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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 03/04/2025, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI Tribunale Ordinario di Avezzano
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Massimo Valenza ha pronunciato iato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 237/2023 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), elett.te dom.to alla Indirizzo Telematico presso lo studio Parte_1 P.IVA_1 dell'Avv. RUGGIANO MARCELLO (c.f.: ) dal quale è rappr.to/a e difeso/a C.F._1 in virtù di procura a margine dell'atto di citazione
ATTRICE
E
(c.f.: ), elett.te dom.to alla VIA PAOLO MARSO 80 Controparte_1 P.IVA_2
AVEZZANO presso lo studio dell'Avv. ALFONSI FERNANDO (c.f.: ) dal C.F._2
quale è rappr.to e difeso in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta/
CONVENUTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato la in persona del legale rappresentante Parte_1
pro – tempore proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 486 /2022 emesso dal Tribunale di Avezzano ad istanza della chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte_1
“in via preliminare rigettare ogni avversa richiesta di provvisoria esecutorietà per le ragioni sopra esposte. Ancora in via preliminare revocare il decreto ingiuntivo opposto, perché emesso in violazione degli artt. 633 e 634 c.p.c; - revocare il suddetto decreto ingiuntivo perché inammissibile ed in fondato in fatto e in diritto per le ragioni sopra esposte;
- accogliere, contestualmente, la domanda riconvenzionale spiegata dall'opposto e per l'effetto - condannare la in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., alla restituzione della somma di €. 12269.03 pari alla differenza di quanto effettivamente pagato e quanto effettivamente dovuto, ovvero a quell'altra soma che sarà accertata in corso di causa, - condannare l'opponente al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio con attribuzione al procuratore che ne ha fatto anticipo;
In via subordinata, in caso di conferma del decreto ingiuntivo opposto, rideterminare la somma dovuta”. Iscritta a ruolo la causa si costituiva in giudizio la contestando tutti i motivi di opposizione e la Controparte_2
domanda riconvenzionale proposta. L'opposta chiedeva pertanto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito contrariis reiectis, per tutte le motivazioni sopra esposte e riportate: In via preliminare: concedere la provvisoria esecutività del DI opposto ex art.
648 c.p.c., visto anche il riconoscimento di debito effettuato da controparte e tenuto conto che
l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
Nel merito: Rigettare tutte le avverse domande in quanto infondate sia in fatto che in diritto per tutte le ragioni sopra esposte e riportate, dunque: - rigettare l'avversa opposizione a decreto ingiuntivo perché infondata in fatto e in diritto, per tutti i motivi di cui in narrativa, confermando l'ingiunzione; - rigettare l'avversa domanda riconvenzionale in quanto totalmente destituita di qualsivoglia fondamento fattuale e giuridico per tutte le ragioni di cui in parte narrata;
- accertare e dichiarare la legittimità dell'incasso, da parte della della cauzione complessiva prestata da controparte Controparte_1 pari ad € 16.000,00 con conseguente rigetto dell'avversa domanda di restituzione dell'importo di €
12.269,03, in quanto inammissibile, illegittima ed infondata in fatto ed in diritto per tutte le argomentazioni di cui in parte narrata;
- in ogni caso, per le motivazioni tutte sopra esposte, accertare e dichiarare dovute le somme di cui alle fatture oggetto del decreto ingiuntivo opposto e condannare parte attrice opponente al pagamento, in favore della convenuta opposta, della residua somma pari ad € 5.145,29 (€ 15.290,58 ingiunta, sottratta la somma di € 5.000,00 di cui al bonifico del 7.4.2023 nonché quella di € 5.145,29 di cui al bonifico del 6.6.2023) oltre agli interessi moratori
e le spese della procedura di ingiunzione, liquidate, in € 567,00 per onorari, in € 145,50 per esborsi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive occorrende, ovvero nella diversa somma, maggiore o minore, che dovesse risultare dovuta all'esito del giudizio”.
Con ordinanza in data 31.8.2023 il Giudice adito concedeva la provvisoria esecutorietà del decreto opposto.
Escussi alcuni testimoni la causa veniva trattenuta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.
