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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 30/10/2025, n. 619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 619 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Lagonegro
SEZIONE CIVILE
TRATTAZIONE CARTOLARE IN SOSTITUZIONE DI UDIENZA
Il Giudice, dott.ssa Antonella Tedesco, all'esito della trattazione cartolare del 27 ottobre 2025; rilevato che l'udienza era fissata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.; rilevato che il provvedimento con cui la stessa è stata sostituita con lo scambio di note scritte è stato comunicato alle parti che non si sono opposte a tale modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre
2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti;
letti gli atti e le conclusioni rassegnate
P.Q.M.
Pronuncia sentenza ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. che viene allegata al presente provvedimento.
Si comunichi,
Lagonegro, 30 ottobre 2025
Il Giudice dott.ssa Antonella Tedesco REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice Dott.ssa Antonella Tedesco ha pronunciato ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 92 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
(C.F. ), in persona del Sindaco p.t., rappresentato e Parte_1 P.IVA_1
difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Pasquale Carluccio, presso il cui studio, in alla Via Madonna D'Anglona n. 64, è elettivamente domiciliato Pt_1
- APPELLANTE -
E
(C.F. )), rappresentato e difeso, Controparte_1 C.F._1
giusta procura in atti, dall'avv. Loredana Carnevale, presso il cui studio, in Francavilla
(PZ) alla Via Sant'Elania n. 12, è elettivamente domiciliato
- APPELLATO –
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 121/2018 del Giudice di Pace di Chiaromonte;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello, notificato in data 18.01.2019, il Parte_1
in persona del Sindaco p.t., proponeva appello avverso la sent. n. 121/2018 resa in data 18.06.2018 e depositata in data 30.06.2018 dal Giudice di Pace di Chiaromonte
e non notificata, con la quale, in accoglimento della domanda proposta dal Sig.
l'ente appellante veniva condannato al pagamento della Controparte_1
somma di euro 1.500,00 oltre interessi legali dalla data del sinistro sino al saldo e rivalutazione monetaria a titolo di risarcimento dei danni subiti dall'autovettura del predetto attore a causa dell'impatto con un cane randagio sulla SS 653 Sinnica, al km
38+250 in agro del Comune di , in direzione , in data 12.10.2016 alle Pt_1 Pt_1
ore 19.15 circa, nonché alle spese di lite.
In particolare, l'ente appellante, a sostegno del proposto gravame lamentava:
l'erronea e falsa applicazione delle norme di diritto in ordine alla prova della responsabilità dell'ente, nonché nella valutazione delle prove;
la mancata valutazione di profili di esclusione della responsabilità dell'ente; nonché l'ingiustizia della condanna alle spese di lite.
Pertanto, insisteva per l'accoglimento dell'appello e, in riforma della sentenza di primo grado, per il rigetto della domanda risarcitoria spiegata in primo grado dall'attore. Il tutto con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 07.05.2019, si costituiva in giudizio l'appellato Sig. , deducendo la correttezza della Controparte_1
sentenza di primo grado, poiché il Giudice di Pace aveva correttamente ritenuto responsabile il dei danni arrecati all'autovettura dell'attore Parte_1
dall'impatto con un cane randagio.
Pertanto, il predetto appellato concludeva per il rigetto dell'appello e la conferma integrale sella sentenza di primo grado, con vittoria di spese di lite da attribuirsi al costituito procuratore di parte dichiaratosi antistatario. Acquisito il fascicolo di primo grado a cura della Cancelleria, all'esito dell'udienza del 28.05.2019 il Giudice, rilevato che parte appellata formulava istanza di autorizzazione alla produzione di nuova documentazione allegata al proprio atto di costituzione, evidenziava che la sua rilevanza ed utilizzabilità sarebbe stata decisa unitamente al merito e rinviava all'udienza del 24.11.2020 per la precisazione delle conclusioni.
