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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIII, sentenza 09/02/2026, n. 1134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1134 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1134/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 13, riunita in udienza il
02/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LOMBARDO LUIGI, Presidente
BI SALVATORE, Relatore
PAGANO ANDREA, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4573/2023 depositato il 18/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 Sas - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
ET MB Spa In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1020/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
9 e pubblicata il 20/02/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202100991364691888826131 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato: insiste nelle svolte difese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 s.a.s., come in atti rappresentata e difesa, impugna l'intimazione ad adempiere n. 2021 0099136469 1888826131 dell'08.11.21, notificata il 27.12.21, con la quale la ET-
MB S.p.A. in liquidazione ha richiesto la somma di € 3.265.34 riferita a TIA 2012.
La ricorrente eccepisce i motivi di carenza di titolarità di ET-MB S.p.A. in liquidazione, carenza di potere per cessazione delle funzioni, mancata corrispondenza degli elementi e dei dati necessari posti a fondamento, nullità e comunque invalidità dell'intimazione per mancata indicazione del responsabile della riscossione, nullità della intimazione per annullamento di pregressa ingiunzione.
Conclude chiedendo di dichiarare invalida l'intimazione impugnata con vittoria di spese.
Con memorie del 30/01/2023 ribadisce quanto prodotto in atti ET MB PA in liquidazione non si
è costituito.
Affermava la Corte adita:
“Costituisce principio assolutamente pacifico nella giurisdizione comunitaria nonchè in quella nazionale, sia ordinaria che tributaria come pure amministrativa e contabile, che il criterio da utilizzare per individuare la natura pubblica o privata di un organismo non è dato dalla forma rivestita (ente o società). bensì dalla natura pubblica dello scopo perseguito e dalle risorse utilizzate nello svolgimento dell'attività, con la conseguenza che, anche in presenza di una forma societaria di diritto privato, se l'ente utilizza risorse pubbliche è da considerare senz'altro ente pubblico. Sulla base ditale unanime principio, le Sezioni Unite con decisione del
3.05.2005 n. 9096 (resa in controversia nella quale era parte AMA Azienda Municipale MB PA società di gestione dei rifiuti di Roma) hanno affermato che le società per azioni, aventi come scopo sociale la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, istituzionalmente finanziate da entrate pubblicistiche, in quanto longa manus degli enti locali soci sono da qualificare come enti pubblici od istituzioni pubbliche.
Nel caso de quo, la ET MB PA, pur rivestendo formalmente la veste di Società per azioni, ha sostanzialmente natura pubblicistica ed è pacificamente considerata quale ente pubblico privo del carattere della imprenditorialità.
La ET MB, infatti, ha come scopo statutario l'espletamento di un CTP di Catania, sezione Il, udienza dcl 3 dicembre 2020 n. 5455/2015 RG servizio pubblico essenziale, quale la gestione dei rifiuti e la riscossione dei relativi tributi;
le sue azioni sono interamente detenute da 19 enti pubblici (la Città Metropolitana di
Catania e 18 Comuni) e non è statutariamente prevista la possibilità di subentro nella loro titolarità da parte di un socio privato;
è soggetto al controllo degli Enti pubblici soci e della Corte dei Conti.
In considerazione ditale sua natura di longa manus degli Enti pubblici locali suoi soci, la ET MB può scegliere, come possono farlo detti Enti, di riscuotere le proprie entrate utilizzando, in alternativa all'Agente della riscossione, il procedimento di ingiunzione fiscale previsto dal Regio Decreto 14.04.1910 n.
639.
Deve, pertanto, ritenersi che legittimamente la ET MB, avendone i poteri, ha promosso il procedimento di riscossione mediante l'atto impugnato. Il contendere attiene l'intimazione ad adempiere, emessa da ET MB s.p.a, Agente della
Riscossione dei tributi per il Comune di Belpasso, a norma del Regio decreto n.639 del 4aprile 1910, con la quale intima il pagamento, entro 5 giorni, delle somme dovute e non pagate in relazione a ingiunzione
Tia n. 20180099790700000000777 notificata il 02/01/2019.