Preliminarmente occorre rilevare che, secondo un costante orientamento giurisprudenziale. nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, è il creditore, opposto ma attore in senso sostanziale a dover provare il diritto per cui ha agito in via monitoria mentre il debitore, opponente, convenuto in senso sostanziale deve allegare e provare fatti modificativi o estintivi di quel diritto ( Cass. 1892/2023
Cass. 25499/2021, Cass. 24629/2015) Inoltre la fattura (regolarmente registrata nella contabilità dell'opposta) è certamente titolo idoneo per avere il decreto monitorio, nel giudizio di opposizione non è invece sufficiente (può semmai rilevare quale mero indizio) , dovendo l'opposto fornire prova del credito con gli ordinari mezzi istruttori.
Nel caso in esame la parte opposta ha prodotto i contratti di noleggio, i verbali di consegna dei mezzi,
i verbali di restituzione degli stessi, le fatture emesse.
Inoltre deve rilevarsi che parte opponente, come da documentazione in atti, dopo l'inizio del giudizio di opposizione ha provveduto a due pagamenti in favore dell'opposta a titolo di acconto sul dovuto.
Secondo quanto chiarito dalla Cassazione il pagamento di una somma a titolo di acconto sul dovuto costituisce riconoscimento dell'intero credito (Cass. 7820/2017).
La parte opponente non ha contestato i pagamenti ma ha precisato che sono stati effettuati per mero errore ma non ha fornito alcuna prova in tal senso.
Deve quindi ritenersi che la parte opposta, in considerazione della documentazione prodotta, abbia certamente adempiuto in modo idoneo al proprio onere della prova del credito vantato
Occorre invece esaminare le contestazioni formulate dall'opponente al fine di verificare se abbia fornito idonea prova di fatti modificativi od estintivi del credito vantato dall'opposta.
L'opponente ha in primo luogo contestato il credito di cui alla fattura n. 9857 del 7.10.2021 per costo di riparazioni del furgone tg FR817FN in quanto il contratto di noleggio pone a carico del conduttore soltanto la manutenzione dei mezzi per la loro normale usura, alle riparazioni per danni provocati a terzi o per guasti per uso non conforme alla ordinaria diligenza, presupposti questi che non sussisterebbero nel caso specifico.
Inoltre deduceva l'opponente che nella stessa fattura non no indicati i pezzi di ricambio necessari ma soltanto un importo per gli stessi.
Il contratto di noleggio per il veicolo FR817FN prevede all'art. 3 delle condizioni generali che “Con il ritiro degli oggetti il cliente ne accerta l'efficienza nonché la rispondenza agli usi cui sono destinati
e la loro perfetta funzionalità: ogni vizio e riserva deve essere segnalato tassativamente al momento della consegna. Dal momento della consegna al momento della restituzione il cliente agisce in qualità di custode degli oggetti, assumendo su di sé ogni responsabilità civile e penale connessa sia all'uso sia al trasporto degli stessi”. Ed ancora all'art. 5 delle stesse condizioni generali è previsto che Il cliente si impegna ad usare gli oggetti con particolare diligenza avendo cura di evitare ogni uso o manovra che per condizioni di tempo e luogo possano essere rischiose ed arrecare danni agli oggetti stessi, a persone o cose”
Infine all'art. 6 si legge: .Spetta al cliente la manutenzione ordinaria e straordinaria degli oggetti….Il locatore non risponde né dei danni né dei guasti causati da un uso degli oggetti non conforme alle indicazioni della cosa o comunque non corretto o appropriato secondo la diligenza del buon padre di famiglia”.
Risulta altresì accertato e non contestato che il veicolo al momento della consegna era perfettamente funzionante e durante il noleggio l'opponente non hai mai lamentato un malfunzionamento della frizione o del motore del mezzo.
Allo stesso modo non è contestato che lo stesso veicolo in data 30.9.2021 si fermava in autostrada come segnalato dalla stessa opponente al locatore.
