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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/07/2025, n. 8178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8178 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE LAVORO 4^ (PRIMO GRADO) - V.le G. Cesare n. 54
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato dott.ssa Monica Emili, alla odierna udienza ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 22434 2024 RG
FRA
Avv. SERRAINO ANDREA Parte_1
E
Avv. UCCI FRANCESCO Controparte_1
Avv. MARIA PIA TETI CP_2
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 10.6.2024 ha convenuto in giudizio Parte_1
ed al fine di sentir accogliere le seguenti Controparte_3 CP_2 conclusioni, previa sospensiva della efficacia esecutiva:
“Nel merito accertare e dichiarare l'inesistenza e/o illegittimità e/o la violazione di legge dell'intimazione di pagamento n. 09720249043260776000 e degli avvisi di addebito ad essa sottesi come da elenco richiamato in premessa per i motivi su esposti e da intendersi quivi richiamati e trascritti.
- In via subordinata, previa sospensione dell'esecuzione dell'intimazione di pagamento
e della cartella oggetto del giudizio, rideterminare quanto eventualmente dovuto dal ricorrente alla luce delle eccezioni tutte su sollevate”.
Ha esposto che l'intimazione di pagamento n. 09720249043260776000 notificata a mezzo posta in data 30/04/2024 conteneva i segg. avvisi di addebito ( ) per un CP_4 totale di euro 20.212,29: 1. n. 39720160024517175 not. 13/11/16 - I.V.S. '15 e som. agg., per € 2.751,94
2. n. 39720170010865364 not. 11/10/17– I.V.S. '16 e som. agg., per € 5.528,15
3. n. 39720180004873117 not. 19/06/18 – I.V.S. '17 e som. agg., per € 2.780,66
4. n. 39720180033627707 not. 16/01/19 – I.V.S. '17 e som. agg., per € 1.377,06
5. n. 39720180033978776 not. 16/01/19 – I.V.S. '18 e som. agg., per € 1.414,16
6. n. 39720190013576377 not. 23/07/19 – I.V.S. '18 e som. agg., per € 1.385,89
7. n. 39720190032052851 not. 22/12/19 – I.V.S. '19 e som. agg., per € 2.675,30
8. n. 39720210010076917 not. 07/12/21– I.V.S. '19 e som. agg., per € 2.299,13.
Ha lamentato che “a quel che consta” tale intimazione era il primo atto a mezzo del quale aveva avuto conoscenza dell'esistenza “dei provvedimento sottesi” e indicato i motivi di opposizione di seguito esposti.
I. Assenza e/o inesistenza della notifica degli AAddAA;
II. violazione di legge – carenza di legittimazione passiva – carenza di motivazione
(assenza di alcuna specificazione circa la natura del credito e il destinatario della pretesa
“Trattandosi di presunti crediti infatti, l'intimazione di pagamento avrebbe CP_2 dovuto specificare il motivo per il quale tali presunti tributi sarebbero dovuti dal ricorrente personalmente in considerazione del fatto che è al ricorrente personalmente che vengono richiesti”); Cont III. intervenuta prescrizione quinquennale in assenza di notifica dell' (da 1 a 6);
IV. illegittimità per carenza di motivazione – illegittimità somme aggiuntive;
V. illegittimità e/o inesistenza dell'intimazione di pagamento. Illegittimità dell'intimazione di pagamento per carenza di motivazione – assenza delle indicazioni per presentare ricorso – mancata allegazione delle cartelle sottese - violazione di legge;
VI. violazione dell'art. 25 D.Lgs. 46/1999 – decadenza.
L' si è costituita rilevando la inammissibilità del ricorso per Controparte_6 violazione dell'art. 617 Cpc, in relazione alle eccezioni di carenza di motivazione nonché il difetto di legittimazione passiva, quanto all'eccezione di omessa notifica degli in quanto trattavasi di atti emessi direttamente dall'ente impositore e la CP_4 infondatezza della eccezione di prescrizione anche considerato che successivamente alla notifica degli nn. 39720160024517175000, 39720170010865364000, CP_4
39720180004873117000 39720180033627707000, 39720180033978776000,
39720190013576377000, 39720190032052851000 era intervenuto in data 11.7.2019 preavviso di fermo amministrativo n. 09780201900109983000 e, successivamente, in data 28.09.2022 la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
09776202200007188000 relativa anche all'ultimo avviso n. 39720210010076917000.
