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Sentenza 13 giugno 2024
Sentenza 13 giugno 2024
Commentario • 1
- 1. Come Difendersi Dall’Accertamento AnaliticoGiuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 18 gennaio 2026
L'accertamento analitico-induttivo basato su presunzioni non valide è una delle forme più diffuse e controverse di rettifica fiscale, perché l'Agenzia delle Entrate ricostruisce redditi o ricavi presunti partendo da elementi indiretti, spesso deboli, incompleti o astratti, senza una reale dimostrazione dell'evasione. In questi casi il Fisco sostiene che: la contabilità sia formalmente regolare ma inattendibile esistano indizi di ricavi non dichiarati determinati elementi giustifichino una ricostruzione presuntiva il reddito dichiarato sia inferiore a quello effettivo l'accertamento sia legittimo anche senza prove dirette Con conseguente recupero di imposte, sanzioni e interessi, spesso …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 13/06/2024, n. 16498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16498 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 14356/2016 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che la rappresenta e difende;
-ricorrente- contro EUROMETAL SRL UNIPERSONALE IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ARENULA 21, presso lo studio dell’avvocato DI BONITO LEOPOLDO (-) rappresentata e difesa dagli avvocati BB CLAUDIO ([...]), BB RD ([...]); -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. NAPOLI n. 11122/2015 depositata il 09/12/2015. Udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni La Rocca nella pubblica udienza del 14 febbraio 2024; Sentiti il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mauro Vitiello che ha chiesto l’accoglimento Civile Sent. Sez. 5 Num. 16498 Anno 2024 Presidente: VIRGILIO BIAGIO Relatore: LA ROCCA GIOVANNI Data pubblicazione: 13/06/2024 2 di 6 del ricorso, e l’avv. dello Stato Lucrezia Fiandaca per la ricorrente, non essendo comparso nessuno per la controricorrente;
FATTI DI CAUSA 1. La Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Napoli ha accolto il ricorso proposto dalla Eurometal srl società unipersonale contro l’avviso di accertamento per il 2007 emesso dall’Agenzia delle entrate per maggiori IRES, IRAP e IVA, sul presupposto che la società operasse come “cartiera” e nel contempo svolgesse una propria attività di commercio di rottami ferrosi con ricavi “in nero”, ricostruiti utilizzando anche dati della contabilità della società. 2. La CTP ha ritenuto la regolarità delle operazioni IVA, ha escluso che i corrispettivi risultanti dalle fatture fittizie potessero essere imputati come ricavi, trattandosi di poste inesistenti, e ha affermato che l’accertamento del reddito d’impresa sarebbe dovuto avvenire sinteticamente, sulla base di elementi e notizie acquisite dall’amministrazione finanziaria, prescindendo, contrariamente a quanto avvenuto in concreto, dai risultati della contabilità aziendale. 3. L’appello erariale, con il quale si era sostenuto di aver legittimamente proceduto alla determinazione del reddito mediante accertamento analitico – induttivo ex art. 39 comma 1 lett. d) del d.P.R. n. 600 del 1973, è stato rigettato dalla Commissione Tributaria Regionale (CTR) della Campania con la sentenza n. 11122/32/15. 4. Il Giudice d’appello ha osservato che la società, tra il 2005 e il 2009, era stata utilizzata per il compimento di reati tributari, emettendo fatture per operazioni soggettivamente inesistenti nei confronti di una pluralità di imprese, come accertato dalle indagini svolte che avevano condotto ad una precisa ricostruzione della regolamentazione finanziaria dei rapporti (infatti, ai bonifici bancari effettuati dai fittizi acquirenti seguivano prelevamenti in contanti per importi di poco inferiori da parte dell’amministratore della 3 di 6 società che li riversava materialmente ai titolari delle ditte acquirenti); la CTR, inoltre, ha rilevato che «la contabilità rinvenuta presso la sede (..) risultava completamente inattendibile e insufficiente a ricostruire l’effettivo andamento della gestione societaria». Peraltro, la CTR ha concluso che la ricostruzione del reddito di impresa non era stata «convincente», non avendo l’Ufficio offerto spiegazioni sul perché fossero stati ritenuti veritieri i dati relativi alle rimanenze e agli acquisti né dimostrato l’effettiva operatività della società, rigettando così l’appello. 5. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per la cassazione di questa sentenza fondato su due motivi. 6. Ha resistito con controricorso la società. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo l’Agenzia deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell’art.112 c.p.c. perché la CTR ha omesso di pronunciarsi sui recuperi ai fini IVA, pur avendo confermato la sostanziale fondatezza degli accertamenti svolti. 