Il teste ha riferito di essere andato lui a recuperare, su incarico della Tes_1 Controparte_1
il mezzo in autostrada precisando che le chiavi del veicolo erano a bordo dello stesso ed era presente conglomerato bituminoso all'interno del cassone e che provvedeva al trasporto dello stesso tramite l'utilizzo di un bilico con verricello. Lo stesso teste confermava di essere stato lui a provvedere allo smaltimento dei rifiuti bituminosi che pesavano 1.500 kg. e riconosceva le relative foto che gli venivano mostrate. Ed ancora lo stesso teste confermava che si rendeva necessaria la sostituzione del motore e del kit frizione del veicolo riconoscendo anche in tal caso le relative fotografie.
Ciò peraltro risulta anche dai preventivi per i lavori da eseguire sul veicolo prodotti dall'opposta.
Risulta quindi certamente accertato che il veicolo si è fermato per fatto imputabile all'opponente
(eccessivo carico di conglomerato bituminoso) che deve quindi ritenersi tenuta al pagamento dei costi per la riparazione dello stesso.
Quanto poi alla circostanza che nella fattura per le riparazioni non sono indicati esattamente i pezzi di ricambio necessari ma solo il loro costo, occorre rilevare che nei preventivi prodotti in atti della ditta che doveva eseguire gli interventi sono esattamente indicati i pezzi di ricambio necessari.
Pertanto sotto tale profilo l'opposizione appare infondata.
Per quanto invece riguarda le altre fatture su cui si fonda il decreto ingiuntivo opposto l'opponente ha contestato che l'importo sarebbe errato per il numero dei giorni di noleggio e per il costo di trasporto non dovuto, precisando che la aveva bloccato tutti i mezzi e le Controparte_1
attrezzature in data 13.10.2021 mentre i mezzi sono stati ritirati in data 18.10.2021 e 27.10.2021 ed è stato richiesto il pagamento del noleggio fino a tale data.
Sul punto occorre rilevare che non sono contestate né la data di consegna dei mezzi né quello di ritiro degli stessi e le somme indicate in fattura a titolo di canone di noleggio sono state calcolate sulla base di tali date.
Allo stesso modo risulta accertato che la a seguito dell'inadempimento nel CP_1 CP_1
pagamento di una fattura da parte dell'opponente, aveva effettivamente e legittimamente bloccato i mezzi che non potevano così circolare. In ogni caso i canoni di noleggio sono dovuti, secondo quanto contrattualmente anche nel periodo in cui i mezzi sono eventualmente in riparazione e comunque fino alla scadenza del contratto o comunque alla effettiva riconsegna degli stessi
L'odierna opponente ha inoltre proposto domanda riconvenzionale deducendo che la CP_1
aveva trattenuto una somma di e. 16.000,00 versata dalla a fronte di un credito
[...] Controparte_3 vantato in quel momento di €. 3.730,00 e chiedendo la condanna della stessa opposta alla restituzione di un importo di €. 12.269,03.
Occorre rilevare che la richiamata somma di €. 16.000,00 è stata versata dall'opposta a titolo di cauzione a garanzia delle proprie obbligazioni (pagamento canone noleggio, pagamento eventuali danni al veicolo) e che la incassava detta somma a seguito dell'inadempimento Controparte_1 dell'opponente che non provvedeva al pagamento dl alcune fatture.
Peraltro, come si legge dalla lettura del ricorso per decreto ingiuntivo, nel determinare la somma oggetto di ingiunzione, ha provveduto comunque a detrarre l'intero importo trattenuto imputandolo alla fattura n. 9857/001, così riducendo il proprio credito ad €.15.290,58.
Pertanto anche la domanda riconvenzionale deve essere rigettata con conseguente integrale conferma del decreto opposto.
Quanto alle ulteriori somme versate dall'opponente, essendo stati i pagamenti effettuati dopo l'inizio del presente giudizio, dovranno certamente essere detratte in sede di esecuzione del decreto ingiuntivo.