Dopo aver fatto riferimento anche alla sospensione dei termini in ragione della normativa emergenziale, ha infine dedotto la inammissibilità dell'eccezione di decadenza, resistendo anche alla istanza cautelare di sospensiva.
Anche l' si è costituito resistendo alla domanda, eccependo la tardività del ricorso, CP_2 la carenza di legittimazione passiva quanto alla procedura esecutiva.
Quanto alla notifica degli ha poi rappresentato che gli stessi risultavano CP_4 notificati correttamente per PEC al recapito che, da visura Email_1 camerale, risultava il recapito della ditta individuale LINKMOTORS di ROMANO
RITA; nell'arco temporale interessato dall'imposizione contributiva contestata da parte ricorrente per mancata notifica degli AVA sopracitati, peraltro, risultavano effettuati spontaneamente sulla sua posizione i pagamenti delle rate 3/2017 e 3/2018 rispettivamente in data 14/11/2017 e 29/11/2018.
Ha poi recisamente contestato l'eccezione di prescrizione e di decadenza sottolineando la rituale notifica degli AAddAA e la conseguente interruzione del termine prescrizionale.
Ha resistito alla censura relativa al difetto di motivazione (in quanto negli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento, erano presenti tutti gli elementi previsti dal Il comma 2 dell'art. 30 del citato D.L. 78/2010 determinanti la validità dell'avviso stesso, tra i quali l'importo del credito distinto per singolo periodo e ripartito tra quota capitale, sanzioni e interessi, ove dovuti e l'importo totale dei crediti contenuti nell'avviso comprensivi dei compensi del servizio di riscossione) nonché quanto alla eccezione di decadenza per violazione dell'art. 25 D.Lgs. 46/1999 (ai sensi del quale i contributi e i premi devono essere iscritti, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento o alla data dell'accertamento) disposizione che riguardava le cartelle esattoriali, ma non gli avvisi di addebito.
Alla odierna udienza quindi, concesso termine per note, disposta l'acquisizione di documentazione, il processo è stato deciso.
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Si deve premettere che alla udienza di discussione la difesa di parte opponente ha eccepito il difetto di ius postulandi dell'Agenzia, in quanto rappresentata da Avvocato del libero foro.
L'eccezione è infondata. In ordine alla validità della procura rilasciata ad un difensore del libero foro da parte dell' infatti, sono intervenute le SS.UU. della Cassazione che, superando il CP_7 precedente orientamento della Corte (v. sent. nn28684/2018, 28741/2018, 33639/2018 e
1992/2019), con la sentenza n. 30008 del 19.11.2019 hanno affermato: «impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, per la rappresentanza e la difesa in giudizio l
[...]
si avvale: - dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come ad Controparte_1 essa riservati dalla convenzione con questa intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto
e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. 30 ottobre 7 1933, n. 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza) oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, ovvero in alternativa e senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dal richiamato art.
43, comma 4, r.d. cit., - di avvocati del libero foro - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del comma 5 del medesimo art. 1 d.l. 193 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio»; «quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l' CP_1
e l'Avvocatura o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la CP_1 sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità» (v. anche Cass. n. 31241/2019, SS.UU.
4845/2021 e 15911/2021). Dando applicazione a tali principi, versandosi nel caso in una ipotesi riconducibile a quelle (liti innanzi alle sezioni lavoro) per le quali la
Convenzione tra l'Agenzia e l'Avvocatura autorizza il patrocinio a mezzo di avvocato del libero foro, il mandato all'avv. Francesco Ucci da parte dell' deve ritenersi CP_7 validamente conferito.
Sempre all'udienza di discussione la difesa ricorrente ha chiesto dichiararsi la decadenza da ogni produzione avversaria “anche in considerazione del fatto che non CP_ sono apribili i file dell' assumendo che la notifica degli atti presupposti non fosse presente “ad es. Agenzia deposita videate di notifiche consegnate al portiere senza ricevuta di ric.” e chiesto termine per note. Nelle ultime note, di poi, la stessa parte ricorrente evidenzia la tempestività del ricorso depositato entro i 40 gg dalla notifica dell'intimazione e la irrilevanza del richiamo all'art. 617 Cpc, in quanto l'azione era volta a far rilevare la mancata notifica degli
AAddAA con applicazione dell'art. 24 comma 5 del D.Lgv. 46/99.
