Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 18/02/2025, n. 373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 373 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TARANTO
- Seconda Sezione Civile -
Il Giudice Unico, dott. Remo Lisco ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta in primo grado nel registro generale affari contenziosi civili sotto il numero d'ordine 2378 dell'anno 2020, avente per oggetto: risarcimento danni,
TRA (c.f. ), con l'Avv. Francesco Dibattista, Parte_1 C.F._1 attore
E
(p.i. ), in persona del sindaco p.t., dott. Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Misserini, convenuto All'udienza del 02.07.2024 la causa veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. sulle conclusioni riportate in atti, da intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
• rilevato che conveniva davanti a questo Tribunale il Parte_1 CP_1
al fine di vedere risarciti i danni dallo stesso assertivamente subiti in
[...] conseguenza del rilascio, in data 15.09.2010, di un certificato di destinazione urbanistica (CDU), contenente attestazioni ritenute palesemente errate in relazione all'edificabilità di un terreno riportato in catasto al fg. 41, p.lla 1257 del NCEU del Comune di CP_1 ed acquistato dall'attore, inizialmente unitamente ad altri due soggetti, con rogito del 16.12.2010; in sostanza, l'attore sostiene che detto CDU avrebbe ingenerato in lui un legittimo affidamento sull'edificabilità della predetta particella, così inducendolo ad acquistare l'area al fine di intraprendere l'investimento programmato e costituito dalla realizzazione di un fabbricato per civile abitazione composto da nove appartamenti e quindici posti auto, meglio descritto in citazione, che non è stato, invece, possibile realizzare, in quanto la pratica finalizzata al rilascio del permesso di costruzione non giungeva ad esito positivo, inizialmente per il mancato rilascio del nulla-osta forestale, cui seguiva un contenzioso davanti all'autorità giudiziaria amministrativa, e successivamente, una volta rilasciato detto nulla osta nel dicembre 2016 ed esibitolo nel giugno 2019 all'autorità comunale competente al rilascio del permesso di costruzione, per l'archiviazione della pratica in ragione del tempo trascorso e del mutato quadro di riferimento;
aggiungeva anche l'attore che “[…] in occasione dei contenziosi che lo hanno visto interessato dinanzi al TAR prima ed al Consiglio di Stato dopo, nonché addirittura in sede penale dinanzi al GUP di TARANTO nei confronti del funzionario dell'IRIF, apprendeva ed acquisiva diversa documentazione da cui emerge che il terreno acquistato nel 2010 insiste su un'area che già a tale data era inedificabile; situazione, quindi, esistente sin dall'origine dei fatti narrati e già accertata alla data di rilascio del Certificato di Destinazione Urbanistica prot. 25267 del 14/09/2010 (doc. 2) che, viceversa, erroneamente ed illegittimamente, ne attestava una diversa destinazione urbanistica (edificabile), così inducendo il all'acquisto – altrimenti non voluto Pt_1
– del terreno de quo, a fronte di un corrispettivo rivelatosi esorbitante rispetto alla reale potenzialità edilizia del suolo (non edificabile, pascolo – cespuglio), oltreché improduttivo del lucro che il progetto edilizio presentato avrebbe dovuto comportare
[…]”;
• rilevato che il convenuto, costituitosi, contestava la fondatezza dell'avversa domanda, eccependo, tra l'altro il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e la prescrizione
• ritenuto che l'eccezione di difetto di giurisdizione non possa essere condivisa, in quanto la giurisprudenza, sia della Corte suprema che ammnistrativa, ha ripetutamente affermato che “rientra nella giurisdizione del g.o. la domanda con la quale è stata chiesta la condanna di un Comune al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del rilascio, da parte dell'ente territoriale, del certificato di destinazione urbanistica erroneamente attestante la qualità edificatoria di un terreno risultato, in realtà, soltanto in minima parte edificabile” (cfr. Cass. sez.un. n. 20072/2010; cfr. anche CdS 04.02.2014 n. 505; TAR Catania 04.11.2015 n. 2550);
• ritenuto che la domanda attorea non possa nel merito trovare accoglimento;