2. Il motivo è fondato. 2.1. La CTR, dopo la premessa in cui accerta, in sostanza, la fondatezza dei fatti dedotti dall’Ufficio ed afferma esplicitamente che «tutte le operazioni di vendita di rottami di cui risulta traccia nella contabilità della Eurometal srl e delle società acquirenti sono risultate inesistenti», respinge l’appello motivando essenzialmente con riguardo al profilo del «reddito di impresa e del valore delle operazioni imponibili», cioè dei ricavi “in nero” contestati, sia per il metodo seguito – perché si erano utilizzati dati della contabilità ritenuta totalmente inattendibile – sia perché non erano mai state effettuate indagini «volte ad accertare l’effettiva esistenza e operatività nel settore della vendita dei rottami metallici», cioè l’effettivo compimento di operazioni imponibili e il conseguimento di «utili di esercizio presupposto di imposte sul reddito». 4 di 6 2.2. In altri termini, la CTR si è occupata soltanto dei rilievi relativi alle imposte dirette ma ha trascurato completamente quelli attinenti all’IVA che costituiscono oggetto di una domanda del tutto autonoma, cosicché non ricorre un rigetto implicito (Cass. n. 12131 del 2023) e la sentenza risulta viziata da omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. 3. Con il secondo motivo l’Agenzia deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 39 e 41 bis del D.P.R. n. 600/1973, dell’art. 25 d.lgs. n. 446/1997, dell’art. 54 del d.P.R. n. 633/1972 nonché dell’art. 109 TUIR, laddove la CTR ha ritenuto illegittimo l’operato dell’Ufficio, che «dopo aver – condivisibilmente – dimostrato la totale inattendibilità della documentazione contabile detenuta dalla società ricorrente», aveva considerato «veritieri i dati relativi alle rimanenze e agli acquisti» senza spiegarne le ragioni. 4. Il motivo è fondato. 4.1. La CTR, in sostanza, ha ritenuto che l’accertamento della complessiva inattendibilità delle scritture contabili precluda, di regola, la loro utilizzazione ai fini della determinazione del reddito, con ciò escludendo la possibilità di un accertamento di tipo analitico e lasciando spazio soltanto ad un accertamento induttivo “puro”. 4.2. Ciò non corrisponde al dato normativo perché il giudizio di complessiva o intrinseca inattendibilità delle scritture contabili, ancorché formalmente corrette, costituisce presupposto per procedere col metodo analitico-induttivo, da valutarsi sulla base di presunzioni ex art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600, del 1973, cioè gravi, precise e concordanti (Cass. n. 22184 del 2020; Cass. n. 35713 del 2022; Cass. n. 14288 del 2016), richiedendo l’accertamento induttivo “puro”, che consente di avvalersi di presunzioni cc.dd. “supersemplici” prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, la ricorrenza di una delle tassative condizioni previste dall’art. 39 comma 2 cit. (Cass. n. 17244 del 5 di 6 2021; Cass. n. 2581 del 2021; Cass. n. 19191 del 2019); ma anche laddove ricorrano i presupposti, l’accertamento induttivo “puro” costituisce una “facoltà” per l’Amministrazione che può prescindere anche solo “in parte” dalle scritture contabili e dal bilancio. Né è richiesta alcuna specifica motivazione per l’utilizzazione di dati indicati in contabilità o in dichiarazione o comunque provenienti dallo stesso contribuente, anche a fronte di un giudizio di complessiva inattendibilità della contabilità, purché la ricostruzione avvenga sempre secondo criteri di ragionevolezza e nel rispetto del parametro costituzionale della capacità contributiva (Cass. n. 1506 del 2017; Cass. n. 19191 del 2029). 4.3. In questo caso, il giudizio di inattendibilità della contabilità si fonda essenzialmente sul fatto che la società aveva svolto l’attività di “cartiera” e riguardava in particolare il profilo delle vendite;
pertanto, l’utilizzo dei dati relativi ad acquisti e rimanenze, comunque provenienti dalla contribuente, non può dirsi irragionevole. L’accertamento si era svolto proprio considerando «il valore contabile ritenuto espressivo della merce realmente venduta ovvero il valore delle rimanenze iniziali sommato a quello degli acquisti di merci e sottratto quello delle rimanenze finali»: al costo del venduto risultante in contabilità si era applicata la percentuale di ricarico del 10%, «ritenuta congrua sia dalla parte che dagli operatori», utilizzando la stessa percentuale di incidenza dei costi risultante dalla contabilità e giungendo così al maggior reddito imponibile. 5. Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto e la sentenza deve essere cassata di conseguenza con rinvio al giudice di merito che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa 6 di 6 composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 14/02/2024.