A norma del richiamato decreto è consentito allo Stato e ai Comuni di riscuotere più velocemente e direttamente, i crediti vantati per entrate tributarie e patrimoniali, in alternativa all'affidamento all'Agente della
Riscossione, alla preventiva iscrizione a ruolo e notifica della cartella.
L'intimazione ad adempiere, nel caso, può essere emessa direttamente dall'Ente Locale o da soggetti terzi, all'uopo delegati, deve contenere la motivazione, il titolo sul quale si fonda, la somma richiesta, il termine per il pagamento, le conseguenze nel caso d'inadempimento, i termini e l'autorità giudiziaria presso la quale ci si può opporre.
L'art. 4 al comma 2 sexies del dl. n. 209/02 convertito nella Legge n. 265/02, prevede infatti che i Comuni
e i Concessionari iscritti agli albi di cui al D.Lgs. n. 446/1997, procedono alla riscossione coattiva delle somme risultanti dall'ingiunzione fiscale, prevista dall'art. 2 del R.D. n. 639/1910 secondo le disposizioni contenute nel d.p.r. n. 602/73.
Il dettato normativo indica chiaramente che l'intimazione in parola, benché atto che precede la riscossione coattiva, non deve essere preceduto dall'iscrizione a ruolo e dall'emissione della cartella esattoriale in contrapposizione al disposto del d.p.r. n. 43/1988, istitutivo del servizio di riscossione tributi dello stato e degli enti pubblici, che prevede la riscossione di tali tributi esclusivamente a mezzo ruolo e che, in base all'art. 130, sono abrogate le disposizioni che regolano la riscossione coattiva mediante rinvio al regio decreto n 639/1910.
Sulla base delle riportate risultanze istruttorie, considerato che il potere di accertamento e di riscossione della ET trova il fondamento nel disposto del comma 5 dell'art. 52 del d.Igs. n. 446/1997 che consente agli enti locali di affidare a terzi le attività di accertamento e riscossione dei tributi locali, che l'atto impugnato contiene il termine di diffida di cui al regolamento Tia, che generica è l'eccezione circa la reclamata cessazione delle funzioni delta ET e che l'atto impugnato è stato regolarmente sottoscritto digitalmente, e che non viene documentato da parte ricorrente l'annullamento dell'intimazione n. 20180099790700000000777 propedeutica l'atto opposto, ritiene il ricorso infondato e da rigettare.
Non essendosi parte resistente costituita non necessita pronunzia sulle spese.“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello Ricorrente_1 SAS con atto del
18 Ottobre 2023 deducendo i seguenti motivi.
1) Ha errato il giudice di primo grado ad aver ritenuto ancora sussistente la piena capacità della ET PA (e dei sui organi) a porre in essere atti coercitivi connessi alla titolarità/capacità impositiva, quantunque questa era già venuta meno (motivi n. 1 e 2 del ricorso)
Il motivo eccepito non ineriva tanto alla qualità pubblica o privata della ET - sollevata inopinatamente dal giudice - ma alla capacità attuale di quest'ultima a poter emettere atti della riscossione in assenza di ogni titolarità e dei necessari requisiti.
Invero è pacifico che in mancanza della titolarità delle funzioni prima esercitate, nessuna potestà impositiva e coercitiva avrebbe potuto esercitare la ET nel 2021 non sussistendo alcuna prorogatio di tali poteri, né essendo un concessionario della riscossione incaricato dal Comune.
2) Ha errato il giudice ad aver ritenuto pienamente valido ed efficace l'atto impugnato nonostante i vizi evidenziati, non vinti da alcun elemento contrario da parte della ET, rimasta peraltro contumace. Nel caso de quo stante le contestazioni addotte dalla ricorrente non poteva il giudice ritenere l'atto impugnato comunque pienamente valido e regolare nonostante nulla fosse stato fornito a supporto da parte della ET.
Al riguardo e come già rilevato, la semplice annotazione nella intimazione dell'atto prodromico (Ing. n.
2018009979070000000777) non implicava la valida esistenza e l'effettività della conoscenza del medesimo ai fini della sua efficacia ed opponibilità.
3) Ha errato il giudice a non aver condannato alle spese di giudizio la ET essendo risultata pacifica la infondatezza della propria pretesa tributaria.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 1020/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania sez. 9 e depositata il 20
Febbraio 2023.
