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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 14/10/2025, n. 1995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1995 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Angelo Raffaele Violante, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 727 del ruolo generale dei procedimenti dell'anno 2021, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
TRA
(C.F.: ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in
[...] C.F._2
Potenza al P.le Rizzo n. 12, presso e nello studio dell'avv. Salvatore Laguardia, che li rappresenta e difende, in virtù di mandato posto in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
Attori-Opponenti
E
(P.I.: ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, quale procuratrice di rappresentata e difesa anche in via Parte_3
disgiunta, dall'avv. Raffaella Greco e dall'avv. Simona Bognanni, ed elettivamente domiciliata in Potenza alla via Nazario Sauro n. 52 presso e nello studio dell'avv.
EL GA, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
Convenuta-opposta
*******
Conclusioni: come da verbale di udienza del 09/05/2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, regolarmente notificato, gli attori opponenti, proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 977/2020, emesso dal Tribunale di Potenza, con il quale gli era stato ingiunto di pagare la somma pari ad € 24.094,39 oltre interessi e spese del procedimento monitorio, in favore di per insoluto derivante da prestito Controparte_1
personale.
L'opponente chiedeva in via principale declaratoria di nullità o, comunque, dichiarare privo di efficacia il decreto ingiuntivo opposto poiché illegittimo in fatto e in diritto, in via subordinata accertare la minor somma dovuta.
Nel merito, a sostegno dell'opposizione, è stata dedotta la carenza di prova scritta poiché non è stata prodotta in atti l'estratto conto recante la certificazione di cui all'art. 50 d. lgs. 385/93; dagli atti si rileva, affermano gli opponenti, che nessuna certificazione necessaria ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo è stata prodotta.
Inoltre, l'opponente ha eccepito la nullità della clausola di determinazione del TAEG per indeterminatezza per non aver inserito nel calcolo il costo di due polizze assicurative;
nonché eccepiva la vessatorietà delle clausole di cui al punto relativo ai costi in caso di ritardato pagamento dell'originario contratto di prestito personale, in applicazione del codice del consumo, secondo il quale, si presumono vessatorie le clausole che prevedono, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro importo manifestamente eccessivo.
2) Con comparsa di costituzione e risposta del 14/05/2021 si costituiva in giudizio l'opposta chiedendo di “… Rigettare la svolta opposizione Controparte_1 poiché infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto… nella denegata, e non creduta, ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo, accertare e dichiarare che i sig.ri e , in via Parte_1 Parte_2 solidale tra loro, sono debitori nei confronti di … della somma Controparte_1 di € 22.761,46 … e, per l'effetto, emettere sentenza di condanna … vittoria di spese, diritti ed onorari …”.
A sostegno deduceva che la documentazione prodotta già in sede monitoria risultava del tutto congrua per l'ottenimento del decreto ingiuntivo, poiché attestante della sussistenza del rapporto contrattuale sottostante e del credito maturato.
Sulla asserita indeterminatezza del TAEG evidenziava la strumentalità dell'eccezione in quanto generica e non supportata da alcun riscontro tecnico-contabile, inoltre le polizze assicurative sottoscritte erano del tutto facoltative e non finalizzate all'ottenimento del credito.
Sulla vessatorietà delle clausole contrattuali, l'opposta, ne evidenziava la strumentalità
e la genericità poiché l'opponente non identificava in modo chiaro quali clausole riteneva vessatorie e, inoltre, perché gli opponenti avevano approvato in modo specifico le clausole contrattuali ai sensi dell'art. 1341 c.c.
3) Con provvedimento a seguito di udienza a trattazione scritta, il G.I., ritendo che:
“… i motivi di opposizione non appaiono invece fondati né su congrui riscontri documentali, né su eccezioni di pronta soluzione, in quanto: (1) la prospettata carenza di prova scritta … è exceptio in alcun modo corroborata per tabulas e, al contrario, confliggente con le allegazioni di cui si è già dato conto supra, sub (i) [ivi comprese quelle allegate in questa fase di opposizione, spec. L'estratto analitico di cui all'all. 5 fasc. opposta che corrobora l'avversa pretesa e supera ogni contestazione in punto di asserita inidoneità dell'all. 5 fasc. monitorio], … le ulteriori eccezioni in punto di vizi asseritamente affliggenti il credito ex adverso azionato [e.g. nullità della clausola di determinazione del TAEG, indeterminatezza del tasso di interesse, vessatorietà, per contrasto con l'art. 33 co. 2, lett. f), Cod. consumi, della clausola sui costi in caso di ritardato pagamento cfr. pagg.