Le spese di lite sono poste a carico dell'opponente e liquidate, tenuto conto del valore della causa come in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla Parte_1
- condanna in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in Parte_1
favore della in persona legale rappresentante pro – tempore, delle spese di lite Controparte_1
che si liquidano in €. 5.077,00 per onorari oltre rimborso spese forfettario, CPA ed IVA come per legge
Avezzano 3.4.2025
Il Giudice Onorario
Dott. Massimo Valenza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI Tribunale Ordinario di Avezzano
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Massimo Valenza ha pronunciato iato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 237/2023 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), elett.te dom.to alla Indirizzo Telematico presso lo studio Parte_1 P.IVA_1 dell'Avv. RUGGIANO MARCELLO (c.f.: ) dal quale è rappr.to/a e difeso/a C.F._1 in virtù di procura a margine dell'atto di citazione
ATTRICE
E
(c.f.: ), elett.te dom.to alla VIA PAOLO MARSO 80 Controparte_1 P.IVA_2
AVEZZANO presso lo studio dell'Avv. ALFONSI FERNANDO (c.f.: ) dal C.F._2
quale è rappr.to e difeso in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta/
CONVENUTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato la in persona del legale rappresentante Parte_1
pro – tempore proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 486 /2022 emesso dal Tribunale di Avezzano ad istanza della chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte_1
“in via preliminare rigettare ogni avversa richiesta di provvisoria esecutorietà per le ragioni sopra esposte. Ancora in via preliminare revocare il decreto ingiuntivo opposto, perché emesso in violazione degli artt. 633 e 634 c.p.c; - revocare il suddetto decreto ingiuntivo perché inammissibile ed in fondato in fatto e in diritto per le ragioni sopra esposte;
- accogliere, contestualmente, la domanda riconvenzionale spiegata dall'opposto e per l'effetto - condannare la in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., alla restituzione della somma di €. 12269.03 pari alla differenza di quanto effettivamente pagato e quanto effettivamente dovuto, ovvero a quell'altra soma che sarà accertata in corso di causa, - condannare l'opponente al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio con attribuzione al procuratore che ne ha fatto anticipo;
In via subordinata, in caso di conferma del decreto ingiuntivo opposto, rideterminare la somma dovuta”. Iscritta a ruolo la causa si costituiva in giudizio la contestando tutti i motivi di opposizione e la Controparte_2
domanda riconvenzionale proposta. L'opposta chiedeva pertanto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito contrariis reiectis, per tutte le motivazioni sopra esposte e riportate: In via preliminare: concedere la provvisoria esecutività del DI opposto ex art.
648 c.p.c., visto anche il riconoscimento di debito effettuato da controparte e tenuto conto che
l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
Nel merito: Rigettare tutte le avverse domande in quanto infondate sia in fatto che in diritto per tutte le ragioni sopra esposte e riportate, dunque: - rigettare l'avversa opposizione a decreto ingiuntivo perché infondata in fatto e in diritto, per tutti i motivi di cui in narrativa, confermando l'ingiunzione; - rigettare l'avversa domanda riconvenzionale in quanto totalmente destituita di qualsivoglia fondamento fattuale e giuridico per tutte le ragioni di cui in parte narrata;
- accertare e dichiarare la legittimità dell'incasso, da parte della della cauzione complessiva prestata da controparte Controparte_1 pari ad € 16.000,00 con conseguente rigetto dell'avversa domanda di restituzione dell'importo di €
12.269,03, in quanto inammissibile, illegittima ed infondata in fatto ed in diritto per tutte le argomentazioni di cui in parte narrata;
- in ogni caso, per le motivazioni tutte sopra esposte, accertare e dichiarare dovute le somme di cui alle fatture oggetto del decreto ingiuntivo opposto e condannare parte attrice opponente al pagamento, in favore della convenuta opposta, della residua somma pari ad € 5.145,29 (€ 15.290,58 ingiunta, sottratta la somma di € 5.000,00 di cui al bonifico del 7.4.2023 nonché quella di € 5.145,29 di cui al bonifico del 6.6.2023) oltre agli interessi moratori
e le spese della procedura di ingiunzione, liquidate, in € 567,00 per onorari, in € 145,50 per esborsi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive occorrende, ovvero nella diversa somma, maggiore o minore, che dovesse risultare dovuta all'esito del giudizio”.
Con ordinanza in data 31.8.2023 il Giudice adito concedeva la provvisoria esecutorietà del decreto opposto.
Escussi alcuni testimoni la causa veniva trattenuta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.
