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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 09/04/2025, n. 986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 986 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice Pietro Caré, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3921 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 vertente:
TRA
nata il [...], a [...]-SC (Brasile), codice fiscale Parte_1 brasiliano (CPF) n.° ; C.F._1
, nato il [...], a [...]-SC Controparte_1 Parte_2
(Brasile), codice fiscale brasiliano (CPF) n.° ; C.F._2
, nato il [...], a [...]-MG (Brasile), codice Controparte_2 fiscale brasiliano (CPF) n.° ; C.F._3
, nato il [...], a [...]-PR (Brasile), codice Controparte_3 fiscale brasiliano (CPF) n.° ; C.F._4
, nato il [...], a [...]-PR (Brasile), Controparte_4 codice fiscale brasiliano (CPF) n.° ; in proprio e in qualità di genitore e C.F._5 tutore legale dei suoi figli minorenni nata il [...], a Persona_1
Curitiba-PR (Brasile), codice fiscale brasiliano (CPF) n.° e C.F._6 CP_5
nato il [...], a [...]-PR (Brasile), codice fiscale brasiliano (CPF)
[...]
n.° ; C.F._7
, nato il [...], a [...]-MG (Brasile), codice Controparte_6 fiscale brasiliano (CPF) n.° ; C.F._8
, nata il [...], a [...]-MG (Brasile), codice Parte_3 fiscale brasiliano (CPF) n.° ; C.F._9
, nata il [...], a [...]-MG (Brasile), codice fiscale Controparte_7 brasiliano (CPF) n.° ; C.F._10
nato il [...], a [...]-MG (Brasile), codice fiscale Controparte_8 brasiliano (CPF) n.° ; C.F._11
nato il [...], a [...]-MG (Brasile), codice fiscale Controparte_9 brasiliano (CPF) n.° ; C.F._12
nato il [...], a [...]-SP (Brasile), codice fiscale brasiliano Controparte_10
(CPF) n.° ; C.F._13 tutti rappresentati e difesi, giuste procure allegate in atti dall'Avv. Karla Leal Macedo, presso il cui studio in Roma, Piazza di Campitelli, n. 2 – Palazzo Albertoni Spinola, sono domiciliati.
1
- RICORRENTI -
E
, in persona del p.t., domiciliato per la carica a Controparte_11 CP_12
Roma in Piazza del Viminale 1, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro presso i cui uffici siti alla Via G. Da Fiore n. 34, domicilia;
- RESISTENTE -
Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana “jure sanguinis”
Conclusioni: all'udienza del 9 aprile 2025 il procuratore di parte ricorrente concludeva come da note di udienza depositate in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno convenuto davanti all'intestato Tribunale il , chiedendo che Controparte_11 venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta dal cittadino italiano nato il [...] a [...], ed emigrato in Persona_2
Brasile, il quale non aveva mai perduto la cittadinanza italiana ed aveva potuto trasmetterla validamente ai discendenti sino agli odierni ricorrenti.
In particolare, i ricorrenti hanno rappresentato che ebbe un figlio, Persona_2
, nato il [...] a [...]/MG, Brasile, dall'unione con Persona_3 [...]
. Persona_4
Il Sig. contrasse matrimonio con la Sig.ra , Persona_3 Parte_4 in data 12/01/1938, a Lavras/MG, Brasile e da questa unione nacquero quattro figli:
I. nato il [...], a [...]/MG, Brasile;
Persona_5
II. nata il [...], a [...]/MG, Brasile;
Controparte_13
III. nato il [...], a [...]/MG, Brasile;
Controparte_14
IV. nato il [...], a [...]/MG, Brasile. Persona_6
(I)
Il sig. contrasse matrimonio con la Sig.ra Persona_5 Parte_5
in data 30/03/1966, a Itajubá/MG, Brasile e da questa unione è nata una figlia,
[...] odierna ricorrente:
1) nata il [...], a [...]-SC, Brasile;
la quale si sposa Parte_1 con , in data 08/04/1989, a Florianópolis/SC, Brasile;
e dopo Persona_7 il matrimonio, passa ad adottare il nome di , ma questa Controparte_15 unione viene sciolta con sentenza passata in giudicato il 07/11/2012. Da questa unione nasce un figlio:
a) nato il [...], a [...]-SC, Parte_6
Brasile; il quale si sposa con in data 13/05/2019, a Campinas/SP, Controparte_16
Brasile, ma questa unione viene sciolta con sentenza passata in giudicato il 22/10/2021. Da questa unione non è nato nessun figlio.