Ha insistito nel rilevare che, anche quanto al preavviso di fermo ed alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria menzionati da quest'ultima non avesse CP_7 dimostrato che l'indirizzo pec del destinatario corrispondesse al domicilio digitale della ricorrente (anzi lo stesso indirizzo non riportava neppur il nome della ricorrente
[...]
; né agli atti esisteva alcuna documentazione che comprovasse la Pt_1 corrispondenza fra indirizzo pec e domicilio digitale della ricorrente.
Orbene ciò premesso, deve condividersi la argomentazione di riguardo al fatto che CP_7 ogni contestazione afferente i vizi di procedura appare inammissibile, in quanto,
l'opposizione è stata proposta senza il rispetto del termine di 20 gg dalla notifica del titolo, ex art. 617 Cpc. (cfr., Cass., n. 8402/2018, n. 10326/2014, n. 23891/2012 e n.
11338/2010). I vizi formali dell'atto impugnato avrebbero dovuti essere infatti denunziati nel termine di 20 gg.
Si deve poi precisare quanto alla legittimazione passiva che, in materia di riscossione di crediti previdenziali, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, anche quando si sostenga l'omessa notificazione dell'atto recante il credito di cui si faccia valere l'inesistenza; la proposizione dell'azione nei confronti del concessionario non dà quindi luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c. (SS.UU. n. 7514/22, conf. Cass. 26 febbraio 2019, n. 5625, ord.; Cass. 19 giugno 2019, n. 16425; Cass. 12 novembre 2019, n. 29294), sicché, notificato il ricorso anche a tale parte, al di fuori dell'alveo applicativo dell'art. 617 Cpc, il suo coinvolgimento può rilevare a meri fini di una denuntiatio litis, non assumendo l' la veste di vera e propria parte CP_1 processuale.
Venendo alle ulteriori doglianze, trattasi di valutare i segg. AAddAA di competenza di questo Giudice del lavoro, in quanto inerenti poste contributive portati nella intimazione oggi opposta che attengono, secondo quanto allegato dall'Istituto a poste contributive relative alla ditta individuale LINKMOTORS di ROMANO RITA, neppure può porsi un problema di corretta individuazione della parte, relativamente alla comunicazioni via
PEC, in quanto dalla visura camerale risulta il domicilio digitale MISTERX@PEC.IT correttamente utilizzato per le stesse mentre non viene contestato dalla parte opponente, il titolo o la effettiva debenza dei contributi che, per come indicato sia negli AAddAA che nella intimazione che li contiene, attengono alla gestione commercianti e quindi alla attività della impresa individuale di cui la OM è risultata titolare.
In particolare, l'intimazione contiene:
l'AdA n. 39720160024517175 (1) a titolo di contributi fissi/percentuali sul minimale, somme aggiuntive relative all'annualità 2015, Gestione Commercianti, matricola
278108110;
l'AdA n. 39720170010865364 (2) per le medesime contribuzioni dell'anno 2016 oltre som. agg., per € 5.528,15 (già dep. all'atto della costituzione); Cont l' n. 39720180004873117 (3) per I.V.S. 2017 e som. agg., per € 2.780,66
l'AdA n. 39720180033627707 (4) per I.V.S. 2017 e som. agg., per € 1.377,06
l'AdA n. 39720180033978776 (5), I.V.S. 2018 e som. agg., per € 1.414,16
l'AdA n. 39720190013576377 (6), I.V.S. 2018 e som. agg., per € 1.385,89 (RDAC all. alla costituzione);
l'AdA n. 39720190032052851 (7), I.V.S. 2019 e som. agg., per € 2.675,30
l'AdA n. 39720210010076917 (8), I.V.S. 20119 e som. agg., per € 2.299,13.