-ricorrente- contro EUROMETAL SRL UNIPERSONALE IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ARENULA 21, presso lo studio dell’avvocato DI BONITO LEOPOLDO (-) rappresentata e difesa dagli avvocati BB CLAUDIO ([...]), BB RD ([...]); -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. NAPOLI n. 11122/2015 depositata il 09/12/2015. Udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni La Rocca nella pubblica udienza del 14 febbraio 2024; Sentiti il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mauro Vitiello che ha chiesto l’accoglimento Civile Sent. Sez. 5 Num. 16498 Anno 2024 Presidente: VIRGILIO BIAGIO Relatore: LA ROCCA GIOVANNI Data pubblicazione: 13/06/2024 2 di 6 del ricorso, e l’avv. dello Stato Lucrezia Fiandaca per la ricorrente, non essendo comparso nessuno per la controricorrente;
FATTI DI CAUSA 1. La Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Napoli ha accolto il ricorso proposto dalla Eurometal srl società unipersonale contro l’avviso di accertamento per il 2007 emesso dall’Agenzia delle entrate per maggiori IRES, IRAP e IVA, sul presupposto che la società operasse come “cartiera” e nel contempo svolgesse una propria attività di commercio di rottami ferrosi con ricavi “in nero”, ricostruiti utilizzando anche dati della contabilità della società. 2. La CTP ha ritenuto la regolarità delle operazioni IVA, ha escluso che i corrispettivi risultanti dalle fatture fittizie potessero essere imputati come ricavi, trattandosi di poste inesistenti, e ha affermato che l’accertamento del reddito d’impresa sarebbe dovuto avvenire sinteticamente, sulla base di elementi e notizie acquisite dall’amministrazione finanziaria, prescindendo, contrariamente a quanto avvenuto in concreto, dai risultati della contabilità aziendale. 3. L’appello erariale, con il quale si era sostenuto di aver legittimamente proceduto alla determinazione del reddito mediante accertamento analitico – induttivo ex art. 39 comma 1 lett. d) del d.P.R. n. 600 del 1973, è stato rigettato dalla Commissione Tributaria Regionale (CTR) della Campania con la sentenza n. 11122/32/15. 4. Il Giudice d’appello ha osservato che la società, tra il 2005 e il 2009, era stata utilizzata per il compimento di reati tributari, emettendo fatture per operazioni soggettivamente inesistenti nei confronti di una pluralità di imprese, come accertato dalle indagini svolte che avevano condotto ad una precisa ricostruzione della regolamentazione finanziaria dei rapporti (infatti, ai bonifici bancari effettuati dai fittizi acquirenti seguivano prelevamenti in contanti per importi di poco inferiori da parte dell’amministratore della 3 di 6 società che li riversava materialmente ai titolari delle ditte acquirenti); la CTR, inoltre, ha rilevato che «la contabilità rinvenuta presso la sede (..) risultava completamente inattendibile e insufficiente a ricostruire l’effettivo andamento della gestione societaria». Peraltro, la CTR ha concluso che la ricostruzione del reddito di impresa non era stata «convincente», non avendo l’Ufficio offerto spiegazioni sul perché fossero stati ritenuti veritieri i dati relativi alle rimanenze e agli acquisti né dimostrato l’effettiva operatività della società, rigettando così l’appello. 5. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per la cassazione di questa sentenza fondato su due motivi. 6. Ha resistito con controricorso la società. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo l’Agenzia deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell’art.112 c.p.c. perché la CTR ha omesso di pronunciarsi sui recuperi ai fini IVA, pur avendo confermato la sostanziale fondatezza degli accertamenti svolti. 2. Il motivo è fondato. 2.1. La CTR, dopo la premessa in cui accerta, in sostanza, la fondatezza dei fatti dedotti dall’Ufficio ed afferma esplicitamente che «tutte le operazioni di vendita di rottami di cui risulta traccia nella contabilità della Eurometal srl e delle società acquirenti sono risultate inesistenti», respinge l’appello motivando essenzialmente con riguardo al profilo del «reddito di impresa e del valore delle operazioni imponibili», cioè dei ricavi “in nero” contestati, sia per il metodo seguito – perché si erano utilizzati dati della contabilità ritenuta totalmente inattendibile – sia perché non erano mai state effettuate indagini «volte ad accertare l’effettiva esistenza e operatività nel settore della vendita dei rottami metallici», cioè l’effettivo compimento di operazioni imponibili e il conseguimento di «utili di esercizio presupposto di imposte sul reddito». 