(II)
2 La sig.ra contrasse matrimonio con il Sig. , in Controparte_13 Persona_8 data 30/06/1962, a Itajubá/MG, Brasile e da questa unione nascono due figli, odierni ricorrenti:
1) , nato il [...], a [...]-MG, Brasile;
il quale si Controparte_2 sposa con
Da questa unione nascono due figli, odierni ricorrenti: Persona_9
a) , nato il [...], a [...]-PR, Brasile, il quale Controparte_3 si sposa con in data 11/02/2017, a Mercês/PR; Controparte_17
b) , nato il [...], a [...]-PR, Brasile. Il Controparte_4 quale ha due figli da due relazioni diverse: dalla prima relazione con , nasce una figlia: Controparte_18
i) nata il [...], a [...]-PR, Brasile. Persona_1 dalla seconda relazione con nasce un figlio: Controparte_19
ii) nato il [...], a [...]-PR, Brasile. Controparte_5
2) , nato il [...], a [...]-MG, Brasile, il quale Controparte_6 si sposa con , in data 24/10/1997, a Itajubá/MG, Brasile, e da questa Persona_10 unione nascono due figlie, odierne ricorrenti:
a) , nata il [...], a [...]-MG, Brasile, nubile;
e Parte_3
b) , nata il [...], a [...]-MG, Brasile, nubile. Controparte_7
(III)
Il sig. contrasse matrimonio con la Sig.ra Controparte_14 Parte_7 in data 28/12/1968, a Itajubá-MG, Brasile, da questa nasce una figlia:
1) nata il [...], a [...]-MG, Brasile;
la quale Parte_8 si sposa con in data 05/04/2022, a Itajubá-MG, Brasile, e da questa Persona_11 unione nascono due figli, odierni ricorrenti:
a) nato il [...], a [...]-MG, Brasile, celibe;
e Controparte_8
b) nato il [...], a [...]-MG, Brasile, celibe. Controparte_9
(IV)
Il sig. contrasse matrimonio con la sig.ra in data Persona_6 Parte_9
06/05/1968, a Itajubá-MG, Brasile, e da questa unione nascono due figli, uno dei quali odierno ricorrente:
1) nato il [...], a [...]-SP, Brasile,il quale si sposa con Controparte_10
in data 26/01/2015, a Itajubá/MG, Brasile;
e Persona_12
2) nato il [...], a [...]/RJ, Brasile (italiano già riconosciuto come Parte_10 tale, si v. certificato di nascita già trascritto presso il Comune di Borgia (CZ) – doc. 048).
I ricorrenti hanno, altresì, dedotto di aver presentato richiesta di convocazione presso il
Consolato d'Italia di Curitiba e Belo Horizonte (Brasile) seguendo le istruzioni reperibili sul sito web istituzionale del Consolato al fine di vedersi riconoscere la cittadinanza italiana iure sanguinis senza ricevere alcun fattivo riscontro.
Il si è costituito in giudizio senza contestare nel merito la domanda Controparte_11 di cittadinanza, rimettendosi al giudice per la verifica dei presupposti di legge e chiedendo la compensazione delle spese di lite.
Il P.M. in sede ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda.