2-4 allo stato non adeguatamente confortate in via documentale, nonché già diffusamente e analiticamente contestate dalla convenuta opposta [cfr. pagg.
7-9 della comparsa] …”, concedeva la provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. del decreto ingiuntivo opposto.
All'udienza del 09/05/2025, precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini per memorie ex art. 190 cpc.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
4) Preliminarmente, va evidenziato che il decreto ingiuntivo opposto è stato emesso sulla scorta del contratto di prestito personale del 28/05/2018 n. 19201190 (doc. 3 fasc. monitorio), sottoscritto, dal richiedente e dalla coobbligata Parte_1 Parte_2
con dell'importo di € 24.660,80 da restituirsi in 60
[...] Controparte_1 rate mensili, ognuna di € 556,50.
A seguito di inadempimento nel pagamento delle rate mensili, Controparte_1
dichiarava la decadenza dal beneficio del termine e chiedeva il pagamento integrale del dovuto pari ad € 24.144,88 come emerge dalla raccomandata in atti del 29/06/2019
(fascicolo monitorio).
Da certificazione ex art. 50 T.U.B. (fascicolo monitorio) l'esposizione debitoria di controparte, alla data della domanda, ammontava ad € 24.094,39, di cui € 3.345,00 quali rate scadute e non pagate alla data della decadenza del beneficio del termine, di cui € 2.012,07 per quota capitale, ed € 20.749,39, quale capitale residuo. In allegato in atti (fascicolo monitorio), vi è anche il piano di ammortamento relativo al contratto di finanziamento, per cui è causa, n. 19201190, indicante il numero delle rate, l'importo costante della singola rata con l'indicazione sia della quota capitale e della quota interessi.
Inoltre, l'opposta versava in atti, nella presente fase di opposizione l'estratto analitico
(allegato al n. 5 del fascicolo dell'opposta) che corrobora la pretesa e supera\ ogni contestazione circa l'asserita inidoneità.
Quindi, al contrario di quanto affermato dagli opponenti a sostegno della pretesa vi era la documentazione sopra specificata, unitamente all'estratto conto ex art. 50 TUB che certificava la conformità del credito alle scritture contabili e dichiarava che il credito era vero e liquido.
Da quanto precede, discende che le prove fornite già in sede monitoria dall'odierna opposta, erano sufficienti all'emissione del decreto ingiuntivo e costituiscono, altresì, anche in questa fase di opposizione a decreto ingiuntivo, idonea prova del credito per cui è causa.
Quindi, il decreto ingiuntivo è stato emesso dal Tribunale di Potenza legittimamente e sulla scorta di idonea documentazione.
5) Nel merito della presente causa.
Si deve osservare che, secondo la tesi prevalente, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione (cfr. in tal senso: Tribunale Roma sez. XI, 04 luglio 2017, n. 13614; Tribunale Teramo, 01 febbraio 2017, n. 71; Tribunale Grosseto, 22 aprile 2016, n. 335; Corte appello
Lecce sez. II, 27 gennaio 2016, n. 57; Tribunale Modena sez. I, 14 gennaio 2016,
n. 75; Cass. civile, sez. I, 31 maggio 2007 n. 12765; Cass. civile, sez. I, 03 febbraio 2006, n. 2421).
Peraltro, resta fermo il fondamentale orientamento seguito dalla Cassazione
Civile a Sezioni Unite 30 ottobre 2001 n. 13533 secondo cui "il creditore (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto), sia che agisca per l'adempimento, sia che agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno, è tenuto a provare solo l'esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: è il debitore convenuto (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'attore opponente) a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento" (cfr. in tal senso: Cass., Sezioni Unite, 30 ottobre 2001 n. 13533;
Cass. Civ. Sez. II 14 gennaio 2002 n. 341; Cass. civile, sez. III, 12 aprile 2006,
n. 8615).
