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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 12/09/2025, n. 925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 925 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
N. 1412/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Luigi Cirillo Presidente
Carmine Di Fulvio Giudice Relatore
Luigina Tiziana Marganella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1412/2025 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. STEFANIA Parte_1 C.F._1
CONTESTABILE, giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANDREA Controparte_1 C.F._2
GIAMBERARDINO, giusta procura in atti,
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 316 e 337 bis c.c. ha agito nei confronti di al fine Parte_1 Controparte_1 di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulla IG MI
, nata a [...] il [...], alle condizioni di cui al ricorso introduttivo. Persona_1 si è costituito in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data Controparte_1
11.7.2025, nella quale ha aderito alla richiesta di affidamento condiviso per la IG MI, proponendo tuttavia un proprio piano di regolamentazione della responsabilità genitoriale.
All'udienza dell'11.9.2025 le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo per la regolamentazione della responsabilità genitoriale della IG MI , depositato in atti Persona_1 in data 10.9.2025, alle seguenti condizioni:
“1. La IG MI , nata a [...] il [...] (CF: ) sarà Persona_1 C.F._2 affidata ad entrambi i genitori che ne eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre;
2. Il padre potrà tenere con sé la IG il martedì e il giovedì dalle ore 17:00 alle ore 21:30, fatte salve, sempre, eventuali variazioni decise di comune accordo tra i genitori almeno una settimana prima, tenuto conto dei turni di lavoro degli stessi, e con impegno del padre a recuperare i pomeriggi di visita previa comunicazione alla madre sempre compatibilmente con gli impegni pregressi della MI.
Inoltre, il padre potrà tenere con sé la IG un fine settimana ogni due dalle ore 09:00 del Per_1 sabato, con pernotto tra il sabato e la domenica, accompagnando la IG presso l'abitazione della madre entro le ore 21:30 della domenica. La MI festeggerà i giorni delle festività natalizie e pasquali secondo la tradizione religiosa dei propri genitori, rispettando per il resto il calendario delle visite. Nel periodo estivo il padre terrà con sé la MI per un periodo di 14 giorni anche non consecutivi e, previa comunicazione e accordo con la madre, anche per periodi superiori. Le vacanze estive andranno concordate tra i genitori entro il mese di maggio di ogni anno.
3. Il padre verserà a decorrere dal mese di settembre 2025 a titolo di contributo al mantenimento della IGla somma mensile di euro 250,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dal mese successivo a quello del decreto di omologa e da versarsi a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato e comunicato dalla Sig.ra o negli altri modi concordati Parte_1 dalle parti.
4. Le spese straordinarie saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno secondo il protocollo del Tribunale di Pescara che dichiarano di conoscere.
pagina 2 di 3 5. La madre percepirà per intero l'Assegno Unico Universale e il signor presta in tal senso il Per_1 consenso (ovvero si impegna a sottoscrivere la relativa richiesta ove necessario).
6. I genitori si impegnano a concordare tutte le scelte di istruzione, sport, tempo libero e quelle, comunque, necessarie alla crescita e alla formazione della IG MI.
7. Le parti si impegnano anche a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio e alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità della IG MI valida anche per l'espatrio.”.
La causa, dunque, è stata rimessa in decisione collegiale.
Detto accordo può essere recepito dal collegio in quanto conforme all'interesse della IG MI delle parti e non in contrasto con norme imperative.
Le spese di lite, atteso l'esito concordato della controversia, vanno dichiarate compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- disciplina l'esercizio della responsabilità genitoriale delle parti sulla IG MI Persona_1 conformemente all'accordo raggiunto dalle parti e riportato in motivazione;
- dichiara compensate tra le parti le spese di lite.
Pescara 12 settembre 2025
Il giudice relatore Il Presidente
Carmine Di Fulvio Luigi Cirillo
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Luigi Cirillo Presidente
Carmine Di Fulvio Giudice Relatore
Luigina Tiziana Marganella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1412/2025 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. STEFANIA Parte_1 C.F._1
CONTESTABILE, giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANDREA Controparte_1 C.F._2
GIAMBERARDINO, giusta procura in atti,
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 316 e 337 bis c.c. ha agito nei confronti di al fine Parte_1 Controparte_1 di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulla IG MI
, nata a [...] il [...], alle condizioni di cui al ricorso introduttivo. Persona_1 si è costituito in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data Controparte_1
11.7.2025, nella quale ha aderito alla richiesta di affidamento condiviso per la IG MI, proponendo tuttavia un proprio piano di regolamentazione della responsabilità genitoriale.
All'udienza dell'11.9.2025 le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo per la regolamentazione della responsabilità genitoriale della IG MI , depositato in atti Persona_1 in data 10.9.2025, alle seguenti condizioni:
“1. La IG MI , nata a [...] il [...] (CF: ) sarà Persona_1 C.F._2 affidata ad entrambi i genitori che ne eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre;
2. Il padre potrà tenere con sé la IG il martedì e il giovedì dalle ore 17:00 alle ore 21:30, fatte salve, sempre, eventuali variazioni decise di comune accordo tra i genitori almeno una settimana prima, tenuto conto dei turni di lavoro degli stessi, e con impegno del padre a recuperare i pomeriggi di visita previa comunicazione alla madre sempre compatibilmente con gli impegni pregressi della MI.
Inoltre, il padre potrà tenere con sé la IG un fine settimana ogni due dalle ore 09:00 del Per_1 sabato, con pernotto tra il sabato e la domenica, accompagnando la IG presso l'abitazione della madre entro le ore 21:30 della domenica. La MI festeggerà i giorni delle festività natalizie e pasquali secondo la tradizione religiosa dei propri genitori, rispettando per il resto il calendario delle visite. Nel periodo estivo il padre terrà con sé la MI per un periodo di 14 giorni anche non consecutivi e, previa comunicazione e accordo con la madre, anche per periodi superiori. Le vacanze estive andranno concordate tra i genitori entro il mese di maggio di ogni anno.
3. Il padre verserà a decorrere dal mese di settembre 2025 a titolo di contributo al mantenimento della IGla somma mensile di euro 250,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dal mese successivo a quello del decreto di omologa e da versarsi a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato e comunicato dalla Sig.ra o negli altri modi concordati Parte_1 dalle parti.
4. Le spese straordinarie saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno secondo il protocollo del Tribunale di Pescara che dichiarano di conoscere.
pagina 2 di 3 5. La madre percepirà per intero l'Assegno Unico Universale e il signor presta in tal senso il Per_1 consenso (ovvero si impegna a sottoscrivere la relativa richiesta ove necessario).
6. I genitori si impegnano a concordare tutte le scelte di istruzione, sport, tempo libero e quelle, comunque, necessarie alla crescita e alla formazione della IG MI.
7. Le parti si impegnano anche a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio e alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità della IG MI valida anche per l'espatrio.”.
La causa, dunque, è stata rimessa in decisione collegiale.
Detto accordo può essere recepito dal collegio in quanto conforme all'interesse della IG MI delle parti e non in contrasto con norme imperative.
Le spese di lite, atteso l'esito concordato della controversia, vanno dichiarate compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- disciplina l'esercizio della responsabilità genitoriale delle parti sulla IG MI Persona_1 conformemente all'accordo raggiunto dalle parti e riportato in motivazione;
- dichiara compensate tra le parti le spese di lite.
Pescara 12 settembre 2025
Il giudice relatore Il Presidente
Carmine Di Fulvio Luigi Cirillo
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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