Si costituisce nel giudizio di appello la ET MB S.p.A. in liquidazione che con atto di controdeduzioni eccepisce l'infondatezza in ordine ai singoli motivi di appello.
Controparte, contrariamente a quanto affermato nel proprio gravame, ha ricevuto rituale risposta al ricorso/ reclamo con PEC indirizzata al procuratore avversario, di cui si è già supra allegata ricevuta di avvenuta consegna. Ivi controparte è stata resa edotta dell'avvenuta previa notifica della Ingiunzione di pagamento n. 20180099790700000000777 di € 3.145,23, segnatamente NOTIFICATA A_MANI DEL SIG. Rapp._1
LEGALE rappresentante legale della società IL 02.01.2019, con cui è stato sollecitato il pagamento della Fattura TIA n. 972 di € 2.303,80. La citata Ingiunzione di pagamento è rimasta impagata e non impugnata e, pertanto la richiesta in essa contenuta si è consolidata ed è divenuta definitiva.
AI fine di sgombrare il campo da ogni possibile equivoco, occorre rappresentare che la ET MB S.
p.A., pur rivestendo formalmente la veste di Società per Azioni, ha sostanziale natura pubblicistica ed è stata pacificamente riconosciuta quale ente pubblico fou-court ovvero impresa in mano pubblica, nonché ente privo del carattere della imprenditorialità.
Parimenti inconducente e fuorviante l'eccezione relativa alla presunta mancata indicazione del responsabile della riscossione.
Non vi e' chi non veda che l'atto impugnato con il ricorso di primo grado risulta firmato a stampa non già da un funzionario dell'ente impositore_ bensì dal liquidatore unico dell'Ente Impositore Geom. Nominativo_1.
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna di parte appellante alle spese del giudizio.
All'udienza del 2 Dicembre 2025 la causa viene trattata in pubblica udienza e posta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
L'appellante ha contestato la capacità e legittimazione della ET MB S.p.a. a porre in essere atti di riscossione relativamente alle annualità oggetto di causa, assumendo la definitiva cessazione dei poteri autoritativi in capo alla stessa a partire dal 1° gennaio 2013, in seguito al trasferimento delle funzioni ai
Comuni. Tale prospettazione non coglie nel segno in quanto: La normativa regionale (L. R. Sicilia n.3/2013, modificativa della L. R. n.9/2010) ha espressamente previsto la prosecuzione delle competenze in capo agli
ATO sino al 30 settembre 2013. La ET MB S. p. A. , anche in fase di liquidazione, mantiene il dovere giuridicoamministrativo di esigere e liquidare le poste attive risultanti in bilancio, ivi compresi i crediti per TIA/TARES relativi agli anni di propria competenza, in conformità agli articoli del codice civile e ai principi contabili. La natura pubblicistica e strumentale dell'ente è stata definitivamente riconosciuta dalla giurisprudenza e dalla dottrina: la ET MB S. p. A. è ente pubblico ovvero “longa manus” dei Comuni soci, destinataria diretta dei poteri impositivi e di riscossione (cfr. autorevole orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione e Corte dei Conti). Ne consegue che la società resistente era pienamente legittimata, in quanto mandatario e gestore per le annualità fino al 2012, ad avviare e proseguire le attività di recupero dei crediti tributari di competenza.
L'appellante ha eccepito la genericità dell'intimazione di pagamento e la presunta mancata indicazione degli elementi sostanziali e/o del responsabile della riscossione. Sul punto, questa Corte osserva che: Dalle risultanze istruttorie e dalla documentazione in atti, risulta comprovata la regolare notificazione dell'ingiunzione di pagamento prodromica, preceduta dalla relativa risposta al ricorso-reclamo e differita azione esattiva. L'intimazione di pagamento reca gli estremi identificativi, la motivazione e i dati essenziali relativi all'importo, alla destinazione e all'annualità, oltre alla sottoscrizione da parte del liquidatore unico della società resistente, la cui legittimità rappresentativa e sostitutiva è prevista per legge in ambito liquidatorio. L'eventuale contestazione della notifica e/o degli atti prodromici doveva essere oggetto di specifica impugnazione: nel caso di specie, a fronte dell'assenza di tempestiva opposizione, l'atto è divenuto definitivo e non più sindacabile nel merito, secondo la disciplina dell'art.19 D. Lgs.546/1992.
