TRIB
Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 08/07/2025, n. 981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 981 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei IGg. Magistrati:
Dott. Alessandro Scialabba Presidente
Dott.ssa Rossella Mastropietro Giudice rel./est.
Dott. Alberto Angelo Balzani Giudice
Oggetto: “Separazione consensuale”.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2593/2024 R.G. Cont.
promossa con ricorso congiunto da:
nata a [...] il [...], (CF ), residente Parte_1 C.F._1
in San Francesco al Campo (TO), alla Via G. Verdi n. 17
e nato a [...] il [...], (CF , Parte_2 C.F._2
residente in [...]
Entrambi elettivamente domiciliati alla Via Italia n. 64 presso lo studio dell'Avv. Noemi
ROCCASALVA che li rappresenta e difende in forza di procura alle liti.
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica di Ivrea- Conclusioni congiunte
“DICHIARARE la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
ai sensi dell'art. 151, 1° comma, c.c.;
[...]
• ORDINARE al Comune di Bairo di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione:
• i coniugi vivranno separati rispettandosi reciprocamente e non interferendo l'uno nella vita dell'altro; si scambiano assenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio pe sé e per il figlio minore.
• Il figlio minore è posto in affido condiviso tra i genitori con collocazione abitativa Per_1
prevalente e residenza anagrafica presso la madre cui è assegnata in uso la casa coniugale, in comproprietà tra i coniugi, con i relativi mobili e arredi. Si dà atto che il marito se ne allontanerà
entro il 31.05.2025 asportando i propri effetti personali entro la medesima data.
3) I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano il figlio relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute, nonché le attività
complementari di tipo didattico, ricreativo, culturale e sportivo, tenendo conto dei suoi bisogni,
capacità ed inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà
separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé.
Soprattutto con riferimento allo stato di salute del minore i coniugi si impegnano a darsi comunicazione reciproca e tempestiva di eventuali cattive condizioni del medesimo (malattia e/o infortunio).
4) Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio liberamente previo accordo tra i genitori ed in caso di mancanza di accordo nel modo seguente:
- due fine settimana alternati al mese dal venerdì dall'uscita da scuola alla domenica sera con accompagnamento presso l'abitazione della madre entro le ore 21:00; - durante la settimana in cui il fine settimana è di spettanza della madre, il padre terrà con sé il figlio tre pomeriggi a settimana, indicativamente ma non tassativamente il lunedì, il mercoledì e il giovedì, uno soltanto dei quali seguito da pernottamento, prelevando il figlio all'uscita da scuola fino alle 21:00, quando lo riporterà dalla madre;
- durante le festività natalizie, ad anni alterni, il periodo dal 24 dicembre al 30 dicembre, ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio, prevedendo che il figlio trascorra ad anni alterni la Vigilia con il padre ed il Natale con la madre dalla mattina alla sera e in ogni caso entro le ore 22.30;
- metà periodo delle vacanze scolastiche pasquali, prevedendo che il figlio trascorra con ciascun genitore, ad anni alterni, il giorno di Pasqua ed il lunedì dell'Angelo dalla mattina fino alle ore
21.30;
- i “ponti scolastici” infra-annuali alternandoli con la madre;
- un periodo pari ad almeno due settimane anche non consecutive durante le vacanze scolastiche estive, concordando il relativo periodo entro il 31 maggio di ogni anno;
qualora i genitori non trovassero un accordo per festeggiare insieme il giorno del compleanno del figlio, la ricorrenza verrà trascorsa dal minore con ciascun genitore ad anni alterni. Le parti convengono e concordano che, qualora l'impegno e/o orario lavorativo del padre sia tale da occuparlo nei giorni di visita di sua spettanza, individueranno eguale lasso temporale che sia conforme ai suoi impegni lavorativi e gli consenta di poter recuperare il predetto periodo di tempo non goduto con il minore.
5) I genitori contribuiranno alla cura, al mantenimento ordinario ed all'educazione del minore nei periodi del rispettivo affidamento. Le spese mediche e scolastiche, opportunamente documentate dal genitore che le ha sostenute, verranno ripartite tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno;
tutte le altre spese, ovvero sportive, ricreative e ludiche, concordate e documentate, verranno ripartite tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno. Con riferimento a tutte le predette spese i coniugi dichiarano di attenersi al contenuto del protocollo di intesa tra magistrati ed avvocati emesso dal Tribunale di Ivrea in data 24.06.2016.
6) Concordemente i coniugi dispongono e statuiscono che l'Assegno Unico Familiare per la prole verrà integralmente ed esclusivamente chiesto e/o instato dalla sola sig.ra e, pertanto, Pt_1 dalla stessa interamente ed esclusivamente incassato, ed al riguardo il sig. si impegna e Pt_2
obbliga sin d'ora a sottoscrivere ogni modulistica che sia all'uopo necessaria alla moglie al fine di poter fruire della predetta prestazione di sostegno al reddito;
7) Il IG. si impegna, con il presente atto, a trasferire a titolo oneroso, la propria Parte_2
quota di comproprietà, pari al 50%, dell'immobile coniugale sito in San Francesco al Campo (TO),
alla Via Giuseppe Verdi n. 17, alla moglie IG.ra che accetta a titolo di Parte_1
acquisto prima casa, posto al primo piano (secondo fuori terra), composto di soggiorno-cucina,
bagno, disimpegno, due balconi, con piano sottotetto, nonché piano interrato con cantina e al piano terreno del basso fabbricato con posto auto coperto, identificato al NCEU al Foglio 17, mappale n.
