mediante il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., il Giudice adito ha deciso la controversia con sentenza.
2. In ordine all'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata da parte convenuta, va osservato che – contrariamente a quanto sostenuto dall' CP_1
– parte ricorrente ha specificamente contestato le risultanze peritali relative al precedente giudizio di A.T.P..
3. Nel merito il consulente d'ufficio ha concluso la propria indagine accertando che, tenuto conto dei nuovi criteri tabellari di valutazione stabiliti dal Ministro della Sanità, parte ricorrente risulta affetta dalle specifiche patologie indicate nell'elaborato peritale, che devono intendersi integralmente riportate nella presente sentenza.
Tali infermità, che non dipendono da causa di guerra, di servizio o da infortunio sul lavoro, hanno determinato sulla persona sottoposta a perizia un'inabilità lavorativa pari al 100%, già al momento della domanda (20.10.2021), per cui l'erogazione del beneficio assistenziale dovrà farsi decorrere dal 1°/11/2021, primo giorno del mese successivo a tale data, ai sensi dell'art.18 del DPR 1968 n.488.
Vista l'analiticità dell'enunciazione delle malattie riscontrate, l'esaustività della spiegazione della loro incidenza funzionale sullo stato di salute del soggetto sottoposto a perizia, la correttezza dei criteri medico-legali applicati, si ritengono condivisibili le conclusioni diagnostiche cui il C.T.U. è pervenuto dopo accurata anamnesi e visita del paziente. Non sussistono validi motivi per discostarsi da tale valutazione, basata su seri e completi accertamenti clinici, immune da vizi logici e sorretta da convincenti argomentazioni medico-legali, né risultano dagli atti di causa elementi che giustifichino diverse conclusioni.
Verificata la sussistenza in atti di idonea documentazione comprovante che parte ricorrente ha gli ulteriori requisiti socio-economici necessari secondo la legge per ottenere le previdenze richieste, la domanda è accolta nei termini precisati in dispositivo, oltre interessi legali.
4. Le spese processuali, nell'importo liquidato in dispositivo, seguono, come quelle di C.T.U. liquidate con separato decreto, la soccombenza dell' , col beneficio della distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c., tenuto CP_1 conto della circostanza che il requisito sanitario è risultato che sussistesse sin dall'epoca della domanda amministrativa.
Le spese di C.T.U. sono poste integralmente a carico dell' e sono CP_1 liquidate con separato decreto.
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P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza o eccezione disattesa, così provvede:
1) accerta e dichiara il diritto di , nato a Parte_1
FROSINONE (FR) il 18/06/1958, C.F. , rappresentato e C.F._1 difeso dall'Avv. INCELLI DANIELA, a percepire la pensione ordinaria di inabilità di cui all'art. 2 l.22/1984 a decorrere dal 1°/11/2021;
2) Condanna il soccombente a rifondere alla parte ricorrente le CP_1 spese legali, liquidate in complessive €.2.697,00, oltre I.V.A. e C.P.A., con distrazione in favore del relativo procuratore che ne abbia fatto istanza;
4) pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., come CP_1 liquidate con separato decreto.
Frosinone, 27/03/2025. IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Massimo Lisi
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