Parte appellante ha insistito nell'addurre il mancato riconoscimento del principio di non contestazione ex art.115 c. p. c. . Si rileva che, pur nell'ambito del processo tributario, il principio trova espressione se – e solamente se – le circostanze fattuali specificamente dedotte da parte ricorrente restano effettivamente incontestate dalla parte costituita. Nel caso oggetto di causa, la resistente ha fornito documentazione comprovante la notifica dell'ingiunzione prodromica, la natura e l'importo del credito e la legittimità a riscuotere, articolando puntuale difesa. Di conseguenza non possono assumere rilievo – né portata dirimente – deduzioni meramente assertive della parte appellante prive di concreto riscontro documentale e non corroborate dalla mancata costituzione della resistente, a maggior ragione a fronte della successiva costituzione in appello e del deposito degli atti comprovanti la regolarità della pretesa.
Non risulta allegata né agli atti di parte ricorrente né in appello documentazione specifica che certifichi l'avvenuto annullamento dell'intimazione per l'annualità 2012, che peraltro non risultava oggetto principale di contestazione in prime cure.
Nel caso di specie, tenuto conto della ragionevolezza della decisione adottata dal primo giudice che ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto desumibili dalle norme di Legge, la sentenza di primo grado impugnata, pertanto, risulta giuridicamente corretta, ben motivata ed immune di vizi logici e conseguentemente, all'esito definitivo del giudizio, l'appello proposto dalla Ricorrente_1
. s. a. s. va rigettato.
Alla luce delle superiori considerazioni, si impone, perciò, la conferma della sentenza di primo grado.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sezione Staccata di Catania n. 13, definitivamente pronunziando, rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Condanna la parte appellante al pagamento in favore di ET MB S.p.A. in liquidazione, delle spese processuali del Secondo Grado del giudizio che liquida in euro 800,00 (ottocento/00), oltre accessori di
Legge se dovuti.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della XIII Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di
Secondo Grado della Sicilia il 2 Dicembre 2025. IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Luigi Lombardo)
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 13, riunita in udienza il
02/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LOMBARDO LUIGI, Presidente
BI SALVATORE, Relatore
PAGANO ANDREA, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4573/2023 depositato il 18/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 Sas - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
ET MB Spa In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1020/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
9 e pubblicata il 20/02/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202100991364691888826131 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato: insiste nelle svolte difese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 s.a.s., come in atti rappresentata e difesa, impugna l'intimazione ad adempiere n. 2021 0099136469 1888826131 dell'08.11.21, notificata il 27.12.21, con la quale la ET-
MB S.p.A. in liquidazione ha richiesto la somma di € 3.265.34 riferita a TIA 2012.
La ricorrente eccepisce i motivi di carenza di titolarità di ET-MB S.p.A. in liquidazione, carenza di potere per cessazione delle funzioni, mancata corrispondenza degli elementi e dei dati necessari posti a fondamento, nullità e comunque invalidità dell'intimazione per mancata indicazione del responsabile della riscossione, nullità della intimazione per annullamento di pregressa ingiunzione.
Conclude chiedendo di dichiarare invalida l'intimazione impugnata con vittoria di spese.
Con memorie del 30/01/2023 ribadisce quanto prodotto in atti ET MB PA in liquidazione non si
è costituito.
Affermava la Corte adita:
“Costituisce principio assolutamente pacifico nella giurisdizione comunitaria nonchè in quella nazionale, sia ordinaria che tributaria come pure amministrativa e contabile, che il criterio da utilizzare per individuare la natura pubblica o privata di un organismo non è dato dalla forma rivestita (ente o società). bensì dalla natura pubblica dello scopo perseguito e dalle risorse utilizzate nello svolgimento dell'attività, con la conseguenza che, anche in presenza di una forma societaria di diritto privato, se l'ente utilizza risorse pubbliche è da considerare senz'altro ente pubblico. Sulla base ditale unanime principio, le Sezioni Unite con decisione del
3.05.2005 n. 9096 (resa in controversia nella quale era parte AMA Azienda Municipale MB PA società di gestione dei rifiuti di Roma) hanno affermato che le società per azioni, aventi come scopo sociale la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, istituzionalmente finanziate da entrate pubblicistiche, in quanto longa manus degli enti locali soci sono da qualificare come enti pubblici od istituzioni pubbliche.