La intimazione impugnata con l'odierno ricorso risulta notificata in data 30/04/2024 (v all. . CP_7
Parte ricorrente, invero, oltre ad insistere, sull'impossibilità di integrazione degli atti CP_ dell' sulla tardività della relativa produzione e alla possibilità di azionare i poteri di cui all'art 421 Cpc, peraltro con riferimento a precedenti di legittimità non conferenti (v
Cass. n. 6470/24 riguardante l'integrazione dei capitoli di prova) reitera la censura di difetto di costituzione di tramite difensore del libero foro, aggiungendo inoltre che CP_7
CP_ le RDAC depositate dall' risultavano spedite tutte dall'indirizzo
“ ” non presente né nel Registro IPA, né nel registro Email_2
, tanto meno nel registro ND (invocando allo scopo Cassazione n. CP_8
3093/2020 che confermava il principio, secondo cui: “La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi”, attesa l'elencazione tassativa dei Pubblici
Registri, fondata sulla pubblica riconducibilità dell'indirizzo al soggetto).
Infine, adduce che, anche considerando le notifiche degli AAddAA perfezionate, comunque doveva considerarsi consumato il termine prescrizionale (in particolare per i primi tre AAddAA) anche attesa la inesistenza di ulteriori atti interruttivi, considerate le eccezioni avanzate nei confronti di e la assenza nella documentazione attestante CP_7 le notifiche al portiere, della prova dell'invio della seconda raccomandata informativa ed inoltre, il file pec di presunta consegna riferibile presuntivamente ad un preavviso di fermo veicoli, senza il deposito della pec di accettazione.
Ha infine rappresentato che, nelle more del giudizio, si era concluso il giudizio dinanzi al Giudice di pace (per competenza per materia avverso le cartelle aventi ad oggetto sanzioni amministrative) che aveva inteso accogliere le domande della ricorrente, del tutto simili a quelle fatte valere in questo giudizio, con particolare riferimento all'assenza di prova della notifica degli atti presupposti, annullando l'intimazione (oltre che le cartelle), come da sentenza n. 5451/2025, in allegato.
Orbene rileva il Giudice che neppure le ulteriori censure, fra cui quella relativa alla consumazione del termine di prescrizione, colgono nel segno.
Risultano agli atti infatti (v. RDAC dep. unitamente alla costituzione ed anche in data CP_ dell'8 maggio 2025 dall' su ordine di questo Giudice) le seguenti notifiche via PEC all'indirizzo “MISTERX@PEC.IT”, riportato nella visura camerale (parimenti depositata): Cont del 19.6.2018 dell' n. 397 2018 00048731 17 000 (3) per i contrib. annualità 2017 per euro € 2.012,77; Cont notifica dell'11.10.2017 sempre al medesimo indirizzo PEC del' 397 2017
00108653 64 000 (2) per contributi annualità 2016 per euro 3945,69 notifica del 16.1.2019 dell'AdA 397 2018 00336277 07 000 (4) per l'annualità 2017 per l'importo di euro 1.004,17; Cont del 16.1.2019 n. 397 2018 00339787 76 000 (5) per l'annualità 2018 per l'importo di euro 1020,72; Cont del 22.12.2019 dell' n. 397 2019 00320528 51 000 (7) per l'importo di euro
2.052,06 sempre per l'annualità 2019; infine, notifica del 7.12.2021, dell'AdA n. 397 2021 00100769 17 000 (8) per l'importo di euro 1853,82 per l'annualità 2019.
Tutti gli avvisi di addebito quindi, ad eccezione di quello avente n. 39720160024517175
(1) (asseritamente notificato in data 13/11/16) a titolo di contributi fissi/percentuali sul minimale, somme aggiuntive relative all'annualità 2015, Gestione Commercianti, per
€2.751,94, nonché di quello recante il n. 39720190013576377 (6) not. 23/07/19 – I.V.S.
'18 e som. agg., per € 1.385,89, risultano ritualmente notificati.
Non di meno, comprova, anche in relazione a tali ultimi (complessivamente CP_7 riguardo agli avvisi n.ri 39720160024517175000 (1), 39720170010865364000,
39720180004873117000 39720180033627707000, 39720180033978776000, 39720190013576377000(6), 39720190032052851000) ulteriore notifica via PEC del preavviso di fermo amministrativo n. 09780201900109983000, in data 11.07.2019 (cfr, allegata e quindi l'intervento di un ulteriore atto interruttivo della CP_9 prescrizione dei crediti in esame (afferenti come sopra ricordato le contribuzioni dal
3/2015 al 3/2019) e quindi la notifica successiva della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09776202200007188000 parimenti contestata (relativa anche all'ultimo avviso n. 39720210010076917000 come da allegata attestazione di consegna di notifica cartacea al portiere, all'indirizzo Piazza Vinci 57 Roma), in ogni caso, non Cont assume efficacia dirimente a riguardo (considerato anche che l' n.