Nel caso di specie, la fonte negoziale, del diritto fatto valere in via monitoria e nel presente giudizio, risulta indiscussa e non contestata tra le parti.
6) Invero, parte opponente non ha contestato l'esistenza di un contratto di prestito personale sottoscritto, con la società tale Controparte_1
circostanza, oltre a risultare documentalmente provata, è anche incontestato, ed ai sensi dell'art. 115, 1° comma, c.p.c. (come sostituito dall'art. 45 Legge n.
69/2009), il Giudice deve porre a fondamento della decisione non soltanto le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, bensì anche "i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita". In proposito, si deve osservare che il principio di non contestazione consacrato nel novellato art. 115, 1° comma,
c.p.c. trova applicazione anche nell'atto di citazione in opposizione rispetto a quanto dedotto nel ricorso per ingiunzione (cfr. in tal senso: Tribunale Milano sez. IV, 19 marzo 2015 n. 3666; Tribunale Monza sez. I, 17 marzo 2014 n. 498;
Tribunale Catanzaro, sez. II, 18 gennaio 2011 in).
7) Sulla eccepita indeterminatezza del TAEG per non aver inserito nel calcolo anche il costo delle due polizze assicurative sottoscritte dalle parti opponenti, si osserva che l'art. 21 del TUB chiarisce che nel TAEG “sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi” solo se è un requisito necessario per ottenere il credito.
L'assicurazione risulta essere obbligatoria “allorquando il premio assicurativo si ponga in rapporto di sinallagmaticità con la concessione del finanziamento o con l'applicazione di determinate condizioni, pena l'impossibilita di concludere il contratto o di accedervi a determinate condizioni”, grava sul cliente dimostrare la natura obbligatoria della polizza. Onere particolarmente gravoso laddove vi sia un'espressa previsione negoziale che prevede un'adesione facoltativa per la stipula di assicurazioni o altri servizi facoltativi. A fronte della sussistenza anche di uno solo di tali elementi di segno negativo, non occorrendo la ricorrenza cumulativa, non è sufficiente al cliente, su cui grava l'onus probandi, né dimostrare la sussistenza di elementi come la “contestualità” tra assicurazione e finanziamento e la loro “pari durata” trattandosi di elementi presuntivi non sufficienti a dimostrarne l'obbligatorietà. Osservando, nella fattispecie, il contratto per cui è causa, si rileva che trattasi di natura facoltativa dell'assicurazione.
Le polizze assicurative, accessorie al finanziamento, sono facoltative e non obbligatorie, quindi, il cliente può scegliere di non sottoscrivere alcuna polizza assicurativa o sottoscrivere una polizza liberamente scelta sul mercato.
Da quanto esposto si può escludere il carattere obbligatorio delle polizze, e dunque va esclusa dal computo del calcolo del TAEG.
Era onere degli opponenti provare l'eventuale natura obbligatoria delle polizze, prova non raggiunta in considerazione della natura facoltativa emergente dal contratto.
8) Parte attrice opponente ha, inoltre, contestato l'asserito carattere vessatorio delle clausole del contratto per difetto di trasparenza e comprensibilità, che risultano genericamente formulate senza aver fornito puntuali e specifici riferimenti e non trovando alcun sostegno per tabulas che al contrario offrono elementi significativi a sostegno della tesi dell'opposta.