tenuto conto della impostazione della domanda risarcitoria prospettata dall'attore, occorre, infatti, rilevare che, premesso che le difficoltà relative alla qualificazione dell'area co- acquistata dall'odierno attore emergono sia dalla documentazione prodotta dalle parti, che dall'espletata c.t.u., l'affidamento ingenerato nel cittadino sulla legittimità e correttezza dell'atto rilasciato dalla p.a. (nel caso di specie il certificato di destinazione urbanistica) deve essere incolpevole (cfr. Tar Trento n. 99/2022; cfr. anche Cass. n. 6649/2023 e Cass. n. 3496/2023, nonché CdS ad. plen. Nn. 12, 20 e 21 del 2021 ); orbene, nel caso di specie occorre rilevare che il CDU allegato al contratto di acquisto del 2010, nell'attestare che il bene oggetto di causa rientra nella zona B4 con destinazione qualificata “ZONA ESISTENTE DI COMPLETAMENTO (residenziali urbane esistenti)”, oltre a riportare lo stralcio delle norme tecniche di attuazione di P.R.G. della zona B4 (in particolare l'art. 20), attesta che “[…] Le suddette p.lle ricadono all'interno del vincolo per scopi idrogeologici ai sensi dell'art. 1 del R.D. 30 Dicembre 2023, n. 3267 […]” e che “[…] Sono fatte salve le prescrizioni del PUTT e degli Enti preposti alla tutela dei vincoli esistenti […]”; inoltre, nell'allegato “E” al contratto di acquisto del terreno oggetto di causa (che è possibile leggere in allegato alla copia del rogito prodotta dal di con la memoria depositata CP_1 CP_1 telematicamente il 15.03.2021), rappresentato da una relazione di consulenza tecnica di stima del bene a firma del geom. datata 13.05.2010, dopo l'esposizione CP_3 della disciplina urbanistico-edilizia dell'area, si legge quanto segue: “[…] Ciò premesso, in considerazione dei sopraesposti intrinseci, sfavorevoli per una efficiente edificabilità dell'area in esame, la valutazione viene effettuata con il metodo di stima comparativo
[…] ed il predetto tecnico perviene ad una stima dell'area poi acquistata in comproprietà dal nella misura di € 100.000,00; appare evidente che il ricorso al metodo di Pt_1 stima comparativo è la conseguenza di quanto evidenziato dallo stesso tecnico in relazione alla sostenuta condizione sfavorevole per una efficiente edificabilità dell'area e, pertanto, dell'inadeguatezza del ricorso ad un criterio di stima analitico-ricostruttivo; in ogni caso, posto che la predetta relazione di stima è allegata al contratto pubblico di acquisto del 16.12.2010 (tanto vero che risulta sottoscritta anche dall'odierno attore), deve reputarsi che lo stesso dovesse avere avuto conoscenza del relativo contenuto, che, come detto, evidenziava una condizione sfavorevole per una efficiente edificabilità dell'area; in sostanza, al momento dell'acquisto l'odierno attore aveva a disposizione un certificato di destinazione urbanistica del settembre 2010 (atto che ha la funzione di attestare la condizione del bene sotto il profilo urbanistico-edilizio) ed una relazione del maggio dello stesso anno, che, dopo avere riportato le disposizioni ritenute dal tecnico rilevanti per la individuazione della destinazione urbanistico-edilizia della medesima area da acquistare, si esprimeva in termini di esistenza di una condizione sfavorevole per una efficiente edificabilità; ad avviso del Tribunale, anche solo sulla base dei dati emergenti dalla predetta relazione, un legittimo/ragionevole affidamento sulla sicura edificabilità dell'area non si giustificava, posto che la medesima relazione era certamente idonea ad ingenerare quanto meno dei seri dubbi che avrebbero indotto chiunque ad un approfondimento ulteriore;
peraltro, e sia detto ad abundantiam, la stessa parte attrice ha prodotto documentazione da cui emerge che uno dei soggetti che acquistava il bene ( , titolare di un altro bene (fg. 141, p.lla 296), Parte_2 ricadente nella medesima area, in anni precedenti al 2010 si era visto rigettare il richiesto nulla-osta da parte dell'autorità preposta alla tutela del vincolo idrogeologico al fine di realizzare un intervento edilizio;
appare, pertanto, ragionevole ritenere che il soggetto con il quale si coacquista un'area al fine di realizzare un investimento della portata di quello cui si fa cenno in citazione (fabbricato composto da nove appartamenti), difficilmente non abbia messo al corrente l'odierno attore delle vicende relative ad analogo bene ricadente nella medesima area (e per il quale sarebbe stato intrapreso e definito anche un contenzioso davanti all'autorità giudiziaria ed amministrativa, cui pure si fa cenno in citazione);
• ritenuto, pertanto, che la domanda debba essere rigettata e che le spese di lite possano essere compensate, in ragione della notevole complessità della disciplina urbanistico- edilizia applicabile al bene oggetto di causa e delle ulteriori questioni affrontate, che giustificava il ricorso al vaglio giurisdizionale, configurandosi, pertanto, una situazione analoga a quelle previste dall'art. 92 c.p.c., come risultante dalla dichiarazione di incostituzionalità, pronunziata da Corte Cost. n. 77/2018; le spese di c.t.u., come liquidate in atti, vanno poste definitivamente a carico dell'attore e del convenuto, in misura pari alla metà per ciascuna parte;
P.T.M. Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del la rigetta e Parte_1 Controparte_1 compensa le spese;
pone le spese di c.t.u., come liquidate in atti, definitivamente a carico dell'attore e del convenuto, in misura pari alla metà per ciascuna parte. Taranto, 18.02.2025
Il Giudice
dott. Remo Lisco