39720210010076917000 si riferisce a contributi del 2019 e quindi non prescritti alla data della odierna intimazione).
Le più risalenti rate pretese, in particolare, sarebbero prescritte rispettivamente in data
22/09/2021 e 23/12/2021, a tutto il 26/06/2025 e 24/09/2025, ma la notificazione del preavviso di fermo del luglio 2019, sopra citato, interviene con effetto interruttivo.
Ciò anche considerando che i termini di cui trattasi devono essere prolungati per il periodo corrispondente a quello in cui sono stati sospesi, ai sensi dell'art. 37, comma 2, del DL 18/2020, c.d. Decreto Rilancio e succ.(a partire da tale decreto, infatti, come noto, sono stati emanati vari provvedimenti legislativi che si sono susseguiti durante il periodo emergenziale e la prevista sospensione si applica a tutte le annualità d'imposta in corso di accertamento e di maturazione dei termini di decadenza e di prescrizione:
«I termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, determinandosi, in sostanza, uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.» cifr. Cass. Ord. n. 960/2025).
Sulla eccezione riguardante la costituzione dell'avvocato di libero foro si richiama quanto già evidenziato, come anche per produzione acquisita o integrata in corso di causa, attesa indispensabilità della stessa ai fini della decisione e conseguente necessitata acquisizione, salvo concessione di apposito termine a difesa, onde prendere posizione su di essa, profilo su cui però non vi è questione.
Relativamente alla rituale prova della notifica corroborata dalla c.d. RDAC (ricevuta di avvenuta consegna in assenza dalla ricevuta di accettazione) deve altresì osservarsi che la notifica via PEC si perfeziona per il destinatario proprio con la ricevuta di avvenuta consegna (v. Cass. 14874/2021, Cass. n. 29670 24; S.U. 28452/2024) per come si evince dall'esame del quadro normativo di riferimento.
Secondo il comma 3 dell'art. 3 bis della L. n. 53, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, la notifica effettuata con modalità telematica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall'articolo 6, comma 1, del D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 6, comma 2, dello stesso D.P.R.
L'art. 6, comma 1, sopra richiamato prevede a sua volta che nella ricevuta di accettazione, fornita al mittente dal gestore di posta elettronica certificata da questi utilizzato, sono contenuti i dati di certificazione che costituiscono prova dell'avvenuta spedizione del messaggio di posta elettronica certificata.
Il comma 2 aggiunge che la ricevuta di avvenuta consegna è fornita al mittente dal gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal destinatario, e dà al primo la prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario (indipendentemente dalla lettura che questo ne abbia fatto) e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione. La ricevuta di avvenuta consegna in formato .eml o .msg contiene al suo interno l'intera notifica comprensiva dell'atto notificato e dei relativi allegati e presupporre necessariamente quella di avvenuta accettazione. Inoltre, il predetto formato permette di avere certezza relativamente alla data e all'ora della notifica (quest'ultima rilevante anche ai sensi dell'art. 147 c.p.c. che trova applicazione anche per le notifiche effettuate con modalità telematiche). La prova della ricezione dell'atto nella sua interezza è quindi fornita dal deposito del file in formato .eml o .msg e dei relativi dati identificativi contenuti nel file DatiAtto.xml (al contrario del mero file in formato con estensione .pdf che permetterebbe di visionare l'elenco dei documenti allegati ma non la corrispondenza del file indicato con quello effettivamente allegato ed inviato con la notifica telematica). E' quindi evidente che la mancata produzione delle ricevute di avvenuta accettazione e consegna della notifica a mezzo P.E.C. del ricorso, impediscono di ritenere perfezionato il procedimento notificatorio, ma, nel primo caso, per il notificante e, nel secondo, per il destinatario.
Le ulteriori questioni possono ritenersi assorbite.
Le spese processuali seguono come di norma la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo in calce.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi euro 2.500.00, oltre oneri come per legge. nei confronti di ogni parte convenuta.
Roma lì, 10.7.2025 Il Giudice