Nel caso de quo, la ET MB PA, pur rivestendo formalmente la veste di Società per azioni, ha sostanzialmente natura pubblicistica ed è pacificamente considerata quale ente pubblico privo del carattere della imprenditorialità.
La ET MB, infatti, ha come scopo statutario l'espletamento di un CTP di Catania, sezione Il, udienza dcl 3 dicembre 2020 n. 5455/2015 RG servizio pubblico essenziale, quale la gestione dei rifiuti e la riscossione dei relativi tributi;
le sue azioni sono interamente detenute da 19 enti pubblici (la Città Metropolitana di
Catania e 18 Comuni) e non è statutariamente prevista la possibilità di subentro nella loro titolarità da parte di un socio privato;
è soggetto al controllo degli Enti pubblici soci e della Corte dei Conti.
In considerazione ditale sua natura di longa manus degli Enti pubblici locali suoi soci, la ET MB può scegliere, come possono farlo detti Enti, di riscuotere le proprie entrate utilizzando, in alternativa all'Agente della riscossione, il procedimento di ingiunzione fiscale previsto dal Regio Decreto 14.04.1910 n.
639.
Deve, pertanto, ritenersi che legittimamente la ET MB, avendone i poteri, ha promosso il procedimento di riscossione mediante l'atto impugnato. Il contendere attiene l'intimazione ad adempiere, emessa da ET MB s.p.a, Agente della
Riscossione dei tributi per il Comune di Belpasso, a norma del Regio decreto n.639 del 4aprile 1910, con la quale intima il pagamento, entro 5 giorni, delle somme dovute e non pagate in relazione a ingiunzione
Tia n. 20180099790700000000777 notificata il 02/01/2019.
A norma del richiamato decreto è consentito allo Stato e ai Comuni di riscuotere più velocemente e direttamente, i crediti vantati per entrate tributarie e patrimoniali, in alternativa all'affidamento all'Agente della
Riscossione, alla preventiva iscrizione a ruolo e notifica della cartella.
L'intimazione ad adempiere, nel caso, può essere emessa direttamente dall'Ente Locale o da soggetti terzi, all'uopo delegati, deve contenere la motivazione, il titolo sul quale si fonda, la somma richiesta, il termine per il pagamento, le conseguenze nel caso d'inadempimento, i termini e l'autorità giudiziaria presso la quale ci si può opporre.
L'art. 4 al comma 2 sexies del dl. n. 209/02 convertito nella Legge n. 265/02, prevede infatti che i Comuni
e i Concessionari iscritti agli albi di cui al D.Lgs. n. 446/1997, procedono alla riscossione coattiva delle somme risultanti dall'ingiunzione fiscale, prevista dall'art. 2 del R.D. n. 639/1910 secondo le disposizioni contenute nel d.p.r. n. 602/73.
Il dettato normativo indica chiaramente che l'intimazione in parola, benché atto che precede la riscossione coattiva, non deve essere preceduto dall'iscrizione a ruolo e dall'emissione della cartella esattoriale in contrapposizione al disposto del d.p.r. n. 43/1988, istitutivo del servizio di riscossione tributi dello stato e degli enti pubblici, che prevede la riscossione di tali tributi esclusivamente a mezzo ruolo e che, in base all'art. 130, sono abrogate le disposizioni che regolano la riscossione coattiva mediante rinvio al regio decreto n 639/1910.
Sulla base delle riportate risultanze istruttorie, considerato che il potere di accertamento e di riscossione della ET trova il fondamento nel disposto del comma 5 dell'art. 52 del d.Igs. n. 446/1997 che consente agli enti locali di affidare a terzi le attività di accertamento e riscossione dei tributi locali, che l'atto impugnato contiene il termine di diffida di cui al regolamento Tia, che generica è l'eccezione circa la reclamata cessazione delle funzioni delta ET e che l'atto impugnato è stato regolarmente sottoscritto digitalmente, e che non viene documentato da parte ricorrente l'annullamento dell'intimazione n. 20180099790700000000777 propedeutica l'atto opposto, ritiene il ricorso infondato e da rigettare.