Dopo una serie di rinvii allo stato per esigenze di ruolo e mutata la persona fisica del giudicante, all'esito dell'udienza cartolare del 07.04.2025, il Giudice rinviava per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c., con concessione di termine per note.
In via preliminare, quanto alla richiesta di produzione di nuova documentazione in sede d'appello di parte appellata, va osservato che a seguito della novella di cui alla
L. 134/2012, la nuova formulazione dell'art 345 c.c. terzo comma, non ammette nel giudizio di appello, la cui sentenza di primo grado sia stata pronunciata dopo l'11 settembre 2012, nuovi mezzi di prova ovvero nuovi documenti, “a prescindere dalla circostanza che abbiano o meno quel carattere di indispensabilità che - invece - costituiva criterio selettivo nella versione precedente della medesima norma” (Cass.
Civ., sez. III, 09.11.2017 n. 26522), fatti salvi ad ogni modo i casi in cui la parte dimostri di non averli potuti proporre o produrli in primo grado per cause ad essa non imputabili.
In particolare, il novellato articolo 345, comma 3, cod. proc. civ. ammette, in via eccezionale rispetto al divieto di “nova” indicato al primo comma, la produzione dei documenti in appello ove la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado;
tale limitata facoltà, peraltro, è del tutto slegata dal carattere di indispensabilità della prova previsto prima della novella del 2012 (Corte di
Cassazione, civile, Ordinanza 2 gennaio 2025 n. 34).
Considerando che gli stessi risultano sopravvenuti alla sentenza, chiaramente gli stessi non potevano essere prodotti antecedentemente e, quindi, sono utilizzabili.
Passando al merito, il giudice di prime cure ha correttamente inquadrato la responsabilità dedotta in giudizio nel paradigma di cui all'art. 2043 e non quello di cui all'art. 2052 cc, come da recente e consolidata giurisprudenza in tema di responsabilità civile per i danni causati da cani randagi.
Invero, l'animale coinvolto nel sinistro oggetto di causa era un cane randagio, in quanto, come verificato non possedeva microchip ed era sprovvisto di qualsiasi altro accessorio idoneo a far ritenere sussistente la proprietà di qualcuno.
Sul punto, la Corte di Cassazione ha precisato che la responsabilità civile per i danni causati dai cani randagi grava esclusivamente sull'ente cui le singole leggi regionali, attuative della legge quadro nazionale n. 281/1991, attribuiscono il compito di cattura e custodia dei medesimi animali (sul punto Ord. Cass. n. 9671/2020).
La legge n. 6 del 25/01/1993, della Regione Basilicata, in attuazione della legge quadro, ha previsto che i Comuni provvedano alla cattura, custodia e ricovero dei cani vaganti o randagi avvalendosi, se necessario, della collaborazione delle
Associazioni di volontariato protezionistiche.
Orbene, la responsabilità per i danni causati dagli animali randagi, diversa da quella prevista per la fauna selvatica protetta, pur essendo disciplinata dalla regola generale di cui all'art. 2043 c.c. trova fondamento, prima ancora che nell'accertamento della colpa dell'ente preposto, in quello, preliminare, dell'esistenza in capo ad esso di un obbligo giuridico avente ad oggetto lo svolgimento di un'attività vincolata in base alla legge, quale ad esempio la cattura dell'animale randagio.
Non possono trovare applicazione le regole di cui all'art. 2052 c.c., in considerazione della natura stessa di detti animali e della impossibilità di ritenere sussistente un rapporto di proprietà o di uso in relazione ad essi da parte dei soggetti della pubblica amministrazione preposti alla gestione del fenomeno del randagismo (in tal senso
Cass. Sez. 3, sent. 28 giugno 2018, n. 17060; Cass. Sez. 3, ord. 31 luglio 2017; n.
18954, nello stesso senso si veda anche Cass. Sez. 3, ord. 11 dicembre 2018, n.
31957).