Preliminarmente occorre rilevare che, secondo un costante orientamento giurisprudenziale. nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, è il creditore, opposto ma attore in senso sostanziale a dover provare il diritto per cui ha agito in via monitoria mentre il debitore, opponente, convenuto in senso sostanziale deve allegare e provare fatti modificativi o estintivi di quel diritto ( Cass. 1892/2023
Cass. 25499/2021, Cass. 24629/2015) Inoltre la fattura (regolarmente registrata nella contabilità dell'opposta) è certamente titolo idoneo per avere il decreto monitorio, nel giudizio di opposizione non è invece sufficiente (può semmai rilevare quale mero indizio) , dovendo l'opposto fornire prova del credito con gli ordinari mezzi istruttori.
Nel caso in esame la parte opposta ha prodotto i contratti di noleggio, i verbali di consegna dei mezzi,
i verbali di restituzione degli stessi, le fatture emesse.
Inoltre deve rilevarsi che parte opponente, come da documentazione in atti, dopo l'inizio del giudizio di opposizione ha provveduto a due pagamenti in favore dell'opposta a titolo di acconto sul dovuto.
Secondo quanto chiarito dalla Cassazione il pagamento di una somma a titolo di acconto sul dovuto costituisce riconoscimento dell'intero credito (Cass. 7820/2017).
La parte opponente non ha contestato i pagamenti ma ha precisato che sono stati effettuati per mero errore ma non ha fornito alcuna prova in tal senso.
Deve quindi ritenersi che la parte opposta, in considerazione della documentazione prodotta, abbia certamente adempiuto in modo idoneo al proprio onere della prova del credito vantato
Occorre invece esaminare le contestazioni formulate dall'opponente al fine di verificare se abbia fornito idonea prova di fatti modificativi od estintivi del credito vantato dall'opposta.
L'opponente ha in primo luogo contestato il credito di cui alla fattura n. 9857 del 7.10.2021 per costo di riparazioni del furgone tg FR817FN in quanto il contratto di noleggio pone a carico del conduttore soltanto la manutenzione dei mezzi per la loro normale usura, alle riparazioni per danni provocati a terzi o per guasti per uso non conforme alla ordinaria diligenza, presupposti questi che non sussisterebbero nel caso specifico.
Inoltre deduceva l'opponente che nella stessa fattura non no indicati i pezzi di ricambio necessari ma soltanto un importo per gli stessi.
Il contratto di noleggio per il veicolo FR817FN prevede all'art. 3 delle condizioni generali che “Con il ritiro degli oggetti il cliente ne accerta l'efficienza nonché la rispondenza agli usi cui sono destinati
e la loro perfetta funzionalità: ogni vizio e riserva deve essere segnalato tassativamente al momento della consegna. Dal momento della consegna al momento della restituzione il cliente agisce in qualità di custode degli oggetti, assumendo su di sé ogni responsabilità civile e penale connessa sia all'uso sia al trasporto degli stessi”. Ed ancora all'art. 5 delle stesse condizioni generali è previsto che Il cliente si impegna ad usare gli oggetti con particolare diligenza avendo cura di evitare ogni uso o manovra che per condizioni di tempo e luogo possano essere rischiose ed arrecare danni agli oggetti stessi, a persone o cose”
Infine all'art. 6 si legge: .Spetta al cliente la manutenzione ordinaria e straordinaria degli oggetti….Il locatore non risponde né dei danni né dei guasti causati da un uso degli oggetti non conforme alle indicazioni della cosa o comunque non corretto o appropriato secondo la diligenza del buon padre di famiglia”.
Risulta altresì accertato e non contestato che il veicolo al momento della consegna era perfettamente funzionante e durante il noleggio l'opponente non hai mai lamentato un malfunzionamento della frizione o del motore del mezzo.
Allo stesso modo non è contestato che lo stesso veicolo in data 30.9.2021 si fermava in autostrada come segnalato dalla stessa opponente al locatore.
