Articolo 23 della Legge 12 agosto 1962, n. 1391
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Versione
12 ottobre 1962
Art. 23.
Per l'esercizio finanziario 1962-63 le somme dovute dalle singole Amministrazioni statali a quella, delle poste e dei telegrafi, ai sensi dell' art. 1 della legge 25 aprile 1961, n. 355 , in dipendenza dell'abrogazione delle esenzioni e delle riduzioni delle tasse postali e telegrafiche, sono poste a carico del Ministero del tesoro.
L'ammontare di tali somme e' per ora previsto, in via presuntiva, in lire 9.000.000.000.
Di detto importo, lire 7.300,000.000 sono comprese nello stanziamento dello stato di previsione del Ministero del tesoro autorizzato col precedente art. 21 e saranno direttamente versate dal Ministero del tesoro, per conto dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato a titolo di rimborso dei costi sostenuti da quest'ultima per il trasporto degli effetti postali ai sensi dell' art. 1 della legge 29 novembre 1957 n. 1155 e dell' art. 1, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1959, n. 411 .
Entrata in vigore il 12 ottobre 1962