4 di 6 2.2. In altri termini, la CTR si è occupata soltanto dei rilievi relativi alle imposte dirette ma ha trascurato completamente quelli attinenti all’IVA che costituiscono oggetto di una domanda del tutto autonoma, cosicché non ricorre un rigetto implicito (Cass. n. 12131 del 2023) e la sentenza risulta viziata da omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. 3. Con il secondo motivo l’Agenzia deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 39 e 41 bis del D.P.R. n. 600/1973, dell’art. 25 d.lgs. n. 446/1997, dell’art. 54 del d.P.R. n. 633/1972 nonché dell’art. 109 TUIR, laddove la CTR ha ritenuto illegittimo l’operato dell’Ufficio, che «dopo aver – condivisibilmente – dimostrato la totale inattendibilità della documentazione contabile detenuta dalla società ricorrente», aveva considerato «veritieri i dati relativi alle rimanenze e agli acquisti» senza spiegarne le ragioni. 4. Il motivo è fondato. 4.1. La CTR, in sostanza, ha ritenuto che l’accertamento della complessiva inattendibilità delle scritture contabili precluda, di regola, la loro utilizzazione ai fini della determinazione del reddito, con ciò escludendo la possibilità di un accertamento di tipo analitico e lasciando spazio soltanto ad un accertamento induttivo “puro”. 4.2. Ciò non corrisponde al dato normativo perché il giudizio di complessiva o intrinseca inattendibilità delle scritture contabili, ancorché formalmente corrette, costituisce presupposto per procedere col metodo analitico-induttivo, da valutarsi sulla base di presunzioni ex art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600, del 1973, cioè gravi, precise e concordanti (Cass. n. 22184 del 2020; Cass. n. 35713 del 2022; Cass. n. 14288 del 2016), richiedendo l’accertamento induttivo “puro”, che consente di avvalersi di presunzioni cc.dd. “supersemplici” prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, la ricorrenza di una delle tassative condizioni previste dall’art. 39 comma 2 cit. (Cass. n. 17244 del 5 di 6 2021; Cass. n. 2581 del 2021; Cass. n. 19191 del 2019); ma anche laddove ricorrano i presupposti, l’accertamento induttivo “puro” costituisce una “facoltà” per l’Amministrazione che può prescindere anche solo “in parte” dalle scritture contabili e dal bilancio. Né è richiesta alcuna specifica motivazione per l’utilizzazione di dati indicati in contabilità o in dichiarazione o comunque provenienti dallo stesso contribuente, anche a fronte di un giudizio di complessiva inattendibilità della contabilità, purché la ricostruzione avvenga sempre secondo criteri di ragionevolezza e nel rispetto del parametro costituzionale della capacità contributiva (Cass. n. 1506 del 2017; Cass. n. 19191 del 2029). 4.3. In questo caso, il giudizio di inattendibilità della contabilità si fonda essenzialmente sul fatto che la società aveva svolto l’attività di “cartiera” e riguardava in particolare il profilo delle vendite;
pertanto, l’utilizzo dei dati relativi ad acquisti e rimanenze, comunque provenienti dalla contribuente, non può dirsi irragionevole. L’accertamento si era svolto proprio considerando «il valore contabile ritenuto espressivo della merce realmente venduta ovvero il valore delle rimanenze iniziali sommato a quello degli acquisti di merci e sottratto quello delle rimanenze finali»: al costo del venduto risultante in contabilità si era applicata la percentuale di ricarico del 10%, «ritenuta congrua sia dalla parte che dagli operatori», utilizzando la stessa percentuale di incidenza dei costi risultante dalla contabilità e giungendo così al maggior reddito imponibile. 5. Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto e la sentenza deve essere cassata di conseguenza con rinvio al giudice di merito che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa 6 di 6 composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 14/02/2024.