Tuttavia, non basta che la normativa regionale individui nel il soggetto Pt_1
avente il compito di controllo e di gestione del fenomeno del randagismo e neanche quello più specifico di provvedere alla cattura e custodia degli animali randagi, occorrendo che chi si assume danneggiato, in base alle regole generali, alleghi e dimostri il contenuto della condotta obbligatoria esigibile dall'ente e la riconducibilità dell'evento dannoso al mancato adempimento di tale condotta obbligatoria in base ai principi propri della causalità omissiva.
L'applicazione della responsabilità aquiliana, in luogo di quella di cui all'art. 2052
c.c., impone, infatti, che la responsabilità dell'ente si affermi solo previa individuazione del concreto comportamento colposo ad esso ascrivibile e cioè che gli siano imputabili condotte, a seconda dei casi, genericamente o specificamente colpose che abbiano reso possibile il verificarsi dell'evento dannoso.
Entro tale perimetro va verificato il tipo di comportamento esigibile di volta in volta e in concreto dall'ente preposto dalla legge al controllo e alla gestione del fenomeno del randagismo, sì da dedurne la eventuale responsabilità sulla base dello scarto tra la condotta concreta e la condotta esigibile, quest'ultima individuata secondo i criteri della prevedibilità ed evitabilità e della mancata adozione di tutte le precauzioni idonee a mantenere entro l'alea normale il rischio connaturato al fenomeno del randagismo.
Posta la prevedibilità dell'attraversamento della strada da parte di un animale randagio, essendo esso un evento puramente naturale, l'esistenza di un obbligo in capo all'ente comunale di impedirne il verificarsi deve essere valutata secondo criteri di ragionevole esigibilità, tenendo conto che, per imputare a titolo di colpa un evento dannoso, non basta che esso sia prevedibile, ma occorre anche che esso sia evitabile in quel determinato momento ed in quella particolare situazione con uno sforzo proporzionato alle capacità dell'agente.
Non basta, dunque, che un evento sia prevedibile per imputarne il verificarsi a titolo di colpa a chi ha un obbligo di controllo, occorrendo anche che sia evitabile, in considerazione delle circostanze soggettive ed oggettive del caso concreto.
Ne deriva che è onere di colui che agisce facendo valere la responsabilità omissiva altrui quello di dimostrare o di allegare, almeno, la ricorrenza di una colpa non solo generica, quale la violazione del precetto, ma anche specifica, circa le concrete modalità della condotta.
Questo perché ove si dovesse ritenere sufficiente per invocare la responsabilità la sola individuazione dell'ente preposto alla cattura e custodia dei randagi, la fattispecie cesserebbe di essere regolata dall'art. 2043 c.c. poiché di fatto disancorata dalla colpa e finirebbe per essere una ipotesi di responsabilità oggettiva da custodia di cui agli artt. 2051, 2052 e 2053 c.c., addirittura “aggravata”.
Pertanto, alla pubblica amministrazione viene imputata una responsabilità di tipo omissivo, per violazione di uno specifico obbligo giuridico, nella cui esistenza trova fondamento il carattere antigiuridico della condotta omissiva dell'ente, nel senso che l'efficienza causale dell'omissione rispetto all'evento dannoso diventa giuridicamente rilevante ai fini dell'imputazione della lesione in presenza dell'obbligo giuridico di impedire l'evento, in conformità al disposto dell'art. 40, secondo comma, c.p. (così, sent. Cass. n. 17060 del 2018).
Ne deriva che in tema di danni causati da cani randagi, una volta individuato - alla stregua della normativa nazionale e regionale applicabile l'ente titolare dell'obbligo giuridico di recupero degli stessi, il danneggiato è chiamato a provare che l'evento dannoso rientri nel novero di quelli che la regola cautelare omessa mira ad evitare, e solo una volta che l'ente abbia, a propria volta, dimostrato di essersi attivato rispetto a tale onere cautelare, sarà tenuto ulteriormente a dimostrare (anche per presunzioni)
l'esistenza di segnalazioni o di richieste di intervento per la presenza abituale di cani, qualificabili come randagi (Cass. n. 32884/2021; Cass. 3737/2023).