Non essendosi parte resistente costituita non necessita pronunzia sulle spese.“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello Ricorrente_1 SAS con atto del
18 Ottobre 2023 deducendo i seguenti motivi.
1) Ha errato il giudice di primo grado ad aver ritenuto ancora sussistente la piena capacità della ET PA (e dei sui organi) a porre in essere atti coercitivi connessi alla titolarità/capacità impositiva, quantunque questa era già venuta meno (motivi n. 1 e 2 del ricorso)
Il motivo eccepito non ineriva tanto alla qualità pubblica o privata della ET - sollevata inopinatamente dal giudice - ma alla capacità attuale di quest'ultima a poter emettere atti della riscossione in assenza di ogni titolarità e dei necessari requisiti.
Invero è pacifico che in mancanza della titolarità delle funzioni prima esercitate, nessuna potestà impositiva e coercitiva avrebbe potuto esercitare la ET nel 2021 non sussistendo alcuna prorogatio di tali poteri, né essendo un concessionario della riscossione incaricato dal Comune.
2) Ha errato il giudice ad aver ritenuto pienamente valido ed efficace l'atto impugnato nonostante i vizi evidenziati, non vinti da alcun elemento contrario da parte della ET, rimasta peraltro contumace. Nel caso de quo stante le contestazioni addotte dalla ricorrente non poteva il giudice ritenere l'atto impugnato comunque pienamente valido e regolare nonostante nulla fosse stato fornito a supporto da parte della ET.
Al riguardo e come già rilevato, la semplice annotazione nella intimazione dell'atto prodromico (Ing. n.
2018009979070000000777) non implicava la valida esistenza e l'effettività della conoscenza del medesimo ai fini della sua efficacia ed opponibilità.
3) Ha errato il giudice a non aver condannato alle spese di giudizio la ET essendo risultata pacifica la infondatezza della propria pretesa tributaria.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 1020/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania sez. 9 e depositata il 20
Febbraio 2023.
Si costituisce nel giudizio di appello la ET MB S.p.A. in liquidazione che con atto di controdeduzioni eccepisce l'infondatezza in ordine ai singoli motivi di appello.
Controparte, contrariamente a quanto affermato nel proprio gravame, ha ricevuto rituale risposta al ricorso/ reclamo con PEC indirizzata al procuratore avversario, di cui si è già supra allegata ricevuta di avvenuta consegna. Ivi controparte è stata resa edotta dell'avvenuta previa notifica della Ingiunzione di pagamento n. 20180099790700000000777 di € 3.145,23, segnatamente NOTIFICATA A_MANI DEL SIG. Rapp._1
LEGALE rappresentante legale della società IL 02.01.2019, con cui è stato sollecitato il pagamento della Fattura TIA n. 972 di € 2.303,80. La citata Ingiunzione di pagamento è rimasta impagata e non impugnata e, pertanto la richiesta in essa contenuta si è consolidata ed è divenuta definitiva.
AI fine di sgombrare il campo da ogni possibile equivoco, occorre rappresentare che la ET MB S.
p.A., pur rivestendo formalmente la veste di Società per Azioni, ha sostanziale natura pubblicistica ed è stata pacificamente riconosciuta quale ente pubblico fou-court ovvero impresa in mano pubblica, nonché ente privo del carattere della imprenditorialità.
Parimenti inconducente e fuorviante l'eccezione relativa alla presunta mancata indicazione del responsabile della riscossione.
Non vi e' chi non veda che l'atto impugnato con il ricorso di primo grado risulta firmato a stampa non già da un funzionario dell'ente impositore_ bensì dal liquidatore unico dell'Ente Impositore Geom. Nominativo_1.
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna di parte appellante alle spese del giudizio.