Ora, sulla asserita vessatorietà delle clausole del contratto, si osserva che il legislatore, al fine di costituire una più forte tutela per il contraente debole, nell'ambito delle condizioni generali di contratto, ha previsto la necessità della specifica approvazione per iscritto delle clausole c.d. vessatorie, ossia di quelle pattuizioni particolarmente onerose e svantaggiose per l'aderente. Così, l'art. 1341 comma 2 c.c. statuisce che in ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono un favore del predisponente. Nelle intenzioni del legislatore, la specifica sottoscrizione di alcune clausole particolarmente sbilanciate in favore di chi le ha predisposte varrebbe a destare l'attenzione del contraente debole, che accettando in blocco le condizioni generali di contratto unilateralmente predisposte dall'altro contraente potrebbe non valutare adeguatamente quella parte del regolamento contrattuale che aggravi la sua posizione, rispetto a quella risultante dall'applicazione della disciplina legale del contratto. Si prevede, così, un meccanismo basato su una doppia sottoscrizione: con la prima, l'aderente manifesta la volontà di accettare il contenuto delle condizioni generali di contratto non onerose, con la seconda, da apporsi in modo specifico, approva il contenuto di quelle vessatorie. La necessità della specifica sottoscrizione delle clausole vessatorie non ammette equipollenti: così, la produzione in giudizio del documento contrattuale da parte del contraente aderente se vale certamente a sanare la mancanza della sottoscrizione, non può, però, sostituire la specifica approvazione delle clausole vessatorie, che quindi, a differenza delle altre condizioni generali, rimarranno senza effetto. Per altro verso, se le clausole vessatorie non sono state sottoscritte,
a nulla varrebbe la prova che l'aderente ne conoscesse comunque l'esistenza e, di contro, una volta che tali clausole siano state sottoscritte, a nulla varrebbe provare, per renderle inefficaci, che l'aderente ciononostante non le conoscesse e ciò in quanto, secondo la giurisprudenza, implicando la specifica approvazione scritta delle clausole vessatorie l'esatta conoscenza del loro contenuto, nessuna indagine si impone in ordine a tale conoscenza, da doversi ritenere accertata in presenza della richiesta sottoscrizione.
Una volta chiarito che la formalità della doppia sottoscrizione è indispensabile per la produzione di effetto delle clausole vessatorie, non potendo ritenersi sufficiente un'unica sottoscrizione in calce al contratto, pare opportuno ora prendere in esame il contratto di finanziamento sottoscritto dalla parte.
Secondo quanto previsto dall'art. 1341 c.c.: “Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza. In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria”. Ordunque, dalla documentazione prodotta in atti dall'opposta, vi è prova della consapevole adesione al contratto di prestito personale sia di quale Parte_1
debitore principale che di quale coobbligata, i quali, ai sensi Parte_2 dell'art. 1341, comma 2, c.c., hanno sottoscritto ed approvato espressamente gli articoli del contratto di prestito personale.
Infatti, hanno specificamente sottoscritto ed approvato i seguenti articoli: 1)
Tipologia di credito e conclusione del contratto;
2) Garanzie;
4) Condizioni di utilizzo del credito e obbligazioni del Cliente;
5) Pagamenti e modalità di calcolo degli interessi;
8) Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali;
11) Ritardo nei pagamenti;
12) Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto;
etc.
Quindi, gli odierni opponenti erano consapevoli del contratto di finanziamento che stavano firmando, delle condizioni applicate e delle rate che mensilmente erano tenuti a pagare considerato che il numero e l'importo costante della rata era indicata nel contratto di prestito personale che gli opponenti hanno sottoscritto.
Inoltre, secondo il richiamato art. 33 comma 2 lettera f), “Si presumono vessatorie fino a prova contraria tutte le clausole elencate dalla lettera a) alla lettera v-ter) che hanno per oggetto o effetto: imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente
d'importo manifestamente eccessivo;
…”.
Nella fattispecie, l'importo che il consumatore sarebbe stato tenuto a sopportare non sarebbe stato, comunque, eccessivo stante la previsione che gli ulteriori importi sarebbero stati quelli indicati nelle “informazioni europee di base sul credito ai consumatori”, che costituivano il frontespizio del contratto in oggetto.
In conclusione, alla luce di quanto sopra evidenziato, l'opposizione al decreto ingiuntivo 977/2020, emesso dal Tribunale di Potenza in data 29/12/2020, risulta essere infondata e, pertanto, va rigettata con conseguente conferma dell'opposto decreto ingiuntivo.
9) Le spese processuali del presente giudizio di opposizione, seguono la soccombenza e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al n. R.G. 727/2021, promossa da e (attori-opponenti) Parte_1 Parte_2
contro quale procuratrice di (convenuta- Controparte_1 Parte_3
opposta), nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così decide:
a) Rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dagli attori-opponenti e , per quanto in parte motiva, e per l'effetto Parte_1 Parte_2
conferma il decreto ingiuntivo nr. 977/2020, emesso dal Tribunale di Potenza in data 29/12/2020;
b) Condanna gli opponenti, in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite che liquida in € 3.397,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Potenza, in data 14/10/2025.
Il GOP dott. Angelo Raffaele Violante