Il teste ha riferito di essere andato lui a recuperare, su incarico della Tes_1 Controparte_1
il mezzo in autostrada precisando che le chiavi del veicolo erano a bordo dello stesso ed era presente conglomerato bituminoso all'interno del cassone e che provvedeva al trasporto dello stesso tramite l'utilizzo di un bilico con verricello. Lo stesso teste confermava di essere stato lui a provvedere allo smaltimento dei rifiuti bituminosi che pesavano 1.500 kg. e riconosceva le relative foto che gli venivano mostrate. Ed ancora lo stesso teste confermava che si rendeva necessaria la sostituzione del motore e del kit frizione del veicolo riconoscendo anche in tal caso le relative fotografie.
Ciò peraltro risulta anche dai preventivi per i lavori da eseguire sul veicolo prodotti dall'opposta.
Risulta quindi certamente accertato che il veicolo si è fermato per fatto imputabile all'opponente
(eccessivo carico di conglomerato bituminoso) che deve quindi ritenersi tenuta al pagamento dei costi per la riparazione dello stesso.
Quanto poi alla circostanza che nella fattura per le riparazioni non sono indicati esattamente i pezzi di ricambio necessari ma solo il loro costo, occorre rilevare che nei preventivi prodotti in atti della ditta che doveva eseguire gli interventi sono esattamente indicati i pezzi di ricambio necessari.
Pertanto sotto tale profilo l'opposizione appare infondata.
Per quanto invece riguarda le altre fatture su cui si fonda il decreto ingiuntivo opposto l'opponente ha contestato che l'importo sarebbe errato per il numero dei giorni di noleggio e per il costo di trasporto non dovuto, precisando che la aveva bloccato tutti i mezzi e le Controparte_1
attrezzature in data 13.10.2021 mentre i mezzi sono stati ritirati in data 18.10.2021 e 27.10.2021 ed è stato richiesto il pagamento del noleggio fino a tale data.
Sul punto occorre rilevare che non sono contestate né la data di consegna dei mezzi né quello di ritiro degli stessi e le somme indicate in fattura a titolo di canone di noleggio sono state calcolate sulla base di tali date.
Allo stesso modo risulta accertato che la a seguito dell'inadempimento nel CP_1 CP_1
pagamento di una fattura da parte dell'opponente, aveva effettivamente e legittimamente bloccato i mezzi che non potevano così circolare. In ogni caso i canoni di noleggio sono dovuti, secondo quanto contrattualmente anche nel periodo in cui i mezzi sono eventualmente in riparazione e comunque fino alla scadenza del contratto o comunque alla effettiva riconsegna degli stessi
L'odierna opponente ha inoltre proposto domanda riconvenzionale deducendo che la CP_1
aveva trattenuto una somma di e. 16.000,00 versata dalla a fronte di un credito
[...] Controparte_3 vantato in quel momento di €. 3.730,00 e chiedendo la condanna della stessa opposta alla restituzione di un importo di €. 12.269,03.
Occorre rilevare che la richiamata somma di €. 16.000,00 è stata versata dall'opposta a titolo di cauzione a garanzia delle proprie obbligazioni (pagamento canone noleggio, pagamento eventuali danni al veicolo) e che la incassava detta somma a seguito dell'inadempimento Controparte_1 dell'opponente che non provvedeva al pagamento dl alcune fatture.
Peraltro, come si legge dalla lettura del ricorso per decreto ingiuntivo, nel determinare la somma oggetto di ingiunzione, ha provveduto comunque a detrarre l'intero importo trattenuto imputandolo alla fattura n. 9857/001, così riducendo il proprio credito ad €.15.290,58.
Pertanto anche la domanda riconvenzionale deve essere rigettata con conseguente integrale conferma del decreto opposto.
Quanto alle ulteriori somme versate dall'opponente, essendo stati i pagamenti effettuati dopo l'inizio del presente giudizio, dovranno certamente essere detratte in sede di esecuzione del decreto ingiuntivo.
Le spese di lite sono poste a carico dell'opponente e liquidate, tenuto conto del valore della causa come in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla Parte_1
- condanna in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in Parte_1
favore della in persona legale rappresentante pro – tempore, delle spese di lite Controparte_1
che si liquidano in €. 5.077,00 per onorari oltre rimborso spese forfettario, CPA ed IVA come per legge
Avezzano 3.4.2025
Il Giudice Onorario
Dott. Massimo Valenza