L'onere del danneggiato è quello di provare, anche per presunzioni, l'esistenza di segnalazioni o richieste di intervento per la presenza abituale di cani, qualificabili come randagi (Cass. 31/07/2017, n. 18954).
Tuttavia, tale onere rimane pur sempre a valle dell'onere del soggetto tenuto per legge alla predisposizione di un servizio di recupero di cani randagi di provare di essersi attivato rispetto all'onere cautelare previsto dalla normativa regionale.
Pertanto, solo una volta che questa prova sia stata data, spetta all'attore dedurre e dimostrare che, per esempio, il servizio era stato approntato solo sulla carta, ma che in realtà non era operativo o aveva nella fattispecie, funzionato male, perché c'erano state specifiche segnalazioni che non avevano avuto seguito (Cass. Sez. 6-3, ord. n.
9671 del 2020 .; in senso conforme, Cass. Sez. 6-3, ord. n. 32884 del 2021, sent.
Cass. n. 3237/2023, sent. Cass. n. 5339/2024).
Nel caso di specie, il servizio di recupero dei cani randagi grava, come detto, sul e la domanda risarcitoria è fondata su un fatto che costituisce Pt_1
concretizzazione del rischio che la norma cautelare mirava ad evitare.
Orbene, nel caso di specie, l'ente convenuto in primo grado ha provato di aver affidato ad un soggetto privato il servizio di recupero per contrastare il fenomeno del randagismo in riferimento all'anno 2017 oltre che agli anni precedenti.
La documentazione in atti versata e la deposizione del vicecomandante della Polizia
Municipale sottotenente , sentito in primo grado, forniscono prova che Persona_1
il ha attuato un programma di controllo, ma anche di prevenzione del Pt_1
fenomeno del randagismo e che per questo investe annualmente circa 40.000 euro.
A fronte di ciò, parte attrice in primo grado non ha assolto l'onere probatorio su essa incombente per come emerso dalla giurisprudenza citata.
Ed, infatti, non ha fornito la prova di ulteriori segnalazioni posto che, diversamente da quanto sostenuto da parte appellata, escusso all'udienza del Persona_2
14/10/17 precisava che situazioni analoghe si erano verificate in tratti della SS. 653
Sinnica facendo riferimento in via generica a Comuni limitrofi e non in modo specifico al Parte_1
Tale circostanza veniva, inoltre, espressamente esclusa alla medesima udienza dal teste V. Com. Polizia Locale Sott. Ten Di Ciancia . CP_2
Quanto alla documentazione prodotta in questo grado di giudizio, gli articoli fanno riferimento a segnalazioni successive che certamente non possono determinare una situazione di colpa in capo all'Ente per fatti antecedenti.
Quanto alle determinazioni allegate, le stesse in realtà dimostrano di come l'Ente continui ad attivarsi per contrastare il fenomeno del randagismo anche attraverso contributi economici per incentivarne l'adozione e per la costruzione di un parco canile.
Ritenere che, quindi, nonostante gli sforzi profusi, i danni da cane randagi siano comunque imputabili all'Ente appellante, vorrebbe dire configurare una forma di responsabilità oggettiva aggravata in contrasto con quanto chiarito dalla Cassazione.
Tali considerazioni consentono al Tribunale di ritenere assorbita ogni altra questione e domanda.
Ciò posto, l'appello va accolto con riforma della sentenza di primo grado e rigetto della domanda.
Quanto alle spese di lite, considerato che la materia è stata oggetto di vari interventi giurisprudenziali in cui si sono alternati vari orientamenti in punto di onere della prova, si ritiene che le stesse debbano essere compensate per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Accoglie l'appello e per l'effetto in riforma della sentenza n. 121/2018 del
Giudice di Pace di Chiaromonte rigetta le domande di parte attrice;
• Compensa le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Lagonegro, 30 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Tedesco