696, sub. 7, piano 1-S1-2, categoria A/3, classe 3, vani 3,5, rendita catastale € 225,95. La cantina e il sottotetto sono identificati al NCEU al Foglio 17, mappale n. 696, piano T, categoria C/6, classe
1, mq 15, rendita catastale € 59,95. Il prezzo della compravendita viene concordato con il pagamento di € 40.000,00 (Euro quarantamila/00) che la IG.ra verserà in Parte_1
occasione del rogito notarile e con l'accollo da parte dell'acquirente del mutuo residuo gravante sull'immobile coniugale, erogato da per effetto di surroga del giorno 08.06.2016 (rep. CP_1
N. 9997 – n. racc. 7896) ed attualmente cointestato con il sig. , con impegno Parte_2
da parte della IG.ra ad ottenere la liberazione del marito dall'obbligazione verso Pt_1
l'Istituto di credito interessato ai sensi dell'art. 1273 2° comma C.C. Le spese di trasferimento e accessorie verranno sostenute al 50% dai coniugi. Le parti convengono che il relativo atto di trasferimento verrà sottoscritto entro un mese dalla pubblicazione del provvedimento di separazione.
8) Tutte le disposizioni patrimoniali contenute nel presente accordo sono elemento funzionale indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
9) Il IG. rimarrà obbligato al pagamento della sua quota di mutuo sulla casa coniugale Pt_2
fino al mese precedente a quello in cui avrà lasciato l'abitazione coniugale.
10) Le parti dichiarano di non avere alcuna reciproca pretesa di natura contributiva ed economica,
avendo adeguati redditi propri. 11) Con la sottoscrizione del presente accordo, inoltre, e fermo restando quanto sopra, i coniugi dichiarano di aver definito ogni altra questione di qualunque genere tra loro esistente e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro.”
Il P.M. il 5.12.24 ha così concluso: “Visto, il PM IE NE esprime parere favorevole”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito ed iscritto il giorno 25.11.2024, i coniugi e hanno adito l'intestato Tribunale affinché Parte_1 Parte_2
pronunciasse la separazione personale tra loro.
I coniugi hanno premesso che:
- hanno contratto matrimonio con rito concordatario nel Comune di Bairo (To) in data
9.09.2012, trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 7 Parte
II, Serie A, Anno 2012, scegliendo il regime della separazione dei beni;
- dall'unione coniugale è nato in [...] il [...] il figlio minore di età; Per_1
-che l'abitazione coniugale, sita in San Francesco al Campo (TO), alla Via G. Verdi n. 17,
è in comproprietà tra i coniugi ed è gravata da mutuo ipotecario;
-che, essendo venuta meno la comunione spirituale e materiale tra i coniugi, i medesimi non sono nella condizione di proseguire ulteriormente la convivenza.
Con provvedimento del 10.06.2025 i coniugi venivano autorizzati a vivere separati.
Tanto premesso, va evidenziato che la domanda di separazione personale è meritevole di accoglimento, in quanto le risultanze di causa depongono chiaramente nel senso dell'insorgenza tra i coniugi di una situazione di insanabile contrasto, che ha reso intollerabile la convivenza;
del resto, le parti hanno dichiarato formalmente di non volersi riconciliare, dovendosi quindi ritenere la cessazione di ogni interesse tra i coniugi con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Deve quindi pronunciarsi la separazione personale dei coniugi che hanno contratto matrimonio a Bairo (TO) il 09/09/2012 (trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile, Atto n. 7
parte II serie A- anno 2012- Comune di Bairo (TO).
Devono eseguirsi le formalità previste per legge.
Le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, relative all'affidamento ed al mantenimento della prole oltre che alla regolamentazione dei rapporti tra i coniugi, in quanto conformi alla legge ed all'interesse della prole (cui è garantito accesso paritario ad entrambe le figure genitoriali nel rispetto del principio cd. di “bigenitorialità”)
possono essere integralmente recepite dal Collegio.
Le spese di giudizio, in virtù del carattere concordato delle conclusioni rese, vanno compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
1) definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
su parere conforme del P.M., così provvede:
preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e - che hanno contratto Parte_1 Parte_2
matrimonio a Bairo (TO) il 09/09/2012 (trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile, Atto n. 7
parte II serie A- anno 2012- Comune di Bairo (TO) - alle condizioni sopra riportate;
2)le spese legali relative alla presente procedura sono compensate tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 2 luglio 2025
IL GIUDICE rel/est. IL PRESIDENTE
Rossella MASTROPIETRO Alessandro SCIALABBA
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori. (art. 52 codice privacy)