3 Istruita con produzione documentale, all'udienza del 9 aprile 2025, svolta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. in considerazione dell'oggetto della domanda e del domicilio della difesa dei ricorrenti, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
****
In via preliminare, va affermata la competenza dell'intestato Tribunale, atteso che, a mente dell'art. 4, co. 5, D.l. n. 13/2017, nella sua più recente versione, “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”. Nel caso di specie, l'avo degli odierni ricorrenti era originario di Paola, (CS), circostanza da cui, unitamente alla residenza all'estero dei ricorrenti, discende la competenza di questo
Tribunale, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.
Inoltre, l'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo al figlio minorenne pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio, non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) debba rientrare tra gli atti vantaggiosi per il minore (cfr. Corte di cassazione Sez. 2, Sentenza n. 743 del 19/01/2012, per cui «in tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 cod. civ. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono, cioè, arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace»).
Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta.
Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato in Brasile.
La linea di discendenza rappresentata nel ricorso risulta puntualmente documentata dalle parti ricorrenti, le quali hanno depositato l'atto di nascita ed il certificato negativo di naturalizzazione brasiliana del sig. unitamente agli ulteriori atti di nascita Persona_2 dei discendenti, sino agli odierni ricorrenti.
Dal canto suo, la parte convenuta non ha depositato alcuna documentazione comprovante l'intervenuta rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'ascendente cittadino italiano né la sussistenza di ulteriori fatti interruttivi. In merito, si rammenta che, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass SS.UU. 24/8/2022, n. 25317), colui che richiede il riconoscimento della cittadinanza deve provare il fatto acquisitivo (la nascita da cittadino italiano) e la linea di trasmissione, essendo a carico della controparte che abbia proposto la relativa eccezione l'onere di provare l'eventuale fattispecie interruttiva. Dall'esame della documentazione depositata emerge che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano contempla passaggi per via materna (precisamente quello della cittadina italiana che ha contratto matrimonio con Controparte_13 Controparte_6
4 Per_
in data 30/06/1962 ed ha avuto due figli, odierni ricorrenti) suscettibili di determinare un'interruzione della catena di trasmissione della cittadinanza. Infatti, la trasmissione iure sanguinis era all'epoca prevista, salvi casi marginali, unicamente per via paterna e, inoltre, l'art. 10 della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
Va, pertanto, richiamato l'insegnamento della Corte Costituzionale che, con sentenza n. 87 del 09-16 aprile 1975, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., l'art. 10 della legge n. 555 del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”; successivamente, la medesima Corte, con sentenza n. 30 del 28.1.1983, ha dichiarato
“l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”.
Pertanto, in forza della efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate, dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina e, conseguentemente, ai loro discendenti.
Tutto ciò premesso, deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita.
Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il Paese di residenza, è ormai da anni nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Brasile, per i quali il tempo di attesa oscilla tra 1 anno e 12 anni.
In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere la cittadinanza senza attendere la fila del Consolato.
L'orientamento che si sta consolidando nei Tribunali Italiani ritiene che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e contraddicono l'articolo 3 del D.P.R. 362/1994 che fissa Pt_11 in 730 giorni il termine per definire il procedimento di cittadinanza.
Peraltro, non può ritenersi che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, trattandosi di accertare il diritto ad uno stato personale, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento del diritto soggettivo perfetto, come tale oggetto della giurisdizione del giudice ordinario
(cfr. Cass. Sez. Un., Sentenza n. 28873 del 2008).
D'altronde, le parti ricorrenti hanno dato prova di avere tentato di presentare domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana presso il sito online del Consolato Generale
d'Italia di Curitiba e Belo Horizonte (Brasile) - territorialmente competente per la rispettiva residenza -, dimostrando l'impossibilità di ottenere nei termini l'accoglimento della stessa.
Simili circostanze hanno giustificato, pertanto, l'accesso alla via giurisdizionale.
La mancata opposizione da parte del e la complessità delle questioni Controparte_11 trattate costituiscono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
5 Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide:
A) accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo status di cittadini italiani dei ricorrenti;
B) ordina al e, per esso all'Ufficiale di stato civile competente, di Controparte_11 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
C) dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro, il 2.5.2025.
Il Giudice
Dott. Pietro Caré
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