All'udienza del 2 Dicembre 2025 la causa viene trattata in pubblica udienza e posta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
L'appellante ha contestato la capacità e legittimazione della ET MB S.p.a. a porre in essere atti di riscossione relativamente alle annualità oggetto di causa, assumendo la definitiva cessazione dei poteri autoritativi in capo alla stessa a partire dal 1° gennaio 2013, in seguito al trasferimento delle funzioni ai
Comuni. Tale prospettazione non coglie nel segno in quanto: La normativa regionale (L. R. Sicilia n.3/2013, modificativa della L. R. n.9/2010) ha espressamente previsto la prosecuzione delle competenze in capo agli
ATO sino al 30 settembre 2013. La ET MB S. p. A. , anche in fase di liquidazione, mantiene il dovere giuridicoamministrativo di esigere e liquidare le poste attive risultanti in bilancio, ivi compresi i crediti per TIA/TARES relativi agli anni di propria competenza, in conformità agli articoli del codice civile e ai principi contabili. La natura pubblicistica e strumentale dell'ente è stata definitivamente riconosciuta dalla giurisprudenza e dalla dottrina: la ET MB S. p. A. è ente pubblico ovvero “longa manus” dei Comuni soci, destinataria diretta dei poteri impositivi e di riscossione (cfr. autorevole orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione e Corte dei Conti). Ne consegue che la società resistente era pienamente legittimata, in quanto mandatario e gestore per le annualità fino al 2012, ad avviare e proseguire le attività di recupero dei crediti tributari di competenza.
L'appellante ha eccepito la genericità dell'intimazione di pagamento e la presunta mancata indicazione degli elementi sostanziali e/o del responsabile della riscossione. Sul punto, questa Corte osserva che: Dalle risultanze istruttorie e dalla documentazione in atti, risulta comprovata la regolare notificazione dell'ingiunzione di pagamento prodromica, preceduta dalla relativa risposta al ricorso-reclamo e differita azione esattiva. L'intimazione di pagamento reca gli estremi identificativi, la motivazione e i dati essenziali relativi all'importo, alla destinazione e all'annualità, oltre alla sottoscrizione da parte del liquidatore unico della società resistente, la cui legittimità rappresentativa e sostitutiva è prevista per legge in ambito liquidatorio. L'eventuale contestazione della notifica e/o degli atti prodromici doveva essere oggetto di specifica impugnazione: nel caso di specie, a fronte dell'assenza di tempestiva opposizione, l'atto è divenuto definitivo e non più sindacabile nel merito, secondo la disciplina dell'art.19 D. Lgs.546/1992.
Parte appellante ha insistito nell'addurre il mancato riconoscimento del principio di non contestazione ex art.115 c. p. c. . Si rileva che, pur nell'ambito del processo tributario, il principio trova espressione se – e solamente se – le circostanze fattuali specificamente dedotte da parte ricorrente restano effettivamente incontestate dalla parte costituita. Nel caso oggetto di causa, la resistente ha fornito documentazione comprovante la notifica dell'ingiunzione prodromica, la natura e l'importo del credito e la legittimità a riscuotere, articolando puntuale difesa. Di conseguenza non possono assumere rilievo – né portata dirimente – deduzioni meramente assertive della parte appellante prive di concreto riscontro documentale e non corroborate dalla mancata costituzione della resistente, a maggior ragione a fronte della successiva costituzione in appello e del deposito degli atti comprovanti la regolarità della pretesa.
Non risulta allegata né agli atti di parte ricorrente né in appello documentazione specifica che certifichi l'avvenuto annullamento dell'intimazione per l'annualità 2012, che peraltro non risultava oggetto principale di contestazione in prime cure.
Nel caso di specie, tenuto conto della ragionevolezza della decisione adottata dal primo giudice che ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto desumibili dalle norme di Legge, la sentenza di primo grado impugnata, pertanto, risulta giuridicamente corretta, ben motivata ed immune di vizi logici e conseguentemente, all'esito definitivo del giudizio, l'appello proposto dalla Ricorrente_1
. s. a. s. va rigettato.
Alla luce delle superiori considerazioni, si impone, perciò, la conferma della sentenza di primo grado.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sezione Staccata di Catania n. 13, definitivamente pronunziando, rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Condanna la parte appellante al pagamento in favore di ET MB S.p.A. in liquidazione, delle spese processuali del Secondo Grado del giudizio che liquida in euro 800,00 (ottocento/00), oltre accessori di
Legge se dovuti.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della XIII Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di
Secondo Grado della Sicilia il 2 Dicembre 2025. IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Luigi Lombardo)